7. AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI I PUGLIA
|
|
- Raffaele Marco Pagani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 7. AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI I PUGLIA MODELLI GESTIONALI PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN PUGLIA Il ruolo delle ASP nei Piani Sociali di Zona ed il rapporto delle stesse con altri organismi strumentali (Fondazioni, Istituzioni ecc.) Approfondimento Per affrontare compiutamente l argomento, riteniamo sia necessario sottolineare la differenza tra due concetti spesso confusi tra loro: a) l esercizio della funzione; b) la gestione dei servizi. La prima corrisponde a quel complesso di attività organizzate per l esercizio di un potere giuridico pubblicistico dello Stato o di altro ente pubblico, nonché a qualsiasi attività istituzionalmente ordinata a collaborare all esercizio di esso ; la seconda, a quell insieme di attività ordinate direttamente alla prestazione di utilità, non già all esercizio di un potere giuridico pubblicistico 1. Infatti si rischia di confondere l effetto con la causa in quanto la funzione, per sua natura, non può avere carattere imprenditoriale, implicando generalmente l esercizio di poteri di carattere autoritativo mentre il servizio pubblico, proprio perché non è una funzione, può essere svolto anche mediante attività privatistica. L esercizio della funzione L esercizio della funzione socio-assitenziale compete ai Comuni, che operano nell ambito del sistema d'interventi e servizi sociali (è) definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione (art. 4 LR 19/2006). Ferma restando la titolarità della funzione in capo ai singoli Comuni, la legislazione punta al coordinamento spinto degli interventi tra più Comuni; infatti La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario ; I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) (art.6 co. 1 LR 19/2006). Le forme associative previste e disciplinate dal TUEL sono: a) art. 30. Convenzioni; b) art. 31. Consorzi; c) art. 32. Unioni di comuni. In aggiunta a tali forme, sembrerebbe che in Puglia i Comuni hanno altre due opzioni; infatti possono attribuire l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), avente sede legale nel territorio 1 1
2 dell'ambito o a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 6 co. 3 LR 19/2006). Va però evidenziato che, con riferimento alla Istituzione, tale organismo è previsto dal TUEL con riferimento alle forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (Art. 113-bis), come vedremo di seguito, e non già con riferimento alle modalità di esercizio di dette funzioni con conseguente assunzione della titolarità di funzioni socioassitenziali, potendo assumere solo la gestione dei servizi. Pertanto, con riferimento alla modalità di esercizio delle funzioni socio-assistenziali: a) le ASP si presterebbero, in teoria, assumere la titolarità di funzioni socioassitenziali, ma: i) soltanto nella misura in cui ciò sia finalizzato a favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e fermo restando che la Regione lo abbia preventivamente concertato con i Comuni; ii) è possibile avvalersi della stessa (ASP) per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell'esercizio della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale. (Regolamento di attuazione, DGR n. 4 /2007 -art. 14) ; Pertanto, il trasferimento o delega delle funzioni socio-assitenziali rappresenta una scelta particolarmente delicata e spinta, è opportuno che sia attentamente valutata e ponderata, visto che produce un sostanziale spossessamento in capo all Ente locale di prerogative che sono tipiche dell istituzione comunale: ad esempio, trasferire la funzione relativa all assistenza economica (erogazione di sussidi) comporta che sia l ASP e non più il Comune a regolamentare le modalità di erogazione dei sussidi, a svolgere tramite propri assistenti sociali l istruttoria, ecc. La gestione dei servizi Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (tra i quali rientrano i servizi socio-assitenziali, ndr) sulla base del TUEL art. 113 bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 2
3 4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore] (Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269). 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio. Rispetto a tali forme, il legislatore regionale ha previsto nella L.R n. 19 art. 6 comma 4 che I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti disciplinando ulteriormente tale aspetto nel Regolamento di attuazione, DGR n. 4 / 2007, che all art. 14 al comma 1 ha previsto che i servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono gestiti con le modalità previste all'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale aggiungendo al comma 3 che In presenza di una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r. n. 13/2006, con sede legale in un comune dell'ambito territoriale, è possibile avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell'esercizio della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale. Si tratta di una forma di gestione, ulteriore rispetto a quella prevista dal TUEL, ma pienamente legittima, alla luce del nuovo assetto costituzionale, in quanto lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117 lett. e) della Costituzione) e, quindi, in materia di servizi di rilevanza economica, mentre per i servizi privi di rilevanza economica la legislazione esclusiva è in capo alle Regioni. Pertanto: a) è escluso che i Comuni possano utilizzare lo strumento della fondazione per l affidamento diretto dell erogazione di servizi socio-assitenziali, in quanto l utilizzo di tale ente strumentale è consentito dal TUEL esclusivamente per i servizi culturali e del tempo libero, ne tantomeno la normativa regionale ha integrato tale previsione; b) è consentito ai Comuni affidare ad una ASP la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, alle condizioni previste dalla Legge e dal Regolamento regionali. Detto questo, però, occorre distinguere tra: a) i presupposti giuridici di legittimità dell affidamento diretto alla ASP; b) le motivazioni dell affidamento a tale soggetto. Riguardo al primo aspetto, che sussiste in base alla normativa regionale della Regione Puglia, esso è condizione necessaria ma non sufficiente per procedere ad affidamenti diretti alle ASP; detto in altri termini, il fatto che si possa affidare alle ASP non implica, automaticamente, che i Comuni possano discrezionalmente decidere se affidare o meno un servizio ad una ASP piuttosto che ad un altro soggetto. Infatti vi è un obbligo generale di motivazione delle scelte da parte della PA, richiamato con forza anche dalla giurisprudenza; si veda ad esempio, proprio il caso di un affidamento diretto 3
