DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N.

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1 A PROPOSTA AL MINISTRO DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO IN MATERIA DI CONCESSIONE AL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELLE ATTIVITÁ DI TRASMISSIONE E DI DISPACCIAMENTO, AI SENSI DELL ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE b) E d), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N Il Gestore della rete d trasmssone nazonale, quale concessonaro dell attvtà d trasmssone, assume le decson n matera d svluppo della rete d trasmssone nazonale, accerta eventual dsfunzon o nadempment de soggett che realzzano l ntervento d svluppo e adotta provvedment conseguent, v nclus eventual ntervent prescrttv e sosttutv. 2. Nel rspetto degl ndrzz del Mnstero dell ndustra, del commerco e dell artganato d cu all artcolo 3, comma 2, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79, l Gestore della rete d trasmssone nazonale predspone, entro l 31 ottobre d ogn anno, un programma trennale contenente le lnee d svluppo della rete d trasmssone nazonale. Tale programma nclude gl ntervent d svluppo della rete d trasmssone nazonale eventualmente gà delberat dal Gestore della rete d trasmssone nazonale per l anno seguente, avendo cura d non dffondere dat rservat d cu ha conoscenza n ragone delle attvtà e funzon ad esso attrbute. Il Gestore della rete d trasmssone nazonale elabora l programma sentt soggett che dspongono d porzon della rete d trasmssone nazonale e gl utent della medesma rete, nonché soggett nteressat, tenuto conto delle: a) prevson della domanda d energa; b) prevson sull utlzzo della capactà d nterconnessone con le ret estere; c) eventual rcheste d ntervent d svluppo sulla rete d trasmssone nazonale formulate da ttolar o da altr soggett nteressat. 3. Il Gestore della rete d trasmssone nazonale comunca l programma trennale d cu al precedente comma 2 all Autortà per l energa elettrca e l gas e al Mnstero dell ndustra, del commerco e dell artganato, al fne d acqusre eventual osservazon delle medesme sttuzon. 4. Il Gestore della rete d trasmssone nazonale, entro l 30 novembre d ogn anno, delbera e rende pubblco l programma trennale d cu al precedente comma 2, modfcato a seguto delle eventual osservazon d cu al precedente comma Il Gestore della rete d trasmssone nazonale, n attuazone del programma trennale contenente le lnee d svluppo d cu al precedente comma 2 o a seguto d proposte de soggett che dspongono d porzon della rete d trasmssone nazonale o d eventual altr soggett nteressat, ndvdua gl ntervent d svluppo della rete d trasmssone nazonale. A fn della realzzazone dell ntervento e della selezone del soggetto a cu affdare l esecuzone del medesmo ntervento, l Gestore della rete d trasmssone nazonale rcorre a procedure d confronto concorrenzale, n partcolare nel caso 1

2 A d ntervent per la realzzazone d nuove lnee o nuove stazon elettrche. Nel caso n cu un ntervento d svluppo debba essere realzzato su mpant esstent d una porzone della rete d trasmssone nazonale e all nterno de st delle stazon o sulle lnee appartenent alla medesma porzone della rete, l Gestore della rete d trasmssone nazonale procede all affdamento dretto d tale ntervento d svluppo al soggetto della porzone della rete d trasmssone nazonale nteressata n applcazone delle modaltà defnte nella convenzone stpulata da detto soggetto a sens dell artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n Nel caso d procedura d confronto concorrenzale, l Gestore della rete d trasmssone nazonale pubblca l bando recante la descrzone dell ntervento d svluppo che ntende far esegure, untamente alla ndcazone de requst mnm per la partecpazone a detto confronto n termn d capactà tecnche, fnanzare e d eserczo degl mpant e le modaltà, anche temporal, per l esecuzone dell ntervento. I soggett n possesso d tal requst noltrano al Gestore della rete d trasmssone nazonale la rchesta d partecpazone nel termne ndcato nel bando. Il Gestore della rete d trasmssone nazonale nva la rchesta d offerta tecnco economca a soggett rchedent d cu abba verfcato l possesso de requst prevst dal bando, ndcando: a) requst tecnc e funzonal dell ntervento; b) l lvello d dettaglo rchesto per l progetto; c) crter per la valutazone delle offerte; d) le ndcazon n ordne alle conseguenze degl eventual nadempment. Le offerte tecnco-economche s compongono d un progetto dell ntervento d svluppo e delle condzon economche formulate n termn d canone annuale d cu all artcolo 16, comma 6, della convenzone tpo a sens dell artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n Il Gestore della rete d trasmssone nazonale valuta le offerte tecncoeconomche sulla base de crter ndcat nella rchesta d offerta ed effettua un esame comparatvo n termn d cost e d benefc. 8. Nel caso d confronto concorrenzale, l Gestore della rete d trasmssone nazonale, sulla base della valutazone d cu al precedente comma 7, ndvdua l progetto dell ntervento d svluppo da realzzare. 9. Nel caso n cu pervenga una sola offerta tecnco economca, l Gestore della rete d trasmssone nazonale valuta la congrutà del canone annuale rchesto per l ntervento d svluppo con prezz d mercato corrent, tenendo conto del canone annuale rconoscuto ad altr propretar per mpant della medesma tpologa. 10. La dscplna de rapport tra l Gestore della rete d trasmssone nazonale e l soggetto aggudcataro, con rfermento allo specfco ntervento d svluppo, fno al momento n cu gl mpant oggetto dell ntervento vengono accettat dal Gestore della rete d trasmssone nazonale, è contenuta n un apposto atto convenzonale recante, altresì, le dsposzon relatve all attvtà d svluppo prevste dalla convenzone tpo d cu all artcolo 3, comma 8, del decreto 2

3 A legslatvo 16 marzo 1999, n La responsabltà delle attvtà d eserczo e manutenzone dell mpanto spetta al soggetto aggudcataro o al soggetto affdataro successvamente all accettazone da parte del Gestore della rete d trasmssone nazonale dell mpanto oggetto dell ntervento. Tale responsabltà dvene effettva a seguto della stpula della convenzone conforme alla convenzone tpo d cu all artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero a seguto dell aggornamento dello stato d consstenza della porzone della Rete d trasmssone nazonale allegato alla convenzone stpulata a sens del medesmo artcolo e comma secondo le modaltà prevste dalla stessa convenzone. 12. Il Gestore della rete d trasmssone nazonale può rcorrere a contratt d appalto per l affdamento d servz funzonal all eserczo delle attvtà d trasmssone e dspaccamento dell energa elettrca. In tal caso l Gestore della rete d trasmssone nazonale scegle l contraente prvlegando le mglor condzon d mercato, nel rspetto della normatva nazonale e comuntara n matera d affdamento, scelta del contraente e gestone del servzo. 13. Qualora l Gestore della rete d trasmssone nazonale facca rcorso a contratt d appalto d cu al precedente comma 12, esso è tenuto a rspettare responsabltà e obblgh conness a mpegn assunt verso l ammnstrazone concedente o dervant dalle convenzon stpulate a sens dell artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79 per la dscplna degl ntervent d manutenzone e d svluppo della rete d trasmssone e de dspostv d nterconnessone con le altre ret. 3

