COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con delibera Consiliare n. 86 del e modificato con delibera Consiliare n. 7 del , n. 10 del e n. 90 del

2 INDICE Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee Titolo II - Concessioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed esenzioni Art. 4 Procedimento ed organi preposti per il rilascio delle concessioni Art. 5 - Concessioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche - Contenuto Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni Art. 7 - Criteri particolari per le occupazioni mediante cavalletti o simili per fini pubblicitari, politici, sindacali, sportivi e socio-culturali Art. 8 - Divieto temporaneo di occupazione Art. 9 - Decadenza della concessione Art Revoca della concessione Art Rinnovo e rinuncia delle concessioni Art Occupazioni abusive Rimozione dei materiali Titolo III - Canone per l occupazione degli spazi ed aree pubbliche Art Disposizioni generali Art Graduazione del canone Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche Art Criteri per la determinazione del canone Art Misurazione dell area occupata Criteri Art Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti Art Passi carrabili Art Tariffe Art Coefficienti di valutazione economica Art Criteri particolari di determinazione del canone (occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi) Art Esenzioni del canone Art Versamento del canone Art Sanzioni Art. 25 Avvisi di pagamento e riscossione coattiva Art Rimborsi Art Funzionario Responsabile Titolo IV Norme finali e transitorie Art Spese per la concessione Art Disciplina transitoria Art. 29 bis Disposizioni finali Art Abolizione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Art Entrata in vigore 2

3 Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento adottato ai sensi dell art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni e autorizzazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico e l applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità ai criteri dettati dall art. 63 del D.Lgs. 446/97. Per suolo pubblico o spazio pubblico si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge. Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all anno, che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all anno sono temporanee. Titolo II - Concessioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed esenzioni Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi ed aree pubbliche di cui sopra deve farne domanda in carta legale all Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere: Le generalità e il domicilio del richiedente o dei richiedenti; Il codice fiscale o la partita I.V.A.; Il motivo ed oggetto dell occupazione; La durata dell occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione; La descrizione dell opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l area richiesta. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l esposizione della loro merce. Sono escluse dall obbligo della richiesta le occupazioni realizzate con: - Balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; - Occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; 3

4 - Veicoli di commercianti su area pubblica per l esercizio dell attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 60 minuti, senza collocazione al suolo di alcunchè; - Le attività di carico e scarico in occasione di traslochi per una durata non superiore ad un giorno, che non creino situazioni di particolare intralcio e che siano esercitate secondo le indicazioni eventualmente impartite dagli organi di Polizia Municipale; - Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, serrande, lampade e simili e per l effettuazione di piccoli lavori di manutenzione. Art. 4 Procedimento ed organi preposti per il rilascio delle concessioni Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati nell art. 7 della Legge 241/90, a rendere noto l avvio del procedimento. Il relativo provvedimento di concessione deve essere rilasciato dal dirigente del settore di competenza, il quale provvede ad applicare il relativo canone. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla Legge 241/90 e dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo. Nel caso di richiesta di parere ad altro Ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali s intenderà acquisito favorevolmente. In caso di diniego, questo viene comunicato dal dirigente del settore di competenza nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo. Art. 5 Concessioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche - Contenuto Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l ubicazione e la superficie dell area concessa, eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata e l entità del canone. Le concessioni sono comunque subordinate all osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Per le occupazioni ad uso passo carraio, in caso di vendita dell immobile ove è costituito il passo, il titolare dovrà comunicare tale variazione, mediante apposita istanza, indicando il nuovo proprietario con i relativi dati anagrafici. Tale variazione ha effetto dall anno successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate: a) Senza pregiudizio dei diritti di terzi; b) Con l obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall occupazione; c) Con la facoltà dell Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni; d) A termine, per la durata massima di anni 10 (dieci). 4