4 di un servizio operato da parte dell ASL di Verona ad una ASP 2 : i giudici ribadiscono che Risulta altrettanto evidente che la P.A., anziché procedere all esternalizzazione del servizio, può pure affidare convenzionalmente il servizio stesso ad altra amministrazione pubblica istituzionalmente competente a disimpegnarlo, e semprechè tale scelta risponda a criteri di economicità gestionale, secondo i fondamentali canoni enunciati dall art. 1 della L. 7 agosto 1990 n La norma richiamata stabilisce che 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario. [ ] Principi ben recepiti dalla L.R n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, che all art. 2 comma 2 stabilisce che la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali [ ] s'ispira ai seguenti principi : [ ] b) efficienza, efficacia ed economicità; [ ] f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali. Pertanto, l affidamento diretto alle ASP di determinati servizi non può essere effettuata semplicemente in base alla motivazione c è un ASP con un rappresentante del Comune nel CdA : ciò costituisce il presupposto, ma non la motivazione; la motivazione, invece, consisterà nella dimostrazione dell effettivo perseguimento, tra gli altri, dei principi richiamati in precedenza. Normativa di riferimento D.Lgs n Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a (171): a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (172). 2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 2 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione - Sentenza n. 494/08 4
5 4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore] (173). 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio (174) Aziende speciali ed istituzioni. 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'àmbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio (175). (170) Rubrica così modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n (171) Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n (172) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n (173) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n (174) Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n La Corte Costituzionale, con sentenza luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo. (175) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142, e al comma 5 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26. L.R n. 19 5
6 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.. Art. 2 Principi generali. 1. [ ] 2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali s'ispira ai seguenti principi: a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale; b) efficienza, efficacia ed economicità; c) flessibilità e personalizzazione degli interventi; d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili; e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale; f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali. Art. 4 Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema. 1. Il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione. 2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi: a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita; b) cooperazione interistituzionale; c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia. Art. 5 Ambiti territoriali. 1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti sociosanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale. Art. 6 Gestione associata. 6
7 1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario. 2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario. 3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e possono attribuire l'esercizio delle funzioni socioassistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell'ambito o a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/ I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti. 5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali, individua, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali inadempienti. 6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei Comuni. REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 4 Legge Regionale 10 luglio 2006, n "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia". Articolo 14 (Assetto gestionale dell'ambito territoriale) 1. I servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono gestiti con le modalità previste all'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale. 2. L'ambito territoriale che sceglie di gestire in economia alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, direttamente o mediante affidamento a terzi, applica la normativa vigente e quanto previsto al Titolo III del presente regolamento. 3. In presenza di una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r. n. 13/2006, con sede legale in un comune dell'ambito territoriale, è possibile avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell'esercizio della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale. 7
