La Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello

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1 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera per l'avvocatura e il del Tribunale d'appello composta dei giudici: Balerna, presidente, Epiney-Colombo e Balestra-Bianchi segretario: Isotta, cancelliere statuendo sull istanza 16 marzo 2007 degli avv. dr. A.,, avv. B.,, avv. dr. C.,, con la quale è chiesto il rilascio di una decisione di accertamento circa l iscrizione nel registro cantonale degli avvocati di avvocati dipendenti da una società di capitali (in specie una società anonima con sede a Zurigo e succursale nel Cantone Ticino). esaminati gli atti; ritenuto, in fatto: A. a) Con decisione dell'ottobre 2006 l autorità di sorveglianza degli avvocati del Canton Zurigo ha accolto un istanza dello studio legale D. ed ha accertato che gli avvocati di quello studio potevano rimanere iscritti nel registro degli avvocati di quel Cantone qualora lo studio legale fosse stato trasformato in una società anonima. Con istanza del 16 marzo 2007 gli avv. dr. A., avv. B. e avv. dr. C., richiamandosi alla menzionata decisione dell'ottobre 2006, chiedono a questa decisione CAN relativa alla società anonima di avvocati anonimizzata.doc

2 2 Camera che venga accertata la possibilità, per gli avvocati di questo studio attivi a, di rimanere iscritti nel registro degli avvocati del Cantone Ticino, quando questo verrà trasformato in una succursale della prevista società. b) Per quanto concerne la ricevibilità dell istanza, i richiedenti affermano che la trasformazione dello studio legale in società anonima comporta un elevato dispendio di tempo e di danaro, poiché si rendono necessari il trasferimento di tutti i contratti vigenti (contratti di lavoro, locazione, servizi, ecc.), l adattamento del sistema contabile e fiscale alla nuova forma societaria, l informazione adeguata per i clienti e i diretti interessati, segnatamente per i dipendenti. Qualora, a ristrutturazione avvenuta, questa Camera dovesse cancellare le iscrizioni degli avvocati iscritti nel registro del Cantone Ticino rispettivamente rifiutare l iscrizione di nuovi avvocati assunti dallo studio, si renderebbe necessaria un inversione del processo, con gravi ripercussione economiche e d immagine per quest ultimo. Soltanto a seguito di una decisione positiva potrà essere attuata la ristrutturazione. c) Gli istanti descrivono la prospettata società come segue. Questa verrà chiamata D. SA ed avrà sede a Zurigo, allo stesso indirizzo dell attuale studio legale. Il capitale sociale sarà probabilmente dell ordine di 1 milione di franchi. Lo scopo è definito come segue: La società ha per scopo la fornitura di servizi giuridici in Svizzera e all estero tramite avvocati iscritti in Svizzera e altri consulenti qualificati, così come le attività ad essa correlate. La società può, nei Cantoni dove è permesso, offrire servizi di. La società può intraprendere tutte le attività commerciali e finanziarie in relazione al proprio scopo. La società può anche costituire succursali. Il consiglio di amministrazione sarà composto, inizialmente, da quattro avvocati iscritti nel registro del Canton Zurigo. Il consiglio di amministrazione delibererà il regolamento di organizzazione. Unica socia della società sarà una società semplice, composta da 25 soci, di cui 23 dispongono di una patente svizzera di avvocato e sono iscritti in un registro cantonale di avvocati, 1 è titolare di una patente estera ed 1, titolare di una patente svizzera, esercita all estero la propria attività. I soci, che stipuleranno un patto parasociale,

3 3 saranno nello stesso tempo assunti come dipendenti della D. SA attraverso un apposito contratto di lavoro. La società anonima verrà infine inclusa come assicurato supplementare nella polizza di assicurazione per la responsabilità civile esistente; l importo della copertura ammonterà a un multiplo di quello necessario secondo l art. 44 RAvv. A questo scopo essi sottopongono all esame di questa Camera i seguenti progetti di documenti, redatti in lingua tedesca, cui annettono una traduzione in italiano: statuto della D. SA (doc. 8), regolamento d organizzazione della D. SA (doc. 9), patto parasociale degli azionisti della D. SA (doc. 10), contratto di lavoro per soci (doc. 11). Precisano che la documentazione prodotta tiene già conto delle condizioni imposte nella decisione dell'ottobre 2006 dall autorità di sorveglianza zurighese. d) Gli istanti sostengono che sono dati i presupposti per il mantenimento dell iscrizione nel registro del Cantone Ticino degli avvocati della succursale di della prevista D. SA. La documentazione allestita a questo scopo dimostrerebbe, in particolare, che la costituenda società anonima sarebbe controllata in permanenza da avvocati iscritti in un registro cantonale ed inoltre che le regole ed il segreto professionali sarebbero rispettati. Oltre alla testé menzionata decisione dell autorità di sorveglianza del Canton Zurigo, che concerne proprio il loro studio, essi rinviano ad una decisione ancora precedente, emessa il 29 maggio 2006 dall autorità di sorveglianza del Canton Obvaldo (doc. 3), e al documento Zulässigkeit von Anwaltskörperschaften, del 13 gennaio 2006, elaborato da un gruppo di lavoro costituito da membri dell ordine degli avvocati del Canton Zurigo e della Federazione svizzera di avvocati (doc. 7); quest ultima ha messo a disposizione dei suoi membri, quale modello per l iscrizione negli altri Cantoni, la documentazione sottoposta dallo studio legale D. all autorità di sorveglianza del Canton Zurigo e da quest ultima accettata. Essi richiamano poi la decisione 23 febbraio 2007 della Camera per l avvocatura del Canton Berna, favorevole alla creazione in quest ultimo Cantone di una succursale di uno studio legale

4 4 organizzato in forma di società anonima con sede a Zurigo (doc. 5), e della circolare dell Ordine degli avvocati del Canton Lucerna, datata marzo 2007 (doc. 6), che riferisce dell accordo della locale autorità di sorveglianza alla costituzione di società anonime di avvocati, sulla scorta dei modelli di Obvaldo o Zurigo. B. Con osservazioni del 24 aprile 2007 l Ordine degli avvocati ha preavvisato favorevolmente l istanza. C. L Ordine dei notai non ha formulato osservazioni. Considerando, in diritto: 1. Gli istanti chiedono alla Camera per l avvocatura ed il (CAN) di confermare, mediante una decisione di accertamento, che sussistono i presupposti perché gli avvocati attivi presso lo studio legale di possano restare iscritti nel registro degli avvocati del Cantone Ticino anche dopo la prevista trasformazione dello studio legale in una società anonima Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l indirizzo professionale (art. 6 cpv. 1 LLCA). L autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli art. 7 (condizioni di formazione) e 8 (condizioni personali) LLCA. L avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal registro (art. 9 LLCA). Nel Cantone Ticino competente per l iscrizione e la radiazione è la Camera per l avvocatura e il (art. 3, 6 e 30 cpv. 2 lett. b LAvv). La relativa procedura è retta, a titolo sussidiario, dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm; cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 della stessa). L art. 41 PAmm prevede che la domanda intesa ad accertare l esistenza, l inesistenza o l estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta all Autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo all accertamento immediato.

