LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI TERZO LAYER

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1 LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI TERZO LAYER stipulata tra O.9 Srl Via Museo, Bolzano (BZ) P.IVA (di seguito denominata Contraente/Assicurato) e la... (di seguito denominata Società) Periodo di assicurazione: dalle ore del alle ore del senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. Scadenza annua: pag. 1 di 11

2 INDICE DEFINIZIONI... 3 DESCRIZIONE DEL RISCHIO... 5 QUALIFICA DI ASSICURATO... 5 MASSIMALI DI GARANZIA... 6 CLAUSOLA TERZO LAYER... 6 CALCOLO DEL PREMIO... 6 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO... 7 ART. 1 - Altre assicurazioni... 7 ART. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - pagamento... 7 ART. 3 - Durata dell'assicurazione... 7 ART. 4 - Premio dell'assicurazione... 7 ART. 5 - Oneri fiscali... 7 ART. 6 - Modifiche dell'assicurazione... 8 ART. 7 - Estensione territoriale... 8 ART. 8 - Clausola broker... 8 ART. 9 - Foro competente... 8 ART Rinvio alle norme di legge... 8 ART Coassicurazione e delega Raggruppamento d impresa... 8 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO... 9 ART Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro... 9 ART Rinuncia alla rivalsa... 9 ART Recesso in caso di sinistro - rinuncia... 9 ART Gestione delle vertenze di danno e spese legali... 9 ART Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede... 9 ART Variazioni del rischio ART Interpretazione del contratto ART Obbligo dell impresa di fornire periodicamente i dati afferenti l andamento del rischio ART. 20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte ART. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari ART. 22 Gestione dei sinistri ART Sanctions Limitations Exclusion Clause ART. 24 Operatività delle garanzie pag. 2 di 11

3 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per CONTRAENTE per ASSICURATO per SOCIETA' O.9 Srl anche in nome e per conto delle Società del Gruppo la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto hanno la qualifica di Assicurato: * l Ente Contraente e tutte le società direttamente o indirettamente partecipate; * il legale rappresentante; * gli amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti o non della Contraente e delle Società direttamente o indirettamente partecipate, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'assicurato; * gli Enti per i quali l'assicurato gestisce per delega i servizi; * la figura del Datore di lavoro in tutte le sue implicazioni; ciascuna Impresa Assicuratrice; per ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione; per POLIZZA il documento che prova l'assicurazione; per PREMIO la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici; per RISCHIO per SINISTRO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per INDENNIZZO la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro; per COSE sia gli oggetti materiali sia gli animali; per FRANCHIGIA la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico; per SCOPERTO la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico; per DANNO CORPORALE per DANNI MATERIALI il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa; per MASSIMALE PER pag. 3 di 11

4 SINISTRO per ANNUALITA' ASSICURATIVA per PRESTATORI DI LAVORO per RETRIBUZIONE ANNUA LORDA per FATTURATO la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione; Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nell esercizio dell attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo: - Lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Tecnici ed Operai). - Le persone fisiche per le quali l obbligo di corrispondere il premio assicurativo all INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall Assicurato. - Prestatori di lavoro come definiti all art. 5) del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.. - Prestatori di lavoro temporaneo di cui l Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196 e s.m.i.. - Prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni. quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'inail e quelli non inail effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni. ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni aggiuntive della Contraente e degli Assicurati. Si intende escluso da tale conteggio il fatturato relativo ad operazioni fra gli Assicurati in applicazione alla presente polizza, fatte salve eventuali eccezioni specificatamente indicate. pag. 4 di 11

