SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Finanze e Tesoro

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1 SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Finanze e Tesoro Disegno di legge AS n. 809 Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti Audizione ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Roma, 15 marzo 2007

2 1. LE FRODI NEL CREDITO AL DETTAGLIO IN ITALIA: CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL FENOMENO Nel corso degli ultimi anni il credito al retail (credito al consumo e credito ipotecario) ha registrato trend di crescita sostanziale arrivando ad una consistenza pari a milioni di euro a dicembre 2005 con una crescita rispetto all anno precedente di oltre il 18%(cfr. Grafico 1 in Appendice). In particolare, le consistenze del credito al consumo (che comprende il credito personale, credito finalizzato, finanziamenti garantiti da cessione del V dello stipendio e/o erogati attraverso carte di credito revolving 1 ) che è il comparto del credito retail maggiormente soggetto a frodi - sono passate da milioni di euro (fine 2002) a milioni di euro a fine 2005, con una crescita nel periodo pari al 57,1% (cfr. Grafico 2 in Appendice). Rispetto a dicembre 2004 ( milioni di euro) il tasso di crescita è stato del 20,1% 2. Si ritiene altresì che il comparto sia destinato a svilupparsi ulteriormente in considerazione del fatto che il mercato del credito al consumo in Italia è tra i più piccoli (in termini di dimensioni) in Europea: rispetto al PIL il credito al consumo in Italia rappresenta appena il 4,5%, contro il 7,5% della Spagna, l 8,2% della Francia, il 10,4% della Germania ed oltre il 15% della Gran Bretagna 3 (cfr.grafico 3 in Appendice). Contestualmente alla crescita del credito retail, si è registrato un incremento delle frodi perpetrate a danno del sistema bancario/finanziario nell esercizio del credito alle famiglie attraverso il cosiddetto furto di identità. Con tale termine si intende una frode che si sostanzia ogni volta che qualcuno utilizza senza autorizzazione i dati personali di un soggetto (anagrafica, codice fiscale, dati previdenziali etc.) per ottenere un finanziamento a suo nome. Sin dal 1 Il credito personale si presenta nella forma di un finanziamento erogato a favore di una persona fisica senza alcun vincolo di destinazione. Esso viene concesso, nella maggior parte dei casi, dalle banche generaliste presso il proprio sportello. Il credito finalizzato è una forma tecnica di credito al consumo per l acquisto di un dato bene o servizio venduto da un terzo soggetto, noto come convenzionato o dealer la somma finanziata viene versata, su disposizione del mutuatario, direttamente al venditore del bene/servizio oggetto del prestito, al momento dell acquisto. Nelle operazioni di finanziamento tramite cessione del V dello stipendio, il prenditore cede una quota fina ad un quinto di un proprio credito futuro (lo stipendio/salario/pensione) a garanzia del rimborso delle rate dovute all intermediario cessionario. Il prestito tramite carte di credito revolving avviene attraverso la concessione di una linea di fido, supportata dall emissione di una carta di credito, i cui utilizzi presso punti vendita convenzionati o nei confronti della società emittente, possono essere rimborsati in rate mensili d importo predeterminato o in misura che varia in funzione del saldo del cliente. 2 Dati Banca d Italia. 3 Dati ECRI - Mercer Oliver Wyman riferiti alla fine del