5 Nel caso concreto, com è già stato illustrato in fatto, i richiedenti affermano che la trasformazione dello studio legale in società anonima comporta un elevato dispendio di tempo e di danaro, poiché si rendono necessari il trasferimento di tutti i contratti vigenti (contratti di lavoro, locazione, servizi, ecc.), l adattamento del sistema contabile e fiscale alla nuova forma societaria, l informazione adeguata per i clienti e i diretti interessati, segnatamente per i dipendenti. Qualora, a ristrutturazione avvenuta, questa Camera dovesse cancellare le iscrizioni degli avvocati iscritti nel registro del Cantone Ticino rispettivamente rifiutare l iscrizione di nuovi avvocati assunti dallo studio, si renderebbe necessaria un inversione del processo, con gravi ripercussione economiche e d immagine per quest ultimo. Soltanto a seguito di una decisione positiva potrà essere attuata la ristrutturazione. Gli istanti dimostrano pertanto un sufficiente interesse legittimo all accertamento immediato di quanto sollecitato. L istanza è pertanto ricevibile in ordine. 2. ll quesito dell ammissibilità della società anonima di avvocati D. SA è già stato affrontato dalla Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Zurigo nella decisione dell'ottobre 2006, le cui considerazioni principali (capitoli da III a VI) vengono riprodotte, debitamente tradotte e riassunte, qui di seguito (pag. da 5 a 15 di questa decisione), tenendo presente che il contenuto dei documenti sottoposti in quella sede non coincide completamente con quello dei documenti allegati all istanza 16 marzo 2007 (cfr. circa le relative modifiche al consid. 4 che segue). * * * (Inizio del riassunto della decisione dell'ottobre 2006) III. L indipendenza ai sensi dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA 1. L iscrizione degli avvocati nel registro cantonale presuppone la sussistenza dei requisiti di formazione previsti dall art. 7 LLCA e di quelli personali di cui all art. 8 LLCA. Questi requisiti sono attualmente soddisfatti dagli avvocati dello studio D.. Essi non subiscono mutamento alcuno con la trasformazione dello studio legale degli istanti in una società anonima. Dev essere tuttavia esaminato come la trasformazione influirà sulla condizione prevista dall art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, secondo cui l avvocato deve essere in grado di esercitare

6 6 in piena indipendenza; può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale. 2. L indipendenza costituisce un principio di importanza fondamentale (DTF 130 II 87/93), riconosciuto a livello internazionale. Essa ha lo scopo di lasciare la più ampia libertà d azione dell avvocato nei confronti del cliente, dei terzi e dell autorità, affinché esso possa lasciarsi guidare, nella tutela degli interessi del cliente, esclusivamente da punti di vista oggettivi. L avvocato necessita dell indipendenza per adempiere ai compiti che gli affida lo stato di diritto (Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, ad art. 8 n. 32). L indipendenza è essenziale per la fiducia nell avvocatura e nella giustizia. L indipendenza è particolarmente ben rappresentata dall immagine tradizionale dell avvocato che ha lo studio per conto proprio. Da tempo tuttavia gli avvocati hanno cominciato ad associarsi nell esercizio della professione sotto forme svariate. Fino ad oggi le associazioni di avvocati rivestono la forma della società semplice o della società in nome collettivo (Fellmann, Anwaltsrevue, 10/2003, pag. 342/343; inoltre DTF 124 III 363), in relazione alle quali il requisito dell indipendenza dev essere considerato soddisfatto. L incessante mutamento del quadro economico e sociale ha profondamente modificato la domanda di servizi giuridici. I servizi giuridici richiesti dalla clientela aumentano, così come la loro complessità e le esigenze per farvi fronte. Le associazioni di avvocati, confrontate ad una forte concorrenza, fanno ricorso a strumenti moderni, che permettono un lavoro più efficiente e comunicazioni sempre più veloci a livello mondiale. Anche in Svizzera si sono perciò sviluppati grandi studi legali, dotati di tutte le nuove tecnologie e che tengono il passo con le aziende di prestazione di servizi gestite secondo i nuovi metodi manageriali per quanto riguarda l assicurazione della qualità, la specializzazione e la formazione continua. Per questi studi la società anonima di avvocati sembra essere la forma giuridica più appropriata. Essa permette altresì di limitare la responsabilità dei soci; esigenza urgente nei casi di mandati implicanti un alto rischio di danno. La società di capitali di avvocati è tuttavia interessante non solo per i grandi studi attivi a livello internazionale, ma anche per i medi e piccoli studi legali, che sono anche i più numerosi in Svizzera, soprattutto in considerazione della possibilità di limitare la responsabilità dei soci. Trattasi quindi di verificare, alla luce dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, se e a quali condizioni una società di capitali (società anonima o società a garanzia limitata) permette l esercizio indipendente della professione agli avvocati alle sue dipendenze. 3. Il requisito dell indipendenza ha costituito uno dei temi centrali dei dibatti alle Camere federali relativi all adozione della LLCA. Tra le differenti varianti relative all art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, quella approvata - ed oggi in vigore - non si limita ad esigere semplicemente l esercizio della professione dell avvocato in piena indipendenza (tale era la proposta del Governo), ma esclude anche la possibilità che questo possa essere impiegato da persone che non sono iscritte in un registro cantonale degli avvocati. Si era dell opinione che gli avvocati impiegati quali collaboratori presso aziende come fiduciarie, banche o assicurazioni non fossero indipendenti; dovevano pertanto essere esclusi dall esercizio della professione per tutelare la clientela.

