Cassazione, telefonate e pause caffè: le 'leggerezze' in ufficio che si pagano
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- Italo Vecchi
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1 Cassazione, telefonate e pause caffè: le 'leggerezze' in ufficio che si pagano Assentarsi a lungo dal posto di lavoro per fare la ricarica telefonica puo' costare caro al lavoratore. Come pure le eccessive telefonate o le pause caffe' fiume. La Cassazione ha stilato un vero e proprio vademecum delle 'leggerezze' che possono costare il posto di lavoro, o comunque pesanti censure, all'impiegato. Ovviamente dipende dall'occupazione e dagli incarichi che si ricoprono ma, in linea di massima, allontanarsi per lungo tempo per ricaricare il telefonino o avere un atteggiamento "belligerante" non giova alla salute del lavoratore. Guai in vista anche per chi non collabora ad un "clima sereno" in ufficio. RICARICHE TELEFONICHE - Si era allontanato dal posto di lavoro sostenendo di dovere effettuare una ricarica al telefono cellulare. Il lavoratore in questione, Giuseppe M., era una guardia giurata che operava nel salernitano e che, allontanatosi, non si era attivato nemmeno a rapina in corso. Licenziato in tronco per giusta causa. TELEFONATE FIUME - Sono tanti i casi di dipendenti pubblici che, nel corso della loro giornata lavorativa, si sono attaccati al telefono per ragioni private un po' troppo a lungo. In molti casi il lavoratore ha pagato con il licenziamento perche' secondo la Cassazione "troppe chiamate private ledono il rapporto fiduciario con l'azienda se vengono fatte da chi svolge un'attivita' che richiede particolare attenzione". GLI ATTACCABRIGHE - Il comportamento "poco collaborativo" e "talvolta offensivo" verso i colleghi autorizza il datore di lavoro al licenziamento. Per non parlare degli impiegati un po' troppo inclini al litigio che passano alle "vie di fatto". Ai fini del siluramento, hanno osservato i giudici con l''ermellino', pesa il "contatto fisico violento fra i due litiganti, tale da integrare gli estremi delle percosse, anche se non necessariamente delle lesioni personali". METTERE ZIZZANIA - La serenita' in ufficio e' tutto. Mettere pertanto zizzania tra i colleghi puo' essere una leggerezza censurabile, se non con il licenziamento, certamente con un trasferimento. A fare le spese della pronuncia degli ermellini un elettricista veneziano colpevole di "rovinare spesso l'ambiente di lavoro", mettendo zizzania tra i colleghi. PAUSA CAFFE' - Tollerato il break soltanto se limitato a "pochi minuti". In questo caso un dipendente che si era fatto male durante la classica pausa caffe' in ufficio si e' visto negare il risarcimento danni perche' il break era durato "piu' del dovuto" Roma, 2 nov. (Adnkronos) Cassazione: Violenza sessuale di gruppo: sconto di pena al violentatore se sono stati altri a farla ubriacare Con la sentenza del 16 ottobre 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che durante una violenza di gruppo vanno valutati attentamente gli atteggiamenti tenuti dagli stupratori distinguendo diversi gradi di responsabilità nel portare a compimento il reato. Va dunque riconosciuto uno sconto di pena a chi non abbia partecipato a indurre la vittima a soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si sia semplicemente limitato a consumare l'atto e per questo motivo ha annullato una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria invitandola a rideterminare la pena per un un giovane accusato di stupro di gruppo.
