Città di Viadana. (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO E L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI

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1 Città di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO E L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 marzo

2 Indice Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e oggetto pag. 4 Art. 2 Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi pag. 4 Art. 3 Forme giuridiche di assegnazione dei beni pag. 5 Art. 4 Oneri di manutenzione pag. 6 Art. 5 Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione pag. 6 Art. 6 Durata della concessione relativa ai beni immobili demaniali e del patrimonio indisponibile pag. 7 Art. 7 Rinuncia, decadenza e revoca della concessione pag. 7 Art. 8 Determinazione dei canoni pag. 8 Art. 9 Modalità di pagamento dei canoni pag. 8 Art. 10 Concessioni gratuite e comodati pag. 9 Art. 11 Cauzioni pag. 9 Art. 12 Obblighi del concessionario pag. 10 Titolo II BENI IMMOBILI DESTINATI A FINALITA DIVERSE DA QUELLE SPORTIVE Art. 13 Disciplina dell uso dei beni immobili pag. 10 Art. 14 Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato pag. 10 Art. 15 Fondi ad uso agricolo e altri terreni comunali pag. 11 Art. 16 Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso diverso da quello Commerciale, produttivo, direzionale privato pag. 11 Art. 17 Requisiti per l assegnazione dei locali pag. 12 Art. 18 Criteri di assegnazione dei beni immobili: casi particolari pag. 13 Titolo III IMPIANTI SPORTIVI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 19 Finalità del presente titolo pag. 14 Art. 20 Oggetto del presente titolo pag. 14 Art. 21 Definizioni pag. 14 Art. 22 Tipologie e elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali pag. 15 Art. 23 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi pag. 16 CAPO II AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI Art. 24 Tipologie di affidamento a terzi pag. 16 Art. 25 Soggetti assegnatari in uso degli spazi all interno degli impianti sportivi pag. 16 Art. 26 Procedure per l assegnazione in uso degli spazi all interno degli impianti sportivi pag. 16 Art. 27 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso pag. 18 Art. 28 Concessione in gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica pag. 19 Art. 29 Concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica pag. 20 Art. 30 Rapporto concessorio Contenuto specifico delle convenzioni pag. 20 Art. 31 Soggetti affidatari pag. 21 Art. 32 Scelta dell affidatario pag. 21 Art. 33 Durata della concessione e obblighi del concessionario pag. 22 Art. 34 Norme generali sulla manutenzione pag. 24 2

3 Art. 35 Divieto di sub concessione pag. 24 CAPO III VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE Art. 36 Norme generali sulla vigilanza pag. 25 Art. 37 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni pag. 25 Art. 38 Tariffe per l uso degli impianti sportivi comunali pag. 26 Art. 39 Norme transitorie del presente titolo pag. 26 Titolo IV ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VIADANA Art. 40 Oggetto del presente titolo pag. 26 Art. 41 Beni alienabili pag. 26 Art. 42 Competenze pag. 27 Art. 43 Individuazione del valore di vendita pag. 27 Art. 44 Beni vincolati e vendita di beni soggetti a diritti di prelazione pag. 28 Art. 45 Procedure di vendita pag. 28 Art. 46 Asta pubblica pag. 28 Art. 47 Offerte e cauzione pag. 29 Art. 48 Trattativa privata pag. 29 Art. 49 Permuta pag. 30 Art. 50 Spese pag. 30 Art. 51 Casi non previsti dal presente titolo pag. 30 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 52 Rinvio dinamico pag. 30 Art. 53 Entrata in vigore pag. 30 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e oggetto 1. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale. 2. L'Amministrazione si riserva di definire l'utilizzo degli immobili a disposizione, in via prioritaria, sulla base dei propri programmi e progetti; fatta salva la predetta riserva, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Viadana, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni Persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché compatibili con l interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune. 3. Il Comune di Viadana può concedere a terzi l utilizzo, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente Regolamento, anche dei beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (quali locazione, affitto, comodato), ove ciò sia consentito dal relativo contratto. 4. Non costituisce oggetto della presente regolamentazione la disciplina dell uso delle palestre scolastiche, la disciplina d utilizzo delle sale civiche, in quanto oggetto di specifiche disposizioni. 5. La materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quella degli alloggi da assegnare per finalità di custodia, non costituisce oggetto del presente Regolamento. 6. L attività oggetto del presente regolamento è disciplinata dal codice civile, dalle Leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dallo Statuto Comunale e dagli usi negoziali in quanto applicabili. Art. 2 Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi 1. Le disposizioni del Titolo I hanno carattere generale e valgono per tutte le materie disciplinate dal presente Regolamento ove non sia diversamente disposto. 2. Il Comune di Viadana è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in: a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: beni che non vengono ricompresi tra quelli demaniali e del patrimonio indisponibile e che costituiscono una categoria di beni di natura residuale. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal codice civile. b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE: destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del codice civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante concessione amministrativa. c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE: destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività la cui utilizzazione da parte di terzi è soggetta ad autorizzazione. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che attribuisce al Comune stesso una serie 4