4 B PROPOSTA DI CONVENZIONE TIPO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E DEI DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE CON ALTRE RETI AI SENSI DELL ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79 Artcolo 1 Convenzone tpo a sens dell artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79 È approvata nello schema allegato al presente provvedmento, d cu costtusce parte ntegrante e sostanzale (), la convenzone tpo, d cu all artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79, tra la socetà Gestore della rete d trasmssone nazonale Spa e le socetà che dspongono delle ret d trasmssone per la dscplna degl ntervent d manutenzone e d svluppo della rete d trasmssone nazonale e de dspostv d nterconnessone con altre ret. Artcolo 2 Modaltà d convolgmento delle regon n ordne agl aspett d localzzazone degl ntervent d svluppo delle ret 1. La socetà Gestore della rete d trasmssone nazonale Spa può rchedere all ammnstrazone che ha competenza prmara o prevalente d promuovere un accordo d programma, nel rspetto delle norme contenute all artcolo 27 della legge 8 gugno 1990, n. 142 e successve modfche o ntegrazon, qualora sa necessara, a fn della defnzone, della localzzazone e della realzzazone delle opere relatve ad un ntervento d svluppo della rete d trasmssone nazonale, l azone ntegrata e coordnata d pù ammnstrazon statal, regonal, local o d altr soggett pubblc. 2. Qualora non sa necessara la promozone d un accordo d programma, l approvazone del progetto defntvo del sngolo ntervento d svluppo della rete d trasmssone nazonale da parte dell ammnstrazone terrtoralmente competente equvale a dcharazone d pubblca utltà, ndfferbltà ed urgenza de lavor nerent l ntervento d svluppo medesmo. 3. L accertamento della conformtà delle opere relatve al sngolo ntervento d svluppo alle prescrzon delle norme e de pan urbanstc ed edlz è svolto secondo le modaltà d cu agl artcol 2 e 3 del decreto del Presdente della Repubblca 18 aprle 1994, n Per l acquszone d ntese, parer, concesson, autorzzazon, lcenze, nulla osta e assens, comunque denomnat, l soggetto che esegue l ntervento d svluppo ovvero, qualora necessaro n relazone all mporto nzale complessvo de lavor, la socetà Gestore della rete d trasmssone nazonale Spa o qualsas altra 1

5 B ammnstrazone convolta nel procedmento, può rchedere all ammnstrazone preposta alla tutela dell nteresse pubblco prevalente la convocazone d una conferenza d servz a sens degl artcol 14 e seguent della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successve modfche e ntegrazon. La conferenza d servz valuta progett defntv, successvamente alla pronunca da parte dell ammnstrazone competente sulla valutazone d mpatto ambentale effettuata a sens delle dsposzon d cu all artcolo 6 della legge 8 luglo 1986, n A fn dell ndvduazone delle ammnstrazon competent per l rlasco delle prescrtte autorzzazon s applcano le dsposzon d cu al decreto legslatvo 31 marzo 1998, n

6 CONVENZIONE TIPO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E DEI DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE CON ALTRE RETI DI CUI ALL ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79 1

7 INDICE Parte I Dsposzon general... 5 Artcolo 1 Oggetto... 5 Artcolo 2 Defnzon... 5 Artcolo 3 Predsposzone e aggornamento degl allegat... 8 Artcolo 4 Trasfermento della propretà o della dsponbltà della porzone della Rete Parte II Dscplna de rapport nell ambto dell attvtà d trasmssone Sezone I Gestone ed eserczo della porzone della Rete Artcolo 5 Obblgh del Gestore: gestone della porzone della Rete Artcolo 6 Obblgh del Ttolare: eserczo della porzone della Rete Artcolo 7 Pan d ndsponbltà della porzone della Rete Sezone II Manutenzone degl mpant Artcolo 8 Obblgh del Gestore Artcolo 9 Obblgh del Ttolare Sezone III Svluppo della porzone della Rete Artcolo 10 Obblgh del Gestore Artcolo 11 Obblgh del Ttolare Sezone IV Controll e nformazon Artcolo 12 Controll Artcolo 13 Apparat d controllo del funzonamento degl mpant Artcolo 14 Obblgh d nformazone e d regstrazone Artcolo 15 Rcheste d nformazon e access Parte III Remunerazone delle attvtà e degl nvestment Artcolo 16 Remunerazone delle attvtà e degl nvestment sugl mpant della Rete Artcolo 17 Dsponbltà effettva e dsponbltà d rfermento degl element della porzone della Rete Artcolo 18 Modaltà d determnazone della componente fssa del canone annuale Artcolo 19 Modaltà d corresponsone del canone annuale Artcolo 20 Remunerazone degl mpant oggetto d ntervent d svluppo Parte IV Dsfunzon, nadempment, sanzon e ntervent sosttutv Artcolo 21 Accertamento delle dsfunzon e ntervent conseguent Artcolo 22 Accertamento degl nadempment Artcolo 23 Sanzon Artcolo 24 Intervent prescrttv e sosttutv Parte V Dsposzon transtore e fnal Artcolo 25 Clausola compromssora Artcolo 26 Integrazon e modfche Artcolo 27 Decorrenza Artcolo 28 Dsposzon transtore Parte VI Allegat n.1 - Stato d consstenza della porzone della Rete

8 n.2 - Caratterstche tecnche degl mpant facent parte della porzone della Rete n.3 - Accord con soggett esercent part d stazon elettrche non comprese nell ambto della Rete d cu all artcolo 3, comma 5, del decreto del Mnstro dell ndustra, del commerco e dell artganato 25 gugno 1999, funzonal alla Rete medesma ed all eserczo degl mpant del Ttolare n.4 - Elenco de ben che condvdono le nfrastrutture della porzone della Rete non totalmente o parzalmente destnat al servzo elettrco n.5 - Contratt d servzo con soggett terz per la conduzone ed eserczo della porzone della Rete n.6 - Accord n matera d comand drett e consegne autonome n.7 - Component fsse de canon annual per gl element della porzone della Rete n.8 - Parametr tecnc ed economc per la determnazone delle component commsurata alla dsponbltà e d penaltà n.9 - Contratto d dsponbltà della porzone della Rete

