ChubbExecutive POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE INDIVIDUALE DEGLI AMMINISTRATORI O DIRETTORI GENERALI

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1 Numero di polizza: 1. Assicurato Codice Fiscale: Indirizzo: - 2. Intermediario, Codice: 3. Limite di Risarcimento a) Limite di Risarcimento Per ogni Danno e per Periodo Assicurativo: Euro b) Limite addizionale di Risarcimento Spese di Pubblicità (Garanzia 3) c) Sottolimite di Risarcimento Spese Legali per il caso di Insolvenza (Garanzia 4) 4. Franchigia Per ogni Danno e per Periodo Assicurativo: Per ogni Danno e per Periodo Assicurativo: 10% del Limite di Risarcimento di cui sopra fino ad un massimo di ,00 Euro Euro ,00 5. Estensione territoriale Unione Europea 6. Periodo Assicurativo In vigore dalle ore del alle ore del (ora locale italiana) ed eventuali proroghe QUESTA POLIZZA E IN FORMA CLAIMS MADE. SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI NEI CONFRONTI DELL ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO. Data: Milano, 30 ottobre 2007 L ASSICURATO (Timbro e Firma) Rappresentanza Generale per l'italia Individual D&O.dot 1/15

2 Assicurato: Numero di Polizza: PREMIO ALLA FIRMA: Rateo dal al pari a /360 di = Premio Imponibile Sovrappremio ai sensi di quanto previsto al punto 11 del Frontespizio: Totale ***** Premio Imponibile ***** Premio Imponibile Imponibile Tasse Totale RATE SUCCESSIVE DAL : Imponibile Tasse Totale!Syntax Error, * 0,00 L ASSICURATO (Timbro e Firma) Rappresentanza Generale per l'italia Il premio alla firma è stato pagato a mie mani oggi L INTERMEDIARIO Individual D&O.dot 2/15

3 Art. 1) Oggetto dell Assicurazione Garanzia 1 Garanzia 2 La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei suoi confronti. La Compagnia si obbliga a tenere indenne il coniuge dell Assicurato per i Danni relativi a Sinistri nei confronti del Coniuge. Garanzia 3 La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato per le Spese di Pubblicità fino all importo previsto al punto 3 b) del Frontespizio. Garanzia 4 La Compagnia si obbliga a tenere indenni l Assicurato per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti al sopravvenuto stato di Insolvenza della Società durante il Periodo Assicurativo fino al sottolimite previsto al punto 3 c) del Frontespizio. Art. 2) Definizioni Ogni termine che nella presente Polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue: 2.1 Assicurato La persona fisica indicata al punto 1 del Frontespizio, che sottoscrive la presente Polizza e che sia Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o Direttore Generale di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata. Rientrano altresì nella definizione di Assicurato : a) Gli eredi e i rappresentanti legali aventi diritto dell Assicurato (così come definito dal primo capoverso della presente definizione) deceduto o dichiarato legalmente incapace o insolvente, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso dallo stesso Assicurato. b) Il coniuge dell Assicurato (cosi come definito dal primo capoverso della presente definizione) ma esclusivamente in merito alla Garanzia Atto Dannoso Ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, dall Assicurato nell ambito della propria funzione in seno alla Società con Carica Direttiva Assicurata. 2.3 Compagnia, Rappresentanza Generale per l Italia. 2.4 Danno/i L importo che l Assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi Sinistro, comprese: 1) le Spese Legali; 2) le Spese di Pubblicità ; 3) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i danni punitivi o esemplari. Il Danno non comprende: a) gli importi per i quali l Assicurato sia stato esonerato dal pagamento e Individual D&O.dot 3/15