7 7 Le Camere si occuparono tuttavia anche della libertà di organizzazione degli avvocati. Una proposta, adottata dal Consiglio degli Stati, di concedere una tale libertà, venne lasciata cadere dal Consiglio nazionale, allo scopo di riservare l esame delle possibili forme di organizzazione giuridica degli studi legali nell ambito della mozione Cottier. Con questa mozione, accettata dalle Camere, il Consiglio federale era stato invitato ad analizzare le diverse forme organizzative per l associazione di liberi professionisti (avvocati, studi medici collettivi ecc.) ed a sottoporre al Parlamento - qualora fosse stato necessario - un progetto per un adeguata regolamentazione giuridica. Questa mozione non ha a tutt oggi avuto un seguito. Ciò malgrado, non vi sono indizi per ritenere che il testo dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, così come sancito in esito ai dibattiti parlamentari, sia stato inteso come una limitazione della libertà di organizzazione degli avvocati. 4. Dopo l entrata in vigore della LLCA il Tribunale federale ha reso un certo numero di decisioni in relazione all iscrizione nel registro cantonale degli avvocati. Nella sentenza pubbl. in DTF 130 II 87, la Corte ha segnatamente considerato che il testo dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA esprime la chiara volontà della maggioranza del Parlamento secondo cui l avvocato in rapporto di impiego non può conseguire l iscrizione nel registro cantonale per quanto concerne l attività nell ambito del monopolio, tranne quando è dipendente di un avvocato iscritto in tale registro. Per gli avvocati che non sono impiegati da avvocati sussiste pertanto una presunzione di mancanza di indipendenza, che può essere rovesciata a determinate condizioni. L indipendenza istituzionale ai sensi dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA dev essere dunque intesa nel senso che bisogna presumere l assenza della stessa per i mandati che sono in qualche modo legati ad un impiego; è il caso per la rappresentanza del datore di lavoro medesimo, di aziende legate con quest ultimo o di suoi clienti. Inversamente, quando l avvocato patrocina dei clienti che non fossero legati al suo datore di lavoro, la sua indipendenza non verrebbe pregiudicata. 5. Come ha avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, diversamente da quanto proposto nel progetto governativo dinanzi alle Camere federali si è imposta una concezione restrittiva di indipendenza sensi dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, secondo cui difettano dell indipendenza istituzionale gli avvocati che sono attivi quali collaboratori in aziende del settore bancario, fiduciario ed assicurativo e che sono vincolati alle istruzioni di queste ultime. Il conflitto di interessi incombente tra gli interessi del datore di lavoro e quelli della clientela cui sono esposti questi avvocati è stato considerato come determinante. Anche la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, al pari di quella precedente, ha considerato decisivo il conflitto di interessi, negando la sussistenza dell indipendenza istituzionale nell ipotesi in cui il datore di lavoro poteva in qualche modo influenzare l avvocato, ma per converso - mediante un interpretazione conforme alla Costituzione - ammettendo una tale indipendenza in assenza di influenza, come nell ipotesi di esercizio dell attività legale rigorosamente separata al di fuori e senza connessione con l attività del datore di lavoro. 6. L art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA mira all indipendenza istituzionale (o strutturale), presupposto per l iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, mentre l art. 12 lett. b LLCA impone l esercizio dell attività in modo indipendente quale regola professionale ed è completato dall art. 12 lett. c LLCA, secondo il quale l avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle

8 8 persone con le quali ha rapporti professionali o privati. L indipendenza istituzionale ai sensi dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA permette l esercizio dell avvocatura unicamente in un ambiente che, da un lato, sia al riparo da conflitti di interessi, come non è - soprattutto - il caso nelle aziende del settore fiduciario, bancario o assicurativo che impiegano avvocati, e, dall altro, escluda qualsiasi legame estraneo o influenze sugli avvocati da parte di terzi, come si deduce in particolare dall art. 8 cpv. 1 lett. d 2.a frase LLCA. La società in capitali di avvocati serve all esercizio in comune dell avvocatura da parte di avvocati. Lo scopo degli avvocati dipendenti della stessa, al pari di quest ultima, è di perseguire un vantaggio economico mediante una conduzione fedele e diligente dei mandati loro assegnati. Viene a mancare d acchito una contrapposizione di interessi tra la datrice di lavoro e gli avvocati impiegati suscettibile di pregiudicare l indipendenza di questi ultimi. D altro canto, oltre alla possibilità di essere dipendente di una persona iscritta nel registro cantonale, l art. 8 cpv. 2 LLCA permette l impiego presso un organizzazione di pubblica utilità riconosciuta, ritenuto che la rappresentanza in giudizio deve limitarsi esclusivamente a mandati affidatigli nell ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione. Parimenti nulla osta all impiego di avvocati da parte di società in nome collettivo. Elemento determinante non è, quindi, il rapporto di impiego, bensì il pericolo di influenza estranea da parte di persone non iscritte, che deve essere escluso proprio per assicurare il principio dell indipendenza. Nelle società di capitali di avvocati il pericolo di influenza appare tuttavia escluso, se esse sono controllate a tutti i livelli decisionali da avvocati iscritti e se questo controllo è concepito in maniera tale da rimanere immutato nel tempo. Anche nell ambito di una società di capitali di avvocati, se organizzata in modo adeguato, può essere escluso che terzi non iscritti nel registro possano influenzare in qualche modo (fattualmente o giuridicamente, direttamente o indirettamente) gli avvocati dipendenti della stessa nell esercizio della loro professione (Fellmann, Rechtsformen der Zusammenarbeit von Rechtsanwälten, Anwaltsrevue 10/2003, pag. 349). Ciò posto, si deve concludere che, contrariamente al tenore letterale, l art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA va interpretato restrittivamente nel senso che l esercizio in comune dell avvocatura da parte di avvocati può avvenire anche nel contesto di una società di capitali di avvocati. Questa interpretazione corrisponde al senso del menzionato disposto e non limita la libertà economica ancorata all art. 27 Cost. più di quanto lo richieda il suo scopo. IV. La società anonima di avvocati 1. Gli istanti intendono trasformare lo studio legale in una società anonima. Di conseguenza occorre esaminare come quest ultima debba essere strutturata per soddisfare il requisito dell indipendenza di cui all art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, sia per quanto concerne la formazione dello scopo, sia riguardo al suo controllo da parte di avvocati iscritti, sia con riferimento all esclusione di istruzioni nell esercizio della professione. 2. Lo scopo principale della società anonima di avvocati, che serve all esercizio in comune della professione, consiste nell esercizio di uno studio legale. Il modo in cui di questo scopo principale viene trascritto negli statuti non è rilevante (ad es. esercizio di uno studio legale o la prestazione di servizi giuridici), sintanto che esso mira alla prestazione di servizi da parte di avvocati

