REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
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1 Cassazione Civile APPALTO PRIVATO Cass. civ. Sez. II, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere Dott. MATERA Lina - Consigliere Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso (iscritto al N.R.G /06) proposto da: P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv.to MASSARI Antonio del foro di Firenze e dall'avv.to Vincenzo Colacino del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ricciotti n. 9; - ricorrente - contro CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to LAGANA' Carmelo del foro di Lucca, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Luca Pardini in Roma, via Muzio Clementi n. 68; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 626 depositata il 21 marzo Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 21 novembre
2 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi; udito l'avv.to Vincenzo Massari, per parte ricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1988 il Condominio di (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Lucca, la EDIL SERVICE s.n.c. e l'ing. P. A., nella loro rispettiva qualità di costruttrice e di direttore dei lavori del fabbricato condominiale, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi dello stabile, essendosi nel tempo evidenziate crepe nelle facciate esterne con distacco dell'intonaco a circa 50 cm. dal suolo, tracce di umidità con muffa sulle pareti interne delle scale (OMISSIS), lesioni nelle strutture murarie con distacco di intonaco ed infiltrazioni lungo i bordi della terrazza di copertura dell'edificio. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva, contestando nel merito le domande attoree, il Tribunale adito, espletata c.t.u., condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore del CONDOMINIO della somma di Euro ,53, oltre rivalutazione ed interessi legali. In virtù di rituale appello interposto dal P., con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto la sua responsabilità nonostante i difetti riscontrati fossero da attribuire a carenza di progettazione e non alla direzione dei lavori, dovendo peraltro i vizi essere ricondotti nell'ambito dell'art c.c., con conseguente carenza di legittimazione attiva e passiva, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell'appellato, rigettava il gravame. A sostegno dell'adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che per costante giurisprudenza i gravi difetti delle costruzioni per cui operava la garanzia prevista dall'art c.c. comprendeva qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, anche degli elementi accessori volti ad assicurare un impiego duraturo del bene, incidendo negativamente sul godimento dell'immobile. In quest'ottica vi rientrava il rivestimento esterno dell'edificio essendo destinato a preservare le pareti dall'azione degli agenti atmosferici. Aggiungeva che non era condivisibile la tesi secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe dovuto rispondere delle carenze progettuali essendo, di converso, tenuto all'individuazione ed alla correzione di eventuali carenze progettuali e a vigilare affinchè l'opera fosse realizzata senza gravi difetti. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto
3 ricorso per cassazione il P., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il CONDOMINIO con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente - premesso che nelle more del giudizio è intervenuto accordo transattivo fra la Edilservice s.r.l. ed il CONDOMINIO, di cui egli intendeva profittare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art c.c.) - denuncia il vizio di contraddittoria, omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio per avere la corte di merito argomentato la responsabilità del direttore dei lavori circa la risalita capillare di acqua dalle fondamenta senza chiarire la colpa del professionista nella produzione delle cavillature ovvero per l'umidità proveniente dalla facciata dell'edificio, attribuite dal c.t.u. ad un fenomeno degenerativo e niente autorizzava a ricondurre detta degenerazione ad una colpa del direttore dei lavori. E' giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2007 n ) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni de direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera ai progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l'attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.
4 Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n ). Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto il direttore dei lavori responsabile, in concorso con l'appaltatore, dei difetti dell'opera non per l'inadempimento al contratto di appalto, tant'è che la transazione fra il committente e l'appaltatore, al quale egli era rimasto estraneo, non gli è neppure opponibile ex art c.c., ma in via autonoma, per non avere assolto agli obblighi di sorveglianza e controllo che gli incombevano sull'esecuzione dell'opera. Il motivo, che non coglie la ratio decidendi e si risolve in una censura di merito, è pertanto inammissibile. Il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la colpa concorrente del direttore dei lavori per la cattiva esecuzione della facciata dell'edificio, e precisamente per non essersi reso conto della cattiva esecuzione delle opere relative alle fondamenta, sì da determinare la produzione di cavillature, ciò nonostante le conclusioni del CTU che, al riguardo, aveva escluso qualsivoglia responsabilità del professionista, trattandosi di operazioni riconducibili ai compiti propri del direttore dei lavori, essendo di alta sorveglianza, quale l'analisi di congruità del progetto all'opera realizzanda. In tema di responsabilità del direttore dei lavori questa Corte ha più volte affermato che l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del detto professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 28 ottobre 1976 n. 3965; Cass. 19 ottobre 1968 n. 2790). Conformandosi ai principi suddetti la sentenza impugnata ha posto in evidenza che, in relazione alla natura dei difetti accertati nel caso di specie (il fenomeno delle infiltrazioni era causato dalla cattiva esecuzione delle fondamenta e dalla cattiva qualità dei materiali in esso impiegati, che provocavano una risalita dell'umidità dal sottosuolo su cui l'edificio condominiale insiste, senza l'uso di idoneo materiale impermeabilizzante), il direttore dei lavori doveva ritenersi responsabile per avere omesso, nella fase di realizzazione delle fondamenta, il dovuto controllo sull'esecuzione dell'opera e sulla qualità del materiale usato. Per completezza, resta da osservare, quanto alla transazione intercorsa fra l'appaltatore ed il committente, di cui il ricorrente dichiara di volerne profittare, che si tratta di questione nuova che non ha formato oggetto del giudizio di appello e pertanto è inammissibile (v. Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366). D'altro canto l'estensibilità degli effetti della stessa ai condebitori solidali ex art c.c., presuppone l'unicità del titolo in forza del quale più soggetti siano tenuti alla medesima prestazione nei confronti del medesimo creditore (v. in tal senso Cass. 16 settembre 2004 n ) ed inoltre andrebbe valutata la portata novativa o meno della stessa. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o falsa
5 applicazione delle norme sostanziali in materia di responsabilità extracontrattuale in quanto avendo la corte voluto prescindere dalla colpa del direttore dei lavori nella produzione dei vizi nell'ipotesi delle sole cavillature, è incorsa in un errore di diritto attribuendo automaticamente la responsabilità, essendo invece la responsabilità per colpa un elemento indefettibile. Anche detto motivo è privo di pregio e rimane superato alla luce di quanto esposto in relazione alla prima censura di cui sopra. Al rigetto de ricorso, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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