Istituto Comprensivo "L. DA VINCI"

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1 Istituto Comprensivo "L. DA VINCI" Via Leonardo Da Vinci, LIMBIATE (MB) D V R DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A) ED ELABORATO SECONDO IL DISPOSTO DEGLI ARTT. 28 SS DEL D.LGS. 81 DEL 9 APRILE 28. GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DI OGNI GENERE E GRADO SONO SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 81 DEL 9 APRILE 28 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO. DOCUMENTO IN ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (M.O.G.) PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. PLESSI DI RIFERIMENTO : Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI Scuola Primaria "DON MILANI" Scuola dell 'Infanzia "ANDERSEN" Scuola dell'infanzia "DON MILANI" no no no no SL L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Data di elaborazione del documento 19/6/215 MODELLO REV. 8. Redatto a cura e negli uffici di : STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Via XXV Aprile, SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) Tel Fax info@agicomstudio.it

2 FIRME Il presente documento di valutazione dei rischi è stato letto ed approvato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n 81 del 8 Aprile 28 dal DATORE DI LAVORO come definito dall'art. 2 lettera b) del medesimo Decreto che, in ambito scolastico pubblico, in attuazione del Decreto Ministeriale n 292 del 21 Giugno 1996 è impersonato dal Dirigente Scolastico. Esso è stato redatto al termine della valutazione dei rischi operata ai sensi dell'art. 33 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/28 dal Datore di Lavoro di concerto con il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 29 comma 1) individuato all'esterno dell'istituto tra i professionisti del settore dal Datore di Lavoro stesso avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 31 comma 1 dopo un'attenta valutazione della capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del medesimo Decreto. DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICO Chiara MINOTTI FIRMA PER ESTESO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Luca CORBELLINI Studio AG.I.COM. S.r.l. DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI FIRMA PER ESTESO Il documento è controfirmato per presa visione dal RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA che ha partecipato, ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs 81/28, all'attività di valutazione dei rischi. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Giuseppe DANIELI DESIGNATO DALLE R.S.U. FIRMA PER ESTESO NOTE SULLA VERSIONE Data di elaborazione del documento 19/6/215

3 D.V.R. & P.E.E. SEDE LEGALE Istituto Comprensivo "L. DA VINCI" DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO DENOMINAZIONE SEDE LEGALE Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI SL Indirizzo : Via Leonardo Da Vinci, Limbiate (MB) Rappresentante Legale dell'istituto : Chiara MINOTTI FIGURE DI ISTITUTO DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO INDIVIDUATO "OPE LEGIS" RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA R.L.S. Giuseppe DANIELI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO DESIGNATO DALLE R.S.U. FORMAZIONE DESIGNAZIONE SL Indirizzo : Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI Via Leonardo Da Vinci, Limbiate (MB) Proprietario dell'immobile : COMUNE DI LIMBIATE EDIFICIO DI RIFERIMENTO Interrato Seminterr. Terreno Rialzato Primo Secondo NO SI SI NO SI SI DS + DSGA AMMINISTRATIVI TECNICI COLL. SCOLASTICI DOCENTI ALLIEVI Terzo NO N CORPI 1 TOTALE 35 2 TIPO Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 : TIPO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 1 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 11 fino a 3 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 31 fino a 5 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 51 fino a 8 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 81 fino a 1.2 persone Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.2 persone Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5, (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 3 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n 69.

4 D.V.R. & P.E.E. SEDE LEGALE Istituto Comprensivo "L. DA VINCI" DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO DENOMINAZIONE SEDE LEGALE Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI SL Indirizzo : Via Leonardo Da Vinci, Limbiate (MB) Rappresentante Legale dell'istituto : Chiara MINOTTI FIGURE DI ISTITUTO DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO INDIVIDUATO "OPE LEGIS" RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA R.L.S. Giuseppe DANIELI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO DESIGNATO DALLE R.S.U. FORMAZIONE DESIGNAZIONE L1 EDIFICIO DI RIFERIMENTO Scuola Primaria "DON MILANI" Interrato NO DS + DSGA Seminterr. NO AMMINISTRATIVI Indirizzo : Via Cartesio, Limbiate (MB) Proprietario dell'immobile : Terreno Rialzato Primo Secondo NO SI SI NO TECNICI COLL. SCOLASTICI DOCENTI ALLIEVI COMUNE DI LIMBIATE Terzo NO N CORPI 1 TOTALE 45 2 TIPO Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 : TIPO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 1 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 11 fino a 3 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 31 fino a 5 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 51 fino a 8 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 81 fino a 1.2 persone Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.2 persone Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5, (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 3 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n 69.