9 9 dipendenti nell ambito della loro attività professionale. Gli avvocati svolgono da sempre un attività piuttosto ampia; accanto alla consulenza giuridica e al patrocinio nelle procedure giudiziarie e amministrative, essi svolgono affari bancari o immobiliari, come pure mandati di mediazione, fiduciari o di amministrazione. Le attività che si allontanano da quella centrale dell avvocato devono essere svolte in primo luogo dagli avvocati stessi, per poter mantenere il carattere di studio legale. Possono essere impiegati anche degli specialisti, vuoi come collaboratori vuoi come soci. Questa collaborazione deve però rimanere in stretta relazione con l attività legale. A queste condizioni gli statuti dell ordine degli avvocati del Canton Zurigo, frattanto superati, autorizzavano le società miste di loro membri al 2 cpv. 3. L estensione dell attività societaria oltre lo scopo principale è in ogni caso ammissibile solo se gli scopi secondari sono funzionali a quello principale. Qualora, in effetti, gli scopi secondari servissero quale pretesto per creare settori di attività autonomi (ad es. nel campo fiduciario, dell amministrazione di patrimoni o del commercio di immobili), si creerebbero quei conflitti di interessi che precludono l indipendenza necessaria per l iscrizione nel registro da parte di avvocati attivi in altre imprese. Sulla base dell art. 12 LLCA, gli avvocati iscritti sottostanno alle regole professionali anche se sono dipendenti di una società anonima di avvocati. Di conseguenza nella descrizione dello scopo della società non è necessario precisare che i servizi giuridici devono essere sempre essere resi in ottemperanza alla LLCA. 3. Il controllo della società anonima di avvocati è senz altro dato, se alla cerchia degli azionisti appartengono avvocati iscritti e se essi occupano gli organi incaricati della sua gestione, segnatamente il consiglio di amministrazione. Nelle fasi iniziali delle discussioni relative all ammissibilità di società di capitali per avvocati, quando ancora non esisteva il registro cantonale ai sensi della LLCA, si riteneva che socio poteva essere solo il titolare di un brevetto di avvocato. Oggi tuttavia numerose associazioni di avvocati impiegano degli specialisti (come economisti, fiduciari, periti fiscali, ecc.), per poter offrire ai loro clienti delle soluzioni globali. Lo stesso Tribunale federale ha constatato che gli avvocati si associano in studi sempre più grandi, organizzandosi altresì con questi specialisti, per far fronte alla crescente complessità delle problematiche societarie ed economiche (DTF 130 II 87/93). Dopo un iniziale indecisione, è ora opinione unanime della dottrina, ancorché composta di avvocati esercitanti la professione, che gli avvocati debbano potersi associare con specialisti che non dispongono del brevetto di avvocato (Multidisciplinary Partnership, risp. Practice), anche nella forma di una società di capitali (Vonzun, Die Anwalts-Kapitalgesellschaft Zulässigkeit und Erfordernisse, ZSR NF 120/2001, pag ; Fellmann, Anwaltsrevue 10/2003, pag. 350; Nobel, Unabhängigkeit und Organisationsform im Anwaltsberuf, in: Das Anwaltsrecht nach dem BFGA, San Gallo 2003, pag. 58/59; Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 8 n ). Questa possibilità è condivisa dalla Commissione (di sorveglianza degli avvocati del Canton Zurigo), quantomeno a maggioranza. Non può invece essere seguita l opinione (Vonzun, op. cit., pag. 463), secondo cui è sufficiente che gli avvocati iscritti dispongano della maggioranza dei voti sia nell assemblea generale che nel consiglio di amministrazione. Con questo semplice requisito, sussiste il rischio che azionisti o membri del consiglio di amministrazione non iscritti nel registro degli avvocati possano esercitare

10 10 un influenza determinante. Bisogna invece esigere che, a tutti i livelli, le decisioni possano essere adottate solo quando la maggioranza necessaria secondo la legge o lo statuto risulti a sua volta composta per la maggior parte, contando per testa, da (voti di) avvocati iscritti. 4. Questo significa, in primo luogo, che gli avvocati iscritti nel registro cantonale devono detenere la maggioranza dei voti e del capitale nell assemblea generale (art. 698 segg. CO). La validità delle relative decisioni (art. 703 e 704 cpv. 1 CO) dev essere inoltre subordinata alla condizione che vi acconsentano più avvocati iscritti nel registro cantonale che azionisti non iscritti. Del pari, il consiglio di amministrazione della società anonima (art. 707 segg. CO) dev essere composto, in maggioranza, da membri iscritti nel registro cantonale degli avvocati. La loro influenza dev essere altresì rinforzata prevedendo negli statuti che le decisioni del consiglio di amministrazione sono valide solo se vi acconsentono più avvocati iscritti nel registro cantonale che membri non iscritti. Giusta l art. 716b cpv. 1 CO, lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d organizzazione. La gestione riferita ai mandati, diversamente che per gli altri compiti, può però essere affidata solo ad avvocati iscritti nel registro cantonale. A presidente del consiglio di amministrazione (art. 712 CO) deve essere designato un avvocato iscritto nel registro cantonale. Ancora va garantita nel tempo la preminenza di avvocati iscritti nell assemblea generale; il che può essere conseguito, ad esempio, vincolando le azioni nominative (Vonzun, op. cit., pag. 464). 5. L esercizio indipendente della professione di avvocato non è pregiudicato dal fatto che, in una società anonima, quest ultimo è vincolato alle decisioni dell assemblea generale e del consiglio di amministrazione. L avvocato iscritto nel registro cantonale è difatti tenuto, per legge, a rispettare le regole professionali; istruzioni contrarie sono irrilevanti. Si raccomanda tuttavia di prevedere esplicitamente negli statuti o nei regolamenti una clausola che garantisca agli avvocati della società la necessaria libertà nell esecuzione dei mandati mediante una limitazione dell obbligo di attenersi a istruzioni. V. D. SA 1. La struttura della prevista D. SA si evince dallo statuto (Statuto), dal regolamento d organizzazione (RO) che verrà emanato dal consiglio di amministrazione e dal patto parasociale (PP). 2. Lo scopo della società è descritto come segue al 2 dello Statuto: La società ha per scopo la fornitura di servizi giuridici in Svizzera e all estero tramite avvocati iscritti in Svizzera e altri consulenti qualificati, così come le attività ad essa correlate. La società può intraprendere tutte le attività commerciali e finanziarie in relazione al proprio scopo. La società può partecipare o riunirsi con altre imprese e costituire succursali o filiali in Svizzera e all estero. La società può acquistare, detenere o vendere fondi in Svizzera e all estero.