9 CONVENZIONE TIPO DI CUI ALL ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 Con la presente convenzone tra la socetà Gestore della rete d trasmssone nazonale Spa, con sede legale n Roma, va Palmano n. 101, n persona del legale rappresentante pro tempore, nel seguto denomnata brevemente Gestore e la socetà, con sede legale n n persona del legale rappresentante pro tempore, nel seguto denomnata brevemente Ttolare premesso che: a) l Gestore esercta, a sens dell artcolo 3, comma 1, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79, essendone concessonaro a sens del comma 5 del medesmo artcolo, le attvtà d trasmssone e d dspaccamento dell energa elettrca, v compresa la gestone unfcata della rete d trasmssone nazonale l cu ambto è determnato a sens dell artcolo 3, comma 7, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79; b) l Gestore, a fn dell eserczo dell attvtà d trasmssone d cu alla precedente lettera a), stpula, a sens dell artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79, con le socetà che hanno la propretà o la dsponbltà d una rete elettrca, costtuente porzone della rete d trasmssone nazonale, una convenzone per dscplnare l eserczo e gl ntervent d manutenzone e d svluppo d tale rete e de dspostv d nterconnessone con altre ret; c) l Ttolare ha la dsponbltà d una porzone della rete d trasmssone nazonale, comprensva de dspostv d nterconnessone con altre ret stablte sul terrtoro nazonale o estero, essendone propretaro ovvero n base al contratto d cu al successvo artcolo 3, comma 11; d) ben facent parte della porzone della rete d trasmssone nazonale d cu alla precedente lettera c) rsultano dallo stato d consstenza predsposto dal Ttolare, secondo quanto prevsto all artcolo 3 della presente convenzone; e) le caratterstche tecnche della porzone della rete d trasmssone nazonale d cu alla precedente lettera c) sono ndcate n document, predspost dal Ttolare, secondo quanto prevsto all artcolo 3 della presente convenzone; f) (eventualmente) l Ttolare s avvale, per l tramte d specfc contratt d servzo, a fn della corretta conduzone ed eserczo della porzone della rete d trasmssone nazonale d cu alla precedente lettera c), d soggett terz, senza oner agguntv per l Gestore; e che tal contratt rconoscono al Gestore la facoltà d mpartre drettamente a tal soggett gl ordn d manovra e ndvduano l soggetto responsable degl adempment prevst a carco del Ttolare all artcolo 13; g) quanto premesso alle precedent lettere da a) ad f), untamente agl allegat sottoscrtt e sglat n calce a cascuna pagna all atto della stpula, costtusce parte ntegrante e sostanzale della presente convenzone; e noltre che, con rfermento agl allegat nn. 1, 2, 4, 7 e 8, l apposzone della sottoscrzone e delle sgle comporta presa vsone e accettazone de contenut; s convene e s stpula quanto segue: 4

10 Parte I Dsposzon general Artcolo 1 Oggetto 1. Oggetto della presente convenzone è la dscplna, ne lmt d quanto prevsto dall artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79/99, de rapport tra l Gestore e l Ttolare fnalzzat all eserczo dell attvtà d trasmssone dell energa elettrca con rfermento alla porzone della rete d trasmssone nazonale d cu alla lettera c) del precedente premesso. 2. Le attvtà d gestone, eserczo, manutenzone e svluppo della Rete non possono essere vncolate o condzonate da attvtà estranee al servzo elettrco, che possano comportare lmtazon funzonal al servzo medesmo, anche come conseguenza della condvsone delle nfrastrutture. Artcolo 2 Defnzon A fn della presente convenzone s applcano le seguent defnzon: a. l Autortà è l Autortà per l energa elettrca e l gas, sttuta a sens della legge 14 novembre 1995, n. 481; b. anomala è una condzone d funzonamento d un componente elettrco che può lmtare la funzonaltà d un elemento della Rete o determnare un percolo per persone o cose; c. attvtà d trasmssone è l attvtà d trasporto e trasformazone dell energa elettrca sulla Rete, affdata n concessone al Gestore a sens dell artcolo 3, comma 5, del decreto legslatvo n.79/99. Dell attvtà d trasmssone fanno parte:. la gestone unfcata della Rete e delle part delle stazon elettrche non comprese nella medesma ma ad essa comunque connesse e funzonal all attvtà d trasmssone a sens dell artcolo 3, comma 5, del decreto del Mnstro dell ndustra 25 gugno 1999;. la decsone su base annuale degl ntervent d manutenzone;. la programmazone e l ndvduazone degl ntervent d svluppo; d. collegamento è un nseme d element della Rete costtuto dalla lnea d trasmssone e dagl stall agl estrem della stessa, nclus relatv organ d sezonamento crcutale. La classfcazone de collegament per lvell d tensone vene effettuata facendo rfermento alla tensone nomnale. La lunghezza del collegamento è, d norma, la lunghezza della lnea che costtusce l collegamento stesso; e. consegne autonome sono le manovre che l Ttolare attua su delega del Gestore al verfcars d condzon predefnte, ne mod stablt; f. corrente lmte d funzonamento permanente d un elemento della Rete è l valore effcace massmo d corrente che l elemento può trasportare n manera contnua per un tempo ndetermnato; g. corrente lmte d funzonamento transtoro d un elemento della Rete è l valore effcace massmo d corrente che l elemento può trasportare alle condzon defnte al successvo artcolo 3, comma 2, lettere b) e d); h. decreto legslatvo n. 79/99 è l decreto legslatvo 16 marzo 1999, n. 79 d attuazone della drettva 96/92/CE recante norme comun per l mercato nterno dell energa elettrca; 5

