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- Ottavia Franchi
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1 Pagina 1 di 14 BANCA D'ITALIA REGOLAMENTO 22 marzo 2011 Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili. (11A04349) LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni su questi identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi; Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g); Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005); Viste le restanti disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha istituito presso la Banca d'italia (di seguito Banca) l'unita' di informazione finanziaria (di seguito UIF) alla quale sono affidati compiti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; Considerato che, in base al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF, adottato dalla Banca ai sensi del suddetto art. 6, per il perseguimento dei propri fini istituzionali la UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca; Ritenuto di individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti che questa Banca d'italia e la UIF devono necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge; Ritenuto in particolare di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi nonche' di trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che devono essere necessariamente svolte per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Considerato che il trattamento dei dati giudiziari contenuti nella Centrale d'allarme Interbancaria e' gia' compiutamente disciplinato dalla legge istitutiva di tale archivio e dalla relativa disciplina di attuazione (art. 10-bis legge 15 dicembre 1990, n. 386; decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458; regolamento Banca d'italia 29
2 Pagina 2 di 14 gennaio 2002); Considerato che risulta altresi' gia' compiutamente disciplinato dall'autorizzazione generale del Garante n. 7/2009 il trattamento dei dati giudiziari necessario per la verifica del requisito di idoneita' morale di coloro che partecipano a gare di appalto o entrano in rapporti contrattuali con la Banca; Tenuto conto pertanto, che dei predetti trattamenti (in quanto autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 196/2003) non e' necessaria l'identificazione nel regolamento di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003; Considerato che il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della Banca d'italia e della UIF avviene nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il parere espresso in data 13 gennaio 2011 dal Garante; Adotta il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui le schede allegate costituiscono parte integrante. 1. Oggetto del regolamento. Il presente regolamento identifica, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Banca e della UIF per perseguire finalita' di rilevante interesse pubblico individuate da espresse disposizioni di legge. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede allegate identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi. 3. Abrogazioni. Il regolamento della Banca d'italia del 5 dicembre 2003 recante l'individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dell'art. 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e' abrogato. E' altresi' abrogato il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ufficio italiano dei cambi (UIC) del 25 maggio 2006, la cui ultrattivita', limitatamente alla scheda n. 4, era stata prevista all'art. 7 del provvedimento della Banca d'italia del 21 dicembre Roma, 22 marzo 2011 Il Governatore: Draghi Allegato Scheda n. 1 Denominazione del trattamento Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato o da impiegare a vario titolo.
3 Pagina 3 di 14 Principali fonti normative di riferimento R.D.L , n. 1827, conv. dalla Legge , n. 1155; D.P.R , n. 547; D.P.R , n. 797; Legge , n. 565; D.P.R , n. 3; D.P.R , n. 1124; Legge , n. 300; Legge , n. 336; Legge , n. 118; Legge , n. 833; Legge , n. 297; Legge , n. 113; Legge , n. 958; D.L , n. 69, conv. dalla Legge , n. 153; D.lgs , n. 509; Legge , n. 101; Legge , n. 19; Legge n. 241 e successive modificazioni; D.P.R , n. 309; Legge , n. 104; D.lgs , n. 124; Legge , n. 335; D.lgs , n. 564; Legge , n. 68; Legge , n. 53; D.P.R , n. 445; D.P.R , n. 194; Legge , n. 97; D.lgs , n. 151; D.lgs , n. 165; Legge , n. 52; D.P.R , n. 313; D.lgs , n. 252; Legge , n. 80; D.lgs , n. 81; art. 662 c.p.p.; artt. 129 e 133 disp. att. c.p.p.; art c.c. Regolamento del personale, Regolamento per il trattamento di quiescenza, Regolamento del Fondo pensione complementare, Regolamento per i trattamenti di inabilita' e in caso di morte per gli iscritti al Fondo pensione complementare, approvati dal Consiglio superiore della Banca d'italia. Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 196/2003. Benefici economici ed abilitazioni ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 196/2003. Attivita' di tutela ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 196/2003. Tipi di dati trattati Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale (esclusivamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) nonche' le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le convinzioni politiche e sindacali. Dati di carattere giudiziario. Tipi di operazioni eseguibili Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': - organizzazioni sindacali ai fini delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti e ai pensionati che hanno rilasciato delega (in attuazione di obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva); - INPS per segnalazioni, a fini retributivi e previdenziali, relative ai dipendenti e per gli adempimenti connessi alle visite domiciliari di controllo (art. 1 Legge n. 335/1995, D.lgs. n. 564/1996; art. 56 R.D.L. n. 1827/1935; art. 42 D.lgs. n. 151/2001; art. 5 Legge n. 300/1970); - Uffici competenti per il collocamento obbligatorio (art. 9 Legge n. 68/1999; D.M ); - strutture sanitarie pubbliche, per gli accertamenti necessari ai fini della cessazione dal servizio per inabilita', dell'adozione di provvedimenti di limitazioni di utilizzo, del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infortuni e malattie (art. 10, terzo comma, Legge n. 68, art. 34-Parte I e art. 38-Parte II del Regolamento del Personale; art. 5 Legge n. 300/70, artt. 14 e
4 Pagina 4 di e gge n. / 1 c ompa gni a a s s i c ur a t r i c e e / o br oke r a s s i c ur a t i vo a i f i ni de l l e pr e s t a z i oni a s s i c ur a t i ve pe r i na bi l i t a obbl i ghi a s s unt i i n s e de di c ont r a t t a z i one c ol l e t t i va A e Aut or i t a di pubbl i c a s i c ur e z z a i n r e l a z i one a gl i i nf or t uni s ul l a vor o e a l l e ma l a t t i e di pe nde nt i da c a us e di s e r vi z i o a r t t. e 4. P.. n. 1124/ 1 i pa r t i me nt o di pr ot e z i one c i vi l e o nt e t e r r i t or i a l e i nt e r e s s a t o i n r e l a z i one a l r i mbor s o de gl i one r i s os t e nut i a f r ont e di pe r me s s i pe r i nt e r ve nt i di pr ot e z i one c i vi l e a r t t. e 10. P.. n. 1 4/ 2001 Ammi ni s t r a z i oni c e r t i f i c a nt i e a l t r i s ogge t t i c ompe t e nt i a i s e ns i de l. P.. n. 445 / 2000 nt i a s s i c ur a t i vi pe r pr e s t a z i oni a s s i c ur a t i ve pe r i na bi l i t a a r t.. l gs. n. 1 / 2001 e gol a me nt o de l Pe r s ona l e a r t t. 1 2 e Pa r t e e a r t t. e Pa r t e or ga ni c ompe t e nt i i n ma t e r i a di t r i but i e d i mpos t e di r e t t e ne i c a s i i n c ui l a a nc a pr e s t a a s s i s t e nz a f i s c a l e di r e t t a a l pe r s ona l e. l gs. n. 241/ n e s c r i z i one de l t r a t t a me nt o l t r a t t a me nt o c onc e r ne t ut t i i da t i r e l a t i vi a l l i ns t a ur a z i one e d a l l a ge s t i one de l r a ppor t o di l a vor o a vvi a t o a ua l un ue t i t ol o a de c or r e r e da l l a vvi o de i pr oc e di me nt i c onc or s ua l i e de l l e a l t r e pr oc e dur e di s e l e z i one. da t i s ono r a c c ol t i a s e c onda de i c a s i s u i ni z i a t i va de i di pe nde nt i e de i pe ns i ona t i e / o pr e vi a r i c hi e s t a da pa r t e de l l a a nc a d t a l i a e ve ngono t r a t t a t i a i f i ni de l l a ge s t i one di t ut t i gl i a s pe t t i nor ma t i vi e c onomi c i pr e vi de nz i a l i a s s i s t e nz i a l i pe ns i oni s t i c i e f i s c a l i de l r a ppor t o di l a vor o. da t i s ono ogge t t o di t r a t t a me nt o i n r e l a z i one a l l a ge s t i one de l l a pr e s t a z i one l a vor a t i va de l f a s c i c ol o pe r s ona l e de l l or a r i o di s e r vi z i o de l l e c e r t i f i c a z i oni di ma l a t t i a e di a l t r a doc ume nt a z i one gi us t i f i c a t i va de l l e a s s e nz e de l l e pr oc e dur e di a va nz a me nt o a s s e gna z i one e ut i l i z z o de l pe r s ona l e ve ngono i nol t r e e f f e t t ua t i t r a t t a me nt i a f i ni s t a t i s t i c i e di c ont r ol l o di ge s t i one. da t i s ul l e c onvi nz i oni r e l i gi os e pos s ono ve ni r e i n c ons i de r a z i one l a ddove i l t r a t t a me nt o s i a i ndi s pe ns a bi l e pe r l a c onc e s s i one di pe r me s s i pe r f e s t i vi t a ogge t t o di s pe c i f i c a r i c hi e s t a de l l i nt e r e s s a t o mot i va t a da r a gi oni di a ppa r t e ne nz a a de t e r mi na t e c onf e s s i oni r e l i gi os e ue l l i s ul l e c onvi nz i oni pe r s ona l i r e l i gi os e f i l os of i c he o d a l t r o ge ne r e pos s ono ve ni r e i n e vi de nz a da l l a doc ume nt a z i one c onne s s a a l l o s vol gi me nt o de l s e r vi z i o di l e va c ome obi e t t or e di c os c i e nz a a c ui s i t a a i f i ni de l r i c onos c i me nt o ua l e a nz i a ni t a c onve nz i ona l e de l pe r i odo pr e s t a t o. da t i s ul l e me de s i me c onvi nz i oni pe r s ona l i pos s ono i nol t r e e s s e r e t r a t t a t i a i f i ni de l r i mbor s o de gl i one