11 11 Scopo principale della società è la fornitura di servizi giuridici, come risulta dal 2 Statuto; questo scopo, che è anche è il solo ad essere ripreso alla cifra 1 PP, è conforme all art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA. Gli scopi secondari sono ammissibili solo se sono funzionali a questo scopo principale. Questo è esplicitamente confermato al 2 dello Statuto in merito alla possibilità di intraprendere attività commerciali e finanziarie. Lo Statuto dovrà invece precisare che il commercio di fondi è limitato agli uffici della società e inoltre che la partecipazione ad altre imprese e la fondazione di filiali è limitata a società che perseguano lo stesso scopo principale della D. SA. In caso di riunione di imprese, il requisito dell indipendenza dev essere verificato nuovamente. 3. Secondo il PP le persone ivi indicate costituiscono una società semplice (cifra 1). Le azioni della società anonima sono detenute in proprietà comune dai soci ed ogni socio dispone di una uguale quota parte matematica (cifra 7). Nell assemblea generale ogni socio rappresenta il numero di azioni che corrisponde alla sua quota parte matematica (cifra 12). Ogni azione dà diritto a un voto ( 7 1.a frase Statuto). Almeno i due terzi dei soci devono essere avvocati registrati in Svizzera (cifra 4 PP). Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate (art. 703 CO; ripreso testualmente dal 8 cpv. 1 Statuto). Con 2/3 delle azioni gli avvocati iscritti nel registro cantonale possono adottare delle decisioni od opporvisi. Delle decisioni potrebbero tuttavia essere adottate anche sommando tutti i voti degli azionisti non iscritti (1/3 di tutti i voti delle azioni) con la metà di quelli degli avvocati iscritti (1/6 di tutti i voti delle azioni, più un voto). Ciò dev essere evitato, tramite una modifica del quorum determinante nello statuto, di modo che la maggioranza che adotta una decisione dev essere composta, in prevalenza, da azionisti iscritti nel registro cantonale degli avvocati. Per l adozione di deliberazioni importanti è necessario l approvazione di almeno 2/3 dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati (art. 704 cpv. 1 CO). Gli oggetti di queste deliberazioni possono essere estesi e il quorum necessario può essere inasprito (ZK Tanner ad art. 704 CO n. 3). Gli statuti fanno uso di questa facoltà, includendo segnatamente la nomina dei membri e del presidente del consiglio di amministrazione tra le deliberazioni importanti ( 8 cpv. 3 Statuto) ed aumentando il quorum a 3/4 dei voti di tutte le azioni e del loro valore nominale. Le quote parti dei singoli soci non sono cedibili, né tramite cessione, né in virtù del regime matrimoniale, né per successione, né in qualsiasi altra maniera (cifra 7 PP). Per il trasferimento della proprietà delle azioni della D. SA è necessaria una decisione dei soci che raccolga almeno ¾ di voti favorevoli (patto 10 PP). In questo modo viene assicurato che la quota parte del capitale spettante ad avvocati iscritti nel registro cantonale venga mantenuta nel tempo. Per quanto concerne il trasferimento delle azioni, tutte nominative non emesse, è necessaria la loro cessione e l approvazione del consiglio d amministrazione, ritenuto che l approvazione può essere rifiutata per causa grave ( 4 cpv. 1 Statuto). L approvazione dev essere rifiutata se, in seguito all acquisto, gli avvocati iscritti nel registro cantonale non dispongono più della

12 12 maggioranza che permette di controllare i voti attributi alle azioni rispettivamente i voti in seno alla società che detiene le azioni ( 4 cpv. 2 Statuto). 4. Il consiglio di amministrazione si compone di uno o più membri, i quali devono essere azionisti (art. 707 cpv. 1 CO). Il 10 Statuto ricorda questo requisito e soggiunge che i membri devono essere, in maggioranza, avvocati registrati in Svizzera. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto (art. 713 cpv. 1 CO). Il consiglio di amministrazione può adottare delle decisioni quando la maggioranza dei suoi membri iscritti nel registro cantonale degli avvocati è presente (cifra 18 RO). Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti emessi (cifra 19 RO). Poiché é ammessa l astensione dal voto, può succedere che il consiglio di amministrazione adotti delle decisioni con una maggioranza di voti provenienti da membri non iscritti nel registro cantonale degli avvocati. Ma anche prescindendo da ciò, i membri non iscritti nel registro cantonale possono avere la meglio quando il consiglio di amministrazione è composto dal numero minimo necessario di avvocati iscritti nel registro cantonale e che, di questi, partecipa alla seduta solo la maggioranza. Anche nel consiglio di amministrazione le decisioni devono invece essere emesse solo se la maggioranza dei voti a loro sostegno proviene da avvocati iscritti nel registro cantonale; in altre parole se a queste decisioni acconsentono più avvocati iscritti nel registro cantonale che membri del consiglio di amministrazione non iscritti in questo registro. Questa esigenza dev essere ancorata nello Statuto o nel RO e deve valere anche per le decisioni in via circolare. 5. Il consiglio di amministrazione ha, tra l altro, le seguenti attribuzioni: la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, così come l alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione [ 11 cpv. 2 lett. d ed e Statuto, ripresi testualmente alla cifra 5 lett. e ed f (recte: d ed e) RO]. Non è però dato di sapere quali siano i compiti affidati alle persone incaricate della gestione. Lo svolgimento dei mandati è tuttavia retto dall allegato 1 al RO, che appare conforme al principio dell indipendenza dell avvocato da istruzioni. Se l organo di gestione dovesse comunque occuparsi di compiti legati ai mandati, potrebbe farlo solo attraverso avvocati registrati. Per il rimanente, la gestione può essere affidata a qualsiasi persona idonea. 6. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dall assemblea generale ( 8 cpv. 3 lett. g Statuto). In considerazione dell importanza della carica, l eleggibilità a presidente del consiglio di amministrazione funzione dev essere limitata agli avvocati iscritti nel registro cantonale. La stessa regola si applica per il suo sostituto. 7. I compiti e le competenze del consiglio d amministrazione della D. SA in merito alla consulenza legale e alla rappresentanza dei clienti sono limitati all emanazione dei regolamenti e delle direttive in materia di accettazione dei mandati e di esercizio dell attività, per garantire che quest ultima avvenga in maniera conforme alle regole professionali risultanti dal diritto federale e cantonale, così come alle norme deontologiche (cifra 10 RO).