2 L'uomo era stato il terzo violentatore di una diciottenne. Lo stupro era avvenuto su uno yacth che si trovava nelle acque dell'isola di Panarea nelle Eolie, ma al contrario degli altri due del branco non aveva partecipato alla fase precedente durante la quale la ragazza era stata fatta ubriacare fin quasi a perdere i sensi. La Corte ha riconosciuto che, per quanto sia grave l'atto commesso, le responsabilità sono minori visto che ha ricoperto un ruolo di minima importanza nella fase preparatoria ed esecutiva del reato pertanto gli vanno riconosciute delle attenuanti. I giudici della Suprema Corte con l'occasione hanno voluto ricordare che la violenza sessuale consiste in ogni atto che viene posto in essere per indurre una persona ad acconsentire all'atto sessuale, non è necessario che vi siano costringimenti e sopraffazione fisica, ma è sufficiente che la vittima venga posta in una condizione di inferiorità tale che non sia in grado di opporsi ai voleri dello stupratore. La sentenza si è occupata anche della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla vittima per il manifestarsi di una forma di anoressia dopo la violenza subita. La suprema Corte ha riconosciuto che esiste una correlazione tra il grave reato subito e la condizione psicopatologica in cui è venuta a trovarsi la ragazza e, seppure tale conseguenza non era stata prevista dai violentatori, è chiaro che è stato il loro comportamento a provocare alla ragazza i gravi scompensi nervosi. Tale conseguenza doveva essere assolutamente prevedibile in quanto l'atto consumato nei confronti della vittima è stato di particolarità brutalità e non poteva non lasciare ripercussioni di carattere psicologico, vista anche la sua giovane età. (01/11/ A.V.) Cassazione: l'addebito della separazione per infedeltà non comporta automaticamente l'obbligo del mantenimento La Corte di Cassazione, con sentenza n del 23 ottobre 2012, premettendo che in tema di separazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, chiarisce che "la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale". Nel caso di specie il ricorrente era stato visto da una collega durante un viaggio di lavoro assieme a quella che sarebbe diventata la sua compagna, una volta lasciata la moglie e tale contegno - come affermato dai giudici di merito - idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche in
3 concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità, viene ritenuto offensivo nei confronti della moglie e fondante la pronuncia di addebito della separazione. La Suprema Corte, rigettando i motivi del ricorso del marito in merito all'addebito, ha invece accolto i motivi con i quali il marito infedele contestava l'obbligo di corrispondere un assegno di 150 euro al mese a titolo di contributo per il mantenimento della moglie evidenziando che "condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi." La Corte territoriale - proseguono i giudici di legittimità - avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione di congruità dell'assegno, il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza. Tale compito non risulta assolto ed è labile il riferimento, compiuto dai giudici territoriali, all'incertezza e al "carattere altalenante del profitto d'impresa" della moglie a fronte della "certezza del reddito da lavoro dipendente percepito" dal marito non essendo dato di comprendere "se l'attuale situazione giustifichi o meno l'attribuzione dell'assegno, ovvero se essa sia stata disposta per sopperire ad eventuali e future oscillazioni deficitarie del reddito d'impresa della moglie alle quali, in realtà, si potrà porre rimedio, ove abbiano in concreto a verificarsi". (30/10/ L.S.) Cassazione: risarcibilità danni da uso del cellulare. Ecco il testo della sentenza Come abbiamo già in precedenza segnalato, per la prima volta in Italia, e forse anche nel mondo, la Cassazione (sentenza 17438/2012) ha riconosciuto che un uso intenso del cellulare può portare a sviluppare un tumore. I.M., responsabile commerciale di una multinazionale, ha infatti vinto la battaglia legale contro l'inail ottenendo il riconoscimento della pensione d'invalidità all'80%. Al termine di questo articolo è possibile accedere al testo della parte motiva della sentenza. Secondo la vicenda ricostruita dalla Corte il manager, per 12 anni, è stato costretto per lavoro a utilizzare il cellulare e il cordless per 5-6 ore al giorno: questa costante esposizione alle onde elettromagnetiche avrebbe portato allo sviluppo di un tumore benigno al nervo trigemino, scoperto dopo che il manager si era accorto una mattina di avere uno strano formicolio al mento mentre si faceva la barba. Nonostante il tumore sia stato rimosso, M. è costretto a convivere con il dolore nella zona operata, dolore che non gli consente più di effettuare l'attività lavorativa. Dopo aver perso una battaglia legale grazie ad un ricorso del lavoratore al tribunale d'appello di Brescia nel dicembre 2009, l'inail si era rivolta alla Cassazione. Il 12 ottobre, tuttavia, la Corte Suprema ha dato ragione a M., confermando la condanna sulla base della letteratura scientifica che il manager aveva fornito a seguito di un lungo periodo di ricerche, nel quale è stato aiutato dai professori Giuseppe Grasso e Angelo Gino Levis.
