Dr. Eugenio Pizzichelli

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1 Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali Programma per la Formazione Continua 2014 LEGGE ISTITUTIVA E CODICE DEONTOLOGICO DOGANALISTI Dr. Eugenio Pizzichelli Roma, 16 gennaio 2014

2 LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N ISTITUTIVA LEGGE PROFESSIONALE Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale Determinazione ambito di competenze Istituzione degli albi professionali (suddivisione compartimentale) Istituzione del Consiglio Nazionale 2

3 DALLO SPEDIZIONIERE DOGANALE AL DOGANALISTA «ESPERTO NELLE MATERIE E NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON GLI SCAMBI INTERNAZIONALI» LEGGE , N RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PROFESSIONE DI SPEDIZIONIERE DOGANALE ED ISTITUZIONE DEGLI ALBI E DEL FONDO PREVIDENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI LEGGE , N. 213 NORME DI ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI ALLE MUTATE ESIGENZE DEI TRAFFICI E DELL INTERSCAMBIO DELLE MERCI 3

4 LEGGE , N Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali Professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria e quant altro si riferisce al campo doganale Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina a seguito del superamento dell esame di abilitazione. La nomina dà diritto all iscrizione nell apposito albo professionale che è obbligatoria per il compimento delle formalità doganali in rappresentanza diretta. Lo spedizioniere doganale ha l obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali. 4

5 ALBI PROFESSIONALI Laddove erano previste le sedi di Compartimento doganale erano istituiti gli albi compartimentali ora Consigli territoriali L albo nazionale risulta dall insieme dei Consigli territoriali. E formato a cura del Consigli nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero dell Economia e delle Finanze Gli iscritti all albo nazionale devono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali 5

6 CONSIGLI TERRITORIALI 1) Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali di Ancona (Direzione Interregionale di Emilia Romagna e Marche) 2) Bari (Direz. Interregionale di Puglia, Molise e Basilicata) 3) Bologna (Emilia Romagna e Marche) 4) Bolzano (Direz. Provinciale di Trento e Direz. Prov. di Bolzano) 5) Cagliari (Direz. Interr. Di Toscana, Sardegna e Umbria) 6) Firenze (Direz. Interr. Di Toscana, Sardegna e Umbria) 7) Genova (Liguria) 8) Milano (Lombardia) 9) Napoli (Campania e Calabria) 10) Palermo (Sicilia) 11) Roma (Lazio e Abruzzo) 12) Torino (Piemonte e Valle d Aosta) 13) Trieste (Veneto e Friuli Venezia Giulia) 14) Venezia (Veneto e Friuli Venezia Giulia) 6

7 CONSIGLI TERRITORIALI I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane di riferimento sono meno di cento mentre sono cinque se sono da cento a trecento e sette se superano il numero di trecento. Curano la formazione e la tenuta dell albo Vigilano sul comportamento degli iscritti Danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali o tra questi e i loro mandanti In caso di morte o di cancellazione dall albo dello spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta di chi vi abbia interesse, l espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall albo Sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti delle rispettive dogane di riferimento (ilo perimetro giurisdizionale che faceva capo alle soppresse direzioni compartimentali) e durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili 7

8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Su richiesta dell Amministrazione delle dogane, possono adottare nei confronti degli iscritti all albo i seguenti provvedimenti: a) Il richiamo b) l ammonizione c) La sospensione temporanea dall albo d) La cancellazione dall albo e) La radiazione dall albo 8

9 La cancellazione dall albo è pronunciata negli accertati casi di incompatibilità (esercizio di altra professione al di fuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, di spedizioniere ai sensi dell art codice civile: contratto di spedizione o contratto di trasporto- e di vettore) E nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell Autorità giudiziaria passata in giudicato nonché nei casi di annullamento della patente. La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti dei doganalisti che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l ordinamento professionale o esercitino la professione in maniera da nuocere gravemente al decoro e al prestigio dell intera categoria professionale. Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio azonale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo 9

