REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CONTRASTO DELL ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLA DOMICILIARITA INDICE

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1 REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CONTRASTO DELL ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLA DOMICILIARITA INDICE TITOLO I OGGETTO E FINALITA.... pag. 2 ART. 1 PREMESSA pag. 2 ART. 2 DESTINATARI pag. 2 ART. 3 ORIENTAMENTI E PRINCIPI ISPIRATORI pag. 2 ART. 4 FINALITA pag. 3 ART. 5 VALIDITA ED EFFICACIA pag. 3 TITOLO II INTERVENTI A CONTRASTO DELL ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO pag. 3 ART. 6 TIPOLOGIE DI INTERVENTO pag. 3 ART. 7 PROGETTI DI AIUTO ECONOMICO pag. 3 ART. 8 PRESTITI SULL ONORE pag. 4 ART. 9 ESENZIONI SPESE SANITARIE pag. 4 ART. 10 ESENZIONI RETTE SCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI pag. 4 ART. 11 TIROCINII LAVORATIVI pag. 5 ART. 12 PROGETTI PER FRONTEGGIARE L EMERGENZA ABITATIVA pag. 5 ART. 13 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI pag. 6 ART. 14 PERMANENZA NEGLI ALLOGGI pag. 6 ART. 15 DECADENZA DALL ASSEGNAZIONE DELL ALLOGGIO pag. 7 ART. 16 OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI pag. 7 ART. 17 INTEGRAZIONI O ESENZIONI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI pag. 7 ART. 18 PROCEDURA D AMMISSIONE A TUTTI GLI INTERVENTI A CONTRASTO DELL ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO... pag. 8 TITOLO III SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA... pag. 8 ART. 19 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE... pag. 8 TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI... pag. 10 ART. 20 ATTIVAZIONE INTERVENTI... pag. 10 ART. 21 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA pag. 10 ART. 22 RICORSI... pag. 10 ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME... pag. 10 1

2 TITOLO I OGGETTO E FINALITA ART. 1 PREMESSA 1. L attivazione di progetti a contrasto dell esclusione sociale e di sostegno al reddito e alla domiciliarità, effettuati dal Comune di Cervia, in esecuzione dei compiti istituzionali, delle funzioni ad esso attribuite da norme di legge nazionali e regionali o di provvedimenti ed iniziative consolidate ed istituzionalizzate, è soggetta all osservanza delle norme previste nel seguente testo e nei regolamenti in esso richiamati. ART. 2 DESTINATARI 1. I destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Cervia che si trovino in condizioni di bisogno in seguito a disagio socio-economico, in condizioni di non autosufficienza, a rischio di emarginazione o abbandono. 2. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale (ai sensi del comma 2, art. 1 dello Statuto) che si trovino in situazione di bisogno non differibile; tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza e temporaneità. 3. Le persone maggiorenni ed abili al lavoro, non impegnate in attività di cura di minori di 3 anni o disabili gravi o anziani non autosufficienti, possono usufruire degli interventi di sostegno al reddito alla condizione di garantire la disponibilità a svolgere attività utili alla comunità o un attività lavorativa proposta. ART. 3 ORIENTAMENTI E PRINCIPI ISPIRATORI 1. L ente locale, in base all art.6 della L. 328/2000, detiene le funzioni relative alla programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato locale dei servizi sociali. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono, fra gli altri, in particolare: a) misure di contrasto della povertà e sostegno al reddito b) interventi a sostegno della domiciliarità. 2. Tali interventi sono realizzati seguendo le finalità e i principi contenuti nell art. 3 della legge regionale n. 2/2003 e precisamente: a) rispetto della persona e della sua dignità e riservatezza; b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi nel rispetto delle opzioni individuali; c) prevenzione, contrasto, e rimozione delle cause di disagio e dell emarginazione sociale anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull accesso al lavoro; d) sviluppo e qualificazione delle prestazioni; e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali; f) integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative al fine di realizzare un sistema locale dei servizi sociali a rete. ART. 4 FINALITA 1. Gli interventi in oggetto sono finalizzati ad assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, a prevenire condizioni di disagio e a favorire una dignitosa qualità della vita. 2

