Ordinanza d esecuzione della legge scolastica. emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio scolastica) 3 I Art.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "421.010 Ordinanza d esecuzione della legge scolastica. emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1961 1. scolastica) 3 I... 4. Art."

Transcript

1 4.00 Ordinanza d esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il maggio 96 in virtù dell articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) I Art. 5 II. Obbligo scolastico Art. 6 Ammissione alla scuola Ogni ragazza o ragazzo suscettibile d istruzione e residente nel Cantone, che entro il dicembre avrà compiuto i sette anni, con l inizio dell anno scolastico è obbligata rispettivamente obbligato a frequentare la scuola elementare. Il consiglio scolastico può, su domanda, rilasciare l autorizzazione d ammissione anticipata alla scuola, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo è ben sviluppata rispettivamente sviluppato fisicamente e intellettualmente e non esistono dubbi circa un ammissione alla scuola. Il consiglio scolastico può, dopo aver ascoltato coloro che esercitano l autorità parentale, rinviare l inizio dell obbligo scolastico, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo non è sufficientemente sviluppata rispettivamente sviluppato e se non entra in linea di conto un immediata educazione speciale. Art. 7 Art. 4 8 Art. 5 9 Art. 6 Licenziamento anticipato a) Per il passaggio ad un altra scuola Su domanda il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell anno scolastico scolare rispettivamente scolari che hanno l intenzione di passare ad un altra scuola. Il licenziamento avviene per l inizio dell anno scolastico della scuola che la scolara rispettivamente lo scolaro intende frequentare. Art. 7 0 b) Per l inizio di un tirocinio o di una formazione empirica Su domanda o presentazione del contratto di tirocinio approvato dall Ufficio cantonale della formazione professionale il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell anno scolastico scolare rispettivamente scolari che iniziano un tirocinio o una formazione empirica, se viene comprovato che, una volta conclusosi l anno scolastico, l inizio del tirocinio non sarebbe più possibile senza considerevoli svantaggi per la scolara rispettivamente lo scolaro. Il licenziamento avviene due settimane prima dell inizio del tirocinio, al più presto il aprile. Il consiglio scolastico comunica immediatamente la decisione al competente ispettorato scolastico. Art. 8 c) Altre eccezioni

2 Il consiglio scolastico può, su proposta dell ispettorato scolastico, licenziare allieve o allievi prima della fine dell anno scolastico, se ciò risulta necessario per ragioni educative e se l allieva rispettivamente l allievo non potrebbe più trarre profitto dalla frequenza della scuola. Il consiglio scolastico dispone le necessarie perizie specialistiche. Su proposta dell ispettorato scolastico il consiglio scolastico può autorizzare altre eccezioni, se viene comprovato che il licenziamento anticipato è indispensabile per l ulteriore formazione della scolara rispettivamente dello scolaro. Art. 9 Salto di una classe Su domanda il consiglio scolastico può permettere ad un allieva o un allievo il salto di una classe, se ciò appare indicato nell interesse dell allieva rispettivamente dell allievo e viene proposto dall ispettorato scolastico dopo l effettuazione di un esame. In tal caso il consiglio scolastico licenzia le allieve e gli allievi alla fine dell ultima classe, anche se esse rispettivamente essi non hanno ancora frequentato nove anni di scuola. Art. 0 Insegnamento privato, scuole private Chi fa istruire privatamente una ragazza o un ragazzo deve informare il competente consiglio scolastico nonché il Dipartimento e nel contempo presentare a quest ultimo gli attestati d idoneità delle e degli insegnanti. Chi dirige una scuola privata deve notificarlo al Dipartimento e a quest ultimo presentare gli attestati di tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti all atto della loro assunzione. Le docenti e i docenti, che impartiscono un insegnamento privato o che insegnano presso una scuola privata, devono soddisfare i requisiti di eleggibilità e impartire l istruzione secondo il programma d insegnamento. 4 L insegnamento privato e le scuole private soggiacciono alla vigilanza dell ispettorato scolastico. Art. 4 Art. 5 Frequenza della scuola in un altro comune La domanda per l ammissione alla scuola di un altro comune va indirizzata al consiglio scolastico di tale comune. Esso decide, dopo aver consultato il consiglio scolastico del comune di residenza, circa l ammissione e fissa, d intesa con suddetto consiglio, un eventuale tassa scolastica. Tale tassa viene versata dal comune di residenza. La tassa scolastica è a carico di quanti esercitano l autorità parentale, se la frequenza della scuola sita nell altro comune avviene per ragioni personali di loro stessi o della ragazza rispettivamente del ragazzo. III. Organizzazione dell insegnamento Art. 6 Testi didattici Il Governo decide in merito all edizione di un nuovo testo didattico, alla rielaborazione di uno già esistente o alla traduzione di un testo didattico. La competente Commissione dei testi didattici consiglia il Dipartimento. La riedizione immutata di testi didattici viene decisa dal Dipartimento. Il Dipartimento stabilisce le indennità delle autrici e degli autori, delle traduttrici e dei traduttori

