Spese per malattia, infortunio e disabilità

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1 Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni LIG 36 g, g bis LIFD 33 I h, h bis Questa prassi regola la deducibilità fiscale delle spese di malattia e infortunio come pure delle spese per disabilità. 1. SPESE 1.1 Spese per malattia e infortunio Sono considerate spese di malattia i dispendi per trattamenti medici sopportate dal contribuente stesso, vale a dire i costi per le misure atte a mantenere e ripristinare la salute fisica o psichica, in particolare: costi del medico e del dentista nonché costi per degenze ospedaliere (inclusi i trattamenti ambulatoriali) e cura (senza costi di pensione); farmaci e medicinali prescritti dal medico; acquisto e manutenzione di apparecchiature, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, protesi, scarpe speciali e simili. I costi aggiuntivi che superano il costo di misure usuali e necessarie (per es. occhiali di lusso ecc.) non possono essere dedotti. modifica del Anche le spese supplementari dovute a un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico sono considerate spese di malattia deducibili solo se superano l'aliquota percentuale del 5% (cfr. cifra 2.6). In caso di regimi dietetici d'importanza vitale che durano nel tempo (p.es. celiachia), al posto di delle spese supplementari effettive può essere fatta valere una forfetaria di fr. 2'500. (con aliquota percentuale). In caso di malattie che non provocano spese rilevanti dovute al regime alimentare (p.es. diabete), non può essere richiesta la forfetaria, ma possono essere dedotte unicamente le spese effettive (dal periodo fiscale 2009). I costi per misure speciali per la salute prescritte dal medico quali massaggi, raggi e bagni termali possono essere dedotti unicamente se questi trattamenti sono riconosciuti dalle casse malati. Le spese di trasferta, che insorgono per una persona nell'ambito di visite mediche o ospedaliere, stanno soltanto in relazione indiretta con la malattia o l'invalidità di questa persona e pertanto non sono in linea di principio deducibili. Tutti i costi devono essere comprovati tramite pezze giustificative (per es. tramite certificati medici, fatture, pezze giustificative di casse malati ecc.). Qualora manchi questa prova, le spese non sono riconosciute. Per la deduzione è determinante la data di pagamento della fattura RK/te 036-g-01-i.doc P

2 Non sono deducibili in particolare le spese per: trattamenti di natura puramente estetica (anche cura dentaria cosmetica); trattamenti di ringiovanimento e di bellezza; cure dimagranti e di fitness; agopuntura, massaggi riflessologici ai piedi, ecc. non prescritti dal medico; consulenza sulla gestione della vita, corsi di autoesperienza e simili. 1.2 Spese per disabilità La Legge sui disabili (LDis; RS 151.3) prevede che tutti i costi causati da disabilità del contribuente o delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede ai sensi della LDis possano essere detratte dagli introiti senza franchigia. Secondo la LDis per disabile s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa. La penalizzazione è persistente, se impedisce o rende difficile l'esercizio delle citate attività almeno già da un anno oppure se prevedibilmente ne impedirà o renderà difficile l'esercizio per almeno un anno. Sono considerate persone disabili in particolare i beneficiari di prestazioni giusta la LAI; i beneficiari d indennità per grandi invalidi (giusta LAVS, LAINF, LAM); i beneficiari di aiuti (giusta LAVS, LAINF, LAM); ospiti di istituti con classe di cura SCCP (sistema di classificazione e di conteggio dei pazienti da 2c (da 22 punti). Nel caso di persone che non possono essere attribuite a nessuna delle categorie menzionate, il contribuente deve comprovare che è data una disabilità ai sensi della LDis. Sono considerate spese per disabilità le spese necessarie che insorgono a seguito di una disabilità ai sensi della LDis (nesso causale) e che non costituiscono né costi di sostentamento né spese di lusso. I costi di malattia e di infortunio ai sensi della cifra 1.1 possono essere dedotti anche da una persona disabile, per quanto superino la franchigia del 5%. Sono considerate spese per disabilità in particolare: costi di assistenza (per es. per cure ambulatoriali, per assistenza e accompagnamento, ecc.); spese per la gestione dell'economia domestica per opera di terzi, se la rendita AI non basta perché la persona avente diritto all'ai non è più in grado di gestire da sola l'economia domestica; costi per la degenza in strutture diurne; costi per terapie ortopedagogiche riconosciute; 036-g-01-i.doc 2

