FILO DIRETTO AGOSTO N.29/2011

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1 Provincia di Napoli FILO DIRETTO AGOSTO N.29/2011 1

2 Zone a burocrazia zero - Sentenza della Corte Costituzionale n. 232/ parziale illegittimità costituzionale dell art. 43 del DL 78/2010 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 del 19 luglio 2011, ha dichiarato parzialmente illegittimo l art. 43 della legge n. 122 del 30 luglio 2010 (conversione del DL 78/2010), istitutivo delle Zone a burocrazia zero, nella parte in cui si applica anche ai procedimenti amministrativi chi si svolgono nell ambito delle materie di competenza regionale, concorrente e residuale. Il ricorso alla Consulta era stato proposto dalla regione Puglia in riferimento a numerose disposizioni del predetto D.L n. 78/2010. La Corte ha deciso per la incostituzionalità di una parte dell art. 43, riservandosi di trattare separatamente le altre eccezioni sollevate dalla Regione. La norma oggetto di contenzioso costituzionale tra la regione Puglia ed il Governo, come noto, prevede l istituzione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Zone a burocrazia zero nel Meridione d Italia, nelle quali, al fine di semplificare e velocizzare gli adempimenti amministrativi delle imprese che intendono avviare un attività, è stata accentrata nella figura del Commissario di Governo la competenza di adottare i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura. La regione Puglia contesta al Governo di aver invaso le competenze amministrative regionali, in quanto l art. 43 prevede l attribuzione generalizzata ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni amministrative, molte delle quali ricadono nelle competenze attribuite dalla Costituzione alle Amministrazioni regionali. Dunque, chiede che l art. 43 sia dichiarato incostituzionale, in relazione alla parte in cui si applica anche ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni. Da parte sua, il Governo eccepisce che l affidamento del potere di emettere i provvedimenti conclusivi ad un unico organo governativo costituisce una semplificazione procedurale che attiene alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. cost. 117, lettera m)), finalizzata a 2

3 dare concretezza al diritto di libertà di iniziativa economica (art. cost. 41). Inoltre (ed in subordine) l avvocatura dello Stato ritiene che la previsione normativa rientra nell ambito dei poteri statali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto è finalizzata a favorire la ripresa e lo sviluppo del sistema produttivo, nell ottica di una maggiore competitività delle imprese. In riferimento a quanto sostenuto dal Governo, la Corte rigetta il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, in quanto ad essi non può farsi riferimento rispetto ad una scelta legislativa che riguarda solo parti del territorio nazionale (nel caso specifico il Meridione) e che avvantaggerebbe gli utenti di un area del territorio rispetto a quelli localizzati in altre aree. Ciò evidentemente contrasta con il principio di uniformità nel godimento dei diritti civili e sociali a cui i livelli essenziali delle prestazioni si riferiscono. Inoltre, in riferimento ai livelli essenziali dovrebbe essere operata una chiara determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, in modo che tali standard possano essere assicurati su tutto il territorio nazionale. L art. 43, invece, non prevede standard specifici e, in più, come detto, si riferisce solo ad una parte del territorio nazionale. Per quanto riguarda le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica, la Corte afferma che la disciplina in tema di trattazione e definizione di procedimenti amministrativi è del tutto estranea alla competenza richiamata dal Governo. Nell argomentare la propria decisione, la Corte riconosce che l art. 43 incide su tutti i provvedimenti amministrativi concernenti l avvio di nuove iniziative produttive e che, dunque, potrebbero essere coinvolte materie di competenza concorrente o esclusiva delle regioni (come per esempio materie di governo del territorio, promozione ed organizzazione di attività culturali, industria, commercio, turismo ecc.). Tuttavia tale ingerenza non sarebbe in sé rigidamente incompatibile con il dettato costituzionale, in quanto, ricorrendo la necessità di assicurare l esercizio unitario delle funzioni amministrative, il Governo potrebbe avocare sia la disciplina che l esercizio di funzioni amministrative ricomprese nell ambito di competenza legislativa attribuita alle regioni. La Corte non ritiene però, che nel caso specifico, ci siano i presupposti per il ricorso all istituto dell esercizio unitario e, argomentandone le ragioni, chiarisce i presupposti sostanziali in base ai quali può essere fatto ricorso a tale istituto. Affinché un livello territoriale superiore (nel caso specifico il Governo) possa avocare funzioni amministrative di competenza delle regioni, la valutazione dell interesse unitario sottostante all assunzione di tali funzioni deve essere proporzionata, non risultare affetta da irragionevolezza e oggetto di accordo stipulato con la regione interessate (come già affermato dalla Corte Costituzionale in altre sentenze). 3

