COMMISSIONE EUROPEA. 1 Articolo 11, paragrafo 3, GU L 145 del , pag. 25.

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1 IT Relazione sulla valutazione1 del regolamento (CE) n. 1475/95 relativo all applicazione dell articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela COMMISSIONE EUROPEA 1 Articolo 11, paragrafo 3, GU L 145 del , pag. 25.

2 INDICE 1 INTRODUZIONE IL SISTEMA DELLE ESENZIONI PER CATEGORIA E I RECENTI SVILUPPI RIGUARDANTI IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA SULLE RESTRIZIONI VERTICALI QUADRO GENERALE PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE SPECIFICHE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI Caratteristiche degli accordi di distribuzione di autoveicoli Prodotti comparabili e modalità esistenti di distribuzione Trattori, macchine agricole, attrezzature per l edilizia e macchine movimento terra Motocicli Apparecchiature mediche Computer Quadro normativo per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza Quadro giuridico fino al 30 giugno Regolamento 123/ Regolamento 1475/ Obiettivi essenziali del nuovo regolamento Precisazioni relative alle pratiche restrittive vietate Comunicazione sul regolamento 123/ Comunicazione sugli intermediari Ulteriori azioni della Commissione nel campo della distribuzione di autoveicoli volte a promuovere le importazioni parallele e a contribuire al completamento del mercato interno Opuscolo esplicativo Filo diretto con le case costruttrici La relazione della Commissione sui prezzi degli autoveicoli Presunti benefici dell esistente quadro di regolamentazione che disciplina gli accordi per la distribuzione di autoveicoli e l assistenza per costruttori, concessionari, consumatori ed altre parti DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI: I FATTI Struttura della distribuzione di autoveicoli e pezzi di ricambio nell UE Costruttori di autoveicoli: descrizione del mercato, quote di mercato e marche Reti di distribuzione dei costruttori Concessionari di più marche Pezzi di ricambio Servizi di assistenza alla clientela Struttura Garanzia dei costruttori

3 4.3 Sviluppi attuali e futuri Introduzione Sviluppo della lean distribution Il tradizionale sistema di fornitura "stock-push" Il nuovo sistema di lean distribution Internet un nuovo metodo di commercializzazione Nuovi formati per i canali di vendita e assistenza APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1475/95 DA PARTE DELLA COMMISSIONE Lettere da consumatori e intermediari Procedimenti formali ai sensi dei regolamenti 123/85 e 1475/ Principali procedimenti contro costruttori di autoveicoli Denunce formali Notifiche di accordi di distribuzione VALUTAZIONE DELL APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1475/ Sono tuttora validi i presupposti alla base del regolamento 1475/95? Esiste una concorrenza effettiva nel settore degli autoveicoli? Concorrenza tra distributori di una stessa marca nella distribuzione di autoveicoli Concorrenza tra distributori di una stessa marca all interno di uno Stato membro Concorrenza tra distributori di una stessa marca nell UE Concorrenza tra marche nella distribuzione di autoveicoli Concorrenza nel campo dei servizi di assistenza alla clientela Gli autoveicoli sono beni di consumo tecnologici che richiedono un servizio di manutenzione e riparazione specializzato per marca? È ancora giustificato combinare la distribuzione di autoveicoli nuovi con i servizi di assistenza alla clientela? È aumentata l indipendenza commerciale dei concessionari? Introduzione Utilizzo di pezzi di ricambio di qualità corrispondente Termine di preavviso più lungo per la risoluzione di un contratto di distribuzione

4 Margini sufficienti per mantenere l indipendenza dei concessionari Autonomia dei concessionari in materia di politica dei prezzi Ruolo dei concessionari in relazione agli obiettivi di vendita Diritto dei concessionari di vendere più di una marca ( distribuzione multimarca o multimarketing ) Arbitrato È migliorato l accesso dei produttori di pezzi di ricambio alla rete dei concessionari? È stata rafforzata la posizione dei riparatori indipendenti? Accesso ai pezzi di ricambio originali Accesso alle informazioni tecniche Ne è derivato un vantaggio per i consumatori in relazione all acquisto di autoveicoli e alla relativa assistenza nel mercato unico? I prezzi degli autoveicoli nuovi offerti nel mercato unico sono soddisfacenti? La disponibilità di autoveicoli nuovi può essere considerata soddisfacente? Disponibilità locale Disponibilità di autoveicoli nuovi per vendite transnazionali Disponibilità di autoveicoli tramite i rivenditori Esiste un vantaggio per i consumatori nella prestazione dei servizi di garanzia e di assistenza? L adempimento della garanzia da parte del costruttore è soddisfacente? I servizi di assistenza alla clientela possono essere considerati soddisfacenti? VALUTAZIONE DEI FUTURI SVILUPPI NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO 1475/95 - INTRODUZIONE Vendite via Internet Vendite tramite esercizi della grande distribuzione

5 ELENCO DELLE FIGURE FIGURA 1: CONFRONTO TRA AUTOVEICOLI E ALTRI PRODOTTI TECNICI...12 FIGURA 2: QUOTE DI MERCATO...28 FIGURA 3: CANALI DI DISTRIBUZIONE NELL INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA...29 FIGURA 4: PRINCIPI DELLA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI NELL UE, NEGLI STATI UNITI E IN GIAPPONE...31 FIGURA 5: PERCENTUALE DEI CONCESSIONARI PRINCIPALI ESCLUSIVI...36 FIGURA 6: PRODUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO...38 FIGURA 7: DISTRIBUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO...39 FIGURA 8: QUOTE DELLE VARIE FORME DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA NELLA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEI FRENI, FIGURA 9: CARATTERISTICHE DEI DIVERSI PRESTATORI DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA...41 FIGURA 10: DIMINUZIONE DELLE NECESSITÀ DI ASSISTENZA...42 FIGURA 11: TENDENZA DELLE NECESSITÀ DI ASSISTENZA PER LE NUOVE AUTOVETTURE...42 FIGURA 12: UTENTI DI INTERNET NELL UE...49 FIGURA 13: IMPOSIZIONE FISCALE SUGLI AUTOVEICOLI NEGLI STATI MEMBRI...62 FIGURA 14: QUOTE DI MERCATO DEI COSTRUTTORI DI AUTOVEICOLI...66 FIGURA 15: CARATTERISTICHE DEI VARI PRESTATORI DI SERVIZI DI ASSISTENZA...69 FIGURA 16: DIFFERENZE DI PREZZO DEGLI AUTOVEICOLI AL NETTO E AL LORDO DELL IMPOSIZIONE...94 FIGURA 17: CONFRONTO DELLE DIFFERENZE DI PREZZO FRA SETTE PAESI CON BASSA TASSAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI (CON GUIDA A SINISTRA) CON LE DIFFERENZE DI PREZZO FRA 12 O TUTTI I 15 STATI MEMBRI...94 FIGURA 18: VARIAZIONE DEL TASSO DI CAMBIO DELLA STERLINA INGLESE RISPETTO ALL EURO E PREZZI DEGLI AUTOVEICOLI NEL REGNO UNITO IN STERLINE E IN EURO...97 FIGURA 19: VARIAZIONE DELLE DIFFERENZE DI PREZZO TRA PAESI CON BASSA TASSAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI, ESCLUSO E INCLUSO IL REGNO UNITO...97 FIGURA 20: DIFFERENZE DI PREZZO PER AUTOVEICOLI CON GUIDA A DESTRA NEI SETTE PAESI CON BASSA TASSAZIONE A CONFRONTO CON I PREZZI MEDI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA FIGURA 21: MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CLIENTI DA PARTE DEI CONCESSIONARI NEI VARI STATI MEMBRI