3 come pure delle illustratrici e degli illustratori. Il Dipartimento fissa il prezzo di vendita dei testi didattici. Art. 4 Pagella Le valutazioni nella pagella possono essere espresse in parole o in cifre. 7 La decisione al riguardo spetta al consiglio scolastico. Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio per tutte le scuole pubbliche un modello di pagella. IV Art. 5 9 Materie d insegnamento alla scuola elementare 0 Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una lingua seconda, la matematica, lo studio dell ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il disegno e l espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l educazione fisica, le attività manuali e tessili. Gli intenti educativi relativi all igiene e alla salute, all ambiente e all educazione stradale devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie, soprattutto nell insegnamento delle lingue, dello studio dell ambiente come pure nell educazione fisica. Se in una scuola elementare in base all articolo 5 della legge scolastica viene gestito eccezionalmente un grado superiore, fa stato per analogia l articolo 6bis dell ordinanza d esecuzione. Art. 5bis Lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca 4 L insegnamento della lingua italiana inizia nella 4 a classe elementare e di regola nella 4 a classe ridotta. 5 L insegnamento del romancio inizia di regola nella a classe elementare rispettivamente nella a classe ridotta; tale insegnamento dev essere però offerto al più tardi a partire dalla 4 a classe elementare e di regola dalla 4 a classe ridotta. 6 Se in un comune vengono offerte quali materie d opzione obbligatoria il romancio e l italiano, spetta a quanti esercitano l autorità parentale decidere in quale delle due lingue debba essere impartito l insegnamento ai propri figli. Su richiesta delle rispettivamente dei rappresentanti legali il consiglio scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni. Sezioni con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in casi eccezionali e con il permesso del Governo. 4 Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca site in circoli in cui la maggioranza della popolazione parla romancio il Cantone può promuovere, tramite una consulenza in materia, l introduzione e l insegnamento della lingua romancia a titolo di lingua d incontro e del vicino. V Art. 6 8 Materie d insegnamento nelle classi ridotte Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una seconda lingua, la matematica, lo studio dell'ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il

4 disegno e l'espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività manuali e tessili. Valgono per analogia le disposizioni sulle materie d insegnamento per la scuola elementare e per la scuola di avviamento pratico. VI Art. 6bis 0 Materie d insegnamento alla scuola di avviamento pratico Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l italiano quali rispettive prime lingue, un ulteriore lingua cantonale stabilita dall ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l educazione fisica, l informatica di base. Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua seconda. Nelle scuole di lingua tedesca sono inoltre materie obbligatorie d'insegnamento l'italiano o il francese. 4 Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l educazione fisica, nozioni commerciali. 5 Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale. 6 Gli intenti educativi relativi all igiene e alla salute, all ambiente, ai mass-media e all educazione stradale nonché la preparazione della scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d insegnamento, soprattutto nell insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell educazione fisica. 7 4 Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a determinate materie. VII Art. 7 6 Art. 8 7 Art. 9 8 Materie d insegnamento alla scuola secondaria 9 Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l italiano quali rispettive prime lingue, un ulteriore lingua cantonale stabilita dall ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l inglese, la matematica (aritmetica, algebra,

