LIGURIA PRIMO VALORE - POLIZZA MULTIRISCHI DELLA CASA

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1 LIGURIA PRIMO VALORE - POLIZZA MULTIRISCHI DELLA CASA DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 1. Definizioni di carattere generale Assicurato: soggetto che stipula l assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa. Assicurazione: contratto di assicurazione. Franchigia: importo del danno che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza: documento che prova l assicurazione. Premio: somma dovuta dall Assicurato alla Società. Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. 2. Definizioni relative alla Sezione 1 Incendio Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.): forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale a carico dell Assicurato, così come previsto dall art C.C. Contenuto dell abitazione: l arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, elettrodomestici, computer, apparecchiature radio, audiovisive e sonore in genere, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, sculture, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi (oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro e titoli di credito, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione della famiglia dell Assicurato, nonché oggetti personali dei collaboratori familiari e degli ospiti dell Assicurato. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: i locali di proprietà o in locazione all Assicurato e costituenti l intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l area, compresi opere di fondazione o interrate, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi elettrici, telefonici e videocitofoni, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione. In caso di appartamento è compresa anche la quota ad esso relativa delle parti di fabbricato costituenti la proprietà comune. Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Onda sonica: onda d urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili. Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Scoppio/ implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio o implosione. Pagina 1 di 9

2 Definizioni relative alla Sezione 2 Responsabilità Civile Collaboratori familiari: addetti ai servizi domestici, anche saltuari o occasionali, compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. Massimali: le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l assicurazione per ogni sinistro. Responsabilità Civile: responsabilità patrimoniale che deriva all Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui. Pagina 2 di 9

3 Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 CC.. Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga il premio o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art CC.. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art CC.. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art CC. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 7 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e cosi successivamente. Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro Norme valevoli per la Sezione 1) Incendio In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; b) darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art C.C.; c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; d) fare, in tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità competente, precisando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all Agenzia o alla Società; e) denunciare tempestivamente l eventuale distruzione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, le procedure di ammortamento. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art C.C.. L Assicurato deve inoltre: Pagina 3 di 9

4 f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate o distrutte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche. Norme valevoli per la Sezione 2) Responsabilità Civile In caso di sinistro l Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. L Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini o degli altri suddetti obblighi. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali. Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori L Assicurato è esonerato dalla comunicazione di altri contratti stipulati per gli stessi rischi. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni. In caso di franchigia o di scoperto a carico dell Assicurato previsto dalla presente polizza, l indennizzo verrà determinato ai sensi del presente articolo, senza tenere conto della franchigia o dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Norme che regolano la Sezione 1) Incendio (Garanzie a Primo Rischio Assoluto) Art Rischio assicurato La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio - implosione, non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate; e) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, non appartenenti all Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere. f) onda sonica, determinata da aeromobili o oggetti in genere, in moto a velocità supersonica; g) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso e accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; h) eventi atmosferici e cioè uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d aria, grandine, sempreché le conseguenze di tali eventi abbiano effetti riscontrabili su una pluralità di enti, assicurati o non. Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici. Sono esclusi i danni: 1) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo e neve; - cedimento o franamento del terreno; - bagnamento diverso da quello sopra precisato; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia; 2) subiti da: - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; - tettoie, insegne, tende esterne, verande, pannelli solari, antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto, comprese recinzioni e cancelli; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; Pagina 4 di 9

5 - lastre in cemento-amianto e fibrocemento e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di 1.500,00 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata; i) sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati, oppure enti posti nell ambito di 20 metri da essi; l) interventi per ordine dell Autorità, nonché quelli prodotti dall Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l incendio; m) le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 2.500,00 per sinistro. La Società risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo delle seguenti garanzie: n) ricorso terzi: la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, entro il limite del massimale risultante assicurato a termini dell art. 22, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini della Sezione 1) della presente polizza. L assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art C.C. nel testo di cui al D.L. 9/4/91 n 127, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art C.C.; o) rischio locativo: qualora l Assicurato non sia proprietario dei locali, l assicurazione del fabbricato si intende prestata per il Rischio Locativo. Pertanto la Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio o altro evento garantito, fino alla concorrenza della somma assicurata a termini dell art. 22. Art Esclusioni Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo e sabotaggio; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo dell Assicurato; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine; e) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un implosione se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) relativi a denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Art Limite di indennizzo per alcuni beni Relativamente a: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d arte, gioielli, preziosi, oggetti e servizi di argenteria l assicurazione è prestata con il limite massimo per singolo oggetto di 5.000,00 e fino alla concorrenza di complessivamente per sinistro. Art Condizioni di operatività della garanzia La garanzia è operante alla condizione essenziale per l efficacia della polizza che il fabbricato (intera costruzione e appartamento) assicurato e contenente le cose assicurate: a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell area complessivamente coperta del fabbricato; b) sia adibito per almeno 1/2 della superficie complessiva dei piani a civile abitazione, uffici e studi professionali. Pagina 5 di 9

6 Art Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art Cose di proprietà di terzi La presente polizza è stipulata dall Assicurato in nome proprio e nell interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all Assicurato compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo l Assicurato potrà optare tra le due seguenti alternative: a) rivolgersi a due periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà; b) rivolgersi all Autorità giudiziaria competente a norma di legge. Art Mandato dei periti I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 8; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 20; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 18 lett. a) i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I - Fabbricato - si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area; Il - Contenuto dell abitazione - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina: Pagina 6 di 9