6 1 INTRODUZIONE (1) La Commissione ha redatto la presente relazione in ottemperanza ad un suo obbligo che deve essere assolto entro il 31 dicembre La relazione valuta l applicazione del regolamento 1475/95, in particolare per quanto riguarda l incidenza del sistema di distribuzione esentato sul divario dei prezzi degli autoveicoli fra i differenti Stati membri 3 e sulla qualità dei servizi prestati agli utilizzatori finali. La relazione tiene conto altresì di due note della Commissione rilevanti in materia di distribuzione di autoveicoli 4, che completano o chiariscono alcuni punti del suddetto regolamento. (2) Il regolamento si applica alla distribuzione di autoveicoli nuovi a tre o più ruote destinati ad essere utilizzati sulla via pubblica e al relativo servizio di assistenza. 5 Copre quindi automobili, autocarri e autobus, nonché il servizio di assistenza a tali veicoli. (3) L allegato I fornisce la definizione di una serie di termini tecnici utilizzati nella relazione. (4) Al fine di raccogliere i pareri delle parti interessate, la Commissione ha inviato otto diversi questionari 6 a oltre 110 imprese ed associazioni di parti interessate nella distribuzione di autoveicoli e nel relativo servizio di assistenza. 7 I fatti e gli elementi contenuti nella relazione sono basati sulle risposte fornite dalle parti, 8 sull esperienza della Commissione e su una serie di studi. (5) Il 10 aprile 2000 il Ministro del commercio e industria ha pubblicato la relazione della Commissione della Concorrenza 9 del Regno Unito, che si propone di valutare la fornitura di autoveicoli nuovi in tale Stato membro. La relazione, benché si concentri principalmente sui 2 Cfr. articolo 11 del regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, sull applicazione dell articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, GU L 145 del , pag. 25, in prosieguo denominato regolamento 1475/95 o il regolamento. 3 Ai sensi della decisione del comitato misto SEE n. 46/96 del 19 luglio 1996 che modifica l allegato XIV (Concorrenza) dell accordo SEE (GU L 291 del , pag ), il regolamento 1475/95 è applicabile anche negli Stati membri SEE. La presente relazione copre quindi il SEE, anche se di norma viene fatto riferimento solo agli Stati membri dell UE. 4 Comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85 del 12 dicembre 1984 relativo all applicazione dell articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela, GU C 17 del , pag. 4 (in prosieguo denominata comunicazione sul regolamento 123/85) e Chiarimenti sull attività degli intermediari nella compravendita di autoveicoli, GU C 329 del , pag. 20 (in prosieguo denominata comunicazione sugli intermediari). 5 Cfr. articolo 1 del regolamento 1475/95. Gli autoveicoli usati non rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento. Lo stesso vale per i trattori, poiché il loro principale utilizzo non avviene sulla via pubblica. Non è coperta neppure la distribuzione separata di pezzi di ricambio o la prestazione di servizi di assistenza senza alcun collegamento con la distribuzione di autoveicoli. 6 I questionari sono anche stati pubblicati, insieme ad un comunicato stampa, sul sito Internet della Commissione, al seguente indirizzo: 7 La presente relazione copre in linea di principio la distribuzione e il servizio di assistenza per tutti i tipi di autoveicoli. Tuttavia, si concentra in modo più specifico sulle automobili, in considerazione delle risposte ricevute in seguito all invio dei questionari. Inoltre, la maggior parte delle questioni identificate dalla Commissione riguardo all applicazione del regolamento riguardava anche le automobili. Se gli elementi rilevati riguardano in modo specifico i veicoli commerciali, quali autocarri o autobus, ciò verrà indicato. 8 Cfr. allegato VIII della relazione per maggiori particolari. 9 Competition Commission, New cars, A report on the supply of new motor cars within the UK, presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty, aprile 2000, 737 pagine (in prosieguo denominata relazione della Commissione della Concorrenza del Regno Unito). 6

7 prezzi elevati delle autovetture nuove vendute nel Regno Unito, valuta altresì molti aspetti del regolamento 1475/95. La Commissione della Concorrenza giunge alla conclusione che il regolamento 1475/95 consente pratiche restrittive contrarie all interesse pubblico. Diversamente dalla presente relazione di valutazione della Commissione europea, la relazione della Commissione della Concorrenza del Regno Unito contiene anche raccomandazioni per il futuro del regolamento 1475/95: essa propone infatti di vietare la distribuzione selettiva ed esclusiva di autoveicoli nuovi e di modificare, o almeno lasciare scadere, il regolamento 1475/ (6) Obiettivo della presente relazione è la valutazione del regolamento 1475/95 e delle due comunicazioni. Essa non contiene alcuna proposta riguardo alla situazione successiva alla data di scadenza del regolamento 1475/95, fissata al 30 settembre IL SISTEMA DELLE ESENZIONI PER CATEGORIA E I RECENTI SVILUPPI RIGUARDANTI IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA SULLE RESTRIZIONI VERTICALI (7) Il mercato interno rappresenta per le imprese dell Unione europea 11 un opportunità per introdursi su nuovi mercati che in precedenza risultavano talvolta preclusi a causa di barriere normative. Tale penetrazione di nuovi mercati richiede tempo e investimenti e comporta rischi. Spesso è facilitata da accordi tra i produttori desiderosi di introdursi su un nuovo mercato e i distributori locali. Una distribuzione efficiente, con un appropriata assistenza prima e dopo la vendita, fa parte del processo concorrenziale che avvantaggia i consumatori. (8) Tuttavia, gli accordi tra produttori e distributori possono anche essere utilizzati per continuare a compartimentare il mercato ed escludere nuovi concorrenti a livello sia di produzione che di distribuzione - che aumenterebbero la competizione e provocherebbero una pressione al ribasso sui prezzi. Gli accordi tra produttori e distributori (restrizioni verticali) possono quindi essere usati in modo favorevole alla concorrenza per promuovere l integrazione del mercato e una distribuzione efficiente, o in modo anticoncorrenziale per bloccare l integrazione e la concorrenza. Le differenze di prezzo tuttora esistenti tra Stati membri offrono alle imprese un incentivo sia per introdursi su nuovi mercati, sia per erigere barriere contro nuovi concorrenti. 12 (9) A tale riguardo, l articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE, che vieta gli accordi restrittivi e le pratiche concordate nel campo delle restrizioni verticali come in altri tipi di relazioni tra operatori economici può essere dichiarato inapplicabile se l accordo nel suo insieme determina vantaggi economici globali che superano gli svantaggi per la concorrenza. Tale esenzione, ai sensi dell articolo 81, paragrafo 3, è possibile se un accordo contiene solo restrizioni indispensabili, non elimina la concorrenza e contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione o a promuovere il progresso tecnico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell utile che ne deriva. (10) Le esenzioni possono essere concesse caso per caso o mediante un regolamento riferito a determinate categorie di accordi. Tali regolamenti di esenzione per categoria sono la 10 Relazione della Commissione della Concorrenza del Regno Unito, punto A seguito dell abolizione del consensus UE-Giappone, alla fine del 1999, ora anche i fornitori giapponesi sono liberi da restrizioni quantitative sulle forniture al mercato automobilistico dell Unione europea. 12 Libro verde della Commissione sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria, COM(96)721, pag. 1. 7