5 DESCRIZIONE DEL RISCHIO L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale quale a titolo esemplificativo e non limitativo (dato che la presente polizza esplica la propria efficacia per tutti i casi per cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, proprietario, esercente, utente, amministratore, organizzatore od altro, in quanto le attività potranno essere svolte: - "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, anche partecipando ad enti, aziende, associazioni e consorzi; - in diverse sedi di proprietà o non, aventi vari e diversi sistemi costruttivi.): a) esercizio delle attività elettriche di cui in particolare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, proprietà e gestione di centrali idroelettriche, opere di presa, condotte forzate, bacini e dighe; b) costruzione, conduzione e gestione di linee ad alta tensione, anche di interconnessione, comprese le relative sottostazioni di trasformazione; c) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici; d) nel settore del gas, l'importazione e l'esportazione, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio, l'acquisto, la distribuzione e la vendita di gas naturale e di altri idrocarburi e tutte le attività di misurazione connesse, nonché la costruzione e I'esercizio di condutture a bassa, media ed alta pressione di tutti i relativi impianti collegati; e) nel settore idrico, comprensivo dell'attività di captazione, adduzione, preparazione, riciclaggio, distribuzione, fognatura e depurazione, nonché protezione, monitoraggio dell'acqua e potenziamento dei corpi idrici; f) la promozione, la diffusione e la realizzazione di interventi e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate, nonché il loro esercizio e la loro manutenzione; g) l'acquisto, lo studio, la progettazione, la costruzione, I'esercizio e la manutenzione di centrali idroelettriche, nonché di impianti di teleriscaldamento e di calore, anche alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per usi civili ed industriali; h) l'erogazione di servizi di "energy contracting", nonché di simili ed connessi servizi energetici; i) lo svolgimento di attività, la fornitura di servizi, lo svolgimento di progetti nonché la consulenza nei settori della tutela dei clima, del risparmio energetico e dell'efficienza energetica; j) lo svolgimento e la fornitura di servizi nei settori dell'ingegneria e la gestione di progetti. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, comprese le attività dei Cral aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre attività aziendali tutte nell ambito dell attività industriale, commerciale e comunque ogni attività esperita come da Statuto. QUALIFICA DI ASSICURATO La presente polizza è emessa a Contraenza O.9 Srl, in nome e per conto della stessa e delle Aziende controllate, collegate, direttamente o indirettamente partecipate, consociate ed affiliate. E riconosciuta la qualifica di Assicurato a tutte le società attualmente controllate, collegate, direttamente o indirettamente partecipate, consociate ed affiliate. Le stesse sono considerate terze tra di loro. Attualmente risulta assicurata con la presente polizza la seguente Azienda: - AZIENDA ENERGETICA SPA ETSCHWERKE AG Per il CALCOLO DEL PREMIO viene di seguito indicato il valore della produzione idroelettrica di tale Azienda. pag. 5 di 11

6 MASSIMALI DI GARANZIA L assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino alla concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l assicurazione: Euro ,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Il massimale sopraindicato costituisce comunque la massima esposizione della Compagnia anche in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati. CLAUSOLA TERZO LAYER Premesso che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esistono altre assicurazione con la: 1) Spett.le con polizza n, che si intende totalmente richiamata, per i seguenti massimali: Euro ,00 con il limite di: Euro ,00 Euro ,00 per ogni sinistro (R.C. Terzi/R.C.O.) qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà per ogni prestatore di lavoro infortunato per quanto riguarda la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per sinistro e per annualità assicurativa per quanto riguarda la garanzia di responsabilità civile prodotti. 2) Spett.le con polizza n, che si intende totalmente richiamata, per i seguenti massimali: Euro ,00 con il limite di: Euro ,00 Euro ,00 per ogni sinistro (R.C. Terzi/R.C.O.) qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà per ogni prestatore di lavoro infortunato per quanto riguarda la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per sinistro e per annualità assicurativa per quanto riguarda la garanzia di responsabilità civile prodotti. La presente copertura si intende prestata in terzo rischio per tutto quanto già previsto dalle suddette polizze, per l eccedenza in aggiunta rispetto alle somme assicurate con le polizze di primo e secondo layer e fino alla concorrenza dei massimali sopraindicati. Resta inoltre convenuto che, in caso di inoperatività della garanzia di primo e secondo layer, da qualunque causa determinata, nonché in caso di esaurimento totale o di riduzione a seguito di sinistro dei massimali dalla stessa previsti, i massimali originari dell assicurazione di primo e secondo layer, così come sopra riportati, costituiranno franchigia assoluta. CALCOLO DEL PREMIO Il premio (non soggetto a regolazione) è calcolato come di seguito indicato: - Società produzione energia elettrica - (Idroelettrico: diga, condotte forzate e gallerie) Valore produzione idroelettrica Tasso lordo promille. Premio annuo lordo. pag. 6 di 11