4 Dunque, affinché una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l esercizio è necessario che essa detti una disciplina idonea alla regolazione delle suddette funzioni, che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine e che sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dell ente territoriale, in un ottica di leale collaborazione istituzionale. Solo la presenza di tali presupposti può giustificare, quindi, il ricorso all istituto dell esercizio unitario delle funzioni amministrative e garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Nel caso specifico, la Corte non ravvisa la presenza di tali presupposti sostanziali nella normativa in esame, in quanto essa si riferisce ad un campo di applicazione riferito a tutti i procedimenti amministrativi in tema di nuove iniziate produttive, senza che venga effettuata alcuna valutazione in ordine all inadeguatezza dei livelli territoriali inferiori nello svolgere le funzioni amministrative coinvolte che possa giustificare la chiamata in sussidiarietà per un esercizio unitario delle funzioni amministrative. Disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi Circolare dell Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 luglio 2011 Con la circolare 37 del 29 luglio 2011, l Agenzia delle entrate fornisce le linee guida per la corretta applicazione delle norme IVA in materia di territorialità dei servizi, entrate in vigore il 1 gennaio 2010 (si veda la nota informativa n. 9 del 22 gennaio 2010 e la guida Le nuove regole IVA in tema di territorialità dei servizi, rimborsi e modelli intrastat, disponibile on-line sul sito associativo), secondo le novità interpretative di cui al regolamento comunitario di rifusione 282/2011. Di seguito, si delineano i chiarimenti più rilevanti contenuti nella citata circolare. Prova dello status di soggetto passivo In linea con quanto affermato nel regolamento di rifusione comunitario, l Agenzia specifica che il prestatore stabilito nel territorio dello Stato può considerare la 4

5 controparte quale soggetto passivo, in seguito a conferma della validità del numero di partita IVA mediante il sistema VIES. Il prestatore, inoltre, può ritenere verificato lo status di soggetto passivo di un committente, il quale abbia comunicato che, pur avendone fatto richiesta, non ha ancora ricevuto il numero di partita IVA, nel caso in cui: - ottenga qualsiasi altra prova della soggettività passiva del committente; - semprechè, si adoperi per effettuare una verifica di ragionevole ampiezza sull esattezza delle informazioni che il committente medesimo gli ha fornito circa il proprio status soggettivo, applicando le procedure di sicurezza commerciali normalmente in uso (come, ad esempio, le procedure relative ai controlli di identità o di pagamento). In mancanza di elementi che dimostrino palesemente l assenza di status di soggetto passivo, può attribuirsi rilevanza, prosegue l Agenzia, alla richiesta di attribuzione della partita IVA che il committente stabilito al di fuori del territorio dello Stato metta a disposizione del prestatore stabilito nel territorio dello Stato. Nel caso di prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti non comunitari, l Agenzia precisa che, non potendosi fare ricorso alla metodologia probatoria relativa ai servizi resi nei confronti di soggetti comunitari, dovrà farsi riferimento ad altre circostanze atte a chiarire lo svolgimento di un attività imprenditoriale, artistica o professionale, come: - la certificazione, rilasciata dalle autorità fiscali degli Stati non comunitari i cui contribuenti possono accedere alla forma semplificata di rimborso di cui all articolo 38-ter del d.p.r. n. 633 (quali Norvegia, Svizzera, Israele), attestante lo status di soggetto passivo d imposta; - l eventuale attribuzione di un numero identificativo da parte delle autorità fiscali del relativo Stato ai fini dell imposizione sulla cifra d affari o qualsiasi altra prova attestante che il destinatario sia un soggetto passivo, semprechè, il prestatore nazionale compia una verifica circa l esattezza delle informazioni ricevute dal committente, applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Qualità di soggetto passivo del committente Per quanto riguarda, invece, la qualità dell'acquirente persona fisica, ossia per accertare se acquista come privato o come soggetto passivo, è necessario che il prestatore del servizio effettui una valutazione di compatibilità complessiva, sulle circostanze esistenti al momento dell'operazione, per verificare che il servizio sia acquistato nell'esercizio dell'attività d'impresa arte o professione o per finalità private. 5