4 "La mia non è una battaglia personale", ha dichiarato M. al Corriere della Sera, "ma volevo solo che venisse riconosciuto il legame che c'era tra la mia malattia e l'uso del cellulare e del cordless. Volevo che questo problema diventasse di dominio pubblico perché molte persone non sanno ancora il rischio che corrono parlando a lungo al cellulare senza utilizzare l'auricolare, oppure tenendolo infilato nella tasca dei pantaloni". (04/11/ Andrea Proietti) Cassazione: infortunio sul lavoro, sì al riconoscimento del "danno differenziale" La Corte di Cassazione, con sentenza n del 26 ottobre 2012, ha chiarito che al lavoratore, vittima di infortunio a causa dell'omessa informazione dettagliata dei pericoli e della redazione di un piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, spetta il risarcimento del danno ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall'inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica. La Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra l'indennizzo liquidato dall'inail ai sensi dell'art. 13 del dlgs n 38/2000 ed il risarcimento previsto in applicazione delle tabelle in uso nel Tribunale di Milano (v. calcolo danno biologico sulla base delle tabelle di Milano) determinato secondo i principi ed i criteri di cui agli artt e seg., 2056 e seg. essenzialmente equitativi, rilevando in particolare che "l'inail corrisponde ex art. 13 dlgs n 38/2000 non un risarcimento ma un'indennità e ciò in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento...in via sperimentale, assumendo quale riferimento la lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale". La Corte di merito ha sottolineato poi che "non si tratta quindi di un risarcimento parametrato alla effettiva perdita ed inoltre le conseguenze sono considerate per una sola componente, la lesione dell'integrità psicofisica, senza considerare le altre voci di danno esistenziale e alla vita di relazione". La società ricorrente - precisano i giudici di legittimità - non ha formulato specifiche censure alle affermazioni della Corte d'appello, né con riferimento alla diversa natura dell'indennizzo liquidato dall'inail, rispetto al risarcimento chiesto dal lavoratore al suo datore di lavoro né con riferimento alla affermata diversità delle voci di danno coperte dall'indennizzo dell'istituto assicuratore rispetto a quelle risarcite ed alla conseguente insussistenza di una duplicazione delle medesime voci di danno. La censura formulata dalla ricorrente - si legge nella sentenza - appare del tutto generica. "La Corte d'appello si è invece attenuta a principi che appaiono condivisibili là ove ha sottolineato le considerevoli e strutturali diversità tra l'indennizzo erogato dall'inail all'assicurato ed il risarcimento di cui è causa che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro. Il primo, determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata dovuto prescindendo
5 dall'individuazione del responsabile, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost.". Quanto al pericolo di duplicazione dei risarcimenti gli Ermellini precisano che la Corte d'appello ha evidenziato che la liquidazione dell'inail è limitala alla lesione dell'integrità psicofisica senza considerare le altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione e al danno morale. (01/11/ L.S.) Cassazione: va protetto anche il 'domicilio informatico' "Con la previsione dell'art. 615 ter cod, pen., introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore ha assicurato la protezione del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto, Tuttavia l'art. 615 ter cod. pen. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "jus excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello "jus excludendi" sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente". E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n del 26 ottobre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex responsabile dell'ufficio del personale in un'azienda ritenuto responsabile del reato ex artt. 81 cpv e 615 ter c.p, perché, avendo lavorato presso l'azienda con mansioni di tecnico informatico ed essendo a conoscenza degli indirizzi degli impiegati, si era introdotto abusivamente nel server di posta elettronica della società, effettuando da postazione presso la sua abitazione, molteplici tentativi di violazione di accesso a caselle postali di membri della società, alcuni dei quali giunti a buon fine, violando molti account dei dipendenti e trasmettendo altresì destinate al servizio di posta elettronica interna mediante gli account violati. La Suprema Corte, rilevando la piena legittimità della querela presentata dal legale rappresentante della società, titolare del server violato, ha quindi confermato la condanna a 10 mesi di reclusione dell'imputato. (31/10/ L.S.) Cassazione: condanna per estorsione al datore di lavoro che costringe i dipendenti ad accettare trattamenti retributivi deteriori La Corte di Cassazione, con sentenza n del 30 ottobre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso dei titolari di un'azienda condannati, nei primi due gradi di giudizio, per talune ipotesi di estorsione continuata in danno di alcuni dipendenti.