8 conseguenza dell esperienza acquisita nell esaminare numerosi accordi simili o identici, in base alla quale è possibile definire una categoria di accordi per la quale le quattro condizioni di cui all articolo 81, paragrafo 3, possono essere normalmente considerate soddisfatte. (11) Con un intervento di razionalizzazione e modernizzazione della sua politica in materia di restrizioni verticali, la Commissione ha adottato di recente un regolamento generale di esenzione per categoria, 13 che sostituisce tre regolamenti di esenzione per categoria relativi ad accordi di distribuzione esclusiva, 14 accordi di acquisto esclusivo 15 e accordi di franchising. 16 (12) Sin dall inizio della riforma delle restrizioni verticali, la Commissione ha specificato che questa nuova esenzione per categoria non avrebbe riguardato gli autoveicoli. 17 La Commissione ha dichiarato che, per quanto riguarda le sue proposte per il futuro trattamento della distribuzione di autoveicoli, avrebbe riesaminato questo settore secondo le disposizioni del regolamento prima di decidere sul futuro quadro normativo. 3 QUADRO GENERALE PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE SPECIFICHE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI 3.1 CARATTERISTICHE DEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI (13) La maggior parte degli autoveicoli 18 è distribuita attraverso reti di concessionari che uniscono caratteristiche di selettività e di esclusività. (14) Selettività significa che ciascun costruttore o importatore stabilisce criteri per la selezione dei propri distributori. Può trattarsi anzitutto di criteri qualitativi 19. Tali criteri relativi alle prestazioni possono, ad esempio, consistere in un obbligo ad impiegare specialisti, a sistemare il punto vendita secondo le direttive del costruttore, a prestare servizi di assistenza secondo determinati standard, a rispettare determinati requisiti di stoccaggio e standard di pubblicità. I distributori che appartengono alla rete non sono autorizzati a vendere prodotti a rivenditori che non appartengano alla rete di distribuzione. Un sistema di distribuzione selettivo crea così una rete che esclude tutte le imprese che non soddisfano i criteri 13 Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all applicazione dell articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 336 del , pag , in prosieguo denominato nuovo regolamento di esenzione per categoria sulle restrizioni verticali. 14 Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione del 22 giugno 1983 relativo all applicazione dell articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, GU L 173 del , pag. 1; Corrigendum GU L 281 del , pag Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 relativo all applicazione dell articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, GU L 173 del , pag. 5; Corrigendum GU L 281 del , pag Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione del 30 novembre 1988 concernente l applicazione dell articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising, GU L 359 del , pag IP/99/286, Cfr. anche il Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria, COM/96/0721 def. - Sommario pag. ii, nota Nella maggior parte dei paesi, un numero limitato di veicoli nuovi è distribuito ai consumatori finali dai costruttori stessi (attraverso le cosiddette vendite dirette), tramite vendite in punti vendita collegati al costruttore o tramite agenti commerciali. 19 Si ritiene che la distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi non rientri nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, per assenza di effetti anticoncorrenziali. Per le condizioni a cui ciò si verifica, cfr. Comunicazione della Commissione Linee direttrici sulle restrizioni verticali adottata il , GU C 291 del , pag.1. 8

9 specificati per la distribuzione dei prodotti di cui trattasi. 20 Tuttavia, in un sistema di distribuzione basato esclusivamente su criteri qualitativi, il costruttore/importatore è obbligato a nominare proprio distributore ogni impresa in grado di soddisfare tali criteri. Il costruttore non può infatti applicare tali condizioni in modo soggettivo. Allo scopo di limitare il numero di concessionari ufficiali, i costruttori e gli importatori svolgono un ulteriore selezione quantitativa tra i distributori che soddisfano i criteri qualitativi. Tali criteri quantitativi sono costituiti, ad esempio, dal numero di concessionari che operano nello stesso territorio di vendita o dall imposizione di obiettivi quantitativi di vendita. Ciascun costruttore dispone quindi di un ampio margine di libertà nell'organizzare la propria rete di distribuzione, in particolare per quanto riguarda la sede in cui il concessionario deve svolgere l attività, il numero dei concessionari appartenenti alla rete considerato sufficiente per perseguire la sua strategia di commercializzazione. 21 Come si è rilevato, nel settore degli autoveicoli i costruttori possono quindi effettivamente imporre ai rivenditori sia il tipo che la localizzazione dei loro clienti. 22 (15) Nel quadro di un sistema di distribuzione selettivo non è prevista, tuttavia, alcuna disposizione relativa a territori di vendita esclusiva. Il costruttore non ha il diritto di ripartire un mercato e assegnare determinati territori di tale mercato su base esclusiva ai propri distributori. Questa è la principale caratteristica di un sistema di distribuzione esclusiva. (16) Riguardo all esclusività, i costruttori si avvalgono perlopiù della possibilità, ammessa dal regolamento 1475/95, di nominare un solo concessionario per un territorio limitato geograficamente - il territorio contrattuale su cui l impresa deve concentrare i suoi sforzi di commercializzazione 23, sforzandosi di vendere i prodotti contrattuali conformemente agli obiettivi di vendita convenuti con il costruttore. I concessionari non sono quindi autorizzati ad aprire punti vendita o a nominare subconcessionari o agenti di vendita al di fuori del loro territorio contrattuale. Quasi tutti i costruttori di autoveicoli vietano anche ai loro concessionari di vendere attivamente per mezzo di pubblicità personalizzata nel territorio di altri concessionari. (17) Tuttavia, la maggior parte dei costruttori non conferisce ai propri concessionari il diritto esclusivo di fornire veicoli nuovi a tutti i consumatori nel territorio contrattuale: si riservano infatti il diritto di vendere veicoli nuovi a talune categorie di consumatori (i cosiddetti consumatori o clienti riservati ) in concorrenza con i propri concessionari. 24 (18) La maggior parte dei concessionari di automobili nell Unione europea vende autoveicoli forniti da un unico costruttore, anche se commercializzati come marche diverse. La vendita di marche di un altro costruttore è autorizzata solo se effettuata in locali separati, e se il venditore è un'entità con personalità giuridica distinta e con gestione separata. La conseguenza è l'esclusione su vasta scala della pratica delle vendite multimarche Cfr., ad esempio, l articolo 1, lettera d) del regolamento (CE) n della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all applicazione dell articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 336 del Cfr., ad esempio, IV Relazione sulla politica di concorrenza, 1974, punto International Car Distribution Programme (ICDP), documento di ricerca n. 6/99, "Beyond the block exemption II, the build-up to 2002", del Dott. A. Tongue, settembre 1999 (in prosieguo ICDP, "Beyond the block exemption II" 6/99), pagg Questa restrizione è ancora più limitativa rispetto alla selezione quantitativa del numero dei concessionari in un determinato territorio di vendita (vedi sopra, punto 14). 24 Cfr. articolo 2 dei regolamenti 123/85 e 1475/ Cfr. infra, (pag. 83 della presente relazione). 9

