CITTA DI ALBISOLA SUPERIORE REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

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1 Pagina 1/21 CITTA DI ALBISOLA SUPERIORE REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 1marzo 1991, della L.447/95, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 14 novembre 1997, della L.R. n.12/98, della DGR n del 18/12/1998, della DGR n. 534 del 28/05/1999, e della DGR n del 23/12/1999 e della D.G.R. n. 752 del 28/06/ Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi. Art.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITE DI RUMORE 3. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 NOVEMBRE Valore limite di emissione Leq in [db(a)]: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Valori limite di emissione - Leq in [db(a)] Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Dalle ore 6.00 alle ore Notturno Dalle ore alle ore 6.00 I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana V Aree prevalentemente industriali VI Aree esclusivamente industriali Valore limite assoluto di immissione Leq in [db(a)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Valori limite assoluti di immissione - Leq in db(a) Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Dalle ore 6.00 alle ore Notturno Dalle ore alle ore 6.00 I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali 55 45

2 Pagina 2/21 III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana V Aree prevalentemente industriali VI Aree esclusivamente industriali Valore limite differenziale di immissione Leq in [db(a)]: I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti: 5 [db] nel periodo diurno 3 [db] nel periodo notturno I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi: a) nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali); b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 [db(a)] durante il periodo diurno e 40 [db(a)] durante il periodo notturno; c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 [db(a)] durante il periodo diurno e 25 [db(a)] durante il periodo notturno. d) al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. e) negli altri casi previsti dal regolamento. Valori limite di qualità Leq in [db(a)]: Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle norme vigenti (L. 447/95) Valori limite di qualità - Leq in [db(a)] Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Dalle ore 6.00 alle ore Notturno Dalle ore alle ore 6.00 I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana V Aree prevalentemente industriali VI Aree esclusivamente industriali Valori di attenzione Leq in [db(a)]: Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l ambiente: a) se riferiti a un'ora, si fissano pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 [db] per il periodo diurno e di 5 [db] per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all' Articolo 7 della L. 447/95. Le definizioni e le specificazioni relative alla classificazione acustica per la predisposizione ed adozione dei piani comunali di risanamento acustico sono previste nella DGR 1585/99. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

3 Pagina 3/21 Art.3 ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di orario diurno e di orario notturno, si precisa quanto segue: ORARIO DIURNO (d) : dalle ore 06:00 alle ore 22:00 ORARIO NOTTURNO (n) : dalle ore 22:00 alle ore 06:00 Art. 4 PERIODO ESTIVO E INVERNALE Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e di periodo invernale, si precisa quanto segue: PERIODO ESTIVO PERIODO INVERNALE : dal 1 aprile al 31 ottobre : dal 1 novembre al 31 marzo TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE CAPO 1 ATTIVITA RUMOROSE PERMANENTI Art. 5 DEFINIZIONE E LIMITI Si definiscono attività permanenti quelle attività, con l esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Le attività permanenti di cui sopra devono rispettare i limiti e gli orari previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica e non possono essere autorizzate in deroga agli stessi. Il Comune si potrà avvalere del supporto tecnico di ARPAL per l espletamento delle istruttorie tecniche, con costi a carico del richiedente. Art. 6 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 11 della L.R. n.12/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA) predisposto da tecnico competente in acustica. Il Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Art. 7 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO I soggetti sotto riportati sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all Art.8 della Legge 447/95 con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 534 del 28/05/1999 (Titolo II), congiuntamente al deposito dell istanza o della D.I.A., che dovrà essere inoltrata dall ufficio ricevente competente per materia, al servizio ambiente per il rilascio del relativo nulla-osta: a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate: - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell' Articolo 6 della L. 349/1986; - aeroporti, aviosuperfici, eliporti; - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

4 Pagina 4/21 - discoteche (in ogni caso tali impianti devono anche rispettare i requisiti acustici previsti dal DPCM 16/04/1999 n. 215); - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi o di diffusione sonora a supporto dell attività principale licenziata,senza i quali l attività stessa non potrebbe essere realizzata (in ogni caso tali impianti devono anche rispettare i requisiti acustici previsti dal DPCM 16/04/1999 n. 215); - impianti sportivi e ricreativi; - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali (macellerie, pescherie, rivendite di alimentari, depositi, magazzini, supermercati), implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore quali motori frigoriferi e/o condizionatori od altre attività che utilizzano qualsiasi tipologia di macchine (lavanderie, laboratori di panificazione, officine di riparazione, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all ingrosso o al dettaglio, ecc.) se inseriti in edifici destinati prevalentemente ad abitazione. b) I richiedenti il rilascio - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; - di licenze o autorizzazioni all esercizio di attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai limiti definiti dalla zonizzazione acustica comunale; - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture per le attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive. c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a: - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra; - esercizio di attività produttive. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i sub-ingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti. La valutazione previsionale di impatto acustico per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l attività, congiuntamente al deposito dell istanza o della D.I.A.. Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all avvio dell attività, l interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, all ufficio competente comunale. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà la sospensione del procedimento relativo per l ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso fino al recepimento della documentazione richiesta. La presentazione di documentazione non conforme al presente regolamento ed alla normativa in materia, con la conseguente e necessaria richiesta di integrazioni, comporta la sospensione dei termini per il rilascio di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo oggetto della richiesta. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 e ss.mm.ii. "Disciplina della valutazione di impatto ambientale".