5 D.V.R. & P.E.E. SEDE LEGALE Istituto Comprensivo "L. DA VINCI" DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO DENOMINAZIONE SEDE LEGALE Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI SL Indirizzo : Via Leonardo Da Vinci, Limbiate (MB) Rappresentante Legale dell'istituto : Chiara MINOTTI FIGURE DI ISTITUTO DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO MEDICO COMPETENTE R.L.S. Emilio RAINERI Giuseppe DANIELI ALLEGATI AL CONTRATTO AGLI ATTI DELL'ISTITUTO FORMAZIONE INDIVIDUATO "OPE LEGIS" CONTRATTO D'OPERA CONTRATTO D'OPERA DESIGNATO DALLE R.S.U. DESIGNAZIONE L2 EDIFICIO DI RIFERIMENTO Scuola dell 'Infanzia "ANDERSEN" Interrato NO DS + DSGA Seminterr. NO AMMINISTRATIVI Indirizzo : Via Turati 2812 Limbiate (MB) Proprietario dell'immobile : Terreno Rialzato Primo Secondo NO SI NO NO TECNICI COLL. SCOLASTICI DOCENTI ALLIEVI COMUNE DI LIMBIATE Terzo NO N CORPI 1 TOTALE TIPO Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 : TIPO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 1 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 11 fino a 3 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 31 fino a 5 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 51 fino a 8 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 81 fino a 1.2 persone Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.2 persone Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5, (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 3 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n 69.

6 D.V.R. & P.E.E. SEDE LEGALE Istituto Comprensivo "L. DA VINCI" DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO DENOMINAZIONE SEDE LEGALE Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI SL Indirizzo : Via Leonardo Da Vinci, Limbiate (MB) Rappresentante Legale dell'istituto : Chiara MINOTTI FIGURE DI ISTITUTO DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO INDIVIDUATO "OPE LEGIS" RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA R.L.S. Giuseppe DANIELI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO DESIGNATO DALLE R.S.U. FORMAZIONE DESIGNAZIONE L3 EDIFICIO DI RIFERIMENTO Scuola dell'infanzia "DON MILANI" Interrato NO DS + DSGA Seminterr. NO AMMINISTRATIVI Indirizzo : Via Cartesio, Limbiate (MB) Proprietario dell'immobile : Terreno Rialzato Primo Secondo NO SI NO NO TECNICI COLL. SCOLASTICI DOCENTI ALLIEVI COMUNE DI LIMBIATE Terzo NO N CORPI 1 TOTALE 12 1 TIPO Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 : TIPO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 1 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 11 fino a 3 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 31 fino a 5 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 51 fino a 8 persone Scuola con numero di presenze contemporanee da 81 fino a 1.2 persone Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.2 persone Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5, (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 3 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n 69.

7 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DI PLESSO Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI FIGURE DI ISTITUTO FORMAZIONE DESIGNAZIONE DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO INDIVIDUATO "OPE LEGIS" RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA R.L.S. Giuseppe DANIELI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO DESIGNATO DALLE R.S.U. FIGURE DI PLESSO ORGANIZZATIVE D.S.G.A. (DIR. / PREP.) Marinella ORIBONI CORSO PREPOSTI A.S. 213/214 LETTERA DI NOMINA PREPOSTO DI PLESSO Nicola PADOVANO NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA PRP LAB ARTISTICA Maria Grazia COLOMBO IN ATTESA DI FORMAZIONE LETTERA DI NOMINA PRP LAB SCIENZE Daniela CECCHINI IN ATTESA DI FORMAZIONE LETTERA DI NOMINA PRP LAB BIBLIOTECA Giuseppa SCAFFIDI IN ATTESA DI FORMAZIONE LETTERA DI NOMINA PRP LAB MUSICA Salvatore ARCERITO IN ATTESA DI FORMAZIONE LETTERA DI NOMINA FIGURE DI PLESSO TECNICHE VIGILANZA DIV. FUMO Nicola PADOVANO NON NECESSARIA LETTERA DI NOMINA NON PRESENTE NEL PLESSO SOGGETTI FORMATI PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE

8 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Scuola Secondaria di 1 G. "DA VINCI NON COMUNICATO COORDINATORI DELL'EMERGENZA SQUADRA DI EVACUAZIONE I compiti della squadra sono assegnati dal Piano di Emergenza ed Evacuazione, i principali sono : ATTIVAZIONE SIRENA APERTURA CANCELLI SGANCIO UTENZE CHIAMATA DI EMERGENZA COORDINAMENTO Calogero MATTELIANO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO A.S. 213/214 LETTERA DI NOMINA Nicola PADOVANO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO A.S. 213/214 LETTERA DI NOMINA Donatella MAZZUCATO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO A.S. 213/214 LETTERA DI NOMINA Francesca DIDIO FIORENTINO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO A.S. 213/214 LETTERA DI NOMINA Antonino TRIPODI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO A.S. 213/214 LETTERA DI NOMINA FORMAZIONE / POSSESSO ATTESTATO IDONEITA' TECNICA VV.F. SQUADRA ANTINCENDIO Calogero MATTELIANO CORSO ANTINCENDIO MARZO 214 LETTERA DI NOMINA Nicola PADOVAN NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Antonino TRIPODI NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO Calogero MATTELIANO CORSO DI PRIMO SOCCORSO MARZO 214 LETTERA DI NOMINA Nicola PADOVANO NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Francesca DIDIO FIORENTINO NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Donatella MAZZUCATO NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Antonino TRIPODI NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA

9 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DI PLESSO Scuola Primaria "DON MILANI" FIGURE DI ISTITUTO FORMAZIONE DESIGNAZIONE DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO INDIVIDUATO "OPE LEGIS" RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA R.L.S. Giuseppe DANIELI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO DESIGNATO DALLE R.S.U. FIGURE DI PLESSO ORGANIZZATIVE PREPOSTO DI PLESSO Elisabetta ZAPPELLA NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA PRP LAB INFORMATICA Giuseppe DANIELI NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA PRP LA BIBLIOTECA Mauro CARMELINA NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA FIGURE DI PLESSO TECNICHE VIGILANZA DIV. FUMO Monica LEONE NON NECESSARIA LETTERA DI NOMINA VIGILANZA DIV. FUMO Fabio LIVORNESI NON NECESSARIA LETTERA DI NOMINA NON PRESENTE NEL PLESSO SOGGETTI FORMATI PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE

10 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Scuola Primaria "DON MILANI" NON COMUNICATO COORDINATORI DELL'EMERGENZA SQUADRA DI EVACUAZIONE I compiti della squadra sono assegnati dal Piano di Emergenza ed Evacuazione, i principali sono : ATTIVAZIONE SIRENA APERTURA CANCELLI SGANCIO UTENZE CHIAMATA DI EMERGENZA COORDINAMENTO Elisabetta ZAPPELLA NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Monica LEONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO 26/9/28 LETTERA DI NOMINA Fabio LIVORNESI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO 26/9/28 LETTERA DI NOMINA Monica LEONE Fabio LIVORNESI SQUADRA ANTINCENDIO FORMAZIONE / POSSESSO ATTESTATO IDONEITA' TECNICA VV.F. CORSO ANTINCENDIO 18/4/213 LETTERA DI NOMINA NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Monica LEONE Fabio LIVORNESI NON COMUNICATO NON COMUNICATO SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO LETTERA DI NOMINA LETTERA DI NOMINA

11 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DI PLESSO Scuola dell 'Infanzia "ANDERSEN" FIGURE DI ISTITUTO FORMAZIONE DESIGNAZIONE DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO INDIVIDUATO "OPE LEGIS" RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA R.L.S. Giuseppe DANIELI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO DESIGNATO DALLE R.S.U. FIGURE DI PLESSO ORGANIZZATIVE PREPOSTO DI PLESSO Sonia PACCAGNAN NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA FIGURE DI PLESSO TECNICHE REFERENTE SICUREZZA Angela CIURLEO NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA REFERENTE SICUREZZA Fiorella BIASINI NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA VIGILANZA DIV. FUMO Angela CIURLEO NON NECESSARIA LETTERA DI NOMINA VIGILANZA DIV. FUMO Fiorella BIASINI NON NECESSARIA LETTERA DI NOMINA NON PRESENTE NEL PLESSO SOGGETTI FORMATI PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE

12 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Scuola dell 'Infanzia "ANDERSEN" NON COMUNICATO COORDINATORI DELL'EMERGENZA SQUADRA DI EVACUAZIONE I compiti della squadra sono assegnati dal Piano di Emergenza ed Evacuazione, i principali sono : ATTIVAZIONE SIRENA APERTURA CANCELLI SGANCIO UTENZE CHIAMATA DI EMERGENZA COORDINAMENTO Sonia PACCAGNAN NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Fiorella BIASINI NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Angela CIURLEO NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Sonia PACCAGNAN Fiorella BIASINI Angela CIURLEO SQUADRA ANTINCENDIO FORMAZIONE / POSSESSO ATTESTATO IDONEITA' TECNICA VV.F. NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA CORSO ANTINCENDIO 9/4/214 LETTERA DI NOMINA CORSO ANTINCENDIO 9/4/214 LETTERA DI NOMINA Sonia PACCAGNAN Fiorella BIASINI Angela CIURLEO NON COMUNICATO CORSO DI PRIMO SOCCORSO APRILE 215 CORSO DI PRIMO SOCCORSO APRILE 215 SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO LETTERA DI NOMINA LETTERA DI NOMINA LETTERA DI NOMINA

13 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DI PLESSO Scuola dell'infanzia "DON MILANI" FIGURE DI ISTITUTO FORMAZIONE DESIGNAZIONE DATORE DI LAVORO Chiara MINOTTI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO INDIVIDUATO "OPE LEGIS" RESPONSABILE S.P.P. Luca CORBELLINI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA MEDICO COMPETENTE Emilio RAINERI ALLEGATI AL CONTRATTO CONTRATTO D'OPERA R.L.S. Giuseppe DANIELI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO DESIGNATO DALLE R.S.U. FIGURE DI PLESSO ORGANIZZATIVE PREPOSTO DI PLESSO Laura MEARDI CORSO PREPOSTI 19/9/211 LETTERA DI NOMINA FIGURE DI PLESSO TECNICHE REFERENTE SICUREZZA Silvana CORBINO NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA REFERENTE SICUREZZA Gabriella TAGLABUE NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA VIGILANZA DIV. FUMO Silvana CORBINO NON NECESSARIA LETTERA DI NOMINA VIGILANZA DIV. FUMO Gabriella TAGLABUE NON NECESSARIA LETTERA DI NOMINA NON PRESENTE NEL PLESSO SOGGETTI FORMATI PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE

14 D.V.R. & P.E.E. Dati aggiornati al : 8/6/215 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Scuola dell'infanzia "DON MILANI" NON COMUNICATO COORDINATORI DELL'EMERGENZA SQUADRA DI EVACUAZIONE I compiti della squadra sono assegnati dal Piano di Emergenza ed Evacuazione, i principali sono : ATTIVAZIONE SIRENA APERTURA CANCELLI SGANCIO UTENZE CHIAMATA DI EMERGENZA COORDINAMENTO Laura MEARDI CORSO PREPOSTO 19/9/211 LETTERA DI NOMINA Silvana CORBINO Gabriella TAGLIABUE CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO 26/9/29 NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA LETTERA DI NOMINA Laura MEARDI Silvana CORBINO Gabriella TAGLIABUE SQUADRA ANTINCENDIO FORMAZIONE / POSSESSO ATTESTATO IDONEITA' TECNICA VV.F. NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA NON COMUNICATO LETTERA DI NOMINA Laura MEARDI Silvana CORBINO Gabriella TAGLIABUE NON COMUNICATO CORSO DI PRIMO SOCCORSO APRILE 215 CORSO DI PRIMO SOCCORSO APRILE 215 SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO LETTERA DI NOMINA LETTERA DI NOMINA LETTERA DI NOMINA