10 (19) L obbligo dei concessionari di offrire anche servizi di assistenza alla clientela, che i costruttori devono imporre loro ai sensi del regolamento 1475/95, lega le vendite di autoveicoli nuovi alle funzioni di assistenza, che sono due tipi di attività diversi. (20) Tali accordi potrebbero rientrare nel divieto di cui all articolo 81, poiché hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all interno del mercato comune, se sono giudicati atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri. 26 Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le restrizioni contenute in tali accordi fossero aggravate dal fatto che questi sono stipulati da tutti i costruttori in forma identica o analoga in tutto il mercato comune (cosa che sortisce il cosiddetto effetto cumulativo). 27 Nessuno dei due regolamenti 28 specifica ulteriormente i risultati di tale effetto. Se ci si attiene alla tradizionale giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza, 29 l effetto cumulativo che risulta dall applicazione di simili accordi verticali di distribuzione comportanti clausole di monomarchismo parrebbe rendere molto più difficile l accesso al mercato per i nuovi costruttori, che possono non trovare alcun distributore per i propri prodotti, perché tutti sono vincolati ad un fornitore da una clausola di esclusività 30. Tuttavia, a causa della selezione quantitativa sull'intero territorio dell'ue e/o dell'esclusione territoriale di tutti i concessionari, tale effetto può colpire anche i nuovi distributori, che possono non trovare un fornitore disposto a vendere loro autoveicoli nuovi Cfr. anche relazione della Commissione della concorrenza del Regno Unito, punti 2.10 e segg., in particolare punti 2.14 e Cfr. considerando 3 del regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione del 12 dicembre 1984 relativo all applicazione dell articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, GU L 15 del , pag. 16 (in prosieguo regolamento 123/85) e il considerando 3 del regolamento 1475/95, che parla di insiemi di accordi per descrivere simili reti di accordi verticali contenenti restrizioni della concorrenza. 28 Cfr. in particolare il considerando 3 del regolamento 123/85 e del regolamento 1475/ Cfr. sentenza della Corte del 28 febbraio 1991, Delimitis Henninger Bräu, [1991] Racc. I-935; sentenza della Corte del 12 dicembre 1967, Brasserie de Haecht, [1967] Racc. 421; sentenza del Tribunale di primo grado dell 8 giugno 1995 [1995] Racc. II-1533, punti , 119; sentenza della Corte del 1 ottobre 1998, Langnese, [1998] Racc. I- 5609, punti Cfr. anche sentenza della Corte del 24 ottobre 1995, Bundeskartellamt / Volkswagen AG e VAG Leasing, [1995] Racc. I-3477, punto 23 riguardante l accesso di società di leasing ai concessionari Volkswagen. 30 E vero che i produttori di auto coreani sono passati da una quota di mercato dello 0,1% nel 1990 al 2,7% nel 1998 (cfr. la presa di posizione dell ACEA sul questionario della Commissione relativo all esenzione per categoria degli autoveicoli, pag. 12, pubblicato sul sito Quanto al Regno Unito, Chrysler e Daewoo dal 1990 al 1999 hanno conquistato circa il 2% del mercato (cfr. Relazione della Commissione della concorrenza del Regno Unito, punto 2.89). Tuttavia anche ICDP, Multi-franchising, Developments and Impact of Sales Channel Management of Automobile Manufacturers, di M. Hoffmeister e R. Heinerberg, Research Paper 1/98 (in prosieguo: ICDP, Multifranchising 1/98) pag. 60, sottolinea che se per accedere ad un nuovo mercato si usano distributori già presenti, la penetrazione è molto più rapida. Le marche corean e malesi sono di conseguenza riuscite abbastanza facilmente a coprire tutti gli USA, dove la distribuzione di più marche è molto più diffusa, senza eccessivi investimenti in reti di distribuzione monomarca di auto nuove. 31 Cfr. considerando 13 e articolo 6 del regolamento n. 2970/1999 della Commissione relativo all applicazione dell articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 336, , pag

11 CONCLUSIONE: L esenzione per categoria degli accordi per la distribuzione di autoveicoli e i relativi servizi di assistenza permette la combinazione tra distribuzione selettiva (con criteri qualitativi e quantitativi) ed esclusiva. Come risultato della combinazione di questi due tipi di restrizioni verticali, i costruttori di autoveicoli hanno il diritto di imporre ai concessionari criteri di elevata qualità, ma non sono obbligati a rifornire nuovi potenziali concessionari che soddisfino tali criteri. Possono anche chiudere la loro rete di vendita stabilendo restrizioni alle vendite ai rivenditori indipendenti. Non possono, tuttavia, imporre restrizioni alle vendite ai consumatori finali e ai loro intermediari o ad altri concessionari della rete. Per i consumatori non esiste alcuna reale fonte alternativa di approvvigionamento per l acquisto di autoveicoli oltre alle reti di concessionari. I costruttori di autoveicoli hanno anche la facoltà di suddividere un mercato in territori di vendita esclusiva. 3.2 PRODOTTI COMPARABILI E MODALITÀ ESISTENTI DI DISTRIBUZIONE (21) Perché gli autoveicoli sono distribuiti in un certo modo e prodotti analoghi in altri modi? La presente sezione si propone di confrontare diverse modalità di distribuzione di prodotti aventi alcune caratteristiche in comune con gli autoveicoli. Gli autoveicoli possono essere confrontati con alcuni di tali prodotti in riferimento al loro contenuto tecnologico, al prezzo, alla necessità di consulenza al momento della vendita, alla necessità di servizi di assistenza, all immagine della marca e alla sicurezza. (22) È opportuno notare che i prodotti aventi una o più delle caratteristiche sopra menzionate sono distribuiti attraverso uno o talvolta vari sistemi di distribuzione con caratteristiche diverse. 11