13 13 L allegato 1 al RO contiene i principi relativi all accettazione dei mandati (lett. A) e quelli relativi all esercizio dell attività (lett. B). Secondo la cifra 1 della lett. A, ogni avvocato responsabile di un mandato decide solo e sotto la propria responsabilità se un mandato debba essere accettato o meno, conformandosi ai seguenti principi: a) evitare rischi reputazionali, b) evitare conflitti di interessi, c) redditività, ossia la possibilità del cliente di effettivamente pagare gli onorari relativi all attività che deve essere svolta. Secondo la cifra 2 della lett. A, un approvazione del consiglio di amministrazione è necessaria per l accettazione di una serie di mandati: trattasi tuttavia di incarichi che, in linea di principio, esulano dal campo del monopolio. I principi relativi all esercizio dell attività (lett. B), mirano a fornire prestazioni di alta qualità nell interesse del cliente. Determinante appare, in seguito, il fatto che il consiglio di amministrazione non abbia diritto di dare istruzioni riguardanti la conduzione concreta di un mandato agli avvocati responsabili dello stesso né ai collaboratori giuridici loro subordinati (cifra 11 RO). Inoltre, la cifra 16 PP dispone che soltanto una persona iscritta in un registro (cantonale) svizzero può essere responsabile di mandati d avvocatura. Chi non soddisfa questa condizione non è autorizzato a dare istruzioni nel quadro di questi mandati. Poiché quindi la facoltà di impartire istruzioni è circoscritta agli avvocati registrati, la necessaria indipendenza nello svolgimento dei mandati appare assicurata. Nel quadro della consulenza e della rappresentanza dei clienti, tutti i partner e tutti i collaboratori giuridici dispongono di un potere di firma individuale conformemente alla procura annessa al RO come allegato 2 (cifra 29 RO). Per gli impiegati di D. SA responsabili dei mandati la procura è illimitata e per quelli che non sono responsabili dei mandati, essa è subordinata alle istruzioni dei responsabili dei mandati. La rappresentanza verso l esterno della D. SA riguardo alla conduzione dei mandati è pertanto data; non si rende pertanto necessario far partecipare gli azionisti iscritti nel registro cantonale degli avvocati alla gestione della società mediante il loro inserimento nel consiglio d amministrazione o nel gremio cui questa è delegata. VI. Regole professionali e segreto professionale 1. Per il mantenimento dell iscrizione nel registro cantonale degli avvocati dev essere garantito durevolmente, nella D. SA, il rispetto delle regole professionali (art. 12 LLCA) e del segreto professionale (art. 13 LLCA). 2. L art. 12 lett. b LLCA tratta l indipendenza come regola professionale, che obbliga gli avvocati ad evitare i conflitti di interessi che si dovessero presentare nell ambito di singole pratiche (Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 8 n. 31). L indipendenza istituzionale ai sensi dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA mira al contesto organizzativo, che deve rendere possibile l esercizio indipendente della professione. Quando, di conseguenza, la società anonima di avvocati assicura una tale premessa, spetta in seguito unicamente agli avvocati che vi operano di comportarsi, nello svolgimento della loro attività, conformemente all art. 12 lett. b LLCA. A ciò sono tenuti dal menzionato disposto di legge. 3. L art. 12 lett. b LLCA prevede poi che l esercizio dell attività professionale dell avvocato ha luogo a proprio nome e sotto la propria responsabilità. L art. 8

14 14 cpv. 1 lett. d LLCA permette l impiego di avvocati, anche se solo da persone che sono a loro volta iscritte in un registro cantonale. Un impiego non esclude, pertanto, l agire a proprio nome e sotto la propria responsabilità. In tal senso nulla osta alla costituzione di una società anonima di avvocati, come la D. SA. 4. Per quanto concerne l obbligo di agire a proprio nome, va rilevato che i contratti di mandato sorgono tra la società anonima ed il cliente. È però nello stesso tempo possibile rilasciare la procura processuale a favore degli avvocati incaricati della pratica, trattandosi di un autorizzazione unilaterale, distinta dal rapporto contrattuale soggiacente (Fellmann, in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12 n. 62). Questo dev essere però ben chiaro al cliente, affinché non abbia ad insorgere un rapporto diretto di mandato tra quest ultimo ed i singoli avvocati in rapporto di impiego. 5. L obbligo di agire sotto la propria responsabilità significa invece che la responsabilità disciplinare degli avvocati che esercitano la professione quali dipendenti di una società anonima di avvocati rimane intatta. Essi restano assoggettati alla sorveglianza dell autorità competente e possono essere oggetto delle sanzioni previste dall art. 17 LLCA. Per contro l art. 12 lett. b LLCA non prescrive una responsabilità personale illimitata dell avvocato (Fellmann, Anwaltsrevue 10/2003, pag. 349); lo conferma l obbligo, per quest ultimo, di essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità professionale (Fellmann in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12 N. 63). L obbligo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità non viene pertanto meno per il fatto di essere dipendente di una società anonima di avvocati. 6. L art. 12 lett. f LLCA impone all avvocato, quale regola professionale, di essere assicurato entro limiti ragionevoli contro le conseguenze della sua responsabilità professionale, tenuto conto del genere e dell entità dei rischi connessi con la sua attività. Dal momento che i contratti di mandato sono conclusi dalla società anonima di avvocati, è quest ultima ad essere responsabile verso i clienti della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatile (art. 398 cpv. 2 CO), come pure in caso di inadempienza. La responsabilità personale dell avvocato dipendente per pretese contrattuali decade. Di conseguenza, la società in questione deve concludere un assicurazione di responsabilità civile professionale che copra essa stessa e gli avvocati dipendenti. Lo studio legale istante indica che la prevista società anonima verrà inclusa come assicurato supplementare nella polizza di assicurazione per la responsabilità civile esistente e che l importo della copertura ammonterà a un multiplo di quello necessario. Gli avvocati attivi presso la costituenda D. SA adempiono pertanto l obbligo loro imposto dall art. 12 lett. f LLCA. 7. L art. 13 cpv. 1 1.a frase LLCA impone all avvocato di rispettare il segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione senza limiti di tempo e nei confronti di tutti. Gli avvocati restano tenuti al segreto professionale anche se sono dipendenti di una società anonima di avvocati. Essi devono vigilare affinché anche i loro ausiliari rispettino il segreto professionale (art. 13 cpv. 2 LLCA). Ulteriori misure non sono necessarie (Pfeifer, in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 13 n. 87). Giusta l art. 730 CO i revisori sono tenuti alla salvaguardia dei segreti d affari e alla