5 Pagina 5/21 Art. 8 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall' Articolo 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Regionale - D.G.R. 534 del 28/05/1999 (TITOLO III): scuole e asili nido; ospedali; case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5/12/97. CAPO 2 ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE ART. 9 DEFINIZIONE E DEROGHE Si definisce attività rumorosa temporanea: 1) qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti ovvero strutture per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)], superiori a quelli stabiliti nel piano di classificazione acustica comunale per ogni singola zona; 2) le attività limitate temporalmente e aventi regolamentazione loro propria seppur svolte in sito o struttura a ciò idonea e che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)], superiori a quelli stabiliti nel piano di classificazione acustica comunale per ogni singola zona. In tali casi dovrà essere presentata comunicazione al fine del rilascio di apposito nulla osta, qualora l attività rumorosa venga svolta in impianto fisso su territorio. Per quanto riguarda le attività rumorose di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo si intendono temporanee, e sottoposte alle modalità autorizzative di cui alle sezioni 2,3,4,5,6 e 7 quelle attività rumorose svolte per un massimo di sessanta (60) giorni complessivi annui. Per quanto riguarda le attività di cui al comma 1 punto 2) del presente articolo regolamentate al capo II sezione 2 art. 16 lettere b) e c) le stesse non potranno avere durata superiore a 90 giornate annue. Esempi di attività rumorose temporanee sono: o cantieri edili, stradali e assimilabili; o manifestazioni e spettacoli musicali all aperto; o attività di allietamento negli esercizi pubblici (comprendenti anche gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate); o attività di pubbliche feste da ballo autorizzate ai sensi dell art. 68 T.U.L.P.S. anche svolte sul demanio marittimo; o discoteche in siti ovvero strutture per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa; o cinema all aperto; o manifestazioni sportive; o manifestazioni popolari;

6 Pagina 6/21 o o o luna park e circhi; pubblicità fonica, altre attività con caratteristiche temporanee tra le quali attività agricole. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse laddove sia garantito il rispetto dei valori limite di zona previsti dall art. 2 L. 447/95 ovvero in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento. È esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale per le attività rumorose temporanee di cui al capo II presente regolamento. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare procedure semplificate per particolari attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e/o siano di natura occasionale o di limitata durata. E fatta salva l applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti ai sensi del codice penale per la tutela della quiete pubblica. SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI Art. 10 IMPIANTI ED ATTREZZATURE In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Art. 11 ORARI E LIMITI MASSIMI L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali ed assimilabili è consentita, nel rispetto del presente Regolamento, nei giorni feriali e sabato: - dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle dal 1 novembre al 31 marzo dalle ore 07:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 20:00 Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziale qualsiasi attività rumorosa che ecceda i valori limiti di zona. Comunque, nelle vicinanze di scuole, ospedali e simili, potranno essere previste fasce orarie più restrittive in riferimento alla particolare caratteristica dei luoghi (Art. 14). È esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Ai sensi dell art. 3 della D.G.R. 2510/98 il limite massimo di immissione da non superare, anche in deroga ai limiti di zona, è di 70 db(a). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

7 Pagina 7/21 Nel caso di ristrutturazioni interne, il limite, misurato all interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 db(a) a finestre chiuse. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo Art. 12 CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ AUTORIZZATIVE 1) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA nei cantieri edili (OPERE DI RIPARAZIONE RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE DEGLI EDIFICI E QUELLE NECESSARIE AD INTEGRARE O MANTENERE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI) sono esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa e di qualsiasi altra documentazione in materia di acustica, nel rispetto comunque dei limiti massimi e degli orari fissati dal presente Regolamento. - il rispetto di quanto sopra verrà dichiarato nella comunicazione manutenzione ordinaria da presentare al servizio edilizia. Con tale comunicazione l attività rumorosa in oggetto si intende automaticamente autorizzata (con eventuali restrizioni dell orario per i casi previsti all art. 14 vicinanza scuole, ospedali e simili). Copia della comunicazione dovrà essere tenuta sul luogo dell attività. 2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA nei cantieri edili O NUOVE COSTRUZIONI: a) Qualora rientrino nei limiti e orari previsti dal presente regolamento sono esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa e di qualsiasi altra documentazione in materia di acustica, nel rispetto comunque dei limiti massimi e degli orari fissati dal presente Regolamento. - il rispetto di quanto sopra verrà dichiarato nella denuncia di inizio attività (DIA) e nei permessi di costruire da presentare al servizio edilizia. Con tale comunicazione l attività rumorosa in oggetto si intende automaticamente autorizzata (con eventuali restrizioni dell orario per i casi previsti all art. 14 vicinanza scuole, ospedali e simili). Copia dell istanza dovrà essere tenuta sul luogo dell attività. b) Qualora presentino istanza motivata di cui al comma 3 art. 13 del presente regolamento - dovrà essere presentata istanza tesa al rilascio di apposita autorizzazione. - La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata su apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune o ritirabile presso il servizio Ambiente o l U.R.P. - La richiesta dovrà contenere: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività; descrizione sintetica dell attività rumorosa; motivazione per cui è richiesta la deroga; durata dell attività rumorosa; indicazione del valore di immissione per cui è richiesta la deroga; indicazione degli orari per cui viene richiesta la deroga; luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica); l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevi fonometrici di controllo da parte dell'autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima; la sottoscrizione di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale. - Alla richiesta dovrà essere allegata: - ricevuta del bollettino attestante il versamento dei diritti di segreteria e n. 1 marca da bollo; - documentazione di impatto acustico a supporto delle deroghe richieste redatta da tecnico competente in materia acustica; - documentazione dei macchinari eventualmente utilizzati che attestino il rispetto delle normative in materia di emissioni acustiche. In relazione alla complessità dell istruttoria tecnica il Comune potrà avvalersi di ARPAL e pertanto potrà richiedere il pagamento dei relativi oneri al richiedente.