12 (23) Quattro esempi di tali prodotti 32 sono i seguenti: 1. Trattori, macchine agricole, attrezzature per l edilizia e macchine movimento terra 2. Motocicli 3. Apparecchiature mediche 4. Computer Figura 1: Confronto tra autoveicoli e altri prodotti tecnici SOMIGLIANZA CON GLI AUTOVEICOLI Trattori e attrezzature per l edilizia TECNOLOGIA PREZZO CONSULENZA AL MOMENTO DELLA VENDITA SERVIZI DI ASSISTENZA IMMAGINE DELLA MARCA SICUREZZA X X X X X X Motocicli X X X X X X Apparecchiature mediche X X X X X Computer X X X X Trattori, macchine agricole, attrezzature per l edilizia e macchine movimento terra (24) La distribuzione e l assistenza di questi prodotti avviene di norma attraverso concessionari esclusivi. Il concessionario ha un territorio esclusivo in cui è l unico venditore autorizzato per una marca specifica. 33 Questi prodotti sono tecnologicamente complessi, anche se non quanto le autovetture. L acquirente ha bisogno di consulenza al momento della vendita e i servizi di assistenza sono molto importanti per la sicurezza e per ragioni commerciali. Durante la vita di tali macchine il costo dei servizi di assistenza può rappresentare un importo equivalente al prezzo di acquisto. Il prezzo dei prodotti è in generale più elevato di quello di un autovettura. L immagine della marca è molto forte. Tali prodotti non sono in genere costruiti per circolare sulla via pubblica Motocicli (25) La distribuzione dei motocicli è di norma selettiva. I concessionari non hanno un territorio esclusivo e possono vendere motocicli di marche concorrenti. Anche questi sono prodotti tecnologici che richiedono lo stesso livello di consulenza al momento della vendita e di servizi di assistenza da parte di specialisti della marca richiesto dalle automobili. I motocicli circolano sulla via pubblica e presentano quindi problemi di sicurezza. Il prezzo medio è in generale inferiore a quello delle automobili, anche se l acquisto di un motociclo rappresenta comunque un investimento importante. L immagine della marca è importante come per le autovetture. 32 Quanto ai loro accordi di distribuzione, tutti questi prodotti sono coperti dal 1 giugno 2000 dal nuovo regolamento di esenzione per categoria sulle restrizioni verticali. 33 Per ragioni particolari, in Finlandia i concessionari possono vendere prodotti di marche diverse nel loro territorio esclusivo. 12

13 3.2.3 Apparecchiature mediche (26) Le apparecchiature mediche sono distribuite di norma secondo criteri selettivi. Si tratta di prodotti altamente complessi che integrano elettronica e software. Il personale addetto alle vendite deve avere una formazione adeguata, la consulenza al momento della vendita e la formazione sono essenziali per l utilizzo delle attrezzature e le esigenze di assistenza rivestono un importanza vitale. Il cattivo funzionamento può causare enormi danni alla salute umana e i prezzi sono notevoli Computer (27) La distribuzione di computer avviene attraverso reti selettive e in molti casi direttamente tramite Internet 34 o altri tipi di distributori, come gli esercizi della grande distribuzione. La complessità tecnologica dei computer e delle connesse attrezzature è evidente. I costruttori attribuiscono grande rilievo alla consulenza al momento della vendita. I computer richiedono un assistenza post-vendita specializzata, poiché l utente medio non possiede le conoscenze né l esperienza necessarie a riparare il prodotto o a installare in modo corretto attrezzature aggiuntive. In questo settore l immagine della marca è importante. CONCLUSIONE: Gli autoveicoli sono simili per vari aspetti ai prodotti sopra menzionati. Tuttavia, tali prodotti sono distribuiti mediante canali di distribuzione diversi e meno restrittivi di quelli applicati per gli autoveicoli. 3.3 QUADRO NORMATIVO PER LA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI E IL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA Quadro giuridico fino al 30 giugno 1985 (28) Poiché il primo regolamento di esenzione per categoria, il regolamento n. 67/67, 35 non copriva tali accordi, nel cosiddetto caso BMW nel 1974 la Commissione ha adottato la sua prima decisione di esenzione 36 nel campo degli accordi per la distribuzione di autoveicoli e i relativi servizi di assistenza. Questa è stata considerata una decisione di riferimento 37 e si auspicava che i costruttori avrebbero adattato di conseguenza i propri sistemi di distribuzione. Tuttavia, non è stato così. Molti costruttori di automobili hanno continuato a notificare i propri accordi alla Commissione allo scopo di ottenere decisioni di esenzione individuale. Per risolvere il problema dell esame di un numero cospicuo di notifiche individuali e per fornire orientamenti più precisi e una maggiore certezza del diritto all industria automobilistica, la Commissione ha deciso di adottare un regolamento di esenzione per categoria, il regolamento 123/85, conforme a quanto stabilito dalla decisione BMW. 34 Ad esempio, computer Dell e Gateway. 35 Regolamento 67/67/CEE della Commissione del 22 marzo 1967 relativo all applicazione dell articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, modificato dal regolamento (CEE) n. 2591/72 dell 8 dicembre 1972 e dal regolamento (CEE) n. 3577/82 del 23 dicembre 1982, GU 57 del , pag. 849 (Edizione Speciale 1967, pag. 10). 36 Decisione della Commissione del 13 dicembre 1974 Bayerische Motoren Werke AG GU L 29 del , pag Cfr. IV Relazione sulla politica di concorrenza, 1974, punto

14 (29) Gli accordi che soddisfano le condizioni stabilite in questo regolamento sono automaticamente esenti senza obbligo di notifica. Le imprese del settore sono comunque ancora libere di stipulare accordi di altro tipo che possono notificare su base individuale e che richiedono un attestazione negativa o una decisione di esenzione Regolamento 123/85 (30) Dal 1 luglio 1985 sino al 30 giugno 1995 la distribuzione e i servizi di assistenza erano coperti da un esenzione settoriale per categoria, conferita dal regolamento 123/85. In questo regolamento la Commissione ha dovuto trovare un compromesso ragionevole tra i molti interessi coinvolti: l interesse del costruttore ad organizzare la propria rete di distribuzione in modo efficiente; l interesse dei concessionari per la fornitura di veicoli nuovi e di pezzi di ricambio e volto ad ottenere un area contrattuale esclusiva, a mantenere l indipendenza economica e a realizzare un rendimento sufficiente degli investimenti; l interesse dei rivenditori indipendenti per la disponibilità di pezzi di ricambio; l interesse dei produttori di pezzi di ricambio per l accesso alle reti dei concessionari, soprattutto, l interesse dei consumatori per la possibilità di procurarsi veicoli nuovi e servizi di assistenza in tutto il mercato comune e di acquistare prodotti di qualità e servizi di assistenza a prezzi competitivi. (31) Il regolamento 123/85 copriva accordi di distribuzione e assistenza di tipo selettivo ed esclusivo. L esenzione per categoria di tali accordi restrittivi era basata sulle seguenti considerazioni: (32) Vista la natura del prodotto di cui trattasi, si è ritenuto che una serie di restrizioni imposte ai distributori fossero indispensabili allo scopo di consentire una razionalizzazione e di conseguenza una migliore distribuzione di autoveicoli e un migliore servizio di assistenza. Le restrizioni erano le seguenti: 14

