REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
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- Fausto Albanese
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1 REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
2 Sommario Titolo 1 Disposizioni Generali... 3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Art. 2 Autorizzazione allo scarico... 3 Art. 3 Rinnovo e Variazioni dell Autorizzazione allo scarico... 4 Art. 4 Assimilazione degli scarichi ad acque reflue domestiche... 4 Titolo 2 Disciplina e controllo degli scarichi... 5 Art. 5 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali (comprese le acque meteoriche dilavanti contaminate e di prima pioggia) in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito da Acque Art. 7 - Divieto di diluizione degli scarichi... 7 Art. 8 - Scarichi tassativamente vietati... 7 Art. 9 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari... 8 Art.10 - Sversamenti accidentali... 8 Art. 11 Separazione degli scarichi... 9 Art. 12 Parere vincolante per l autorizzazione allo scarico: prescrizioni e dispositivi da installare Art. 13- Accertamenti e controlli Titolo 3 Accertamenti degli scarichi e fatturazione Art Denuncia delle acque prelevate e scaricate Art Tariffa di fognatura e depurazione relativa alle utenze industriali Art. 16 Fatturazione Titolo 4 Pagamenti e sanzioni Art. 17 Modalità di pagamento ed indennità di mora Art. 18 Sanzioni amministrative Art. 19 Sanzioni penali Art. 20 Provvedimenti amministrativi Titolo 5 Disposizioni finali Art. 21 Disposizioni finali
3 Titolo 1 Disposizioni Generali Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha per oggetto il controllo degli scarichi di acque reflue industriali provenienti da insediamenti produttivi allacciati alle fognature pubbliche, gestite da Acque S.p.A. denominata in seguito Acque, per quanto attiene all accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell acqua, nonché per gli accertamenti in materia tariffaria. Secondo quanto previsto: - Dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni Norme in materia ambientale ; - Dalla Legge Regionale n.20 del 31/05/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Norme per la tutela delle acque dall inquinamento ; - Dal D.P.G.R. n.46/r del 08/09/2008 Regolamento di attuazione della L.R. 31/05/2006 n.20, denominato in seguito Regolamento Regionale ; - Dal Regolamento per l esercizio delle competenze in materia di scarichi di Acque Reflue urbane e/o industriali, meteoriche di dilavamento di prima pioggia e contaminate, in pubblica fognatura dei Comuni dell Ambito n.2 Basso Valdarno approvato con Deliberazione n. 4 del 26/03/2009 dall Assemblea Consortile dell Autorità di Ambito n. 2 Basso Valdarno denominato in seguito Regolamento di Ambito. Art. 2 Autorizzazione allo scarico Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane del territorio gestito da Acque, sono ammessi purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi dell art.124 del D.Lgs. 152/06, della L.R. n. 20/2006 e s.m.i., del Regolamento Regionale, nel rispetto dei limiti qualiquantitativi previsti dal presente Regolamento. Devono essere altresì autorizzate le acque meteoriche di prima pioggia e contaminate (AMPP/AMC) che ai sensi della L.R. 20/2006 e s.m.i. sono assimilate alle acque reflue industriali. Tali acque meteoriche dilavanti comportano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze inquinanti e pericolose e derivano dagli stabilimenti e dalle attività indicate nell Allegato 5 Tabella 5 del Regolamento Regionale. L autorizzazione allo scarico è rilasciata dall Autorità di Ambito n.2 Basso Valdarno a seguito di presentazione di idonea istanza, tramite il SUAP del Comune interessato, redatta in conformità del Regolamento di Ambito. 3
4 Art. 3 Rinnovo e Variazioni dell Autorizzazione allo scarico. L autorizzazione, ai sensi del comma 8 dell art. 124 del D.Lgs. 152/06, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: almeno un anno prima della scadenza i titolari dello scarico di acque reflue industriali dovranno provvedere al rinnovo mediante presentazione della richiesta all Autorità di Ambito, attraverso il S.U.A.P. del Comune di appartenenza, con le modalità specificate nel Regolamento di Ambito. I titolari di un Autorizzazione allo scarico di Acque Reflue Industriali, qualora si presentino le condizioni, come specificato all art. 14 comma 5 del Regolamento di Ambito, dovranno provvedere alla Variazione della relativa Autorizzazione. Questi dovranno presentare richiesta all Autorità di Ambito, attraverso il S.U.A.P. del Comune di appartenenza, con le modalità specificate nel Regolamento di Ambito. Art. 4 Assimilazione degli scarichi ad acque reflue