REGOLAMENTO COMUNALE per la tutela ed il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana

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1 COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato REGOLAMENTO COMUNALE per la tutela ed il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana - Approvato con deliberazione n.052/cc del

2 INDICE Titolo I I PRINCIPI Art. 1 Profili istituzionali. Art. 2 - Valori etici e culturali. Art. 3 - Competenze del Comune. Art. 4 - Tutela degli animali. Art. 5 - Definizioni. Art. 6 - Ambito di applicazione. Art. 7 - Esclusioni. Art. 8 - Detenzione di animali. Art. 9 - Maltrattamento degli animali. Titolo II DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI Art Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona. Art Abbandono di animali. Art Avvelenamento di animali. Art Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraveramento, sottopassaggi e cartellonistica. Art Trasporto di animali da affezione su autoveicoli Art. 15 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico. Art. 16 Divieto di accattonaggio con animali. Art. 16 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio Art. 17 Esposizione di animali. Art. 18 Divieto e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l utilizzo di animali. Art. 19 Esposizione di animali. 2

3 Art. 20 Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore. Art. 21 Pet therapy Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo, ospedali e scuole. Art. 22 Allevamento, addestramento e vendita di animali da compagnia Art. 23 Destinazione di cibo per animali Art. 24 Attività motoria e rapporti sociali. Art. 25 Modalità di detenzione Titolo IV CANI Art. 26 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. Art. 27 Aree e percorsi destinati i cani. Art. 28 Obbligo di raccolta degli escrementi. Art. 29 Accesso negli esercizi pubblici e commerciali Art. 30 Smarrimento, rinvenimento, affido. Art. 31 Adozioni e sterilizzazioni. Art. 32 Anagrafe canina, metodi di riconoscimento. Titolo V GATTI Art. 33 Compiti dell Azienda Sanitaria Locale e dell Amministrazione Comunale. Art. 34 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e. Art. 35 Colonie feline. Art. 36 Alimentazione dei gatti. Art. 37 Custodia dei gatti di proprietà Art. 38 Detenzione di volatili. Art. 39 Dimensioni delle gabbie. Titolo VI VOLATILI 3

4 Titolo VII ANIMALI ACQUATICI Art. 40 Detenzione di specie animali acquatiche. Art. 41 Dimensione e caratteristiche degli acquari. Art. 42 Tartarughe acquatiche. Art. 43 Equidi. Art. 44 Tutela degli animai esotici. Titolo VIII EQUIDI Titolo IX ANIMALI ESOTICI Titolo X ISTITUZIONE DELL OSSERVATRIO SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI Art. 45 Istituzione dell osservatorio. Art. 46 Compiti dell osservatorio. Art. 47 Convocazione dell Osservatorio. Art. 48 Sanzioni. Art. 49 Vigilanza. Titolo XI DISPOSIZIONI FINALI Art. 50 Inumazione o incenerimento di animali. Art. 51 Incompatibilità ed abrogazione di norme. 4

5 COMUNE DI MONTEMURLO SETTORE AMBIENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA UMANA Titolo I - I PRINCIPI Articolo 1 - Profili istituzionali. 1. Il Comune di Montemurlo nell ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell ambiente. 2. Il Comune di Montemurlo condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'unesco il in occasione dell'anno internazionale dell'ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche. 3. La citta di Montemurlo, comunita portatrice di elevati valori di cultura e civilta, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie piu deboli. 4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. 5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. Articolo 2 - Valori etici e culturali. 1. Il Comune di Montemurlo, in base all art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la liberta di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attivita connesse con l accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalita e in grado di attenuare le difficolta espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell infanzia e della vecchiaia. 2. Il Comune di Montemurlo, opera affinche sia promosso nel sistema educativo dell intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. 3. Il Comune di Montemurlo valorizza la tradizione e la cultura animalista della citta ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali. 4. Il Comune di Montemurlo promuove l'amicizia fra i bambini e gli animali. Infatti per i bambini l'animale rappresenta un vero amico: stimola il bambino all'attivita' lo incoraggia ad interagire con esso, sa dare affetto. L'animale promuove nel bambino lo sviluppo del senso di responsabilita' e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali per esempio l'amore, la malattia, la nascita, la morte. 5. Il Comune di Montemurlo potrà avvalersi per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezionistiche, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni. Articolo 3 - Competenze del Comune. 1. Il Comune, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. 5