3 momento in cui l operazione è posta in essere, esiste la volontà del soggetto che la realizza di non restituire il finanziamento. Allo scopo, questi pone in essere artifici che gli consentono di non essere identificato, anche per poter ripetere l azione fraudolenta. Le caratteristiche descritte rendono le frodi creditizie terreno di conquista ideale per le organizzazioni criminali, più ancora che per singoli falsari isolati. Nell esperienza delle banche italiane, questo fenomeno può essere distinto nelle seguenti macrotipologie: (i) (ii) (iii) impersonificazione totale. Si tratta dell appropriazione indebita dell altrui identità attraverso l uso di nome e/o caratteri di altre persone. In questo caso, l impersonificazione può riguardare un soggetto realmente esistente, ovvero inesistente e talvolta deceduto. Solitamente tale tipologia di frode si manifesta nell ambito del credito finalizzato, erogato, come noto, attraverso esercizi convenzionati; impersonificazione parziale. Tale tipologia di frode si manifesta attraverso l utilizzo di dati anagrafici falsi e recapiti veri. Si tratta di frode che spesso viene perpetrata nell ambito dell impiego delle carte di credito 4 ; dichiarazione di caratteri falsi. In questo caso la frode si sostanzia attraverso l impiego di dati anagrafici e recapiti veri, ma informazioni personali false. Il caso più diffuso è l utilizzo di documenti falsi relativi alla retribuzione percepita (busta paga, modello unico, cedolino pensione etc.). Tale frode è comune a tutte le fattispecie di credito. A livello internazionale questo fenomeno si è diffuso principalmente nei paesi con un mercato del credito alle famiglie particolarmente sviluppato, segnatamente USA e UK 5. In Italia, non esistono dati ufficiali sul grado di diffusione di tale tipologia di frode. Tuttavia il fenomeno è stato analizzato da ABI ed Assofin nel 2002, sulla base di una prima indagine/questionario somministrata su un campione di banche e intermediari finanziari per il solo comparto del credito al consumo. In sintesi i risultati della survey hanno mostrato quanto segue: il 61% del campione aveva dichiarato di essere stato oggetto di frode; 4 In questo caso il frodatore ha la possibilità di ricevere la carta di credito al domicilio segnalato, mantenendo, purtuttavia, l anonimato. 5 Da uno studio di CRIF Osservatorio sulle Frodi creditizie del Maggio 2005, si evince che in USA nel 2004 oltre il 4% della popolazione adulta è stata vittima di frodi. In UK, in base ai dati CIFAS (un organismo governativo costituito da 240 società aderenti rappresentati da banche, istituzioni finanziari, società specializzate nell emissione di carte di credito, assicurazioni, società di telecomunicazioni di leasing e di factoring, nel periodo i casi di frode tentati sono cresciuti del 232%. 3

4 il fenomeno era cresciuto rispetto agli anni precedenti; la maggior parte delle frodi si era sostanziata nell esercizio del credito finalizzato. Tale forma di finanziamento erogato attraverso esercizi convenzionati principalmente nei confronti di clienti occasionali è maggiormente esposta alle possibili aggressioni dei frodatori in quanto: (a) si tratta di un complesso rapporto che coinvolge, oltre all intermediario erogante e al cliente, anche un terzo soggetto, il dealer (l esercente) e (b) viene erogato contestualmente al momento dell acquisto del bene presso il punto vendita. Vi è quindi una minore possibilità/tempo per l intermediario prestatore di valutare la veridicità delle informazioni fornite dal prenditore; il valore medio della frode subita/tentata era generalmente più elevato rispetto all importo medio del finanziamento. Le frodi creditizie vedono sempre come responsabile un cliente dell intermediario finanziario, ma in un numero elevato di casi è accertata la connivenza del richiedente con il canale distributivo del servizio finanziario, che può essere rappresentato da un venditore di beni/servizi, da un mediatore creditizio, da un agente in attività finanziaria, etc. Negli ultimi anni, le banche/ intermediari finanziari hanno per questo molto intensificato il monitoraggio dell attività dei canali distributivi. 2. I COSTI DEL FENOMENO FRODI Anche talune società di informazione creditizia (SIC) hanno effettuato circoscritte indagini che, a conferma dei risultati dell indagine di ABI ed ASSOFIN, hanno quantificato il fenomeno delle frodi in un importo annuale compreso tra 1,6 e 2 miliardi di euro 6. Il costo complessivo delle frodi creditizie può essere scomposto in tre componenti principali. La prima fa riferimento ai costi che sostiene l industria finanziaria in termini di perdite su operazioni di credito fittizie (sulle quali ogni forma di recupero risulta impossibile), nonché di costi operativi legati alla gestione del rischio frode. Si rendono necessari investimenti spesso di entità rilevante in tecnologia e risorse umane per potenziare gli strumenti di prevenzione, vista l assoluta inefficacia della repressione, una volta che il danno sia stato subito. Al riguardo, è opportuno sottolineare che la nuova regolamentazione sulla capital 6 Cfr. Furto di identità, combattere le frodi nel credito al consumo, Rivista BancaForte, Febbraio

