MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 41 CIRCOLARE N. 105/95

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1 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 41 CIRCOLARE N. 105/95 Prot. n. 1810/4120/0 - D.C. IV n. A043 Roma, 31 maggio 1995 OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di autoveicoli industriali ed autobus e loro rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti. PREMESSE Le marcature delle caratteristiche tecniche dei pneumatici, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva n. 92/23/CEE, nonché del corrispondente regolamento ECE/ONU n. 54, hanno subito delle modificazioni. Pneumatici identici per dimensioni e prestazioni massime possono recare stampigliate sui propri fianchi, a seconda della data di costruzione, marcature fra di loro diverse. In occasione della sostituzione dei pneumatici di primo equipaggiamento, le cui marcature sono riportate sul documento di circolazione in conformità alle prescrizioni in vigore all'epoca dell'omologazione del veicolo, si può verificare il caso che pneumatici con marcature di quel tipo non siano più in produzione o non siano più reperibili. E' anche frequente il caso che sul mercato siano presenti pneumatici che, pur uguali ai precedenti, dal punto di vista dimensionale e prestazionale, recano marcature conformi alle nuove prescrizioni, ma formalmente diverse da quelle indicate nel documento di circolazione. La presente circolare ha lo scopo di: - chiarire il significato delle marcature riportate sui pneumatici idonei per l'equipaggiamento di veicoli commerciali, veicoli industriali, autobus e relativi rimorchi; - riconoscere l'equivalenza fra marcature "vecchie norme" e marcature "nuove norme", conformi cioé alla direttiva n. 92/23/CEE, nonché al regolamento ECE/ONU n. 54; - permettere l'utilizzo di pneumatici corrispondenti; - esonerare dall'obbligo di aggiornamento del documento di circolazione in tutti quei casi dove l'equivalenza fra marcature "nuove norme" e marcature "vecchie norme" si verifica. MARCATURE DEI PNEUMATICI La Direttiva comunitaria n. 92/23/CEE ed il Regolamento ECE/ONU n. 54 prescrivono che i pneumatici siano identificati mediante la marcatura dei seguenti elementi distintivi: - il marchio di commercio ovvero il nome del costruttore - la designazione delle dimensioni - l'indicazione della struttura - l'indice (o gli indici) della capacità di carico - il simbolo della categoria di velocità - gli eventuali indici della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità supplementari (posti all'interno di un cerchio) - la sigla "Tubeless", nel caso di pneumatici idonei per impiego senza camera d'aria - la sigla "M+S", nel caso di pneumatici per "neve" - la data di produzione - il marchio di omologazione La Direttiva comunitaria n. 92/23/CEE prescrive che le indicazioni da riportare sul prospetto di omologazione del veicolo, con riferimento ai pneumatici ed alle caratteristiche di omologazione dello stesso, siano esclusivamente: - la designazione delle dimensioni del pneumatico; - il valore minimo dell'indice della capacità di carico del pneumatico, compatibile con la quota di massa del veicolo gravante sullo stesso; - il valore minimo del simbolo della categoria di velocità del pneumatico, compatibile con la velocità massima

