Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
|
|
- Elisa Di Gregorio
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il maggio 96 ) ) in virtù dell'articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) ) I.... 4) Art. 5) II. Obbligo scolastico Art. 6) Ogni ragazza o ragazzo suscettibile d'istruzione e residente nel Cantone, Ammissione alla che entro il dicembre avrà compiuto i sette anni, con l'inizio dell'anno scuola scolastico è obbligata rispettivamente obbligato a frequentare la scuola e- lementare. Il consiglio scolastico può, su domanda, rilasciare l'autorizzazione d'ammissione anticipata alla scuola, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo è ben sviluppata rispettivamente sviluppato fisicamente e intellettualmente e non esistono dubbi circa un'ammissione alla scuola. Il consiglio scolastico può, dopo aver ascoltato coloro che esercitano l'autorità parentale, rinviare l'inizio dell'obbligo scolastico, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo non è sufficientemente sviluppata rispettivamente sviluppato e se non entra in linea di conto un'immediata educazione speciale. ) M del 6 set. 960, 5; PGC 960, 477, 480 (prima lettura), 96, 69, 07 (seconda lettura) ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000; M del 4 dic. 999, 4; PGC 999/000, 99 ) CSC ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 5) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 6) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso.8.0
2 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Art. ) Art. 4 ) Art. 5 ) Licenziamento anticipato a) Per il passaggio ad un'altra scuola b) Per l'inizio di un tirocinio o di una formazione empirica c) Altre eccezioni Art. 6 Su domanda il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell'anno scolastico scolare rispettivamente scolari che hanno l'intenzione di passare ad un'altra scuola. Il licenziamento avviene per l'inizio dell'anno scolastico della scuola che la scolara rispettivamente lo scolaro intende frequentare. Art. 7 4) Su domanda o presentazione del contratto di tirocinio approvato dall'ufficio cantonale della formazione professionale il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell'anno scolastico scolare rispettivamente scolari che iniziano un tirocinio o una formazione empirica, se viene comprovato che, una volta conclusosi l'anno scolastico, l'inizio del tirocinio non sarebbe più possibile senza considerevoli svantaggi per la scolara rispettivamente lo scolaro. Il licenziamento avviene due settimane prima dell'inizio del tirocinio, al più presto il aprile. Il consiglio scolastico comunica immediatamente la decisione al competente ispettorato scolastico. Art. 8 5) Il consiglio scolastico può, su proposta dell'ispettorato scolastico, licenziare allieve o allievi prima della fine dell'anno scolastico, se ciò risulta necessario per ragioni educative e se l'allieva rispettivamente l'allievo non potrebbe più trarre profitto dalla frequenza della scuola. Il consiglio scolastico dispone le necessarie perizie specialistiche. Su proposta dell'ispettorato scolastico il consiglio scolastico può autorizzare altre eccezioni, se viene comprovato che il licenziamento anticipato è indispensabile per l'ulteriore formazione della scolara rispettivamente dello scolaro. ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Abrogazione giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all'art. 4) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 5) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso.8.0
3 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 4.00 Art. 9 ) Su domanda il consiglio scolastico può permettere ad un'allieva o un allievo il salto di una classe, se ciò appare indicato nell'interesse dell'allieva classe Salto di una rispettivamente dell'allievo e viene proposto dall'ispettorato scolastico dopo l'effettuazione di un esame. In tal caso il consiglio scolastico licenzia le allieve e gli allievi alla fine dell'ultima classe, anche se esse rispettivamente essi non hanno ancora frequentato nove anni di scuola. Art. 0 ) Chi fa istruire privatamente una ragazza o un ragazzo deve informare il Insegnamento competente consiglio scolastico nonché il Dipartimento e nel contempo privato, scuole private presentare a quest'ultimo gli attestati d'idoneità delle e degli insegnanti. Chi dirige una scuola privata deve notificarlo al Dipartimento e a quest'ultimo presentare gli attestati di tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti all'atto della loro assunzione. Le docenti e i docenti, che impartiscono un insegnamento privato o che insegnano presso una scuola privata, devono soddisfare i requisiti di eleggibilità e impartire l'istruzione secondo il programma d'insegnamento. 4 L'insegnamento privato e le scuole private soggiacciono alla vigilanza dell'ispettorato scolastico. Art. ) Art. 4) La domanda per l'ammissione alla scuola di un altro comune va indirizzata al consiglio scolastico di tale comune. Esso decide, dopo aver consul- scuola in un altro Frequenza della comune tato il consiglio scolastico del comune di residenza, circa l'ammissione e fissa, d'intesa con suddetto consiglio, un'eventuale tassa scolastica. Tale tassa viene versata dal comune di residenza. La tassa scolastica è a carico di quanti esercitano l'autorità parentale, se la frequenza della scuola sita nell'altro comune avviene per ragioni personali di loro stessi o della ragazza rispettivamente del ragazzo. ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 4) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso.8.0