10 DELIBERA CNSD A SEGUITO DELL ABROGAZIONE DEL D.M DA PARTE DEL DPR IL CNSD HA FACOLTA DI DISPORRE AUTONOMAMENTE L ENTITA E LE MODALITA DI RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL ALBO 450,00 DA VERSARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 PER EVENTUALI MOROSITA SONO PREVISTI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: -RICHIAMO PER I MOROSI AL 31 MARZO -AMMONIZIONE PER I MOROSI AL 30 APRILE -CENSURA PER I MOROSI AL 30 GIUGNO ESPERITI INUTILMENTE DETTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI VIENE AVVIATA LA PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL ALBO DA PARTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE COMPETENTE PER ALMENO UN MESE E COMUNQUE FINO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA 10

11 Contestualmente al provvedimento disciplinare applicato all inadempiente verrà applicato un diritto di segreteria per il recupero delle spese, da versare al CNSD con i seguenti importi: - richiamo surplus di 10,00 - ammonizione surplus di 20,00 - censura surplus di 30,00 Il mancato assolvimento del diritto di segreteria per le spese di recupero corrisponde al mancato pagamento della quota 11

12 CONSIGLIO NAZIONALE E istituito con sede a Roma ed è composto da nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti i Consigli territoriali ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. a) Provvede alla formazione dell albo nazionale e al suo deposito presso il Ministero dell Economia e delle finanze b) Decide sui conflitti di competenza dei Consigli Territoriali c) Decide sui ricorsi ad esso proposti a seguito di provvedimenti disciplinari comminati dai Consigli Territoriali d) Interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l attuazione della legge professionale 12

13 LEGGE 25 LUGLIO 2000, N. 213 Norme di adeguamento dell attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell interscambio internazionale delle merci ASSEVERAZIONE DEI DATI Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari e possono (se in possesso della relativa autorizzazione ex art. 6 D.M ) asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l asseverazione comprende anche l attestazione che l operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per essere effettuata. 13

14 Responsabilità In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati i doganalisti e, comunque, gli asseveratori rispondono solidalmente del pagamento del tributo dovuto e erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità. In caso di asseverazioni false e mendaci i doganalisti sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all erario. 14

15 CAD CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE Istituiti dal D.L , n. 417 convertito, con modificazioni, dalla Legge , n. 66, e disciplinati dal D.M , n. 549, sono altresì regolamentati dall art. 3 della legge 213/2000 per i quali è prevista che l autorizzazione all esercizio degli stessi prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento doganale (rectius procedure domiciliate) con una serie di facilitazioni. DOGANALISTI L art.9 prevede la nuova aggiuntiva dizione di «doganalisti» per gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. 15

16 LEGGE 27 FEBBRAIO 2002, N. 16 L art. 16 ter riconosce allo spedizioniere doganale la competenza per l assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie mediante l inserimento nell art. 12, comma 2 del Decreto legislativo , n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) dell inciso «egli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall Agenzia delle dogane». 16

17 DECRETO MINISTERIALE ABROGATO CON D.P.R. 13 OTTOBRE 2010, N. 248 In conseguenza della suddetta abrogazione, il CNSD ha deliberato (nella seduta del ) di ritenere applicabili tutte le norme che attengono alla gestione e al funzionamento del Consiglio Nazionale e dei consigli Territoriali, inclusi i provvedimenti disciplinari, in attesa che venga emanato un apposito regolamento che sarà approvato nella prima riunione del CNSD del Sarà aggiornato il codice deontologico (2008) con l eventuale inserimento della parte normativa riguardante l adozione dei provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli Territoriali 17

18 CODICE DEONTOLOGICO Articolato Capitolo I principi generali Capitolo II Norme relative alle modalità di esercizio della professione di doganalista Capitolo III Rapporti con i committenti Capitolo IV Rapporti con gli enti pubblici Capitolo V Rapporti tra doganalisti Capitolo VI Rapporti con l ordine professionale Capitolo VII Sanzioni Capitolo VIII Disposizioni finali 18