2 di progetto del veicolo. EVOLUZIONE DELLE MARCATURE Marcature "vecchie norme" Precedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, ed indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 54, il regolamento di esecuzione del Codice della Strada abrogato prescriveva che ciascun pneumatico dovesse essere individuato con indicazioni sulla larghezza nominale della sezione trasversale, sul diametro del cerchio riferito al calettamento e sulla corrispondenza fra la struttura del pneumatico e le sue prestazioni. "Le marcature dovevano inoltre rispondere a tabelle di unificazione aventi carattere definitivo (tabelle CUNA)". Queste tabelle prescrissero, per un certo periodo, che i pneumatici, oltre che dalla marcatura delle dimensioni, fossero contraddistinti, nel caso di esistenza di più versioni caratterizzate da diverse capacità di carico, anche dall'indicazione del valore di "P.R.". La capacità di carico poteva essere modificata al variare della velocità massima ammessa per il veicolo, assumendo come base la velocità dichiarata in tabella CUNA per la singola misura ed applicando gli opportuni coefficienti. Sul pneumatico non figurava alcuna dicitura inerente la velocità di riferimento. La larghezza nominale di sezione ed il diametro di calettamento erano tradizionalmente espressi mediante codici letterali ovvero numerici (pollici). In alcuni casi veniva indicato nella marcatura delle dimensioni il rapporto di aspetto (o serie), rappresentativo del rapporto dimensionale tra l'altezza e la larghezza nominale della sezione del pneumatico. I pneumatici per l'equipaggiamento di veicoli industriali leggeri, caratterizzati da velocità di riferimento più elevate rispetto a quelle di pneumatici di uguale designazione delle dimensioni, ma destinati ai veicoli medio pesanti ovvero inferiori rispetto a quelle di pneumatici di uguale designazione delle dimensioni, ma destinati all'equipaggiamento di autovetture, erano contraddistinti dal suffisso "C". TABELLA 1 ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI (vecchie norme) Larghezza rapporto tipo di diametro di Indice nominale di d'aspetto struttura [+] calettamento PR sezione (serie) C 6PR PR 295 /80 [-] R PR [+] ove "R" identifica una struttura radiale e [-] una struttura diagonale Marcature "nuove norme" (in conformità con la Direttiva n. 92/23/CEE (1) e con il regolamento ECE/ONU n. 54) Le nuove prescrizioni impongono che sui pneumatici siano stampigliate come già precedentemente ricordato: - l'indicazione, mediante un simbolo letterale ("simbolo della categoria di velocità"), della velocità di riferimento relativamente alla capacità di carico espressa mediante gli indici di carico, - l'indicazione, mediante uno o due numeri ("indice della capacità di carico"), della capacità di carico. Nel caso il pneumatico ammetta l'impiego anche in accoppiato ("in gemello"), anziché un indice della capacità di carico, vengono indicati due valori numerici separati da una barra obliqua: il primo valore identifica il carico per ruota nel caso di montaggio in singolo, il secondo valore identifica il carico per ruota nel caso di montaggio in accoppiato. Ad esempio: /145J, 295/80R /146L, ecc. (si veda tabella 2). La capacità di carico massima ammessa dal pneumatico può variare in funzione della velocità massima di omologazione del veicolo. Le percentuali di variazione sono indicate sia nella appendice 8 dell'allegato II alla Direttiva n. 92/23/CEE che nell'allegato 8 del regolamento ECE/ONU n. 54 e sono uguali a quelle già previste dalle "vecchie norme".

3 In aggiunta alla variazione della capacità di carico sopra indicata il pneumatico può essere idoneo per condizioni supplementari di impiego, alle quali però non si può applicare la variazione carico-velocità citata. Tali condizioni supplementari sono identificate mediante indici di carico e simbolo della categoria di velocità posti all'interno di un cerchio ad esempio: Conformemente alla norma ISO 4209 ed alle consuetudini del mercato Nord Americano è inoltre invalso l'uso, in alcuni casi, di anteporre o posporre alla designazione delle dimensioni una sigla "LT" (es.: LT235/75R15 ovvero 235/75R15LT) per caratterizzare i tipi di pneumatici progettati per impiego prevalente su veicoli industriali leggeri (Light Truck) al posto del suffisso "C" ("Camioncino") comunemente impiegato in Europa (es.: 235/75R15C). TABELLA 2 ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI (nuove norme) Larghezza rapporto tipo di diametro di indici codice nominale di d'aspetto struttura calettamento di sezione (serie) [1] carico velocità R 12 83/81 M R /145 J 295 /80 R /146 L [1] pneumatico a struttura radiale I tipi di pneumatico omologati ai sensi della Direttiva n. 92/23/CEE recano la stampigliatura del marchio di omologazione CEE seguito dal numero di omologazione es.: e 3... di I tipi di pneumatico omologati ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 54 recano la stampigliatura del marchio di omologazione ECE seguito dal numero di omologazione es.: E 3... Marcature intermedie Nella fase transitoria tra vecchie e nuove norme è consentito che le marcature possano essere conformi sia alle vecchie che alle nuove norme, ovvero che i pneumatici possano recare l'indicazione sia del numero di PR che dei valori di indice di carico ed i corrispondenti simboli della categoria di velocità. EQUIVALENZA TRA MARCATURE "VECCHIE" E "NUOVE NORME" Condizioni di equivalenza L'equivalenza tra marcature dei pneumatici di tipo "vecchie norme" e "nuove norme" è verificabile, a parità della designazione delle dimensioni, da un confronto fra i carichi massimi ammissibili alle varie velocità. I pneumatici marcati secondo le nuove norme hanno una capacità di carico uguale o superiore a quella dei pneumatici marcati secondo le vecchie norme. In tabella 3 sono riportati i valori delle velocità di riferimento corrispondenti ai vari simboli della categoria di velocità. In alcuni casi la conversione a nuove norme ha comportato anche la contemporanea sostituzione della designazione delle dimensioni di vecchio tipo con una marcatura di tipo più moderno ove la larghezza nominale di sezione è espressa in millimetri e si è introdotto il rapporto d'aspetto (per le equivalenze si vedano le tabelle 4a, 4b, 4c e 4d). Per evidenziare tale equivalenza fra marcatura vecchie norme e marcatura nuove nrome, al fine di poter sostituire al ricambio i vecchi tipi di pneumatici con gli stessi tipi rispondenti alle nuove norme, in alcuni casi, si è ricorso alla prassi di indicare sui pneumatici le nuove marcature seguite dalla indicazione Replaces... (con il significato di Sostituisce...) posta fra parentesi e seguita dall'indicazione della vecchia marcatura corrispondente. Ad esempio: 195/75R14C (Replaces 195R14C), oppure 335/80R20 MPT (Replaces 12.5R20 MPT).

4 Inoltre alcune diciture che nel frattempo sono diventate obsolete (es.: 1-20, A.20, etc.) sono state sostituite dalle marcature equivalenti, indicate sempre in tabella 4. Non esiste la possibilità di una correlazione diretta tra numero di P.R. e indici di carico, l'equivalenza tra questi elementi può essere espressa solo attraverso corrispondenze specifiche per singoli pneumatici. Le tabelle 4, che seguono, forniscono tale equivalenza ponendo in correlazione la vecchia marcatura con la corrispondente nuova marcatura. TABELLA 3 Corrispondenza fra codice di velocità e velocità di riferimento Simbolo della Velocità di riferimento Categoria di Velocità (Km/h) E 70 F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 H 210 Pertanto pneumatici marcati con il simbolo della categoria di velocità "L" possono sostituire, in quanto di maggior livello, pneumatici marcati con il simbolo "K", "J", "G", "F", "E", ma non pneumatici marcati con il simbolo "M", "N" ecc. Pneumatici marcati con indici di carico 146/143 ovvero 145/144 possono sostituire, nel caso l'indice di velocità sia uguale o superiore, in quanto di maggior livello, pneumatici marcati con indici di carico inferiori (es.: 145/143). Nel caso di equipaggiamenti di rimorchi per i quali ai sensi della circolare ministeriale n. 132/91 (prot. n. 2646/4240(0) - D.C. IV n. A046) del è prescritta la verifica agli effetti dei carichi ad una velocità base di 100 Km/h le equivalenze devono essere rapportate alla stessa velocità (pertanto, ad esempio, la prescrizione di indice di carico e simbolo di velocità "158 L" deve riternesi soddisfatta quando il rimorchio, ovvero il semirimorchio, è equipaggiato con pneumatici marchiati "160 J"). Esemplificazioni di equivalenza Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l'indicazione riportata sul documento di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni: 1) I pneumatici che equipaggiano il veicolo possono recare designazioni corrispondenti alla struttura radiale in luogo di pneumatici vecchio tipo di struttura diagonale. Ad esempio: la prescrizione PR sulla carta di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 10.00R20 16PR 146/143 J ovvero 10.00R20 146/143 J ovvero 10.00R20 146/143 L etc. 2) I pneumatici che equipaggiano il veicolo possono altresì recare marcature di nuovo tipo equivalenti a quelle indicate sul documento di circolazione (come da corrispondenza indicata nelle tabelle 4a, 4b, 4c, e 4d) ovvero essere preceduti o seguiti dalla sigla "LT".

