Diritto alla vita ed alla salute IL DIRITTO ALLA VITA

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1 IL DIRITTO ALLA VITA Il diritto inviolabile alla vita, benché non espressamente previsto in Costituzione, ricavabile ex art. 2 Cost., quale presupposto naturale di tutti i diritti fondamentali (C. cost. 223/1996; 35/1997) in Costituzione dai divieti - di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (art. 13.4) - di pene consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27.3) - di pena di morte in ogni circostanza (art. 27.4) diritto alla salute fondamentale diritto dell individuo (art. 32.1) diritto all assistenza e alla previdenza sociale (art. 38) Riproduzione riservata 1

2 da disposizioni legislative ordinarie - art. 5 c.c.: divieto di atti che cagionino una diminuzione permanente dell integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume - art. 1 l. 194/1978 (aborto): lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio - art. 1 l. 40/2004 (p.m.a.) che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito da artt. 3 UDHR, 2 CEDU e 2.1 CDFUE sul «diritto alla vita» Riproduzione riservata 2

3 Le concezioni sul diritto alla vita La concezione sacrale: la vita come bene indisponibile non diritto ma principio La concezione individualista: la vita come bene disponibile La concezione strumentale: la vita funzionale ad altri interessi sociali e statali l analisi costi/benefici per lo Stato: il caso Sharon Il bilanciamento nell ordinamento italiano tra concezione sacrale e concezione individualistica: la vita come bene disponibile a determinate condizioni - diritto all aborto e tutela dell embrione Riproduzione riservata 3

4 IL DIRITTO ALLA VITA PRIMA DELLA NASCITA La tutela del concepito «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita» (art. 1.1 c.c.) La tutela del concepito ex artt. 2, 31 e 32 Cost. (C. cost. 27/1975;) lo Stato tutela la vita umana sin dal suo inizio (art. 1 l. 194/1978) la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito (art. 1 l. 40/2004) Non equivalenza in stato di necessità ( pericolo grave ) fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute di chi è già persona e la salvaguardia dell embrione che persona deve ancora diventare (C. cost. 27/1975 su incostituzionalità art. 546 c.p.) Riproduzione riservata 4

5 L ABORTO (l. 194/1978) Entro i primi 90 gg. diritto della (sola) donna di abortire solo se la prosecuzione della gravidanza comporti (art. 4) un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione a) al suo stato di salute b) o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari c) o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento d) o a previsione di anomalie o malformazioni del concepito Obbligo di rivolgersi ad un consultorio pubblico, struttura sociosanitaria o medico di fiducia. Riproduzione riservata 5

6 Dopo 90 gg. solo aborto terapeutico in caso di (art. 6) a) grave pericolo per la vita della donna obbligo del medico di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto se sussiste possibilità di vita autonoma (art. 7.3) b) accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna esclusa se sussiste possibilità di vita autonoma del feto (art. 7.3) - per prassi entro 24 a settimana Riproduzione riservata 6

7 Diritto a obiezione (rectius: opzione) di coscienza del personale sanitario e ausiliario esonerato da accertamenti sanitari e intervento interruttivo (artt. 5, 7 e 9) (v. cap. VII) Natura contraccettiva della pillole inibenti l ovulazione (fino a 5 gg. dopo) abortiva della RU486 (aborto farmacologico) (obbligo di ricovero?) Riproduzione riservata 7

8 LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (l. 40/2004) Finalità: «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (art. 1) Legge costituzionalmente necessaria (C. cost. 45/2005; 347/1998), anche perché applicativa di a) Convenzione di Oviedo (1997) del Consiglio d Europa sui diritti dell uomo e la biomedicina b) art. 3 CDFUE che vieta le pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone e la clonazione riproduttiva degli esseri umani. Diritto a obiezione (rectius: opzione) di coscienza (art. 16.1) Riproduzione riservata 8

9 La tutela del concepito Presupposto: tutela giuridica dei diritti dei soggetti coinvolti, incluso il concepito: divieti di «commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità» (art. 12.6; v. C. EDU Campanelli c. Italia contro adottabilità in tal caso) sperimentazione su ciascun embrione umano (art. 13.1) «produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla legge» (art a)) selezione o intervento a scopo eugenetico (art b)) Riproduzione riservata 9 «clonazione e ibridazione, a fini riproduttivi, terapeutici o di