r i s os t e nut i da l l a a nc a a f r ont e di gi or na t e di pe r me s s o pe r i nt e r ve nt i di pr ot e z i one c i vi l e f r ui t e da i di pe nde nt i. da t i c onc e r ne nt i l e c onvi nz i oni s i nda c a l i s ono a l t r e s i t r a t t a t i a i f i ni de l l a ge s t i one de l l e de l e ghe pe r i l ve r s a me nt o de i c ont r i but i s i nda c a l i e de gl i a de mpi me nt i c onne s s i c on l e c a r i c he di c a r a t t e r e s i nda c a l e nonc he c on ue l l a di a ppr e s e nt a nt e de i l a vor a t or i pe r l a s i c ur e z z a r i ve s t i t e da l pe r s ona l e. n pa r t i c ol a r e i da t i c onc e r ne nt i l e c a r i c he s i nda c a l i r i c ope r t e s ono t r a t t a t i a nc he a l f i ne di ve r i f i c a r e l a c ompos i z i one de l l e Commi s s i oni d e s a me e de l l e i unt e di s c r ut i ni o s e c ondo i pr i nc i pi di c ui a l l a r t.. l gs. 1 / da t i r e l a t i vi a l l o s t a t o di por t a t or e di ha ndi c a p o di i nva l i do s ono t r a t t a t i i n s e de di a s s unz i one pe r i l c ont r ol l o de i r e ui s i t i di pa r t e c i pa z i one a i c onc or s i r i s e r va t i a i di s a bi l i pe r i l r i c onos c i me nt o di t i t ol i di r i s e r va o pr e f e r e nz a e a nc he i n s e de di a va nz a me nt i pe r a ppr e s t a r e gl i a us i l i ne c e s s a r i dur a nt e l e pr ove di c onc or s o. da t i r e l a t i vi a l l a s a l ut e de i di pe nde nt i e de i pe ns i ona t i s ono
5 Pagina 5 di t r a t t a t i a i f i ni de l l a c onc e s s i one di be ne f i c i e d a ge vol a z i oni ua l i pe r me s s i a s pe t t a t i ve e c onge di pr e vi s t i da l l a l e gge e da l l a nor ma t i va i nt e r na pe r l e r oga z i one de l pr e mi o di pr e s e nz a e de l l a s s e gno pe r i l nuc l e o f a mi l i a r e nonc he di pr ovvi de nz e e s e r vi z i a c a r a t t e r e s oc i a l e e d a s s i s t e nz i a l e pr e vi s t i da l l a nor ma t i va i nt e r na ua l i c ont r i but i pe r s pe s e di c ur a s us s i di c onne s s i a l l o s t a t o di bi s ogno f r e ue nz a de l l e s t r ut t ur e pe da gogi c he de l l a a nc a a s s e gna z i one a l l oggi de l l s t i t ut o e di a nt i c i pa z i oni s ui t r a t t a me nt i di f i ne r a ppor t o c or r i s pos t e pe r f a r f r ont e a s pe s e s a ni t a r i e nonc he pe r pr e s t a z i oni c or r e l a t e a l l a pol i z z a mor t e e i na bi l i t a s t i pul a t a i n f a vor e de l pe r s ona l e. a l i da t i pos s ono e s s e r e a l t r e s i t r a t t a t i pe r l a doz i one di pr ovve di me nt i di ut i l i z z o pe r di s por r e l i mi t a z i oni di ut i l i z z o o l a c e s s a z i one da l s e r vi z i o pe r i na bi l i t a pe r l a t t i vi t a moni t or i o/ di s c i pl i na r e ne l l e pr oc e dur e di a va nz a me nt o a i f i ni de l l a t t r i buz i one de l punt e ggi o di a s s i dui t a nonc he pe r gl i a de mpi me nt i c onne s s i c on l a t t i vi t a di f or ma z i one e c on i l r i c onos c i me nt o de l l a di pe nde nz a da c a us a di s e r vi z i o di i nf or t uni e ma l a t t i e. da t i r e l a t i vi a l l o s t a t o di s a l ut e de i di pe nde nt i pos s ono e s s e r e t r a t t a t i a nc he a i f i ni de l l e ve nt ua l e e s e r c i z i o de l l a z i one di r e s pons a bi l i t a c i vi l e pe r i l r i s a r c i me nt o de l da nno e c onomi c o a r r e c a t o a l l a a nc a da l l e a s s e nz e de l pe r s ona l e c a gi ona t e da l f a t t o i l l e c i t o di t e r z i f e r mi r e s t a ndo i t r a t t a me nt i i ndi vi dua t i ne l l a s c he da e f f e t t ua t i ne l l a mbi t o de l l e a t t i vi t a di di f e s a i n s e de a mmi ni s t r a t i va e gi ur i s di z i ona l e. Pos s ono e s s e r e t r a t t a t i da t i s ul l a s a l ut e e da t i gi udi z i a r i r e l a t i vi a f a mi l i a r i di di pe nde nt i e pe ns i ona t i pe r l a c onc e s s i one di be ne f i c i pr e vi s t i da l l a l e gge e da l l a nor ma t i va i nt e r na pe r l a c or r e s pons i one de l pr e mi o di pr e s e nz a e de l l a s s e gno pe r i l nuc l e o f a mi l i a r e pe r l e r oga z i one di pr e s t a z i oni pe ns i oni s t i c he a c a r i c o de l l a a nc a pe r l e r oga z i one di a nt i c i pa z i oni s ui t r a t t a me nt i di f i ne r a ppor t o c or r i s pos t e pe r f a r e f r ont e a s pe s e s a ni t a r i e pe r l e r oga z i one di be ne f i c i pr ovvi de nz e e s e r vi z i a c a r a t t e r e s oc i a l e e d a s s i s t e nz i a l e pr e vi s t i da l l a nor ma t i va i nt e r na. da t i r e l a t i vi a l l e s i s t e nz a di c onda nne pe na l i i s c r i t t e ne l c a s e l l a r i o gi udi z i a l e di pr oc e di me nt i pe na l i i n c or s o c a r i c hi pe nde nt i nonc he di pr ovve di me nt i r e s t r i t t i vi de l l a l i be r t a pe r s ona l e e di mi s ur e di s i c ur e z z a a c a r i c o de i di pe nde nt i s ono t r a t