15 15 discrezione. L art. 321 CP sanziona la violazione del segreto professionale da parte dei revisori al pari di quella degli avvocati. Gli atti dei mandati, del resto, non sono messi a disposizione dei revisori per consultazione. A prescindere da ciò, le procedure nell ambito dell imposta sul maggior valore hanno dimostrato che è possibile rendere trasparenti le pratiche senza dover sacrificare il segreto professionale. 8. Ne consegue che è garantito il rispetto delle regole e del segreto professionali anche se l esercizio dell avvocatura avviene nell ambito di una società anonima di avvocati. (Fine del riassunto della decisione dell'ottobre 2006) * * * Sulla scorta di queste considerazioni la Commissione di sorveglianza degli avvocati del Canton Zurigo ha concluso che se la trasformazione dello studio legale degli istanti nella D. SA dovesse venir effettuata sulla scorta dello Statuto, del RO e del PP prodotti in quella sede, gli avvocati impiegati da questa società anonima rimangono indipendenti ai sensi dell art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA e sono in grado di rispettare le regole professionali previste dall art. 12 LLCA e il segreto professionale ancorato all art. 13 LLCA, purché lo Statuto e il RO vengano adattati sui seguenti punti: a) eventuali scopi accessori devono essere funzionali a quello principale (fornitura di servizi giuridici); b) le decisioni concernenti i singoli affari e le elezioni, sia in sede di assemblea generale che di consiglio di amministrazione, possono essere validamente adottate solo se alle stesse acconsentono più azionisti rispettivamente membri del consiglio di amministrazione iscritti nel registro cantonale degli avvocati che non azionisti rispettivamente membri del consiglio di amministrazione non iscritti in questo registro; c) l eleggibilità alla carica di presidente del consiglio di amministrazione rispettivamente di suo sostituto è subordinata all iscrizione al registro cantonale degli avvocati. Dovessero essere soddisfatti questi oneri, la menzionata Commissione ha per finire deciso di rinunciare alla radiazione dal registro cantonale degli avvocati dello studio legale in questione. 3. Questa Camera ritiene di condividere le conclusioni cui è addivenuta la Commissione di sorveglianza degli avvocati del Canton Zurigo nella testé illustrata decisione dell'ottobre 2006,

16 16 sulla scorta di una esauriente e solida motivazione. Del resto, come affermano gli stessi istanti, il principio dell ammissibilità di società anonime di avvocati è stato ammesso, ancora in precedenza, in una decisione emessa il 29 maggio 2006 dall autorità di vigilanza del Canton Obvaldo (doc. 3). Parimenti, frattanto, con decisione 23 febbraio 2007 la Camera per l avvocatura del Canton Berna si è dichiarata d accordo alla creazione in quest ultimo Cantone di una succursale di uno studio legale organizzato in forma di società anonima con sede a Zurigo (doc. 5), alla condizione di ossequiare gli oneri posti nella menzionata decisione della Commissione di sorveglianza zurighese dell'ottobre Inoltre, secondo la circolare dell Ordine degli avvocati del Canton Lucerna, datata marzo 2007 (doc. 6), anche la locale autorità di sorveglianza si è espressa favorevolmente alla costituzione di società anonime di avvocati, sulla scorta dei modelli di Obvaldo o Zurigo. Trattasi, pertanto, in primo luogo, di verificare se i documenti modificati, presentati dagli istanti, soddisfano le condizioni disposte dalla Commissione di sorveglianza del Canton Zurigo, riassunti al consid. 2. in fine (cfr. consid. 4 che segue). Questa Camera ritiene in seguito di doversi comunque esprimere su due temi sollevati dall istanza in oggetto, ma soprattutto dalla sua evasione positiva (cfr. consid. 5 seg.) Per quanto concerne lo scopo della prevista D. SA, il 2 del progetto di Statuto lo definisce ora come segue: La società ha per scopo la fornitura di servizi giuridici in Svizzera e all estero tramite avvocati iscritti in Svizzera e altri consulenti qualificati, così come le attività ad essa correlate. La società può, nei Cantoni dove è permesso, offrire servizi di. La società può intraprendere tutte le attività commerciali e finanziarie in relazione al proprio scopo. La società può anche costituire succursali. Gli scopi accessori sono quindi funzionali a quello principale, come richiesto nella decisione dell'ottobre 2006.

17 Secondo il 3 cpv. 4 Statuto possono essere azionisti della società unicamente avvocati che dispongono di un brevetto di avvocato svizzero e che sono iscritti presso un registro degli avvocati svizzero, oppure avvocati che dispongono di un certificato di capacità straniero equivalente. Questo requisito è ripreso alla prima frase della cifra 4 PP. Alla seconda frase la cifra 4 PP prescrive poi che almeno i tre quarti dei soci devono essere avvocati registrati in Svizzera che dispongono di un brevetto di avvocato. Salvo disposizione contraria della legge o dello statuto, l assemblea generale prende le sue decisioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti attribuiti alla totalità delle azioni ( 8 cpv. 1 Statuto). Per le deliberazioni importanti la maggioranza necessaria è di 2/3 ( 8 cpv. 4 Statuto). Affinché l assemblea generale possa validamente adottare una decisione, è dunque - come minimo - necessaria l approvazione del 50% dei soci + 1 socio. Poiché i soci non iscritti nel registro cantonale degli avvocati possono rappresentare al massimo ¼, cioè il 25%, di tutti i soci, anche qualora essi votassero compatti a favore di una determinata deliberazione, quest ultima potrebbe essere adottata solo con il concorso concomitante di un altro 25% dei soci +1 socio, che potranno essere solo avvocati registrati. Il consiglio di amministrazione è inoltre composto esclusivamente da avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati ( 10 Statuto e cifra 14 PP). Il requisito posto dall autorità di sorveglianza zurighese, secondo cui le decisioni su singoli affari e le elezioni, tanto nell assemblea generale che nel consiglio di amministrazione, possono essere validamente adottate solo se alle stesse acconsentono più azionisti rispettivamente membri del consiglio di amministrazione iscritti nel registro cantonale degli avvocati che non azionisti rispettivamente membri del consiglio di amministrazione non iscritti in questo registro, appare dunque soddisfatto Sulla base di quanto appena esposto è infine adempiuto anche il requisito che subordina l eleggibilità alle cariche di