3 spese di trasporto (per quanto siano in relazione diretta con un trattamento concreto prescritto dal medico 1 ); spese per strumenti ausiliari e articoli di cura; spese per misure edilizie necessarie in seguito a un handicap (montaggio di un elevatore per scale, rampa per sedie a rotelle, WC per disabili, ecc.). 2. SPESE DEDUCUBILI E COSTI DI SOSTENTAMENTO (COSTI DELLA VITA) 2.1 Spese e forfait assunti dal contribuente stesso Unicamente le spese sopportate e pagate dal contribuente stesso sono fiscalmente deducibili. Al posto della deduzione delle spese effettivamente sostenute dal contribuente stesso le persone disabili possono far valere una deduzione forfetaria annua. Sono ammesse le seguenti deduzioni forfetarie: sordi CHF 2'500.- persone con disfunzioni renali che devono sottoporsi a dialisi CHF 2'500.- beneficiari di un'indennità per grandi invalidi di grado lieve CHF 2'500. beneficiari di un'indennità per grandi invalidi di grado medio CHF 5'000. beneficiari di un'indennità per grandi invalidi di grado grave CHF 7' Casa di cura e di riposo per anziani Fino al periodo fiscale 2010: Sono deducibili unicamente i costi di cura pagati dal contribuente stesso, che sorgono nel caso di una degenza duratura in una casa di cura e di riposo per anziani. I costi di istituto di persone, che soggiornano in una casa di riposo per anziani o in una residenza per anziani e che non beneficiano di prestazioni di cura, sono per contro costi di sostentamento privati non deducibili. Ciò corrisponde a un inquadramento SCCP BESA 0 (nessuna spesa per cura e assistenza), che copre unicamente le prestazioni di base dell'istituto, in particolare per il vitto e l'alloggio. Ospiti di istituti con classe SCCP dal grado 2c sono considerati persone disabili, il che significa che i costi aggiuntivi maturati a seguito della permanenza nell'istituto possono essere dedotti senza franchigia Per calcolare la deduzione, dai costi per il soggiorno in una casa di cura va dedotta la tassa di base del livello SCCP 0. I costi sostenuti dal contribuente stesso possono essere fatti valere nella loro entità effettiva o tramite dei forfait (cfr. cifra e 2.2.2). 1 STA g-01-i.doc 3

4 Dal periodo fiscale 2011: Un punto cardine dell'attuazione del nuovo finanziamento delle cure, posto in vigore dal Governo con effetto al 1 gennaio 2011, è costituito dall'estensione da 12 a 16 dei livelli di cura conformemente al diritto federale. Per le prestazioni di cura, agli ospiti di istituti può essere fatturata la partecipazione alle spese massima possibile conformemente alla legislazione federale. Le spese per il soggiorno in una casa per anziani o in una residenza per anziani risultanti a persone che non fanno capo a prestazioni di cura (livello 0) sono spese di sostentamento private non deducibili. Gli ospiti di istituti classificati a partire dal livello 4 sono considerati disabili, il che significa che le spese supplementari risultanti dal soggiorno in istituto possono essere dedotte senza aliquota percentuale. È possibile far valere le spese quali spese effettive o tramite una forfetaria (cfr. cifre und 2.2.2) Costi effettivi Fino al periodo fiscale 2010: a) Spese per malattia (grado SCCP da 1 a 2b incluso) Dai costi di istituto pagati dal contribuente stesso può essere dedotta unicamente la quota dei costi di cura causati dalla malattia. Pertanto può essere fatta valere solo la differenza fra il pagamento del contribuente (quota costi SCCP 1-2b più eventualmente supplemento per camera singola) e la tariffa per il reparto geriatrico (quota costi SCCP 0); le tasse di base nel grado SCCP 0 (nessuna spesa per cura e assistenza) coprono le prestazioni di base dell'istituto, in particolare vitto e alloggio, di conseguenza rientrano fra i costi di sostentamento non deducibili e non sono considerate spese di malattia. Va dichiarata un'eventuale assunzione dei costi da parte della cassa malati. Tutte le pezze giustificative (per es. conteggi di istituti e casse malati) devono essere obbligatoriamente allegate alla dichiarazione d'imposta. Senza una comprova tramite pezze giustificative è annullata la deduzione. b) Spese per disabilità (dal grado SCCP 2c) Dai costi di istituto pagati dal contribuente stesso può essere dedotta unicamente la quota dei costi di cura causati dalla disabilità. Pertanto può essere fatta valere solo la differenza fra il pagamento del contribuente (quota costi SCCP 2c-4c più eventualmente supplemento per camera singola) e la tariffa per il reparto geriatrico (quota costi SCCP 0). Un'eventuale assunzione dei costi da parte della cassa malati va dichiarata e obbligatoriamente comprovata. Dal periodo fiscale 2011: a) Spese per malattia (livelli da 1 a 3 compreso) Dalle spese di soggiorno in un istituto sostenute dal contribuente stesso può essere dedotta soltanto la quota delle spese di cura dovute a malattia. Può dunque essere fatta valere unicamente la differenza tra la quota per "Assistenza" dei livelli tariffali 1 3 meno la quota del livello tariffale 0, più la quota delle spese di cura sostenute dal contribuente stesso. 036-g-01-i.doc 4