15 Distribuzione selettiva: (33) Il regolamento 123/85 menziona esplicitamente la possibilità per il costruttore di imporre determinate condizioni minime, in particolare in materia di attrezzature aziendali, impianti tecnici, formazione del personale, pubblicità, accettazione, custodia e consegna di veicoli e servizi, riparazione e manutenzione finalizzati al funzionamento sicuro ed affidabile dei veicoli. 38 (34) Al fine di proteggere il carattere selettivo di un sistema di distribuzione di autoveicoli, è stato accolto il divieto per i distributori di fornire prodotti contrattuali a rivenditori indipendenti. 39 Ai sensi del regolamento 123/85 i costruttori potevano quindi stabilire a quali acquirenti potevano vendere i loro distributori. Potevano imporre ai loro concessionari l obbligo di vendere solo a clienti finali e ad altri concessionari della rete distributiva del costruttore. 40 Ha dovuto invece essere autorizzata la vendita di pezzi di ricambio a rivenditori indipendenti che li utilizzano per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli. 41 Ancor più importante è il fatto che la vendita di autoveicoli ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario, al quale abbiano conferito mandato scritto, sia stata ritenuta compatibile con la selettività di un sistema di distribuzione e non abbia potuto essere limitata dai costruttori. 42 (35) Beneficiava dell esenzione anche l esclusione dei grossisti non appartenenti alla rete di distribuzione di un costruttore o importatore dalla rivendita di pezzi di ricambio provenienti dal costruttore. Si è ritenuto che altrimenti non sarebbe stato possibile disporre rapidamente dei pezzi di ricambio originali, compresi quelli meno richiesti, a discapito dei consumatori. 43 (36) Inoltre, i costruttori sono stati autorizzati ad imporre ai loro concessionari l obbligo di fornire servizi di assistenza. 44 In tal modo hanno potuto vincolare due diversi tipi di attività commerciali: le vendite di autoveicoli nuovi e la prestazione di servizi di assistenza. (37) Per quanto riguarda la limitazione del numero dei concessionari e delle officine di riparazione in conseguenza della selezione quantitativa e dell'esclusiva, la Commissione l ha ritenuta indispensabile, considerate le caratteristiche degli autoveicoli, beni di consumo durevoli costosi e complessi, che richiedono ad intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio di manutenzione e riparazione specializzato. Al fine di assicurare tali servizi di assistenza specializzata, i costruttori devono cooperare con i concessionari e i riparatori affinché questi ultimi siano pienamente informati dei problemi tecnici e delle istruzioni di manutenzione e ricevano una formazione adeguata. 45 Tuttavia, per motivi di capacità e di efficienza, la Commissione ha ritenuto che tale cooperazione nel campo dell assistenza non potesse essere estesa ad un numero illimitato di concessionari ed officine. 46 Sulla base delle circostanze correnti, la Commissione ha anche considerato più economica la combinazione del servizio di assistenza alla clientela con la 38 Articolo 4, paragrafo 1, punto 1 del regolamento 123/ Considerando 5 del regolamento 123/ Articolo 3, paragrafo 10, lettera a). 41 Articolo 3, paragrafo 10, lettera b). 42 Articolo 3, paragrafo 11 e parte finale del considerando Considerando 6 del regolamento 123/ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e) del regolamento 123/85; tuttavia, in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, lettera a), secondo trattino del regolamento 1475/95, i costruttori sono obbligati a chiedere ai loro distributori di offrire servizi di assistenza per poter beneficiare del regolamento di esenzione 45 Decisione della Commissione del 13 dicembre 1974 Bayerische Motoren Werke AG GU L 29 del , pag. 1, punto Considerando 4, prima-terza frase, del regolamento 123/85. 15

16 distribuzione di autoveicoli nuovi rispetto ad una separazione delle due attività, tanto più che il distributore deve effettuare sui veicoli nuovi un controllo tecnico conforme alle direttive del costruttore prima della consegna ai consumatori finali. 47 Protezione territoriale: (38) Anche l obbligo dei distributori di concentrare le proprie attività sul territorio contrattuale, vale a dire l impegno a non gestire succursali o depositi, a non ricercare clienti e a non affidare a terzi la distribuzione di prodotti al di fuori del territorio contrattuale, 48 è stato considerato indispensabile per il miglioramento della distribuzione di autoveicoli e quindi esentato. Si è ritenuto che tali restrizioni imposte alle attività del concessionario al di fuori della zona assegnata lo stimolassero a migliorare i servizi di distribuzione e assistenza e la propria conoscenza del mercato sulla base di contatti più stretti con i consumatori e ad orientare la propria offerta "in funzione della domanda". 49 (39) Tuttavia, una protezione territoriale illimitata non è stata riconosciuta indispensabile poiché pregiudicherebbe la libertà del consumatore europeo di acquistare in qualsiasi parte del mercato comune. 50 Quindi, ai sensi del regolamento, i concessionari dovevano poter soddisfare la domanda di consumatori finali in altri territori del mercato comune. Inoltre, ai concessionari non doveva essere impedito di diffondere pubblicità tramite mezzi di informazione a diffusione più ampia del loro territorio contrattuale. 51 Ciò equivaleva a un divieto delle vendite attive al di fuori del territorio contrattuale. Al fine di garantire il diritto dei consumatori di acquistare autoveicoli in qualsiasi zona del mercato comune, i concessionari avevano tra l altro il diritto di ordinare al costruttore autoveicoli "corrispondenti" 52 (la cosiddetta clausola di disponibilità ). 53 Si tratta di veicoli simili a quelli distribuiti dal concessionario, ma prodotti secondo specifiche tecniche diverse, quali la guida a destra. I costruttori dovevano altresì imporre alla propria rete di concessionari una serie di obblighi connessi ai servizi di assistenza alla clientela: i concessionari dovevano impegnarsi a prestare un servizio di assistenza gratuito e la riparazione nell ambito della garanzia e di campagne di richiamo, indipendentemente dalla zona del mercato comune in cui erano stati acquistati gli autoveicoli. 54 Clausole di non concorrenza: (40) Il regolamento 123/85 concedeva l esenzione anche alle clausole di non concorrenza 55 senza alcun limite di tempo che vietavano la vendita di veicoli forniti da altri costruttori (il cosiddetto "multi-marketing") e di pezzi di ricambio che non possedessero lo stesso livello qualitativo dei pezzi di ricambio della gamma contrattuale, oppure la vendita in locali determinati, di veicoli dello stesso costruttore, ma al di fuori della gamma contrattuale del concessionario. Si è ritenuto che tali clausole inducessero i distributori a concentrarsi 47 Considerando 4, quarta frase, del regolamento 123/ Articolo 3, paragrafi 8 e Considerando 9 del regolamento 123/ Considerando 12, ultima frase, del regolamento 123/ Considerando 9 del regolamento 123/85. A questa possibilità si fa riferimento in generale con l espressione vendite passive. 52 Articolo 13, paragrafo 11 del regolamento 123/ Articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d). 54 Articolo 5, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b). 55 Articolo 3, paragrafi da 2 a 5. 16