19 PRINCIPI FONDAMENTALI RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA AUTONOMIA CULTURALE INDIPENDENZA PREPARAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALMENTE ASSUNTI MIGLIORAMENTO CONTINUO FORMAZIONE PERMANENTE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ACCETTAZIONE DEI SOLI INCARICHI CHE SI E IN GRADO 19

20 CODICE DEONTOLOGICO: A CHI E RIVOLTO A TUTTI COLORO CHE ESERCITANO LA PROFESSIONE SIA COME PROFESSIONISTI, SINGOLI O ASSOCIATI, SIA COME DIPENDENTI L INCARICO PROFESSIONALE CONFIGURA UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA E ESPRESSAMENTE CONSENTITO DAL D.L. 30/12/1991, N. 417 CONVERTITO CON LEGGE 6/2/1992, N. 66 E DAL DECRETO MINISTRO DELLE FINANZE 11712/1992, N

21 DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA SI CONCRETIZZA NEL RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEGLI EX CLIENTI E ANCHE NEI CONFRONTI DI CHI GLI SI E RIVOLTO SENZA CHE IL MANDATO SIA STATO ACCETTATO QUESTO VALE SIA PER L ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE DOGANALE CHE PER L ATTIVITA CONTENZIOSA O CONSULENZIALE IL RAPPORTO CON IL COMMITTENTE E DI NATURA FIDUCIARIA ISPIRATO AI CRITERI DI LEALTA, CORRETTEZZA E TRASPARENZA 21

22 RAPPORTI CON I COMMITTENTI MANDATO L ACCETTAZIONE DELL INCARICO E SUBORDINATA AL RILASCIO PREVENTIVO DI APPOSITO MANDATO SCRITTO DEL COMMITTENTE ESSO DEVE INDICARE: -IL COMMITTENTE -I DOCUMENTI DA QUESTI FORNITI PER LO SVOLGIMENTO DELL INCARICO IL DOGANALISTA DEVE PATTUIRE ESPLICITAMENTE I COMPENSI CONNESSI CON LA PROPRIA ATTIVITA PROFESSIONALE E DEVE ALTRESÌ COMUNICARE GLI ESTREMI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA CIVILE PER I RISCHI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA PROFESSIONALE (MODIFICA INTRODOTTA CON DELIBERA ADOTTATA IN SEDE DI XXXXV RIUNIONE DI LAVORO DEL CNSD CON I PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMPARTIMENTALI (ORA TERRITORIALI), ANASPED E ASSOCAD IN ROMA IL ) 22

23 MANDATO IL DOGANALISTA E TENUTO A INFORMARE IL COMMITTENTE DI FATTI SOPRAVVENUTI E PRASSI OPERATIVE O INTERPRETAZIONI DEGLI UFFICI DOGANALI CHE POTREBBERO INDURLO A MODIFICARE LE CONDIZIONI STABILITE NEL MANDATO IL DOGANALISTA DEVE RAPPORTARE LA QUANTITA E LA QUALITA DEGLI INCARICHI ASSUNTI ALLE COMPETENZE POSSEDUTE, ALLE EFFETTIVE POSSIBILITA DI INTERVENTO E AI MEZZI DI CUI DISPONE, RIFIUTANDO QUELLI CHE NON PUO ESPLETARE CON SUFFICIENTI CURA E DILIGENZA 23

24 RINUNCIA AL COMPENSO PUO ESSERE TOTALE O PARZIALE MA DEVE COMUNQUE TRATTARSI DI CASI ECCEZIONALI PREVISTI DALLA LEGGE 1612/1960 E CON COMPROVATE RAGIONI GIUSTIFICATIVE 24