5 L occupazione di posti auto effettuata dai pubblici esercizi mediante tavolini, sedie ecc. è consentita di norma per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno. E, altresì, consentita per periodi superiori a quello sopraindicato o per l intero anno se richiesta, purché l area medesima sia delimitata con i paraventi modulari mobili. Il concessionario è tenuto ad esibire l atto di concessione con l attestazione di avvenuto pagamento del canone ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni L occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall Amministrazione Comunale. E vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell adempimento di quest ultimo obbligo il Comune, specie quando l occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione infruttifera. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti ed essere conformi alle norme del vigente Codice della Strada. Devono, inoltre, essere conformi, se previste per fattispecie di occupazioni, alle norme regolamentari del Piano Arredo Urbano, Piano Colore e della disciplina della pubblicità. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l area loro assegnata. Ogni inconveniente o danno a persone od a cose che abbia a prodursi in conseguenza dell occupazione sarà a carico del Concessionario. E comunque facoltà del Comune imporre eventuali prescrizioni ritenute necessarie caso per caso. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall autorità Comunale. Il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni riguardanti le occupazioni in genere è demandato al Comando Polizia Municipale. Art. 7 Criteri particolari per le occupazioni mediante cavalletti o simili per fini pubblicitari, politici, sindacali, sportivi e socio-culturali a) l autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di giorni sette ed esclusivamente per un solo cavalletto pari ad una superficie non superiore ad un metro quadrato e per un solo banco o simile pari ad una superficie non superiore a cinque metri quadrati. In caso di richiesta di un periodo comprendente giorni festivi, l autorizzazione può essere concessa per un periodo comprendente al massimo due giorni festivi, fermo restando il limite massimo suindicato; b) ove per l autorizzazione della stessa area e per lo stesso periodo siano presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Deve, comunque, essere garantita ai richiedenti la possibilità di esporre il proprio mezzo pubblicitario o propagandistico mediante rotazione; c) è in ogni caso consentita sulla stessa piazza od area pubblica l occupazione con un unico mezzo pubblicitario o propagandistico; d) non è consentita l occupazione in Piazza Castello; e) non è consentita l occupazione nell area del Centro Storico durante lo svolgimento del mercato dell antiquariato; 5

6 f) non è consentita l occupazione, nel caso in cui sulla stessa area o piazza vi sia una occupazione realizzata per manifestazioni sociali, culturali, sportive, commerciali o di pubblico interesse; g) In deroga ai commi precedenti, è consentita l occupazione effettuata da Enti o Associazioni il cui prodotto pubblicitario o propagandistico abbia avuto il patrocinio del Comune e riguardi iniziative culturali, sociali, sportive o di pubblica utilità; h) possono fare eccezione ai limiti suindicati le occupazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro, da Enti, da partiti politici per attività socio-culturali e le attività che necessitano per legge di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum, le proposte di legge e simili. In tal caso, di volta in volta, potrà essere rilasciata speciale autorizzazione. Art. 8 Divieto temporaneo di occupazione Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell interesse della viabilità. Art. 9 Decadenza della concessione Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi: Mancato pagamento del canone per l occupazione del suolo pubblico; Reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa; La violazione di norme di legge o regolamentari di occupazione dei suoli. Art. 10 Revoca della concessione E prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l occupazione di suolo pubblico per motivi di pubblico interesse, a giudizio insindacabile del Comune concedente. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. In caso di revoca, sarà obbligo del Concessionario rimettere ogni cosa in pristino, nel termine che gli sarà assegnato, sotto pena dell esecuzione dei lavori d ufficio, a tutte sue spese, senza che possa pretendere indennizzi di sorta. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità. La revoca della concessione, la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell art. 44 comma 11 del Decreto Legislativo 507/93, non dà diritto ad alcun rimborso. Art. 11 Rinnovo e rinuncia delle concessioni Le concessioni per l occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 15 giorni prima della scadenza. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico mediante passi carrai, si rinnovano automaticamente senza bisogno di presentare apposita istanza. Le concessioni possono essere rinunciate. A tale scopo, per le occupazioni di carattere temporaneo e permanente il concessionario presenta apposita istanza, rispettivamente prima dell inizio dell occupazione medesima e almeno 15 giorni prima della fine dell anno precedente cui si riferisce la disdetta. 6