11 . decreto del Mnstro dell ndustra 25 gugno 1999 è l decreto del Mnstro dell ndustra, del commerco e dell artganato 25 gugno 1999, pubblcato nella Gazzetta Uffcale, Sere generale, n. 151, del 30 gugno 1999; j. dsponbltà d un elemento della Rete è la condzone nella quale un elemento della Rete è utlzzable per l attvtà d trasmssone ne lmt d quanto prevsto nello stato d consstenza; k. dsponbltà parzale d un elemento della Rete è lo stato nel quale un elemento della Rete è temporaneamente utlzzable a condzon dfferent da quelle prevste nello stato d consstenza; l. dsservzo della Rete è l fuor servzo forzato d uno o pù element della Rete; m. elemento della Rete è uno de component elettrc o un loro nseme facente parte della stessa porzone della Rete, ndvduato n base a crter funzonal n relazone all attvtà d trasmssone; ad esempo una lnea, un trasformatore, uno stallo; n. eserczo è l utlzzazone degl mpant d potenza ed accessor secondo procedure codfcate n attuazone delle decson del Gestore. Dell eserczo fanno parte:. la conduzone degl mpant per l attuazone delle manovre ordnate dal Gestore e delle consegne autonome;. l pronto ntervento a seguto d guasto o anomala;. le manovre per la messa fuor servzo e n scurezza degl mpant; v. l controllo dello stato degl mpant; v. le spezon sugl mpant; o. gestone d rete è l nseme delle attvtà e delle procedure che determnano l funzonamento e la prevsone del funzonamento, n ogn condzone, d una rete elettrca; tal attvtà e procedure rguardano n partcolare la programmazone ed l controllo de fluss d energa elettrca, de dspostv d nterconnessone e de servz auslar necessar; p. gestone unfcata della Rete è la gestone coordnata d tutte le porzon della Rete; q. guasto è l cedmento d un componente elettrco o una condzone d percolo per persone o cose, che determna l mmedata messa fuor servzo d un elemento della Rete. Il guasto può essere:. transtoro, quando vene elmnato dalle sequenze predefnte d apertura e rchusura de dspostv d manovra;. permanente n tutt gl altr cas; r. mpanto accessoro è un complesso d component elettrc, elettronc o meccanc necessar all automazone, alla manovra, alla protezone, alla msura e al controllo d un mpanto d potenza ed asservt al medesmo mpanto; s. mpanto d potenza è un complesso d component elettrc destnato al trasporto e alla trasformazone dell energa elettrca; t. ndsponbltà d un elemento della Rete è lo stato nel quale un elemento della Rete non è utlzzable da parte del Gestore per l attvtà d trasmssone. L ndsponbltà s dstngue n:. programmata, se è prevsta: - nel pano annuale delle ndsponbltà; - nel pano trmestrale delle ndsponbltà e ha una durata nferore a cnque gorn;. occasonale, se: - non è prevsta nel pano annuale ma è prevsta nel pano trmestrale delle ndsponbltà e ha una durata superore o uguale a cnque gorn; - non è prevsta nel pano trmestrale ma è prevsta nel pano mensle. L ndsponbltà occasonale s dstngue n: - dfferble se è relatva ad una manutenzone occasonale dfferble; - ndfferble se è relatva ad una manutenzone occasonale ndfferble; 6

12 . a seguto d guasto; v. per causa esterna, se dovuta ad esgenze d terz o ad event non attrbubl al Ttolare; ad esempo: lavor o prove rchest da gestor/ttolar d ret lmtrofe o da altr operator, event o calamtà natural, provvedment d autortà pubblche; u. manovra è l azone o l nseme d azon che determna una modfcazone dello schema d rete; v. manutenzone ordnara è l attvtà che vene effettuata su mpant o su part d ess per l mantenmento o l rprstno dell effcenza e del buon funzonamento degl mpant stess, avuto rguardo del decadmento delle prestazon, senza che ne dervno modfche dello stato d consstenza relatvamente agl mpant oggetto dell attvtà. La manutenzone ordnara è:. perodca o cclca se l attvtà rguarda ntervent programmat o prevst a scadenze regolar ndpendentemente da cause esterne;. su condzone o predttva se l attvtà è conseguente alla verfca o al controllo della funzonaltà degl mpant;. occasonale se l attvtà è conseguente al verfcars d anomale; la manutenzone ordnara occasonale s dstngue n: - dfferble se l esecuzone dell attvtà è procrastnable d almeno una settmana dal momento n cu l anomala vene comuncata al Gestore; - ndfferble se l esecuzone dell attvtà, sulla base d valutazon del Ttolare, deve avvenre al pù presto e, comunque, non oltre una settmana dalla comuncazone al Gestore dell anomala, al fne d evtare percol per le persone o le cose o l verfcars d un guasto; v. a seguto d guasto; w. manutenzone straordnara è l attvtà che vene effettuata per l rnnovo e l prolungamento della vta utle d un mpanto, potendone determnare la varazone delle caratterstche tecnche, senza comportare modfca alcuna dello stato d consstenza relatvamente all mpanto medesmo; x. messa fuor servzo e n scurezza d un mpanto è l nseme delle azon che rende un mpanto ndsponble e costtusce condzone necessara per l ntervento n scurezza del personale addetto sull mpanto medesmo; y. perodo regolatoro è l perodo d tempo defnto a sens dell artcolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n z. pano d emergenza è l nseme delle procedure automatche e manual che vengono attuate n condzon d funzonamento crtche e sono atte a evtare o a lmtare l fuor servzo del sstema elettrco o d parte d esso; aa. pano d raccensone è l nseme delle procedure automatche e manual che consentono d rprstnare le normal condzon d funzonamento del sstema elettrco a seguto del fuor servzo del sstema elettrco medesmo o d parte d esso; bb. pano d taratura è l nseme delle prescrzon necessare al funzonamento coordnato delle protezon e degl automatsm della Rete conness al funzonamento della medesma; cc. porzone della Rete è l nseme degl element della Rete nella dsponbltà del Ttolare; dd. pronto ntervento è l nseme delle operazon messe n atto a seguto d anomale o guast sugl mpant, atte a rprstnare al pù presto l effcenza e la funzonaltà de medesm e/o ad asscurare, n condzon d emergenza, la conduzone locale degl stess; ee. Rete è la rete d trasmssone nazonale come defnta a sens del decreto del Mnstro dell ndustra 25 gugno 1999, e sue modfcazon ed ntegrazon; ff. schema d rete è un assetto crcutale della rete rappresentable grafcamente come schema unflare ad un lvello d dettaglo suffcente per evdenzare gl element della Rete nonché component costtuent medesm; 7