5 di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche alle quali il bene è deputato. 3. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, regolarmente inventariati. 4. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento di classificazione o declassificazione da adottarsi a cura della Giunta Comunale, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso, in conformità alle disposizioni legislative vigenti al momento dell adozione del provvedimento. 5. Gli atti di assegnazione previsti dal presente Regolamento vengono disposti dal Dirigente Area Tecnica. Art. 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni 1. L utilizzo da parte di terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuato nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del codice civile e più precisamente: a) Contratto di locazione (artt e segg. c.c.); b) Contratto di affitto (artt e segg. c.c.) e leggi speciali in materia agraria; c) Comodato (artt e segg. c.c.). 2. L utilizzo temporaneo da parte di terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. 3. L assegnatario del bene deve essere individuato mediante procedimenti che assicurino il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. 4. Il contenuto dell'atto deve essenzialmente prevedere: a) l'oggetto, le finalità, il corrispettivo, l obbligo di provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti, il rimborso della quota parte delle spese sostenute dal Comune per costi amministrativi generali, pulizie, custodia, etc.; b) la durata e la possibilità di revoca, nel caso di concessione, per motivate ragioni di pubblico interesse, con congruo preavviso di almeno 30 giorni salvo casi eccezionali; c) l assunzione da parte dell assegnatario di ogni responsabilità per i danni a cose e persone, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei dipendenti e incaricati, sollevando l Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo; d) l eventuale stipulazione da parte dell assegnatario di una polizza per responsabilità civile per danni derivanti dall esercizio dell'attività, nonché una polizza di assicurazione per danni da incendio ed eventi ad esso parificati (eventi atmosferici, sociopolitici, catastrofali, etc.) per le merci, gli arredi, le attrezzature e i beni vari presenti nei locali oggetto di affidamento, di proprietà del conduttore e per danni da questo provocati; e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso; f) l obbligo di prestare idonea cauzione al Comune; la cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme dell art. 113, comma 2, d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 5. L atto deve contemplare anche l assunzione da parte dell assegnatario dell obbligo di volturare i contratti di utenza oppure, laddove questo risulti impossibile, l assunzione degli oneri relativi; se non sia possibile, o risulti eccessivamente oneroso per l Amministrazione comunale, definire in forma specifica l entità dei costi delle utenze riferite al bene, questa è determinata forfettariamente anche in proporzione alle superfici assegnate rispetto alle superfici complessive dell immobile di cui il bene costituisce parte; nei casi anzidetti, è sempre possibile per l assegnatario dotare il bene assegnato, a propria cura e spese, di specifici 5

6 contatori la cui installazione ed utilizzazione, per essere vincolante per l Amministrazione comunale, deve essere preventivamente approvata da parte dell Ufficio tecnico comunale. 6. L Amministrazione comunale può anche concedere l uso occasionale degli immobili di cui all art. 1, comma 2, nel rispetto dei principi del presente regolamento e a fronte del pagamento di un canone forfettario e onnicomprensivo, il cui importo sarà rapportato al periodo di utilizzazione. Per uso occasionale ai fini del presente Regolamento si intende l uso autorizzato per un numero massimo di 30 giorni. 7. L Amministrazione comunale, per una migliore utilizzazione del proprio patrimonio e per garantire la massima partecipazione, può disporre l uso plurimo degli immobili di cui all art. 1, comma 2, e pertanto concederne l uso a favore di più soggetti articolando i relativi periodi di fruizione; nei predetti casi, i rapporti tra gli affidatari e l Amministrazione comunale saranno definiti in coerenza con i principi del presente Regolamento e gli obblighi degli affidatari saranno rapportati al periodo di uso assegnato. 8. Salvo non stabilito diversamente dalla legge, la concessione dei beni assume la forma della scrittura privata. Art. 4 - Oneri di manutenzione 1. L ordinaria manutenzione del bene oggetto di affidamento è sempre a carico dell assegnatario. 2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, potrà essere dedotta in contratto l esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché i lavori siano accessori rispetto alla prestazione principale (godimento del bene) ed il relativo importo complessivo non superi l importo complessivo del canone. Ogni adempimento amministrativo propedeutico alla realizzazione degli interventi suddetti, ivi compresa l acquisizione di atti di assenso comunque denominati dal Comune o da altri Enti, dovrà essere assolto a cura e spese dell assegnatario. L utilizzatore potrà comunque essere autorizzato dall Amministrazione comunale a eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli dedotti in contratto, fermo il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, con particolare riferimento a quelle del comma In caso di esecuzione di interventi di cui al comma 2, il progetto, dettagliato nei singoli interventi, sarà sottoposto preventivamente all istruttoria da parte dell Ufficio tecnico comunale che valuterà, tra l altro, la congruità tecnica-estimativa del progetto stesso. 4. Ai sensi del presente Regolamento gli interventi edilizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono quelli indicati dall art. 27 della Legge Regione Lombardia del 11/03/05, n. 12, e s.m.i., a cui si rinvia. 5. Gli oneri derivanti da eventuali lavori di cui al comma 2, richiesti, autorizzati anche sotto l aspetto edilizio e sanitario, e realizzati per una migliore funzionalità della gestione del bene, resteranno di proprietà del Comune a seguito di positivo collaudo a cura dell Ufficio tecnico comunale, senza diritto di rimborso delle spese sostenute dall assegnatario per la loro esecuzione, quantificati con computo metrico dall Ufficio tecnico comunale, con soli effetti sulla durata dell affidamento e/o sull entità del canone di utilizzo. Art. 5 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione 1. E fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza dell assegnazione. 2. L utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell atto di assegnazione deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale, pena la decadenza della concessione. 6