25 DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA VIETATO IL «DUMPING» MEDIANTE ESPEDIENTI DI QUALSIASI TIPO CHE SIANO CONTRARI ALLA DIGNITA E CORRETTEZZA PROFESSIONALE AL DOGANALISTA E FATTO DIVIETO DI CORRISPONDERE AD ALTRI COLLEGHI O TERZI UN ONORARIO, UNA PROVVIGIONE O QUALSIASI ALTRO COMPENSO QUALE CORRISPETTIVO PER LA PRESENTAZIONE DI UN CLIENTE L OFFERTA DI OMAGGI O DI PRESTAZIONI A TERZI O LA CORRESPONSIONE O LA PROMESSA DI VANTAGGI PER L OTTENIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE COSTITUISCE INFRAZIONE DISCIPLINARE L INCARICO E SVOLTO PERSONALMENTE DAL DOGANALISTA MA PUO FARSI RAPPRESENTARE E/O COADIUVARE DA PERSONA COMPETENTE ABILITATA, SEMPRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 25

26 RECESSO DALL INCARICO A PRESTAZIONE NON ULTIMATA E POSSIBILE A CONDIZIONE CHE SIANO STATI UTILIZZATI TUTTI GLI ACCORGIMENTI IDONEI A NON DANNEGGIARE IL COMMITTENTE, I COLLEGHI (IN CASO DI INCARICO ASSUNTO IN FORMA COLLEGIALE) COLUI O COLORO CHE LO SOSTITUIRANNO NELL INCARICO IL DOGANALISTA E TENUTO A DARE COMUNICAZIONE SCRITTA DEL RECESSO AL PROPRIO CONSIGLIO TERRITORIALE DI APPARTENENZA CONSULENZE TECNICHE L INCARICO VA RIFIUTATO NEL CASO IN CUI IL DOGANALISTA SI SIA GIA PRONUNCIATO IN PRECEDENZA SULLA QUESTIONE OGGETTO DELLO STESSO 26

27 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA DOGANALI NELL ESECUZIONE DELLE VARIE FASI PROCEDIMENTALI DELLE FORMALITA DOGANALI COME IN QUALUNQUE ALTRO INCARICO PROFESSIONALE IL DOGANALISTA DEVE PRODURRE TUTTI GLI ELABORATI CARTACEI E/O I SUPPORTI INFORMATICI NECESSARI E SUFFICIENTI PER LA DEFINIZIONE O REALIZZAZIONE DI QUANTO PREVISTO NELL INCARICO AFFIDATOGLI LA CARENZA, L IMPRECISIONE O L INDETERMINATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUISCONO INADEMPIMENTO DI CARATTERE DEONTOLOGICO 27

28 RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI DIVIETO DI ABUSARE DEL PRESTIGIO DERIVANTE DALL ESERCIZIO DI CARICHE O UFFICI PUBBLICI Il doganalista non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale proprio o altrui CONSULENZA PER CONTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il doganalista che abbia assunto, in forma occasionale o continuativa, un incarico di consulenza per conto di un Amministrazione pubblica, non può assumere altri incarichi professionali privati e pubblici attinenti alla stessa materia oggetto di consulenza. Tale divieto è esteso pure ai soggetti con i qiali il doganalista ha in atto rapporti di collaborazione professionale COMPETENZA DEL CNSD In caso di qualsivoglia dubbio in merito all applicazione delle norme afferenti i rapporti con gli enti pubblici viene in essere la competenza del consiglio nazionale a dirimerlo 28

29 RAPPORTI TRA DOGANALISTI COLLABORAZIONE TRA DOGANALISTI Sono improntati alla massima lealtà, correttezza e trasparenza e vanno definiti per iscritto così da individuare chiaramente l apporto professionale di ciascuna parte DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE Costituisce una forma di essa l applicazione ai propri clienti di un compenso professionale irrisorio o di entità tale da non permettere l espletamento del mandato in maniera soddisfacente Ugualmente l applicazione di un corrispettivo non proporzionato all attività svolta e all apporto professionale effettivamente offerto, tenuto conto della dignità della professione e dei rischi professionali ad essa connessi sotto il profilo penale, civilistico e disciplinare 29