13 gg. settmana è l arco temporale compreso tra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenca successva; hh. smstamento è un nseme d element della Rete costtuto dalle sbarre e da relatv organ d sezonamento crcutale.. stallo è un nseme d mpant d potenza e d mpant accessor asservt ad una lnea elettrca o ad un trasformatore che collegano la lnea o l trasformatore con le sbarre d una stazone elettrca; jj. stato d consstenza è l elenco delle caratterstche funzonal degl mpant appartenent alla porzone della Rete; kk. svluppo è un ntervento d espansone o d evoluzone della Rete, v nclusa l eventuale rduzone della sua capactà d trasporto, con conseguente varazone dello stato d consstenza; l'ntervento d svluppo può essere determnato da: 1. esgenze funzonal al servzo d trasmssone, tal da comportare: ) varazone della capactà d trasporto e/o trasformazone e/o nterconnessone della Rete, ad esempo potenzamento de collegament, delle trasformazon o declassament della tensone d eserczo delle lnee; ) estensone geografca della Rete, ad esempo connesson alla Rete d nuov avent drtto o realzzazon d nuov collegament, trasformazon o smstament; ) dsmssone d element della Rete; v) ncremento della flessbltà operatva della Rete, ad esempo medante l nstallazone nella Rete d opportun dspostv; 2. obblgh normatv o provvedment autortatv che comportano l adeguamento tecnco, tecnologco o morfologco degl mpant della porzone della Rete alle prescrzon n ess contenut, ad esempo n matera ambentale e santara; 3. esgenze del Ttolare d: ) razonalzzazone della confgurazone degl mpant della porzone della Rete al fne d mglorarne l effcenza d eserczo; ) modfca della confgurazone degl mpant della porzone della Rete, ad esempo d modfca del traccato d un collegamento esstente; ll. tenson lmte d funzonamento sono valor mnm e massm tra cu deve essere compresa, n regme d funzonamento permanente, la tensone tra le fas d un elemento della Rete; mm. trasformazone è un nseme d element della Rete costtuto dal trasformatore e da relatv stall, nclus gl organ d sezonamento crcutale; nn. utente della Rete è la persona fsca o la persona gurdca che gestsce, anche non avendone la propretà, un mpanto elettrco connesso alla Rete. Artcolo 3 Predsposzone e aggornamento degl allegat 1. Il Ttolare predspone, anche su supporto nformatco, n attuazone delle dsposzon contenute ne comm seguent e secondo un formato ed un lvello d dettaglo decs dal Gestore, uno stato d consstenza degl mpant appartenent alla porzone della Rete recante almeno le ndcazon d cu all allegato I allo schema d convenzone tpo d cu dell artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo n. 79/ Il Ttolare ndca nello stato d consstenza: a) le corrent lmte d funzonamento permanente degl element component collegament della porzone della Rete, anche tenendo conto de vncol dervant da altr element della Rete facent parte dello stesso collegamento ovvero dal rspetto della dstanza mnma del conduttore dal suolo o da qualsas bene mmoble posto al d sotto della lnea elettrca. Tal corrent lmte sono fornte per l perodo estvo, convenzonalmente defnto dall arco 8

14 temporale ntercorrente da (maggo) a (settembre) dell anno solare, e per quello nvernale, convenzonalmente defnto dall arco temporale ntercorrente da (ottobre) a (aprle) a valere su due ann solar successv. Per collegament n esecuzone aerea le medesme corrent lmte dovranno essere defnte, d norma, con rfermento alle seguent condzon: temperatura d funzonamento permanente de conduttor par a 75 C; temperatura ambente d 30 C per l perodo estvo e 10 C per l perodo nvernale, veloctà del vento par a 2 km/h; b) le corrent lmte d funzonamento transtoro degl element component collegament n esecuzone aerea della porzone della Rete, anche tenendo conto de vncol dervant da altr element della Rete facent parte dello stesso collegamento ovvero dal rspetto della dstanza mnma del conduttore dal suolo o da qualsas bene mmoble posto al d sotto della lnea elettrca. Tal corrent lmte sono fornte per l perodo estvo, convenzonalmente defnto dall arco temporale ntercorrente da (maggo) a (settembre) dell anno solare, e per quello nvernale, convenzonalmente defnto dall arco temporale ntercorrente da (ottobre) a (aprle) a valere su due ann solar successv. Le medesme corrent lmte dovranno essere defnte, d norma, come valor effcac massm d corrente che l elemento della Rete può trasportare n manera contnua per un ntervallo temporale d 20 mnut prm, a condzone che, nel precedente perodo d 30 mnut prm valor effcac della corrente effettvamente trasportata sano stat nferor all 80% delle corrspondent corrent lmte d funzonamento permanente d cu alla precedente lettera a); c) vncol d funzonamento dervant da obblgh normatv, anche nel caso n cu tal vncol non rsultno pù restrttv delle corrent lmte d cu alle precedent lettere a) e b), ad esempo vncol sulla corrente legat al rspetto de lvell d emssone d camp elettrc, magnetc ed elettromagnetc. Nel defnre tal vncol l Ttolare tene conto d ogn elemento tecnco, tecnologco e morfologco degl mpant, fornendo adeguate nformazon al Gestore su fattor che determnano vncol, nonché sulle potes, calcol e gl eventual rscontr spermental effettuat; d) le corrent lmte d funzonamento permanente e transtoro, e vncol dervant da obblgh normatv, relatv agl element costtuent le trasformazon e gl smstament della porzone della Rete con rfermento a dat d targa e, solo n cas partcolar, alla documentazone d progetto, alle prescrzon d eserczo ovvero a test ad hoc secondo lo stato d usura; e) le tenson lmte d funzonamento degl element della porzone della Rete, anche tenendo conto de vncol dervant da altr element della Rete parte dello stesso collegamento, trasformazone o smstamento; f) parametr S 0l d cu al successvo artcolo 23, che caratterzzano le funzonaltà d cascun elemento della Rete al momento della stpula della presente convenzone o dell nsermento del medesmo nello stato d consstenza allegato alla presente convenzone n relazone alle corrent e tenson lmte ed a vncol d cu alle precedent lettere; g) le funzonaltà dell mpantstca necessara per la corretta conduzone ed eserczo della porzone della Rete. 3. I document predspost a norma de precedent comm costtuscono allegato alla presente convenzone (allegato n. 1). 4. Il Ttolare predspone, anche su supporto nformatco, n attuazone delle dsposzon contenute ne comm seguent e secondo un formato ed un lvello d dettaglo decs dal Gestore, un elenco delle caratterstche tecnche degl mpant appartenent alla porzone della Rete recante almeno le ndcazon d cu all allegato II allo schema d convenzone tpo d cu all artcolo 3, comma 8, del decreto legslatvo n. 79/99. I document predspost a norma del presente comma costtuscono allegato alla presente convenzone (allegato n. 2). 9