7 3. I contratti di diritto privato riguardanti i beni del patrimonio disponibile dovranno prevedere clausole coerenti con i principi del presente articolo se ed in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile. Articolo 6 - Durata della concessione relativa ai beni immobili demaniali e del patrimonio indisponibile 1. La durata ed il rinnovo della concessione dei beni immobili demaniali e del patrimonio indisponibile dovrà essere stabilita nel bando/avviso. Potrà essere fissato un termine superiore, rispetto a quello di cui al comma 2, quando il concessionario si obblighi ad eseguire opere di ripristino, valorizzazione o ristrutturazione in tempi prestabiliti. 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, per le concessioni è prevista una durata massima di anni 9, rinnovabile, se espressamente previsto, per lo stesso termine originariamente stabilito, mediante atto formale, previa rideterminazione del canone e verifica, da parte dell'ufficio competente, del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, e delle utenze e spese condominiali, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste. 3. La concessione cessa alla scadenza e non si fa luogo a rinnovo automatico, neppure se il concessionario rimanga di fatto nell uso del bene successivamente alla scadenza. Art. 7 Rinuncia, decadenza e revoca della concessione 1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione previa comunicazione all Amministrazione Comunale in forma scritta, con un preavviso di almeno sei mesi. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all uso. 2. Costituisce grave inadempimento, che darà luogo alla decadenza della concessione, l inosservanza di uno o più obblighi dettati dal presente Regolamento e/o dal contratto di concessione. Costituiscono, altresì, motivo di decadenza l eventuale realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli interventi eventualmente realizzati senza autorizzazione dell Ente. In particolare, costituiscono causa di decadenza: a) violazione del divieto di sub-concessione; b) mancato pagamento del canone per due rate consecutive; c) utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione; d) mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione. 3. In tali casi il concessionario avrà l obbligo di restituzione immediata dell immobile libero da cose e da persone, nonché della corresponsione di una penale pari all intero ammontare del canone annuo determinato in regime di libero mercato con detrazione di quanto già corrisposto. 4. I contratti di diritto privato riguardanti i beni del patrimonio disponibile dovranno prevedere clausole coerenti con i principi del presente articolo se ed in quanto compatibili con le disposizioni del Codice Civile. 5. L Amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene. 6. La revoca sarà pronunciata osservando il procedimento di cui alla legge 241/90 s.m.i., dando termine per il rilascio non inferiore a mesi tre, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati. 7

8 7. Al momento in cui la revoca diverrà efficace, il concessionario dovrà immediatamente restituire e rilasciare nella piena disponibilità del Comune, le aree e/o i fabbricati liberi e sgombri da persone e cose, senza alcun onere, indennizzo o spesa per il Comune. 8. Nei casi di revoca di cui al presente articolo, il Comune potrà riconoscere al concessionario un congruo indennizzo, determinato dalla Giunta comunale su istruttoria dell ufficio tecnico, sulla base del periodo restante alla data della scadenza naturale e delle opere strutturali realizzate dal concessionario. Art. 8 - Determinazione dei canoni 1. Nella stipula dei contratti per la concessione/locazione di beni immobili, il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata a cura dell Ufficio tecnico comunale, che si atterrà, tra l altro, ai seguenti elementi essenziali di valutazione: a) valore immobiliare del bene da assegnare in uso; b) spese gestionali sostenute dal Comune (costi amministrativi generali, spese di pulizia, custodia, etc.); c) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro; d) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di cui all art. 4, comma 2. e) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale. 2. Il canone è soggetto automaticamente a revisione annuale sulla base delle variazioni dell indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferiti preferibilmente alla media annua dell anno precedente. 3. Nel caso di associazioni, enti, fondazioni, società di mutuo soccorso, cooperative, che svolgono una funzione sociale senza finalità di lucro, in ambito culturale, ricreativo, educativo, aggregativo, assistenziale e sanitario, sportivo, ambientale, in considerazione dell attività svolta e degli elementi di valutazione di cui all art. 16, o nel caso di prestazioni di servizio, coerenti con le finalità istituzionali dell Ente, nell ambito di un rapporto convenzionale con l Amministrazione comunale, la Giunta comunale può disporre un abbattimento del canone anche nella misura del 100%. 4. Le concessioni gratuite e le riduzioni dei canoni in quanto attributive di un vantaggio economico devono ricondursi alla disciplina di cui all art. 12 della l. 241/1990 ed in quanto tali, ai sensi della vigente normativa, dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell ente. 5. In base agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria di cui all art. 4, comma 2, la Giunta comunale può disporre l abbattimento totale o parziale del canone, fissando anche una congrua durata sino a concorrenza delle spese sostenute. Art. 9 Modalità di pagamento dei canoni 1. Il pagamento del canone può essere effettuato in un'unica rata o in più rate di eguale importo come definito nel provvedimento di approvazione dello schema contrattuale. 2. Il tardivo pagamento del canone comporta l applicazione di interessi di mora con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 8

