Mod. Ed. 07/2009_CGA_MAL001_412. CHIARASalute. Condizioni di Assicurazione

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1 CHIARASalute Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 28

2 Gentile Cliente, grazie per avere aderito alla polizza CHIARASalute, sviluppata esclusivamente per i titolari di un Conto Corrente con la Banca distributrice del prodotto. Questa Tutela assicurativa è stata pensata per tutti coloro che desiderano disporre di un valido aiuto economico con cui far fronte ai costi collegati ad un ricovero e/o un intervento chirurgico. CHIARASalute, permette di scegliere fra 3 piani assicurativi, che si contraddistinguono per il crescente livello di copertura prestato: Piano: Standard Extra Top Tutela Legale Assistenza Indennità giornaliera da ricovero Indennità forfettaria per fratture ossee Indennità da ricovero per intervento chirurgico - Rimborso spese di cura per Grande Intervento Chirurgico - - A seconda del piano sottoscritto la polizza mette a disposizione: - servizi di assistenza in ambito medico (es. informazioni su strutture sanitarie, consulenza medica telefonica); - una copertura di tutela legale per affrontare con tranquillità eventuali controversie in merito all assistenza sanitaria ricevuta; - un indennità giornaliera in caso di ricovero per infortunio o malattia e per la successiva convalescenza e un indennità nel caso in cui l infortunio provochi una o più fratture ossee; - un indennità forfettaria, che cresce al crescere della durata del ricovero, in caso di intervento chirurgico; - un rimborso per le spese di cura sostenute in caso di ricovero per un Grande Intervento Chirurgico. Di seguito sono riportate le Condizioni Contrattuali, che Le suggeriamo di leggere con attenzione. In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla polizza sono a Sua disposizione i seguenti numeri telefonici: Numero verde per informazioni relative alle garanzie Malattia e Assistenza Numero verde per informazioni relative alla garanzia Tutela Legale Le Sue richieste troveranno un adeguato ascolto e Le verranno fornite le necessarie informazioni per poter denunciare quanto accaduto. pag. 2 di 28

3 INDICE NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE pag. 4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 6 DEFINIZIONI pag. 9 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 12 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INDENNITÀ GIORNALIERA (DIARIA) DA RICOVERO PER INFORTUNIO O MALATTIA pag. 14 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO pag. 15 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA A SEGUITO DI RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO pag.16 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE MALATTIA pag.18 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLE GARANZIE MALATTIA pag.19 NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DI ASSISTENZA pag. 22 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA LEGALE pag. 24 ALLEGATO ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI pag. 28 pag. 3 di 28

4 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e nelle Circolari dell Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (I.S.V.A.P.) in materia) 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio. Sede legale in Via Rovagnati Desio (MB); Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre ) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti Via G. Galilei, Milano Tel Fax Indirizzo segnalazioni@chiaraassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. 3) INFORMAZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CONTRATTO Le seguenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non costituiscono contenuto contrattuale, per il quale si rinvia alle condizioni di polizza. Durata del contratto Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro 30 giorni prima della scadenza pattuita, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. L'assicurazione cessa automaticamente, senza necessità di disdetta, alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75 anno di età dell'assicurato. pag. 4 di 28

5 Periodi di carenza contrattuale Come previsto dall articolo Termini di carenza delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia decorre: - dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; - dal sessantesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificato in appresso; - dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. - per l aborto terapeutico la garanzia è operante, con il termine di carenza di 90 giorni, soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell assicurazione. Lo stesso articolo regola altresì il periodo di carenza relativamente ai casi di sostituzione, senza soluzione di continuità, di un contratto precedente riguardante gli stessi assicurati, ovvero di variazioni contrattuali. Dichiarazioni del contraente e/o assicurato In ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Si richiama l'attenzione del contraente sulla: a) necessità di leggere attentamente il contratto prima della sua sottoscrizione, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, il recesso delle parti. b) esclusione delle malattie pregresse (vedasi: Definizioni e punto a) dell Art. 19 delle Norme Comuni a tutte le garanzie Malattia ). pag. 5 di 28

6 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano in Italia o all estero come autonomi titolari (7) : il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando pag. 6 di 28

7 solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via G.Galilei, Milano, tel , infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (11). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, pag. 7 di 28