7 Se l occupazione è in corso all atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Art. 12 Occupazioni abusive Rimozione dei materiali Nel rispetto delle disposizioni di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l autorità Comunale, previa contestazione all interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione immediata dei materiali. Qualora l occupazione sia tale da non consentire la rimozione immediata, l Ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere. Qualora l interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d ufficio, addebitando le spese all inadempiente. Titolo III - Canone per l occupazione degli spazi ed aree pubbliche Art. 13 Disposizioni generali Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune con esclusione di quelle indicate al comma 4 dell art. 3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono soggette all imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano i centri abitati, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti. A tal fine, per il centro abitato si fa riferimento alla delimitazione stabilita dagli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 285 Nuovo codice della strada. Art. 14 Graduazione del canone Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche Il canone è graduato a seconda dell importanza dell area sulla quale insiste l occupazione. A tale effetto, visto il verbale della Commissione Edilizia n. 38 in data le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 13 sono classificate come segue: Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria: C.so Garibaldi C.so Vittorio Emanuele II Piazza Castello Piazza Giovanni XXIII 7

8 Piazza Risorgimento Piazza Quattro Novembre Piazza San Francesco Piazzale Aeroporto Piazzale Madonna del Popolo Via Angelo Messedaglia Via Cavour Via Cesare Gandini Via Custoza Via Giuseppe Rensi Via Guglielmo Marconi Via Luigi Zago Via Napoleone III Via Nino Bixio Via Pace Via Quadrato Via Rinaldo da Villafranca Via Roma Via Vertua Viale Europa Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria: Località Acquaroli Località Cà Orsi Località Colombare Fiorio Tutte le rimanenti vie del Via Cadellora Via Carlo Alberto Via Comotto Via Federico di Saluzzo Via Luigi Bassani Via Termine Intero abitato di Caluri Via Alessandri Via Borgo Bello Via dell Artigianato Via Don Angelo Menegazzi Via Paolo Bembo Via Stazione Via Staffali Via Torre Via Duca degli Abruzzi Via Piave Via Giacomo Leopardi Via Giuseppe Mazzini Frazione di Alpo Frazione di Alpo Frazione di Alpo Frazione di Alpo Frazione di Alpo Frazione di Alpo Frazione di Caluri Frazione di Pizzoletta Frazione di Pizzoletta Frazione di Quaderni Frazione di Quaderni 8

9 Via Angelo Poiani Frazione di Rizza Via Fratelli Zuanetti Frazione di Rizza Via Rizza Frazione di Rizza Via Giuseppe Zamboni Frazione di Rosegaferro Via Principe Amedeo Frazione di Rosegaferro Tutte le rimanenti Piazze non indicate nella precedente categoria. Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria: Tutte le rimanenti vie, le borgate e le località non indicate nelle precedenti categorie. Art. 15 Criteri per la determinazione del canone Il canone si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali moltiplicata per la tariffa stabilita in conformità alle disposizioni dell art. 19 e per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell art. 20 del presente regolamento. Non si fa comunque luogo all imposizione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a mq., del 10 per cento per la parte eccedente mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili, ai fini dell applicazione del canone, quelle realizzate con i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Il canone comunque non è dovuto, sia per l occupazione permanente che temporanea, quando l ammontare complessivo di esso non è superiore a 8,26 (ottovirgolaventisei) euro. Nel caso di concessione rilasciata a più titolari per l occupazione del suolo mediante passo carraio il canone verrà suddiviso in parti uguali fra tutti gli intestatari della concessione su richiesta degli stessi, salvo le agevolazioni se previste spettanti ad ognuno di essi. In ogni caso l importo di tale suddivisione procapite deve essere superiore al minimo suindicato. Nel caso invece di condomini il canone dovrà essere assolto dall Amministratore condominiale pro-tempore a nome e per conto del condominio. Art. 16 Misurazione dell area occupata - Criteri Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie imponibile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione. Per le occupazioni di soprassuolo purché sporgenti almeno 15 centimetri dal vivo del muro la superficie imponibile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell oggetto sovrastante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie imponibile è pari a quella dei singoli posti assegnati. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l area occupata si computano ai fini dell imposizione. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono sottoposte a canone con la tariffa della categoria superiore. 9

