BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLIV Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 45 mercoledì, 25 settembre 2013 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 SOMMARIO SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. 50 Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà. pag. 3 LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. 51 Norme per la protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative. 4 SEZIONE II CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 11 settembre 2013, n. 209 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale dell 11 settembre 2013 collegato alla legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative). 8

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. 50 dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione riconosce l importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi. 3 Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Principi e finalità Art. 2 - Azioni regionali Art. 3 - Iniziative per l ospitalità Art. 4 - Altre misure di sostegno Art. 5 - Strumenti di attuazione PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, quarto comma, della Costitu zio ne; Visto l articolo 59 dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. Il fenomeno delle separazioni provoca spesso situazioni di difficoltà e di grave disagio ai genitori separati; 2. Si ritiene opportuno prevedere alloggi, anche temporanei, nei quali ospitare genitori separati in grave difficoltà economica, nonché attivare servizi informativi e di consulenza per assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti e percorsi di supporto psicologico; Approva la presente legge Art. 1 Principi e finalità 1. In coerenza con le politiche per le famiglie di cui all articolo 52 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela Art. 2 Azioni regionali 1. Per le finalità di cui all articolo 1, la Regione svolge in particolare le seguenti azioni: a) promuove protocolli di intesa tra gli enti locali ed ogni altro soggetto operante per la tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale; b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà. Art. 3 Iniziative per l ospitalità 1. Nell ambito delle politiche sociali volte a contrastare l emergenza abitativa, sono programmate iniziative volte ad attivare forme di ospitalità, anche temporanea, a favore dei genitori separati che si trovino in condizioni di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia giudiziale comportante l assegnazione della casa familiare all altro coniuge e tenuto conto dell eventuale obbligo di corrispondere a quest ultimo l assegno di mantenimento. 2. Resta comunque fermo, in caso di provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell alloggio, il punteggio previsto dalla tabella B allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Art. 4 Altre misure di sostegno 1. Il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale di cui alla l.r. 41/2005, assume fra le proprie finalità: a) l erogazione di servizi informativi e di consulenza, atti a consentire la piena conoscenza da parte dei genitori delle conseguenze derivanti dalla separazione ai sensi del diritto di famiglia; b) la definizione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale. 2. Nell ambito della rete dei consultori familiari l ap-

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 porto multiprofessionale degli operatori è valorizzato anche in funzione dell esercizio delle attività di cui al comma I soggetti del terzo settore concorrono ai processi di programmazione e attuazione degli interventi di cui alla presente legge nell ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 5 Strumenti di attuazione 1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), declina le azioni necessarie all attuazione della presente legge e provvede alla quantificazione delle relative risorse, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. 2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere iniziative di rilevanza regionale a carattere sperimentale. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Capo I Interventi per il risanamento dall amianto Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Piano regionale di tutela dall amianto Art. 3 - Svolgimento dei procedimenti in via telematica Art. 4 - Raccordi programmatici Art. 5 - Controlli Art. 6 - Sorveglianza epidemiologica Capo II Interventi complementari Art. 7 - Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici Art. 8 - Azioni di sensibilizzazione Capo III Norme transitorie e finali Firenze, 19 settembre 2013 ROSSI Art. 9 - Procedimento di approvazione Art Clausola valutativa Art Norma finanziaria La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 29 settembre 2010, n. 26 Proponente: Consigliere Pieraldo Ciucchi Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 2 agosto 2013 Approvata in data 11 settembre 2013 Divenuta legge regionale 37/2013 (atti del Consiglio) LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. 51 Norme per la protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative. PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 Considerato quanto segue: 1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della l. 257/1992, ha approvato con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini del la difesa dai pericoli derivanti dall amianto. Art. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257 e DPR ), il piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smalti mento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto; 2. Il piano, in considerazione anche del tempo trascorso dalla sua approvazione, ha esaurito i suoi effetti, tuttavia la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi volti, da una parte alla salvaguardia della salute umana e, dall altra, alla tutela dell ambiente; 3. Si ritiene pertanto di intervenire in via normativa per definire una disciplina organica della materia, che assicuri, fra l altro, il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematica dell amianto, con particolare riferimento alla program mazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica e ur banistica, favorendo inoltre l utilizzo di impianti so lari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto; 4. Sotto il profilo delle priorità, si assumono fra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dei manufatti più pericolosi e delle superfici naturali, nonché la pianificazione della bonifica dei siti pubblici, entro l anno 2016, e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema della rimozione dell amianto; 5. Ai fini della semplificazione delle diverse procedure inerenti le attività correlate allo smaltimento dell amianto, si ritiene opportuno che la Regione, le aziende unità sanitarie locali, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, utilizzino la rete telematica regionale; Approva la presente legge Capo I Interventi per il risanamento dall amianto Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall amianto, anche ai sensi della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto). 2. La Regione promuove ed incentiva le ristrutturazioni volte al conseguimento del risparmio energetico, la bioedilizia e le energie alternative, in sostituzione di tetti contenenti cemento-amianto. Art. 2 Piano regionale di tutela dall amianto 1. Il piano regionale di tutela dall amianto, nel rispetto del programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell`ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fi ni della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale. 2. Il piano regionale di tutela dall amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). 3. Il piano regionale di tutela dall amianto disciplina in particolare: a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione del l ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. Art. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257 e DPR ); b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93), avvalendosi dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT ); c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguano l obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle di- 5