9 Art. 10 Concessioni gratuite e comodati 1. In casi eccezionali da motivare adeguatamente, i beni immobili di proprietà dell'amministrazione Comunale possono essere affidati in comodato o concessi in uso gratuitamente, previa delibera della Giunta comunale. 2. Il comodato e la concessione gratuita prevedono il recupero di tutte le spese accessorie afferenti l immobile (comprese le eventuali spese condominiali, nonché le spese di manutenzione ordinaria, le utenze ed i consumi energetici da attivare e corrispondere direttamente, o da rimborsare all'amministrazione comunale pro quota, qualora non sia possibile l'attivazione diretta). Art. 11 Cauzioni 1. La cauzione di cui al precedente art. 3, comma 4, lett. f) è determinata in misura ricompresa tra tre e sei mensilità. 2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto e costituita a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell eventuale risarcimento danni, del rimborso delle somme che l Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatto dell affidatario. 3. Qualora l Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell Amministrazione stessa. 4. La cauzione deve essere in contanti, mediante deposito presso la Tesoreria Comunale. L Amministrazione può valutare la possibilità di accordare la presentazione della cauzione mediante garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, avente le seguenti caratteristiche: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art del c.c.; - la validità per tutta la durata contrattuale e/o comunque sino allo svincolo da parte del Comune di Viadana; - l assunzione dell impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare al Comune di Viadana l importo della cauzione su semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta. 5. Tale cauzione sarà restituita o svincolata al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali e la verifica del buono stato dei medesimi. Art Obblighi del concessionario 1. Gli atti di assegnazione in uso a terzi dei beni comunali, così come definiti dal presente regolamento, devono prevedere a carico dell assegnatario: a) l'obbligo di pagamento del canone per l'utilizzo; b) l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria; c) il pagamento delle utenze. Per i soggetti di cui all art. 8 comma 3 potrà essere valutata dalla Giunta Comunale la possibilità di abbattere il costo delle utenze nella misura massima del 100% dell ammontare complessivo, laddove sia riscontrata una particolare finalità sociale, e l attività svolta presenti il carattere sostitutivo o integrativo di servizi che altrimenti sarebbero in capo al Comune; qualora l Ufficio Tecnico Comunale riscontrasse evidenti ed immotivati aumenti dei consumi predetti potrà essere valutata dalla Giunta Comunale, su proposta dell Ufficio stesso, la decadenza del beneficio concesso. L assegnatario deve inoltre provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti; 9

10 d) il pagamento delle spese di gestione sostenute dall Amministrazione comunale per costi amministrativi generali, pulizie, custodia o altro; e) l eventuale stipulazione da parte dell assegnatario di una polizza per responsabilità civile per danni derivanti dall esercizio dell'attività, nonché una polizza di assicurazione per danni da incendio ed eventi ad esso parificati (eventi atmosferici, sociopolitici, catastrofali, etc.) per le merci, gli arredi, le attrezzature e i beni vari presenti nei locali oggetto di affidamento, di proprietà del conduttore e per danni da questo provocati; f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso; g) i diritti di rogito, ove previsti, e le spese per la registrazione dell atto, salvo non previsto diversamente dalla normativa di settore; 2. L assegnatario deve altresì garantire un utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. 46/90 e del d.lgs. n. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. 3. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano la risoluzione/decadenza del rapporto, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine. TITOLO II BENI IMMOBILI DESTINATI A FINALITA DIVERSE DA QUELLE SPORTIVE Art. 13 Disciplina dell uso dei beni immobili 1. Ai sensi delle disposizioni del presente Titolo, riguardante beni immobili destinati a finalità diverse da quelle sportive, vengono individuate le seguenti due partizioni: a) beni concessi per finalità commerciali, produttive o direzionali private; b) beni concessi per tutte le altre attività. Art Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato 1. Gli assegnatari dei beni ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato, vengono scelti di norma mediante procedura aperta previa pubblicazione sul sito istituzionale dell ente, di un Avviso che indichi requisiti, criteri, punteggi, nonché il contenuto dell atto di cui all art. 3, comma 4, del presente regolamento. L avviso stabilisce, inoltre, il termine entro il quale l offerta deve pervenire al Comune, termine che non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione. 2. La Giunta Comunale, con riferimento ai locali ad uso diverso dalla residenza, ha la facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 30%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell'amministrazione. 3. Si può procedere a trattativa privata: a) quanto è andata deserta la procedura aperta; 10