4 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica III. Organizzazione dell'insegnamento Testi didattici Pagella Art. ) Il Governo decide in merito all'edizione di un nuovo testo didattico, alla rielaborazione di uno già esistente o alla traduzione di un testo didattico. La competente Commissione dei testi didattici consiglia il Dipartimento. La riedizione immutata di testi didattici viene decisa dal Dipartimento. Il Dipartimento stabilisce le indennità delle autrici e degli autori, delle traduttrici e dei traduttori come pure delle illustratrici e degli illustratori. Il Dipartimento fissa il prezzo di vendita dei testi didattici. Art. 4 Le valutazioni nella pagella possono essere espresse in parole o in cifre. ) La decisione al riguardo spetta al consiglio scolastico. Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio per tutte le scuole pubbliche un modello di pagella. IV.... ) Materie d'insegnamento alla scuola elementare 5) Art. 5 4) 6) Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua cantonale stabilita dall'ente scolastico quale prima lingua, una seconda lingua cantonale, l'inglese, la matematica, lo studio dell'ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il disegno e l'espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività manuali e tessili. Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente e all'educazione stradale devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, dello studio dell'ambiente come pure nell'educazione fisica. Se in una scuola elementare in base all'articolo 5 della legge scolastica 7) viene gestito eccezionalmente un grado superiore, fa stato per analogia l'articolo 6bis dell'ordinanza d'esecuzione. ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Cfr. l'art. 0 legge scolastica, CSC ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 4) Testo giusta DGC del 7 ott. 996; M del 7 mag. 996, 67; PGC 996/97, 5) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 6) Testo giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008, 65; posto in vigore il agosto 0 con DG del 7 marzo 0 7) CSC
5 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 4.00 Art. 5bis ) ) L'insegnamento dell'italiano inizia nella a classe elementare e di regola nella a classe ridotta. 4) L'insegnamento del romancio inizia di regola nella a classe elementare rispettivamente nella a classe ridotta; tale insegnamento dev'essere però offerto al più tardi a partire dalla a classe elementare e di regola dalla a classe ridotta. 5) Se un ente scolastico offre quali materie d'opzione obbligatoria il romancio o l'italiano, spetta a quanti esercitano l'autorità parentale decidere in quale delle due lingue debba essere impartito l'insegnamento ai propri figli. Su richiesta delle rispettivamente dei rappresentanti legali, l'ente scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni. Sezioni con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in casi eccezionali e con il permesso del Governo. 4 Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca site in circoli in cui la maggioranza della popolazione parla romancio il Cantone può promuovere, tramite una consulenza in materia, l'introduzione e l'insegnamento della lingua romancia a titolo di lingua d'incontro e del vicino. 5 6) L'insegnamento dell'inglese inizia nella 5 a classe elementare e di regola nella 5 a classe ridotta. Lingue straniere nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca ) ) Introduzione giusta DGC del 7 ott. 996; vedi nota all'art. 5 ) Testo giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008; 65; posto in vigore il agosto 00con DG del aprile 00 ) Testo giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008; 65; posto in vigore il agosto 00con DG del aprile 00 4) Testo giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008; 65; posto in vigore il agosto 00con DG del aprile 00 5) Testo giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008; 65; posto in vigore il agosto 00con DG del aprile 00 6) Introduzione giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008, 65; posta in vigore il agosto 0 con DG del 7 marzo