10 Art. 17 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all intera area di esercizio dell attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. Art. 18 Passi carrabili Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico sprovvisti di qualsiasi manufatto non danno alcun luogo all applicazione del canone. L Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di mq. 10. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all applicazione dello stesso, sia avvenuta l affrancazione della TOSAP. La superficie imponibile dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. Art. 19 Tariffe Le tariffe del canone per l occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge in rapporto alle categorie previste dal precedente art. 14 ed in ordine al valore economico della disponibilità dell area nonché dal sacrificio imposto alla collettività. La misura corrispondente alla seconda e terza categoria è fissata rispettivamente al 70% e 40% di quella deliberata per la prima categoria. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un obbligazione patrimoniale autonoma. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell ambito delle categorie previste dall art. 14, ai criteri stabiliti dagli artt. 15 e 16 ed in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento: a) Occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento della tariffa giornaliera b) Occupazioni da oltre 12 a 24 ore: tariffa giornaliera intera 10

11 Dalla misura complessiva del canone va detratto l importo di eventuali altri canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi. Art. 20 Coefficienti di valutazione economica Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell occupazione è il valore attribuito all attività connessa all occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata di cui all art. 19. Tale valore è determinato analiticamente nella seguente tabella: COEFFICIENTI PER OCCUPAZIONI TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTI TEMPORANEE Passi carrabili 0.5 / Passi carrabili non utilizzabili o di 0.1 / fatto non utilizzati Spazi soprastanti e sottostanti il suolo con esclusione per i fini di cui all art. 21 Impianti distributori di carburante 2 / Banchi o chioschi fissi per la vendita 2,3 / in genere Commercio aree pubbliche (posteggi giornalieri e settimanali) - Titolari di concessione / Spuntisti Commercio aree pubbliche (posteggi mensili) Attività commerciali in genere in occasione di Fiere e festeggiamenti con la sola esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi Attività di promozione commerciale in genere Tavolini, sedie, ombrelloni (Pubblici esercizi) in genere Tavolini, sedie, ombrelloni (Pubblici esercizi) che occupano posti auto (parcheggio) non soggetti a pagamento / 4 / 6 / /

12 Tavolini, sedie, ombrelloni (Pubblici esercizi) che occupano posti auto (parcheggio) non soggetti a pagamento delimitati con paraventi modulari mobili periodo 15 aprile / 15 ottobre tariffa permanente al di fuori di detto periodo tariffa temporanea Tavolini, sedie, ombrelloni (Pubblici / 1.7 esercizi) che occupano posti auto (parcheggio) soggetti a pagamento Tavolini, sedie, ombrelloni (Pubblici esercizi) che occupano posti auto (parcheggio) soggetti a pagamento delimitati con paraventi modulari mobili periodo 15 aprile / 15 ottobre tariffa permanente al di fuori di detto periodo tariffa temporanea Attività edilizia / 1.5 Attività dello spettacolo viaggiante, / 0.9 mestieri girovaghi Manifestazioni culturali, sociali e / 0.5 sportive Altre tipologie di occupazione 1 1 Art. 21 Criteri particolari di determinazione del canone (occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi) 1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in 0,65 (zerovirgolasessantacinque) euro per utente, rivalutati annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente. 2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a 516,46 (cinquecentosedicivirgolaquarantasei) euro. La medesima misura di 516,46 (cinquecentosedicivirgolaquarantasei) euro è dovuta complessivamente per le occupazioni, di cui al comma 1, effettuate per l esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. 3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell anno precedente. 4. Il canone deve essere versato in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante la causale, con arrotondamento unitario a euro pieno per difetto se i decimali sono inferiori a 50 e per eccesso se sono uguali o superiori. 12

13 Art. 22 Esenzioni dal canone 1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per la finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, di cui all art. 87, comma 1 lettera c) del T.U. Imposte Dirette, D.P.R , n. 917; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario e siano conformi alle norme dettate dai vari regolamenti comunali in materia, nonché le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima e le occupazioni per lavori pubblici in appalto per conto del Comune nel cui contratto siano previsti tempi e superfici; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili temporanee e permanenti; h) le occupazioni del sottosuolo pubblico mediante innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi; i) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico; j) le occupazioni effettuate con fioriere ornamentali di ingressi e facciate di edifici, portabiciclette e oggetti di uso pubblico aventi caratteristiche tecniche stabilite dal piano di arredo urbano non delimitanti spazi ad uso privato e regolarmente autorizzati; k) le occupazioni a mezzo passi carrabili, come definiti dall art. 18, comma Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) occupazioni realizzate da Enti e/o Associazioni senza fini di lucro in occasione di manifestazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero; b) occupazioni in occasione di iniziative a carattere sociale, organizzate da Enti e/o Associazioni politiche o sindacali; c) luminarie natalizie e per feste patronali; d) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti; e) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.; f) occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose; g) occupazioni per attività di manutenzione del verde; h) occupazioni con steccati e/o impalcature per attività edilizia di durata non superiore a 20 (venti) giorni riguardanti esclusivamente interventi di restauro (es.: rifacimento balconi, tinteggiatura ecc.) delle facciate degli edifici. Se gli interventi necessitano di un tempo maggiore, il canone è dovuto dal 21 (ventunesimo) giorno. 13