6 2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. 3. Il Comune, nell ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprieta verso le specie animali escluse dall elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune. 4. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonche l attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l adozione di specifici provvedimenti applicativi. Articolo 4 - Tutela degli animali. 1. Il Comune riconosce validita etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. 2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95, come modificata dalla L.R. 90/1998, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudelta contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. 3. Il Comune si adopera altresi a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato. 4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali. 5. All ufficio Diritti degli animali (Servizio Ambiente) e' attribuita la gestione del presente Regolamento. Il suddetto ufficio dovrà, in collaborazione con il Servizio Polizia Municipale, vigilare sulla attuazione dello stesso. Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 5 - Definizioni 1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n 281 e succ. mod. ed int. e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi Titolo, anche in stato di liberta o semiliberta. 2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell interesse della comunita locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo e comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtu della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n Nel presente regolamento, vengono per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni: Animale da compagnia - è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia; Albo Regionale Volontario è l albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; Servizio Veterinario è il servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale; Ufficio dei diritti degli Animali è l ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli animali; Proprietario è colui che a qualsiasi titolo possiede l animale; Detentore è colui che custodisce, anche temporaneamente, l animale. Il proprietario e il detentore sono responsabili in 6

7 solido della salute e del benessere dell animale ed in solido ne rispondono civilmente verso terzi; Gatto libero è il gatto che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato; Colonia felina si intende un gruppo di gatti, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Servizio Veterinaria dell A.S.L.; Habitat di colonia felina - si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini; Gattaro/Gattara è la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà; Organi di Vigilanza sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o coloro che rivestono tali funzioni; Attività commerciali sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia, quali i negozi di vendita animali e i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private; Allevamento di animali da compagnia per quanto riguarda cani o gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento si intendono esclusivamente quelle esercitate ai fini di lucro. Articolo 6 - Ambito di applicazione. 1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Montemurlo. 2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali - maltrattamento di animali - cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5. Articolo 7 - Esclusioni. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano: * a) alle attività economiche inerenti l allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normative nazionali o comunitarie; * b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti; * c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l esercizio della caccia e della pesca; * d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia. * e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione. Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 8 - Detenzione di animali. 1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere. 2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. 7

8 4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute. 5. E vietato tenere animali da affezione all esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell animale, sufficientemente coibentato e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra e al di sopra dovrà essere disposta un adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umido, ne posto in luoghi soggetti a ristagni d acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. 6. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della quiete pubblica, ha l obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all interno dell abitazione. Articolo 9 - Maltrattamento degli animali. 1. E vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. 2. E vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. 3. E vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. 4. E vietato tenere animali in terrazze o balconi per piu di otto ore giornaliere: durante il periodo di permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, coibentato ed impermeabilizzato, chiuso su tre lati. L'animale dovra' avere costantemente acqua da bere. E' vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all interno dell appartamento. 5. E vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e animali che per le loro caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità. 6. E vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze,percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. 7. E vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi altro tipo. 8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente. 9. E vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai delle auto. 10. E vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore. 11. E vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. 12. E vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi: è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. 13. E vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d aria. Inoltre è assolutamente vietato, seppur per breve periodo, tenere animali in autoveicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo. 14. Gli atti di amputazione di parti del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione) 8

9 sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente dell integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie. 15. E vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento. 16. Se non per motivi di tutela degli animali stessi e salvo quanto previsto dal Regolamento d Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è altresì vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L accesso degli animali domestici agli spazi comuni deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente. Articolo 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona. 1. E fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. 2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Articolo 11 - Abbandono di animali. 1. E severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. 2. E fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. Articolo 12 - Avvelenamento di animali. 1. E severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalita tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. 2. I medici veterinari, privati o operanti all interno dell Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Articolo 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica. 1. Nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico. 2. In dette zone dovra essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l attraversamento di animali che dovra indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti. Articolo 14 Trasporto di animali da affezione su autoveicoli 1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso. 9

10 2. Fermo restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 art. 169), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi. 3. Il conducente deve comunque assicurare all animale: Areazione del veicolo In caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste La non esposizione prolungata ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere dell animale Articolo 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico. 1. E consentito l accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Montemurlo, secondo la carta dei servizi redatta dal gestore del trasporto pubblico. 2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali (cani) sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi siano muniti di museruola e guinzaglio; che non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 1. Per il trasporto dei gatti è obbligatorio il trasportino. 2. Il proprietario o detentore dell animale dovrà essere in possesso di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei casi per non vedenti e portatori di handicap. 3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità. 4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali. Articolo 16 - Divieto di accattonaggio con animali. 1. Al fine di tutelare la salute e il benessere dell animale è vietato esibire o utilizzare animali per o durante la pratica dell accattonaggio. E altresì vietato utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare pietà, per la pratica dell accattonaggio. 2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale, presso una struttura convenzionata o affidati ad Associazioni animaliste. Articolo 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. 1. E fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio. 2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell ambito delle iniziative a scopo di adozione. 3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell attivita per l intera giornata, oltre all applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. Articolo 18 - Divieto e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali. 1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche e/o esotiche. 2. E' vietata altresi qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attivita di cui al presente articolo. 3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attivita per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. 10