15 5. Qualora l Gestore concluda accord con soggett esercent le part delle stazon elettrche non comprese nella Rete d cu all artcolo 3, comma 5, del decreto del Mnstro dell ndustra 25 gugno 1999 funzonal alla rete medesma ed all eserczo degl mpant del Ttolare, qual ad esempo regolament d servzo, copa d tal accord vene allegata alla presente convenzone (allegato n. 3). 6. Il Ttolare predspone un elenco, allegato alla presente convenzone (allegato n. 4), de ben, anche non facent parte della porzone della Rete, che ne condvdano le nfrastrutture e che non sano totalmente o parzalmente destnat al medesmo uso. 7. Qualora l Ttolare, a fn della corretta conduzone ed eserczo della porzone della Rete, s avvalga d soggett terz che hanno la dsponbltà dell mpantstca necessara medante appost contratt, copa d tal contratt vene allegata alla presente convenzone (allegato n. 5). 8. Sono allegat n copa alla presente convenzone (allegato n. 6): a) gl accord che l Gestore eventualmente concluda con l Ttolare al fne d rendere possble l attuazone da parte del Gestore medesmo d comand drett sugl mpant della porzone della Rete; b) gl accord che l Gestore eventualmente concluda con l Ttolare relatv alle consegne autonome e a crter per la determnazone delle prortà per l pronto ntervento sugl mpant della porzone della Rete. 9. I valor delle component annual fsse f d cu al successvo artcolo 16, comma 6, nonché delle rate annual d l d ndennzzo relatve agl mpant n dsmssone della porzone della Rete d cu al successvo artcolo 18, comma 2, sono ndcat n allegato alla presente convenzone (allegato n. 7). 10. I valor de parametr tecnc ed economc per la determnazone delle component A e P d cu a seguent artcol 16 e 17 sono ndcat n allegato alla presente convenzone (allegato n. 8). 11. (eventualmente) E allegato n copa alla presente convenzone (allegato n. 9) l contratto n forza del quale l Ttolare ha la dsponbltà della porzone della Rete. 12. L aggornamento degl allegat alla presente convenzone è effettuato con atto congunto tra Gestore e Ttolare, preva comuncazone della varazone ntervenuta, resa da parte del soggetto che ne ha dretta conoscenza. 13. Il Gestore conserva la presente convenzone e relatv allegat, come eventualmente modfcat a seguto degl aggornament effettuat a sens del precedente comma 12, predsponendone e conservandone copa su supporto nformatco. Agl orgnal ed alla copa ha accesso l Autortà. Artcolo 4 Trasfermento della propretà o della dsponbltà della porzone della Rete 1. Qualora sa ceduta, n tutto o n parte, la propretà della porzone della Rete, con conservazone della dsponbltà della medesma n capo al Ttolare, quest trasmette copa del contratto d cessone al Gestore al fne dell aggornamento dell allegato n. 9 alla presente convenzone. 2. In caso d cessone della dsponbltà della porzone della Rete trovano applcazone prncp general n matera d cessone de contratt. 3. Il Gestore dà tempestva nformazone all Autortà del trasfermento della propretà o della dsponbltà della porzone della Rete d cu a precedent comm 1 e 2. 10

16 Parte II Dscplna de rapport nell ambto dell attvtà d trasmssone Sezone I Gestone ed eserczo della porzone della Rete Artcolo 5 Obblgh del Gestore: gestone della porzone della Rete 1. Il Gestore effettua la gestone della porzone della Rete nell ambto delle attvtà d trasmssone e d dspaccamento ed, n partcolare, della gestone unfcata della Rete a sens dell artcolo 3, comma 1, del decreto legslatvo n. 79/99, con le modaltà defnte nella concessone relatva alle attvtà d trasmssone e dspaccamento dell energa elettrca sul terrtoro nazonale d cu al comma 5 del medesmo artcolo e ne Codc d trasmssone e d dspaccamento prevsto dalla drettva del Mnstero dell ndustra, del commerco e dell artganato del 21 gennao 2000, pubblcata nella Gazzetta Uffcale, Sere generale, n. 21 del 27 gennao Il Gestore defnsce gl schem d rete da adottare nelle dverse stuazon d funzonamento del sstema elettrco e comunca al Ttolare gl schem relatv alla porzone della Rete. 3. Il Gestore mpartsce al Ttolare, n forma sntetca, gl ordn d manovra necessar per l eserczo degl mpant. Nel caso n cu, a fn del corretto eserczo della porzone della Rete, l Ttolare s avvalga d soggett terz che hanno la dsponbltà dell mpantstca necessara medante appost contratt, allegat n copa alla presente convenzone (allegato n. 5), tal contratt rconoscono al Gestore la facoltà d mpartre drettamente a tal soggett gl ordn d manovra e ndvduano l soggetto responsable degl adempment prevst a carco del Ttolare all artcolo Il Gestore, medante specfc accord con l Ttolare allegat n copa alla presente convenzone (allegato n. 6), può attuare comand drett sugl mpant della porzone della Rete, tra cu gl ordn d manovra degl nterruttor. 5. Il Gestore e l Ttolare defnscono gl accord d cu all'artcolo 3, comma 8, allegat n copa alla presente convenzone (allegato n. 6). 6. Il Gestore defnsce e trasmette al Ttolare: a) pan d taratura delle protezon e degl automatsm conness al funzonamento della Rete; b) pan d raccensone della Rete; c) pan d emergenza. 7. Il Gestore ha la facoltà d effettuare, drettamente o tramte propr ncarcat, anche conguntamente al Ttolare, verfche a fn d accertare la corretta taratura de dspostv d cu al precedente comma. 8. Il Gestore effettua la gestone della porzone della Rete anche con l obettvo d preservarne le funzonaltà, qual rsultant dallo stato d consstenza, essendo responsable de dann eventualmente causat dalla volazone, mputable allo stesso Gestore ovvero determnata da comportament degl utent della Rete, delle dsposzon n matera d corrent e d tenson lmte d funzonamento d cu al precedente artcolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero de vncol d funzonamento d cu al precedente artcolo 3, comma 2, lettera c). 11