5 Ad esempio: la prescrizione 11/70R22.5 deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 11/70R /143 J ovvero 275/70R /143 L ovvero 275/70R /144 J ovvero 275/70R22.5 (Replaces 11/70R22.5) etc. Ad esempio: la prescrizione 195R14C 8PR deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 195R14C 106/104L ovvero 195R14C 106/104N ovvero LT195/75R14C 106/104N ovvero 195/75R14C 107/105N (Replaces 195R14C 8PR) etc. Ad esempio: la prescrizione C 8PR deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 7.50-R16 LT 8PR ovvero 7.50-R16 LT 112/110 L ovvero LT7.50-R16 112/110 L etc. 3) Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva comunitaria 92/23/CEE, è ammesso che i pneumatici che equipaggiano il veicolo rechino indicazioni del "simbolo della categoria di velocità" ovvero degli "indici della capacità di carico" superiori a quanto prescritto per il veicolo stesso. A tal fine devono essere considerati equipollenti le indicazioni fornite dalle marcature principali e quelle delle marcature supplementari (all'interno del cerchio), ove queste esistano. Ad esempio: la prescrizione 295/80R /145 K, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto per i pneumatici di tipo neve (M+S), della carta di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 295/80R /145 M, 295/80R /146 K ovvero 295/80R /146 M. 4) Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della Direttiva comunitaria n. 92/23/CEE è ammesso che, quando il veicolo è equipaggiato durante la stagione invernale con pneumatici idonei alla marcia su neve (contraddistinti dalla marcatura delle sigle "M+S", "MS", "M-S" ovvero "M&S"), questi rechino una marcatura del simbolo della categoria di velocità inferiore a quello prescritto nella carta di circolazione purché non inferiore a "J" (corrispondente a 100 Km/h). Ad esempio: la prescrizione 295/80R /149 M deve ritenersi soddisfatta anche quando il veicolo, durante la stagione invernale è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 295/80R /149 J M+S. 5) Quando, nel caso di rimorchio ovvero di semirimorchi, il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva comunitaria n. 92/23/CEE, è ammesso che i pneumatici che effettivamente equipaggiano il veicolo rechino indicazioni del "simbolo della categoria di velocità" e degli "indici della capacità di carico" relativi a prestazioni superiori a quanto prescritto per il veicolo stesso quando rapportati ad una velocità di 100 Km/h, ovvero inferiore se il rimorchio è limitato per impiego a velocità inferiori. A tal fine devono essere considerati equipollenti le indicazioni fornite dalle marcature principali e quelle delle marcature supplementari (all'interno del cerchio), ove queste esistano, rapportate alla velocità prescritta secondo la relazione carico/velocità di cui all'appendice 8 dell'allegato II della direttiva comunitaria n. 92/23/CEE. Ad esempio: la prescrizione 385/65R L del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 385/65R J. CONCLUSIONI: AMMISSIBILITA' DELLE EQUIVALENZE Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente si possono considerare equivalenti, ai fini dell'equipaggiamento di veicoli industriali, pneumatici con marcatura "nuove norme" e pneumatici con marcatura "vecchie norme" purché: - la presenza delle lettere "LT" davanti ovvero dietro la designazione delle dimensioni venga considerata, per la verifica di conformità dell'equipaggiamento di un veicolo, equivalente alla marcatura della lettera C posta dietro la designazione delle dimensioni (esempio: in luogo di LT 185/75R14 è ammesso 185/75R14 C e viceversa). - il simbolo della categoria di velocità ("nuove norme"), ad eccezione delle prescrizioni particolari nel caso di equipaggiamento stagionale con pneumatici speciali di tipo neve, corrisponda a velocità uguale o superiore alla velocità di riferimento prescritta ovvero, in assenza di prescrizione, superiore o uguale a quella prevista dalle "vecchie norme" (si vedano i dati riportati in tabella 4). Ad esempio: in luogo della prescrizione PR sono ammessi pneumatici recanti marcature: 10.00R20 146/143 J, 10.00R20 146/143 L, ecc. - in caso di sostituzione di marcature obsolete i pneumatici siano identificati con una marcatura equivalente come (riportato in tabella 4). Ad esempio: in luogo della prescrizione 11/70 R PR sono ammessi pneumatici recanti marcatura: 275/70R22.5 ovvero 275/70R22.5 (Replaces 11/70 R PR), così come pure in luogo della

6 prescrizione 195R14C 6PR sono annessi pneumatici recanti marcatura: 195/75R14C ovvero 195/75R14C (Replaces 195R14C 6PR). - gli indici della capacità di carico (della marcatura principale o eventualmente della marcatura supplementare) siano uguali o superiori a quelli prescritti, o, in assenza di prescrizione, superiori o uguali a quelli previsti dalle "vecchie norme" (si vedano i dati riportati in tabella 4). Questo anche indipendentemente dalla corrispondenza di marcature aggiuntive quali C ovvero REINFORCED. Ad esempio: in luogo della prescrizione 295/80R /145 K sono ammessi pneumatici recanti marcature: 295/80R /146 K, ecc. Ad esempio: in luogo della prescrizione 195/75R16 105Q REINFORCED sono ammessi pneumatici recanti marcature: 195/75R16C 106/104 Q, ecc. - in caso di impiego stagionale di pneumatici di "tipo neve" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S, ovvero M&S) questi siano identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "J" (es.: in luogo di 295/80R /146 L è ammesso 295/80R /146 J M+S etc.). DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE E' ammessa la sostituzione dei pneumatici di prima installazione con altri di ricambio conformi alle prescrizioni della direttiva comunitaria n. 92/23/CEE ovvero del corrispondente regolamento ECE/ONU n. 54, purché ricorrano le condizioni di equivalenza viste ai precedenti punti. Solo in tali ipotesi non vi è obbligo di aggiornamento del documento di circolazione del veicolo. La presente circolare annulla e sostituisce la circolare: - n. 149/89 - D.C. IV n. A056 del IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Franco Zacchilli

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