11 b) quando in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione, per l intera durata contrattuale, non supera 3.000,00; c) quando un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà del Comune chiede l affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest ultimo; la superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non può essere superiore al 50% della superficie totale originariamente concessa o locata; d) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la locazione e concessione di spazi, possa venir affidata unicamente ad un particolare soggetto. 4. Dell affidamento deve essere data informazione sul sito istituzionale dell ente nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. Art. 15 Fondi ad uso agricolo e altri terreni comunali 1. I terreni rurali siti in zona agricola e relativi annessi, possono essere concessi in locazione ai sensi della legge 03 maggio 1982 n. 203 e s.m.i.. L assegnazione è effettuata mediante procedura aperta, previa pubblicazione di avviso sul sito informatico dell ente. 2. Per evitare il deperimento di aree, anche non rurali, in attesa del loro definitivo utilizzo, il Funzionario competente può autorizzare, in via diretta, privati o associazioni alla pulizia e allo sfalcio oltre che alla coltivazione di prodotti agricoli, o ad essi assimilati, che non richiedano un ciclo di produzione superiore all anno agrario. Tale autorizzazione è rilasciata con le prescrizioni segnalate dall ufficio ambiente. 3. I terreni comunali di modeste superfici, non destinati ad uno specifico uso pubblico, possono essere concessi in temporaneo godimento direttamente a privati o associazioni, a titolo gratuito, che ne facciano espressa richiesta, per una durata non superiore ad anni 3, a condizione che: a) il contraente si obblighi alla pulizia e allo sfalcio dell area concessa; b) non siano state presentate, per la stessa porzione di terreno, più istanze; c) lo sfruttamento del terreno non abbia finalità lucrative; d) non sia prevista la trasformazione edilizia del terreno; e) il titolo di godimento contempli la clausola di cessazione anticipata del rapporto, qualora l Amministrazione Comunale necessiti di utilizzare il bene per propri fini. 4. Dei terreni di cui al comma 3 verrà predisposto un elenco presso i competenti uffici e di detto elenco verrà informata la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell ente. 5. Nel caso in cui vengano presentate più istante si attiverà una procedura negoziata per la scelta del soggetto affidatario. Art Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale, produttivo, direzionale privato 1. Gli immobili comunali oggetto del presente articolo sono preferibilmente concessi ad enti pubblici, istituzioni e associazioni che svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, educativa, assistenziale, solidaristica, ecc.. Sarà data priorità ai soggetti che operano nel territorio comunale. 11

12 2. Possono, in particolare, essere concessionari di beni immobili comunali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private, anche nell ambito di più ampi rapporti convenzionali con il Comune: a) ai sensi della Legge , n. 266, sul Volontariato, le organizzazioni di volontariato che operino sul territorio comunale, nonché ai sensi della legge 383/2000 le associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri provinciali e/o regionali; b) ai sensi degli artt. 1 e 9 della legge n. 381, le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale che operino sul territorio comunale e relativi raggruppamenti temporanei; c) ai sensi dello Statuto comunale vigente, le associazioni che operino sul territorio comunale e già iscritte negli elenchi comunali; d) le Fondazioni aventi la qualifica formale di ONLUS che operino sul territorio comunale. e) e gli altri soggetti di cui alla legge Regione Lombardia del n. 1 e s.m.i.. 3. La concessione di beni immobili comunali sarà revocata qualora i soggetti di cui sopra non avviino la loro operatività entro sei mesi dalla concessione. 4. l Amministrazione, sulla base dei riscontri effettuati provvede annualmente a rendere noto l elenco degli immobili disponibili per l utilizzo da parte dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 mediante Avviso da pubblicarsi in una specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Viadana. Il termine per la presentazione delle richieste non deve essere inferiore a 15 giorni. 5. L affidamento degli immobili e la determinazione del canone avverranno a seguito di un istruttoria condotta dai competenti uffici sulla scorta degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti fattori elencati in ordine di importanza, privilegiando: a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti; b) finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l attività per l esercizio della quale viene richiesta l assegnazione del bene immobile comunale in linea con i programmi e gli obiettivi dell amministrazione comunale; c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente privilegiando le realtà associative e di volontariato espressione del territorio. 6. L istruttoria delle richieste presentate per la concessione degli immobili a disposizione, dovrà privilegiare, ove possibile, l uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati. 7. Qualora non sia possibile affidare i locali secondo le modalità di cui ai commi precedenti il soggetto sarà individuato mediante procedura negoziata, tra i soggetti richiedenti. 8. Dell affidamento deve essere data informazione sul sito istituzionale dell ente nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. 9. Nel rispetto delle restanti disposizioni del presente regolamento, può prescindersi dalla necessità di specifica preventiva pubblicazione di avviso, quando l assegnazione dei locali venga disposta nell ambito di una più ampia convenzione con l ente locale, con particolare riferimento all art. 7 della legge n. 266 e s.m.i.; del pari, si prescinde dalla preventiva pubblicazione di avviso qualora l assegnazione dei locali venga disposta per esigenze dell Amministrazione comunale. Art. 17 Requisiti per l assegnazione dei locali 1. Le richieste di utilizzo da parte dei soggetti di cui all articolo 16, comma 2, devono contenere: 12