5 adequacy bancaria (Basilea 2) ha imposto alle banche di detenere una percentuale di capitale di vigilanza a fronte dei rischi operativi derivanti dalle frodi di provenienza esterna alla banca. Rientrano in questa fattispecie i rischi di perdite dovute a frodi attribuibili ad attività di contraffazione e falsificazione di documenti. In sintesi maggiori sono le perdite registrate dalla banca, maggiore è il capitale di vigilanza che la stessa deve detenere. Si tratta di costi che finiscono per gravare sulla clientela, contribuendo a definire il prezzo del servizio di finanziamento. La seconda componente di costo, meno agevolmente quantificabile, attiene all efficienza del mercato dei finanziamenti, ovvero alla disponibilità di credito ed alla sua efficiente allocazione. La mancanza di strumenti di prevenzione davvero efficaci determina il ricorso degli intermediari, nel corso del processo di affidamento, alla verifica della veridicità dei documenti prodotti attraverso procedure tecnologiche o controlli manuali, più o meno sofisticati, anche basati su sistemi di alert su base statistica. E chiaro che, in un mondo perfetto e dunque privo di fenomeni distorsivi, le verifiche consentirebbero di concedere credito a tutti i soggetti meritevoli e solo a questi. Ma quanto meno ci si può avvalere di riscontri oggettivi in fase di verifica dell identità del richiedente e valutazione del merito creditizio, tanto più è probabile che l allocazione sia distorta e che si verifichino fenomeni di razionamento del credito a danno di soggetti meritevoli. La terza componente di costo, attiene alla qualità della vita economica e sociale, ed è connessa ad una variabile alla quale la teoria economica attribuisce un importanza crescente, ritenendola strumento decisivo per il contenimento dei costi di transazione: ci si riferisce alla fiducia tra le parti coinvolte in una transazione, che la diffusione del fenomeno delle frodi tende a ridurre compromettendo il corretto funzionamento dei meccanismi di mercato. A ciò deve aggiungersi il costo legato alla riduzione del livello di legalità ed al relativo aumento di contenzioso tra le parti coinvolte. Anche questa componente di costo è tutt altro che agevole da quantificare, ma certamente non trascurabile ed a carico della collettività. E altresì opportuno sottolineare che questa tipologia di frodi non ha impatti solo sui bilanci delle banche/intermediari finanziari, ma ha riflessi significativi anche sul prenditore del finanziamento. Oltre ai danni di natura psicologica, i consumatori defraudati della propria identità subiscono ingenti danni economici in termini di: a) impossibilità di accesso al credito per effetto della segnalazione tra i cattivi debitori; b) significativi oneri (sia in termini economici che di tempo) per la verifica della frode ed il ripristino della propria posizione. Esemplificativo a tale riguardo appare il dato pubblicato nel Regno Unito da CIFAS, secondo il quale un individuo vittima di un furto d identità impiega mediamente 400 ore del proprio tempo per difendersi. 5