t a t i i n s e de di a s s unz i one pe r ve r i f i c a r e i l pos s e s s o de i r e ui s i t i r i c hi e s t i a i f i ni de l l i ns t a ur a z i one de l r a ppor t o di i mpi e go nonc he e ve nt ua l me nt e a i f i ni de l l a s os pe ns i one c a ut e l a r e da l s e r vi z i o e pe r l e va l ut a z i oni di c a r a t t e r e moni t or i o/ di s c i pl i na r e. da t i gi udi z i a r i e ue l l i r e l a t i vi a l l e c onvi nz i oni s i nda c a l i de i di pe nde nt i nonc he i da t i r e l a t i vi a l l a s a l ut e de i di pe nde nt i e / o de i l or o f a mi l i a r i pos s ono e s s e r e t r a t t a t i pe r l i s t r ut t or i a de l l e r i c hi e s t e di a c c r e di t o f i gur a t i vo od a na l oghi be ne f i c i pr e vi de nz i a l i de i pe r i odi di a s s e nz a da i nvi a r e a l l P a i s e ns i de l. l gs. n. 4/ 1. i c ont r ol l a no l e di c hi a r a z i oni s os t i t ut i ve a r t t. 43 e 1. P.. n. 445 / P.. n. 13 / Al c uni da t i s e ns i bi l i de i di pe nde nt i e de i pe ns i ona t i nonc he de i l or o f a mi l i a r i pos s ono e s s e r e t r a t t a t i pe r f i na l i t a t r i but a r i e c onne s s e a l l a s s i s t e nz a f i s c a l e e i n t a l c a s o f or ma no ogge t t o di c omuni c a z i one a nnua l e a l l Ammi ni s t r a z i one f i na nz i a r i a. da t i s ono ogge t t o di t r a t t a me nt o pr e s s o l e c ompe t e nt i ni t a or ga ni z z a t i ve c he ove ne c e s s a r i o c ons e r va no a nc he i n s e pa r a t a s e z i one de l l a r c hi vi o c a r t a c e o doc ume nt a z i one c ont e ne nt e da t i s e ns i bi l i i vi i nc l us i ue l l i i ndi c a t i ne l l e di c hi a r a z i oni de i r e ddi t i pr e s e nt a t e di r e t t a me nt e a l l a a nc a c on i l mod. 0. pr ovve di me nt i a s s unt i s ul l a ba s e di da t i gi udi z i a r i e s e ns i bi l i pr i vi di i ndi c a z i one de l l a pa t ol ogi a de l l i nt e r e s s a t o s ono c ons e r va t i i n s e pa r a t a s e z i one de l f a s c i c ol o pe r s ona l e. Pr e s s o l a s t r ut t ur a s a ni t a r i a de l l a a nc a s ono i nol t r e de t e nut i f i no
6 Pagina di 14 al momento della cessazione dal servizio del dipendente interessato, fascicoli sanitari contenenti documentazione medica relativa alle fattispecie sopra specificate, ivi compresa quella relativa alle visite preassuntive. Scheda n. 2 Denominazione del trattamento Salute e sicurezza sul lavoro. Principali fonti normative di riferimento D.lgs , n. 81. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 196/2003 e assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tipi di dati trattati Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso). Tipi di operazioni eseguibili Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea e automatizzata e altre operazioni ordinarie. Comunicazione ai soggetti preposti alla vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei soli dati contenuti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243 del D.lgs , n. 81). Descrizione del trattamento I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti esposti a un rischio professionale specifico sono trattati al fine di verificare la loro idoneita' a svolgere specifiche mansioni, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria. I dati sono conservati nella cartella sanitaria e di rischio, istituita e aggiornata sotto la responsabilita' del Medico competente e custodita presso la Banca. I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti sono inoltre trattati nell'ambito del servizio di primo soccorso aziendale e vengono conservati in specifici registri di ambulatorio, custoditi presso ciascuna medicheria dei presidi della struttura sanitaria della Banca. Tali dati sono elaborati con modalita' informatizzate a meri fini statistici. Scheda n. 3 Denominazione del trattamento Attivita' relative alla consulenza giuridica, al patrocinio e all'assistenza giudiziale e stragiudiziale della Banca. Principali fonti normative di riferimento
7 Pagina 7 di 14 Codice civile; Codice penale; D. lgs. n. 385/1993; D. lgs. n. 58/1998; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; leggi sulla giustizia amministrativa (in particolare, R.D. n. 642/1907; R.D. n. 1054/1924; R.D. n. 1214/1934; L. n. 1034/1971; D.P.R. n. 1199/1971; L. n. 205/2000). Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria ai sensi dell'art. 71, lettera b) del d.lgs. n. 196/2003. Tipi di dati trattati Dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tipi di operazioni eseguibili Raccolta, consultazione, conservazione e altre operazioni ordinarie inerenti alle finalita' perseguite. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: Comunicazione ai sotto indicati soggetti: - Autorita' Giudiziaria e suoi organi ausiliari; avvocati e consulenti tecnici incaricati della difesa e/o assistenza della Banca (sia in fase giudiziale che stragiudiziale); avvocati econsulenti delle controparti; incaricati di indagini difensive proprie ed altrui. Enti previdenziali per il contenzioso e per l'attivazione degli eventuali procedimenti di competenza. Societa' di assicurazione (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilita' civile verso terzi); - Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della L. n. 1199/1971). Descrizione del trattamento Vengono effettuate le sopra descritte operazioni ordinarie e di comunicazione, necessarie allo studio delle questioni giuridiche, alla redazione di pareri legali per il Direttorio e le Unita' Organizzative della Banca d'italia e di scritti difensivi giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'istituto, nonche' tutte le altre operazioni necessarie alla difesa e/o assistenza della Banca nell'attivita' contenziosa. Scheda n. 4 Denominazione del trattamento Incarichi dei membri del Direttorio Principali fonti normative di riferimento Statuto della Banca d'italia approvato con D.P.R. 12 dicembre 2006.
8 Pagina di 14 Codice etico per i membri del Direttorio, approvato dal Consiglio Superiore il 31 maggio Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Accertamento delle cause di incompatibilita' con cariche pubbliche ai sensi dell'art. 65, co. 2, del d.lgs. n. 196/2003. Tipi di dati trattati Dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Tipi di operazioni eseguibili Raccolta presso l'interessato. Elaborazione in forma cartacea e altre operazioni ordinarie. Descrizione del trattamento Esame, da parte del Consiglio superiore dell'istituto, degli incarichi esterni eventualmente assunti dai membri del Direttorio comunicati ai sensi dell'art. 5 del Codice etico. Scheda n. 5 Denominazione del trattamento Attivita' di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di controllo sugli intermediari bancari e finanziari, attivita' di vigilanza sui mercati finanziari, sui servizi di gestione accentrata, di liquidazione, sui sistemi di garanzia e sulle relative societa' di gestione, nonche' di vigilanza sul sistema dei pagamenti (ad es: gestione di albi, verifica dei requisiti di onorabilita' di soci ed esponenti; verifica dei requisiti dei soggetti da nominare quali Organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa). Principali fonti normative di riferimento Articoli 5, 13, 14, 19, 25, 26, 51, 52, 53, 54, 71, 81, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 113-bis, 114 bis, 114 quater, 114-septies, 114-novies, 114-quaterdecies, 128-bis, 146, 155 d. lgs. n. 385/93; articoli 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 34, 35, 43, 44, 56, 57, 61, 63, 66, 69, 70, 76, 77, 80 e 82 del d.lgs. n. 58/98; d.m. n. 144/98; d.m. n. 161/98; d. m. n. 468/98; d.m. n. 469/98; d.m. n. 516/98; d.m. n. 517/98; d.m. n. 471/98; d.m. n. 219/99; Decreto 372/2001 e Provvedimento UIC del (cambiavalute); Delibera CICR del (casse peota); Delibera CICR n. 275 del ; D.lgs. n. 374/99; Decreto 485/2001 e Provvedimento UIC (agenti in attivita' finanziaria); Legge 108/1996; D.P.R e Provvedimento UIC (mediatori creditizi); Legge n. 7/2000 (operatori in oro); Circolare della Banca d'italia n. 4 - "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi"; Circolare della Banca d'italia n "Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare"; Circolare della Banca d'italia n "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale"; Circolare della Banca d'italia n "Istruzioni di vigilanza per le banche"; Circolare della Banca d'italia n "Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL); Circolare della Banca d'italia n "Procedure di
9 Pagina 9 di 14 vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari"; Provvedimento della Banca d'italia del in materia di intermediari del mercato mobiliare; Provvedimento della Banca d'italia e della Consob del "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"; Provvedimento della Banca d'italia del "Comprova dei requisiti di esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale. Autocertificazione"; Provvedimento della Banca d'italia del "Intermediari non bancari. Autocertificazione"; Provvedimento della Banca d'italia del "Modalita' per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, co. 1, del d.lgs. n. 385/1993 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo"; Provvedimento della Banca d'italia del "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"; Provvedimento della Banca d'italia del "Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM", Provvedimento della Banca d'italia del 15 febbraio 2010 "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento",provvedimento Banca d'italia e Consob del "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"(parte I); Provvedimento Banca d'italia e Consob del "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione"; Provvedimento del Governatore della Banca d'italia 24 febbraio 2004 "Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento"; Provvedimento della Banca d'italia del , recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari". Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196/2003; accertamento con riferimento a eventuali dati giudiziari presenti negli esposti (art. 67, comma 1, lett b) del d.lgs. n.196/2003). Benefici economici e abilitazioni (art.68 del d.lgs. n. 196/2003). Accertamento dei requisiti di onorabilita' per le nomine ad uffici (art. 69 del d.lgs. n. 196/2003). Attivita' sanzionatoria (art. 71 del d.lgs. n. 196/2003). Tipi di dati trattati Dati di carattere giudiziario. Tipi di operazioni eseguibili Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazioni in forma cartacea e automatizzata e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse da quelle ordinarie: - Comunicazione ai seguenti soggetti : 1. Ministero dell'economia e delle Finanze 2. Autorita' indicate dall'art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 385/93, art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 58/98 e artt. 9 e 47 del d.lgs. 231/2007; 3. Autorita' Giudiziaria; 4. Guardia di Finanza nei casi in cui l'ente si avvale di detta collaborazione (d.lgs. n. 385/93, d.lgs. n. 374/1999 e D.p.R. n. 287/2000); 5. Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
10 Pagina 10 di r a s f e r i me nt o de i da t i gi udi z i a r i a l l e s t e r o a i s ogge t t i i ndi c a t i da l l a r t. c o. e de l d. l gs. n. 3 / 1 3 e da l l a r t. 4 c o. 3 e de l d. l gs. n. / ne i c a s i pr e vi s t i a r t. 43 de l d. l gs. n. 1 / 03. e s c r i z i one de l t r a t t a me nt o e l l e s e r c i z i o de l l a t t i vi t a di vi gi l a nz a i nf or ma t i va r e gol a me nt a r e i s pe t t i va e di c ont r ol l o s ugl i i nt e r me di a r i ba nc a r i e f i na nz i a r i de l l a t t i vi t a di vi gi l a nz a s ui me r c a t i f i na nz i a r i s ui s e r vi z i di ge s t i one a c c e nt r a t a di l i ui da z i one s ui s i s t e mi di ga r a nz i a e s ul l e r e l a t i ve s oc i e t a di ge s t i one nonc he di vi gi l a nz a s ul s i s t e ma de i pa ga me nt i ve ngono e s a mi na t i da t i gi udi z i a r i e ve nt ua l me nt e pr e s e nt i i n: i s t a nz e di a ut or i z z a z i one pe r l a c ui s i z i one di pa r t e c i pa z i oni r i l e va nt i ne l c a pi t a l e de gl i i nt e r me di a r i vi gi l a t i e pe r l e s e r c i z i o di a t t i vi t a ba nc a r i a e f i na nz i a r i a r i c hi e s t e di i s c r i z i one ne gl i a l bi a va nz a t e da pe r s one f i s i c he e gi ur i di c he i s t a nz e di a ut or i z z a z i one a l l e s e r c i z i o de i me r c a t i r e gol a me nt a t i e de l l a t t i vi t a di ge s t i one a c c e nt r a t a di s t r ume nt i f i na nz i a r i c omuni c a z i oni di a c ui s t i di pa r t e c i pa z i oni r i l e va nt i ne l c a pi t a l e de l l e s oc i e t a di ge s t i one de i me r c a t i e de i s e r vi z i e s i s t e mi di pos t t r a di ng c e r t i f i c a t i de l c a s e l l a r i o gi udi z i a l e f i na l i z z a t i a l l a c c e r t a me nt o di s t a t i ua l i t a e f a t t i ovve r o r i ve ni e nt i da l c ont r ol l o s ul l e di c hi a r a z i oni s os t i t ut i ve a i s e ns i de l l a r t. 43 de l d. p. r. n. 445 / 2000 e de l d. p. r. n. 313/ 2002 e s t r a t t i de i ve r ba l i de l l e s e dut e ne l c or s o de l l e ua l i gl i or ga ni s oc i a l i c ompe t e nt i pr ovve dono a ve r i f i c a r e l a s us s i s t e nz a de i r e ui s i t i c omuni c a z i oni a l l r ga no di i gi l a nz a da pa r t e de l l or ga no c on f unz i oni di c ont r ol l o o da pa r t e de l l a s oc i e t a i nc a r i c a t a de l l a r e vi s i one c ont a bi l e r a ppor t i r e da t t i i n e s i t o a gl i a c c e r t a me nt i i s pe t t i vi c ondot t i pr e s s o gl i i nt e r me di a r i vi gi l a t i. i e s a mi na no a l t r e s i e ve nt ua l i da t i gi udi z i a r i c ont e nut i i n e s pos t i di t e r z i ua l i a d e s. ue l l i pr e s e nt a t i da gl i ut e nt i de i s e r vi z i de gl i i nt e r me di a r i vi gi l a t i. e ngono r a c c ol t i i da t i gi udi z i a r i e ve nt ua l me nt e pr e s e nt i ne gl i a t t i pr ove ni e nt i da gl i r ga ni de l l e pr oc e dur e di a mmi ni s t r a z i one s t r a or di na r i a e di l i ui da z i one c oa t t a a mmi ni s t r a t i va. da t i gi udi z i a r i ve ngono t r a t t a t i ne l l a mbi t o de i pr oc e di me nt i a mmi ni s t r a t i vi : pe r i l r i l a s c i o de l l e a ut or i z z a z i oni a l l e s e r c i z i o de l l a t t i vi t a ba nc a r i a e di e mi s s i one di mone t a e l e t t r oni c a d. l gs. n. 3 / 3 e de l l a t t i vi t a f i na nz i a r i a d. l gs. n. / di i s c r i z i one ge s t i one c a nc e l l a z i one e s os pe ns i one c on r i f e r i me nt o a gl i a l bi / e l e nc hi pr e vi s t i da l d. l gs. n. 3 / 3 da l d. l gs. n. 3 4/ da l l a l e gge n. 10 / e da l l a l e gge n. / 2000 pe r i l r i l a s c i o de l pa r e r e a l i ni s t e r o de l l c onomi a e de l l e i na nz e a i f i ni de l l a ut or i z z a z i one a l l e s e r c i z i o de i me r c a t i a l l i ngr os s o di t i t ol i di t a t o pe r i l r i l a s c i o a l l a Cons ob de l pa r e r e a i f i ni de l l a ut or i z z a z i one a l l e s e r c i z i o de i me r c a t i di c ui a l l a r t. 3 c omma 3 de l d. l gs. n. / pe r i l r i l a s c i o de l l i nt e s a a l l a Cons ob a i f i ni de l l a ut or i z z a z i one a l l e s e r c i z i o de l l a t t i vi t a di ge s t i one a c c e nt r a t a c onc e r ne nt i l a ve r i f i c a de l l a s us s i s t e nz a de i r e ui s i t i di onor a bi l i t a pr e s c r i t t i da l l a nor ma t i va di r i f e r i me nt o de i s e gue nt i s ogge t t i : pe r s one f i s i c he e gi ur i di c he t i t ol a r i di pa r t e c i pa z i oni r i l e va nt i ne l c a pi t a l e s oc i a l e de gl i i nt e r me di a r i e de l l e s oc i e t a di ge s t i one de i me r c a t i e de i s e r vi z i e s i s t e mi di pos t t r a di ng vi gi l a t i e de gl i ope r a t or i non f i na nz i a r i pe r s one f i s i c he c he s vol gono f unz i one di a mmi ni s t r a z i one di r e z i one e c ont r ol l o pr e s s o gl i i nt e r me di a r i e l e s oc i e t a di ge s t i one de i me r c a t i e de i s e r vi z i e s i s t e mi di pos t t r a di ng vi gi l a t i e de gl i ope r a t or i non f i na nz i a r i pe r l a doz i one de l pr ovve di me nt o di nomi na de gl i r ga ni de l l e pr oc e dur e di a mmi ni s t r a z i one s t r a or di na r i a e di l i ui da z i one c oa t t a a mmi ni s t r a t i va c onc e r ne nt i l a ve r i f i c a de i
11 Pagina 11 di 14 requisiti dei soggetti da nominare; per l'adozione del provvedimento di nomina dei componenti dell'organo decidente sulle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, concernenti la verifica dei requisiti dei soggetti da nominare. Scheda n. 6 Denominazione del trattamento Pagamenti effettuati dalle banche e dalla Banca d'italia e regolati in Target2-Banca d'italia Principali fonti normative di riferimento Art del Trattato che istituisce la Comunita' europea Artt. 3 e 22 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea Indirizzo della Banca Centrale Europea del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)- BCE/2007/2 (TARGET2 Guideline) Art. 146 del d.lgs. 385/93 Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Finalita' di verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196/2003). Tipi di dati trattati Dati di carattere sensibile (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Tipi di operazioni eseguibili Raccolta dagli interessati o da terzi (banche ordinanti). Elaborazione in forma elettronica e conservazione (per dieci anni dal momento in cui gli ordini di pagamento sono immessi nel sistema Target2 e i pagamenti sono ricevuti, come previsto dalle Condizioni generali per la partecipazione al sistema). Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: Comunicazione dei dati - su specifica richiesta - all'unita' di Informazione Finanziaria ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo (artt. 9, commi 2 e 6, 47, comma 1, lett. b) e 53 del d.lgs. n. 231/2007; artt. 5, comma 5, 6, comma 2, e 8, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unita' di Informazione Finanziaria; artt. 3, 9 e all. n. 3 del Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra la Banca d'italia e la UIF del ; arrt. 38 e 39 dell'indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo
12 Pagina 12 di 14 automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (target2). Descrizione del trattamento Sul sistema Target2-Banca d'italia transitano informazioni di carattere sensibile, desumibili dai dati identificativi (ordinante/beneficiario) unitamente alla causale dell'operazione, senza essere oggetto di una rilevazione strutturata. In conformita' al Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra la Banca d'italia e la UIF del , le richieste provenienti dalla UIF possono essere formulate soltanto al fine di integrare l'analisi delle operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari effettuati sulla base dei dati e delle informazioni di cui l'unita' viene a conoscenza ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo con riferimento a soggetti (persone fisiche e giuridiche) espressamente individuati Scheda n. 7 Denominazione del trattamento Applicazione della normativa che disciplina la materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo Principali fonti normative di riferimento Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 143; Provvedimenti dell'ufficio Italiano dei Cambi del 26 febbraio 2006; Circolare dell'ufficio Italiano dei Cambi del 22 agosto 1997; Circolare dell'ufficio Italiano dei Cambi del 27 febbraio 2006; Direttiva 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/60/CE; Istruzioni operazioni sospette della Banca d'italia del 1 luglio 2003; Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; Provvedimento