6 L'accusa traeva origine dalla denuncia dei dipendenti che affermavano di essere stati costretti dagli imputati, a vario titolo occupati nella gestione dell'impresa commerciale, ad accettare compensi per l'attività lavorativa svolta inferiori ai limiti di legge. I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte di merito "non ha ravvisato la violazione della correlazione tra accusa e sentenza, non ravvisando una sostanziale immutazione del fatto, originariamente contestato in termini di illecita decurtazione delle spettanze, secondo i contratti collettivi, sotto minaccia di illegittimo licenziamento e quanto ritenuto nella sentenza di condanna, in termini di prospettazione della necessità di dimettersi ove il trattamento economico corrisposto non fosse stato ritenuto adeguato". In particolare l'errore della Corte territoriale - sempre secondo i titolari dell'azienda - si era sostanziato nel ritenere equiparabili le due situazioni, sul fallace presupposto che entrambe le situazioni riguardavano la cessazione del rapporto di lavoro e, posto che le dimissioni postulano una libera valutazione del dipendente sull'opportunità di accettare un diverso trattamento retributivo, non poteva affermarsi la natura di minaccia a tale alternativa lasciata alla libera scelta del lavoratore. Di diverso avviso la Suprema Corte che ha affermato che "agli imputati è stato contestato di avere prospettato ai dipendenti che non accettavano le deteriori condizioni economiche la possibilità di un illegittimo licenziamento, la circostanza emersa a seguito del dibattimento di primo grado secondo cui l'evento futuro era invece costituito dalle dimissioni, non può ritenersi avere mutato radicalmente l'oggetto del giudizio trattandosi di eventi comunque riguardanti l'interruzione del rapporto di lavoro per effetto una condotta illecita del datore di lavoro. Tale era infatti la corresponsione in somme diverse rispetto a quelle indicate nelle buste paga a fronte delle quali le parti offese, ed anche altri lavoratori, vennero posti dinanzi all'alternativa di accettare ovvero interrompere il rapporto di lavoro". E comunque - proseguono i giudici di legittimità - "l'evento ingiusto va rappresentato nell'interruzione del rapporto di lavoro essendo indifferente la causa del licenziamento o delle dimissioni essendo queste ultime un fatto solo apparentemente volontario ma, in effetti, sempre imposto dalla abusiva condotta altrui...". Cassazione: Addebito della separazione al marito per 'adulterio apparente'. Il testo della sentenza Può essere addebitata la separazione all'ex marito anche se l'adulterio è stato solo apparente, senza consumazione del rapporto sessuale E' quanto afferma la Corte di Cassazione che, con la sentenza n /2012, ha affermato che è legittimo addebitare la separazione al marito "adultero apparente" che frequenta assiduamente un'amica, visto che tale condotta mette a repentaglio il rapporto della coppia. Insomma, la prima sezione civile, in linea con la Corte territoriale, ha riconosciuto la sussistenza di un "adulterio apparente", sulla sola base della frequentazione assidua, anche nella stessa casa familiare, con un'amica, che aveva mutato in senso negativo il comportamento dell'ex marito verso la moglie. La frequentazione era stata confermata anche dalle testimonianze.
7 L'uomo a fronte dela richiesta di interrompere la frequentazione con la donna, aveva apparentemente esaudito il volere della consorte ma, in realtà, aveva continuato di nascosto la frequentazione. Insomma, spiegano i giudici ci Piazza Cavour, anche ricoprire la veste di semplice "accompagnatore" di un'altra donna, non si concilia con un generico rapporto di amicizia ma mette solo in discussione la sopravvivenza stessa della famiglia. (02/11/ Alba Mancini)
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