6 3. GLI STRUMENTI UTILI PER LA PREVENZIONE DELLE FRODI Per soddisfare le aspettative di una domanda sempre più sofisticata, gli intermediari che operano nel comparto del credito retail hanno sviluppato negli ultimi anni servizi di finanziamento - del tutto analoghi, peraltro, a quelli offerti dagli altri che operano nei Paesi più all avanguardia, ovvero USA, UK, Germania, Francia, etc., che fanno della semplificazione della procedura di richiesta, della velocità di erogazione e della comodità di fruizione le principali leve di marketing diverse dal pricing. In effetti, tutte le ricerche di mercato più recenti, finalizzate ad individuare i fattori di successo ad esempio - del credito al consumo, annoverano tra le caratteristiche cui è attribuita la massima importanza da parte degli utilizzatori la snellezza della pratica di finanziamento, la comodità corrispondente alla possibilità di effettuare la richiesta senza doversi recare presso gli uffici dell intermediario finanziario (presso i punti vendita convenzionati, o tramite reti di agenti o mediatori, oppure a distanza tramite il canale postale o internet) e la riduzione al minimo dei tempi di comunicazione dell esito. Risultando dunque decisivo, per un intermediario che voglia essere realmente competitivo, poter arricchire l operazione di finanziamento con un contenuto di servizio apprezzato dal prenditore, la soluzione più efficace al problema delle frodi richiede l implementazione, nell ambito del processo di affidamento, di procedure di verifica della veridicità dei documenti prodotti dal richiedente, attraverso l incrocio con database informativi oggettivi, in grado di creare un sistema di riscontri e di allarmi efficaci che da risposte immediate. Un primo strumento utilizzabile a questo scopo potrebbe essere rappresentato dall incrocio dei dati dei richiedenti con quelli contenuti in database storici delle frodi subite. L efficacia di questo mezzo tuttavia è assai limitata, poiché nomi, numeri di serie e modelli variano in continuazione ed è facile per i malintenzionati meno sprovveduti aggirare l ostacolo. Si pensi ad esempio all elenco dei numeri di serie dei documenti rubati o smarriti disponibile con collegamento on line sul sito del Ministero degli Interni. Nel primo periodo successivo alla sua introduzione, quando evidentemente ad alcuni criminali non era ancora nota la novità, la consultazione del database ha consentito agli intermediari che se ne sono avvalsi di prevenire alcune frodi. Con il tempo però, come era prevedibile, lo strumento ha perso quasi del tutto la sua efficacia perché è ormai noto a tutti che il numero di serie di un documento rubato o smarrito è da considerarsi bruciato ai fini della realizzazione di un furto d identità. Un secondo strumento per prevenire le frodi creditizie è quello che prevede il ricorso a sistemi di alert a base statistica, proposti dai principali credit bureaux. Si tratta di strumenti molto efficaci a condizione che utilizzino una base dati assai ampia e garantiscano un buon flusso di ritorno. 6

7 Ai limiti di questo strumento connaturati con la caratteristica di essere sistemi probabilistici, si aggiunge la criticità connessa alla fissa zione, da parte del Garante per la riservatezza dei dati personali, di limiti sempre più stretti all utilizzo e la conservazione di dati personali da parte delle centrali rischi private ed alla possibilità di incrociare tali dati con altri raccolti da altre fonti. Nonostante ciò, oggi quello appena descritto rappresenta lo strumento più avanzato a disposizione degli intermediari finanziari per prevenire le frodi creditizie. Le misure in assoluto più idonee a prevenire le frodi sono quelle che consentono la verifica, in tempo reale, della veridicità delle informazioni raccolte al momento della richiesta del finanziamento attraverso il confronto delle stesse con i dati contenuti in database informativi oggettivi. Il risultato è perseguibile attraverso l accesso, da parte di soggetti legittimati e con modalità e limiti ben definite, ad alcune banche dati gestite da istituzioni ed amministrazioni pubbliche ad oggi inaccessibili per il sistema bancario/finanziario. In particolare, risulterebbe decisivo poter verificare: la effettiva corrispondenza tra le generalità del richiedente il finanziamento ed il numero di serie del documento di identità (carta di identità, patente auto, passaporto, tessera di identità rilasciata da un amministrazione pubblica, etc.) esibito al momento della richiesta; la effettiva corrispondenza tra il codice fiscale dichiarato dal richiedente e quello risultante all amministrazione finanziaria; la effettiva corrispondenza tra il numero di posizione previdenziale (INPS, INAIL, INPDAP, etc.) risultante dal documento attestante il reddito esibito dal richiedente il finanziamento e quello risultante all istituto previdenziale che lo ha rilasciato. Risulterebbe altresì utile la verifica della eventuale presenza del nominativo del richiedente in altre banche dati 7. Ovviamente l accesso dovrebbe avvenire anche nell ambito dell erogazione del credito al consumo finalizzato; e quindi appare opportuno che la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal prenditore/consumatore possano avvenire anche presso il dealer. In questa direzione, un notevole passo in avanti è stato compiuto con l art. 8, della legge 17 agosto 2005, n. 166 che ha attribuito all UCAMP (Ufficio Centrale Antifrode del Ministero dell Economia e delle Finanze) la competenza delle frodi sul credito al consumo. 7 Cfr. BancanForte, Febbraio 2005, Op Cit. 7