domestiche Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oltre alle acque reflue scaricate dagli insediamenti di cui alla Tabella 1 dell Allegato 2 del Regolamento Regionale. Per stabilire il carico in abitanti equivalenti, vincolante per l assimilazione ad acque reflue domestiche di un insediamento produttivo, devono essere valutati i parametri chimico-fisici dello scarico, alla confluenza in pubblica fognatura, nel pozzetto di ispezione e di prelievo o, a monte di tutti gli impianti di pretrattamento ove esistenti, in un apposito pozzetto predisposto e idoneo allo scopo. Qualora ne rilevi la necessità, Acque potrà impartire alle ditte che scaricano acque reflue assimilate a domestiche, prescrizioni che riguardano l introduzione o la modifica di opere inerenti gli impianti di pre-trattamento degli scarichi, nonché l installazione di misuratori di portata magnetici o similari, al fine di evitare problemi che possano pregiudicare la funzionalità della rete fognaria, delle strutture ad essa connesse, dell impianto di depurazione terminale, nonché danni ad abitazioni o soggetti che ricadono nell area dove lo scarico viene immesso in rete fognaria. 4
5 Titolo 2 Disciplina e controllo degli scarichi Art. 5 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali (comprese le acque meteoriche dilavanti contaminate e di prima pioggia) in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito da Acque. Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie pubbliche gestite da Acque e che convogliano agli impianti di depurazione gestiti da Acque devono essere conformi ai limiti previsti dalla Tab. 3 scarico in pubblica fognatura dell allegato 5 parte III al D.Lgs.152/06 salvo per quanto previsto ai seguenti punti: 1. Acque si riserva di rilasciare prescrizioni con particolari valori limite, anche meno restrittivi di quelli fissati dalla Tab.3 scarico in pubblica fognatura dell allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06, compatibilmente con il processo depurativo esistente, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell art.101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/ Acque, nei casi in cui vi siano scarichi industriali da convogliare in pubblica fognatura sprovvista di impianto finale di depurazione, potrà rilasciare limiti più restrittivi della Tab.3 All..5 Parte Terza del DLgs 152/06 - scarico in pubblica fognatura - qualora il recapito della fognatura sia un corpo idrico particolarmente sensibile o tutelato. In deroga a quanto sopra, gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie pubbliche gestite da Acque e che convogliano agli impianti di depurazione di reflui urbani di natura mista a prevalenza industriale gestiti da aziende diverse, convenzionate con i Comuni dove sono ubicati, debbono essere effettuati nel rispetto delle norme regolamentari approvate dai Gestori Diversi e conformi ai limiti ivi previsti. I limiti di accettabilità da rispettare nello scarico dei reflui industriali saranno esplicitati dall Autorità di Ambito nell atto di autorizzazione allo scarico, riportando in allegato il parere vincolante del gestore. Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti ad evitare lo scarico nelle fognature pubbliche, oltre a quanto elencato nel successivo art.8, di materiali solidi di varia consistenza ed a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate che vengono riportate a titolo esemplificativo anche per altre attività similari a quelle sotto citate: a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti per il successivo recupero/smaltimento; 5
6 b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell uva devono essere raccolte separatamente ed inviate al recupero/smaltimento in ottemperanza alla vigente normativa sui rifiuti; c) gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti separatamente ed inviati al recupero/smaltimento in ottemperanza alla vigente normativa sui rifiuti; d) nel caso di lavorazioni galvaniche e di trattamento superficiale dei metalli dovrà essere posta particolare cura nella raccolta e deposito temporaneo (ai fini del successivo smaltimento come rifiuti) di bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli con soluzioni chimiche. Tali rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in contenitori atti ad evitare qualsiasi sversamento accidentale in fognatura pubblica, anche tramite le griglie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche; e) parimenti gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti; f) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura; g) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura; h) in generale tutte le lavorazioni artigianali ed industriali, nonché le attività di deposito