5 geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l educazione fisica, l informatica di base. Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua seconda. 40 Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (inglese, romancio, italiano, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l educazione fisica, nozioni commerciali. 4 Gli intenti educativi relativi all igiene e alla salute, all ambiente, ai mass-media e all educazione stradale nonché la preparazione alla scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d insegnamento, soprattutto nell insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell educazione fisica. VIII. Insegnanti delle scuole pubbliche 4 Art. 0 4 Supplenze Se un comune pretende il sussidio cantonale alle spese di supplenza, deve inviare al Dipartimento le relative comprove. Art. 4 Formazione supplementare Il Dipartimento può organizzare corsi di formazione supplementare nonché giornate di studio per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Esso può dichiarare obbligatoria anche la partecipazione a corsi e giornate di studio svolti da organizzazioni professionali. Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento il Governo può disporre riduzioni dell orario di lavoro per un massimo di due lezioni durante la durata dei corsi. La riduzione dell orario di lavoro non comporta una riduzione del sussidio cantonale all ente responsabile. IX. Doveri dei comuni e finanziamento Art. 44 Sussidi cantonali a) Stipendio del corpo insegnante Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria dei comuni, il 0 percento, il 8 percento, il 7 percento, il 46 percento o il 55 percento degli importi giusta il capitolo II dell ordinanza sullo stipendio degli insegnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola dell infanzia nel Cantone dei Grigioni. Art. 45 Calcolo per corporazioni di comuni e circoli Per la determinazione dei sussidi cantonali allo stipendio, da versare alle corporazioni di comuni e ai circoli a sostegno dello stipendio del corpo insegnante, viene ponderata la capacità finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti. 48 Per il computo dell indice misto si tiene conto di un comune anche quando manda alla scuola della corporazione di comuni o del circolo almeno un alunna rispettivamente un alunno all anno, pur non essendone membro.

6 Il numero degli abitanti si basa sulla più recente statistica federale della popolazione annuale (ESPOP) Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le corporazioni di comuni o per i circoli vengono riesaminate ogni due anni. Art Art. 5 5 Art. 6 5 Art. 7 5 Art. 8 f) Per i testi didattici Il credito necessario per l edizione dei testi didattici è fissato dal Gran Consiglio nel preventivo cantonale. Art Art Art. 56 Art. k) per l aggiornamento e il perfezionamento 57 Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l aggiornamento e il perfezionamento del corpo insegnante Art. 59 Art. 4 m) Per le spese di trasporto 60 Il sussidio per le spese di trasporto giusta l articolo 54 capoverso numero 9 della legge ammonta al 0-55 percento delle spese computabili nei limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio X. Disposizioni finali e transitorie Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge. 6 Art Art Note finali

7 M del 6 set. 960, 5; PGC 960, 477, 480 (prima lettura), 96, 69, 07 (seconda lettura) Testo giusta DGC del 7 mar. 000; M del 4 dic. 999, 4; PGC 999/000, 99 CSC Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 5 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 7 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 8 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 9 Abrogazione giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all art. 0 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 5 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 7 Cfr. l art. 0 legge scolastica, CSC Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 9 Testo giusta DGC del 7 ott. 996; M del 7 mag. 996, 67; PGC 996/97, 0 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso CSC Introduzione giusta DGC del 7 ott. 996; vedi nota all art. 5 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 5 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 7 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 8 Testo giusta DGC del 5 ott. 000; M del 9 mag. 000, 9; PGC 000/00, 49 9 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 0 Testo giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 4 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 5 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Abrogazione giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all art.

8 7 Abrogazione giusta DGC del 7 mag. 977; M del 4 mar. 977, 54; PGC 977/78, 0, 5 8 Testo giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all art. 6 9 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 40 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 4 Testo giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all art. 4 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 44 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 45 Testo giusta AGS 990, 4 46 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 47 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 48 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 49 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 50 Abrogazione giusta AGS 990, 4 5 Abrogazione giusta DGC del 7 ott. 996; vedi nota all art. 5 5 Abrogazione giusta AGS 990, 4 5 Abrogazione giusta AGS 990, 4 54 Abrogazione giusta DGC del 7 mag. 977; M del 4 mar. 977, 54, DGC 977/78, 0, 5 55 Testo risp. abrogazione giusta AGS 990, 4 56 Abrogazione con DGC del 7 set. 98; vedi nota all art. 57 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 58 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 59 Abrogazione giusta AGS 990, 4 60 Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 6 Entrata in vigore il lug. 96 giusta l art. 79 legge scolastica; la revisione del 7 set. 98 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 5 mar. 984 per l anno scolastico 984/85; la revisione del 6 nov. 986 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del apr. 987 per l anno scolastico 988/89; la revisione del 9 set. 99 è stata dichiarata in vigore con DG 7 ago. 99 per l anno scolastico 99/94; la revisione del 7 ott. 996 è stata posta in vigore con DG del 8 apr. 987 per il ago. 997, eccettuata l introduzione dell italiano quale seconda lingua nelle scuole elementari e nelle classi ridotte germanofone giusta l art. 5, 6 e 5 bism che entrano in vigore il ago 999; la revisione del 7 mar. 000 è stata posta in vigore con DG del 0 feb. 00 per il ago. 00; la revisione del 5 ott. 000 entra in vigore per il ago Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso 65 Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all ingresso

Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica

Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il maggio 96 ) ) in virtù dell'articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) )

Dettagli

Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)

Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) 494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997

Dettagli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) 45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport

Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport Quaderstrasse 7, 7000 Coira, Tel. 08 57 7 6 Direttive concernenti la procedura di passaggio

Dettagli

Promemoria X Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale

Promemoria X Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale EIDGENÖSSISCHE BERUFSMATURITÄTSKOMMISSION COMMISSION FEDERALE DE MATURITE PROFESSIONNELLE COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE CUMISSIUN FEDERALA DA MATURITAD PROFESSIUNALA Promemoria X 1 Situazione

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate. Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

Regolamento sulla formazione continua dei docenti 27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento

Dettagli

Capitolo II Ammissione e promozione

Capitolo II Ammissione e promozione Regolamento sulla maturità professionale (del aprile 000) ultima modifica: cfr. Bollettino ufficiale 11/007/.0.007...1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della

Dettagli

Perfezionamento nella lingua tedesca per le scuole elementari di lingua italiana

Perfezionamento nella lingua tedesca per le scuole elementari di lingua italiana Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d educaziun, cultura e protecziun da l ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell ambiente dei

Dettagli

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita

Dettagli

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) 9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto

Dettagli

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza

Dettagli

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011) Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011) 5.3.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la Legge della scuola del 1 febbraio

Dettagli

La scuola dell obbligo nel Cantone di Zurigo

La scuola dell obbligo nel Cantone di Zurigo Italienisch La scuola dell obbligo nel Cantone di Zurigo Informazioni per i genitori Obiettivi e principi ispiratori La scuola dell obbligo pubblica nel Cantone di Zurigo si basa sui valori fondamentali

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del

Dettagli

Decisione dipartimentale

Decisione dipartimentale Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008)

Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008) Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008) 5.1.7.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.

Dettagli

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali 4.3.3.1.2. Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-LA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in linguistica applicata di livello

Dettagli

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il

Dettagli

446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Regolamento sul pensionamento anticipato

Regolamento sul pensionamento anticipato 70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni

Dettagli

CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE

CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE COMUNE DI MESOCCO CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE 2 Art. 1. Scopo e mezzi....3 Art. 2. Aventi diritto...3 Art. 3. Abitazioni che danno diritto al sussidio...3

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice

Dettagli

5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI INTRODUZIONE NORMATIVA I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all istruzione indipendentemente dalla regolarità

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista

Dettagli

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT) 4.3.3.1.4. Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT) del 10 giugno 1999 1. Statuto Le scuole universitarie di teatro (SUT) rientrano nella categoria delle scuole universitarie professionali. Sono

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 340 Ticino Estratto Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 134 Bellinzona, 27 giugno 34/2008 Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008) IL CONSIGLIO

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI

REGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI REGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI 1. BASI LEGALI Legge scolastica cantonale 1.03.01 Ordinanza relativa alla legge scolastica 5.09.01 Istruzioni relative al perfezionamento professionale

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore

Dettagli

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) 49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La presente ordinanza disciplina:

Dettagli

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali 4.3.3.1.3. Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-PA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in psicologia applicata di livello SUP

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5

Dettagli

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 maggio 2013

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 maggio 2013 Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.83 del 18 luglio 2012 (Stato 1 gennaio 2013) 43813 Coltellinaia

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE ANNO 2013/2014 (del 3.09.2013)

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE ANNO 2013/2014 (del 3.09.2013) ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE ANNO 2013/2014 (del 3.09.2013) Ordinanza municipale sulla concessione di aiuti finanziari in ambito educativo,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio

Dettagli

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione

Dettagli

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF) 1 Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF) I. Nome e sede Nome Art. 1 La Società Svizzera di Psichiatria Forense è un associazione neutrale dal punto di vista politico e confessionale ai

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

111301 - Guida pratica per la gestione delle procedure d appalto in base alla LCPubb o al CIAP

111301 - Guida pratica per la gestione delle procedure d appalto in base alla LCPubb o al CIAP ! "!# $% &'() ( Centro di consulenza LCPubb Guide pratiche www.ti.ch/commesse 111301 - Guida pratica per la gestione delle procedure d appalto in base alla LCPubb o al CIAP Di seguito è indicata l intera