17 Artcolo 6 Obblgh del Ttolare: eserczo della porzone della Rete 1. Il Ttolare, nell ambto dell attvtà d trasmssone dell energa elettrca, è responsable dell eserczo degl mpant compres nella porzone della Rete, n attuazone delle decson assunte dal Gestore. 2. Il Ttolare esegue medante l sstema d teleconduzone o n manuale n caso d guast al medesmo sstema: a) le manovre sugl mpant d potenza, n esecuzone degl ordn d cu al precedente artcolo 5, comma 3, mpartt n modo sntetco dal Gestore e secondo le dsposzon del Gestore medesmo; b) le manovre dervant da consegne autonome concordate con l Gestore, a sens dell artcolo 5, comma 5; c) le manovre n condzon d emergenza, necessare per la scurezza fsca delle persone e degl mpant; d) le manovre per la messa fuor servzo ed n scurezza degl mpant. 3. Il Ttolare comunca al Gestore l esto delle manovre d cu al precedente comma Il Ttolare può rfutare l esecuzone delle manovre che, a suo gudzo, possano comportare percolo per la scurezza fsca delle persone e delle cose; nel caso n cu la manovra non venga eseguta, l Ttolare nforma mmedatamente l Gestore delle cause che ne hanno eventualmente mpedto l esecuzone e propone le azon alternatve che ntende ntraprendere, concordando con l Gestore medesmo quelle da esegure. 5. Il Ttolare esegue le manovre prevste nel pano d raccensone secondo le procedure v stablte, ferm restando gl obblgh e le connesse responsabltà del Ttolare per quanto rguarda la messa n servzo de sngol component o element della Rete. 6. Il Ttolare, per dsservz che nteressano sngol element della Rete, concorda con l Gestore temp med e massm ntercorrent tra l rlevamento dell anomala o del guasto e l elmnazone degl stess o comunque la presenza sul posto del propro personale d pronto ntervento. 7. Il Ttolare attua l pronto ntervento a seguto d anomala o d guasto e, nel caso d dsservz che nteressano pù element della Rete su zone estese della porzone della Rete, s attva per rdurre al mnmo temp d pronto ntervento, dando nformazone degl stess al Gestore. 8. Il Ttolare effettua la taratura: a) de dspostv d protezone e degl automatsm conness al funzonamento della Rete, nonché de dspostv per pan d emergenza, n conformtà a valor defnt dal Gestore, comuncando al Gestore medesmo l avvenuta effettuazone delle suddette tarature. b) de dspostv d protezone de component relatvamente agl element della propra porzone della Rete, n modo tale da consentre comunque l eserczo della Rete nel rspetto de vncol rportat nello stato d consstenza. 9. Il Ttolare, anche su rchesta del Gestore, provvede alla verfca perodca della funzonaltà de dspostv d protezone, degl automatsm della Rete e de dspostv per pan d emergenza. 10. Il Ttolare è responsable de dann causat nell eserczo degl mpant, ad eccezone de cas prevst al precedente artcolo 5 comma Il Ttolare notfca al Gestore la sngola volazone delle dsposzon n matera d corrent e d tenson lmte d funzonamento degl mpant della porzone della Rete d cu al precedente artcolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero de vncol d funzonamento d cu al precedente artcolo 3, comma 2, lettera c), entro trenta gorn dal suo verfcars e decade dal drtto al rsarcmento degl eventual dann subt qualora non facca formale rchesta entro un anno decorrente dalla denunza. 12

18 Artcolo 7 Pan d ndsponbltà della porzone della Rete 1. Il Gestore predspone e aggorna, entro l 15 aprle d ogn anno con rfermento agl adempment d competenza dell anno successvo, lnee guda concernent le stuazon d funzonamento crtche della Rete e le ndsponbltà presunte degl element della stessa affnché l Ttolare predsponga una proposta d pano annuale delle ndsponbltà d cu a successv comm. D tal lnee guda l Ttolare tene conto a fn della predsposzone delle proposte d cu a comm successv. 2. Il Ttolare predspone ed noltra al Gestore, entro l 1 gugno dell anno t, una proposta d pano annuale delle ndsponbltà de component della porzone della Rete d durata complessva uguale o superore a 5 gorn, classfcate come ndsponbltà programmate, per l anno t+1 e, solo con rfermento alle attvtà d maggore rlevanza, per l anno t La proposta d pano annuale d cu al precedente comma deve contenere le seguent nformazon: a) dentfcazone dell elemento della Rete nteressato dalla ndsponbltà e del relatvo componente oggetto d manutenzone; b) ndcazone de lavor; c) possbl date d nzo e fne del perodo d ndsponbltà (ndcando almeno due alternatve); d) tempo massmo necessaro, n caso d rchesta del Gestore, per l rprstno della dsponbltà dell elemento; e) eventual nterdpendenze tra le ndsponbltà d element della porzone della Rete; f) eventual nterdpendenze con le ndsponbltà d element d porzon della Rete d altr ttolar o d utent conness alla porzone della Rete. 4. La proposta d pano annuale delle ndsponbltà potrà altresì contenere per l anno t+1 l elenco degl element della Rete con ndsponbltà d durata nferore a 5 gorn pù rlevant, tenendo conto delle possbl nterdpendenze con le ndsponbltà d porzon della Rete d altr ttolar. 5. Il Gestore valuta la proposta d pano annuale delle ndsponbltà d cu al precedente comma 2, conguntamente alle analoghe proposte presentate dagl altr ttolar, tenendo conto delle esgenze degl utent della Rete, al fne d asscurare adeguat lvell d affdabltà, effcenza, scurezza, economctà e contnutà del servzo, eventualmente sentendo Ttolar e gl utent nteressat; nell effettuare tale valutazone l Gestore tene conto degl ntervent d svluppo della Rete gà delberat che comportno ndsponbltà de component della porzone della Rete; 6. Il Gestore trasmette al Ttolare, entro l 15 settembre d ogn anno, l pano annuale provvsoro delle ndsponbltà della Rete relatvo alla porzone della Rete, al fne d acqusre osservazon utl all approvazone del pano annuale delle ndsponbltà. 7. Entro l 15 ottobre d ogn anno, l Gestore approva e rende pubblco l pano annuale defntvo delle ndsponbltà. 8. Il Gestore ha la facoltà, entro l mese d febbrao, d apportare modfche al pano d ndsponbltà dell anno n corso, relatvamente agl element costtuent l nterconnessone con l estero, che s rendano necessare n conseguenza alla sottoscrzone d accord nternazonal. 9. Il Ttolare predspone ed noltra al Gestore una proposta d pano trmestrale delle ndsponbltà entro l qundcesmo gorno de mes d novembre, febbrao, maggo e agosto, con valdtà d tre mes decorrent dal prmo gorno del secondo mese successvo a tale data; tale proposta deve contenere le nformazon ndcate al precedente comma La proposta d pano trmestrale delle ndsponbltà, che conferma o modfca le ndsponbltà ndcate nel pano annuale anche relatve ad altr trmestr, nclude le ndsponbltà d durata nferore a cnque gorn, classfcate come ndsponbltà programmate, nonché le ndsponbltà occasonal d durata superore o uguale a 5 gorn eventualmente sopravvenute. 13