di materiali, devono adottare le opportune cautele per evitare sversamenti accidentali di materiali liquidi e/o rifiuti liquidi stoccati sui piazzali esterni. In caso di tali depositi è buona norma tecnica installare, prima dell allacciamento alla pubblica fognatura, anche una saracinesca che permetta tempestivamente l interruzione dei reflui accidentalmente scolanti ed il loro conseguente contenimento e recupero all interno della proprietà aziendale; i) nel caso di cisterne soggette a rifornimento di olii combustibili, devono essere protette le griglie di raccolta delle acque meteoriche ubicate in prossimità delle stesse cisterne e facenti parti di condotte che sono allacciate alle pubbliche fognature; l) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o resede di pertinenza di insediamenti produttivi devono rispettare quanto previsto dall art. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) del D.Lgs. 152/06 e dal conseguente Regolamento Regionale. Prima dell immissione in fognatura dovranno comunque essere preventivamente trattate. m) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che possono avere acque reflue contaminate da idrocarburi, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito come rifiuto in modo corretto, senza provocare danni, e dell avvenuta pulizia e smaltimento dovrà essere conservata la documentazione; 6
7 n) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo art. 9. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive. Art. 6 Piscine Stabilimenti idropinici ed idrotermali. Ai sensi del Regolamento Regionale, Allegato 2, punti e-f delle note di Tabella 1, viene stabilito che i limiti sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante per accettare in pubblica fognatura i reflui derivanti da Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico, Piscine e Stabilimenti idropinici ed idrotermali, sono determinati a cura dell autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore. Inoltre lo scarico di svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l ultima disinfezione. Art. 7 - Divieto di diluizione degli scarichi I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell art. 101, comma 5 Dlgs 152/06. Art. 8 - Scarichi tassativamente vietati Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dall art.5, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione, per i manufatti fognari e per l impianto di depurazione terminale posto a servizio della fognatura stessa. In particolare è vietato lo scarico di: a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario; b) ogni quantità di petrolio o prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l acqua; c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.; 7
8 d) sostanze che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi. e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse; f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose; g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali; h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costruire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l ambiente; i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento. j) reflui ad azione disinfettante, e conservante con concentrazioni superiori ai limiti di legge e superiori a quelle riportate all art. n. 6 del presente regolamento. L inosservanza degli elencati divieti espone l autore del fatto a rispondere, nei confronti di Acque, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell art del codice civile. Art. 9 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall attivazione. Art.10 - Sversamenti accidentali Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ad Acque, prima telefonica e poi scritta a mezzo fax, che si riserva di darne notizia alla struttura provinciale ARPAT competente per territorio qualora individui conseguenti riflessi ambientali del fatto accidentalmente accaduto. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi. 8
9 I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto da Acque, ed a provvedere comunque alla messa in sicurezza dei luoghi allo scopo di contenere lo sversamento. Nel caso in cui si verifichi uno sversamento, o nel caso di rottura di una vasca adibita al contenimento, in ogni caso la ditta dovrà attuare un piano operativo e informativo già individuato per il caso specifico, che dovrà essere comunicato ai dipendenti, prevedendo l utilizzo di apposito materiale assorbente ed evitando che il materiale di perdita confluisca nelle fognature comunali. Il materiale sversato dovrà essere raccolto e smaltito tramite ditta autorizzata e la zona interessata dallo sversamento dovrà essere pulita con l uso di detergente liquido in soluzione acquosa. Sarà