4 che non siano a carico della Società con Carica Direttiva Assicurata; b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti; c) multe, tasse o imposte e sanzioni di ogni genere; d) i danni punitivi, esemplari o aggravated damages, così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro. 2.5 Inquinamento 1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera; 2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale l Assicurato e/o la Società con Carica Direttiva Assicurata debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinanti; 3) qualunque aggressione o danno all ambiente anche in assenza di Sostanze Inquinanti. 2.6 Insolvenza La situazione di qualunque ente derivante da: 1) fallimento o altra procedura concorsuale; 2) nomina da parte di un autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo dell ente o figura equivalente in ogni altra giurisdizione; 3) patrimonio netto negativo; o 4) stato di liquidazione. 2.7 Istituzione Finanziaria Qualsiasi istituto di credito, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di private equity, fondo di investimento, fondo di pensione, compagnia di assicurazioni, intermediario di assicurazioni, società di leasing o qualsiasi altro ente equivalente generalmente considerato quale istituzione finanziaria. 2.8 Periodo Assicurativo Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza, indicate al punto 6 del Frontespizio, e sue eventuali proroghe. 2.9 Polizza Il presente contratto di assicurazione. Costituiscono parte integrante della Polizza tutti gli articoli della stessa, il questionario di sottoscrizione, ogni questionario aggiuntivo e qualunque condizione particolare pattuita Sinistro a) Con riferimento alle Garanzie 1, 3 e 4: 1) richiesta di risarcimento per danni avanzata da un Terzo per iscritto; 2) procedimento civile; 3) procedimento penale mediante denuncia o querela; 4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale; avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso. Verranno altresì considerati parte dello stesso Sinistro gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati. Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico Sinistro. b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 2: un Sinistro nei Individual D&O.dot 4/15

5 Confronti del Coniuge Sinistri in Materia di Lavoro Sinistro nei Confronti del Coniuge 2.13 Società con Carica Direttiva Assicurata Sinistro, così come definito alla lettera a) della definizione 2.10), avanzato da una persona fisica della Società con Carica Direttiva Assicurata, o comunque avanzato da un autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione nell ambito della Società con Carica Direttiva Assicurata. Un Sinistro (così come definito alla lettera a) della definizione 2.10), nei confronti del coniuge dell Assicurato (così come definito al primo capoverso della definizione 2.1) ma esclusivamente in quanto coniuge dell Assicurato o dal diritto di proprietà che tale coniuge ha sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento. Ogni società di capitali, cooperativa, consorzio, associazione citata nel questionario di Polizza sottoscritto dall Assicurato che abbia sede in Italia e che non sia: a) un Istituzione Finanziaria, b) quotata in mercati regolamentati; e/o c) in stato di Insolvenza Sostanze Inquinanti Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l ambiente compresi, fra gli altri, solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono, fra gli altri, materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare Spese Legali La parte dei Danni che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari, d importo ragionevole, sostenuti da un Assicurato per la difesa, ricerca o valutazione di un Sinistro ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della Società con Carica Direttiva Assicurata. Si intendono coperte le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell Assicurato, escluso l ammontare delle fideiussioni stesse Spese di Pubblicità Spese, costi, ed onorari di Terzi, d importo ragionevole, sostenuti dall Assicurato in nome proprio per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso sia avanzato un Sinistro coperto dalla presente Polizza e nel caso in cui tale Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo Terzi Qualsiasi persona fisica o giuridica ad eccezione: delle persone di cui alle lettere a) e b) della definizione 2.1), dei membri del consiglio d amministrazione, consiglio di Sorveglianza o consiglio di Gestione della Società con Carica Direttiva Assicurata che non siano Assicurato, e di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata. Per facilità di lettura i termini definiti potranno essere ripetuti. Individual D&O.dot 5/15