30 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE Il doganalista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, rispettando i doveri di discrezione e riservatezza cui è ispirata la professione Il doganalista può tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l indicazione del proprio nome così come ha la possibilità di partecipare a rubriche fisse radiotelevisive La pubblicazione di articoli o saggi inerenti la professione deve avere quale scopo principale la divulgazione tecnica e culturale e non divenire uno strumento di concorrenza surrettizia o aver carattere diffamatorio nei confronti di altri colleghi SOSTITUZIONE DI COLLEGHI Divieto di compiere qualsiasi tipo di attività volta a incoraggiare o favorire la sostituzione di colleghi che abbiano o stiano per ricevere incarichi professionali Se un collega rinuncia ad un incarico o ne viene revocato, il doganalista che lo sostituisce deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito e far sì che esso riceva quanto legittimamente gli è dovuto 30

31 OBBLIGO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA Il doganalista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informarlo per iscritto e accertarsi del contenuto del precedente incarico e verificare che esso sia stato formalmente revocato Prima dell accettazione dell incarico il doganalista deve verificare le prestazioni già svolte dal collega così da non pregiudicare quanto a lui spettante e gli eventuali diritti d autore DIVIETO DI DENIGRAZIONE DELL OPERATO DEI COLLEGHI OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI NOMI E DEGLI APPORTI DEI PRESTATORI D OPERA ESATTA INDICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 31

32 RAPPORTI CON L ORDINE PROFESSIONALE OBBLIGO DI AGIRE PRINCIPALMENTE TRAMITE LA FORMA DELLA RAPPRESENTANZA DIRETTA Per ogni doganalista iscritto vige il principio deontologico e professionale di agire mediante la modalità della rappresentanza diretta salvo nelle ipotesi in cui la normativa impone l utilizzo della modalità della rappresentanza indiretta 32

33 RAPPRESENTANZA IN DOGANA RAPPRESENTANZA DIRETTA: QUANDO IL RAPPRESENTANTE AGISCE A NOME E PER CONTO ALTRUI RAPPRESENTANZA INDIRETTA: QUANDO IL RAPPRESENTANTE AGISCE A NOME PROPRIO MA PER CONTO DI TERZI 33

34 MANDATO CONTRATTO PER CUI UNA PARTE (MANDATARIO) SI OBBLIGA A COMPIERE UNO O PIU ATTI GIURIDICI PER CONTO DELL ALTRA (MANDANTE) CON RAPPRESENTANZA: GLI EFFETTI DELL ATTO COMPIUTO SI RIFERISCONO DIRETTAMENTE AL MANDANTE SENZA RAPPRESENTANZA: SI ISTITUISCE DIRETTAMENTE UN RAPPORTO TRA IL MANDATARIO E IL TERZO, SALVO L OBBLIGO DEL MANDATARIO DI TRASFERIRE AL MANDANTE CON ALTRO NEGOZIO GIURIDICO IL DIRITTO ACQUISITO SPECIALE: RIFERITO AL COMPIMENTO DI UNO O PIU DETERMINATI ATTI GENERALE: PER TUTTI GLI ATTI NON ECCEDENTI L ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SALVO CHE SIANO ESPRESSAMENTE INDICATI 34

35 OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DELIBERE E DIRETTIVE FORMULATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DOVERE DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI AUTODISCIPLINA OBBLIGO DI FORNIRE I CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Il doganalista ha l obbligo di fornire tutti i chiarimenti e la documentazione che gli venga eventualmente richiesta sia dal Consiglio territoriale di appartenenza che dal Consiglio Nazionale, nonché di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE VOTAZIONI ELETTIVE DEI CONSIGLI La mancata partecipazione al voto senza giustificato motivo comporta il venir meno ad un preciso dovere deontologico con conseguenti porta le sanzioni disciplinari del regolamento istitutivo del codice deontologico 35

36 SANZIONI LA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DEONTOLOGICHE E L APPLICAZIONE SCRUPOLOSA E TEMPESTIVA DI QUANTO IN ESSE PREVISTO COSTITUISCE OBBLIGO INDEROGABILE PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI (CNSD E CONSIGLI TERRITORIALI) IL COMPITO DI INFLIGGERE SANZIONI ADEGUATE E PROPORZIONATE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEONTOLOGICHE SPETTA AGLI ORGANI DISCIPLINARI LE SANZIONI COMMINATE DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLA GRAVITA DEI FATTI E DEVONO TENER CONTO DELLA REITERAZIONE DEI COMPORTAMENTI NONCHÉ DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE, SOGGETTIVE E OGGETTIVE, CHE HANNO CONCORSO A DETERMINARE L INFRAZIONE 36