vietato l uso di solventi per rimuovere le tracce di materiale sversato. Art. 11 Separazione degli scarichi. All interno degli stabilimenti produttivi, gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque meteoriche dilavanti (contaminate e non contaminate), e di acque reflue industriali provenienti dallo stesso insediamento, devono rimanere separate almeno fino al pozzetto di prelievo ed attacco campionatore. Saranno valutate da Acque possibili deroghe a tale principio in base alla tipologia del refluo, alle caratteristiche dello stabilimento ed in funzione dei trattamenti adottati. Ogni insediamento industriale deve allacciarsi alla fognatura pubblica in modo separato da altri insediamenti. Art. 12 Parere vincolante per l autorizzazione allo scarico: prescrizioni e dispositivi da installare. Acque, come previsto dall art.14 comma 7 e 8 del Regolamento di Ambito redige il parere vincolante all Autorità di Ambito per l emissione della relativa autorizzazione allo scarico, con l indicazione di eventuali prescrizioni e condizioni previste. Condizione essenziale al fine di ottenere il parere vincolante positivo per il rinnovo dell autorizzazione allo scarico è che gli insediamenti produttivi abbiano correttamente ottemperato alle prescrizioni del Gestore. Gli insediamenti industriali nuovi ed esistenti che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature di Acque sono tenuti ad installare, prima dell immissione nella fognatura pubblica le seguenti opere: 1) Pozzetto di ispezione e di prelievo. Per la regolare attività di controllo, ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni posto nella parte terminale dello scarico, prima dell immissione nella rete fognaria pubblica e, dove sarà necessario, dovrà essere prevista la predisposizione per un eventuale campionatore automatico sigillato. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d ispezione nei modi sopra 9
10 descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche, purché permettano l esercizio dell attività di controllo. Il pozzetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite da Acque e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell utente. L allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile accesso da parte del personale di Acque. 2) Misuratore di portata sul prelievo. Per la misura della portata di acqua emunta tramite pozzo o da altra fonte di approvvigionamento diversa dal pubblico acquedotto, dovrà essere installato un idoneo strumento di misura della portata totalizzatore di tipo meccanico, magnetico, ad ultrasuoni o similare, sigillabile e conforme alla tipologia prescritta nel parere di accettabilità emesso da Acque. Per quanto concerne l installazione della suddetta strumentazione, l utente si dovrà attenere alle indicazioni tecniche fornite dalla ditta costruttrice. 3) Misuratore di portata sullo scarico. Per la rilevazione della portata di acqua scaricata nella pubblica fognatura, dagli scarichi di acque reflue industriali, dovrà essere installato idoneo strumento di misura della portata totalizzatore di tipo magnetico, a ultrasuoni o similare a questi, sigillabile e conforme alla tipologia prescritta nel parere di accettabilità emesso da Acque. Per gli scarichi con potenzialità maggiore o uguale ai 100 AE (Abitanti Equivalenti) tale strumento di misura dovrà essere munito di strumento di registrazione delle portate dello scarico, con l obbligo di conservazione biennale delle registrazioni. Per quanto concerne l installazione della suddetta strumentazione, la ditta si dovrà attenere alle indicazioni tecniche fornite dalla ditta costruttrice. 4) Autocampionatore. Per il prelievo dei campioni di scarico in automatico dovrà essere installato un autocampionatore sigillabile del tipo indicato da Acque Spa, connesso con il misuratore di portata sullo scarico. Tale installazione è a discrezione di Acque Spa e sarà prescritta sulle tipologie di scarico che ritiene opportuno. 5) Valvola di chiusura. Per la chiusura dello scarico in pubblica fognatura deve essere prevista una valvola di chiusura a saracinesca, sigillabile e posta a piè di fabbrica, in un pozzetto di ispezione od in altro luogo accessibile, prima dell immissione del refluo nella condotta fognaria pubblica. Tale installazione potrà essere prescritta da Acque sulle tipologie di scarico che ritiene opportuno. 6) Registro scheda per gli insediamenti che prelevano acqua da pozzo o da altra fonte di approvvigionamento diversa dal pubblico acquedotto e/o che hanno il 10