6 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Lingue straniere nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua romancia Art. 5ter ) L'insegnamento del tedesco inizia nella a classe elementare e di regola nella a classe ridotta. ) L'insegnamento dell'inglese inizia nella 5 a classe elementare e di regola nella 5 a classe ridotta. Lingue straniere nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua italiana Art. 5quater ) L'insegnamento del tedesco inizia nella a classe elementare e di regola nella a classe ridotta. 4) L'insegnamento dell'inglese inizia nella 5 a classe elementare e di regola nella 5 a classe ridotta. Materie d'insegnamento nelle classi ridotte V.... 5) Art. 6 6)... 7) Valgono per analogia le disposizioni sulle materie d'insegnamento per la scuola elementare e per la scuola di avviamento pratico. ) Introduzione giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008; 65; posta in vigore il agosto 00 con DG del aprile 00 ) Introduzione giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008, 65; posta in vigore il agosto 0 con DG del 7 marzo 0 ) Introduzione giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008; 65; posta in vigore il agosto 00 con DG del aprile 00 4) Introduzione giusta DGC del aprile 008; 8; M del 7 novembre 007, 55; PGC del aprile 008, 65; posta in vigore il agosto 0 con DG del 7 marzo 0 5) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 6) Testo giusta DGC del 5 ott. 000; M del 9 mag. 000, 9; PGC 000/00, 49 7) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art
7 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 4.00 VI.... ) Art. 6bis ) Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l'italiano quali rispettive prime lingue, un'ulteriore lingua cantonale stabilita dall'ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l'inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione 4), scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l'educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l'educazione fisica, l'informatica di base.... 5)... 6) 4 7) Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l'economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le e- sercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l'educazione fisica, nozioni commerciali. 5 Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale. 6 8) Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente, ai mass-media e all'educazione stradale nonché la preparazione della scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d'insegnamento, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell'educazione fisica. Materie d'insegnamento alla scuola di avviamento pratico ) ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Testo giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 4) Ora insegnamento della religione, nonché scienza delle religioni ed etica 5) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 6) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 7) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 8) Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art
8 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 7 ) Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a determinate materie. VII.... ) Art. 7 ) Art. 8 4) Materie d'insegnamento alla scuola secondaria 6) Art. 9 5) Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l'italiano quali rispettive prime lingue, un'ulteriore lingua cantonale stabilita dall'ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l'inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione 7), scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l'educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l'educazione fisica, l'informatica di base.... 8) 9) Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (inglese, romancio, italiano, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l'economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l'educazione fisica, nozioni commerciali. 4 Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordi- ) Introduzione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Abrogazione giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all'art. 4) Abrogazione giusta DGC del 7 mag. 977; M del 4 mar. 977, 54; PGC 977/78, 0, 5 5) Testo giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 6) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 7) Ora insegnamento della religione, nonché scienza delle religioni ed etica 8) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 9) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 8.8.0
9 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 4.00 nario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale. 5 ) Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente, ai mass-media e all'educazione stradale nonché la preparazione alla scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d'insegnamento, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell'educazione fisica. 6 ) Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a dedeterminate materie. VIII. Insegnanti delle scuole pubbliche ) Art. 0 4) Se un comune pretende il sussidio cantonale alle spese di supplenza, deve inviare al Dipartimento le relative comprove. Supplenze Art. 5) Il Dipartimento può organizzare corsi di formazione supplementare nonché giornate di studio per insegnanti e dichiararne obbligatoria la parteci- supplementare Formazione pazione. Esso può dichiarare obbligatoria anche la partecipazione a corsi e giornate di studio svolti da organizzazioni professionali. Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento il Governo può disporre riduzioni dell'orario di lavoro per un massimo di due lezioni durante la durata dei corsi. La riduzione dell'orario di lavoro non comporta una riduzione del sussidio cantonale all'ente responsabile. IX. Doveri dei comuni e finanziamento Art. 6) Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria dei comuni, Sussidi cantonali il 0 percento, il 8 percento, il 7 percento, il 46 percento o il 55 percento degli importi giusta il capitolo II dell'ordinanza sullo stipendio degli in- a) Stipendio del corpo insegnante segnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni. ) Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 ) Introduzione giusta DGC del 5 ott. 000; vedi nota all'art. 6 ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 4) Testo giusta DGC del 7 set. 98; vedi nota all'art. 5) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 6) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso.8.0 9
10 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Calcolo per corporazioni di comuni e circoli ) Art. ) ) Per la determinazione dei sussidi cantonali allo stipendio, da versare alle corporazioni di comuni e ai circoli a sostegno dello stipendio del corpo insegnante, viene ponderata la capacità finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti. 4) Per il computo dell'indice misto si tiene conto di un comune anche quando manda alla scuola della corporazione di comuni o del circolo almeno un'alunna rispettivamente un alunno all'anno, pur non essendone membro. Il numero degli abitanti si basa sulla più recente statistica federale della popolazione annuale (ESPOP). 4 5) Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le corporazioni di comuni o per i circoli vengono riesaminate ogni due anni. Art. 4 6) Art. 5 7) Art. 6 8) Art. 7 9) f) Per i testi didattici Art. 8 Il credito necessario per l'edizione dei testi didattici è fissato dal Gran Consiglio nel preventivo cantonale. ) Testo giusta AGS 990, 4 ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 4) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 5) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 6) Abrogazione giusta AGS 990, 4 7) Abrogazione giusta DGC del 7 ott. 996; vedi nota all'art. 5 8) Abrogazione giusta AGS 990, 4 9) Abrogazione giusta AGS 990,
11 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 4.00 Art 9 ) Art. 0 ) Art. ) Art. 4) Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l'aggiornamento e il perfezionamento del corpo insegnante.... 5) Art. 6) Art. 4 7) Il sussidio per le spese di trasporto giusta l'articolo 54 capoverso numero 9 della legge ammonta al 0-55 percento delle spese computabili nei limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio.... 8)... 9) k) per l'aggiornamento e il perfezionamento m) Per le spese di trasporto ) Abrogazione giusta DGC del 7 mag. 977; M del 4 mar. 977, 54, DGC 977/78, 0, 5 ) Testo risp. abrogazione giusta AGS 990, 4 ) Abrogazione con DGC del 7 set. 98; vedi nota all'art. 4) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 5) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 6) Abrogazione giusta AGS 990, 4 7) Testo giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 8) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso 9) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso.8.0
12 4.00 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica X. Disposizioni finali e transitorie Entrata in vigore Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge. ) Art. 6 ) Art. 7 ) ) Entrata in vigore il lug. 96 giusta l'art. 79 legge scolastica; la revisione del 7 set. 98 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 5 mar. 984 per l anno scolastico 984/85; la revisione del 6 nov. 986 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del apr. 987 per l anno scolastico 988/89; la revisione del 9 set. 99 è stata dichiarata in vigore con DG 7 a- go. 99 per l anno scolastico 99/94; la revisione del 7 ott. 996 è stata posta in vigore con DG del 8 apr. 987 per il ago. 997, eccettuata l introduzione dell italiano quale seconda lingua nelle scuole elementari e nelle classi ridotte germanofone giusta l art. 5, 6 e 5 bism che entrano in vigore il ago 999; la revisione del 7 mar. 000 è stata posta in vigore con DG del 0 feb. 00 per il ago. 00; la revisione del 5 ott. 000 entra in vigore per il ago 00 ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso ) Abrogazione giusta DGC del 7 mar. 000, vedi nota all'ingresso.8.0
421.010 Ordinanza d esecuzione della legge scolastica. emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1961 1. scolastica) 3 I... 4. Art.
4.00 Ordinanza d esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il maggio 96 in virtù dell articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) I....
DettagliOrdinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)
494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997
DettagliAmt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport
Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport Quaderstrasse 7, 7000 Coira, Tel. 08 57 7 6 Direttive concernenti la procedura di passaggio
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle
DettagliDecisione dipartimentale
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
Dettagliemanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 maggio 2013
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
DettagliSu richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.
Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
DettagliLegge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)
9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliOrdinanza relativa alla legge scolastica (Ordinanza scolastica)
4.00 Ordinanza relativa alla legge scolastica (Ordinanza scolastica) emanata dal Governo il 5 settembre 0 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale e l'art. 97 della legge per le scuole popolari
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN)
835.0 Ordinanza d'esecuzione della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN) emanata dal Gran Consiglio il febbraio 984 ) in base all'art. 9 della legge I. Organizzazione
DettagliDisposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La presente ordinanza disciplina:
DettagliRegolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof
99.00 Regolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof del 6 settembre 04 (stato gennaio 05) emanato dal Governo il 6 settembre 04 in virtù dell'art. 6 cpv. della legge
DettagliLegge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica) Ordinanza relativa alla legge scolastica (Ordinanza scolastica)
421.000 421.010 Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica) Ordinanza relativa alla legge scolastica (Ordinanza scolastica) del 21 marzo 2012 Il Gran Consiglio del Cantone
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI
REGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI 1. BASI LEGALI Legge scolastica cantonale 1.03.01 Ordinanza relativa alla legge scolastica 5.09.01 Istruzioni relative al perfezionamento professionale
DettagliPromemoria X Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale
EIDGENÖSSISCHE BERUFSMATURITÄTSKOMMISSION COMMISSION FEDERALE DE MATURITE PROFESSIONNELLE COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE CUMISSIUN FEDERALA DA MATURITAD PROFESSIUNALA Promemoria X 1 Situazione
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliDisposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza
546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza
DettagliCapitolo II Ammissione e promozione
Regolamento sulla maturità professionale (del aprile 000) ultima modifica: cfr. Bollettino ufficiale 11/007/.0.007...1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) del dicembre 007 (stato maggio 05) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
DettagliOrdinanza sul servizio dentistico scolastico
4.850 Ordinanza sul servizio dentistico scolastico del 3 luglio 007 (stato agosto 0) emanata dal Governo il 3 luglio 007 visti l'art. 6 della legge sulle scuole dell'infanzia del 7 maggio 99 ), l'art.
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
DettagliReferendum facoltativo
Referendum facoltativo Scadenza del termine di referendum: 8 dicembre 00 Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli
DettagliLegge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica)
4.000 Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica) del marzo 0 (stato gennaio 06) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. cpv. e 89 cpv. della Costituzione
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliOPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI
OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
DettagliPerfezionamento nella lingua tedesca per le scuole elementari di lingua italiana
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d educaziun, cultura e protecziun da l ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell ambiente dei
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Addetta alla logistica / addetto alla logistica con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 18 ottobre 2006 95505 Addetta alla logistica CFP
Dettaglidel 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione
Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita
DettagliRegolamento della Conferenza universitaria svizzera
CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA Segretaria generale Regolamento della Conferenza universitaria svizzera del febbraio 00 (Stato: luglio 0) La Conferenza universitaria svizzera, vista la legge federale
DettagliLegge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)
Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c
DettagliCANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE
COMUNE DI MESOCCO CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE 2 Art. 1. Scopo e mezzi....3 Art. 2. Aventi diritto...3 Art. 3. Abitazioni che danno diritto al sussidio...3
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliRegolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)
Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011) 5.3.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la Legge della scuola del 1 febbraio
Dettagli5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI INTRODUZIONE NORMATIVA I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all istruzione indipendentemente dalla regolarità
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
DettagliProfilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali
4.3.3.1.2. Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-LA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in linguistica applicata di livello
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata in logistica / Impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC) del 18 ottobre 2006 95504 Impiegata in logistica AFC / Impiegato