7 a) per il fabbricato - la spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro, tenendo conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante; b) per il contenuto dell abitazione - deducendo dal valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre dolo del Contraente o dell Assicurato. Art Limite massimo di indennizzo Assicurazione a primo rischio assoluto. Salvo il caso previsto dall art C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, qualunque siano le garanzie, i rischi e gli enti coinvolti nel sinistro e non verrà applicata la regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Art Raccolte e collezioni Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. Pagina 7 di 9

8 Norme che regolano la Sezione 2) Responsabilità Civile verso terzi Art Oggetto dell assicurazione e persone assicurate La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l Assicurato ed i familiari (coniuge, figli maggiorenni, parenti e affini) con lui conviventi (anch essi in seguito definiti Assicurato ), di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell ambito della vita privata per fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (figli minori e persone soggette a tutela conviventi nonché collaboratori familiari per fatti inerenti alle mansioni affidate). L assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante: a) dalla proprietà e/o conduzione dell abitazione indicata sul frontespizio di polizza, comprese le dipendenze, gli impianti a servizio del fabbricato, le antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso, i giardini (anche se con alberi di alto fusto), le recinzioni (esclusi i muri di sostegno di altezza superiore a 2 metri), nonché cancelli anche automatici. Se l appartamento fa parte di un condominio l assicurazione comprende tanto i danni di cui l Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, per danni a terzi, con una franchigia di 250,00 e con il massimo risarcimento di 1/10 del massimale, per ogni sinistro e per anno assicurativo, i danni derivanti da spargimento d acqua (esclusa l acqua piovana) o da rigurgiti di fogna; si intendono comunque sempre esclusi i danni dovuti a gelo di tubazioni o condutture. Se per l appartamento o per il fabbricato di proprietà dell Assicurato esistono altre assicurazioni, si conviene che la garanzia prestata con la presente Sezione 2) valga, entro i limiti contrattuali, in eccedenza rispetto ai massimali di tali assicurazioni, salvo che queste risultino totalmente o parzialmente inefficaci; b) da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall Assicurato nel fabbricato o appartamento indicato sul frontespizio di polizza nonché, per lo stesso fabbricato, da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, limitatamente alla responsabilità dell Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di committente dei lavori suddetti, purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia viene prestata solo dopo l esaurimento di ogni altra garanzia di cui l Assicurato già disponesse per tali lavori e delle garanzie di cui possono beneficiare le persone o ditte alle quali sono stati commissionati i lavori. Inoltre, relativamente alla responsabilità dell Assicurato, ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), quale committente dei suddetti lavori, la garanzia di cui alla presente lettera b) opera a condizione che: - l Assicurato abbia designato, ove disposto dal D. Lgs. 494/96, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l esecuzione dei lavori; - dall evento siano derivati al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 C.P. c) dall uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici o elettronici; d) da esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico, di apparecchi a vapore, di impianti a termosifone, di tubi a raggi catodici di apparecchi domestici elettronici, limitatamente alle lesioni personali; e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande; f) dalla proprietà o uso di biciclette senza motore compreso l uso per servizio da parte dei collaboratori familiari; g) dalla proprietà e/o possesso di animali domestici, con l esclusione di cani di razza Rottweiler, Pittbull, oppure che siano stati sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l aggressività; h) dalla pratica dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti, con esclusione di qualsiasi attività sportiva svolta a livello professionistico o semiprofessionistico e, comunque, non a puro livello dilettantistico o esercitata con veicoli a motore o con altri mezzi di locomozione di cui all art. 26 lett. b); i) dalle attività di tempo libero, quali il modellismo, il bricolage, la pesca anche subacquea con uso delle relative attrezzature, il windsurf, il campeggio, nonché il giardinaggio per conto proprio anche con uso di macchine ed attrezzature. Art Persone non considerate terzi Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i fratelli, i figli dell Assicurato, i soggetti a tutela dell Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art. 26 Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da furto e rapina; b) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione e natanti a motore ed anche non a motore se mezzi aerei; c) derivanti dall esercizio di attività professionali dell Assicurato; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; Pagina 8 di 9

9 e) per fatti dei collaboratori familiari verificatisi al di fuori dei locali di abitazione; f) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell aria, dall acqua o del suolo; esalazioni fumogene e gassose; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo; h) da incendio nei casi in cui l Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 CC. (Rischio Locativo); i) derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni dei locali di abitazione, salvo quanto previsto al precedente art. 24 lett. b); j) da detenzione o impiego di esplosivi; k) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; l) derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; m) derivanti dalla proprietà e uso a qualsiasi titolo di animali non domestici, di cavalli ed altri animali da sella; n) derivanti dall esercizio dell attività venatoria; o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; p) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere di insalubrità dei locali; q) dalla conduzione da parte dell Assicurato di dimore temporanee; r) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; s) all Assicurato in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi nonché per danni arrecati ai veicoli stessi; t) dalla guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti, da parte di figli minori; u) alla partecipazione dell Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola (previste dal D.P.R. 31/5/74 n Decreto Delegato) e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) esclusa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza; v) dagli infortuni e dalle malattie professionali sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell espletamento delle loro mansioni. Art. 27 Franchigia assoluta per danni a cose In caso di sinistro per danni a cose la Società pagherà il risarcimento dovuto a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia assoluta di 200,00. Art Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio italiano nonché per i danni cagionati dall Assicurato, durante i soggiorni temporanei di durata non superiore a 180 giorni, nei territori di qualsiasi Paese, esclusi comunque USA e Canada. Per i danni derivanti dalla proprietà dell abitazione l assicurazione vale solo in Italia. Per le persone assicurate non residenti in Italia, anche tutte le restanti garanzie prestate con la presente Sezione 2) valgono soltanto per fatti avvenuti in Italia durante il loro soggiorno. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Pagina 9 di 9

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