8 Pagina 8/21 L ufficio Ambiente, in seguito a parere da parte dell Amministrazione, entro 90 giorni dal ricevimento dell istanza al protocollo del comune, dovrà rilasciare l autorizzazione, o comunicarne il diniego, prescrivendo eventuali accorgimenti da adottarsi durante l attività rumorosa e/o prescrizioni. 3) CANTIERI DI TIPO STRADALE ED ASSIMILABILI a) Qualora rientrino nei limiti e orari previsti dal presente regolamento sono esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa e di qualsiasi altra documentazione in materia di acustica, nel rispetto comunque dei limiti massimi e degli orari fissati dal presente Regolamento. - il rispetto di quanto sopra verrà dichiarato nella richiesta di occupazione suolo pubblico da presentare al Comando Polizia Municipale. Con tale comunicazione l attività rumorosa in oggetto si intende automaticamente autorizzata (con eventuali restrizioni dell orario per i casi previsti all art. 14 vicinanza scuole, ospedali e simili). Copia dell istanza dovrà essere tenuta sul luogo dell attività. b) Qualora presentino istanza motivata di cui al comma 3 art. 13 del presente regolamento - dovrà essere presentata istanza tesa al rilascio di apposita autorizzazione. - La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata su apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune o ritirabile presso il servizio Ambiente o l U.R.P. - La richiesta dovrà contenere: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività; descrizione sintetica dell attività rumorosa; motivazione per cui è richiesta la deroga; durata dell attività rumorosa; indicazione del valore di immissione per cui è richiesta la deroga; indicazione degli orari per cui viene richiesta la deroga; luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica); l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevi fonometrici di controllo da parte dell'autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima; la sottoscrizione di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale. - Alla richiesta dovrà essere allegata: - ricevuta del bollettino attestante il versamento dei diritti di segreteria e n. 1 marca da bollo; - documentazione di impatto acustico a supporto delle deroghe richieste redatta da tecnico competente in materia acustica; - documentazione dei macchinari eventualmente utilizzati che attestino il rispetto delle normative in materia di emissioni acustiche. In relazione alla complessità dell istruttoria tecnica il Comune potrà avvalersi di ARPAL e pertanto potrà richiedere il pagamento dei relativi oneri al richiedente. L ufficio Ambiente, in seguito a parere da parte dell Amministrazione, entro 90 giorni dal ricevimento dell istanza al protocollo del comune, dovrà rilasciare l autorizzazione, o comunicarne il diniego, prescrivendo eventuali accorgimenti da adottarsi durante l attività rumorosa e/o prescrizioni. Art. 13 EMERGENZE E DEROGHE Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è implicitamente concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed

9 Pagina 9/21 agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento e potranno pertanto svolgersi tutti i giorni della settimana comprese le domeniche ed i festivi nell arco delle 24 ore. Nel caso di realizzazione di interventi sulle strade che, se eseguiti in orari diurni potrebbero provocare problemi alla viabilità ed all incolumità pubblica, è consentito lavorare anche in orario notturno ed in deroga ai limiti di zona e a quelli del presente regolamento. Tale necessità deve emergere da nota scritta della Polizia Municipale. Oltre alla casistica prevista al comma precedente, possono essere concesse deroghe agli orari ed ai limiti previsti dal presente regolamento nel caso di motivate e comprovate necessità da parte di cantieri edili e/o stradali. Le deroghe agli orari e limiti possono essere concesse per: - comprovate necessità di utilizzo di macchinari e/o lavorazioni che producono emissioni per le quali gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano una riduzione dell esposizione dei soggetti esterni al cantiere e non esistano tecnologie differenti per evitare l esposizione ed il rispetto dei limiti previsti; - cantieri di notevoli dimensioni e durata che generano impatti sulla viabilità, sui parcheggi e sul decoro urbano, per cui la deroga agli orari eviterebbe il prolungarsi del cantiere e dei disagi conseguenti. La richiesta verrà sottoposta all approvazione della Giunta Comunale che definirà orari e limiti da prescrivere. Le deroghe di cui sopra dovranno essere inserite, di norma, nel progetto approvato in Giunta Comunale, in caso di opere pubbliche, o negli atti urbanistici, per le opere di iniziativa privata. Fatte salve le eccezioni sopra previste qualora nelle attività di cantiere non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore è consentito il limite di immissione di 80 db(a) per non più di 4 ore complessive nella fascia oraria e per non più di 15 giorni consecutivi. Art. 14 VICINANZA SCUOLE, OSPEDALI E SIMILI Nelle vicinanze di scuole, ospedali e simili, potranno essere previste fasce orarie più restrittive in riferimento alla particolare caratteristica dei luoghi, tramite comunicazione da parte del servizio ambiente. SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ALL'APERTO Art. 15 DEFINIZIONE Ricadono in questo articolo le manifestazioni e spettacoli musicali all'aperto e le manifestazioni sportive quali gare ecc. a carattere occasionale. Esse sono caratterizzate da uno svolgimento anche nell'arco di più giornate nello stesso territorio. Per le manifestazioni e spettacoli musicali, a prescindere dalla zona ove l'amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica. Art. 16 ORARI E LIMITI PERIODO ESTIVO ED INVERNALE a) Manifestazioni e spettacoli musicali Periodo estivo: dal 1 aprile al 31 ottobre Gli impianti rumorosi devono attenersi ai seguenti orari e limiti:

10 Pagina 10/21 dalla domenica al giovedì: limite massimo assoluto di immissione pari a 70 db(a) fino alle ore 00.30; il venerdì ed il sabato ed i prefestivi: limite massimo assoluto di immissione pari a 70 db(a) fino alle ore 00.30; limite massimo assoluto di immissione sonora pari a 65 db(a) dalle ore alle ore limite massimo assoluto di immissione sonora pari a 60 db(a) dalle ore alle ore Periodo invernale: dal 1 novembre al 31 marzo Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario: tutti i giorni fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). È esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. b) Manifestazioni sportive gare (di cui all art. 9 comma 1 punto 2) Periodo estivo: dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 08:00 alle 12:30 e dalle ore 14,30 alle Periodo invernale: dal 1 novembre al 31 marzo dalle ore 08:00 alle 12:30 e dalle ore 14,30 alle 20:00 E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). È esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale c) Manifestazioni sportive svolte in strutture non fisse (cui all art. 9 comma 1 punto 2) Periodo estivo: dal 1 aprile al 31 ottobre orario: tutti i giorni dalle ore 9 fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). Periodo invernale: dal 1 novembre al 31 marzo orario: tutti i giorni dalle ore 9 fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). È esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Art. 17 DEROGHE Con deliberazione di Giunta Comunale, in considerazione del rilievo turistico e commerciale dell avvenimento, ovvero in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie quali capodanno, carnevale, ferragosto ed in concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso (es. Notte Bianca ) potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti ed agli orari, tenendo conto della zona dove si svolge l attività e del periodo, fino ad un limite massimo pari a 85 db(a). Le attività rumorose rientranti nelle deroghe di cui al presente articolo sono da considerarsi automaticamente autorizzate. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici o per l infanzia ad una distanza inferiore a 200 [metri] l orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell orario scolastico. Art. 18 CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ AUTORIZZATIVE E fatto salvo quanto previsto in materia di sicurezza nel T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per la realizzazione dei pubblici spettacoli. a) MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI MUSICALI rientranti negli orari e limiti previsti al precedente art. 16 punto a) - dovrà essere indirizzata, prima dell inizio dell attività, comunicazione al servizio ambiente su apposito modello. Con tale comunicazione l attività rumorosa in oggetto si intende automaticamente autorizzata per quanto concerne le emissioni acustiche (con eventuali restrizioni dell orario per i casi previsti all art. 17 comma 2 vicinanza ad edifici scolastici). Copia dell istanza dovrà essere tenuta sul luogo dell attività. - la comunicazione dovrà contenere almeno: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;

11 Pagina 11/21 descrizione sintetica dell'attività; data inizio e fine attività; orari; sottoscrizione del rispetto dei limiti; luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica); l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevi fonometrici di controllo da parte dell'autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima; la sottoscrizione di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale; la sottoscrizione di essere a conoscenza del Regolamento per le attività rumorose. b) MANIFESTAZIONI SPORTIVE gare rientranti negli orari e limiti previsti al precedente art. 16 punto b), come definite al precedente art. 9 comma 1 punto 2) - dovrà essere presentata istanza tesa al rilascio di apposito nulla-osta - La richiesta di nulla-osta dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dell inizio della manifestazione, tramite apposito modello, al servizio ambiente - La richiesta dovrà contenere: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività; descrizione sintetica della manifestazione; durata della manifestazione; luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica); l'impegno al rispetto dei limiti massimi e degli orari previsti dal regolamento per le attività rumorose; l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevi fonometrici di controllo da parte dell'autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima; la sottoscrizione di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale. - Alla richiesta dovrà essere allegata: ricevuta del bollettino attestante il versamento dei diritti di segreteria; L ufficio Ambiente entro 90 giorni dal ricevimento dell istanza al protocollo del comune, dovrà rilasciare il nulla osta prescrivendo eventuali accorgimenti da adottarsi durante la manifestazione, o comunicarne il diniego. La presentazione di documentazione non conforme al presente regolamento ed alla normativa in materia, con la conseguente e necessaria richiesta di integrazioni, comporta la sospensione dei termini per il rilascio di autorizzazione. c) MANIFESTAZIONI SPORTIVE SVOLTE IN STRUTTURE NON FISSE (cui all art. 9 comma 1 punto 2) - dovrà essere indirizzata, prima dell inizio dell attività, comunicazione al servizio ambiente su apposito modello. Con tale comunicazione l attività rumorosa in oggetto si intende automaticamente autorizzata per quanto concerne le emissioni acustiche (con eventuali restrizioni dell orario per i casi previsti all art. 17 comma 2 vicinanza ad edifici scolastici). Copia dell istanza dovrà essere tenuta sul luogo dell attività. - la comunicazione dovrà contenere almeno: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività; descrizione sintetica dell'attività; data inizio e fine attività; orari; sottoscrizione del rispetto dei limiti; luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);