6 Art. 3) Esclusioni La presente Polizza non copre i Danni relativi ai Sinistri: a) Dolo conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudinario ( common law ); b) Compensi dell Assicurato conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte dell Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l Assicurato non avesse legalmente diritto; In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui alle lettere a) e b) la Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali entro i limiti e le condizioni della presente Polizza, fino al riconoscimento mediante sentenza o lodo arbitrale o ammissione scritta da parte dell Assicurato del Dolo o del fatto che l Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito. c) Danni a persone e/o cose conseguenza diretta o indiretta di: 1) danni morali, 2) infortuni, lesioni personali, malattia o morte, 3) danni, distruzione o perdita d uso di beni mobili e immobili. d) Inquinamento conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento. e) Assicurazioni Precedenti conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente. f) Sinistri Precedenti o in Sospeso conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti dell Assicurato, di altri membri del consiglio d amministrazione, consiglio di Sorveglianza o consiglio di Gestione di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata o di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata prima della data di effetto della presente Polizza o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni sostanzialmente simili a quelli addotti nei procedimenti di cui sopra. g) Fondi Pensione conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o i doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti. h) Emissione di Titoli conseguenza diretta o indiretta di offerte, emissioni o vendita di titoli mobiliari emessi da qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ( prospectus ). i) Società con Carica Direttiva avanzati da o in nome e per conto di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata o di qualsiasi società controllata dalla stessa ai sensi dell Articolo 2359 del Codice Civile, fatta eccezione per: I. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società con Carica Direttiva Assicurata senza la sollecitazione o istigazione dell Assicurato o della Società con Carica Direttiva Assicurata; Individual D&O.dot 6/15

7 II. le Spese Legali; j) Responsabilità Civile Professionale conseguenza diretta o indiretta delle prestazioni, delle mancate prestazioni, dell inadempienza, delle consulenze, dei servizi ed in generale dell attività professionale di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata; k) Insolvenza conseguenza diretta o indiretta di Insolvenza ad eccezione di quanto stabilito alla Garanzia 4 dell Art. 1 Oggetto dell Assicurazione della presente Polizza. Art. 4) Limite di Risarcimento Il Limite di Risarcimento, indicato al punto 3, lettera a) del Frontespizio, rappresenta l importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1, 2 e 4 per ogni Periodo Assicurativo e per qualsiasi Danno. Qualunque sottolimite indicato al punto 3, lettera c) del Frontespizio si intende parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso. Il limite addizionale per la Garanzia 3 indicato al punto 3, lettera b) del Frontespizio per Spese di Pubblicità verrà applicato in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 3, lettera a) del Frontespizio. Il Limite di Risarcimento e il limite addizionale si ridurranno o si esauriranno via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Pubblicità o qualsiasi altro tipo di Danno, ad eccezione di quanto previsto all Art. 8), quinto capoverso. Nel caso in cui la Compagnia o qualsiasi società controllata o partecipata, in forma diretta o indiretta, da THE CHUBB CORPORATION effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a Sinistri coperti dalla presente Polizza, il Limite di Risarcimento o l importo aggiuntivo stabilito alla Garanzia 3, in rapporto a tali Sinistri, verranno ridotti in proporzione all importo di tale pagamento. In ogni caso il Limite di Risarcimento e il limite addizionale verranno applicati in eccesso: a) a qualunque limite di risarcimento di qualsiasi altra polizza assicurativa che copra il medesimo Danno; e/o b) a qualsiasi forma di indennizzo che alla Società con Carica Direttiva Assicurata sia permesso o non vietato ai sensi di legge di pagare o rimborsare all Assicurato per un Danno, salvo che ciò non possa avvenire per causa d Insolvenza. Art. 5) Estensione Territoriale Le Garanzie di questa Polizza sono applicabili ai Sinistri presentati nei territori stabiliti al punto 5 del Frontespizio. Art. 6) Validità della Copertura La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. Individual D&O.dot 7/15