Dettagli870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni
870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni emanata dal Governo il 24 ottobre 1977 giusta l'art. 16 dell'ordinanza
DettagliOrdinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni
870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni emanata dal Governo il 24 ottobre 1977 giusta l'art. 16 dell'ordinanza
DettagliRegolamento dell Istituto (del 2 agosto 2005)
2.1 Regolamento dell Istituto (del 2 agosto 2005) TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione Istituto scolastico di Losone. Art. 2 Composizione dell'istituto L'Istituto scolastico del Comune di
DettagliRegolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008)
Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008) 5.1.7.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
DettagliLa scuola dell obbligo nel Cantone di Zurigo
Italienisch La scuola dell obbligo nel Cantone di Zurigo Informazioni per i genitori Obiettivi e principi ispiratori La scuola dell obbligo pubblica nel Cantone di Zurigo si basa sui valori fondamentali
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) del 12 giugno 2008 54005 Ortopedica AFC/Ortopedico AFC Orthopädistin EFZ/Orthopädist EFZ
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliConvenzione tariffaria di fisioterapia
Convenzione tariffaria di fisioterapia tra gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l'ufficio
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)
507.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari) del 8 febbraio 995 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il 8
DettagliProfilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)
4.3.3.1.4. Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT) del 10 giugno 1999 1. Statuto Le scuole universitarie di teatro (SUT) rientrano nella categoria delle scuole universitarie professionali. Sono
DettagliRegolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I
4.2.2.4. Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE ANNO 2013/2014 (del 3.09.2013)
ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE ANNO 2013/2014 (del 3.09.2013) Ordinanza municipale sulla concessione di aiuti finanziari in ambito educativo,
DettagliPERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE
Allegato B) PERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE 1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i
DettagliOrdinanza 418.01 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero
Ordinanza 418.01 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (Ordinanza sull'istruzione degli Svizzeri all'estero, OISE) del 29 giugno 1988 (Stato il 1 ottobre 1996) Il
DettagliDirettive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale
Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 340 Ticino Estratto Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 134 Bellinzona, 27 giugno 34/2008 Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008) IL CONSIGLIO
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliProfilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali
4.3.3.1.3. Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-PA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in psicologia applicata di livello SUP
DettagliDOTE SCUOLA a.s. 2009/2010
ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE DOTE SCUOLA a.s. 2009/2010 Dal 10 febbraio 2009 al 30 aprile 2009 è possibile richiedere la domanda per ottenere i contributi dote scuola
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
DettagliOrdinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)
470.00 Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 05 (stato agosto 05) emanata dal Governo il 7 luglio 05 visto l'art. 45 della
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio
DettagliDirettive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP
Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP dell'8 agosto 2008 (stato 9 settembre 2009) Il Consiglio dell'istituto Universitario
DettagliCorsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Direttiva
Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC Direttiva 9 luglio 2010 2 5 Direttiva Direttiva concernente l organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali per grafici del 9 luglio 2010 Vista
DettagliLegge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport) del giugno 04 (stato agosto 05) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. 3 e 9 della Costituzione
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 6 dicembre 2006 Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe
DettagliRegolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis)
Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Modalità per il riconoscimento crediti Dopo le fasi dell immatricolazione
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliStatuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)
1 Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF) I. Nome e sede Nome Art. 1 La Società Svizzera di Psichiatria Forense è un associazione neutrale dal punto di vista politico e confessionale ai
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa
DettagliCOMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano
COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. (Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 36 in data
DettagliREGOLAMENTO DELLA SCUOLA SVIZZERA
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SVIZZERA 1. Disposizioni generali 1.1 Principi e obiettivi della Scuola La Scuola Svizzera di Roma si prefigge l obiettivo di condurre gli allievi alla maturità personale in campo
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti
LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 26 Norme per la promozione ed il sostegno dell attività delle Università della Terza Età in Basilicata. (B.U.R. 21 agosto 1998, n. 46) Art. 1 Finalità 1. La Regione Basilicata
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.83 del 18 luglio 2012 (Stato 1 gennaio 2013) 43813 Coltellinaia
Dettagli