14 Art. 23 Versamento del canone Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono versare l intero canone di occupazione entro 30 giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell anno di rilascio della concessione medesima. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di febbraio. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato a questo Comune Servizio Tesoreria oppure mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale con arrotondamento unitario a euro pieno per difetto se i decimali sono inferiori a 50 e per eccesso se sono uguali o superiori. Per le occupazioni temporanee l obbligo del pagamento del canone nelle forme indicate nel comma precedente, deve essere effettuato entro il primo giorno di occupazione. Per le occupazioni durante il mercato settimanale e simili e quelle per l esercizio dell attività edilizia con inizio 1 gennaio e di durata pari o superiore a mesi due, il pagamento è considerato nei termini se effettuato entro il mese di febbraio. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell Amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto all Ufficio competente. Per importi superiori a 400 (quattrocento) euro il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere assolto con le stesse modalità di cui sopra in 4 (quattro) rate scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre. Se l occupazione inizia o finisce durante l anno la suddivisione viene fatta esclusivamente per le rate rientranti nel periodo di occupazione effettiva. In caso di rateizzazione del canone, come previsto dal comma precedente, il titolare della concessione è comunque tenuto ad assolvere l intero canone nel caso in cui, per fatto imputabile allo stesso, l occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall atto di concessione o autorizzazione. In caso di subentro nell attività, il rilascio della nuova concessione/autorizzazione è subordinato all assolvimento dell intero o parziale canone relativo all anno di riferimento, con le modalità e i termini previsti dal presente articolo. Il presente articolo non si applica per le occupazioni di cui all art. 21. Art. 24 Sanzioni 1. Per le occupazioni abusive si applica un indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. 2. Per tali occupazioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150 per cento dell indennità prevista dal precedente comma, fermo restando le sanzioni accessorie stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n La decadenza della concessione comporta l equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l applicazione delle norme stabilite nel presente articolo. 4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali su base annua rapportati a giorno. 14

15 Art. 25 Avvisi di pagamento e riscossione coattiva 1. L Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. 2. L Amministrazione provvede, in caso di tardivo, parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. 3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento del canone o della rata. 4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per l applicazione delle norme contenute nel precedente articolo. L ufficio competente provvede all applicazione dandone notizia all interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi. 5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le procedure di cui al D.P.R , n. 602 dal Concessionario del Servizio di Riscossione di cui al D.P.R , n. 43. Art. 26 Rimborsi Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al competente Ufficio, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato eseguito il pagamento del canone o della rata. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali su base annua rapportati a giorno. Art. 27 Funzionario Responsabile Il Dirigente preposto all ufficio competente al rilascio della concessione e all applicazione del relativo canone provvede all esecuzione dell attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi gli avvisi di pagamento con le eventuali sanzioni, nonché quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica. Titolo IV Norme finali e transitorie Art. 28 Spese per la concessione Le eventuali spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto. 15

16 Art. 29 Disciplina transitoria Le concessioni e le autorizzazioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano rinnovate sino alla scadenza del termine per cui sono state rilasciate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Art. 29 bis Disposizioni finali Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano il pagamento delle sanzioni amministrative previste in materia. Art. 30 Abolizione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Dal 1 gennaio 1999 è abolita la tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo , n. 507 e successive modificazioni. Art. 31 Entrata in vigore Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell art. 46 della Legge , n. 142, e pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi entra in vigore il giorno 1 gennaio

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