8 coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet pag. 8 di 28

9 DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO ASSICURAZIONE CHIARA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRAENTE FILIALE MODULO DI POLIZZA POLIZZA PREMIO RISCHIO SINISTRO il soggetto (persona fisica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione. il contratto di assicurazione. CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.: la compagnia che presta le garanzie assicurative. il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto con Chiara e che paga il relativo premio. l agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza. il documento, sottoscritto dal Contraente e da Chiara, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. l insieme dei documenti che comprovano l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente a Chiara. la possibilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Per le malattie psicologiche il verificarsi del disturbo psicologico o il manifestarsi di un suo aggravamento clinicamente significativo. SPECIFICHE DELLA SEZIONE MALATTIA ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ASSISTENZA INFERMIERISTICA CARENZA indagini cliniche e strumentali finalizzate alla diagnosi della malattia. assistenza prestata da personale regolarmente abilitato. l intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la piena efficacia della garanzia. CARTELLA CLINICA documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. CENTRALE OPERATIVA la struttura di NEWMED S.p.A., Corso Indipendenza, MILANO, che, in virtù di specifico accordo sottoscritto con Chiara, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e alla gestione dei sinistri relativi alle garanzie Malattia e alle pag. 9 di 28

10 garanzie di Assistenza. DAY HOSPITAL FRANCHIGIA FRATTURA OSSEA struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna e senza pernottamento, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica. somma prestabilita che l Assicurato tiene a suo carico; numero di giorni per i quali non viene riconosciuta l indennità. una soluzione di continuo dell osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna. GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO l intervento chirurgico, caratterizzato dall impiego di tecniche operative particolari e complesse, previsto dalla Tabella contenuta in polizza. INDENNITÀ GIORNALIERA la somma corrisposta da Chiara per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura. L indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, Chiara paga agli eredi dell Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. INDENNIZZO INFORTUNIO ISTITUTO DI CURA MALATTIA MALATTIA PREGRESSA MALFORMAZIONE DIFETTO FISICO la somma corrisposta da Chiara in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili. ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza sanitaria. ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. Ai fini della presente polizza il parto è equiparato a malattia. alterazione dello stato di salute come sopra definito - per la quale sono stati effettuati, prima della stipulazione della polizza, accertamenti medici o eseguite terapie. l alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, clinicamente diagnosticabile. MASSIMALE la disponibilità unica ovvero la spesa massima rimborsabile per uno o più eventi assicurati che danno diritto al rimborso nell anno assicurativo. PROTESI apparecchiatura che sostituisce in tutto o in parte un organo o un arto o una loro funzione. RICOVERO degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. VISITA SPECIALISTICA effettuata da laureato in medicina e chirurgia, in possesso del titolo di specializzazione. pag. 10 di 28

11 SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE SOCIETÀ ARAG ASSICURAZIONI S.P.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n Verona, che, in virtù di specifico accordo sottoscritto con Chiara, si occupa della gestione dei sinistri Tutela Legale. TUTELA LEGALE l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt e correlati. UNICO CASO ASSICURATIVO il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. PARTE NON SCRITTA pag. 11 di 28

12 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente della Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del conto bancario sul quale viene addebitato il premio del contratto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art.1901, 2 comma del Codice Civile. Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C. C.. Art. 3 DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ogni piano assicurabile, il premio è determinato in base all età dell Assicurato, come da tabella che segue, ed è soggetto ad adeguamento automatico al passaggio da una fascia di età all altra. L adeguamento del premio viene effettuato dalla scadenza annuale successiva al compimento dell età. Fascia di età Tabella dei Premi Fino a da 36 a da 46 a da 56 a oltre (lordi annui) 35 anni 45 anni 55 anni 65 anni 65 anni * Piano 1 (Standard) 180,00 216,00 264,00 360,00 456,00 Piano 2 (Extra) 264,00 336,00 432,00 600,00 792,00 Piano 3 (Top) 360,00 468,00 624,00 864, ,00 * L età massima d ingresso in copertura è di 70 anni In relazione al numero di persone assicurate con la medesima polizza, il premio sarà scontato della percentuale di seguito indicata: - 5% nel caso di numero assicurati pari a 2 o 3 ; - 10% nel caso di numero assicurati pari a 4 o 5. Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. Il premio sarà addebitato secondo la rateizzazione indicata nel modulo di polizza. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Chiara ai premi scaduti e non versati. Art. 5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. pag. 12 di 28

