L acquisto o la modifica di una macchina nuova o usata in azienda. Gli errori più comuni e le aspettative disattese
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1 L acquisto o la modifica di una macchina nuova o usata in azienda. Gli errori più comuni e le aspettative disattese RELATORI Ing. Marino Zalunardo NECSI srl Ing. Adriano Favero TUV Italia MODERATORE Dott.ssa Duska Gallio AIAS Veneto
2 OBIETTIVI DELL INCONTRO La tematica trattata coinvolge costruttori ed utilizzatori, tra i quali è opportuno mettere in evidenza la necessità di adeguata comunicazione Introduzione alla nuova Direttiva macchine Accorgimenti per ridurre errori ed anomalie nell acquisto ed adeguamento di macchine ed impianti Errori ed anomalie più frequenti riscontrati sulle macchine ed impianti sia CE che non: esperienza NECSI Non si ha l ambizione di offrire una trattazione esaustiva delle problematiche, ma fornire spunti di riflessione sul tema
3 NOVITA PRINCIPALI DEL D.LGS. 81/08 IN TEMA DI ATTREZZATURE DI LAVORO
4 D.Lgs. 81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:.. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
5 D.Lgs. 81/08 Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2) In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione
6 D.Lgs. 81/08 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori I progettisti che violano il disposto dell articolo 22 sono puniti con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda da a euro I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell articolo 23 sono puniti con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro.
7 D.Lgs. 81/08 Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V.
8 D.Lgs. 81/08 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:. 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, lettera z)
9 D.Lgs. 81/08 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza, in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore (altrimenti nuova messa in servizio e marcatura CE).
10 D.Lgs. 81/08 Articolo 72 Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti un uso : 1) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V
11 D.Lgs. 81/08 Articolo 72 Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti un uso : 2) Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73 comma 5 (In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione ), siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
12 D.Lgs. 81/08 Articolo 87 Sanzioni: 7) Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a euro per la violazione dell articolo 72
13 D.Lgs. 81/08 ALLEGATO V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. PARTE I REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO 2. Sistemi e dispositivi di comando 2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell attrezzatura.
14 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DELLE MACCHINE
15 PRINCIPALI DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI ALLE MACCHINE La normativa vigente definisce i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine sia nelle fasi di progettazione e costruzione che in quella di utilizzo: D.Lgs. 81/08 D.Lgs. Governo n 81 del 09/04/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Attuazione anche della direttiva 89/391/CEE ) D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
16 PRINCIPALI DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI ALLE MACCHINE Direttiva 98/37/CE (macchine: dal 29/12/2009 sarà sostituita da 06/42/CE) Direttiva 06/95/CE (bassa tensione: ha sostituito la 73/23/CEE) Direttiva 04/108/CE (compatibilità elettromagnetica: ha sostituito la 89/336/CEE) Direttiva ATEX 94/9/CE Direttiva PED 97/23/CE Come noto, per rispettare i requisiti di sicurezza previsti da una Direttiva è sufficiente (anche se non necessario) rispettare le relative norme armonizzate (se non si rispettano occorre dimostrare di avere comunque conseguito un livello di sicurezza almeno equivalente, il che è in genere difficoltoso).
17 PRINCIPALI DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI Riguardo alla Direttiva bassa tensione la nuova Direttiva macchine al punto dell Allegato I chiarisce che alle macchine alimentate da energia elettrica si applicano gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa tensione, ma per gli obblighi relativi alla valutazione di conformità e l immissione sul mercato/messa in servizio si applica esclusivamente la procedura prevista dalla Direttiva Macchine.