Dettagli

Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis)

Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Modalità per il riconoscimento crediti Dopo le fasi dell immatricolazione

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza 546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 64404 Disegnatrice-metalcostruttrice AFC/ Disegnatore-metalcostruttore AFC Metallbaukonstrukteurin

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 43906 Meccanica di macchine edili AFC/Meccanico di macchine edili AFC Baumaschinenmechanikerin

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Direttiva

Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Direttiva Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC Direttiva 9 luglio 2010 2 5 Direttiva Direttiva concernente l organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali per grafici del 9 luglio 2010 Vista

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Regolamento (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) Testo in vigore dal 20.08.2009 1 Art. 1 Oggetto del regolamento Finalità e caratteri della valutazione 2. La valutazione è espressione

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 391 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 20 settembre 49/2013 Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SVIZZERA

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SVIZZERA REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SVIZZERA 1. Disposizioni generali 1.1 Principi e obiettivi della Scuola La Scuola Svizzera di Roma si prefigge l obiettivo di condurre gli allievi alla maturità personale in campo

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 6 dicembre 2006 Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero 443.116 del 30 settembre 2004 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della

Dettagli

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW) Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP) Linee guida Accreditamento dei corsi di

Dettagli

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre

Dettagli

Sostegno e Accompagnamento Educativo

Sostegno e Accompagnamento Educativo Sostegno e Accompagnamento Educativo 1. Definizione La prestazione sostegno e accompagnamento educativo consiste nel fornire sia un supporto e una consulenza ai genitori nello svolgimento della loro funzione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E CANTON DEI GRIGIONI COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E DIPENDENTI COMUNALI Pag. 1 SOMMARIO I. PREMESSA... 3 Art. 1 Premessa... 3 II. AUTORITA... 3 Art. 2 Consiglio

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. (Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 36 in data

Dettagli

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 26 Norme per la promozione ed il sostegno dell attività delle Università della Terza Età in Basilicata. (B.U.R. 21 agosto 1998, n. 46) Art. 1 Finalità 1. La Regione Basilicata

Dettagli

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

DOTE SCUOLA a.s. 2009/2010

DOTE SCUOLA a.s. 2009/2010 ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE DOTE SCUOLA a.s. 2009/2010 Dal 10 febbraio 2009 al 30 aprile 2009 è possibile richiedere la domanda per ottenere i contributi dote scuola

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA con l Istituto Comprensivo di Vigodarzere per erogazione fondi anno scolastico 2013/2014

PROTOCOLLO DI INTESA con l Istituto Comprensivo di Vigodarzere per erogazione fondi anno scolastico 2013/2014 PROTOCOLLO DI INTESA con l Istituto Comprensivo di Vigodarzere per erogazione fondi anno scolastico 2013/2014 (art. 159 e 190 D. Lgs 297/94; art. 3 L. 23/96) Allegato DGC n. 153/5.12.2013 L anno duemilatredici

Dettagli

1 Modulo. Presentazione del corso, primi elementi introduttivi. Associazione Italiana Dislessia: la tutela del DSA in Italia

1 Modulo. Presentazione del corso, primi elementi introduttivi. Associazione Italiana Dislessia: la tutela del DSA in Italia DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE - DMCS BANDO PER L AMMISSIONE AL TUTOR NELL AMBITO DEI DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO a.a. 2015/2016-2016/2017 L Università degli Studi dell Insubria

Dettagli

Regolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof

Regolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof 99.00 Regolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof del 6 settembre 04 (stato gennaio 05) emanato dal Governo il 6 settembre 04 in virtù dell'art. 6 cpv. della legge

Dettagli

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio del diploma d Esame di Stato e

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio del diploma d Esame di Stato e Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio del diploma d Esame di Stato e del diploma di Baccalauréat 1 Il Governo della Repubblica

Dettagli

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1

REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1 REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1 Art. 1. FINALITA Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Trieste è istituito il Master Universitario

Dettagli

Documentazione di Rito

Documentazione di Rito Documentazione di Rito I requisiti generali di accesso al pubblico impiego (art. 2 DPR 487/94 e legge n.104/92), di norma, sono certificati con i seguenti documenti di rito: certificato di cittadinanza

Dettagli

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA BAROLO

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA BAROLO CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA BAROLO L ISTITUZIONE SCOLASTICA E IL NUOVO SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE L Istituzione Scolastica ha proceduto alla definizione del proprio Curricolo operando l essenzializzazione

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli