LOTTO 1 CAPITOLATO SPECIALE RESPONSABILITA CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Comune di Treviso

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1 LOTTO 1 CAPITOLATO SPECIALE RESPONSABILITA CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Comune di Treviso Pagina 1 di 9

2 DEFINIZIONI Contraente: Comune di Treviso Società: la Compagnia Assicuratrice Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Polizza: il documento che prova l assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali; Scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato; Franchigia: parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell Assicurato. 1. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività istituzionali dell'ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività svolte, comprese le operazioni preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nulla escluso né eccettuato, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, esercente, organizzatore, committente di quanto sopra. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 1. RC derivante al Comune da fatto di dipendenti e/o collaboratori, compreso il Segretario Comunale - Direttore Generale, per i danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro; 2. RC derivante al Comune da fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi i volontari del servizio di protezione civile (sia generici che appartenenti al nucleo tutela beni culturali ), nonché ogni altra tipologia di volontari reperiti attraverso bandi, liste, o iniziative di vario genere, nonnivigili, lavoratori di pubblica utilità, lavoratori socialmente utili, ecc., della cui opera si avvalga nell esercizio delle attività assicurate; 3. RC derivante al Comune dalle competenze in materia di servizi di animazione socioculturale, di servizi sociali, assistenziali, di protezione civile, di assistenza ai minori compresa la RC personale dei minori in affidamento e la RC delle famiglie affidatarie; 4. RC derivante al Comune per esercizio di asili nido, scuole in genere; la garanzia si estende alla RC Personale del capo d istituto e di ogni altra persona addetta, dei bambini frequentanti il nido, degli alunni/studenti nonché RC imputabile agli esercenti la patria potestà dei bambini frequentanti il nido, degli alunni/studenti per danni dagli stessi provocati a terzi nel corso dell attività scolastica e durante il tragitto da casa all asilo/scuola e viceversa. Gli alunni/studenti sono considerati terzi tra loro; 5. RC derivante al Comune per organizzazione di periodi di vacanza per propri assistiti e non, nonché per esercizio di centri di soggiorno e colonie; la garanzia inoltre è operante in relazione a danni cagionati dagli ospiti, gli ospiti sono considerati terzi tra loro; la garanzia si estende alla RC personale degli addetti sorveglianti o animatori; Pagina 2 di 9

3 6. RC derivante al Comune da proprietà o conduzione di fabbricati e relativi impianti, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, piazze, terreni, giardini, parchi con piante anche di altro fusto, aree in genere; 7. RC derivante all'assicurato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzioni di nuovi edifici in genere, strade e fognature, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, cimiteri, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, rete fognaria, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; strade, piazze, tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, impianti, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature in genere. La garanzia comprende i danni arrecati a terzi per intasamenti di loro grondaie provocati da fogliame proveniente esclusivamente da alberi di proprietà comunale, nonché per i danni alle recinzioni in genere di proprietà privata confinanti con la pubblica via, provocati dall'uscita delle radici degli alberi di proprietà comunale con esclusione dei danni che si sono manifestati (denunciati o meno) prima dell'entrata in vigore del presente contratto. La garanzia è operante in qualunque stadio si trovino i lavori. La garanzia si estende ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell Assicurato; sono comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché i danni necessari, il cui verificarsi cioè non sia evitabile in relazione al normale svolgimento dei lavori; sono altresì compresi durante tali operazioni i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate. Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavoro e quelli di mancato uso. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente dalla direzione dei lavori e dal rapporto di committenza; 8. RC derivante al Comune da proprietà e/o esercizio di acquedotto; la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione d acqua alterata; 9. RC derivante al Comune da proprietà e/o servizio di impianto e rete di distribuzione e delle cabine di decompressione del gas; la garanzia comprende la RC per l esercizio dell Azienda per la distribuzione del gas nell ambito del Comune, frazioni e/o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia; 10. RC derivante al Comune di proprietà e/o esercizio di rete fognaria; 11. RC derivante al Comune di proprietà e/o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità; 12. RC derivante al Comune per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; 13. RC derivante al Comune per danni a cose di terzi che l Assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo; 14. RC derivante al Comune per danni a cose di terzi trovantisi nell ambito di esecuzione di lavori; 15. RC derivante al Comune per danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o terzi stazionati in parcheggi ed aree comunali, compresi i veicoli del Segretario Comunale - Direttore Generale, dei Consiglieri Comunali e degli Amministratori Comunali; 16. RC derivante al Comune per danni a veicoli sotto carico e scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, trasportate o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto; 17. RC derivante al Comune da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico; 18. RC derivante al Comune per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei; 19. RC derivante al Comune per danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno; 20. RC derivante al Comune dalla committenza ad imprese o a persone di lavori, di servizi o di prestazioni in genere; 21. RC derivante all Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell art c.c.. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al Pagina 3 di 9

4 presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati. L assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell Assicurato stesso; 22. RC derivante al Comune dalla proprietà e dall uso di biciclette, ciclofurgoni, veicoli a mano da parte dell Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell esercizio delle proprie attività; 23. RC derivante al Comune dall uso e dalla circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione; 24. RC derivante al Comune da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d allarme, mancata o insufficiente manutenzione stradale; 25. RC che possa ricadere sull Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale; 26. RC derivante al Comune connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l eccesso colposo di legittima difesa; 27. RC derivante al Comune dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all allestimento ed allo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, compresa anche la RC nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi; 28. RC derivante al Comune dall organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali, corsi di recupero, attività pre e post scolastiche. La garanzia si estende alla RC personale dei preposti dall Amministrazione alla svolgimento di tale servizio, alle persone frequentanti le attività. Gli assicurati sono considerati terzi tra di loro; 29. RC derivante al Comune dall organizzazione in ambito interno di corsi d istruzione tecnico pratica; 30. RC derivante all Assicurato dall esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario al Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento; 31. RC derivante al Comune inerente a gestione di servizi sanitari interni; 32. RC derivante al Comune relativa alla gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar, di spacci, di farmacie, compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in genere; 33. RC derivante al Comune dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite di distributori automatici in uso a qualunque titolo; 34. RC derivante al Comune per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell Assicurato; 35. RC derivante al Comune per danni cagionati a terzi, a propri operatori od alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestite dal Contraente; 36. RC derivante al Comune per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o collaboratori stessi; 37. RC derivante al Comune dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l Assicurato ha in comodato d uso o servizio; 38. RC derivante al Comune per danni da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norme delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all interno delle strutture del Contraente, ferma restando l esclusione di cui ai rischi soggetti all assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti; 39. RC derivante al Comune da operazioni di pulizia e disinfestazione; 40. RC per danni da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio 41. RC derivante al Comune per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento all ambiente causato dall attività descritta in polizza, in seguito ad un evento Pagina 4 di 9

5 improvviso, accidentale e comunque non prolungato. Per danni di inquinamento dell ambiente si intendono quei danni, che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo da parte di sostanze di qualsiasi natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti destinati all attività dell Assicurato. Per stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Sono compresi in assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di: morte o lesioni personali, danneggiamenti diretti e materiali a cose, comprese, purché di questi siano conseguenza diretta e necessaria, le interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in genere per l impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell ambiente inquinato; 42. RC derivante al Comune per danni involontariamente cagionati a terzi dai vigili urbani (dipendenti dell Ente) armati e/o con cani, compreso l eccesso colposo di legittima difesa. I vigili armati e/o con cani sono considerati terzi tra loro; 43. RC derivante all Assicurato ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del d.lgs. 494/1996 e s.m.i.; 44. La responsabilità derivante al Comune per i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti/Amministratori. Per il novero di terzi si prende atto tra le parti che: a) quando l Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato stesso; b) quando l Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi limitatamente alle sole lesioni corporali - esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati assicurati ai sensi del dpr nr s. m. i., e del D.Lgs. 38/2000 s.m.i. operando nei loro confronti la garanzia R.C.O.. I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà. Sono altresì considerati terzi: 1. le persone investite di una carica in seno all Ente assicurato in relazione a danni subiti, alle persone o alle cose, durante l espletamento del mandato; 2. dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l I.N.A.I.L.; 3. gli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune nonché le persone non aventi rapporto di dipendenza con l Assicurato ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto b) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell Assicurato stesso (manuali o no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualunque titolo e/o scopo, nell ambito delle suddette attività. La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc.) che prestano servizio presso l Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove od altro, salvo quanto previsto al successivo articolo. 2. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) La Società risponde delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30/06/1965 nr. 1124, s.m.i., D.L.317/1987 e del d.lgs. 23/02/2000 nr. 38 s.m.i.. per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati ed addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione; b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 nr e del D.Lgs. 23/02/2000 nr. 38 causati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali. c) per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; La presente garanzia si intende inoltre estesa alla RC personale dei Dirigenti e Dipendenti in genere dell Assicurato, a seguito di infortunio subìto, nello svolgimento delle relative mansioni professionali, da dipendenti dell Assicurato stesso. La presente estensione è prestata entro il limite del massimale R.C.O. Pagina 5 di 9

6 convenuto in polizza per sinistro; quest ultimo è considerato ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità dei Dirigenti e Dipendenti con l Assicurato o tra loro. La validità dell assicurazione è subordinata alla condizione che al momento del sinistro l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Si conviene comunque fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione obbligatoria di legge del personale dell Assicurato, dovuto ad errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. Quanto predetto è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia per l assicurazione obbligatoria di legge. L assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. I dipendenti, soggetti all assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. inviati all estero saranno considerati terzi qualora l I.N.A.I.L. non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d ufficio del reato commesso dall Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell art c.c. ed indipendentemente dall accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi del Contraente, dell Assicurato e delle persone delle quali il Contraente e l Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art c.c.. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 nr Malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 4. Responsabilità civile personale La Società risponde della: a) RC personale per danni a persone, a cose e animali del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) RC personale per danni a persone, cose e animali di tutti i Dirigenti, incluso il Segretario Comunale e il Direttore Generale, di tutti i dipendenti, inclusi i Responsabili, Preposti, Coordinatori per la Sicurezza (anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e/o integrazioni); tali Dirigenti, incluso il Segretario Comunale Direttore Generale, e tutti i dipendenti sono considerati terzi tra di loro; Pagina 6 di 9

7 c) RC personale delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l Assicurato, compresi gli obiettori di coscienza, i volontari, ecc. ma della cui opera questi si avvalga. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità degli Amministratori (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali), dei Dirigenti, incluso il Segretario Comunale Direttore Generale, dei dipendenti, con l Assicurato o fra di loro. Art.4 bis Estensioni di garanzia A maggior chiarimento la garanzia s intende estesa a : 1. Fermo restando che la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile (committenza in genere), le garanzie tutte operano altresì per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all Assicurato mentre circolano all interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 209/2005, per la parte concernente l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, e successive variazioni ed integrazioni nonché precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti. 3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di carenza o difettosa manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. 4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 5. Denuncia di sinistro. Obblighi dell Assicurato Restando inteso che l operatività della garanzia è subordinata unicamente al verificarsi del fatto dannoso durante l efficacia della presente polizza, in deroga a quanto previsto dall art del codice civile l Assicurato è obbligato a denunciare solo i sinistri: - relativamente a quelli rientranti nella garanzia RCT, quelli per i quali siano pervenute formali richieste di risarcimento danni sia giudiziali che stragiudiziali, - relativamente a quelli rientranti nella garanzia RCO, quelli per i quali ha luogo l inchiesta od un procedimento giudiziario a norma di legge o per i quali abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento giudiziale o stragiudiziale. 6 Disciplina della responsabilità La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile. 7. Esclusioni Dall assicurazione RCT e, per quanto riferito all assicurazione RCO, sono esclusi i danni: a) da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità: Pagina 7 di 9

8 furto perpetrato mediante l utilizzazione di ponteggi eretti dall Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività con il limite di ,00 per anno; b) ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D. Lgs. 209/2005, per la parte concernente l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, e successive variazioni ed integrazioni nonché precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili; c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento; e) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte degli Agenti della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento; f) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell attività; g) derivanti dalla responsabilità di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto; h) l assicurazione non comprende i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; i) derivanti da produzione diretta di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica. 8 Estensione territoriale La garanzia si intende estesa al mondo intero. 9 Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dirigenti, compreso il Segretario Comunale - Direttore Generale, e Dipendenti in genere del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei Dirigenti, compreso il Segretario Comunale - Direttore Generale, dei Dipendenti in genere e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati. La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione nei confronti di aziende comunali in qualunque forma giuridica costituite. 10 Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norma dell Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso, e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l istruttoria, l assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Pagina 8 di 9

9 11. Massimali di garanzia L assicurazione è operante per i seguenti massimali: Massimale RCT: ,00 per ogni sinistro con il limite di ,00 per ogni persona lesa e ,00 per danni a cose; Massimale RCO: ,00 per ogni sinistro con il limite di ,00 per prestatore di lavoro che abbia subito lesioni corporali. 12. Limiti di risarcimento Si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento: a) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento ,00 per sinistro e per anno assicurativo; b) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento ,00 per sinistro e per anno assicurativo; c) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali: massimo risarcimento ,00 per sinistro e per anno assicurativo; d) per danni derivanti da inquinamento accidentale: massimo risarcimento ,00 per sinistro e per anno assicurativo; 13 Franchigia fissa e assoluta Resta fra le Parti convenuto che l Assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta di Euro 5.000,00 per sinistro. La Società si impegna ad accertare l entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente. Il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati. 14 -Calcolo del premio Il premio annuo lordo anticipato della presente assicurazione, a carico del Contraente, è calcolato applicando il tasso annuo finito per mille alla somma di Euro ,00 delle retribuzioni lorde preventivate erogate al personale dipendente, ai compensi lordi corrisposti al personale parasubordinato, delle indennità lorde di carica, dei gettoni lordi di presenza. Detto premio sarà regolato a fine anno assicurativo secondo le modalità del capitolato generale d oneri sulla base delle retribuzioni così definite effettive. Il premio annuo anticipato viene così calcolato: Retribuzioni lorde Tasso imponibile pro-mille Premio annuo imponibile anticipato Euro ,00 Premio annuo imponibile Imposte Totale premio annuo finito Euro Euro Euro Pagina 9 di 9

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