18 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO Nella nuova Direttiva sono inserite le definizioni che non erano formalizzate nella precedente: immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all interno della Comunità. Il DPR 459/96 ha esteso il campo di applicazione della Direttiva anche ai casi di modifiche costruttive di macchine esistenti non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (che quindi esulano dall applicazione del D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 5)
19 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO Estensioni: immissione sul mercato anche la messa a disposizione sul mercato della macchina dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione messa in servizio anche l utilizzazione della macchina costruita in base alla legislazione precedente, già in servizio alla data di entrata in vigore del recepimento della Direttiva macchine assoggettata a variazioni della modalità di utilizzo non prevista all origine dal costruttore
20 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO Bisogna attendere il nuovo decreto di recepimento della nuova Direttiva per capire se le estensioni rimarranno. Ad oggi alle macchine già in servizio al 21/09/1996 (marcate CE prima o no) se vengono apportate variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. macchina ad azionamento manuale trasformata in macchina automatica, tornio trasformato in rettifica) va seguita la procedura per la marcatura CE di cui al D.P.R. 459/96 (sia se la macchina viene ceduta a titolo oneroso o gratuito sia se rimane in azienda).
21 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO Per le macchine già in servizio al 21/09/1996 (marcate CE o no) alle quali sono apportate modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria (modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione es. aumento delle prestazioni, sollecitazioni variabili anziché fisse, ) e se la macchina viene ceduta, noleggiata o concessa in uso a titolo oneroso o gratuito va seguita la procedura per la marcatura CE di cui al D.P.R. 459/96.
22 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO Le seguenti modifiche costruttive non richiedono la certificazione di conformità CE della macchina in quanto rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione: 1) adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, micro contatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico 2) sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento 3) installazione di dispositivi elettro sensibili per il rilevamento di persone - barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici- (N.B.: il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato, in quanto previsto nell'allegato IV, lettera B, punto 1.).
23 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO Per la macchina data in uso senza modifiche né variazioni, non marcata CE vale l Art. 72 del D.Lgs. 81/08 (chi attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V). Quanto sopra non esime l utente, così come avviene per le macchine di nuova costruzione, dall effettuare la valutazione dei rischi in relazione all impiego dell attrezzatura (D.Lgs. 81/08)
24 Inserimento di macchine nuove in insiemi di macchine esistenti Le macchine già in servizio nell'ambito della linea di produzione non devono essere marcate CE, purché non abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione e non siano state assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto [linea], nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso).
25 Inserimento di macchine nuove in insiemi di macchine esistenti È molto difficile rispettare la direttiva «macchine» se si effettua un operazione di ricondizionamento o di vendita di una macchina usata, in quanto la direttiva impone una sicurezza integrata (già in fase di progettazione) e non semplicemente una sicurezza aggiunta Tecnicamente deve essere valutata la conformità della macchina ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V (art. 70 comma 2 D.Lgs. 81/08), vanno valutati i rischi e giudicato se la sicurezza è accettabile Le macchine con sicurezza inaccettabile vanno dismesse
26 Inserimento di macchine nuove in insiemi di macchine esistenti L'insieme deve essere marcato CE per quanto riguarda tutte le parti aggiunte È necessario verificare che l'inserimento delle nuove macchine sia conforme ai requisiti della direttiva macchine, anche per quanto riguarda l'interfaccia delle macchine nuove con le macchine già in servizio nell'ambito della linea di produzione Dovrà poi essere costituito un fascicolo tecnico riguardante l'integrazione delle nuove macchine nell'ambito dell insieme esistente
27 Adeguamento macchine in uso: modifica apprestamenti di sicurezza-problematiche Delicatezza del rapporto tra committente ed esecutore: limiti dell incarico: esecuzione dell intervento o anche valutazione del rischio che conduce alla modifica? dopo l intervento la macchina presenta un livello di sicurezza accettabile in conformità alla regola dell arte? corresponsabilità dell esecutore se la modifica è manifestamente non adeguata