10 «crioconservazione e soppressione degli embrioni prodotti» (art. 14.1) a meno che fino a quando è possibile l impianto» (art. 14.3) revoca della volontà di accedere alla p.m.a. dopo la fecondazione dell ovulo (art. 6) «Ricerca clinica e sperimentale» ammessa solo «per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell embrione stesso, e qualora non siano comunque disponibili metodologie alternative» (art. 13.2) Ergo divieto di diagnosi pre-impianto in base a interpretazione sistematica (solo indagine superficiale osservazionale: D.M. Min. Salute ) Riproduzione riservata 10

11 Requisiti soggettivi per accedere alla PMA (Art. 5) Coppie [esclusi single] di maggiorenni [escluse se uno dei due è minorenne] di sesso diverso [escluse coppie dello stesso sesso] coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, [limite imprecisato] entrambi viventi [esclusi vedovo/e; contra Trib. Bologna, I civ ] Riproduzione riservata 11

12 Requisiti oggettivi per accedere alla PMA (Art. 4.1) Ricorso alla PMA solo in caso di infertilità o sterilità inspiegate e documentate, non altrimenti rimuovibile (art. 1.2 e 4.1) condizione oggettiva o soggettiva? Quid iuris per coppie fertili portatrici di patologie infettive o genetiche? Dapprima escluse per divieto di diagnosi e selezione preimpianto di embrioni e gameti (solo indagine superficiale osservazionale: D.M. Min. Salute ) tratto, oltreché dall accesso solo per le coppie non sterili o infertili, dai divieti di creare più di tre embrioni, con unico e contemporaneo impianto e di crioconservarli e sopprimerli (art. 14) di selezionare o intervenire su embrioni a fini eugenetici tranne per finalità diagnostiche e terapeutiche (art b)) di revoca del consenso (art. 6.3) Riproduzione riservata 12

13 Poi incluse, e ammesse alle diagnosi-pre impianto a) sia coppia fertile in cui l uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili (HIV, epatiti B e C), quali patologie infettive contratte dopo che causano di fatto l infertilità (lineeguida D.M ) b) sia coppie fertili affette dalla nascita da patologie genetiche trasmissibili (distrofia muscolare, talassemia; fibrosi cistica) prima per via giudiziale (disapplicazione linee-guida D.M ) perché diagnosi non ha finalità eugenetiche, pena altrimenti pregiudizio per la salute della donna poi censura Corte EDU ( Costa Pavan c. Italia) per incoerenza a causa di successivo aborto terapeutico Infine incostituzionalità ex art. 3 e 32 Cost. (Corte cost. 96/2015) Riproduzione riservata 13

14 Incostituzionalità del divieto di creare più di tre embrioni Divieto di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ( ) comunque non superiore a tre, con obbligo di un unico e contemporaneo impianto (art. 14.2) Incostituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. (C. cost. 151/2009) nella parte in cui il legislatore, sostituendosi alla scienza medica impone il contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, con un massimo di 3, per irragionevole parità di trattamento - ergo: possibile congelamento embrioni in sovrannumero non prevede che il trasferimento degli embrioni non debba pregiudicare la salute della donna Riproduzione riservata 14

15 Incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa Divieto di fecondazione eterologa (solo omologa) in nome del diritto del concepito ad avere genitori certi (art. 4.3) Referendum 2005 fallito per mancato quorum Questioni di legittimità costituzionale sollevate anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: pro (S.H. ed altri c. Austria che ammette fecondazione omologa ed eterologa del seme maschile in vivo) per cui divieto eterologa in vitro costituisce irragionevole discriminazione rispetto alla coppie che possono ricorrere alla omologa o alla fecondazione in vivo contra Grande Camera per rispetto dei margini di apprezzamento dei singoli Stati su tema non univoco Riproduzione riservata 15

16 Diritto ad avere un figlio sano (tramite eterologa) - contra Cass. civ. (14488/2004; 16123/2006; 10741/2009): non esiste il diritto a non nascere se non sano perché l. 194/1978 non prevede l aborto eugenetico Divieto eterologa incostituzionale (C. cost. 162/2014) diritto incoercibile alla genitorialità (artt. 2, 3 e 31 Cost.) non imprescindibilità del dato della provenienza genetica (adozione) contraddice ricorso alla p.m.a. per rimuovere cause di sterilità diversità di trattamento in base a capacità economica (C. EDU Mennesson c. Francia e Labassee c. Franciasu su illegittimo rifiuto Stato di non riconoscere figli nati all estero tramite eterologa) Riproduzione riservata 16