11 Articolo 19 - Esposizione di animali. 1. E fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico, per più di 20 giorni, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma Gli animali in esposizione, detenuti all interno o all esterno dell esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo. 3. L esposizione di volatili all esterno o all interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 39 del presente regolamento. 4. Le attività commerciali occasionali, inerenti la vendita e/o l esposizione di animali, hanno l obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di sei ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l acqua necessari; nel caso che l attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 39 relativo alle dimensioni delle gabbie. 5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai comma 1 e 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell attività per l intera giornata, oltre all applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. 6. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita. Articolo 20 Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore. 1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d affezione in esposizione e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l Amministrazione Comunale recepisce le Linee Guida predisposte dall A.S.L competente per territorio. Inoltre: 2. Per effettuare un esposizione o manifestazione con animali d affezione è necessario richiedere preventivamente l autorizzazione almeno 30 gg. prima della data fissata per l apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva indicando l ora di arrivo, un elenco dettagliato degli animali con indicazione della specie e della razza e che preveda anche l impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento. 3. Il Comune trasmetterà l intera documentazione alle Aree Distrettuali Veterinarie competenti per territorio, che prenderanno in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario obbligatorio per il rilascio dell autorizzazione da parte del Sindaco. 4. Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente che: il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello Spettacolo in base alla legge 337/68 (circhi); lo stato di detenzione degli animali sia conforme al rispetto della legge 189/2004 per cani e gatti; 5. E obbligatorio il sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell A.S.L. competente per territorio; per il controllo da parte delle competenti autorità, i titolari di mostre o spettacoli viaggianti debbono: a) presentare planimetria della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti; b) presentare l elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché il numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti; 11

12 c) tali documenti dovranno essere consegnati al Comune ed al Servizio Veterinario della A.S.L. almeno 7 giorni prima dell arrivo della mostra per la predisposizione di opportuni controlli; d) dovrà essere indicato per iscritto un piano operativo in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l ora della somministrazione. 6. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabiliti gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004. In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali: CANI Da 1 a 5 soggetti Più di 5 soggetti Adulti - taglia grande 4 mq. cadauno 3 mq. cadauno Adulti - taglia media 2,5 mq. cadauno 2 mq. cadauno Adulti - taglia piccola 1,5 mq. cadauno 1 mq. cadauno Cuccioli dai 5 mesi in su 1,5 mq. cadauno 1 mq. cadauno GATTI Dimensioni per soggetto Adulti 1 mq. Cuccioli di 5-6 mesi 0,5 mq. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili fra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari. 7. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera da box onde consentire il necessario movimento. 8. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere. 9. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera. 10. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna. 11. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possono provocare ferite agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo. 12. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenele,cavalletti ect.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali. 13. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali. 14. E vietata l emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire stress degli animali esposti. 15. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili. Allo scopo, necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo. 16. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere tatuati muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà. 12

13 17. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori. 18. E fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura del titolare della mostra Oltre al controllo sanitario dell A.S.L., l organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali. 20. E fatto obbligo ai titolari di indicare il numero di animali presenti. 21. Nell ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del servizio veterinario dell A.S.L. 22. E vietato introdurre nell ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo. 23. E vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori. 24. L eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario dell A.SL.. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lgs.n 508/1992). 25. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della L.150/1992 e del Decreto che stabilisce: L elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione (G.U.232 del ) secondo cui il proprietario deve esibire l avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza. 26. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell A.S.L. dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E fatto divieto di stabilire animali di qualsiasi specie all interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L Ufficio Diritti Animali (o il Referente per la tutela degli animali) potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali. Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.Lgs n 532 ( protezione degli animali durante il trasporto Dir.Cee 91/628). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito all A.U.S.L. di residenza ed avere un ruolino di marcia del trasporto con luoghi e tempi. Articolo 21 Pet therapy Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole. 1. Il Comune di Montemurlo riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza. 2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso, in accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, l accesso di animali domestici previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali. 3. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. 4. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo. 13