17 maggiormente sui prodotti forniti dal costruttore e assicurassero in tal modo una distribuzione e un servizio di assistenza adeguati alle caratteristiche dei veicoli. 56 (41) Tuttavia, l esenzione delle clausole di non concorrenza non era illimitata. Se i concessionari dimostravano l esistenza di giustificati motivi per la vendita di una o più marche diverse, 57 il costruttore doveva revocare il divieto alla vendita di altre marche. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, i concessionari erano liberi di acquistare da altri fornitori pezzi che possedessero lo stesso livello qualitativo dei prodotti contrattuali 58 ("pezzi della stessa qualità") 59 e di utilizzarli per la riparazione di veicoli, tranne nell ambito della garanzia e delle campagne di richiamo. Regole che assicurano l indipendenza economica dei concessionari: (42) Il regolamento 123/85 era inteso anche a proteggere l indipendenza economica del concessionario dal fornitore. Quindi non era applicabile qualora al distributore fosse imposto l obbligo di non praticare prezzi di rivendita inferiori a determinati minimi o sconti superiori a determinati massimi. 60 Inoltre, il fornitore poteva designare nuovi concessionari all interno del territorio contrattuale o modificare quest ultimo se dimostrava l esistenza di validi motivi per agire in tal senso. Per contro, se il concessionario desiderava stipulare, modificare o cessare subcontratti all interno del proprio territorio contrattuale, il fornitore non poteva rifiutare il consenso arbitrariamente. 61 Inoltre, gli accordi con i concessionari conclusi per un periodo determinato dovevano avere una durata minima di quattro anni; il periodo di preavviso per la normale risoluzione di un accordo concluso a tempo indeterminato era di almeno un anno. 62 Obiettivo di tali regole era la protezione degli investimenti del concessionario. Al fine di tutelare il diritto del concessionario di acquistare da altri fornitori pezzi di ricambio dello stesso livello qualitativo e per consentire a tali produttori di concorrere con pari opportunità con il costruttore di pezzi di ricambio originali, il regolamento vietava la concessione di sconti cumulativi. 63 (43) L indipendenza economica dei concessionari era, comunque, limitata. Ai sensi del regolamento, ciascun costruttore aveva la possibilità di imporre in modo unilaterale, in base a stime previsionali, obblighi riguardanti le vendite potenziali del concessionario, gli obiettivi di vendita, le scorte di magazzino e il numero di veicoli di dimostrazione Considerando 7 del regolamento 123/ Articolo 5, paragrafo 2, punto 1, lettera a). 58 Tale norma di qualità può essere imposta considerando l importanza della sicurezza degli autoveicoli; cfr. considerando 8 del regolamento 123/ Articolo 3, paragrafo 4 e considerando 8 del regolamento 123/ Articolo 6, paragrafo 2 e considerando 23 del regolamento 123/ Articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera a) e considerando 13 del regolamento 123/ Tali periodi potevano avere durata minore se si trattava dell entrata di un concessionario nella rete di distribuzione e se il periodo dell accordo o di preavviso per il recesso da un accordo era il primo convenuto dal concessionario. 63 Articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera c) e considerando 15 del regolamento 123/ Articolo 4, paragrafo 1, punti

18 Revoca dell esenzione di categoria: (44) L articolo 10 del regolamento 123/85 conferiva alla Commissione il diritto di revocare il beneficio del regolamento se un sistema di distribuzione risultava incompatibile con le condizioni previste dall articolo 85, paragrafo 3 (ora articolo 81, paragrafo 3) del trattato. Il regolamento menzionava in particolare quattro casi specifici per tale revoca: quando prodotti coperti dal sistema di distribuzione non si trovino in concorrenza con prodotti analoghi (revoca dovuta a mancanza di concorrenza); quando il costruttore o un impresa della rete distributiva impedisce in maniera continuata o sistematica a utilizzatori finali o ai distributori di acquistare all interno del mercato comune prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti e di ottenere il relativo servizio di assistenza con mezzi non esentati in base al regolamento 123/85 (revoca a causa di ostacoli al commercio parallelo); quando sono applicati prezzi o condizioni che divergono sensibilmente fra Stati membri per un periodo considerevole e queste differenze sensibili sono dovute essenzialmente ad impegni esentati dal regolamento (revoca per differenze di prezzi dovute essenzialmente al regolamento); quando, in accordi relativi alla fornitura di autovetture corrispondenti ad un modello della gamma contrattuale, sono applicati prezzi o condizioni non obiettivamente giustificabili (ad esempio, un supplemento per un autovettura con guida a destra consegnata ad un concessionario dell Europa continentale) e aventi per oggetto o per effetto una compartimentazione del mercato comune (revoca a causa di prezzi o condizioni discriminatori senza giustificato motivo) Regolamento 1475/95 (45) Nel 1995 la Commissione ha adottato una nuova esenzione di categoria con il regolamento 1475/95 relativo agli accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Benché i principi fondamentali del regolamento 123/85 siano rimasti immutati, ad esempio con il mantenimento di un sistema di distribuzione esclusivo e selettivo, la Commissione ha modificato il regolamento precedente in base all esperienza acquisita con la sua applicazione e anche in risposta alle denunce esaminate al riguardo. Le modifiche sono mirate a migliorare il funzionamento del mercato interno degli autoveicoli e ad intensificare la concorrenza nella fase della distribuzione, riequilibrando i vari interessi presenti, in particolare rafforzando i diritti e le libertà dei concessionari, dei produttori di pezzi di ricambio, dei riparatori indipendenti e dei consumatori Obiettivi essenziali del nuovo regolamento (46) La presente sezione si propone di illustrare in breve gli obiettivi essenziali perseguiti dal regolamento 1475/95, alcuni dei quali ripresi dal regolamento 123/85. Tali obiettivi sono trattati in modo più particolareggiato nel capitolo 6 (pag. 59) della presente relazione. (47) Il primo obiettivo del regolamento 1475/95 è assicurare l efficienza della distribuzione di autoveicoli e della relativa assistenza a vantaggio dei consumatori e l esistenza di una concorrenza effettiva fra le reti di distribuzione dei costruttori e, in una certa misura, all interno di queste Cfr. considerando 4 e 25 del regolamento 123/85 e considerando 4, 7 e 30 del regolamento 1475/95. 18