17 Questioni aperte in assenza di legge: bilanciamento tra diritto all anonimato del donatore e diritto del figlio di conoscere la propria identità (salute, relazioni tra consanguinei) gratuita o a pagamento? limiti numerici? coppie fertili affette da malattie geneticamente trasmissibili? Riproduzione riservata 17

18 ULTERIORI INTERVENTI LEGISLATIVI SUL DIRITTO ALLA VITA Divieto di brevettabilità del corpo e degli embrioni umani a fini industriali o commerciali (artt. 6.2.c) direttiva 98/44/CE; 81- quinquies d.lgs. 30/2005) brevettabilità staminali da ovuli non fecondati dapprima vietata (CGUE, ) e poi ammessa (CGUE, ) perché non sviluppabili in embrioni umani. Diritto di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore quale livello essenziale delle prestazioni sanitarie ex art m) Cost. (l. 38/2010) Riproduzione riservata 18

19 IL DIRITTO ALLA SALUTE Articolo 32.1 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. La duplice dimensione del diritto fondamentale alla salute: a) diritto soggettivo b) diritto sociale (v. cap. XIII) Riproduzione riservata 19

20 IL DIRITTO SOGGETTIVO ALLA SALUTE Diritto soggettivo alla salute tutelato in Costituzione anche da artt (divieto di violenze fisiche e morali) 14.3, 16.1 e 17.3: il limite della sanità/incolumità pubblica alle libertà rispettivamente di domicilio, di circolazione e di soggiorno e di riunione (v. 2) 37 e 38 Cost. (diritto alla assistenza e previdenza sociale) 41.2 (sicurezza limite alla libertà d intrapresa) Diritto assoluto e perfetto d ogni individuo, inclusi stranieri irregolari (C. cost. 252/2001) embrioni Riproduzione riservata 20

21 Diritto all integrità psico-fisica (artt. 32 Cost.; 3 CEDU, 5 c.c.) Diritto soggettivo immediatamente tutelato dinanzi al giudice ordinario ex art. 32 Cost. anche senza attuazione legislativa e amministrativa (C. cost. 247/1974 e 88/1979) anche in via preventiva contro atti della P.A. (Cass. civ. 9389/2000 su ripetitore gsm) Risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico non patrimoniale (art c.c.), quale danno alla salute indipendentemente da reddito, nazionalità (Cass /2014), luogo di residenza (C. cost. 184/1986; Cass /2000) la discussa risarcibilità del danno esistenziale e morale Riproduzione riservata 21

22 Gli atti dispositivi del proprio corpo vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume (art. 5 c.c.) divieto infibulazione (art. 583-bis c.p.) eccezione: sterilizzazione volontaria (abrogazione art. 552 c.p.) donazione di sangue Trapianti di organi su donazione, senza mercimonio (anzi nel 2010 ammessa donazione samaritana ) da vivi: rene (l. 458/1967); parte del fegato (l. 483/1999); midollo osseo (l. 52/2001); tessuti e cellule umane e staminali (d.lgs. 191/2007); parte di polmone, pancreas, intestino (l. 167/2012) da cadavere (l. 91/1999): consenso espresso (anche tramite carta d identità: l. 25/2010) o presunto se informato (silenzioassenso), senza opposizione dei suoi congiunti Riproduzione riservata 22

23 Il diritto al consenso informato Articolo 32.2 Cost. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge Diritto al consenso informato ex artt. 2, 13 e 32 Cost. (C. cost. 438/2008) nell ambito della medicina e della biologia deve essere rispettato «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge» (art. 3.2 CDFUE); un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato (art. 5 Convenzione Oviedo ratificata con l. 145/2001); gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari (art l. 833/1978) il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l acquisizione del consenso Riproduzione esplicito eriservata informato del paziente (art cod. deontologia medica 2007).