8 In relazione a quanto sopra, l Associazione Bancaria ha da tempo espresso la necessità di un intervento legislativo specifico per regolamentare l operatività dell UCAMP nell ottica di consentire alle banche/intermediari finanziari di accedere ai database ad oggi inaccessibili ai fini di prevenzione delle frodi nel comparto retail. All uopo, l ABI ha partecipato a numerosi incontri presso l UCAMP, offrendo la propria collaborazione per individuare la soluzione considerata più idonea ad ostacolare la perpetrazione del fenomeno. 4. IL DISEGNO DI LEGGE AS N. 809: LA POSIZIONE DEL SISTEMA BANCARIO Il DDL AS n.809, risponde nella sostanza all obiettivo di prevenzione delle frodi. In sintesi, l articolato consentirebbe alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all elenco speciale di cui all art. 107 del Dlgs. 385/93 (Testo Unico Bancario TUB) ed alle Società di informazione creditizia (SIC) di poter accedere a titolo oneroso - ai dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che richiedono un finanziamento o analoga facilitazione finanziaria. Tale accesso sarebbe limitato ai soli fini di verifica/riscontro della veridicità delle informazioni fornite al momento della stipula del contratto. Per quanto riguarda le modalità di accesso la cui disciplina verrebbe perfezionata attraverso uno specifico Decreto Ministeriale l UCAMP svolgerebbe una funzione di gateway 8 per l accesso del sistema bancario in relazione a ciascuna delle banche dati considerate. E altresì ipotizzato un flusso di ritorno da parte delle banche/finanziarie in caso di dati incongruenti e nei casi considerati sospetti. Ciò al fine di: (i) (ii) studiare il fenomeno; segnalare agli aderenti i casi di frode. La titolarità dell archivio così costituito è attribuita all UCAMP il quale può designare anche altri soggetti responsabili secondo quanto previsto dall art. 29 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). Da ultimo, è previsto uno specifico gruppo di lavoro a cui aderiscono banche, intermediari finanziari, SIC ed esperti del settore - con una funzione consultiva, volto a garantire l allineamento del sistema di prevenzione all evoluzione del fenomeno. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all art. 136 del codice del consumo di cui al Dlgs 6 settembre 2005, n. 206, può in qualsiasi 8 In sostanza svolgerebbe la funzione di porta d accesso alle informazioni utili alle banche per la prevenzione delle frodi, che rimarrebbero comunque sugli originari database. 8

9 momento richiedere di essere ascoltato nell ambito del menzionato gruppo di lavoro in ordine all applicazione della legge in esame. Tutto ciò premesso, l Associazione Bancaria esprime apprezzamento per il contenuto dell articolato che risponde alle esigenze del sistema bancario più volte manifestate ai diversi Dicasteri competenti in materia di prevenzione delle frodi nell esercizio del credito. Si tratta difatti di una piattaforma legislativa che consentirebbe alle imprese bancarie ed agli intermediari finanziari di riscontrare in tempo reale e con un significativo livello di garanzia, la veridicità dei dati forniti dai soggetti nel momento in cui richiedono i finanziamenti ed avvicina l Italia alle prassi degli altri paesi europei quali UK e Olanda, che pur essendo pienamente rispettosi delle libertà dei loro cittadini e della loro privacy, hanno ritenuto di dover tutelare adeguatamente i valori della legalità e dell efficienza del mercato del credito. Esistono peraltro taluni punti del DDL che meritano specifiche riflessioni che di seguito vengono segnalati. L art. 1 comma 1, prevede che il sistema antifrode riguardi il settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati e differiti. Al riguardo, sarebbe opportuno ampliare il raggio di azione del sistema anche ai casi di apertura di un conto corrente, rilascio di fideiussione, accettazioni di assegni circolari e cambiali tratte. Invero, le imprese bancarie hanno più volte segnalato casi di presentazioni di dati contraffatti, falsi o rubati proprio nell ambito della richiesta di accensione di un c/c, al fine di poter usufruire del carnet assegni ovvero della carta di credito o di debito ad esso connesso, presentando fideiussioni false al fine di garantire l accesso a servizi finanziari di soggetti compiacenti. Molti sono stati i casi di frode tentate/effettuate nell ambito dei rapporti di traenza e accettazioni di assegni circolari. Al riguardo, si rileva che oltre all attività delle imprese bancarie/intermediari finanziari le frodi per furto di identità colpiscono anche altri comparti, come ad esempio le assicurazioni o le public utilities. Consentire di alimentare l archivio di feedback con dati provenienti anche da quest ultimi comparti, favorirebbe in maniera significativa la prevenzione del fenomeno. Inoltre è opportuno sottolineare che talune banche utilizzano ai fini di collocamento dei propri prodotti di credito non solo intermediari finanziari iscritti all elenco speciale di cui all art. 107 del Testo Unico Bancario (intermediari finanziari vigilati) ma anche gli intermediari finanziari iscritti all elenco generale di cui all art. 106 del Testo Unico Bancario (intermediari non vigilati). Anche in considerazione di quanto detto, si potrebbe ampliare l elenco dei possibili aderenti di cui all art. 1 comma 4, anche alle assicurazioni, ai 9