19 11. Il Gestore valuta la proposta d cu al precedente comma 9, al fne d asscurare adeguate condzon d scurezza, affdabltà, effcenza e mnor costo del servzo, sentt ttolar e gl utent nteressat; nell effettuare tale valutazone l Gestore tene conto degl ntervent d svluppo della Rete gà delberat che comportno ndsponbltà de component della porzone della Rete. 12. Entro l qundcesmo gorno del mese successvo a quello d presentazone della proposta d cu al precedente comma 9, l Gestore approva e rende pubblco l pano trmestrale delle ndsponbltà. 13. Il Ttolare predspone settmanalmente e noltra al Gestore una proposta d pano operatvo mensle entro le ore 14:00 del lunedì della settmana n corso n, per la settmana n+1 e per le successve tre settmane; tale proposta deve contenere le nformazon d cu al precedente comma La proposta d pano operatvo mensle d cu al precedente comma 13 conferma o modfca le ndsponbltà prevste nel pano trmestrale e comprende oltre alle ndsponbltà programmate anche le ndsponbltà connesse ad esgenze dervant da ntervent d manutenzone occasonale dfferble. 15. Il Gestore valuta le proposte d pano operatvo mensle d cu al precedente comma 13 al fne d asscurare adeguat lvell d affdabltà, effcenza, scurezza, economctà e contnutà del servzo. 16. Entro l govedì della settmana n, l Gestore approva e rende noto al Ttolare l pano operatvo mensle, rendendolo vncolante lmtatamente alla settmana n Ogn gorno, d norma entro le ore 16:00, l Gestore trasmette al Ttolare l pano operatvo per l gorno successvo, relatvo alle ndsponbltà della porzone della Rete gà delberate ed eventualmente modfcate per le esgenze d cu a successv comm 18 e Il Ttolare nforma tempestvamente l Gestore dell nsorgere d una necesstà d manutenzone occasonale rtenuta da esso ndfferble che potrebbe anche determnare la modfca de pan gà delberat. 19. Il Gestore, sulla base delle necesstà d ntervent d manutenzone occasonale ndfferble d cu al precedente comma, accorda al Ttolare medesmo l ndsponbltà entro l termne massmo da quest ndcato. 20. Per lmtat perod d tempo, l Gestore, qualora rcorrano esgenze d scurezza del sstema elettrco nazonale o event d carattere eccezonale (calamtà natural, att terrorstc, event bellc), può dsporre n qualunque momento varazon a pan d ndsponbltà, comuncandole al Ttolare. Tal varazon, opportunamente motvate, devono essere comuncate per conoscenza, untamente a pan d ndsponbltà, al Mnstero dell ndustra, del commerco e dell artganato e all Autortà. Sezone II Manutenzone degl mpant Artcolo 8 Obblgh del Gestore 1. Il Gestore decde gl ntervent d manutenzone sulla base della proposta d pano annuale d manutenzone elaborata dal Ttolare d cu al successvo artcolo 9 comma 1, untamente al pano annuale delle ndsponbltà d cu al precedente artcolo In caso d dsfunzon l Gestore può: a) svolgere gl accertament fnalzzat a verfcare che la manutenzone sa stata effettuata secondo le procedure defnte nel manuale d cu al successvo artcolo 9, comma 3, eventualmente consultando la documentazone ndvduata al medesmo artcolo; 14

20 b) rchedere l allneamento a mglor standard de temp d dsponbltà degl mpant. 3. Il Gestore altresì: a) elabora anals statstche relatve alle ndsponbltà degl mpant, alle perturbazon d rete, a guast e al funzonamento delle protezon d rete; b) elabora, n collaborazone con l Ttolare, ndc d correlazone tra la manutenzone e l funzonamento della porzone della Rete al fne d valutare l effcaca della manutenzone medesma. Artcolo 9 Obblgh del Ttolare 1. Il Ttolare predspone annualmente una proposta d pano annuale d manutenzone e la noltra al Gestore untamente alla proposta d pano annuale delle ndsponbltà d cu al precedente artcolo 7. Il pano d manutenzone contene la descrzone sntetca, con l ndcazone de temp d esecuzone, degl ntervent d manutenzone ordnara e d manutenzone straordnara su component della porzone della Rete comportant ndsponbltà o dsponbltà parzale degl mpant. 2. Il Ttolare dà comuncazone al Gestore medante nota nformatva degl ntervent d manutenzone ordnara che non comportano ndsponbltà o dsponbltà parzale degl mpant. 3. Il Ttolare adotta un sstema d documentazone che attest la conformtà delle attvtà d manutenzone e d verfca effettuate sugl mpant con gl obettv da lu dcharat. A tal fne l Ttolare elabora e rende dsponble al Gestore un manuale recante le procedure e gl obettv relatv alle attvtà d manutenzone e verfca sugl mpant. 4. Il Ttolare regstra gl ntervent d manutenzone effettuat, v nclus le verfche ed collaud esegut sugl mpant, su schede d manutenzone e d collaudo degl mpant nserte n un archvo presso l mpanto cu s rfersce cascun ntervento. Ogn scheda deve contenere la descrzone delle operazon esegute, delle anomale eventualmente rscontrate, degl eventual collaud e, n allegato, la relatva documentazone tecnca. 5. Il Ttolare elabora e trasmette al Gestore con cadenza annuale un documento d sntes relatvo agl ntervent d manutenzone effettuat e contenente anals e statstche de guast e delle anomale rlevate sugl mpant. Sezone III Svluppo della porzone della Rete Artcolo 10 Obblgh del Gestore 1. Il Gestore, quale concessonaro dell attvtà d trasmssone, assume le decson n matera d ntervent d svluppo della Rete, accerta eventual dsfunzon o nadempment del Ttolare che realzza relatv ntervent e adotta provvedment conseguent, v nclus gl eventual ntervent prescrttv e sosttutv d cu al successvo artcolo Nel caso n cu l Gestore, n attuazone del programma trennale d svluppo della Rete o su proposta d ntervent d svluppo del Ttolare a sens del successvo artcolo 11, comma 1 che comport un adeguamento del canone annuale, ndvdu un ntervento d svluppo tale da rchedere l affdamento dretto al Ttolare, l Gestore nva al medesmo una rchesta d offerta tecnco-economca, ndcante requst tecnc e funzonal dell ntervento, l lvello d dettaglo rchesto per l progetto, nonché l termne entro cu l offerta deve essere presentata. Entro tale termne, l Ttolare presenta l progetto untamente all offerta economca formulata n 15

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