14 5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici. 6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. 7. Gli animali impiegati in programmi A.A.A. e T.A.A. devono provenire da canili o rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione. 8. Il Comune riconosce e promuove, altresì le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall Amministrazione Comunale. 9. Il Comune di Montemurlo dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo. Articolo 22 Allevamento, addestramento e vendita di animali da compagnia 1. L attivazione degli impianti gestiti da privati per l allevamento, l addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del Comune previo parere del Servizio di Veterinaria dell A.S.L., fatti salvi i divieti sanciti dalle norme CITES ( Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) per il commercio e l allevamento di animali esotici. 2. Gli impianti già in attività devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall entrata in vigore del presente Regolamento. 3. E fatto obbligo al titolare dell attività della tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Comune, dal quale risulti tutti i movimenti degli animali allevati e/o venduti, e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito. Il registro previsto dal presente comma deve essere conservato presso la sede operativa per cinque anni. 4. E fatto obbligo per le attività di addestramento della tenuta di un registro, vidimato dal Comune, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto devono essere indicate: Estremi dea identificazione ufficiale per l iscrizione all anagrafe canina; Generalità del conduttore; Finalità dell addestramento; Modalità e durata dell addestramento Il registro previsto dal presente comma deve essere conservato presso la sede operativa per cinque anni. Articolo 23 - Destinazione di cibo per animali. Anche ai sensi del D.Lgs. n 22 del 5 Febbraio 1997, come modificato dalla Legge n 179 del 31 Luglio 2002: Disposizioni in materia ambientale, le Associazioni Animaliste regolarmente iscritte all Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private ed a esercizi commerciali per il prelievo di residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed alle colonie feline. 14

15 Titolo IV - CANI Il cane è un mammifero onnivoro dotato di una notevole agilità e versatilità, che contribuiscono alla sua facile convivenza con l uomo e che lo rendono un buon compagno e un aiuto prezioso in molte situazioni sul lavoro oltre che un amico sempre pronto ad accorrere in aiuto del suo padrone. Articolo 24 - Attività motoria e rapporti sociali. 1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli regolari uscite giornaliere con l opportuna attività motoria. 2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 25 comma Ove siano custoditi uno o più cani in abitazioni con giardino, il proprietario deve segnalarne la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà accessibile al cane ( se non tenuto a catena) deve essere delimitato da una rete metallica o con una cancellata avente un altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell altezza del cane; la rete metallica, o la cancellata, deve avere le caratteristiche sopra citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell animale. 4. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o dal detentore. 5. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all Azienda Sanitaria di Prato ogni eventuale parto, entro il termine di centoventi giorni, con l indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli. Articolo 25 - Modalità di detenzione 1. E vietato tenere cani all esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, ne posta in luoghi soggetti a ristagni d acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. 2. E permesso, per periodi di tempo non superiore ad otto ore nell arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 2 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di potersi sdraiare, di raggiungere la propria cuccia, il cibo e l acqua. 3. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a quindici metri quadrati; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di sei metri quadrati. Articolo 26 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. 15

16 2. E fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. 3. E vietato l accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Articolo 27 Aree e percorsi destinati ai cani. 1. Nell ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, 1. mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani. 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori. Articolo 28 Obbligo di raccolta delle deiezioni. 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. 2. L obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell intero territorio comunale. 3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap. 4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti. 5. I proprietari e/o detentori degli animali qualora non rimuovessero le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria prevista dall art.48 del presente regolamento. 6. Il Sindaco con propria ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza e del servizio verde pubblico, potrà vietare l accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute negli art. 26 e 28 del presente regolamento. Articolo 29 Accesso negli esercizi pubblici e commerciali. 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali (individuati ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. 3. E facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno. L eventuale divieto di accesso agli animali deve essere segnalato all ingresso dell esercizio con appositi cartelli. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali. 4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali. 5. Temporanei esoneri possono essere concessi all obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. 16

17 Articolo 30 Smarrimento, rinvenimento, affido. 1. L eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro 48 ore dalla scomparsa al competente Servizio di Polizia Municipale nonché, dopo il decimo giorno dallo smarrimento, al canile municipale o convenzionato con il Comune. 2. Chiunque rinvenga animali vaganti, randagi o abbandonati è tenuto a comunicarlo quanto prima al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario A.S.L. competente per territorio, nonché al canile municipale o convenzionato con il Comune. 3. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, abbandono, combattimenti o uccisione di animali. Articolo 31 Adozioni e sterilizzazioni. 1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile municipale o convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste. 2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione. 3. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nel canile convenzionato se, entro 30 gg. dalla data d ingresso dell animale, nessuno ne ha reclamato la proprietà. Articolo 32 Anagrafe canina, metodi di riconoscimento. 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere alla loro iscrizione all anagrafe canina ai sensi della legge 281/ E obbligatorio sottoporre il cane, che non sia già provvisto di tatuaggio leggibile, all inserimento del microchip. 3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al servizio veterinario dell A.S.L. entro 15 gg. dall evento. 4. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà' notificare all'azienda Sanitaria di Prato ogni eventuale parto, entro il termine di centoventi giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli. 5. E fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore. Titolo V GATTI Il gatto è un mammifero carnivoro di piccola taglia della famiglia dei felidi. Si può trovare allo stato selvatico, ma prevalentemente vive nell ambito domestico e spesso ha ruolo di animale da affezione. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. Articolo 33 - Compiti dell Azienda Sanitaria Locale e dell Amministrazione Comunale. 1. L Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune e le Associazioni animaliste, in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reinserendoli in seguito all interno della colonia di provenienza. 17