15 INTRODUZIONE Dopo trent'anni di attesa finalmente è arrivata. Una legge fondamentale, e preziosa, per promuovere più sicurezza sul lavoro. Di questo va dato atto in primo luogo alle vittime sacrificali del troppo lavoro insicuro presente in Italia, i morti sul lavoro e i circa 27. mutilati (dati ufficiali I.N.A.I.L. 28) che ogni anno subiscono il costo umano inaccettabile della mancata sicurezza, senza dimenticare i duecento morti all'anno per malattie professionali. La pubblicazione sul Supplemento n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 3 aprile 28 del decreto legislativo 9 aprile 28, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 27, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pone fine ad una vicenda nella quale per trent'anni si è attesto invano il riordino e la riforma della complessa e stratificata normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Fu proprio la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" all'articolo 24 a prevedere l'emanazione, entro un anno, di un testo unico di sicurezza del lavoro: 24. (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge. Ora finalmente abbiamo questo testo unico, anzi questo Unico testo normativo come recita l'articolo 1 del D.Lgs. n. 81/28, poichè per motivi formali e procedurali si è dovuti addivenire alla rinuncia al titolo di testo unico, pur avendo la nuova disposizione per intero il contenuto e la sostanza di un testo unico, visto che incorpora al proprio interno, riordinandoli e innovandoli secondo una logica unitaria e migliorativa tutti gli obblighi previsti dai seguenti provvedimenti, oggi tutti abrogati dall'art. 34 del decreto. Sicuramente si tratta di un testo che, come tutte le opere umane, è perfettibile; si sono sollevate mille voci contro la supposta carenza di proporzione tra gravità dell illecito e grado di afflittività della sanzione o ancora la carenza di distinzione, a fini sanzionatori, tra violazioni formali/documentali e sostanziali, tuttavia ci aspettiamo che compia un quasi miracolo, quello di diffondere ad ogni livello, la tanto bramata cultura della sicurezza. Luca Corbellini Specialista in informatica giuridica e sicurezza sul lavoro Amministratore unico Studio AG.I.COM. S.r.l. REFERENZE Lo Studio AG.I.COM. è uno dei maggiori protagonisti in tutta la Lombardia in materia di sicurezza informatica, protezione digitale dei dati riservati e sicurezza ed igiene delle infrastrutture in cui avviene il processo lavorativo. Oltre ad aver curato l adeguamento di centinaia di segreterie di istituti di istruzione pubblica e privata, vanta una presenza molto significativa nel mondo dell impresa per aver assunto la supervisione diretta delle procedure di adeguamento di importanti aziende dei settori chimico ed industriale. Luca Corbellini è consulente dell Associazione Medici Legali Ambrosiana (A.M.L.A.), dell Associazione Europea di Chirurgia Estetica (ASS.E.C.E.) nonché di alcune importanti multinazionali chimiche (Istituto delle Vitamine S.p.A., UNIVAR S.p.A., DSM Food Specialties S.p.A., DSM Composite Resins Italia S.r.l.). Pagina N 1

16 INDICE I SEZIONE DEL DOCUMENTO ANAGRAFICA Definizioni Pag. 5 Soggetti Tipo di attività Esclusioni Aree omogenee per rischio Attività omogenee per rischio... 1 Categorie di lavoratori esposte al rischio Valutazione della capacità recettiva Documentazione obbligatoria e di sicurezza.. 12 Certificato di agibilità statica Certificato di prevenzione incendi Certificato di agibilità igienico sanitaria Certificato di conformità impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.. 15 Impianto di messa a terra Denuncia di installazione impianto di riscaldamento 15 Analisi statistica andamento degli infortuni e delle malattie professionali II SEZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI Criteri applicati e metodologia seguita per la valutazione dei rischi Classificazione dei rischi tipici La normativa applicabile.. 18 La valutazione e misurazione dei rischi Misure organizzative e gestionali generali Informazione Formazione III SEZIONE DEL DOCUMENTO RISCHI SPECIFICI Rischi di natura elettrica Rischi da movimentazione manuale dei carichi Rischi da incendio ed esplosione... 3 Rischio sismico.. 31 Rischio derivante da lavoro in quota Rischio da investimento da oggetti per caduta o crollo.. 34 Rischio da caduta di oggetti durante la manipolazione.. 34 Rischio derivante da agente chimico Rischio derivante da fumo di sigaretta e simili.. 35 Rischio derivante da agente biologico Rischio derivante dal rumore.. 41 Rischi derivanti dall uso di videoterminali Rischi derivanti da amianto Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti Rischio da esposizione a campi elettromagnetici Rischio da esposizione al radon Rischio da lavoro notturno Rischio da lavoro in solitudine Atmosfere esplosive Rischi da inosservanza dei fattori di ergonomia Rischio derivante da lavoro mentale / stress Dispositivi di Protezione Individuale IV SEZIONE DEL DOCUMENTO OSSERVAZIONI PRATICHE E RISCHI CONTINGENTI Rischi contingenti connessi ad impianti, servizi e strutture di servizio Sistema di allarme.. 62 Ascensori e montacarichi Scale e vie di esodo Servizi igienici Servizi igienici per soggetti diversamente abili Pagina N 2