28 Adeguamento macchine in uso: responsabilità L esecutore è responsabile delle condizioni di sicurezza di quanto realizzato Questo non significa però che sia comunque responsabile in caso di infortunio: infatti è responsabile soltanto se nel comportamento è ravvisabile una colpa, ovvero se non ha rispettato qualcuno dei propri obblighi e, tale colpa, ha determinato un infortunio (nesso causale)
29 Adeguamento macchine in uso: responsabilità Obblighi dell esecutore: applicazione delle norme documentazione di conformità dei singoli componenti esame a vista dei componenti installati circa i difetti evidenti (prima della loro installazione) installare i componenti a regola d arte e secondo le indicazioni del costruttore del componente istruzioni per l uso e manutenzione
30 Ordine di macchine: documentazione Partecipare, nell analisi dei rischi, in particolare per la definizione dei livelli di affidabilità dei circuiti di comando con funzione di sicurezza (il costruttore tenderà a sottostimare il livello di prestazione) Una quota parte dell importo va mantenuta al collaudo positivo, che deve comprendere anche la verifica formale della documentazione e la verifica sostanziale della macchina (vizi evidenti ad un esame a vista) A contratto richiedere report delle prove di sicurezza elettrica (EN )
31 Adeguamento macchine in uso: documentazione Analisi dei rischi con la descrizione delle soluzioni adottate Disegni complessivi e di dettaglio Schemi dei circuiti di comando Eventuali note di calcolo Eventuali risultati di prove condotte (limitatamente alle parti sostituite) Integrazione alle istruzioni per l uso (scheda macchina con almeno usi previsti, usi impropri e controindicazioni d uso, comandi, pericoli e rischi residui, protezioni applicate e loro verifica giornaliera di efficienza, DPI, istruzioni per la manutenzione)
32 Adeguamento macchine in uso: documentazione Ottica con la quale si predispone la documentazione: dimostrare la liceità della condotta seguita ed evitare responsabilità che non competono (e che ad esempio gravano sui costruttori dei componenti utilizzati)
33 Macchine nuove: problematiche Delicatezza del rapporto tra committente e costruttore: protezione contro i contatti indiretti: dispositivi di interruzione automatica dell alimentazione coordinati con la resistenza di terra (sistemi TT: differenziale) o con l impedenza dell anello di guasto (sistemi TN) valutazione dei rischi
34 FASCICOLO TECNICO e VALUTAZIONE DEL RISCHIO: APPROCCIO NECSI
35 Le misure di protezione sono una combinazione delle misure prese dal progettista e dall utilizzatore.
36 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nella Direttiva 2006/42/CE è indicato l obbligo di inserire nel fascicolo tecnico la documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi elenco dei RES applicabili alla macchina le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi indicazione degli eventuali rischi residui
37 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1) Individuazione dei pericoli (UNI EN ISO , UNI EN ISO , UNI EN ISO ) 2) Identificazione delle situazioni pericolose associate - Danno alle persone: Lesione prodotta Tipo di incidente 3) Identificazione delle situazioni pericolose associate - Danno alle persone: Lesione prodotta Tipo di lesione
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40 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 4) Identificazione delle situazioni pericolose associate - Danno alle persone: Individuazione delle persone esposte al pericolo considerato
41 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
42 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 5) Danno alla proprietà: il danno alla proprietà viene valutato considerando sia la perdita di produzione che dell impianto o parte di esso
43 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 6) Danno all ambiente: il danno all ambiente viene valutato considerando 3 possibili scenari
44 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 7) Stima del danno probabile: la stima qualitativa del danno probabile avviene mediante incrocio tra le matrici di danno alla persona, ambiente e proprietà, determinando il livello di danno probabile stimato fra 4 possibili livelli.
45 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 8) Individuazione della probabilità di accadimento CL: per la determinazione della probabilità di accadimento si considerano 3 fattori quali la frequenza e la durata dell esposizione (Fr), la probabilità che il danno possa avvenire (Pr) e la possibilità di evitare o limitare il danno (AV) da valutare separatamente considerando per ciascuno di essi la situazione peggiore per non sottostimare la probabilità. Generalmente è utile l utilizzo di un mansionario o comunque l analisi delle attività svolte o previste assieme alla raccolta dei dati sui tempi di ciclo della macchina.