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 verse classi di pericolosità come definite dall allegato B del reg.min. adottato con d.m. ambiente 101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza, entro il 2016, dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata; d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro; e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall amianto; f) l incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell`amianto e di bonifica delle aree interessate, nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza. 4. Il piano regionale di tutela dall amianto può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo. 5. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all articolo 12, comma 5, della l. 257/1992, fatta salva l applicazione di sanzioni amministrative di cui all articolo 15 della medesima l. 257/1992. Art. 3 Svolgimento dei procedimenti in via telematica 1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica: a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla l. 257/1992; b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del d.lgs. 81/2008; c) la relazione annuale prevista dall articolo 9 della l. 257/1992, nonché i relativi documenti allegati. 2. Le aziende unità sanitarie locali (USL), la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti, utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell intero procedimento. 3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti. 4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3. Art. 4 Raccordi programmatici 1. Il piano regionale di tutela dall amianto si raccorda con gli strumenti della programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica ed urbanistica. Art. 5 Controlli 1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza del l amianto competono alle aziende USL e all ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 2. Il piano regionale di tutela dall amianto disciplina l assegnazione alle aziende USL e all ARPAT delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). Art. 6 Sorveglianza epidemiologica 1. L Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) esercita le funzioni di sorveglianza epidemiologica delle patologie correlate all amianto ai sensi

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ISPO. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica CSPO ). 2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all amianto e degli ex esposti per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto. Capo III Norme transitorie e finali Art. 9 Procedimento di approvazione 1. Entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall amianto Nel caso in cui i controlli sulla salute dei lavoratori esposti all amianto e dei lavoratori ex esposti evidenzino gravi patologia in atto correlate a tale esposizione, sono attivate ulteriori e specifiche forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture sanitarie specializzate per le patologie da amianto. Capo II Interventi complementari Art. 7 Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell efficienza energetica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la concessione degli incentivi è regolata nell ambito delle azioni previste dagli atti della programmazione energetica regionale. 3. La concessione di ulteriori misure di sostegno è disciplinata dall articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l anno 2012). Art. 8 Azioni di sensibilizzazione 1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell amianto avvalendosi dell ARPAT e del servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nell ambito dell integrazione fra ambiente e salute. 2. Il piano regionale di tutela dall amianto individua le risorse necessarie allo svolgimento delle azioni di sensibilizzazione dell ARPAT e del servizio sanitario regionale. Art. 10 Clausola valutativa 1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l attuazione della legge, con particolare riferimento a: a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in attuazione del piano regionale per la tutela dall amianto, di cui all articolo 2, comma 3; b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all articolo 5; c) il quadro di sintesi dei risultati dell attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall ISPO; d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, di cui all articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all ar ticolo 2, comma La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito. Art. 11 Norma finanziaria 1. Le risorse destinate all attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall amianto di cui all articolo 2. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 19 settembre 2013 ROSSI

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 La presente legge è stata approvata dal Consiglio re gionale nella seduta dell ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 1 marzo 2012, n. 138 Proponenti: Consiglieri Romanelli, Remaschi, Venturi, Agresti, Fu scagni, Gazzarri, Lazzeri, Marcheschi, Pellegrinotti, Sgherri Assegnata alle 4^ e 6^ Commissioni consiliari Messaggio delle Commissioni in data 2 agosto 2013 Approvata in data 11 settembre 2013 Divenuta legge regionale 38/2013 (atti del Consiglio) SEZIONE II CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 11 settembre 2013, n. 209 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale dell 11 settembre 2013 collegato alla legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative). IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative), che prescrive alla Giunta regionale la redazione di un piano per la mappatura, la bonifica, la messa in sicurezza e lo smaltimento dell amianto su tutto il territorio toscano; Ricordato che: - gli obiettivi principali della l.r. 51/2013 sono definire una disciplina organica che assicuri la messa in sicurezza dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata entro il 2016, favorendo l utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema della rimozione del l amianto ; - in base agli obiettivi della l.r. 51/2013 tutto l amianto censito e rimosso sarà seguito telematicamente attraverso la rete telematica regionale in modo che la tracciatura digitale dell amianto funzioni da deterrente alle ecomafie e allo smaltimento illegale; - un punto qualificante della l.r. 51/2013 è quello di incentivare, in raccordo con gli strumenti della programmazione regionale, la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto con impianti per la produzione di energie alternative o realizzazioni in bioedilizia e risparmio energetico; - la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 385 (L.R. 25/98 art. 9 comma 1 Piano Regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi ), stabiliva che per le discariche regionali avrebbero dovuto essere previsti moduli dedicati allo smaltimento dell amianto, ma questo provvedimento non è stata mai attuato; IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE a definire compiutamente dove e come sarà effettuato lo smaltimento dell amianto rimosso nella nostra Regione, in modo che non finisca all estero, come già avvenuto, o sotto mentite spoglie in discariche non idonee. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007. Il Presidente Roberto Giuseppe Benedetti I Segretari Daniela Lastri Mauro Romanelli

9 MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n del 12 novembre L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga. la seguente legge:

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga. la seguente legge: 4 25.9.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 porto multiprofessionale degli operatori è valorizzato anche in funzione dell esercizio delle attività di cui al comma 1. 3. I soggetti

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