13 Art. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Chiara è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data dal Contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. L'assicurazione è prorogabile sino al compimento del 75 anno di età dell'assicurato e cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al raggiungimento del 75 anno di età, senza necessità di disdetta. Art. 9 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dal comunicare a Chiara l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo l obbligo - in caso di sinistro - di darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del C.C. Art. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 PERSONE NON ASSICURABILI E CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE Non sono assicurabili le persone affette al momento della stipulazione della polizza da: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniacodepressive o stati paranoici, diabete che comporti dipendenza da insulina. Il manifestarsi di tali affezioni in corso di contratto comporta, per il medesimo Assicurato, la cessazione dell assicurazione senza l obbligo dell Impresa di corrispondere alcun indennizzo. In tal caso Chiara s impegna a restituire al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento in cui Chiara ha ricevuto comunicazione della situazione di inassicurabilità (o ne è comunque venuta a conoscenza) ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE La presente assicurazione vale in tutto il mondo. Tutte le indennità verranno comunque corrisposte in Italia ed in valuta legale. Art. 14 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Chiara rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all art C.C. verso i terzi responsabili degli eventuali infortuni. pag. 13 di 28

14 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INDENNITÀ GIORNALIERA (DIARIA) DA RICOVERO PER INFORTUNIO O MALATTIA (valide per ogni piano assicurabile) Art. 15 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Chiara, in caso di ricovero dell Assicurato in Istituto di Cura, reso necessario da infortunio o malattia, corrisponderà all'assicurato stesso, per ciascun giorno di degenza l indennità giornaliera pari ad 50,00. L indennità è corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per ricovero. Il ricovero deve essere continuativo; non costituisce tuttavia interruzione del ricovero la temporanea dimissione dell Assicurato in occasione di festività o particolari ricorrenze, che non verranno considerate ai fini del computo del numero dei giorni di degenza. La giornata di entrata e quella di uscita dall Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l ora d inizio del ricovero e quella di dimissione. La garanzia viene estesa in caso di degenza dell Assicurato in regime di Day Hospital, resa necessaria da infortunio o malattia, per un indennità pari a quella assicurata per il caso di ricovero. Art INDENNITÀ GIORNALIERA DA CONVALESCENZA (POST RICOVERO) A titolo di indennità giornaliera da convalescenza, Chiara corrisponde un indennità supplementare pari ad 25,00 per un periodo uguale a quello di degenza. Art INDENNITÀ FORFETTARIA PER FRATTURE OSSEE Se, a seguito di infortunio, l Assicurato riporti una o più fratture ossee, Chiara corrisponderà una indennità forfettaria di 250,00, indipendentemente dal fatto che l Assicurato abbia subito o meno un ricovero. Per le singole dita delle mani e/o dei piedi l indennità verrà corrisposta se l infortunio ha provocato la frattura contemporanea di almeno tre dita. L indennità viene corrisposta per un massimo di due eventi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Art FRANCHIGIA a) limitatamente alle persone di età superiore ai 65 anni compiuti, l indennità da ricovero, e conseguentemente quella da convalescenza, verrà corrisposta detraendo 1 giorno di franchigia assoluta. b) per i ricoveri in regime di day-hospital, l indennità da ricovero verrà corrisposta purché la degenza sia pari almeno a 2 giorni. PARTE NON SCRITTA pag. 14 di 28

15 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO (valide solo per i piani Extra e Top) Art. 16 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Qualora l Assicurato debba essere sottoposto ad intervento chirurgico, Chiara corrisponde l indennità forfettaria risultante dalla seguente Tabella: Durata del ricovero Indennità Sino a 14 giorni Nessuna Da 15 a 30 giorni 5.000,00 Da 31 a 40 giorni ,00 Oltre 40 giorni ,00 Il ricovero deve essere continuativo, salvo il caso in cui l Assicurato venisse temporaneamente dimesso in occasione di festività religiose o particolari ricorrenze. In questo caso ai fini del computo saranno conteggiati i giorni di effettiva degenza. Nel caso in cui l intervento debba essere eseguito in più fasi, l indennità sarà quella corrispondente alla somma complessiva dei giorni di ricovero per le varie fasi e alla duplice condizione che: a) tra una fase di ricovero e l altra non trascorrano più di 30 giorni b) l intervento sia completato entro 90 giorni dal termine dell annualità assicurativa in corso. La giornata di entrata e quella di uscita dall Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l ora d inizio del ricovero e quella di dimissione. PARTE NON SCRITTA pag. 15 di 28