13 a) statuto dell Associazione / Cooperativa e ultimo bilancio approvato; b) elementi utili all individuazione dell attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento); b) elementi utili alla verifica dell attività programmata (programma di attività, almeno biennale, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei cittadini coinvolti); c) l indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l intervento dell Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali o terreni di proprietà comunale; d) l indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati e le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo; e) l indicazione approssimativa della qualità e della quantità degli spazi necessari per poter realizzare l attività programmata; f) nel caso di cooperative sociali l impegno ad avvalersi del lavoro di persone svantaggiate segnalate dai competenti uffici comunali; g) nel caso di cooperative sociali autodichiarazione attestante l iscrizione al relativo Albo Prefettizio. 2. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone, eventualmente accordata, sarà condotta annualmente da parte dei competenti uffici. A tale scopo i soggetti affidatari e beneficiari del vantaggio economico sono tenuti a trasmettere entro ogni anno di compimento del contratto la documentazione necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone in funzione dell attività svolta. 3. La mancata presentazione della documentazione suddetta, o la verifica a cura dei Settori cui si ricollega l attività svolta circa l insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo scioglimento del rapporto o l applicazione del canone per intero. Art Criteri di assegnazione di beni immobili: casi particolari 1. Gli immobili possono essere concessi, previo indirizzo favorevole della Giunta comunale, dal Funzionario competente, in modo diretto, ai seguenti soggetti: - Protezione Civile; - Forze dell ordine; - Stato e altri enti pubblici; - Associazioni, Enti e Fondazioni in cui la quota di partecipazione dell Amministrazione Comunale risulta quantificata in almeno il 50%; - Aziende a prevalente partecipazione pubblica che svolgano un servizio a tutela della salute pubblica. 13

14 TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art Finalità del presente titolo 1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l educazione dell individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità. 2. Il Comune favorisce l attività giovanile, l aggregazione sportiva e l integrazione dei cittadini, l accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale. 3. Ai sensi dell art. articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive. 4. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all art. 118 della Costituzione e dell art. 2 del suo Statuto. 5. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell Ente, con particolare attenzione all equilibrio economico delle gestioni. 3. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale n. 27. Art Oggetto del presente titolo 1. Il presente titolo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi. Tale elenco viene aggiornato, ove necessario, con deliberazione di Giunta Comunale. 2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad un uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale. 3. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport e di attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse. 1. Ai fini del presente regolamento s'intende: Art. 21 Definizioni del presente titolo a) per impianto sportivo: il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori, ecc.). L impianto comprende, ove presenti, le seguenti parti funzionali: - Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi, ecc.); 14

15 - Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.); - Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, ecc.); - Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi, ecc.). - Servizi connessi all esercizio dell attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali di vicinato esclusivamente dirette alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, impianti pubblicitari rivolti sia all interno che all esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, purché in linea con quanto contemplato dalla Regolamentazione Urbanistica vigente; b) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l aggregazione sociale; c) per attività agonistica: l attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; d) per attività amatoriale: l attività sportiva con finalità ricreative e di benessere; e) per attività promozionale: l attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%); f) per attività dilettantistica: l attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti; g) per assegnazione in uso: il provvedimento con il quale il Comune o il concessionario autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Fanno parte di questa tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche utilizzati in orario extra scolastico; h) per concessione in gestione: il provvedimento con il quale il Comune affida a terzi l intera gestione di un impianto sportivo; i) per tariffa: la somma determinata, con la cadenza temporale prevista nell avviso/bando, dalla Giunta Comunale, che l utente deve versare all Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto; j) per prezzo: l importo che Comune deve corrispondere al concessionario qualora gli venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare; k) per canone: l importo che il Comune riceve dal concessionario per la gestione degli impianti sportivi. Art. 22 Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali 1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale, sono classificati in: 15