24 Il consenso del paziente alle cure deve essere a) personale, espresso ed accertato b) libero, spontaneo e revocabile c) specifico e inequivoco (possibili scelte in sede chirugica) d) informato Tramite terzi? (si per Cass. civ /2007) Ex ante pro futuro in caso d incapacità d intendere e di volere? Si: Cass. civ /2007; nomina amministratore di sostegno: Trib. Modena ; Trib. Treviso gennaio 2011) No perché attuale, reale, concreto: Cass. III civ /2008 su «niente sangue» del Testimone di Geova; primo medico Welby) Il problema del testamento biologico Riproduzione riservata 24

25 Senza consenso, responsabilità civile e penale del medico, a meno che stato di necessità dovuto all incoscienza del paziente (in dubio pro vita) pericolo per l incolumità pubblica esito fausto (Cass. 2947/2009) Con consenso, responsabilità penale in caso di dolo o colpa grave e non di colpa lieve (se seguono linee-guida: art. 3.1 d.l. 158/2012); responsabilità civile anche in caso di colpa lieve Diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non obbligatori, anche se salva-vita (v. infra) Riproduzione riservata 25

26 I trattamenti sanitari obbligatori Articolo 32.2 Cost. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana Trattamenti Sanitari Obbligatori (artt l. 833/1978) a tutela della salute non solo del singolo ma anche della collettività obbligatori per legge: malattie infettive (l. 1265/1934); vaccinazioni (l. 51/1966; C. cost. 132/1992, 262/2004); cinture di sicurezza e casco (C. cost. 49/2009) - disposti non dal giudice ma dalla P.A. (sindaco; autorità sanitaria) ex art. 32 Cost., quale norma speciale che deroga l art. 13 Cost., e perché collettivi Riproduzione riservata 26

27 degradanti o coattivi disposti dal Sindaco, previa convalida di medico non proponente e dal giudice tutelare: internamento malati di mente (artt l. 833/1978); degenza ospedaliera - ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass civ. 6240/1998) Riserva di legge statale e regionale relativa ma rinforzata perché la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art Cost.) e i diritti civili e politici (art. 33 l. 833/1978) infermi di mente accanimento terapeutico (v. infra) Risarcimento del danno (art c.c.) e diritto ad equo indennizzo (l. 210/1992) anche nel caso di t.s.o. non obbligato ma incentivato perché solidale (C. cost. 27/1998; 226/2000) Riproduzione riservata 27

28 IL DIRITTO A MORIRE: IL SUICIDIO Suicidio: atto con cui ci si procura volontariamente e consapevolmente la morte Comportamento in contrasto con l art. 5 c.c., da non diffondere e pubblicizzare (artt. 14 l. 47/1948; 30.2 l. 223/1990 e 114 TULPS) Suicidio di sé: né libertà, né diritto (C. EDU Haas c. Svizzera; Gross c. Svizzera) ma comportamento tollerato, tant è che chi fallisce nell intento non è punito Suicidio altrui: illecito penale omicidio del consenziente (art. 579 c.p.); istigazione o aiuto al suicidio (assistito) (art. 580 c.p.) Riproduzione riservata 28

29 IL DIRITTO A MORIRE: L EUTANASIA Eutanasia individuale: intervento finalizzato intenzionalmente a procurare la morte di sé o di altra persona nel suo interesse perché la sua qualità di vita è gravemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. In base allanatura si distingue tra a) eutanasia diretta o attiva: darsi/dare la morte mediante un trattamento medico o farmacologico b) eutanasia indiretta o passivo-omissiva consistente nell accettare la morte come inevitabile decorso di una malattia, mediante l omissione o l interruzione di cure vitali Riproduzione riservata 29

30 In base alconsenso si distingue tra a) eutanasia volontaria o consensuale di sé, di altri o per mezzo di altri (soggetto in grado d intendere e di volere e/o tramite testamento biologico) b) eutanasia non volontaria e non consensuale di altri Riproduzione riservata 30

31 La disciplina giuridica dell eutanasia Eutanasia non volontaria e non consensuale di altri, sia attiva che passiva EQUIPARATA ALL OMICIDIO VOLONTARIO (art. 575 c.p.) e pertanto sempre illecita Eutanasia volontaria (di sé) o consensuale (di altri) ATTIVA di sé: tollerata (come suicidio) di altri: omicidio del consenziente (art. 579 c.p.); istigazione o aiuto al suicidio (assistito) (art. 580 c.p.) - ammessa invece in Olanda, Belgio, Svezia, Danimarca, Svizzera, Stati USA, Canada, Australia, Cina Riproduzione riservata 31