17 Rischi contingenti connessi ai singoli locali Uffici amministrativi e locali assimilati.. 64 Aule didattiche e locali assimilati Biblioteca Depositi.. 66 Archivi Palestra Aula di informatica Aula di scienze Locali sotterranei e semisotterranei Revisione SCHEDA N 1 CAPACITA RECETTIVA (CALCOLO CAPACITA DI DEFLUSSO DEGLI EDIFICI) SCHEDA N 1 bis CAPIENZA REFETTORI SCHEDA N 1 ter CAPIENZA LOCALI COLLETTIVI (AULA MAGNA, AUDITORIUM, DORMITORI E PALESTRE) SCHEDA N 1 quater CAPIENZA AULE DIDATTICHE SCHEDA N 1 quinquies LOCALI A RISCHIO SPECIFICO SCHEDA N 2 ELENCO DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI SCHEDA N 3 ANDAMENTO STATISTICO DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI SCHEDA N 4 ELENCO DEI D.P.I. IN USO SCHEDA N 5 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SCHEDA N 6 ELENCO DELLE APPARECCHIATURE SCHEDA N 7 ELENCO DEGLI AGENTI CHIMICI SCHEDA N 8 PREVENZIONE INCENDI SCHEDA N 9 SCHEDE TECNICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SCHEDA N 1 ELENCO DEI DIPENDENTI, QUALIFICA E STATO DELLA FORMAZIONE ALLEGATO UNO ALLEGATO DUE/1 ALLEGATO DUE/2 ALLEGATO TRE ALLEGATO QUATTRO PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO PIANO DI ATTUAZIONE INTERVENTI DA ATTUARE A CARICO DELL ISTITUTO PIANO DI ATTUAZIONE INTERVENTI DA ATTUARE A CARICO DELL ENTE LOCALE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PIANO DI PRIMO SOCCORSO VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (SOLO PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CON PROGETTI DI ALTERNANZA ATTIVI) Pagina N 3

18 I SEZIONE DEL DOCUMENTO (ANAGRAFICA) ATTIVITA LUOGHI PERSONE DOCUMENTAZIONE DI BASE ANALISI CAPACITA RICETTIVA ANALISI INFORTUNI PREGRESSI Pagina N 4

19 DEFINIZIONI a) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 21, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; c) Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; e) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; n) Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; o) Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; p) Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Pagina N 5

20 t) Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall ISPESL e dall INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. cc) Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 21, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 59, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. ff) Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. SOGGETTI Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 2. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il datore di lavoro che esercita in settori di attività, siano essi privato o pubblici, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a. Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g. Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; j. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui alla medesima sezione del presente documento; k. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; l. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; m. Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); Pagina N 6

21 n. Elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovuti alla presenza nello stesso luogo di lavoro di lavoratori appartenenti a ditte diverse. Su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; o. Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; p. Comunicare all'inail, o all'ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; q. Consultare e coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti quei casi per i quali tale rappresentante ha facoltà di intervento; r. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; s. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; t. Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; u. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; v. Comunicare annualmente all'inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; w. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a. La natura dei rischi; b. L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c. La descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d. I dati di relativi alle malattie professionali e agli infortuni; e. I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle seguenti ipotesi: Aziende artigiane e industriali fino a 3 addetti Aziende agricole e zootecniche fino a 1 addetti Aziende della pesca fino a 2 addetti Altre aziende fino a 2 addetti ad esclusione delle attività che prevedono la notifica di utilizzo di sostanze pericolose (D.P.R. n. 175/1988), le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti formativi obbligatori. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a. All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b. Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive contenute nel documento di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di tali misure; c. Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d. A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e. A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica. f. A fornire ai lavoratori le informazioni per il processo di formazione e addestramento; I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni previste dalla legge. Il Medico Competente: a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; b. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c. Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Pagina N 7

22 d. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie; e. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/23) e con salvaguardia del segreto professionale; f. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; g. Invia all'ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/23) Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale; h. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; i. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; l. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico fisica dei lavoratori; m. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d. È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori; e. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g. Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore ai contenuti minimi di legge; h. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l. Partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori; m. Formula proposte in merito alla attività di prevenzione; n. Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/23) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g. Frequentare appositi corsi di formazione per un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: Pagina N 8

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