16 a) impianti aventi rilevanza economica: allorché sono atti a produrre utili, cioè capaci di una potenziale redditività, e quindi oggetto di confronto tra operatori economici, desumibile da una verifica accurata della struttura finalizza a rilevare: - la tipologia dell impianto sportivo e le sue caratteristiche funzionali (ad es. se si tratta di struttura omologata per attività federali); - la presenza di strutture complementari per l accoglienza del pubblico (es. tribune con accesso controllabile), tali da lasciar ipotizzare l organizzazione di manifestazioni rilevanti, con ingresso a pagamento; - l esistenza di strutture (es. bar, locali relax, ecc.) o la localizzazione dell impianto in un contesto polifunzionale, tali da favorire la fruizione di altri servizi a valore aggiunto. Tali elementi consentono di impostare un business plan, nel quale devono essere evidenziati i dati di costo reale (utenze per attività a pieno regime, manutenzioni, ecc.) e di utilizzo condizionato (ad es. mancate entrate per numero di giorni in cui l impianto è messo a disposizione dell amministrazione concedente per attività istituzionali), posti a raffronto con le entrate potenziali derivanti dalla gestione dell impianto (tariffe utenti, ricavi da affitto dell impianto per manifestazioni sportive, ecc.) e da attività complementari (ricavi da gestione strutture complementari, sponsorizzazioni, servizio bar, ecc.). b) impianti senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione; c) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività didattiche della scuola di appartenenza, utilizzabili per la pratica sportiva della collettività nelle fasce orarie libere. Art Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi 1. Il Comune di Viadana gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi: a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell impianto, dell idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire; b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi. 2. L amministrazione regola l utilizzo degli impianti sportivi da parte di singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e/o nelle convenzioni specifiche. 3. Le tariffe per l utilizzo degli impianti sono determinate, di regola, dall Amministrazione Comunale con l indicazione di un valore massimo, in considerazione della rilevanza sociale dei servizi, ed esposte con chiarezza e visibilità all interno degli impianti. 4. L Amministrazione Comunale può determinare una riserva annuale di utilizzo degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell avviso di gara e/o nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli. 16

17 CAPO II AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI Art 24 - Tipologie di affidamento a terzi 1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all art. 90, comma 25, della Legge n. 289 e alla legge Regione Lombardia del n Gli affidamenti possono essere di spazi all interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso) o dell impianto sportivo stesso (concessione struttura). Art Soggetti assegnatari in uso degli spazi all interno degli impianti sportivi 1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti: a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI; b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; c) Istituzioni scolastiche; d) Associazioni sportive dilettantistiche; e) Società sportive professionistiche; f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici; g) Associazioni del tempo libero per l effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (a titolo d esempio piscine, campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica...). In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro. Art. 26 Procedura per l assegnazione in uso degli spazi all interno degli impianti sportivi 1. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al presente articolo devono essere presentate: a) al Servizio con competenze sullo Sport (per brevità Servizio Sport) per impianti gestiti direttamente dal Comune; b) al soggetto concessionario per gli impianti dati in gestione, con le modalità definite dal singolo contratto. La domanda viene effettuata mediante un modello unificato e secondo i tempi e le modalità disciplinati dal Servizio Sport. 2. Le domande, salvo quanto diversamente stabilito, devono pervenire al protocollo dell ente entro il 31 Maggio di ciascun anno, per la programmazione dell anno sportivo successivo; nella domanda deve essere specificato il giorno, l ora di inizio e fine dell attività e le generalità del responsabile dell attività stessa. 3. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l utilizzo dell impianto, non potrà essere assegnato l uso degli impianti: a) fino a ottemperanza del debito, oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa nelle forme di cui all art. 113, comma 2 del d.lgs. 163/2006, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi; b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d uso. 4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali vengono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario sempre che ciò sia compatibile con la programmazione annuale. L uso straordinario degli impianti sportivi deve essere autorizzato dall Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario degli spazi. 17

18 5. L assegnazione annuale degli spazi verrà fatta dal Servizio Sport o dal soggetto concessionario della gestione, verificata l adeguatezza dell impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi sulla base dei seguenti principi: a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo; b) valorizzare l attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti; c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, lo sviluppo e la coesione sociale; d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati; e) garantire lo sviluppo dell attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani; f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori per evitare inefficienze legate ad un sottoutilizzo degli impianti; g) privilegiare, nell assegnazione, le attività aventi sede nel territorio del Comune di Viadana. 6. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri: a) Attività agonistiche e loro livello (svolgimento di campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali); b) Società o associazioni che garantiscono sull impianto il maggior numero di praticanti; c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale. 7. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell atto di assegnazione. Art Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso 1. Il Servizio Sport o il concessionario della gestione, possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di: - necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall Amministrazione; - per improrogabili interventi di manutenzione; - per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili; senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell Amministrazione comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti, limitatamente al periodo di sospensione. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla comunale. 2. Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso qualora gli assegnatari o i richiedenti: a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe, fatto salvo quanto previsto dall art. 26, comma 3, lett. a); b) abbiano violato le norme del presente regolamento; c) abbiano violato le disposizioni contenute nell atto di assegnazione; 18