5 Queste spese vanno dichiarate alla lettera e nella rubrica "malattia/infortunio". Un assegno per grandi invalidi ricevuto deve essere dichiarato alla lettera l. I documenti giustificativi (ad es. conteggio dell'istituto e della cassa malati) vanno allegati alla dichiarazione d'imposta. Senza comprova documentata la deduzione non viene concessa. b) Spese per disabilità (a partire dal livello 4) Dalle spese di soggiorno in un istituto sostenute dal contribuente stesso può essere dedotta soltanto la quota delle spese di cura dovute a disabilità. Può dunque essere fatta valere unicamente la differenza tra la quota per "Assistenza" dei livelli tariffali 4 16 meno la quota del livello tariffale 0, più la quota delle spese di cura sostenute dal contribuente stesso Forfait Per quanto riguarda la deduzione forfetaria si rimanda alle Istruzioni per la dichiarazione d'imposta. Qualora si faccia valere la deduzione forfetaria devono essere obbligatoriamente acclusi alla dichiarazione d'imposta i seguenti documenti: conferma della degenza in casa di cura con indicazione del grado SCCP e categoria della camera (camera singola o camera doppia). Senza questa comprova la deduzione forfetaria non è concessa. Nel caso si entri o si passi nel reparto di cura o nel caso si cambi grado SCCP il forfait va calcolato al mese. Per il mese già avviato è determinante, per l'intero mese, il grado maggiore. Qualora versata, si deve dichiarare anche un'indennità per grandi invalidi. 2.3 Cura a domicilio (tramite Spitex ecc.) Giusta il contratto approvato dal Governo fra l'associazione Spitex Grigioni e l'associazione cantonale degli assicuratori malattia grigioni, le organizzazioni Spitex sono tenute a indicare separatamente sulla fattura le prestazioni di cura e le prestazioni di economia domestica. Nel caso di una cura a domicilio possono essere dedotti solo i costi sopportati dal contribuente per le prestazioni di cura. A dipendenza se si tratta di spese di malattia o di disabilità, va presa o meno in considerazione la franchigia del 5% (cfr. sopra cifra 1). Nel caso di prestazioni di economia domestica trattasi di costi di sostentamento non deducibili. Il conteggio della cassa malati deve essere allegato alla dichiarazione d'imposta. Qualora manchi questa prova, i costi non sono riconosciuti. 2.4 Pensionati e laboratori protetti Nel caso di una degenza che si protrae nel tempo in un pensionato o in un laboratorio protetto le spese di cura pagate dal contribuente stesso sono deducibili. Questi costi possono essere fatti valere nella misura della loro entità effettiva oppure tramite una deduzione forfetaria: Costi effettivi 036-g-01-i.doc 5

6 Dai costi di istituto pagati dal contribuente stesso può essere dedotta unicamente la quota dei costi di cura causati dalla malattia, per contro i costi di sostentamento non possono essere dedotti. Fra i costi di sostentamento (costo della vita) rientrano in particolare le spese per l'alimentazione, l'abbigliamento e la biancheria inclusa la loro manutenzione, la cura del corpo e della salute, la manutenzione dell'arredamento dell'abitazione, l'attività culturale nonché le spese per la luce, la corrente e il riscaldamento. Fra i costi di sostentamento vanno annoverate anche le spese per l'affitto dell'abitazione. Tutte le pezze giustificative (per es. conteggio dell'istituto e della cassa malati) devono essere obbligatoriamente accluse alla dichiarazione d'imposta. Senza la comprova tramite pezze giustificative la deduzione viene annullata. Deduzione forfetaria La deduzione forfetaria si commisura alla necessità della cura, che a sua volta si ripercuote sull'entità della retta giornaliera. Per quanto riguarda l'ammontare della deduzione forfetaria si rimanda alle Istruzioni per la dichiarazione d'imposta. Qualora si faccia valere il forfait si devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione d'imposta una conferma della degenza nel pensionato e nel laboratorio protetto come pure un relativo conteggio. Da questo conteggio deve risultare il grado della grande invalidità (indennità per grandi invalidi). Senza questa comprova non può essere accordata la deduzione forfetaria. Nel caso si entri in un pensionato o in laboratorio protetto oppure cambino le esigenze di cura il forfait va calcolato al mese. Per il mese già avviato è determinante, per l'intero mese, il grado maggiore. Qualora versata, l'indennità per grandi invalidi è già presa in considerazione nel forfait e pertanto non dev'essere dichiarata. 2.5 Rimborsi di terzi e quota dei costi di sostentamento Unicamente le spese sopportate e pagate dal contribuente stesso sono fiscalmente deducibili. Vengono ritenute tali quelle spese che restano da pagare al contribuente dopo la deduzione di tutte le prestazioni (assunzione dei costi) di assicurazioni o istituti pubblici, professionali o privati (AVS, AI; INSAI, assicurazione militare, cassa malati, assicurazione responsabilità civile e assicurazione privata contro gli infortuni, istituti assistenziali e fondazioni ecc.). Le indennità per grandi invalidi vengono corrisposte senza minimamente tener conto dei mezzi finanziari. Devono coprire spese, a cui la persona invalida deva far fronte a causa della sua grande invalidità, inoltre si riconosce loro carattere di risarcimento danni. Per questa ragione queste indennità vanno dedotte dalle spese di malattia risp. di cura (sostenute dal contribuente stesso). 2.6 Calcolo delle deduzioni Le spese di malattia e infortunio possono essere dedotte unicamente se superano la franchigia del 5% dei proventi imponibili dopo la deduzione delle spese (LIG risp. LIFD 26-33). Per contro le spese per disabilità possono essere dedotte senza franchigia. 036-g-01-i.doc 6

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