11 misuratore di portata sullo scarico. In tale registro dovranno essere riportati a cadenza mensile, nell ultimo giorno del mese, le letture riscontrate dalla strumentazione di misura della portata. Inoltre dovranno essere riportate le eventuali sostituzioni dei misuratori, con le letture di chiusura e di partenza, e gli eventuali interventi di manutenzione. - Tutte le apparecchiature, compresa la strumentazione analitica di controllo installata, dovranno essere sempre efficienti e perfettamente funzionanti. Le operazioni di controllo, manutenzione e sostituzione parziale o totale delle parti legate al controllo dello scarico saranno a carico dell utente. Qualora si verifichi una disfunzione o una rottura delle stesse, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad Acque (Ufficio Scarichi Produttivi ) con nota scritta, trasmessa via fax. Il montaggio di questi apparecchi deve essere effettuato a perfetta regola d arte, adottando ogni accorgimento tecnico per evitare anomalie nelle letture, intasamenti e rotture varie. Qualora gli strumenti installati non siano posti a regola d arte e secondo le indicazioni della ditta costruttrice, Acque avrà la facoltà di farli ricollocare nella corretta posizione di funzionamento. Deve essere sempre presente, nel magazzino di fabbrica od in altro luogo dichiarato ad Acque un misuratore di portata di scorta, della stessa tipologia di quello installato, per eventuali guasti o malfunzionamenti improvvisi. I dati relativi ai contatori, sia quello in funzione che quello di scorta, devono essere dichiarati (Numero di matricola - marca - diametro - letture ) ad Acque. Questa provvederà alla sigillatura, con filo e piombo, degli strumenti installati (misuratore di portata e autocampionatore). In caso di guasto del contatore, l utente dovrà darne immediata comunicazione ad Acque, (Ufficio Scarichi Produttivi ) tramite fax, indicando i metri cubi di acqua scaricati segnati fino al momento della rottura ed il giorno in cui essa è avvenuta. E fatto esplicito che la rimozione del sigillo può essere effettuata dall azienda, subito dopo il guasto avvenuto e che il montaggio del contatore di scorta deve essere immediato. L utente deve segnalare ad Acque (Ufficio Scarichi Produttivi ), sempre tramite fax, l effettuata riparazione ed il montaggio del misuratore di scorta, in modo che il personale incaricato possa ripristinare ufficialmente la sigillatura dello strumento misuratore. Art. 13- Accertamenti e controlli 1. Ai sensi dell art.128 comma 2 del D.Lgs. n.152/06, Acque provvede, con proprio personale o delegato, al controllo degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla fognatura pubblica, sulla base di programmi stabiliti, per accertamenti in materia tariffaria e per la verifica quali-quantitativa degli 11
12 scarichi, allo scopo di assicurare l adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità autorizzati sulla base all art. 5 del presente Regolamento. 2. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, i dipendenti di Acque, o loro delegati, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dalla società. Quali tecnici addetti ai controlli, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all interno del perimetro dell insediamento produttivo, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell acqua e, più in generale, l osservanza delle norme e prescrizioni dell autorizzazione allo scarico e del presente Regolamento. 3. I controlli in oggetto riguardano la rilevazione del consumo d acqua prelevato da fonti diverse dal pubblico acquedotto e della quantità di acqua scaricata, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione, la qualità dello scarico idrico dell insediamento, tramite un prelievo significativo, riconosciuto tale da entrambe le parti, nonché l ottemperanza delle prescrizioni impartite e inserite nell autorizzazione allo scarico. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura. 4. Ai sensi del punto dell Allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06, il controllo sullo scarico delle acque reflue industriali è di norma riferito ad un campione medio prelevato nell arco di tre ore. Acque, qualora lo giustifichino esigenze e/o cicli di lavorazione/scarico particolari e inferiori alle tre ore, potrà procedere all acquisizione di un campione significativo prelevato in tempistiche inferiori alle tre ore (comprensivo di più aliquote), tramite motivazione espressa, e accettata per sottoscrizione, nel verbale di campionamento. Tale operazione verrà effettuata al fine di ottenere il campione più significativo a rappresentare lo scarico. Sono considerate esigenze particolari quelle derivanti da prescrizioni presenti nell atto di autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso, dal tipo di accertamento (se di routine o di emergenza, ecc.). Se lo scarico è generato da un singolo ciclo di produzione, che non prevede di norma variazioni delle caratteristiche quali/quantitative, è consentito il prelievo di un campione istantaneo e comprensivo di una singola aliquota, in quanto le 12