19 d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla contestazione del permanere delle citate situazioni entro termini prescritti. 3. Il concessionario della gestione procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento deve essere avallato dall Amministrazione comunale. 4. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell Amministrazione comunale nei casi seguenti: a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell assegnazione; b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; c) per nuova valutazione dell interesse pubblico originario. Art. 28 Concessione in gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica 1. L affidamento in gestione ad un soggetto concessionario di un impianto sportivo avente rilevanza economica avviene tramite procedura aperta. 2. L avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell ente per un minimo di 20 giorni, deve contenere i requisiti necessari alla selezione e i criteri di scelta dell affidatario di cui al presente articolo, con i relativi punteggi. Nel rispetto dei principi comunitari di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione che comportono un obbligo di trasparenza ed un adeguato livello di pubblicità, l Amministrazione, in base alle circostanze specifiche del caso (importo, dimensioni della struttura ecc..), deve prevedere ulteriori forme di pubblicità, ad esempio pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea. 3. L avviso deve contenere, ove previsto, la corresponsione da parte del Comune di un prezzo, oppure il pagamento di un canone da parte del concessionario. L entità del prezzo o del canone è determinata dalle caratteristiche della struttura data in concessione, dalle finalità che l Amministrazione vuole raggiungere e dall esito della procedura di gara. 4. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di regola l intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l Amministrazione Comunale preveda nell avviso pubblico e/o convenzione, per motivi oggettivi, il mantenimento dell intestazione diretta. Qualora vi siano una pluralità di soggetti assegnatari, come nel caso di impianti polisportivi, tali soggetti devono redigere apposito accordo per l intestazione delle utenze a uno di loro e per la ripartizione del rimborso delle relative spese. 5. La periodicità dell erogazione del prezzo o del canone è fissata nell avviso di gara e/o convenzione. 6. L avviso pubblico per la concessione in gestione elenca precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L offerta del concorrente deve obbligatoriamente e a pena di decadenza, prevedere un organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure. 7. Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore. 8. Il gestore provvede ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull impianto. 19

20 Art. 29 Concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica 1. L affidamento in gestione di un impianto sportivo privo di rilevanza economica ad un soggetto concessionario avviene, di regola, previa attivazione di indagine esplorativa a mezzo di pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune, per verificare la presenza di soggetti interessati. Ove vi siano più interessati il Comune attiverà una procedura negoziata per la scelta del concessionario. 2. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di regola l intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l Amministrazione Comunale preveda nell avviso e/o convenzione, per motivi oggettivi, il mantenimento dell intestazione diretta. Qualora vi siano una pluralità di soggetti assegnatari, come nel caso di impianti polisportivi, tali soggetti devono redigere apposito accordo per l intestazione delle utenze a uno di loro e per la ripartizione del rimborso delle relative spese. 3. L Amministrazione Comunale può erogare un contributo di compartecipazione alle spese di gestione della struttura (utenze, manutenzioni, ecc.), la cui entità massima è determinata in base alle specifiche finalità da perseguirsi con la struttura data in gestione, ai sensi dell art. 19 e ss. del presente regolamento, e in relazione all esito dell eventuale indagine. La liquidazione è subordinata alla verifica delle spese effettivamente sostenute e documentate. 4. Qualora non fosse possibile l intestazione delle utenze al concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui valore è determinato in base alle specifiche finalità da perseguirsi con la struttura data in gestione, ai sensi dell art. 19 e ss. del presente regolamento, e in relazione all esito dell eventuale indagine. 5. La periodicità dell erogazione del contributo o del canone è fissata nell avviso e/o convenzione. 6. Il canone e il contributo di cui sopra possono essere rivisti con provvedimento dell Amministrazione Comunale in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni non prevedibili in fase di offerta, tali da modificare sostanzialmente l equilibrio della stessa. 7. L avviso pubblico per la concessione in gestione elenca precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. 8. Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore. 9. Il gestore provvede ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull impianto. 10. L Amministrazione comunale può procedere ad affidamenti diretti degli impianti sportivi senza rilevanza economica nei casi e alle condizioni di cui all art. 5, commi 2, e 3, della Legge regionale , n. 27. Art Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni 1. Il rapporto concessorio è regolato da apposita convenzione che deve essenzialmente prevedere: - Identificazione dell impianto sportivo e dell oggetto della concessione; - Durata della convenzione; - Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti; - Programmazione dell uso sportivo e non sportivo; - Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.); - Applicazione e riscossione tariffe; - Piano di manutenzione ordinaria e cura dell impianto, nomina responsabile tecnico; 20

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