6 Deroghe alla territorialità In tema di tassazione delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili, la circolare precisa che: - sono relative a beni immobili le prestazioni di progettazione e di direzione di lavori immobiliari realizzate da ingegneri e architetti. Al contrario, non sono relative a beni immobili le prestazioni degli avvocati e dei fiscalisti che intervengono nell'ambito di un contratto di compravendita di bene immobile; - sono relative a beni immobili la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o le attività dell'agente immobiliare, ma non lo sono le intermediazioni realizzate da agenzie di viaggio o la fornitura di un servizio alberghiero da parte di un tour operator quando include questi servizi in un pacchetto turistico; - sono relative a beni immobili le concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili (quali la locazione, la concessione e la sub-locazione). Non sono tali le operazioni che determinano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su immobili. Con riferimento al tema del trasporto internazionale di passeggeri, l Agenzia conferma la validità delle percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio italiano, previste nella circolare 11 del 1980 per il trasporto marittimo e dalla risoluzione 89 del 1997 per quello aereo. In tema di prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche e simili, particolarmente importante è la precisazione in tema di accessorietà. In specie, l Agenzia ritiene che il concetto di accessorietà nell ambito dei servizi culturali, scientifici e simili debba essere inteso, con riferimento al profilo soggettivo dell operazione, in senso più ampio rispetto a quanto in precedenza previsto. In sostanza, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall identità dei soggetti coinvolti nell operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla Corte di Giustizia, piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad un attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi. Momento di emissione dell autofattura L Amministrazione afferma che, ai fini dell'autofatturazione, per l'individuazione dell'effettuazione dell'operazione, non ha rilevanza il momento di ricezione della fattura estera. L'autofattura dovrà essere emessa, per le prestazioni di servizi, non oltre il momento del pagamento e, per le cessioni di beni, non oltre il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, del pagamento. 6

7 Nel caso di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento di trasporto (Ddt), all'emissione dell'autofattura si può provvedere entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione, anche con un documento riepilogativo delle consegne intervenute nel corso dell'intero mese. All'interno del 51 Salone Internazionale Nautico di Genova, Camera di Commercio della Spezia, Unioncamere Liguria e la rete nazionale Enterprise Europe Network ( di cui la Camera di Commercio - Eurosportello di Napoli è membro ) organizzano SMART 2011, un evento internazionale di incontri di affari dedicato al mondo della nautica, CANTIERISTICA ED AI SETTORI ECONOMICI AD ESSE CORRELATI. Per celebrare la sua sesta edizione, grazie alla collaborazione con UCINA e Fiera di Genova, SMART 2011 sbarca per la prima volta al Salone Nautico In programma dal 6 al 7 Ottobre 2011 SMART si rivolge ad imprese, centri di ricerca ed Universita' interessate ad incontri bilaterali a fini commerciali, tecnologici e per progetti di ricerca nelle seguenti aree tematiche: - nautica e subfornitura - tecnologie ambientali - sistemi di automazione - sistemi di navigazione/ict - engineering & design - materiali ed accessoristica 7

8 Le aree geografiche coinvolte sono tutti i Paesi UE, Turchia e Cina. La partecipazione è gratuita e prevede l'ingresso al 51 Salone Nautico, la possibilità di richiedere sino ad un massimo di 30 incontri bilaterali e puo' beneficiare (su richiesta) di un servizio di traduzione. GLI INTERESSATI SONO INVITATI A VOLERSI REGISTRARE ALL'EVENTO ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2011 TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PARTECIPAZIONE DIPSPONIBILE ALLA PAGINA: oppure tramite il sito web (disponibile a breve). I partecipanti possono reperire sul sito una lista di Hotel convenzionati presso i quali effettuare le proprie prenotazioni a tariffe speciali. Altre novita' di questa edizione speciale di SMART 2011 sono i Breakfast speeches, brevi sessioni di presentazione di nuove tecnologie e di soluzioni innovative per il mondo della nautica. In calendario dal 3 al 7 ottobre 2011, dalle ore 12 alle ore 14, i Breakfast speeches sono rivolti ad imprese, spin-off universitarie, centri di ricerca ed Universita' che vogliano divulgare le loro proposte innovative e che potranno poi sfociare in incontri bilaterali di approfondimento. Gli interessati sono invitati a volere presentare le loro proposte entro il 30 settembre 2011 tramite il modulo scaricabile dal sito web Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Eurosportello - Azienda Speciale della CCIAA di Napoli Dr.ssa Vanessa Foggia Tel v.foggia@eurosportello.na.camcom.it 8

9 Gli uffici della Confcommercio Imprese per l'italia della Provincia di Napoli rimarranno chiusi per ferie dal 15 al 26 agosto pp.vv. 9

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