8 Art. 7) Rinnovo L Assicurato si impegna a far pervenire alla Compagnia, almeno 75gg prima della scadenza della presente Polizza, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura, richieste dalla Compagnia stessa. Esaminata la documentazione ricevuta, la Compagnia avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione od un aggravio di rischio e provvederà di conseguenza ad aumentare, diminuire o mantenere invariato il premio di rinnovo, oltre ad inserire eventuali modifiche ai termini della presente Polizza. Art. 8) Gestione del Sinistro L Assicurato ha il diritto ed è tenuto a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei suoi confronti. Egli è tenuto ad informare regolarmente la Compagnia sullo svolgimento della difesa. L Assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato senza ragione. In nessun caso la Compagnia riconoscerà le spese sostenute dall Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall Assicurato. L Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutte le informazioni, l assistenza e la collaborazione da questa richieste. La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali e le Spese di Pubblicità entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla Polizza. La Compagnia terrà indenne l Assicurato per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano state sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato medesimo ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell Art. 1917, C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia con il consenso scritto dell Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. Nel caso in cui l Assicurato non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Danni conseguenti a tale Sinistro non supererà l importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la Compagnia propose per iscritto la transazione all Assicurato. Qualora siano applicabili le esclusioni: a) Dolo, b) Compensi dell Assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di chiedere in restituzione all Assicurato le Spese Legali e le Spese di Pubblicità anticipate. Art. 9) Allocazione Nel caso di Sinistri parzialmente coperti: a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure b) avanzati sia nei confronti dell Assicurato, sia nei confronti di altre persone che non siano Assicurato, la Compagnia terrà indenne l Assicurato esclusivamente per : a) le Spese Legali a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti; e Individual D&O.dot 8/15

9 b) la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti e per i quali gli stessi non abbiano diritto a contribuzione o indennizzo da parte di altri soggetti solidalmente responsabili. Se l Assicurato e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali che sono state attribuite al Danno coperto. Se, al contrario, l Assicurato e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita: a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato, b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall arbitrato. La ripartizione o l anticipo di Spese Legali rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Sinistro. Quale condizione essenziale per il pagamento di Spese Legali, la Compagnia può, a sua discrezione, richiedere un impegno scritto, con termini e condizioni soddisfacenti per la Compagnia, che garantisca il rimborso delle Spese Legali pagate a o per conto dell Assicurato qualora si determini che il Danno non era coperto. Art. 10) Sinistri Dolosi Clausola Risolutiva Espressa Nel caso in cui l Assicurato avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì l Assicurato il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell eventuale danno provocato. Art. 11) Diritto di Surroga La Compagnia che ha risarcito l Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell ammontare del risarcimento nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili (Art C.C.). Art. 12) Franchigie La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di Danno inferiore all importo della Franchigia indicata al punto 4 del Frontespizio. Art. 13) Nuove nomine Qualora durante il Periodo Assicurativo, l Assicurato divenga Amministratore Unico, membro di un Consiglio d Amministrazione o di un Consiglio di Gestione, Direttore Generale di un ente non incluso nel questionario di Polizza, la copertura potrà essere concessa, posto che: 1) l Assicurato dia comunicazione scritta di tale nomina e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia; 2) il nuovo ente soddisfi le condizioni a),b) e c) indicate all articolo 2.13; 3) la Compagnia dia conferma scritta della copertura per tali nuove cariche; e 4) l Assicurato versi il premio concordato ed accetti le eventuali condizioni particolari al fine di rientrare in Garanzia. Individual D&O.dot 9/15