16 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA A SEGUITO DI RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (valide sole per il piano Top) Art. 17 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Nei casi di ricovero dell Assicurato in Istituto di cura per un Grande Intervento Chirurgico (secondo la tassativa elencazione riportata nell allegato Elenco Grandi Interventi Chirurgici ) reso necessario a seguito di malattia o infortunio, Chiara rimborsa, nel limite del massimale di polizza pari ad ,00, per ciascuna annualità assicurativa, le spese sostenute dall Assicurato per: Operatività Prestazione Limiti nel tempo Prima del ricovero Durante il ricovero Dopo il ricovero - visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici effettuati anche al di fuori dell Istituto di Cura; - trasporto dell Assicurato con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario, fino al luogo di degenza - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; - diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; effettuati nei 90 giorni precedenti il ricovero Sottolimiti assicurati ,00 per anno assicurativo - rette di degenza; - - trasporto in ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario dell'assicurato ad altro luogo di cura; - vitto e pernottamento in Istituto di cura dell'accompagnatore. - esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici) effettuati anche al di fuori dell'istituto di Cura; - esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi; - trasporto dell Assicurato con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario, per il rientro al proprio domicilio; effettuati nei 90 giorni successivi alla dimissione dal luogo di cura ,00 per anno assicurativo 5.000,00 per ogni ricovero 2.500,00 per i medicinali 5.000,00 per anno assicurativo pag. 16 di 28

17 - assistenza infermieristica a domicilio; 90 giorni consecutivi dalla data di dimissione 75,00 al giorno Dopo il ricovero - assistenza domiciliare non sanitaria da parte di persone che svolgono tale attività in forma professionale e, comunque, con emissione da parte loro di regolare fattura; - cure termali prescritte a seguito di intervento chirurgico (escluse le spese alberghiere); - trasporto della salma (in caso di decesso dell Assicurato) 90 giorni consecutivi dalla data di dimissione entro 120 giorni dalla data di dimissione 25,00 al giorno 5.000,00 per ogni evento 5.000,00 Relativamente alla presente garanzia, Chiara provvede: - al pagamento diretto delle spese (purché indennizzabili a termini di polizza), secondo le modalità previste dall art. 23, qualora l Assicurato ricorra per il ricovero e l intervento alle Strutture e ai Medici Convenzionati; - al rimborso delle spese al termine delle cure sanitarie, secondo le modalità previste dall art. 20, qualora l Assicurato utilizzi Strutture non convenzionate o se durante il ricovero in una Struttura Sanitaria Convenzionata, abbia fatto ricorso ad un Equipe Medica non convenzionata. Art NEONATI L assicurazione prevista a favore della madre è estesa automaticamente ai figli nati durante il periodo di validità della polizza, fino alla prima scadenza annuale del contratto, per un massimale identico a quello della madre stessa e sempreché abbia operato la garanzia della presente sezione. Nei confronti dei suddetti neonati non si applicano i termini di aspettativa previsti dall art. 18. PARTE NON SCRITTA pag. 17 di 28