32 Eutanasia volontaria (di sé) e consensuale (di altri) lecita quando PASSIVA? Chi rifiuta o aiuta altri a rifiutare un trattamento sanitario non imposto per legge, anche quando è una cura salva-vita o alimentazione o idratazione artificiale a) compie un reato (non suicidio ma omicidio del consenziente)? b) oppure esercita o aiuta altri ad esercitare il diritto negativo a non farsi curare ex art Cost (c.d. autodeterminazione terapeutica)? Riproduzione riservata 32

33 IL DIRITTO NEGATIVO A NON FARSI CURARE FINO A LASCIARSI MORIRE Il diritto a non farsi curare, rifiutando trattamenti sanitari, anche se salva-vita Negato in base a a) indisponibilità diritto alla vita (v. supra) b) divieto di atti lesivi della propria integrità fisica (art. 5 c.c.) c) non punibilità di chi salva altri da danno grave alla persona (art. 54 c.p.) d) omissione di soccorso (art. 593 c.p.) Riproduzione riservata 33

34 Ammesso in base a diritto a rifiutare il proprio consenso a trattamenti sanitari non imposti per legge (c.d. autodeterminazione terapeutica) (art. 32 Cost.) pena violazione della libertà personale (art Cost.) (C. cost. 88/ /1996) Diritto (non a farsi o darsi ma) a lasciarsi morire (Cass. civ /2007) rifiuto emo-trasfusioni (ma non sui figli C. Assise d appello Cagliari ; Cass. pen., I, ) in base a convinzioni religiose (Pretura Roma ) amputazione tracheotomia Riproduzione riservata 34

35 Il diritto di rifiutare cure non essenziali ma inutili, in caso di accanimento terapeutico (cure onerose, pericolose, straordinarie e sproporzionate rispetto ai risultati attesi, che mantengono in vita il soggetto artificialmente) quando lesive della dignità umana Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita (art. 16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati del Codice di deontologia medica 2014). l interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte; si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente (canone 2278 catechismo Chiesa cattolica) Riproduzione riservata 35

36 Il diritto di rifiutare cure, in caso di accanimento terapeutico da parte a) del diretto interessato, se cosciente ma impossibilitato - distacco dal respiratore artificiale (caso Welby; assoluzione dr. Riccio per diritto a rifiuto cure ed esimente dell adempimento di un dovere) b) di altri, in caso di incapacità e incoscienza del diretto interessato (caso Englaro), se stato vegetativo irreversibile volontà accertabile in base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti Riproduzione riservata 36

37 Idratazione ed alimentazione artificiali sono a) trattamenti non sanitari ma di sostegno vitale, e come tali non rifiutabili (Chiesa cattolica) da imporre anche a coloro che sono capaci di intendere e di volere, come nei casi di sciopero della fame e della sete, pena violazione del principio d eguaglianza? b) trattamenti sanitari - come tali rifiutabili - quando configurabili come forme di accanimento terapeutico in caso di accertata irreversibilità dello stato vegetativo (Cass /2007 su caso Englaro) Può il legislatore sostituirsi alla scienza medica e qualificare come non sanitario un trattamento che tale talvolta è? Riproduzione riservata 37

38 Disposizioni di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento (approvato Camera ) Vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell esistenza (art. 1.1.a) Divieto di ogni forma di eutanasia e di assistenza e aiuto al suicidio (art. 1.1.c) Divieto di accanimento terapeutico perché il medico deve astenersi da trattamenti straordinari, non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura (art. 1.1.f) Nella dichiarazione anticipata di trattamento, il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo ad un eventuale futura perdita permanente della propria capacità d intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge (art. 3.1); di tali trattamenti accettati e non rifiutati - si deve tenere conto solo quando il soggetto si trovi nell incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività celebrale integrativa cortico-sottocorticale e pertanto non possa assumere decisioni che lo riguardano (art. 3.5) Riproduzione riservata 38

39 Dichiarazioni valide per 5 anni, revocabili, rinnovabili e modificabili (art. 4) Dichiarazioni non vincolanti per il medico che non può prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica (art. 7.3); in caso di dissenso scritto e motivato è obbligato a sentire i familiari o il fiduciario (art. 7.2) Nomina di un fiduciario unico soggetto autorizzato ad interagire con il paziente (art. 6). Alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento (art. 3.4) Riproduzione riservata 39

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