10 fornitori di servizi pubblica utilità (public utilities providers) 9 e agli intermediari finanziari di cui all art. 106 del TUB, purchè appartenenti a banche o a gruppi bancari. L art. 3, comma 1, fornisce un generico elenco delle informazioni che potrebbero essere accessibili ai fini di prevenzione. Peraltro, non sono evidenziati dati anagrafici del prenditore - che solitamente risultano le principali informazioni contraffatte - e la possibilità di riscontrare la veridicità dei dati sui documenti di riconoscimento (ad esempio le patenti) i quali, insieme a quelli presenti nei documenti di identità (ad esempio le carte di identità), vengono spesso richieste per verificare la validità delle informazioni fornite dal cliente della banca. Sarebbe pertanto auspicabile che, insieme ai dati relativi ai documenti smarriti o denunciati, vi sia la possibilità di verificare la veridicità delle suddette informazioni ad esempio relative al nominativo, domicilio e alla data di nascita 10. Inoltre per quanto riguarda le disposizioni relative al punto b) del comma in esame, si auspica che la possibilità di verificare i numeri di supporto plastico su cui sono stampati i documenti, non sia limitato alle soli documenti di identità, ma anche ai documenti di riconoscimento ed ai codici fiscali. Il secondo comma dell art. 4, prevede che l accesso ai database pubblici avvenga a titolo oneroso. In particolare, nelle considerazioni introduttive del relatore, la fee da corrispondere potrebbe essere nell ordine di 30 centesimi per richiesta di verifica. Al riguardo, il sistema bancario non si oppone all ipotesi di prevedere una specifica tassa di accesso ai database, ancorché la somma ipotizzata, in considerazione del numero delle operazioni di credito effettuata giornalmente, appare eccessiva. D altra parte, l ABI è disponibile a discutere, anche nello spirito di fornire il proprio contributo per garantire la legalità nell ambito dell attività di credito. Si richiede tuttavia, ai fini di contenimento dei costi, che la tassa di accesso sia dovuta in relazione a ciascun nominativo e non in funzione del numero delle informazioni richieste, relative a ciascun nominativo. 9 Sarebbe infatti utile poter verificare l anagrafica del prenditore anche in relazione alla domiciliazione delle utenze (acqua, luce, telefono etc.). 10 Si sono verificati i casi in cui il numero della carte di identità era esistente e non rubata, ma le informazioni riportate erano state contraffatte. 10

11 APPENDICE GRAFICO CREDITO ALLE FAMIGLIE DIC 2005 (CONSISTENZE IN MLD ) ,9 223,5 267,2 316, fonte: Elaborazioni ABI su dati Banca d'italia GRAFICO 2 80 CREDITO AL CONSUMO DIC 2005 (CONSISTENZE IN MLD ) ,1 50,1 60,9 72, fonte: Elaborazioni ABI su dati Banca d'italia 11

12 GRAFICO 3 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,5% 4,6% Italia Paesi Bassi Belgio IL CREDITO AL CONSUMO IN EUROPA DIC 2004 (CONSISTENZE IN % DEL PIL) 5,0% 5,3% Finlandia Portogallo 6,6% Danimarca 7,1% 7,5% 8,2% Spagna Francia Irlanda 9,8% 9,8% 10,4% Austria Germania 15,8% UK fonte: Elaborazioni ABI su dati ECRI 12

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