18 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE MALATTIA Art. 18 TERMINI DI CARENZA L assicurazione ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia, dal: a) giorno stesso, per gli infortuni; b) 60 giorno successivo, per le malattie; c) 300 giorno successivo, per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Per l aborto terapeutico la garanzia è operante, con il termine di carenza di 90 giorni, soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell assicurazione. Nel caso in cui: 1) il presente contratto ne sostituisca un altro, ma senza soluzione di continuità; 2) la presente assicurazione riguardi gli stessi Assicurati e le medesime prestazioni; 3) sul contratto precedente siano stati esauriti interamente i periodi di carenza ivi previsti i termini indicati ai punti b), e c) sono ridotti a 45 giorni limitatamente alle sole maggiori somme rispetto quelle assicurate dal contratto precedente. Art. 19 ESCLUSIONI L assicurazione non è operante per: a) le malattie pregresse; b) le conseguenze dirette di infortuni subiti anteriormente alla data di stipulazione del contratto; c) l eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni conosciuti e preesistenti alla stipulazione del contratto; d) la cura delle nevrosi, delle malattie mentali e del sistema nervoso, dei disturbi psichici in genere; e) le prestazioni sanitarie e le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita, impotenza e simili; f) l aborto volontario, ad eccezione di quello necessario per motivi terapeutici; g) le conseguenze da abuso di alcolici, di psicofarmaci, o da uso non terapeutico di allucinogeni o stupefacenti; h) gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute o tentate dall Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell Assicurato stesso; i) gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, dallo svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle forze armate o dell Ordine; j) le prestazioni aventi finalità estetiche; k) le prestazioni odontoiatriche, le paradontopatie e le protesi dentarie; l) le malattie contratte professionalmente e così definite dal D.P.R n. 1124; m) le spese relative alla successiva manutenzione e riparazione di protesi applicate durante l intervento chirurgico; n) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e di accelerazione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); o) conseguenza di uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terromoti, eruzioni vulcaniche, maremoti; p) le conseguenze di guerre o insurrezioni. Se l Assicurato fosse sorpreso dall insorgere di detti eventi in Paesi sino ad allora in stato di pace, la garanzia varrà per un periodo massimo di 14 giorni dallo scoppio delle ostilità; q) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere o di sport estremi, dalla partecipazione a corse e gare e relative prove comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, nonché da tutti gli sport svolti a livello professionistico (ovvero quelli per i quali l Assicurato riceva un compenso pecuniario); r) ricoveri in case di soggiorno o convalescenziari. pag. 18 di 28

19 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLE GARANZIE MALATTIA Art. 20 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI L Assicurato o i suoi aventi diritto (o il Contraente qualora l Assicurato o i suoi aventi diritto non vi provvedono) devono denunciare l infortunio, il ricovero o la malattia entro dieci giorni dall accadimento ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo, ai sensi dell art C.C. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art.1915 C.C. Per le richieste relative al: pagamento delle diarie giornaliere (per ricovero, day hospital, convalescenza); pagamento delle indennità forfettarie (per frattura ossea, per ricovero con intervento); rimborso delle spese di cura sostenute in caso di ricovero per Grande Intervento Chirurgico nel caso in cui non abbia usufruito di Strutture e Medici Convenzionati con Newmed, l Assicurato deve inoltrare copia del modulo di denuncia di sinistro (scaricabile anche dal sito internet compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo: NEWMED S.p.A. C.so Indipendenza, Milano FAX N Al modulo di denuncia va allegata la seguente documentazione: - certificato medico attestante l esistenza della patologia (Malattia o Infortunio), la richiesta di ricovero, di intervento, di visite specialistiche o di esami diagnostici (anche se precedenti o successivi al ricovero); - copia conforme all originale della cartella clinica e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che l hanno visitato e curato; - per il solo rimborso delle spese di cura a seguito di ricovero per Grande Intervento Chirurgico, le fatture in originale relative alle spese sostenute, debitamente quietanzate, nonché, per il rimborso delle spese relative ai medicinali del post-ricovero, prescrizione medica, scontrino della farmacia e fustella della confezione in originale. La documentazione di spesa dovrà pervenire in originale, salvo il caso in cui l'originale sia stato consegnato ad altro Ente per i rimborsi previsti da altra copertura. In tal caso detta documentazione dovrà essere accompagnata dal documento riepilogativo su cui figura l'ammontare di detto rimborso. Per le spese sostenute nei giorni pre/post ricovero, se inviate separatamente, occorre indicare nell'apposito spazio il relativo periodo di ricovero. Art. 21 CONTROVERSIE ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. pag. 19 di 28