19 (48) Il secondo obiettivo del regolamento 1475/95 è ampliare ulteriormente la scelta del consumatore secondo i principi del mercato unico. 66 Tali cambiamenti sono mirati a creare un ambiente che migliora le possibilità per la concorrenza tra marche e all interno di queste e per le importazioni parallele. (49) Per raggiungere tale obiettivo, viene chiarito che il compenso dei concessionari non può essere calcolato in funzione del luogo di destinazione degli autoveicoli. 67 I concessionari ora possono anche promuovere attivamente la vendita di autoveicoli nuovi al di fuori del territorio contrattuale mediante pubblicità; l unico limite è il divieto della pubblicità personalizzata. 68 Inoltre, ai sensi del nuovo regolamento, i costruttori devono imporre ai concessionari l obbligo di prestare i servizi di riparazione e manutenzione anche per gli autoveicoli venduti da un altra impresa della rete distributiva. 69 (50) Il terzo obiettivo perseguito dal nuovo regolamento è rafforzare l indipendenza del concessionario nei riguardi dei costruttori allo scopo di aumentare la competitività del concessionario. 70 A tal fine, è stato ristretto il campo di applicazione delle clausole di non concorrenza esentate dal regolamento 123/85 ed ora i concessionari sono autorizzati, a certe condizioni, a vendere autoveicoli forniti da altri costruttori ( multi-marketing ). 71 I concessionari sono ora autorizzati anche ad utilizzare un officina comune per il servizio di assistenza per gli autoveicoli delle marche che essi vendono. 72 (51) Sebbene sia stata mantenuta l esclusione delle vendite ai rivenditori non autorizzati, i concessionari sono autorizzati ad impegnarsi in qualsiasi forma di commercializzazione (vendita, leasing, locazione-acquisto). 73 Le principali modifiche rivolte a rafforzare l indipendenza economica del concessionario riguardano un divieto per il costruttore di modificare unilateralmente lo status del concessionario o il territorio contrattuale. 74 Inoltre, è stata estesa da 4 a 5 anni la durata minima degli accordi di distribuzione conclusi a tempo determinato e da 1 a 2 anni il termine di preavviso per il recesso da accordi conclusi a tempo indeterminato, 75 al fine di una migliore tutela degli investimenti dei concessionari. Infine, gli obiettivi di vendita e le condizioni riguardanti le scorte e i veicoli di dimostrazione devono ora essere concordati o, in caso di disaccordo, decisi da un terzo esperto indipendente delle parti. (52) Il quarto obiettivo perseguito dal regolamento riguarda la protezione della concorrenza nel mercato dei servizi di assistenza alla clientela. A tale riguardo, il regolamento intendeva 66 Cfr. considerando 26 del regolamento 1475/ Articolo 6, paragrafo 1, punto Articolo 3, paragrafo 8, lettera b) del regolamento 1475/ Articolo 5, paragrafo 1, punto 1, lettera a), secondo trattino del regolamento 1475/95. Tale obbligo non era menzionato esplicitamente nel regolamento 123/85, benché fosse indicata la difficoltà nell ottenere servizi di assistenza da concessionari della rete tra le ragioni per il ritiro del beneficio del precedente regolamento; cfr. articolo 10, paragrafo 2 del regolamento 123/ Cfr. considerando 17 dei regolamenti 123/85 e 1475/ Ai sensi dell articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 1475/95, è permessa la vendita di autoveicoli forniti da costruttori diversi, benché subordinatamente alla condizione imposta dai costruttori stessi che avvenga in locali separati, sottoposti ad una gestione separata, con personalità giuridica distinta e in modo tale da escludere la confusione fra marche. 72 Ai sensi dell articolo 3, paragrafo 4 del regolamento 1475/95, ciò è permesso solo se nessun terzo beneficia indebitamente degli investimenti del fornitore, in particolare in materia di impianti o di formazione del personale. 73 Cfr. articolo 10, paragrafo 13 del regolamento 1475/ Articolo 6, paragrafo 1, punto 5 del regolamento 1475/ Articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3. 19

20 innanzitutto migliorare l accesso dei fabbricanti di pezzi di ricambio ai concessionari. Benché il diritto di utilizzare pezzi di ricambio aventi lo stesso livello qualitativo per i servizi di assistenza fosse già riconosciuto dal regolamento 123/85, 76 il nuovo regolamento rafforza tale diritto dei concessionari e introduce la possibilità per i fabbricanti di pezzi di ricambio di fornire tali prodotti ai concessionari. 77 Al fine di rendere più efficace tale diritto, i produttori di pezzi di ricambio sono autorizzati ad apporre il loro marchio o segno distintivo sui pezzi forniti ad un costruttore per il primo equipaggiamento o per la riparazione o manutenzione degli autoveicoli. 78 Tale disposizione è mirata a creare trasparenza riguardo all identità del produttore di un pezzo specifico. Sulla base di tali informazioni si è ritenuto che concessionari, officine indipendenti e consumatori siano in una posizione migliore per risalire al produttore di un determinato pezzo e ai possibili fornitori di pezzi di ricambio, oltre al costruttore del veicolo. (53) In secondo luogo, il nuovo regolamento si propone di offrire ai riparatori indipendenti migliori opportunità di competere con i concessionari della rete nel mercato dei servizi di assistenza: i costruttori devono rendere accessibili ai riparatori che non appartengono alla rete di distribuzione le informazioni tecniche necessarie per la riparazione o manutenzione delle autovetture. La fornitura di tali informazioni può essere rifiutata solo se esse sono oggetto di un diritto di proprietà intellettuale o costituiscono un know-how segreto, sostanziale e identificato. Comunque, le informazioni tecniche necessarie non devono essere negate in maniera abusiva. 79 (54) Un ulteriore obiettivo, di carattere più strettamente giuridico del nuovo regolamento è quello di chiarire ulteriormente la distinzione tra accordi e comportamenti ammessi e non ammessi. È stato quindi modificato e notevolmente ampliato l elenco delle cosiddette clausole nere Precisazioni relative alle pratiche restrittive vietate (55) Il regolamento 1475/95 81 stabilisce una "lista nera" comprendente due tipi di comportamenti: Il primo riguarda le "clausole nere" che non devono essere inserite negli accordi. La loro inserzione comporta la perdita automatica del beneficio dell'esenzione per categoria. Tale perdita avviene nei seguenti casi: 82 quando entrambi i contraenti sono costruttori di autoveicoli; quando gli obblighi dell accordo si estendono a prodotti o servizi diversi dagli autoveicoli o pezzi di ricambio; quando l accordo contiene obblighi per il costruttore o il distributore non espressamente esentati in base al regolamento; 76 Articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 123/ Articolo 6, paragrafo 1, punti 9 e 10 del regolamento 1475/ Articolo 6, paragrafo 1, punto 11 del regolamento 1475/ Articolo 6, paragrafo 1, punto 12 del regolamento 1475/ Articolo 6 del regolamento 1475/95. Per contro, il regolamento 123/85 conteneva solo tre clausole nere nell articolo Cfr. articolo 6 del regolamento 1475/ Cfr. articolo 6, paragrafo 1, punti da 1 a 5 del regolamento 1475/95. 20

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