12 Pagina 12/21 l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevi fonometrici di controllo da parte dell'autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima; la sottoscrizione di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale; la sottoscrizione di essere a conoscenza del Regolamento per le attività rumorose. SEZIONE 3 ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI Art. 19 DEFINIZIONE Ricadono in questo articolo le attività che non rientrano tra quelle soggette alla disciplina degli artt. 68, 69, e 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e che vengono svolte nei pubblici esercizi come puro allietamento per la clientela, al solo scopo di intrattenerla, configurandosi complementari rispetto all attività principale, senza prevalere in nessun caso sulla medesima. Sono comprese le feste private realizzate nei pubblici esercizi. L esercizio dell attività di allietamento può essere svolta anche all esterno dei pubblici esercizi, in giardini interni ed in aree date in concessione allo stesso esercizio, dove il pubblico si reca per i servizi offerti dalla attività principale licenziata e trova apparecchi di trattenimento quali impianti elettroacustici, apparecchi televisivi, karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, con o senza ausilio di cantanti. Non dovranno essere presenti strutture destinate allo stazionamento del pubblico finalizzate specificatamente all attività di allietamento e palchi o pedane per gli artisti. Le norme contenute nella presente sezione sono espressamente estese anche allo svolgimento di attività di allietamento svolte nell ambito delle aree del demanio marittimo (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate), purchè in possesso della prescritta autorizzazione demaniale. Art. 20 ORARI E LIMITI PERIODO ESTIVO ED INVERNALE Periodo estivo: dal 1 aprile al 31 ottobre Gli impianti rumorosi devono attenersi ai seguenti orari e limiti: dalla domenica al giovedì: limite massimo assoluto di immissione pari a 70 db(a) fino alle ore 00.30; in tale caso vale quanto stabilito al punto a) del successivo art. 21 Modalità autorizzative il venerdì ed il sabato ed i prefestivi: limite massimo assoluto di immissione pari a 70 db(a) fino alle ore 00.30; limite massimo assoluto di immissione sonora pari a 65 db(a) dalle ore alle ore limite massimo assoluto di immissione sonora pari a 60 db(a) dalle ore alle ore in tale caso vale quanto stabilito al punto b) del successivo art. 21 Modalità autorizzative Periodo invernale: dal 1 novembre al 31 marzo Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario: tutti i giorni fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). In tale caso vale quanto stabilito al punto a) del successivo art. 21 Modalità autorizzative È esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale

13 Pagina 13/21 Art. 21 MODALITÀ AUTORIZZATIVE L attività rumorosa di cui all art. 19 è: a) automaticamente autorizzata senza necessità di presentazione di alcuna documentazione nel periodo tra il 1 aprile ed il 31 ottobre per attività di allietamento previste dalla domenica al giovedì regolamentate nel precedente articolo 20 (fino alle ore 00.30) e nel periodo invernale; b) automaticamente autorizzata a condizione che venga presentata autocertificazione al servizio ambiente, tramite apposita modulistica, nel periodo estivo per attività di allietamento previste il venerdì ed il sabato ed i prefestivi regolamentate nel precedente articolo 20 (fino alle ore 03.00). La comunicazione al Servizio Ambiente dovrà contenere: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell attività; la descrizione sintetica dell attività; gli orari ed il periodo in cui si svolgerà l attività; la sottoscrizione attestante il rispetto degli orari e dei limiti di cui all art. 20; la sottoscrizione ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale Il richiedente dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, quanto segue: che l attività oggetto della comunicazione costituisce puro allietamento per la clientela così come definita all art. 19; di non richiedere il pagamento di alcun biglietto di ingresso di tessere o simili, al fine di assistere all allietamento; che non è stato modificato il riassetto del locale, mediante interventi strutturali o significativi specificamente destinati all allietamento, al fine di trasformarlo in luogo di pubblico spettacolo; che gli apparecchi e gli strumenti utilizzati per lo svolgimento di tale attività, in quanto a solidità e sicurezza, e la loro installazione e localizzazione non costituiscono intralcio o pericolo per gli avventori e che sono conformi alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di sicurezza; che non è prevista l organizzazione di serate danzanti durante le diffusioni sonore; Le attività rumorose temporanee rientranti nella presente sezione che rispettano i limiti della zonizzazione acustica comunale, riportati all art. 2, non devono presentare alcuna documentazione. Fatto salvo quanto disciplinato da altre normative o Regolamenti. Art. 22 DEROGHE In occasioni o festività particolari autorizzate in deroga dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente Art. 17, si intendono autorizzati in deroga ai limiti ed agli orari, anche le attività di cui alla presente sezione, fino ad un limite massimo pari a 85 db(a). SEZIONE 4 ATTIVITÀ DI PUBBLICHE FESTE DA BALLO Art. 23 DEFINIZIONE Ricadono in questo articolo le attività di pubbliche feste da ballo svolte nei pubblici esercizi. Sono da considerarsi attività di pubbliche feste da ballo e quindi assoggettabili alle modalità autorizzative di cui al successivo Art. 25 quelle attività che non rientrano tra quelle contemplate alla sezione 3 Attività di allietamento negli esercizi pubblici come definite all Art. 19.