UIC del 9 novembre 2001; Parere UIC del 16 gennaio 2002; Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195; Legge 3 agosto 1998, n. 269; Provvedimento della Banca d'italia del ; Provvedimento della Banca d'italia del Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Attivita' di controllo e ispettive, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n Tipi di dati trattati Dati sensibili (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose ovvero la vita sessuale) e giudiziari. Tipi di operazioni eseguibili Raccolta presso terzi: 1. Organi delle indagini (art. 9, comma 10, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 2. Autorita' giudiziaria 3. Autorita' di vigilanza nazionali (art. 9, commi 2 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 4. Agenzie ed Autorita' di altri Paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
13 Pagina 13 di Amministrazioni interessate (art. 9, comma 5, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 6. Soggetti tenuti alle segnalazioni (artt. da 10 a 14, e art. 41, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 7. Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) 8. Agenzia delle Dogane (art. 4, comma 7, art. 5, comma 4, Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195) 9. Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 14- quinquies, L. 3 agosto 1998, n. 269) Conservazione in formato cartaceo o elettronico. Utilizzo in formato elettronico. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai sotto indicati soggetti: 1. Guardia di Finanza (art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); 2. D.I.A. (art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) 3. Autorita' Giudiziaria 4. Autorita' di vigilanza nazionali (art. 9, commi 2 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 5. Agenzie e autorita' di altri paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 6. Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) 7. Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 14- quinquies, L. 3 agosto 1998, n. 269). - Trasferimento dei dati giudiziari all'estero alle Autorita' e ai soggetti indicati dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/07, nei casi previsti (art. 43 del D.lgs. n. 196/03). Descrizione del trattamento Nell'ambito delle analisi e degli approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ("SOS"), possono venire in considerazione dati giudiziari (ad es. nel caso di informazioni richieste dall'a.g., dati concernenti nominativi sottoposti a indagini e/o procedimenti penali); possono essere inoltre acquisite ovvero conosciute informazioni concernenti i carichi pendenti dei segnalati o contenute nel casellario giudiziale, idonee a rivelare la qualita' di imputato e/o indagato. Possono altresi' essere acquisite informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica ovvero le convinzioni religiose dei soggetti segnalati (ad esempio, operazioni sospette di finanziamento del terrorismo riconducibili a determinati gruppi etnici "a rischio"). Dati sensibili e giudiziari possono venire in considerazione altresi' nell'ambito delle ricerche condotte su richiesta delle Procure della Repubblica, e nei limiti di quanto richiesto, sulle operazioni sospette, anche presso FIU estere; ovvero a seguito di richiesta di FIU estere su informazioni acquisite presso la Dia e il Nucleo speciale di Polizia Valutaria. I suddetti dati possono essere scambiati con le Autorita' di vigilanza (art. 9, commi 1 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), nonche' con le Agenzie e Autorita' antiriciclaggio di altri Paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). In relazione ai risultati dell'approfondimento, i dati vengono conservati e/o comunicati alla Guardia di Finanza e alla DIA per gli adempimenti di competenza (art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), nonche' comunicati, previo decreto di acquisizione, all'autorita' giudiziaria (art. 45, comma 7, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). I dati sono, altresi', comunicati al Comitato
14 Pagina 14 di 14 di Sicurezza Finanziaria per le attivita' di competenza (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109). I dati sono, poi, utilizzati nell'ambito degli accertamenti ispettivi presso i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio derivanti da approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette o per ipotesi di omesse segnalazioni di operazioni sospette (art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Subordinatamente all'approvazione del regolamento di cui all'art. 14-quinquies, comma 8, L. 3 agosto 1998, n. 269, si prevede che potranno essere trattati e comunicati al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, per lo svolgimento delle attivita' di competenza, dati idonei a rivelare informazioni concernenti la vita sessuale dei nominativi oggetto di approfondimento.
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