13 caratteristiche delle acque reflue non vengono variate durante il periodo dello scarico. Tale condizione potrà essere estesa a quelle aziende che, in possesso di vasca di accumulo, generano scarichi quali/quantitativamente costanti nel tempo. Acque, come sopra specificato, avrà la facoltà di prelevare campioni definiti significativi su un qualsiasi scarico di acque reflue industriali o presunte tali, con intervalli di tempo inferiori alle tre ore, qualora venga effettuato un accertamento di emergenza, dovuto a disfunzioni accidentali degli impianti di depurazione legate a carichi in ingresso definiti anomali. Il prelievo potrà essere eseguito o dal pozzetto dedito alle operazioni di controllo, o qualora ce ne sia la presenza, dal campionatore automatico. In questo ultimo caso il prelievo sarà di norma eseguito su un tempo congruo, in relazione al ciclo produttivo e potrà riguardare anche le 24 ore precedenti, utilizzando allo scopo un apposito apparecchio programmato. Per quanto espressamente sopra citato, Acque eventualmente provvederà ad inserire, nei pareri per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, apposita prescrizione che preveda le modalità di prelievo diverso dal medio nelle tre ore, con le relative motivazioni specifiche. 5. Il prelievo sarà suddiviso in uno o due campioni sigillati. - Nel caso in cui il titolare dello scarico, o suo delegato se non disponibile il titolare, voglia presenziare alle analisi, dovrà specificare la sua intenzione al momento del prelievo, verbalizzandola, ed in tal caso verranno acquisiti due campioni sigillati, composti dalle relative aliquote in base ai parametri analizzati. Il primo campione sarà analizzato da Acque con le metodiche in uso presso il proprio laboratorio ed il titolare dello scarico, o persona da lui delegata, presenzierà alle operazioni di apertura e analisi del campione precedentemente prelevato. Il secondo campione verrà utilizzato nel caso in cui il titolare dello scarico, o la persona da lui delegata, richieda una ulteriore verifica, che verrà immediatamente eseguita. Nel caso in cui la ditta contesti la metodica di analisi utilizzata per un parametro specifico dello scarico, Acque si riserverà la possibilità di acquisire due nuovi campioni che verranno entrambi analizzati entro 24 ore dal prelievo presso il laboratorio di Acque e presso un laboratorio terzo autorizzato, pubblico o privato, certificato: in quest ultimo caso i costi relativi saranno a carico del richiedente. Qualora il titolare dello scarico non sia presente, ovvero non sia presente o disponibile un suo delegato, al momento dell apertura del campione, e non assista allo svolgimento delle analisi, faranno fede i risultati analitici riscontrati presso il laboratorio di Acque ed il secondo campione verrà avviato allo smaltimento. 13
14 - Nel caso in cui il titolare dello scarico, o suo delegato, non voglia presenziare alle analisi, sarà verbalizzata al momento del prelievo la sua intenzione, e il personale di Acque o delegato provvederà alla sigillatura di un unico campione, che verrà analizzato presso il Laboratorio di Acque secondo le metodiche in uso. Di tutte le operazioni effettuate durante l attività di controllo, sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Nello stesso verbale verrà comunicata la data ed il luogo dell esecuzione delle analisi. Il titolare dello scarico, o la persona da lui delegata, avrà la facoltà di contestare la metodologia di prelievo del campione solo al momento del suo prelievo, indicando nell apposito verbale le motivazioni della contestazione. Acque avrà la facoltà di accettare o meno la contestazione, rendendo il campione idoneo o non idoneo all analisi. Acque, appena in possesso dei risultati analitici, li comunicherà al titolare dell autorizzazione allo scarico, a mezzo servizio postale. 6. Acque ha sempre facoltà di richiedere all Autorità Competente, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici, qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici, emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione dell azienda, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante confluente in pubblica fognatura. Acque si impegna a mantenere sotto costante controllo la qualità dei reflui industriali affluenti in fognatura ed agli impianti di depurazione e segnalare tempestivamente all ATO n.2 ed all ARPAT eventi eccezionali e/o colposi che, variando le caratteristiche dei reflui industriali stessi, inibissero il regolare funzionamento dell impianto, onde consentire all ATO n.2 ed all ARPAT di adottare gli opportuni provvedimenti. 