COMUNE DI PORTO AZZURRO Provincia di Livorno Banchina IV Novembre Porto Azzurro
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1 COMUNE DI PORTO AZZURRO Provincia di Livorno Banchina IV Novembre Porto Azzurro REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
2 ARTICOLO 1 CRITERI GENERALI I criteri da applicare nella determinazione delle sanzioni tributarie concernenti: l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti professioni, l'imposta comunale sugli immobili, tenendo conto della gravità del danno causato al Comune e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti, sono così identificati: a) omessa presentazione e mancato pagamento applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia unita al mancato pagamento dell imposta; b) omessa presentazione applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; c) denuncia infedele applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele; d) violazione formale applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni di carattere meramente formale non rilevanti ai fini della determinazione del tributo; e) mancata collaborazione applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta infedele compilazione, mancata indicazione di dati che consentano l individuazione del soggetto o dell'oggetto del tributo e tra questi di particolare gravità la mancata indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi l'oggetto. ARTICOLO 2 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI In riferimento ai principi di cui all articolo 1 vengono così definite le l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come segue: 1) della dichiarazione unita al mancato pagamento di imposta; 2) della dichiarazione; 3) dichiarazione infedele; 4) errori od omissioni di carattere. formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta o diritto. Sanzioni 1) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di 51,65; 2) 100% dell'imposta o del diritto dovuto;
3 3) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto; 4) 51,65. ARTICOLO 3 TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1) della dichiarazione unita al mancato pagamento di imposta; 2) della dichiarazione; 3) dichiarazione infedele; 4) errori od omissioni di carattere formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta o diritto. 1) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di 51,65; 2) 100% dell imposta o del diritto dovuto; 3) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto; 4) 51,65 ARTICOLO 4 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 1) della denuncia originaria o di variazione; 2) Denuncia originaria o di variazione infedele; 3) Errori od omissioni di carattere. formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai finì della determinazione della tassa; Mancata collaborazione 4,. ) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, ovvero alla mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele. 1) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta; 2) 75% della maggiore tassa dovuta; 3) 25,82; 4) 51,65. ARTICOLO 5 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI I) della denuncia unita al mancato pagamento; 2) della denuncia;
4 3) ; 4) errori od omissioni di carattere formale presenti nella denuncia e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; Mancata collaborazione 5) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero alla mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 1) 200% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta; 2) 100% della imposta o della maggiore imposta dovuta; 3) 75% della maggiore imposta dovuta; 4) 25,82; 5) 51,65. ARTICOLO 6 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1) della dichiarazione o denuncia unita al mancato pagamento Omessa comunicazione 2) Omessa comunicazione 3) dichiarazione o denuncia infedele; 4) errori od omissioni di carattere formale presenti nella denuncia e non rilevanti ai fini della determinazione dell imposta; Mancata collaborazione 5) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero alla mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 1) 200% dell imposta dovuta con minimo di 51,65; 2) 100% dell'imposta dovuta con minimo di 51,65; 3) 75% della maggiore imposta dovuta; 4) 51,65; 5) 103,29. ARTICOLO 7 ART. 292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL TUFL APPROVATO CON R.D. 14 SETTEMBRE 1931, N Violazioni non espressamente già sanzionate dalla specifica normativa 1) Errori od omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa Sanzioni 51,65
5 2) Si stabilisce inoltre che: a) nei casi di infrazioni relative alla mancata esecuzione, totale o parziale, di versamenti diretti, in acconto o a saldo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13, del D.Lgs. 471/1997, si applica una sanzione amministrativa nella misura del 30% della somma dovuta; b) nei casi di incertezza sugli elementi identificativi del soggetto pagante e sull imputazione della somma sui documenti utilizzati per il versamento, di cui al comma 1 dell articolo 15 del D.Lgs. 471/1997, si applica la sanzione minima del 103,29; c) nei casi di recidività dell autore dell infrazione, prevista dal comma 3 dell articolo 7 del Decreto Legislativo n. 472/1997, la sanzione viene aumentata del 50%. 3) Nei casi di concorso di violazioni o di violazioni continuate, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, si adottano i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare: a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre, se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento; b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l aumento, quella più grave aumentata di un terzo; c) se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di due. 4) In relazione al disposto del comma 3 dell articolo 7 Decreto Legislativo 472/1997, si stabilisce nel caso di recidiva, l aumento della sanzione fino alla metà; inoltre, con riferimento al comma 4 dello stesso articolo si stabilisce che si ha sproporzione quando la sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto ed in tal caso la sanzione viene ridotta alla metà; ARTICOLO 8 PUBBLICITA ABUSIVA In riferimento ai principi di cui all articolo 7 vengono così definite le l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come segue: 1) Pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati: Superficie fino a 10 mq. 516,46 Superficie oltre 10 mq. 774,69 2) Pubblicità luminosa od illuminata: Superficie fino a 10 mq. 774,69 Superficie oltre 10 mq ,91 3) Proiezioni e pannelli luminosi Superficie fino a 10 mq. 774,69 Superficie oltre 10 mq ,91 4) Striscioni pubblicitari e simili Superficie fino a 5 mq. 516,46
6 Superficie oltre 5 mq. 774,69 5) Pubblicità ambulante Per giorno o frazione di giorno 51,65 6) Pubblicità sonora da posti fissi 51,65 7) Pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell azienda: Per ogni veicolo di portata inferiore a q. 30 (per anno o frazione) 516,46 Per ogni veicolo di portata superiore a q. 30 (per ogni anno o frazione) 774,69 8) Per pubblicità con aeromobili: 1.032,91 ARTICOLO 9 AFFISSIONI NON AUTORIZZATE 1)Affissioni su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà di cui alla precedente lettera A). 1) Per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli 826,33 2) Per ogni infrazione superiore a 50 fogli 1.032,91 ARTICOLO 10 DEFINIZIONE AGEVOLATA Nei casi di definizione delle controversie mediante pagamento del tributo entro il termine stabilito per l impugnativa, le sanzioni sono ridotte ad un quarto, ad eccezione dei casi di violazioni di carattere formale relativamente all imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell articolo 14. comma 3, del D.Lgs. 473/1997 ed ai casi di omesso o ritardato pagamento dei tributi. ARTICOLO 11 MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI Sulle somme dovute per ciascun tributo, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalle norme che disciplinano gli stessi.
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