14 Pagina 14/21 Le norme contenute nella presente sezione sono estese anche allo svolgimento delle attività di pubbliche feste da ballo svolte nell ambito delle aree del demanio marittimo (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) purchè in possesso della prescritta autorizzazione demaniale. Fatto salvo quanto disciplinato al precedente Art. 7 per il rilascio delle licenze o autorizzazioni all esercizio delle attività ricreative e nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, in considerazione della natura turistica del comune, le attività di discoteca in siti ovvero strutture per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa e per un periodo non superiore ai sessanta (60) giorni complessivi annui, rientrano nell esclusione dal criterio differenziale e dall applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale. Art. 24 ORARI E LIMITI PERIODO ESTIVO ED INVERNALE Periodo estivo: dal 1 aprile al 31 ottobre Gli impianti rumorosi devono attenersi ai seguenti orari e limiti: tutti i giorni limite massimo assoluto pari a 70 db(a) fino alle ore 00.30; tutti i giorni limite massimo assoluto di immissione sonora pari a 65 db(a) dalle ore alle ore 03.00; tutti i giorni limite massimo assoluto di immissione sonora pari a 60 db(a) dalle ore alle ore 04.00; Periodo invernale: dal 1 novembre al 31 marzo Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario: tutti i giorni fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). Oltre tali orari le attività rumorose sono consentite nel rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale secondo le modalità autorizzative di cui all art. 25. È comunque esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore. Art. 25 MODALITÀ AUTORIZZATIVE L attività rumorosa di cui all art. 23, fatto salvo quanto stabilito dal T.U.L.P.S. in materia di pubblici spettacoli, è automaticamente autorizzata per quanto concerne le emissioni acustiche, a condizione che venga presentata autocertificazione al servizio ambiente, tramite apposita modulistica, nella quale dovranno essere dichiarati: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell attività; la descrizione sintetica dell attività; gli orari ed il periodo in cui si svolgerà l attività; la sottoscrizione attestante il rispetto degli orari e dei limiti di cui all art. 24; la sottoscrizione ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale Oltre gli orari di cui all art. 24, le attività potranno svolgersi previa presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione e dovranno attenersi ai limiti della zonizzazione acustica comunale e presentare la documentazione previsionale di impatto acustico. - La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata in bollo, almeno quarantacinque (45) giorni prima dell inizio dell attività, tramite apposito modello al servizio ambiente. - La richiesta dovrà contenere: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività; descrizione sintetica dell'attività; periodo di svolgimento dell attività; luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);

15 Pagina 15/21 l'impegno al rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento e dalla zonizzazione acustica comunale; l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevi fonometrici di controllo da parte dell'autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima; la sottoscrizione di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale - Alla richiesta dovrà essere allegata: relazione asseverata da un tecnico competente in Acustica Ambientale che dovrà contenere almeno: a) clima acustico del luogo; b) elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A); c) valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame; d) confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, oltre gli orari di cui all art. 24, ai valori limite indicati nella zonizzazione acustica comunale. In caso di supero, dovranno essere indicati gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati; e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che si intendono attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione; f) pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede dell attività e gli ambienti esposti al rumore; g) rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore come disciplinato nel D.P.C.M. 215/99; - Dovranno inoltre essere allegati: a) ricevuta del bollettino attestante il versamento dei diritti di segreteria; b) n. 1 marca da bollo; c) eventuale ricevuta del bollettino attestante il versamento degli oneri istruttori. La relazione firmata dal Tecnico Competente dovrà valutare il livello sonoro proveniente dall attività, espresso in termini di livello continuo equivalente Leq(A), presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area. La presentazione di documentazione non conforme al presente regolamento ed alla normativa in materia, con la conseguente e necessaria richiesta di integrazioni, comporta la sospensione dei termini per il rilascio di autorizzazione. A seguito della presentazione della documentazione di cui sopra e dell istruttoria con esito positivo della stessa, il Servizio Ambiente, provvederà al rilascio della autorizzazione provvisoria per l esercizio dell attività rumorosa entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione al protocollo del Comune. Tale autorizzazione assumerà carattere definitivo a seguito di presentazione di rilievi fonometrici da effettuarsi entro una settimana dall avvio dell attività e da presentarsi al Servizio Ambiente entro due settimane dall avvio dell attività. I suddetti rilievi saranno volti a valutare l effettiva rispondenza alla realtà della valutazione previsionale di impatto acustico ed al rispetto dei limiti. Si specifica che i rilievi dovranno essere presentati al Servizio Ambiente tramite le schede di rilevamento dell'inquinamento acustico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 18 del 31/01/2000. Il rilascio dell autorizzazione definitiva avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione al protocollo del Comune, tenuto anche conto dell eventuale necessità di istruttoria tecnica da parte di ARPAL. La documentazione tecnica elencata per il rilascio dell autorizzazione per attività rumorosa potrà essere ritenuta valida anche per gli anni seguenti nel caso in cui non siano state apportate modifiche a quanto dichiarato in precedenza.