8 4. La Regione, al fine di promuovere la costituzione di forme di gestione associata tra enti locali e di favorire un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative, attraverso appositi momenti di formazione e affiancamento, ed eroga incentivi finanziari ai sensi dell'art. 7 della legge regionale, con priorità al perseguimento di un elevato grado di integrazione e di unicità delle procedure gestionali e degli organismi preposti all'attuazione del Piano Sociale di Zona. L.R n. 15 Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone. Art. 15 Azienda pubblica di servizi alla persona. 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. 2. L'azienda ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo. 3. L'azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. 4. All'azienda si applica il principio della distinzione dei poteri d'indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. 5. Gli statuti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i modi d'elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri. 6. Nell'ambito della propria autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e zonale. 7. L'azienda può partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata d'interventi e servizi sociali e costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. 8. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda. D.Lgs n. 207 Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n Art. 2. Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'àmbito della rete degli interventi di integrazione sociale. 1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite 8
9 nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie. 2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono: a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi; b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari; c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'àmbito della rete dei servizi. 6. Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. Affidamento diretto ad IPAB/ASP Risulta altrettanto evidente che la P.A., anziché procedere all esternalizzazione del servizio, può pure affidare convenzionalmente il servizio stesso ad altra amministrazione pubblica istituzionalmente competente a disimpegnarlo, e semprechè tale scelta risponda a criteri di economicità gestionale, secondo i fondamentali canoni enunciati dall art. 1 della L. 7 agosto 1990 n [ ] In attuazione della delega contenuta all art. 10 di tale legge (L 328/2000) è stato emanato il D.L.vo 4 maggio 2001 n. 207, recante la disciplina per la trasformazione delle II.PP.A.B. riconosciute come pubbliche in aziende di servizi alla persona. 4 3 Art 1. Principi generali dell'attività amministrativa. 4 9
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliPROTOCOLLO D INTESA. per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali
PROTOCOLLO D INTESA per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali Distretto Socio-sanitario n.2 Serra S. Bruno, ASL 8 Vibo Valentia L anno 2005 (duemilacinque) addì, negli
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliAggiornamenti in merito alla trasformazione delle IPAB in ASP
Dopo molti progetti di legge e ad oltre 20 anni dal DPR 616 del 1977, è stata emanata la legge quadro sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (L.. 328/2000). In questo contesto si
DettagliIL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione
IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni amministrative e i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete ed erogano
DettagliAtto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
D.P.C.M. 30.3.2001 (G.U. n. 188/2001) Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliDISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI CASTENASO (Bologna) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Adottato con delibera consiliare n. 92 del 20/12/01 INDICE : art. 1 Finalità art.2 Obiettivi comunali
DettagliDISCIPLINA DELL ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEGLI IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE E C.R.O. DI AVIANO
DISCIPLINA DELL ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEGLI IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE E C.R.O. DI AVIANO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Oggetto) 1. La presente legge riordina
DettagliR E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I
COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I
DettagliREGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove
DettagliProvincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI.
Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI. Approvato con delibera consiliare n. 48 dd 14/09/2001
DettagliReg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :
Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale
DettagliLE POLITICHE SOCIOSANITARIE Relative alle IPAB - ASP CON RIFERIMENTO ALLA MAPPA-RETE
LE POLITICHE SOCIOSANITARIE Relative alle IPAB - ASP CON RIFERIMENTO ALLA MAPPA-RETE POLITICHE SOCIOSANITARIE I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza SCHEDA ISTITUZIONALE ENTI AUTONOMI
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliLEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa
DettagliPROTOCOLLO D INTESA. tra. MIUR USR Sicilia. Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani
PROTOCOLLO D INTESA tra MIUR USR Sicilia Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani e Conservatorio di Musica di Stato di Trapani Antonio Scontrino PROTOCOLLO D INTESA tra MIUR USR Sicilia
Dettagli1. Oggetto e struttura del disegno di legge
Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni
DettagliLEGGE REGIONALE N. 85 DEL 29-12-2009 REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE N. 85 DEL 29-12-2009 REGIONE TOSCANA Riconoscimento Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica come ente di diritto pubblico. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento
DettagliLEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1994 N. 42 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DettagliProvincia- Revisione della disciplina delle funzioni
Provincia- Revisione della disciplina delle funzioni L art. 1, comma 86, della l. n. 56/2014 ha elencato le funzioni fondamentali delle Province non comprendendo tra queste il servizio idrico integrato;
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliCOMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.
DettagliDecreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162 TITOLO
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPONENTE Settore Politiche Sociali DIRETTORE GROSSI dott.ssa EUGENIA Numero di registro Data dell'atto 1227 27/08/2015 Oggetto : Presa d'atto della convenzione sottoscritta
DettagliOggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.
RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789
14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.
DettagliREGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD/2012-1703 DEL 28/12/2012. Comune di Parma F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD/2012-1703 DEL 28/12/2012 Comune di Parma Centro di Responsabilità: Centro di Costo: 65000 - SETTORE WELFARE E FAMIGLIA F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliOggetto: Azienda pubblica di servizi alla persona Umberto I di Pordenone. Approvazione statuto.
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza Oggetto: Azienda pubblica di servizi alla persona Umberto I di Pordenone. Approvazione statuto. L Assessore regionale alle autonomie locali
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliREGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 216/20.12.2012 In vigore dal 1 febbraio 2013 SOMMARIO TITOLO I 3 Controllo Di
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
Dettagli======================================================================= COMUNE DI CAMUGNANO
======================================================================= COMUNE DI CAMUGNANO SETTORE 1 FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO - SERVIZI ALLA PERSONA ======================================================================
DettagliCOMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.
COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di
DettagliCOMUNE DI GALATINA PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI GALATINA PROVINCIA DI LECCE Rep. N. Oggetto: Convenzione con ASP Istituto Immacolata di Galatina per l utilizzo di personale del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale Professionale
DettagliELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1 Disposizioni generali Organizzazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. ) (art. 10, c. 1, d.lgs. n. Programma per la Trasparenza e Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. Responsabile
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliDELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 68 24/02/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 1251 DEL 03/02/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU
DettagliIndicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010.
1 OGGETTO PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET QUESITO (posto in data 3 marzo 2010) Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. RISPOSTA (inviata in data 5 marzo 2010)
DettagliCOMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ART. 1 PRINCIPI GENERALI Il Comune di Samugheo riconosce e promuove
DettagliREGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA)
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA) 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per
DettagliDeliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E
Deliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Finalità Definizione ed ambito d'intervento Attività Iscrizione al Registro
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliRISOLUZIONE N. 314/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente
DettagliREGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 C.F. n.80001950924 ~ P.IVA n.00540180924 ~ c/c p. n.16649097 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI I N D I C E TITOLO
DettagliIX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.
IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale
DettagliREGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio
DettagliRegolamento. Funzionamento del Servizio Sociale Professionale. Ambito S9
Regolamento Funzionamento del Servizio Sociale Professionale Ambito S9 1 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO In conformità del quadro normativo definito dalla legge 328/2000, della legge regionale 11/2007 (art.
DettagliDisposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere
Dettagliart. 14,32 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 Fermo quanto previsto dall art. 3,27-29 legge 244/2007 i Comuni con popolazione < 30.000 abitanti non possono costituire società Liquidazione o cessione quote entro
DettagliRACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>
RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sulle PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 207
DettagliI Fondi Sanitari: aspetti legali
I Fondi Sanitari: aspetti legali Roma, 30 ottobre 2015 Relatore: Avv. Giuseppe Monaciello Il quadro normativo 2 I tre pilastri della sanità In Italia, al pari della previdenza, il sistema sanitario si
DettagliMONTERONI DI LECCE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE DI LECCE ART.1 ISTITUZIONE DELL UFFICIO DI PIANO
LECCE (capofila) ARNESANO CAVALLINO LEQUILE LIZZANELLO MONTERONI DI LECCE SAN CESARIO DI LECCE SAN DONATO DI LECCE SAN PIETRO IN LAMA SURBO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE
DettagliRegolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
DettagliCentrali Uniche di Committenza
Centrali Uniche di Committenza Si segnalano i primi rilevanti orientamenti adottati dall Autorità Nazionale Anticorruzione 1. Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 Oggetto: rapporto tra stazione unica
DettagliC O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como
C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 65 del 27-03-2012 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 - TRIENNIO FISCALE
DettagliSettore Contenzioso Cultura Pubblica
COMUNE DI PARABITA (Provincia di Lecce) CONVENZIONE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE Rep. N. L anno, il giorno del mese di, in Parabita Palazzo Comunale, TRA il Comune di Parabita, C.F. 81001530757, rappresentato
DettagliSTATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
STATUTO Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA Articolo 1 Denominazione E costituita la società per azioni denominata SVILUPPO TOSCANA S.p.A.. Articolo 2 Sede 1.La società ha sede legale e amministrativa
DettagliComune di Terni Provincia di Terni A.T.C. & Partners Mobilità F.I.S.H. Umbria ONLUS PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA per la non discriminazione e le pari opportunità attraverso il pieno riconoscimento del diritto alla mobilità e all accessibilità PREMESSO TRA Comune di Terni Provincia di Terni l
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliPROVINCIA DI LECCO Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 42 del 07.06.2010
PROVINCIA DI LECCO Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 42 del 07.06.2010 All.2 Schema di Convenzione tra la Provincia di Lecco e l'azienda Sanitaria Locale di Lecco per la regolazione
DettagliDIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE DI SOLIDARIETA' SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA SETTORE TUTELA DEI MINORI, CONSUMATORI
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
DettagliCONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
Dettagli1. Premessa e definizioni
Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato
DettagliREGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMITATO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE MONTECCHIO MAGGIORE Via del Vigo 336075 Montecchio Maggiore
DettagliDOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE
DOCUMENTO INTERPRETATIVO L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE 16 febbraio 2011 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ha dato attuazione
DettagliLegge 9 gennaio 2004, n. 4 (1) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2) 1. Obiettivi e finalità.
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (1) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2) 1. Obiettivi e finalità. 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona
DettagliCOMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Il presente regolamento: - è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 22/01/2013; - è stato pubblicato
DettagliELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI sotto-sezione 2 livello Disposizioni generali Organizzazione Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. Responsabile della
DettagliD. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori
D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 259 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sandri, Padrin, Pipitone, Possamai, Stival, Conte, Corazzari, Finco, Lazzarini, Bond,
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente Interventi a sostegno della famiglia ;
DELIBERAZIONE N.1177 DEL 23/12/2005 Oggetto: L.r. 7 dicembre 2001, n. 32 Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari, nonché delle modalità e dei criteri di riparto
DettagliRUOLO DELLA PROVINCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI ALL IMPIEGO - IL MODELLO LOMBARDO L ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI LECCO
RUOLO DELLA PROVINCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI ALL IMPIEGO - IL MODELLO LOMBARDO L ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI LECCO La rete degli operatori - L.R. 22/2006 Il sistema regionale è composto da
DettagliGIUNTA PROVINCIALE DI BIELLA Seduta del 15/04/2003
GIUNTA PROVINCIALE DI BIELLA Seduta del 15/04/2003 ATTO n. 125 OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa tra la Provincia di Biella e la Poste Italiane S.p.A.. Rettifica deliberazione n. 83 del 11/03/2003.
DettagliSERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE - - Vista l allegata relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana,
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
DettagliL ASSESSORE ALL URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIABILITA
PROPOSTA CDC NR.17/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 70 BIS - LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO ENERGETICO PER GLI IMMOBILI
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
DettagliINTESA SULLA COSTITUZIONE DELL UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE
INTESA SULLA COSTITUZIONE DELL UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE Il Ministro dell economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione
DettagliIl sistema integrato di interventi e servizi sociali ed il piano di zona. www.ulss.tv.it
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ed il piano di zona www.ulss.tv.it Principi costituzionali Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
DettagliIL Nuovo Assetto Sociosanitario
IL Nuovo Assetto Sociosanitario Settembre - Dicembre 2014 La Convenzione Sociosanitaria Carlo Paolini Michelangelo Caiolfa Sanità Sociale Aziende Sanitarie Conferenza Regionale Conferenza Area Vasta Conferenza
DettagliRegione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.
Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
DettagliREGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (rif. D. Lgs. n. 267/2000, artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies)
COMUNE DI MONTEMURLO (Provincia di Prato) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (rif. D. Lgs. n. 267/2000, artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies) Approvato con delibera n. 001/CC del 30/01/2013
DettagliIL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA
REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliL.R. 28 luglio 2008, n. 23. (Capo IV La dirigenza)
Normativa comparata L.R. 28 luglio 2008, n. 23. (Capo IV La dirigenza) Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale. Pubblicata nel B.U.
DettagliAllegato alla DGR n. del
Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)
Dettagli