7 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO ART. 1 - Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, La Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art C.C.. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C.. ART. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - pagamento L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta. Previa comunicazione da parte di O.9 Srl dell avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive l assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza. ART. 3 - Durata dell'assicurazione La presente polizza viene stipulata per la durata di due anni, con inizio dalle ore del e scadenza al , senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al di ogni anno. Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale annua. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza ovvero in caso di legittimo recesso della Società, richiedere alla Società una proroga temporanea del presente contratto, finalizzata all espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. ART. 4 - Premio dell'assicurazione Il premio della polizza in termini non è soggetto a regolazione e viene corrisposto nella misura indicata in polizza, venendo regolato unicamente nel caso di eventuale minor periodo di durata dell assicurazione stessa, applicando - in tal caso - al valore della produzione idroelettrica sopra riportato il tasso indicato in polizza per il periodo di effettiva durata. ART. 5 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. pag. 7 di 11

8 ART. 6 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate con accordo scritto. ART. 7 - Estensione territoriale La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero. ART. 8 - Clausola broker L Assicurato ha incaricato un Broker, ai sensi della normativa vigente in materia e riconosciuto dall impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza. Il Contraente e l Impresa si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare all Impresa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. La remunerazione del broker è a carico dell Impresa aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5% (cinque per cento). Tale remunerazione sarà trattenuta all atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all Impresa aggiudicataria. ART. 9 - Foro competente Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l altra parte ad aderire e a partecipare all incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l Assicurato. ART Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, vale la normativa italiana vigente. ART Coassicurazione e delega Raggruppamento d impresa L Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La spettabile società designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte per il solo tramite della Coassicuratrice Delegataria, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà tutte le coassicuratrici indicate nel riparto. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato a raggruppamento temporaneo d impresa costituitosi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. pag. 8 di 11

9 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ART Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 23 solo ed esclusivamente: a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'inail qualora esercitasse diritto si surroga a sensi del D.P.R n ART Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati. ART Recesso in caso di sinistro - rinuncia La Società rinuncia al diritto di recedere dall assicurazione dopo ciascun sinistro. La stessa potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio. ART Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. A maggior precisazione, nell'eventualità che nel corso di un'istruttoria penale si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente dell'assicurato, le parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che la liquidazione potrà essere effettuata, ove necessario, con i criteri di opportunità, oltre che di convenienza, più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi. Qualora la tacitazione del /i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende. Oltre all indicazione vincolante dei legali, periti e consulenti, l'assicurato può affiancare agli stessi legali interni dotati di patrocinio nel caso di specie. ART Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stressa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché pag. 9 di 11

10 tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione. ART Variazioni del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 17. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime. ART Obbligo dell impresa di fornire periodicamente i dati afferenti l andamento del rischio La Società entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. ART. 20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. ART. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari L appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG). Qualora l appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. pag. 10 di 11

11 ART. 22 Gestione dei sinistri Nel caso in cui un sinistro coinvolgesse più soggetti terzi, la liquidazione degli indennizzi dovuti avverrà a favore di ogni singolo avente diritto, indipendentemente dall avvenuto indennizzo o meno e/o dalla possibilità di indennizzare o meno gli altri soggetti coinvolti nello stesso sinistro. In nessun caso un avente diritto, che avesse già prodotto le prove e la documentazione necessarie, dovrà attendere la definizione di altre singole posizioni coinvolte nello stesso sinistro. ART Sanctions Limitations Exclusion Clause Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa comportasse inequivocabilmente per l'assicuratore stesso qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. ART. 24 Operatività delle garanzie L Assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE e vale per i sinistri per i quali la pretesa risarcitoria pervenga durante il periodo di validità della copertura assicurativa. CONTRAENTE/ASSICURATO. SOCIETA. Agli effetti dell art del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle Condizioni Generali; - (CALCOLO DEL PREMIO - non soggetto a regolazione) Art. 2 - (Decorrenza dell assicurazione pagamento) Art. 3 - (Durata dell assicurazione - cessazione contratto - proroga) Art. 4 - (Premio dell assicurazione) Art. 8 - (Clausola broker) Art. 9 - (Foro competente) Art (Rinuncia alla rivalsa) Art (Recesso in caso di sinistro - rinuncia) Art (Gestione delle vertenze di danno e spese legali) Art (Gestione dei sinistri) Art (Operatività delle garanzie) CONTRAENTE/ASSICURATO. SOCIETA. pag. 11 di 11

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