16 Pagina 16/21 In caso di modifica alle strutture o agli impianti, compresa la variazione della dislocazione delle apparecchiature rumorose, dovrà essere presentata nuova valutazione previsionale di impatto acustico che sarà oggetto di nuova istruttoria e rilascio o diniego di nuova autorizzazione. Il comune potrà avvalersi di ARPAL per l istruttoria della documentazione volta al rilascio della autorizzazione all attività rumorosa. Gli oneri eventuali di istruttoria ARPAL saranno a carico del richiedente che dovrà presentare apposita ricevuta di versamento a seguito di comunicazione da parte del servizio Ambiente comunale. Art. 26 DEROGHE In occasioni o festività particolari autorizzate in deroga dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente Art. 17, si intendono autorizzati in deroga ai limiti ed agli orari, anche le attività di cui alla presente sezione, fino ad un limite massimo pari a 85 db(a). Sezione 5 CINEMA ALL APERTO Art. 27 DEFINIZIONE Il Cinema all aperto è considerato attività e struttura ricreativa temporanea. Art. 28 ORARI E LIMITI PERIODO ESTIVO PERIODO ESTIVO: dal 1 aprile al 31 ottobre Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario: tutti i giorni fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). È esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Art. 29 MODALITÀ AUTORIZZATIVE L attività rumorosa di cui all art. 27, fatto salvo quanto stabilito dal T.U.L.P.S. in materia di pubblici spettacoli, è automaticamente autorizzata per quanto concerne le emissioni acustiche a condizione che venga presentata autocertificazione al servizio ambiente, tramite apposita modulistica, nella quale dovranno essere dichiarati: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell attività; la descrizione sintetica dell attività; gli orari ed il periodo in cui si svolgerà l attività; la sottoscrizione attestante il rispetto degli orari e dei limiti di cui all art. 28; la sottoscrizione ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale Art. 30 DEROGHE In occasioni o festività particolari autorizzate in deroga dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente Art. 17, si intendono autorizzati in deroga ai limiti ed agli orari, anche le attività di cui alla presente sezione, fino ad un limite massimo pari a 85 db(a).

17 Pagina 17/21 SEZIONE 6 LUNA PARK E CIRCHI Art. 31 DEFINIZIONE Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei luna park e dei circhi, che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio. A prescindere dai siti dove l Amministrazione comunale concederà l installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica. Art. 32 ORARI E LIMITI PERIODO ESTIVO ED INVERNALE PERIODO ESTIVO: dal 1 aprile al 31 ottobre Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario: tutti i giorni fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). PERIODO INVERNALE: dal 1 novembre al 31 marzo Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario: tutti i giorni fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). È comunque esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Art. 33 MODALITÀ AUTORIZZATIVE L attività rumorosa di cui all art. 31, fatto salvo quanto stabilito dal T.U.L.P.S. in materia di pubblici spettacoli, è automaticamente autorizzata per quanto concerne le emissioni acustiche a condizione che venga presentata autocertificazione al servizio ambiente, tramite apposita modulistica, nella quale dovranno essere dichiarati: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell attività; la descrizione sintetica dell attività; gli orari ed il periodo in cui si svolgerà l attività; la sottoscrizione attestante il rispetto degli orari e dei limiti di cui all art. 32; la sottoscrizione ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale Art. 34 DEROGHE In occasioni o festività particolari autorizzate in deroga dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente Art. 17, si intendono autorizzati in deroga ai limiti ed agli orari, anche le attività di cui alla presente sezione, fino ad un limite massimo pari a 85 db(a). SEZIONE 7 MANIFESTAZIONI POPOLARI Art. 35 DEFINIZIONE

18 Pagina 18/21 Ricadono in questo articolo le Manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali, le rievocazioni storiche ecc. dotate di impianti fissi che emettono rumore. A prescindere dalla zona dove l Amministrazione Comunale concederà l installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica. Art. 36 ORARI E LIMITI PERIODO ESTIVO ED INVERNALE Periodo estivo: dal 1 aprile al 31 ottobre Gli impianti rumorosi devono attenersi ai seguenti orari e limiti: tutti i giorni fino alle ore è stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a) tutti i giorni fino dalle ore alle ore è stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 65 db(a); Periodo invernale: dal 1 novembre al 31 marzo Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario: tutti i giorni fino alle ore E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 db(a). È comunque esclusa l applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Art. 37 MODALITÀ AUTORIZZATIVE L attività rumorosa di cui all art. 35, fatto salvo quanto stabilito dal T.U.L.P.S. in materia di pubblici spettacoli, è automaticamente autorizzata per quanto concerne le emissioni acustiche a condizione che venga presentata autocertificazione al servizio ambiente, tramite apposita modulistica, nella quale dovranno essere dichiarati: dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell attività; la descrizione sintetica dell attività; gli orari ed il periodo in cui si svolgerà l attività; la sottoscrizione attestante il rispetto degli orari e dei limiti di cui all art. 36; la sottoscrizione ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale Art. 38 DEROGHE In occasioni o festività particolari autorizzate in deroga dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente Art. 17, si intendono autorizzati in deroga ai limiti ed agli orari, anche le attività di cui alla presente sezione, fino ad un limite massimo pari a 85 db(a). A) MACCHINE DA GIARDINO CAPO III ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE Art. 39 ATTIVITÀ ALL APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA

19 Pagina 19/21 L uso di macchine e impianti rumorosi per l esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito negli orari seguenti: o giorni feriali, sabato compreso: dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20:00 o domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Le macchine e gli impianti in uso per l esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. B) MACCHINE AGRICOLE L impegno temporaneo di macchine agricole al di fuori del centro abitato per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore Le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Nelle aree poste all interno del centro abitato l uso di tali macchinari è subordinato al rispetto delle fasce orarie seguenti: o giorni feriali, sabato compreso: dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20:00 o domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. C) ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E MANUTENZIONE RETE FOGNARIA L uso di macchine e impianti rumorosi per l esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani e la manutenzione ordinaria della rete fognaria, è consentito per motivi di igiene pubblica nell arco dell intera giornata. Le macchine e gli impianti in uso per l esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, e di spurgo della rete fognaria devono essere tali da ridurre l inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. D) ATTIVITA' SPORTIVE SIA AGONISTICHE CHE RICREATIVE ALL'APERTO OSPITATE OCCASIONALMENTE IN IMPIANTI FISSI (di cui alla DGR 2510 del 18/12/1998 art. 1 comma 2) Le attività sportive sia agonistiche che ricreative svolte in impianti fissi all'aperto, qualora le stesse comportino il superamento dei limiti di zona potranno svolgersi con i seguenti orari. dal 1 maggio al 15 settembre. dal lunedì a domenica dalle 9:00 alle 24:00 dal 16 settembre al 30 aprile. dal lunedì a domenica dalle 9:00 alle 23:00 In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq(A), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 [db(a)]. E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. E) ALLARMI ACUSTICI Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme in edifici, non si applicano limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 (quindici) minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Per gli autoveicoli si fa riferimento all'art. 153 del Codice della Strada. F) PUBBLICITÀ FONICA Le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Nelle aree poste all interno del centro abitato l uso di tali macchinari per l esercizio delle pubblicità fonica è subordinato al rispetto delle fasce orarie seguenti:

20 Pagina 20/21 o giorni feriali, sabato compreso: dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20:00 o domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Sono fatti salvi eventuali altri adempimenti ai sensi di Regolamenti comunali o normativa regionale o nazionale. TITOLO III ATTIVITA' DI CONTROLLO, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 40 ATTIVITA' DI CONTROLLO 1. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 447/95 e della L.R. 12/1998, esercita le funzioni amministrative relative all attività di controllo sull osservanza della vigente normativa in materia di tutela dall inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il controllo è demandato al Comando di Polizia Municipale che si avvarrà dell A.R.P.A.L. o dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della legislazione regionale, per le indagini e le valutazioni fonometriche, in collaborazione del Servizio Ambiente. 2. I controlli potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell attività 3. I controlli potranno essere effettuati, sia d ufficio che sulla scorta di segnalazioni e/o esposti purché questi non siano anonimi e, prima facte, non appaiano di per sé manifestamente infondati, senza alcun preavviso dato al titolare dell attività ogni qualvolta se ne ravvisi l opportunità e la necessità. 4. Nel caso in cui il Comune attivi le indagini e le valutazioni fonometriche a seguito di segnalazioni e/o esposti da parte di privati, il relativo onere economico sarà a carico dell esponente che dovrà versarlo preventivamente al Comune. Il costo verrà determinato sulla base del tariffario ARPAL o di altro tecnico competente in acustica ambientale incaricato. Tale somma verrà restituita all esponente ed addebitata al responsabile del supero nel caso in cui sia accertata la violazione acustica. 5. Qualora la segnalazione o l accertamento d ufficio attengano in via esclusiva al rispetto dei limiti di orario nello svolgimento delle attività rumorose, l organo di controllo oltre ad accertare detta eventualità e a procedere all irrogazione della relativa sanzione, potrà riservarsi, in presenza di indici che lascino presumere il possibile superamento dei valori limite massimi di immissione e/o emissione sonora, la facoltà di svolgere eventuali ulteriori controlli in tale direzione, come specificato nei commi precedenti. 6. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall inquinamento acustico comporteranno l applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 42 e l adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 41. ART. 41 PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DALL INQUINAMENTO ACUSTICO Il Comune, sulla base degli accertamenti di cui al precedente art. 40, nel caso in cui sia riscontrata la violazione alle disposizioni del presente regolamento ovvero alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, provvederà ad emanare i provvedimenti come meglio specificati nei punti seguenti: 1. il comando di polizia municipale, nel caso in cui sia accertata violazione degli orari stabiliti nel presente regolamento o nella normativa di riferimento, può emettere sanzione ai sensi del successivo art. 42; 2. il servizio ambiente, in caso di supero dei limiti previsti accertato dalle autorità di controllo di cui al precedente art. 40, può emettere una nota di diffida alla ditta, o attività, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, per riportare immediatamente il livello dell'emissione/immissione sonora entro i limiti previsti dal presente regolamento, ovvero dalle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico. Nella diffida verranno indicati i termini entro i quali la ditta o il responsabile dell attività dovrà inviare una relazione sulle cause del supero del valore limite ed i provvedimenti presi per la sua eliminazione. 3. Nel caso entro il termine fissato dalla diffida la ditta o il responsabile dell attività non abbia inviato alcuna comunicazione, il Servizio Ambiente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'emissione/immissione sonora ovvero alla comunicazione della sospensione dell attività rumorosa in origine autorizzata automaticamente previa

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