10 In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli Atti Dannosi commessi in seguito alla data di nomina. Art. 14) Cessazione di una Carica Se, durante il Periodo Assicurativo, l Assicurato cessa di essere Amministratore Unico, membro del Consiglio d Amministrazione o di Gestione, Direttore Generale di una Società con Carica Direttiva Assicurata, egli beneficerà della copertura per la carica cessata fino alla data di scadenza della Polizza, ma solo in relazione agli Atti Dannosi commessi antecedentemente la data in cui detta carica è cessata. Art. 15) Cambio di controllo della Società con Carica Direttiva Assicurata Se durante il Periodo Assicurativo: 1) qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata viene fusa per incorporazione in altra società o ente; 2) qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata viene quotata in qualunque mercato regolamentato o emette qualsiasi titolo mobiliare; o 3) vengono acquisite azioni o quote di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata che comportino il: a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato, la copertura in relazione a tale Società con Carica Direttiva Assicurata continuerà fino alla scadenza della Polizza, ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri relativi ad Atti Dannosi antecedenti agli eventi sopra indicati. L Assicurato dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia di tali eventi, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie. La Compagnia si riserverà il diritto di modificare le condizioni o i termini della presente Polizza e di richiedere un premio aggiuntivo. Art. 16) Liquidazione della Società con Carica Direttiva Assicurata Se durante il Periodo Assicurativo viene dichiarato il fallimento o la liquidazione di qualsiasi Società con Carica Direttiva Assicurata o viene nominato un commissario liquidatore, la copertura in relazione a tale Società con Carica Direttiva Assicurata continuerà fino alla scadenza del Periodo Assicurativo in corso (ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri relativi ad Atti Dannosi antecedenti gli eventi di cui sopra), data nella quale detta copertura terminerà automaticamente. L Assicurato dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia di tali eventi, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie. Individual D&O.dot 10/15

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 17) Dichiarazione relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione (Artt. 1892,1893 e 1894 C.C.) Art. 18) Altre Assicurazioni Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa, la presente Polizza opererà in eccedenza al limite di risarcimento della suddetta copertura assicurativa completamente esaurito per il risarcimento nella moneta in corso legale per i sinistri coperti dall altra polizza. Art. 19) Pagamento del Premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se l Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprend e vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art C.C.). I Premi devono essere pagati all Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia. Art. 20) Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 21) Aggravamento del Rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Art C.C.). Art. 22) Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell Assicurato (Art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 23) Rinnovo dell Assicurazione e Periodo dell Assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al Periodo Assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata della Polizza. Individual D&O.dot 11/15

12 Art. 24) Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell Assicurato. Art. 25) Foro Competente Foro competente è esclusivamente quello di Milano, Italia. Art. 26) Forma delle Comunicazioni Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax ovvero per telegramma alla Compagnia al seguente indirizzo. Chubb Insurance Company of Europe S.A. Piazzetta Pattari, Milano Art. 27) Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 28) Obblighi dell Assicurato in Caso di Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato: a) Deve presentare denuncia alla Compagnia nel più breve tempo possibile. b) Deve, entro trenta giorni dalla data del Sinistro, predisporre e tenere a disposizione della Compagnia o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento. c) Deve tenere a disposizione della Compagnia tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza. d) Non deve ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della Compagnia. L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza. Art. 29) Notifica di circostanze Se nel corso del Periodo Assicurativo un Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine ad un Sinistro e trasmette comunicazione scritta alla Compagnia, l eventuale Sinistro conseguente verrà considerato come riportato nel Periodo Assicurativo. Individual D&O.dot 12/15

13 La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l Atto Dannoso o il presunto Atto Dannoso e la data in cui è stato commesso, il Danno potenziale nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze. ASSICURATO (Timbro e Firma) Rappresentanza Generale per l'italia Individual D&O.dot 13/15

14 Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 C.C. la sottoscritta Assicurato dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 4 Limite di Risarcimento Art. 10 Sinistri Dolosi Clausola Risolutiva Espressa Art. 17 Altre Assicurazioni Art. 22 Rinnovo dell Assicurazione e Periodo dell Assicurazione Art. 24 Foro Competente Art. 27 Obblighi degli Assicurati in Caso di Sinistro ASSICURATO (Timbro e Firma) Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nella NOTA INFORMATIVA relativa sia alla Chubb Insurance Company of Europe S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, che al contratto di polizza. L ASSICURATO (Timbro e Firma) Individual D&O.dot 14/15

15 CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURATO (Timbro e Firma) Rappresentanza Generale per l'italia Individual D&O.dot 15/15

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