18 2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall Azienda sanitaria Locale che dalle Associazioni di volontariato, dalle gattare/gattari o da personale appositamente incaricato dall Amministrazione Comunale. 3. Alla cura dei gatti ospiti delle colonie feline provvede il Comune attraverso una apposita convenzione da stipulare in via prioritaria con l Azienda Sanitaria, o con l Ordine dei veterinari, o con Associazioni di volontariato. Articolo 34 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e. 1. Il Comune riconosce l attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l Azienda Sanitaria, a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il Comune riconosce altresì l attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline. 2. Al gattaro/a deve essere permesso l accesso, al fine dell alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell intero territorio comunale. 3. L accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario. 4. Gattaro/a: il cittadino che si occupa volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza di uno o più gruppi di gatti che vivono in libertà. 5. Gattaro/a qualificata: gattaro/a che partecipa ad un corso di formazione organizzato dall A.S.L. 6. Tesserino di gattaro/a qualificata: Documento rilasciato a seguito del corso previsto al precedente comma 5. Il tesserino viene sospeso o ritirato qualora il comportamento della gattaro/a sia in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente. Articolo 35 Colonie feline. 1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Montemurlo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1 comma dell art. 638 del Codice Penale. 2. Le colonie feline che vivono all interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. 3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unita Operativa dell A.S.L. di concerto con il Comune di Montemurlo. Articolo 36 Alimentazione dei gatti. 1. I/le gattari/e potranno, per l alimentazione delle colonie feline avvalersi di quanto previsto all art.23 del presente Regolamento. 2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Articolo 37 Custodia dei gatti di proprietà. 1. E fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all interno dell abitazione, ovvero in rimesse, garage, cantine, gabbie o luoghi angusti. 2. Al fine di contenere l incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione. 3. E fatto divieto di tenere gatti al guinzaglio anche per brevi periodi di tempo. 4. Chi vive senza fissa dimora non può detenere gatti. 18

19 Titolo VI VOLATILI I volatili sono una classe di vertebrati costituita da circa specie viventi. Sono animali bipedi, omeotermi ed ovipari che si trovano in quasi tutti gli ecosistemi, dall Artide all Antartide. Le loro dimensioni variano dai 5 cm. del piccolo e leggero colubrì ai 2,7 m. dello struzzo. Articolo 38 - Detenzione di volatili. 1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. 2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell acqua e del cibo all interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. 3. Al fine di contenere l incremento delle colonie dei colombi (Columbia livia domestica), per salvaguardarne la salute, per tutelare l aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l equilibrio dell ecosistema territoriale: è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. 4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell A.S.L. 5. E vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati del Centro di recupero Animali Selvatici. 6. E consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al servizio Veterinario dell Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di natura urbanistica, degli aspetti igienico-sanitari, della quiete pubblica ed del benessere degli animali. Articolo 39 - Dimensioni delle gabbie 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono: a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell apertura alare del volatile piu grande; b) per ogni esemplare in piu le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie. 3. E obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all aperto una tettoia che copra ameno almeno la metà della parte superiore. 4. E fatto assoluto divieto di: lasciare permanentemente all aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell animale detto certificato segue l animale nel caso di cessione dello stesso ad altri; amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell animale, detto certificato segue l animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. mantenere i volatili legati al trespolo; 19

20 distruggere, limitare l accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori; danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovono nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo; esporre volatili selvatici; è vietato l uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio dell A.S.L. 5. Il precedente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di recupero animali selvatici. Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI Articolo 40 - Detenzione di specie animali acquatiche. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. Articolo 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari. 1. Il volume dell acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d acqua. 2. E vietato l utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. 3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l ossigenazione dell acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Articolo 42 Tartarughe acquatiche. 1. E fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all Ufficio Diritti Animali 2. E fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell ambiente. 3. Il Comune, tramite l Ufficio Diritti Animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l aggiornamento sulla presenza di tali animali nell ambito dell ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico. 20

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