18 18 presidente del consiglio di amministrazione e di suo sostituto all iscrizione nel registro cantonale degli avvocati Le condizioni poste dalla Commissione di sorveglianza degli avvocati del Canton Zurigo appaiono dunque pienamente soddisfatte Nella decisione dell'ottobre 2006 la Commissione di vigilanza degli avvocati del Canton Zurigo ha espressamente ammesso, quantomeno a maggioranza, la possibilità per gli avvocati iscritti nel registro cantonale di associarsi, per mezzo di una società anonima (di avvocati), con altri professionisti, attivi soprattutto nel campo del diritto economico, come economisti, contabili, consulenti fiscali ecc. nell ambito della cosiddetta multidisciplinary partnership (MDP), ponendo nello stesso tempo le restrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei requisiti posti dalla LLCA per gli avvocati registrati: restrizioni riferite primariamente allo scopo della società anonima ed alla necessità di soddisfare il principio dell indipendenza e di salvaguardare il segreto professionale (cfr. consid. 2; cfr. un esposizione dettagliata in Nater/Thomann, Zürcher Aufsichtkommission setzt Leitplanken für gemischten Sozietäten, in SJZ 103 (2007), pag. 13 segg.). La Commissione di sorveglianza del Canton Obvaldo non aveva invece dovuto affrontare questa problematica nella sua decisione precedente, del 29 maggio 2006, ancorché se ne possa desumere un atteggiamento critico al riguardo La necessità, per la Commissione di sorveglianza del Canton Zurigo di doversi pronunciare sulla legittimità di un associazione multidisciplinare sotto forma di società anonima di avvocati derivava dal fatto che nell istanza alla stessa sottoposta, del 19 gennaio 2006 (doc. 2), lo studio legale D. prospettava l associazione di 24 soci, di cui 3 non erano iscritti nel registro cantonale degli avvocati: 1 disponeva della patente (cantonale) svizzera ma era attivo all estero, 1 disponeva di una patente non europea, 1 infine era privo della patente di avvocato.

19 19 Nell istanza a questa Camera i richiedenti non accennano a questa problematica, in quanto precisano che dei 25 soci in predicato di associarsi 23 sono titolari di una patente cantonale svizzera e sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati, mentre i rimanenti 2 dispongono comunque sia del brevetto di avvocato. In realtà, tuttavia, anche con questa struttura associativa si pongono gli stessi problemi posti dalla multidisciplinarietà. Per decidere in merito non è difatti determinante l attività precisa svolta dai soci non iscritti nel registro cantonale, che è peraltro limitata dallo scopo della società. Decisivo appare piuttosto il fatto che l associazione con persone non registrate crea la necessità di prendere quei provvedimenti che sono necessari ad assicurare l indipendenza degli avvocati iscritti nel registro cantonale e la salvaguardia del segreto professionale cui sono tenuti (cfr. nello stesso senso Staehelin/Oetiker, in Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 8 n. 54; inoltre, nella stessa pubblicazione, Fellmann, ad art. 12 n. 64) Come ricorda l Ordine degli avvocati nelle osservazioni, il Codice professionale dell Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 4 dicembre 1971 considerava lecita l associazione e la comunione di studio o d ufficio di più avvocati, ma non quella di uno o più avvocati con persone fisiche o giuridiche esercitanti altre attività, incompatibili con la dignità e l indipendenza professionali, ad esempio quella di mediatore, assicuratore, banchiere, agente d affari (art. 1 cpv. 2 dello stesso). L art. 1 cpv. 3 del menzionato Codice precisava poi che è lecita, in particolare, l associazione, la comunione di studio o l assunzione alle proprie dipendenze di commercialisti e consulenti fiscali. Il Codice professionale è indi stato approvato dal Tribunale d appello, riunito in seduta plenaria il 5 settembre 1986, in applicazione dell art. 17 cpv. 5 della legge sull avvocatura del 15 marzo 1983, in vigore dal 1 giugno 1985 e sostituita, con effetto 8 novembre 2002, dall omonima legge del 16 settembre 2002 (LAvv). Il nuovo Codice professionale, emanato dall assemblea dell Ordine degli avvocati l 11 novembre 2004 ed approvato dal Tribunale d appello il 16 giugno 2005 giusta l art. 22 cpv. 4 LAvv, che ha abrogato quello del 4 dicembre 1971, è silente su questo oggetto. Come precisa l Ordine degli avvocati nelle sue

20 20 osservazioni, questo silenzio non va interpretato come una chiusura dell Ordine stesso nei confronti della multidisciplinarietà, ma è piuttosto dovuto al fatto che l avvento della LLCA ha comportato l unificazione delle regole professionali, sancite ora direttamente a livello federale, riducendo di conseguenza la portata delle norme deontologiche professionali (cfr. Messaggio relativo alla LLCA in FF 1999, pag segg., 5007; inoltre Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, ad art. 12 n. 4) Ciò premesso, questa Camera ritiene poter condividere anche su questo tema la decisione della Commissione di sorveglianza del Canton Zurigo. La possibilità, per gli avvocati iscritti nel registro cantonale, di associarsi, nei limiti tracciati, con altri professionisti attivi nel settore economico, espressamente ammessa per decenni nel nostro Cantone con il benestare del Tribunale d appello, ancorché sfruttata raramente, può pertanto continuare a sussistere anche dopo l entrata in vigore della LLCA Giusta il 2 Statuto, la società può, nei Cantoni dove è permesso, offrire servizi di. In due Cantoni ove la prospettata D. SA intende aprire delle succursali, Ticino e Zugo, gli avvocati possono anche svolgere la funzione di notaio. Per quanto concerne il nostro Cantone, un avvocato dello studio legale in discussione, oltretutto istante nella presente sede, l avv. C., svolge una tale funzione per conto proprio, cioè separatamente dallo studio, di cui utilizza tuttavia i vari servizi (locali, personale, mezzi di scrittura e di comunicazione ecc.) e sulla cui carta intestata figura quale pubblico notaio. L istanza in oggetto non contempla tuttavia anche la richiesta di accertare la possibilità, per il predetto avvocato, di svolgere la mansione di notaio in seno alla costituenda società anonima, in veste di suo dipendente. L avv. C. continuerà infatti a svolgere autonomamente quella funzione, al di fuori del regime di associazione con i colleghi avvocati La possibilità per i notai di riunirsi, per lo svolgimento del loro ministero, con avvocati (ed eventualmente altri professionisti) attraverso una società di capitali, è quesito che dovrà essere prossimamente affrontato da questa Camera, presso cui è

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