3 2. L attivazione degli interventi previsti dal presente regolamento, avviene sulla base della definizione di un progetto concordato e sottoscritto che prevede reciproci impegni, tempi di realizzazione e verifiche periodiche e che deve essere predisposto dal Servizio Politiche Sociali del Comune valorizzando tutte le possibili risorse e potenzialità delle persone e della comunità locale e con l obiettivo implicito di costruire percorsi mirati all autosufficienza evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. 3. Tutti gli interventi oggetto del presente regolamento non sono valutabili o erogabili singolarmente ma solo all interno di un progetto globale nel quale devono essere chiariti e concordati con l utente gli obiettivi individuati e definiti gli interventi predisposti per la realizzazione degli stessi. 4. La determinazione della eventuale partecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti è uniformata a criteri di omogeneità e razionalità attraverso l utilizzo dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 5 VALIDITA ED EFFICACIA 1. Il Regolamento mantiene la propria validità ed efficacia anche a fronte di una diversa gestione dei servizi, compreso l accreditamento. TITOLO II INTERVENTI A CONTRASTO DELL ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO ART. 6 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 1. Gli interventi a contrasto dell esclusione sociale e di sostegno al reddito consistono in: a) PROGETTI DI AIUTO ECONOMICO b) PRESTITI SULL ONORE c) ESENZIONI SPESE SANITARIE d) ESENZIONI RETTE SCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI e) TIROCINI LAVORATIVI f) PROGETTI PER FRONTEGGIARE L EMERGENZA ABITATIVA g) INTEGRAZIONI O ESENZIONI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ART. 7 PROGETTI DI AIUTO ECONOMICO 1. I progetti di aiuto economico possono essere: a) continuativi: caratterizzati dalla necessità di affrontare situazioni di bisogno comprovato e continuativo ed erogati in sussidi mensili per un minimo di 3 mesi ed un massimo di dodici con verifica annuale dei requisiti (la quantificazione massima mensile indicativa dovrà corrispondere alla Pensione sociale INPS); b) straordinari: caratterizzati dalla necessità di affrontare situazioni di bisogno impreviste e sono erogati in un unica soluzione: c) urgenti caratterizzati dalla necessità di affrontare situazioni di bisogno impreviste e urgenti e saranno erogati immediatamente tramite fondo cassa economale e non potranno di norma eccedere la cifra di 50 a intervento; 2. Possono accedere ai progetti di aiuto economico le persone o i nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti: a) siano in condizioni di indigenza documentabile (ISEE inferiore ad 8500 per l anno 2006 o comunque inferiore alla soglia definita annualmente); b) siano inabili al lavoro (totalmente o superiore ai 2/3) o non lavorino per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà; 3

4 c) non sia stato possibile attivare la rete familiare; d) non dispongano di patrimonio mobiliare o immobiliare (ad esclusione dell abitazione di residenza, della titolarità di a)un diritto reale di nuda proprietà, b)una quota su un alloggio non superiore al 50%, c) una quota su più alloggi purchè la somma di tali quote non sia superiore al 50%, d) alloggio dichiarato inagibile o inabitabile ). ART. 8 PRESTITI SULL ONORE 1. Il prestito sull onore può essere concesso a nuclei famigliari seguiti o in carico al Servizio in condizioni sociali ed economiche di temporanea difficoltà e non autosufficienza e consiste nella concessione di un prestito a tasso zero da restituirsi secondo un piano concordato. 2. L accesso al prestito è un intervento di supporto economico a situazioni personali e familiari che, pur presentando difficoltà contingenti, non sono tali da prospettare la permanenza in un circuito assistenziale. Il prestito è concesso in base ad un progetto personalizzato ed è finalizzato alla soluzione di problemi circostanziati e definiti (anticipi affitti o cauzioni, spese mediche-sanitarie, acquisto mezzi di trasporto, avvio lavori autonomi, ecc.) 3. L importo massimo della cifra che può essere concessa in prestito è di Possono accedere ai prestiti sull onore le persone o i nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti: a) siano in condizioni lavorative (o con altre fonti di reddito documentate) tali da garantire la restituzione del prestito; b) situazione economica equivalente (ISEE ) non superiori a per l anno 2006 o altra soglia definita annualmente; c) non dispongano di patrimonio mobiliare o immobiliare (ad esclusione dell abitazione di residenza, della titolarità di a)un diritto reale di nuda proprietà, b)una quota su un alloggio non superiore al 50%, c) una quota su più alloggi purchè la somma di tali quote non sia superiore al 50%, d) alloggio dichiarato inagibile o inabitabile ); d) non abbiano situazioni debitorie tali da evidenziare la non affidabilità rispetto alla restituzione del prestito. ART. 9 ESENZIONI SPESE SANITARIE 1. In base al protocollo d intesa allegato alla Delibera di Giunta n 11 del 13/01/98 dove vengono stabiliti i criteri per la definizione delle soglie reddituali, il Comune rilascia un tesserino con cui certifica che pagherà il Ticket per conto e in nome del cittadino titolare. L esonero riguarderà: i farmaci per i quali è previsto un ticket, gli esami di laboratorio o le prestazioni specialistiche pubbliche e convenzionate se autorizzate dall ASL, prestazioni ambulatoriali di pronto soccorso. 2. L intervento consiste nell esonerare l utente dal pagamento ticket previsto che verrà successivamente rimborsato all ASL dal Comune. 3. Le eventuali variazioni del Protocollo d intesa provinciale costituiranno automatica variazione del presente regolamento. ART. 10 ESENZIONI RETTE SCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI 1. I familiari dei minori inseriti nelle scuole pubbliche e private dell infanzia (nido e materne) e dell obbligo così come quelli inseriti nei Centri Ricreativi Estivi, indipendentemente dalla loro forma gestionale, sono tenuti al pagamento delle rette di frequenza e dei servizi aggiuntivi (trasporto, mensa, pre-scuola e post-scuola). Fino a quando non saranno ridefinite le rette scolastiche e le contribuzioni alla spesa con l introduzione dello strumento ISE/ISEE da parte dell Amministrazione comunale, i nuclei famigliari che si trovassero in situazioni di difficoltà economica a sostenere l intero ammontare della quota dovuta, potranno fare domanda di esonero dal pagamento della stessa al Servizio Politiche Sociali del Comune di Cervia. 4

5 2. Si può accedere all esenzione solo se la spesa da sostenere ha un incidenza significativa sul reddito familiare (non inferiore a 50 mensili) che comunque va valutata nel contesto di un progetto specifico. L Assistente Sociale Responsabile del Caso raccoglierà la documentazione reddituale e valuterà le condizioni di bisogno sociale al fine di predisporre un progetto di esonero retta parziale o totale finalizzato alla frequenza della scuola o Centro estivo in oggetto. 3. Possono accedere ai benefici di esonero rette finalizzati alla frequenza scolastica i nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti: a) siano in condizioni di indigenza documentabile (ISEE inferiore ad 8500 per l anno 2006 o comunque inferiore alla soglia definita annualmente); b) siano occupati in attività lavorative o in difficoltà a svolgere la funzione genitoriale; c) non sia stato possibile attivare la rete familiare; d) non dispongano di patrimonio mobiliare o immobiliare (ad esclusione dell abitazione di residenza, della titolarità di a)un diritto reale di nuda proprietà, b)una quota su un alloggio non superiore al 50%, c) una quota su più alloggi purché la somma di tali quote non sia superiore al 50%, d) alloggio dichiarato inagibile o inabitabile ). ART. 11 TIROCINI LAVORATIVI 1. Nell ambito degli interventi a contrasto dell esclusione sociale sono previsti progetti di reinserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini, tutoraggio, ecc.) a favore delle persone non autosufficienti o con disagio sociale e/o individuale. Gli interventi, mirati a favorire la promozione dell autonomia, la realizzazione e l integrazione sociale possono prevedere una fase progettuale con tirocini lavorativi la cui durata in termini orari e di giornate sarà stabilita dagli operatori referenti del Servizio Politiche Sociali così come il compenso orario e mensile. Di norma il compenso mensile massimo non dovrà superare i 200 e la durata massima non dovrà superare i 24 mesi. ART. 12 PROGETTI PER FRONTEGGIARE L EMERGENZA ABITATIVA 1. I progetti per fronteggiare l emergenza abitativa possono essere raggruppati come segue: a) assegnazione di alloggi comunali (Tipo A) per fronteggiare esigenze temporanee alloggiative immediate ed urgenti (permanenza non superiore ai 6 mesi e rinnovabile una sola volta). Tali appartamenti vengono consegnati completi di arredi; b) assegnazione alloggi comunali (Tipo B) per assicurare una soluzione abitativa a nuclei famigliari o singoli senza le adeguate risorse atte ad affrontare autonomamente il problema casa. Tali alloggi prevedono una permanenza a lungo termine da valutare all interno del progetto personalizzato. Di norma, questi appartamenti non sono arredati. c) progetti di sostegno economico per il pagamento dell affitto (con o senza garanzia del Comune con i proprietari e/o agenzie); 2. Possono accedere agli interventi per fronteggiare l emergenza abitativa le persone o i nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti: a) siano in condizioni di indigenza documentabile (ISEE inferiore ad 8500 per l anno 2006 o comunque inferiore alla soglia definita annualmente); b) siano inabili al lavoro (totalmente o superiore ai 2/3) o non lavorino per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà o si trovino in temporanee condizioni lavorative precarie che non consentono di accedere alle case in locazione come privati cittadini; c) non sia stato possibile attivare la rete familiare; d) non dispongano di patrimonio mobiliare o immobiliare (ad esclusione della titolarità di a)un diritto reale di nuda proprietà, b)una quota su un alloggio non superiore al 50%, c) una quota su più alloggi purché la somma di tali quote non sia superiore al 50%, d) alloggio dichiarato inagibile o inabitabile ). e) siano sfrattati o vivano in ambienti inadeguati. 5

6 ART. 13 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI 1. Gli assegnatari sono tenuti: a) a partecipare al costo del servizio: la quota mensile è calcolata sulla base dell ISE del nucleo familiare, secondo la tabella di seguito riportata (che potrà essere aggiornata annualmente).tale quota mensile può essere maggiorata del 20% in caso di spese (gas, acqua, energia elettrica) a carico del Comune: FASCE VALORE ISEE CALCOLO QUOTA ANNUA Fascia 1 ISEE < % reddito ISE Fascia 2 ISEE > 8.500,01 < % reddito ISE Fascia 3 ISEE > ,01 < % reddito ISE Fascia 4 ISEE > ,01 18% reddito ISE NOTA: I canoni inferiori ai 10,00 mensili vengono considerati esoneri L Assistente Sociale Responsabile del Caso, a fronte di situazioni particolari sia economiche che sociali, può proporre l esonero totale o l abbattimento al 50% della quota dovuta all interno del progetto personalizzato concordato con l utente che, una volta approvato, risulta vincolante; b) a presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE e documentazione o autocertificazione richiesta dal Comune; c) a presentare la domanda di partecipazione a tutti i bandi comunali per l assegnazione di alloggi ERP indetti dopo l assegnazione dell alloggio di emergenza; d) a rispettare i locali assegnati, gli spazi comuni e le norme di convivenza civile: si prevede il risarcimento dei danni e/o la decadenza dall assegnazione di cui all art 15 per gravi danni all alloggio assegnato e per gravi inosservanze delle regole di buon vicinato e di convivenza; e) a rispettare il divieto assoluto di ospitare persone in modo stabile e/o accogliere persone al fine dell ampliamento del nucleo familiare senza la preventiva autorizzazione del Servizio Politiche Sociali. 2. L applicazione integrale delle quote di cui alla lettera a) avverrà, in sede di prima applicazione, in modo graduale nell arco di tre anni con aumenti proporzionali ogni anno (suddivisa equamente in tre anni). ART. 14 PERMANENZA NEGLI ALLOGGI 1. La permanenza negli alloggi di emergenza è vincolata al progetto personalizzato che deve prevedere percorsi di crescita tendenti all autonomia del nucleo. Tali progetti devono essere rivisti e valutati ogni 6 mesi e non possono comunque avere una durata, di norma, superiore all anno. Se dopo tale periodo si esclude ogni possibilità di percorso autonomo e si ritiene indispensabile un sostegno abitativo permanente si valuta l inserimento in alloggi comunali con permanenza a lungo termine (Tipo B). 2. La permanenza negli alloggi di tipo B è vincolata alla presentazione della domanda di partecipazione a tutti i Bandi di Edilizia Residenziale Pubblica che vengono indetti dall Amministrazione Comunale dal momento successivo all assegnazione di alloggio di emergenza. 3. Si precisa che, nel caso di nuclei che per due anni di seguito attestano un ISEE superiore a sarà predisposto, già a partire dal secondo anno, un progetto personalizzato di accompagnamento verso percorsi tendenti all autonomia e mirati alla ricerca di alloggi privati. In caso di non adesione al progetto, il Comune potrà disporre la decadenza dall assegnazione dell alloggio di emergenza ai sensi dell art

7 ART. 15 DECADENZA DALL ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 1. Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali con proprio provvedimento può disporre la decadenza dall assegnazione dell alloggio di emergenza nei casi di cui all art. 13, e nell ipotesi di mancata adesione al progetto di cui all art. 14, comma L assegnatario deve procedere al rilascio dell alloggio entro 30 giorni dall avvenuta notificazione del provvedimento di decadenza. 3. Il mancato rilascio dell alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza costituisce occupazione illegale ai sensi dell art. 16 ART. 16 OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI 1. Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a liberare l alloggio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. 2. Il Comune persegue altresì gli occupanti senza titolo ai sensi dell art. 633 del codice penale. ART. 17 INTEGRAZIONI O ESENZIONI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 1. L anziano, adulto o la persona disabile inseriti in una struttura residenziale o semiresidenziale è tenuta al pagamento della quota sociale della retta stabilita. Costituisce onere delle strutture ottenere la sottoscrizione di un valido impegno al pagamento. 2. Se la persona non è in grado di far fronte al pagamento totale della retta, tale pagamento deve essere autorizzato dal Servizio Politiche Sociali del Comune, quindi: a) se si tratta di anziano (> 65 anni) solo o privo di rete familiare, viene integrata la retta alla struttura qualora i redditi dell utente (comprensivi di indennità di accompagnamento e qualsiasi altro reddito esente ai fini irpef) versati direttamente non siano sufficienti a coprire il costo della quota sociale della retta. Sarà garantita all utente una quota del suo reddito per le spese personali, quantificata caso per caso, a seconda delle personali esigenze così come previsto dalla normativa vigente; b) se si tratta di anziano con parenti tenuti all obbligo di mantenimento, che si ritiene di identificare in genitori, coniuge, figli, o in loro mancanza, nipoti, fratelli/sorelle conviventi al momento dell ingresso in struttura, non si prevede l erogazione del beneficio di integrazione retta. Se però gli obbligati fanno domanda al Servizio di aiuto economico per l assolvimento di tale obbligo, il Comune è tenuto a richiedere i redditi e l ISEE dei nuclei degli obbligati. Se: l ISEE del tenuto al mantenimento (al netto delle spese per mutuo, interventi sanitari e assegni famigliari disposti da provvedimenti giudiziari) risulta inferiore ai * il contributo economico sarà pari alla quota retta totale dovuta dall obbligato; l ISEE del tenuto al mantenimento (al netto delle spese per mutuo, interventi sanitari e assegni famigliari disposti da provvedimenti giudiziari) risulta superiore ai * la domanda di aiuto economico non potrà essere accolta; l ISEE del tenuto al mantenimento (al netto delle spese per mutuo, interventi sanitari e assegni famigliari disposti da provvedimenti giudiziari) è compreso tra e , si potrà provvedere con un aiuto economico la cui entità andrà calcolata secondo tale formula: somma da pagare decurtata dalla seguente percentuale (valore ISEE )/115; 3. Nell ipotesi in cui il tenuto al mantenimento costituisca un nucleo monocomponente, il suo ISEE viene ridotto del 30%. 4. Non si procede all erogazione dell integrazione retta o dei contributi agli obbligati se l anziano risulta proprietario di immobili, salvo che gli stessi siano privi di valore commerciale o non costituiscano l abitazione principale dei tenuti al mantenimento da almeno due anni; la vendita 7

8 di immobili effettuata a parenti e/o le donazioni del patrimonio effettuate nell ultimo biennio è equiparata, ai fini dell erogazione dei benefici, al possesso del patrimonio. 5. Se si tratta di persona adulta inserita in struttura si seguono le stesse regole previste per le persone anziane. 6. Se si tratta di persona disabile che fa domanda al Servizio, anche tramite i familiari, di aiuto economico per il pagamento della retta, saranno valutati i redditi individuali comprese indennità e pensioni a qualsiasi titolo percepite. La domanda potrà essere accolta e l integrazione quantificata in relazione al reddito documentato. 7. Se si tratta di minore inserito in struttura di tipo residenziale i genitori sono tenuti all obbligo del mantenimento del minore e pertanto devono concorrere al pagamento della retta prevista dalla struttura nella misura concordata caso per caso in relazione anche al reddito documentato. 8. Gli interventi economici integrativi sono versati direttamente alle strutture che ospitano gli utenti previa preventiva autorizzazione all inserimento da parte del Servizio Politiche Sociali del Comune di Cervia. ART. 18 PROCEDURA D AMMISSIONE A TUTTI GLI INTERVENTI A CONTRASTO DELL ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO 1. La procedura d ammissione è la seguente: la domanda dell utente viene rivolta al Servizio Politiche Sociali, segue un istruttoria della pratica da parte dell Assistente Sociale Responsabile del Caso del Comune di Cervia che si conclude nella definizione e predisposizione di un progetto globale personalizzato che deve essere concordato con l utente stesso e validato dal Responsabile del Servizio. 2. E indispensabile ai fini dell istruttoria da espletare fornire la Dichiarazione Sostitutiva Unica con l attestazione ISE-ISEE, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante gli elementi necessari per la valutazione e ogni altra documentazione richiesta dal Servizio in sede di verifica e controllo sulle auto-dichiarazioni prodotte. 3. L utente dovrà quindi formalizzare la condivisione del progetto che contempla, a seconda dei casi, la domanda dell intervento/i richiesto/i. Tale domanda verrà protocollata e poi valutata e approvata o meno dal Dirigente del Settore TITOLO III SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA ART. 19 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1. I Servizi domiciliari hanno lo scopo di garantire le funzioni di cura e assistenza delle persone presso il proprio domicilio e sono finalizzate a rimuovere o prevenire situazioni di bisogno, emarginazione o disagio. Il complesso dei servizi domiciliari, di seguito elencati, è coordinato nel territorio e integrato con i servizi sanitari previsti: a) ASSISTENZA DOMICILIARE: sono previsti interventi a domicilio di cura e assistenza delle persone svolti da personale AdB qualificato e interventi a supporto delle autonomie residue delle persone (accompagnamenti, pulizie domestiche, disbrigo commissioni, spese, ecc.) svolti da personale con formazione adeguata e/o esperienza; b) CONSEGNA PASTI A DOMICILIO: consegna pasto singolo (solo pranzo) o doppio (pranzo e cena) tra le ore e le di tutti i giorni della settimana. c) SERVIZIO LAVANDERIA: ritiro e riconsegna della biancheria a domicilio. d) TELESOCCORSO: Il servizio garantisce la possibilità di collegarsi in qualsiasi momento ad un operatore in grado di attivare interventi di soccorso. 2. Possono accedere agli interventi di cui sopra le persone in carico al Servizio Politiche Sociali del Comune per le quali l Assistente Sociale Responsabile del Caso abbia predisposto un progetto personalizzato concordato e sottoscritto dall utente che ne preveda l attivazione. Le persone ammesse a tali servizi sono tenute a partecipare al costo degli stessi come indicato 8

9 nelle tabelle successive. Per il calcolo ISEE ai fini dei benefici del presente articolo viene valutato il nucleo primario (richiedente e coniuge). 3. I requisiti per accedere ai servizi sono: a) stato di bisogno effettivo; b) non sia stato possibile attivare la rete familiare. ASSISTENZA DOMICILIARE: Fasce ISEE % di incidenza Reddito ISEE (valore mensile: ISEE/13) Da 0 a 516 // Da 516,01 a 775 0,5 Da a ,6 Oltre (e comunque non oltre 9,60/ ora) PASTI A DOMICILIO: Fasce ISEE % di incidenza Reddito ISEE (valore mensile: ISEE/13) Da 0 a 516 // Da 516,01 a 775 0,54 Da a ,56 Oltre TELESOCCORSO: Fasce ISEE % di incidenza Reddito ISEE (valore mensile: ISEE/13) Da 0 a 516 // Da 516,01 a Da a Oltre La quota di pagamento dovuta sarà concordata e sottoscritta con il progetto nell atto di domanda di attivazione del servizio. In particolare per il servizio di assistenza domiciliare la contribuzione dell utente sarà rapportata fino alla concorrenza massima di 30 ore mensili e comunque non potrà superare l importo che porterebbe l utente al di sotto dell importo corrispondente alla pensioni minima INPS. 4. In presenza di indennità di accompagnamento o di qualsiasi altro reddito esente ai fini irpef e che quindi non concorre alla determinazione del reddito ai fini ISEE, sarà automaticamente applicata la percentuale della fascia immediatamente superiore. 5. Analogamente, in presenza di mutui, debiti o spese altre non rilevate ai fini ISEE, sarà valutato l esonero dal pagamento attraverso una pratica analoga a quelle previste per gli interventi di contrasto all esclusione sociale e di sostegno al reddito (vedi Titolo II del presente regolamento). 6. La procedura per l ammissione ai servizi sopra indicati è la seguente: la domanda dell utente viene rivolta al Servizio Politiche Sociali; segue un istruttoria della pratica da parte dell Assistente Sociale Responsabile del Caso del Comune di Cervia che si conclude nella definizione e predisposizione di un progetto globale personalizzato che deve essere concordato con l utente stesso e validato dal Responsabile del Servizio. 7. E indispensabile ai fini dell istruttoria da espletare fornire la Dichiarazione Sostitutiva Unica con l attestazione ISE-ISEE, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante gli elementi necessari per la valutazione e ogni altra documentazione richiesta dal Servizio in sede di verifica e controllo sulle auto-dichiarazioni prodotte. 9

10 8. L utente dovrà quindi formalizzare la condivisione del progetto che contempla la domanda di ammissione al servizio stesso. Tale domanda verrà protocollata e poi valutata e approvata o meno dal Dirigente del Settore. TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI ART. 20 ATTIVAZIONE INTERVENTI 1. L attivazione degli interventi oggetto del presente Regolamento, è proposta dall Assistente Sociale Responsabile del Caso dopo essersi confrontata con il Capo Servizio e aver concordato il progetto con l utente, ed è determinata dal Dirigente del Settore. 2. Nel caso sia necessario stabilire delle priorità o stilare delle liste d attesa potrà essere convocata una Commissione all interno del Servizio Politiche Sociali, presieduta dal Dirigente, per valutare i progetti e le domande sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza e consistenza dei fattori socio-assistenziali che concorrono a determinare la situazione di bisogno, la gravità del rischio e l entità dell intervento; b) significatività dell intervento rispetto agli obiettivi che il piano di lavoro individuale si propone di raggiungere; c) situazione economica del nucleo valutata secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dai parametri ISEE stabiliti annualmente. 3. Sarà compito dell Assistente Sociale Responsabile del Caso curare la documentazione e l istruttoria della pratica in modo tale da documentare in modo preciso il quadro dei bisogni socio-assistenziali e la significatività dell intervento. ART. 21 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 1. Il Dirigente, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego. ART. 22 RICORSI 1. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso, entro 15 giorni, alla Commissione per il riesame, composta da un membro designato dal Comune di Cervia e da due nominati dal Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione decide sui ricorsi entro 30 giorni dalla presentazione. 2. La Commissione può richiedere l audizione del Dirigente o suo delegato e dell utente al fine di verificare in modo più compiuto la situazione. L utente può richiedere di propria iniziativa tale audizione ed in entrambi i casi può essere rappresentato da persona di sua fiducia. ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui viene approvato; da tale data sono abrogati i Regolamenti Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici nell ambito dell assistenza economica approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5/1996 e Criteri e modalità per la gestione dell assistenza economica per l emergenza abitativa, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 6/1996. Approvato con atto C.C. n. 81 del Modificato con atto C.C. n. 42 del

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