46 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
47 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO Fr (frequenza e durata dell esposizione): viene considerata la necessità di accesso alla zona pericolosa basata sulle modalità di lavoro ed uso della macchina (normale funzionamento, manutenzione, pulizia, ) e la natura dell accesso (es. alimentazione manuale del materiale, alimentazione automatica, ). Per la determinazione del fattore Fr vengono considerati la frequenza media di accesso (F) e la durata media del singolo accesso (D); determinati i due fattori si valuta la Fr dalla relativa tabella:
48 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
49 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO Pr (probabilità dell evento pericoloso): la probabilità del verificarsi di un evento pericoloso dovrebbe essere stimata indipendentemente dagli altri parametri relativi, Fr e AV. Dovrebbe essere utilizzata un ipotesi del caso peggiore per ogni parametro e l uso di un modulo di analisi basato sui compiti è fortemente raccomandato per garantire che venga data adeguata considerazione alla stima della probabilità che si verifichi un danno. Questo parametro può essere stimato considerando: prevedibilità del comportamento delle parti costitutive della macchina relative al pericolo in diverse modalità d uso.
50 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO le caratteristiche specificate o prevedibili del comportamento umano relative all interazione con le parti componenti della macchina relative al pericolo. Dovrebbe essere scelta una probabilità molto alta del verificarsi di un evento pericoloso per rispecchiare i vincoli normali alla produzione e le considerazioni del caso peggiore. Sono richiesti motivi positivi (es. applicazioni ben definite e conoscenza di un elevato livello di competenza degli utilizzatori) per utilizzare qualsiasi valore inferiore.
51 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO AV (probabilità di evitare il danno): questo parametro può essere stimato tenendo conto degli aspetti dei progetti della macchina e dell applicazione prevista che possono contribuire a limitare o evitare il danno derivante da un pericolo. Tali aspetti comprendono, per esempio: insorgenza improvvisa, ad alta o bassa velocità, dell evento pericoloso possibilità spaziale di sottrarsi al pericolo natura del componente o del sistema, per esempio un coltello è generalmente affilato, un tubo in una latteria è generalmente caldo, l elettricità è generalmente pericolosa per sua natura, ma invisibile; e
52 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO possibilità di riconoscere un pericolo, per esempio un rischio elettrico: una sbarra di rame non cambia aspetto se è in tensione o no; per accorgersene è necessario uno strumento per stabilire se un apparecchiatura elettrica è energizzata o no; le condizioni ambientali, per esempio, elevati livelli di rumore, possono impedire a una persona di sentire l avviamento di una macchina
53 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9) Stima del livello di rischio per ciascun pericolo e situazione pericolosa identificati: Il livello di rischio per ciascun pericolo: il livello di rischio viene determinato mediante una matrice di criticità che incrocia il danno con la probabilità di accadimento, al fine di ottenere 4 livelli di rischio decrescente da A a D. La matrice adottata si riferisce alla matrice presente nell allegato B della norma CEI EN :2002 (tabella B.1).
54 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
55 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
56 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 10) Ponderazione del rischio e definizione delle misure di riduzione del rischio: le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi ad un livello accettabile vengono descritte e suddivise per tipologia: misure tecniche/progettuali e misure procedurali. Le misure procedurali riguardano in genere annotazioni riportate nelle istruzioni per l uso ed avvertenze, divise in generiche e specifiche, queste ultime riguardanti rischi residui (in quanto vanno trattate in modo particolare con uno specifico capitolo dedicato alla loro illustrazione all utilizzatore). Nel caso in cui la riduzione del rischio avvenga mediante un SRCF (safety-related control function) viene anche condotta l analisi per stabilire il livello prestazionale richiesto. In particolare vengono adottate le modalità definite da CEI EN 62061:2005 per la determinazione del SIL e da UNI EN ISO :2007 per la determinazione del Performance Level.