7. Qualora, anche se per causa di forza maggiore, si determinino condizioni tecnico-produttive o depurative aziendali tali da causare scarichi anomali, l insediamento produttivo è tenuto a darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, al responsabile di zona del servizio di depurazione di Acque al fine delle necessarie determinazioni gestionali, facendo seguire una dichiarazione scritta contenente gli elementi ed i dati atti ad individuare i motivi del disservizio verificatosi ed a quantificarne gli effetti economici. La dichiarazione deve essere trasmessa nelle 24 ore successive al momento in cui lo scarico anomalo si è manifestato. In tutti i casi in cui le modifiche quali-quantitative dell effluente siano riconducibili ad attività di manutenzione programmabile o a fermate e riprese dell attività produttiva, l insediamento produttivo ha l obbligo di richiedere apposita autorizzazione ad Acque con congruo preavviso. Di norma la ripresa dello scarico dovrà essere di tipo graduale e progressivo, in funzione dei cicli di acclimatazione dell impianto di depurazione terminale, al quali gli scarichi industriali confluiscono. 14
15 Titolo 3 Accertamenti degli scarichi e fatturazione Art Denuncia delle acque prelevate e scaricate. Tutti gli utenti autorizzati allo scarico di acque reflue industriali devono presentare la denuncia in carta semplice, attraverso apposito modulo presso gli uffici di Acque S.p.A. Via A.Bellatalla Ospedaletto Pisa. Acque provvede ad elaborare il modulo di denuncia e lo invia presso tutte le utenze interessate entro la fine di ogni anno. I dati richiesti dovranno essere riferiti al periodo 1 Gennaio 31 Dicembre di ciascun anno. Tale denuncia dovrà essere inviata al protocollo di Acque entro e non oltre il 15 Gennaio di ciascun anno. Se per qualche motivo il modulo relativo alla denuncia non dovesse essere recapitato all utenza interessata, questa sarà ugualmente obbligata a fornire le informazioni relative alle acque prelevate/scaricate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dagli obblighi prescritti dal D.Lgs. 152/06. I dati contenuti nell elaborato risultano anche indispensabili al fine di redigere un piano di controllo riguardo alla qualità delle acque e degli scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito dall Artt. 165, 128 e 129 del D. Lgs 152/06. La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni ritenute necessarie per la corretta gestione degli scarichi. L entità dei prelievi e degli scarichi dovrà essere rilevata dalla lettura degli appositi strumenti di misura. Per le acque reflue industriali, la quantità di acqua scaricata dovrà risultare dall elaborazione dei dati di prelievo e/o di scarico e qualora fosse inferiore all acqua prelevata, se ne dovrà dare idonea spiegazione, documentando con dati tecnicoanalitici i relativi quantitativi di refluo eventualmente persi durante il processo di approvvigionamento -scarico. E facoltà di ogni utente inserire nel modulo di denuncia i valori dei controlli analitici chimico-fisici eventualmente effettuati in proprio nel corso dell anno, ricorrendo ad un laboratorio autorizzato. In tal caso tali valori saranno utilizzati per il calcolo della media annua, come previsto all Art. 16, comma 2 del presente Regolamento. Se le analisi effettuate in proprio sono maggiori di una, nella tabella deve essere inserita la media aritmetica dei vari valori. Le copie dei relativi certificati analitici devono essere obbligatoriamente allegate al modulo di denuncia, altrimenti i valori denunciati dall utente non saranno utilizzati per il calcolo della tariffa. Nel caso in cui l utente non intenda utilizzare la suddetta facoltà, e non inserisca alcun valore nel modulo di denuncia, Acque prenderà in esame per il calcolo della tariffa solo i valori dei propri campionamenti analitici effettuati nel corso dell anno. 15
16 Art Tariffa di fognatura e depurazione relativa alle utenze industriali. Per i servizi relativi alla raccolta, l allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli utenti ad Acque, quale ente gestore del Servizio Idrico Integrato nell A.T.O. n.2, il pagamento di apposite tariffe, come citato dall art. 156 del D.Lgs 152/06. La determinazione della tariffa relativa al collettamento e alla depurazione delle acque reflue, risulta essere attribuita all Autorità di Ambito A.T.O., secondo quanto prescritto dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs 152/06. Come riportato nell art. n. 5 comma 6 della Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006, è attribuita all Autorità di A.T.O. la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, sulla base di quanto previsto dagli Artt. 154 e 155 del D.Lgs 152/06 La tariffa è determinata sulla base di quanto prescritto nell Allegato n. 4 al Regolamento d Ambito. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti solo nel caso in cui la fognatura sia provvista di impianti centralizzati di depurazione. Art. 16 Fatturazione La tariffa relativa agli scarichi di acque reflue industriali sarà addebitata all utente con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti da Acque così come descritti all Art. 13. I valori della qualità di acqua scaricata inerente i parametri di base ed i parametri specifici, da inserire nel calcolo della tariffa, saranno desunti dalla media dei valori/annui risultanti sia dalla denuncia annuale, sia dagli accertamenti ai fini tariffari eseguiti da Acque, indicati nel verbale di prelevamento ed inviati in copia agli utenti. I valori della quantità di acqua scaricata, da inserire nel calcolo della tariffa, saranno desunti dai valori risultanti sia dalla denuncia annuale, sia dalle letture sui misuratori di portata, eseguite da Acque. Inoltre, al fine di stabilire un valore reale, è facoltà di Acque inserire nel calcolo della tariffa solo le letture sui misuratori eseguite direttamente da Acque. Qualora la denuncia non pervenisse entro i termini ed i modi indicati nell art.15 o se la stessa risultasse incompleta, è facoltà di Acque provvedere ad attribuire solo i valori dei dati in suo possesso risultanti dagli accertamenti eseguiti e dalle letture fatte sui misuratori di portata, oppure, se mancanti, inserire una stima degli stessi. La stima farà riferimento a dati medi relativi ad aziende che per attività e per potenzialità produttiva sono riconducibili a quella presa in esame, oppure si baserà sulle denunce riferite agli anni precedenti della stessa azienda. 16
17 Per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, Acque emetterà un numero di fatture in acconto con cadenza non inferiore al mensile nel corso dell anno ed una fattura di conguaglio finale. La frequenza di tali fatture viene stabilita sulla base dell entità delle stesse, in modo da rateizzare agli utenti gli importi dovuti. La fattura di conguaglio verrà emessa dopo il 31 Dicembre di ciascun anno per l anno precedente. Nella fattura saranno specificati i seguenti parametri: - periodo di competenza della fatturazione - mc. fatturati di fognatura - mc. fatturati di depurazione - tariffa unitaria e complessiva di fognatura - tariffa unitaria e complessiva di depurazione - quota fissa 17
18 Titolo 4 Pagamenti e sanzioni Art. 17 Modalità di pagamento ed indennità di mora. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato dall utente nei modi indicati sulle fatture stesse. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l utente ritenesse di fare in merito all importo degli scarichi d acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere fatto pervenire ad Acque entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo il precedente art. 16 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati gli interessi moratori così come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 9/09/2002 n In caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza indicata in fattura, l utente sarà regolarmente messo in mora, con diffida ad adempiere. Decorsi sette giorni dalla messa in mora e qualora persista la morosità, Acque si riserva di intraprendere un azione giudiziaria dinanzi al Giudice competente per tutelare i propri interessi anche ai sensi del D.Lgs. 231/2002, con oneri e costi aggiuntivi a carico dell utente. Art. 18 Sanzioni amministrative Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate ed applicate dall ATO 2, ai sensi dell articolo 22 della L.R. 20/06 e s.m.i. Art. 19 Sanzioni penali In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall art. 137 del D.Lgs. 152/06, sarà data comunicazione all Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale. Art. 20 Provvedimenti amministrativi Ferma restando l applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell Autorizzazione allo scarico, l autorità competente adotterà i provvedimenti amministrativi previsti dall art. 130 del D.Lgs 152/06 procedendo secondo la gravità dell infrazione. 18
19 Titolo 5 Disposizioni finali Art. 21 Disposizioni finali Il presente Regolamento sostituisce quanto contenuto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Acque per quanto riguarda gli stessi argomenti in materia. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento, vale quanto contenuto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Acque e nel Regolamento di Ambito. Il presente Regolamento entrerà in vigore conformemente a quanto deliberato da ATO 2. 19
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