20 Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Art. 22 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Chiara, ricevuta la necessaria documentazione sanitaria indicata all Art. 20 che precede, verificata l operatività della garanzia, effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, entro il termine di 30 giorni. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente e, per le spese sostenute in valuta diversa da quella legale, al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa stessa. Gli originali delle fatture, notule di spesa, distinte e ricevute, consegnati a documentazione del Sinistro, saranno restituiti all Assicurato. Art. 23 PAGAMENTO DIRETTO IN CASO DI RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (RICORSO A STRUTTURE E MEDICI CONVENZIONATI CON NEWMED) In caso di ricovero per Grande Intervento Chirurgico, l Assicurato può usufruire delle Strutture Sanitarie e dei Medici chirurghi convenzionati senza dover versare anticipi di denaro e/o pagare le spese (purché quest ultime siano indennizzabili a termini di polizza e fatti salvi i limiti di rimborso previsti dalla garanzia), in quanto al pagamento delle fatture e delle notule provvederà Chiara. L eventuale importo che resterà parzialmente o totalmente a carico dell Assicurato (per prestazioni non indennizzabili ai termini di polizza) sarà da questi saldato alle Strutture Sanitarie ed ai Medici chirurghi che hanno erogato le prestazioni. L Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Centrale Operativa e di Chiara, i medici che lo hanno avuto in cura e autorizza il personale della Centrale stessa a ritirare, presso l istituto di cura nel quale è avvenuto il ricovero e l intervento, l originale delle fatture, notule di spesa, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanziate e copia della cartella clinica completa, compresi gli esami effettuati durante il ricovero. Una volta definita la prestazione con il medico curante e identificata la Struttura Sanitaria, l'assicurato deve compilare in ogni sua parte il fax di "richiesta prestazione diretta" (scaricabile anche dal sito internet ed inviarlo, insieme al certificato medico con la richiesta di ricovero e l indicazione della patologia e dell intervento, almeno 2 giorni prima della data di ricovero al numero: NEWMED S.p.A. C.so Indipendenza, Milano FAX N In alternativa, soprattutto in caso di interventi urgenti, è possibile effettuare la richiesta al Customer Care Center via telefono (a cui deve seguire l'informativa via fax) al numero: - chiamate dall Italia: chiamate dall estero (+ 39) pag. 20 di 28

21 Accertata la regolarità della prestazione richiesta in funzione delle coperture previste in polizza, Newmed provvederà a: effettuare la "presa in carico" della prestazione nei confronti della Struttura prescelta; darne conferma telefonica all'assicurato. Il Customer Care Center è inoltre a disposizione dell Assicurato (anche tramite casella chiarasalute@newmed.net) per fornire informazioni in merito alla rete convenzionata con Newmed, alle garanzie e prestazioni coperte, alle procedure operative ed allo stato del sinistro. Per fornire i servizi sopradescritti il Customer Care Center è attivo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle h alle h sabato: dalle h alle h PARTE NON SCRITTA pag. 21 di 28

22 NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DI ASSISTENZA Art. 24 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA L Assicurato può usufruire delle prestazioni di Assistenza, di cui agli articoli seguenti, telefonando alla Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. L Assicurato dovrà utilizzare i seguenti numeri telefonici: - chiamate dall Italia: chiamate dall estero (+ 39) L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: - il proprio nome e cognome - il numero di polizza - un suo recapito telefonico - l indirizzo del luogo in cui si trova - il tipo di intervento richiesto N.B. Ad eccezione di quanto previsto per le prestazioni incluse nei Servizi Informativi, ciascuna delle altre prestazioni di Assistenza è fornita non più di tre volte per annualità assicurativa (e per nucleo familiare), salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni. Art. 25 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Ai sensi del regolamento ISVAP n 29 del 16 marzo 2009, i servizi di cui ai punti 1), 2), 3), 7) sono forniti a titolo gratuito e come tali non concorrono alla determinazione del premio di polizza. SERVIZI INFORMATIVI 1) INFORMAZIONI SU STRUTTURE E SERVIZI SANITARI La banca dati della rete di strutture sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale Operativa, in tutta Italia e all estero, è a disposizione dell'assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all anno per ogni tipo di informazione sanitaria: singole strutture convenzionate e loro ubicazione, prestazioni specialistiche, nominativo dei singoli medici, esami diagnostici, ricoveri, onorari e tariffe convenzionate. 2) CONSULENZA PER ASSISTENZA SANITARIA Qualora l Assicurato necessiti di un ricovero ospedaliero in una struttura pubblica in Italia, la Centrale Operativa è disponibile ad erogare telefonicamente informazioni e consigli utili per il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie. SERVIZI MEDICI 3) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario di carattere generale. I medici di guardia non possono in alcun caso fornire diagnosi o prescrizioni. pag. 22 di 28

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