57 FASCICOLO TECNICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 11) Identificazione del livello di rischio residuo per ciascun pericolo e situazione pericolosa identificati una volta adottate le misure previste.
58 MACCHINE MARCATE CE: PRINCIPALI CARENZE
59 SEGNALAZIONI: 5 rapporto ISPESL sull attività di sorveglianza del mercato svolta per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 98/37/CE
60 SEGNALAZIONI: 5 rapporto ISPESL sull attività di sorveglianza del mercato svolta per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 98/37/CE
61 ESPERIENZA NECSI SUL CAMPO: DICHIARAZIONI CE DI CONFORMITA MACCHINE Errori nella intestazione: dichiarazione di conformità del fabbricante, dichiarazione di conformità, attualmente: Dichiarazione CE di conformità (rif. Allegato II parte A Direttiva 98/37/CE) Dichiarazione del Fabbricante (rif. Allegato II parte B Direttiva 98/37/CE) Errori nella identificazione corretta delle Direttive applicabili (riferimenti a Direttive superate, spesso omessa citazione compatibilità elettromagnetica)
62 ESPERIENZA NECSI SUL CAMPO: Istruzioni per l uso: La nuova direttiva conferma la necessità che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l uso redatte nella o nelle lingue ufficiali dello stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato/messa in servizio Le istruzioni devono essere quelle originali (redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità) o una traduzione delle stesse (con dicitura Traduzione delle istruzioni originali), nel qual caso comunque va allegata una copia delle istruzioni originali
63 ESPERIENZA NECSI SUL CAMPO: Dichiarazione di conformità: deve essere scritta in una lingua dei paesi dell unione, ma deve essere accompagnata dalla traduzione nella o nelle lingue ufficiali dello stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato/messa in servizio
64 ESPERIENZA NECSI SUL CAMPO Carenza nella segnaletica in corrispondenza di ripari fissi: divieto di accesso ai non autorizzati segnalazione dei pericoli all interno dei ripari divieto di rimuovere le protezioni divieto di oliare/registrare/lubrificare organi in moto (ove previsto)
65 ESPERIENZA NECSI SUL CAMPO Erroneo dimensionamento dei ripari. Carenza costruttiva nei mezzi di accesso, soprattutto in quota. Poche macchine con parti che utilizzano energia pneumatica scaricano aria in automatico in caso di sezionamento elettrico Uso di valvole pneumatiche bistabili (in assenza di scarico aria e blocco del movimento per incaglio determinano situazioni estremamente pericolose!)
66 ESPERIENZA NECSI SUL CAMPO Barriera optoelettronica: definirne il livello di resistenza ai guasti richiesto mediante analisi del rischio è necessario verificare che i movimenti pericolosi della macchina si arrestino prima che un arto o parte del corpo possa raggiungerli (rif. UNI EN 999) Non protegge l operatore da parti del pezzo o utensile che in caso di rottura determinino proiezione di pezzi verso l operatore
67 ESPERIENZA NECSI SUL CAMPO Assenza di prove elettriche on site dopo l installazione ed il cablaggio della macchina. Carenze nell affidabilità dei circuiti di comando con funzione di sicurezza, in particolare con presenza di componenti pneumatici: carenza nella analisi dei rischi e, quindi, nella definizione dei requisiti errori di realizzazione dei circuiti di sicurezza
68 GRAZIE PER L ATTENZIONE E LA PAZIENZA!
69 NECSI srl Società di ingegneria Sede legale Via Ten. E. Velo, 28 Romano d Ezzelino (VI) Trento Via Bolzano, 59, Trento Verona Via Gardesana, 76, Bussolengo (VR) Tel Fax info@necsi.it
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