37 TIPO DI SANZIONI APPLICABILI n Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali. Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti: a) il richiamo; b) l'ammonizione; c) la censura; d) la sospensione temporanea dall'albo; e) la cancellazione dall'albo; f) la radiazione dall'albo 37

38 La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali. La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale. Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo 38

39 Ministero delle finanze D.M Norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali. Capo V Provvedimenti disciplinari [ Lo spedizioniere che, a norma delle vigenti disposizioni, incorra nella sospensione dalle operazioni doganali o che comunque leda gli interessi e il prestigio dell'amministrazione o che si renda colpevole di indisciplina verso l'ordinamento professionale o di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti non conformi al decoro e al prestigio della categoria professionale ovvero di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 6, comma primo, 11, comma secondo, e 15 della legge è sottoposto dal Consiglio compartimentale a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, oltre che d'iniziativa del Consiglio medesimo, può essere promosso a richiesta degli organi dell'amministrazione delle dogane]. Il presente provvedimento è stato abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell art. 1 e dell allegato 1 al D.P.R. 13 dicembre 2010, n

40 D.P.R n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie 1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. 40

41 3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante 41

42 4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale. 42

43 7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante. 8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante. 43

44 9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. 10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. 11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.. 44

45 12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette. 13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente. 14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio. 45

46 Art. 53 (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali) T.U.L.D. Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana; b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell art. 54, lettere c) e d). Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorità giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto. E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali è adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma. 46

47 Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza. La Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1990, n. 595, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria. La Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1990, n. 595, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria. La Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1990, n. 595, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria. 47

48 Art. 54 (Revoca della nomina a spedizioniere doganale) T.U.L.D. E' sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di: a) radiazione dall'albo professionale; b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall artt. 48 T.U.L.D. lettere a (cittadinanza italiana o di uno Stato estero che accorda uguale trattamento ai cittadini italiani) e d (perdita della fiducia dell amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie e a quelle relative alla disciplina economica e valutaria) ; c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorché congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'art. precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento. 48

49 Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministero per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1990, n. 595 (G.U. 2 gennaio 1991, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria. 49

50 REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITA PER LA ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA DELL ORDINE PROFESSIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI E PER LA DESIGNAZIONE DEI LORO COMPONENTI a norma dell art. 8, comma 3, DPR , n. 137 I Consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i consigli territoriali degli spedizionieri doganali e svolgono attività di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all albo. Operano con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e sono composti da un numero di tre consiglieri. La carica di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con ogni altra carica o nomina di carattere elettivo o disciplinare all interno dell ordine professionale dei doganalisti. I membri dei consigli di disciplina territoriali non devono aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato o avere subito provvedimenti di carattere disciplinare irrogati in via definitiva 50

51 I membri dei Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli territoriali degli spedizionieri doganali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale. Tale elenco deve essere composto da sei nominativi, almeno quattro dei quali devono essere iscritti da almeno cinque anni al Consiglio territoriale dei doganalisti presso il quale deve avvenire la nomina. 51

52 I rimanenti due nominativi possono essere selezionati tra soggetti che rispondano ad uno dei seguenti requisiti: a) avere maturato almeno 10 anni di iscrizione all Albo dei doganalisti ancorché in quiescenza, oppure b) Essere iscritti, da almeno 5 anni, all albo degli avvocati o dei dottori commercialisti, con comprovata esperienza nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant altro si riferisce al campo doganale, oppure c) Essere professori universitari in materie giuridiche o economiche con comprovata esperienza nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant altro si riferisce al campo doganale, oppure d) Essere magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione tributaria o amministrativa, oppure e) Aver prestato servizio presso l amministrazione delle dogane almeno nella terza area funzionale ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale 52

53 Grazie dell attenzione 53

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