Sommario LE REGOLE GIURIDICHE DELLA PUBBLICITA SU INTERNET. di Agostino Saviano

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2 LE REGOLE GIURIDICHE DELLA PUBBLICITA SU INTERNET di Agostino Saviano Sommario 1. Pubblicità: nozione e classificazione La pubblicità su internet La pubblicità in Italia e le prime forme di autoregolamentazione pubblicitaria Il Codice di autodisciplina pubblicitario Regole di comportamento Sistemi di vendita e settori merceologici Gli organi e la competenza La procedura e le sanzioni L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Le pratiche commerciali scorrette nel Decreto Legislativo n. 206 del La pubblicità ingannevole e comparativa nel Decreto Legislativo n. 145 del La tutela dei dati personali Pubblicità: nozione e classificazione Col termine di pubblicità si intende quella forma di comunicazione di massa usata dalle imprese per creare consenso attorno alla loro immagine. L obiettivo è che il consenso si trasformi in atteggiamenti o comportamenti positivi da parte del pubblico che non consistono solo o semplicemente nell acquisto del prodotto o servizio. La caratteristica principale della comunicazione pubblicitaria è di diffondere messaggi preconfezionati a pagamento attraverso i mass-media. Fra tutte le possibili classificazioni della pubblicità, forse la più semplice e basilare è la classificazione in relazione al fine al fine ultimo profit/no profit, e cioè se la reclame è più o meno a scopo di lucro: pubblicità commerciale: è quella volta a reclamizzare un prodotto di mercato (o comunque la ditta che lo produce); pubblicità sociale: è quella volta a promuovere finalità socialmente rilevanti; advocacy advertising: è quella volta a promuovere un consenso relativo a tematiche su cui esiste divergenza di opinioni; pubblicità pubblica: è quella impiegata dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione volta a comunicare informazioni relative ai diritti ed ai doveri dei cittadini; propaganda politica: è quella volta a reclamizzare un partito o un idea politica. La pubblicità per risultare efficace deve: essere diretta ad un destinatario (una persona che pensa, che ha, più in generale, una propria personalità, che reagisce al messaggio pubblicitario in base ai tratti di tale personalità); deve provenire da un mittente (fonte del messaggio, quale l impresa, il testimonial, il medium); comunicare un messaggio di importante rilievo sia a livello di contenuti che di struttura; essere fondamentale il prodotto di cui si sta parlando, sia dal punto di vista del consumatore che dal punto di vista dell utente. 1

3 Il medium, ossia il mezzo di comunicazione di massa è importante non solo per l aura che riesce a dare alla pubblicità ma anche, e soprattutto: per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche (quindi per quella che è la sua capacità di veicolare o meno certe informazioni); per la sua capacità di integrarsi con il contenuto creativo dell annuncio (in maniera neutra, potenziandolo, oppure ostacolandolo). La pubblicità può essere veicolata tramite vari tipi di medium: radio, televisione, cinema, giornali, periodici, affissioni, internet. 2. La pubblicità su internet La pubblicità su internet, divulgata a partire dall anno 1994, rientra nella categoria dei nuovi media e sfrutta la capacità del web di raggiungere una quantità notevole di persone. La pubblicità assume un ruolo determinante sia per le imprese, le quali possono raggiungere facilmente un vasto pubblico con costi inferiori rispetto ai mezzi tradizionali; sia per i gestori dei siti web in quanto la pubblicità rappresenta la principale fonte di guadagno essendo la maggior parte dei servizi offerti, gratuiti. Le tipologie pubblicitarie su internet comprendono: pubblicità d assalto: la pubblicità viene imposta all utente che è costretto a guardarla nel momento in cui accede al sito internet; pubblicità assertiva: consiste nel mostrare un annuncio pubblicitario prima che l utente venga indirizzato al contenuto scelto; pubblicità periferica: prevede la compresenza sulla stessa pagina web dei contenuti e degli annunci pubblicitari; pubblicità interna: si intendono quei collegamenti che compaiono in modo distinto nel contenuto del sito web. All interno del macro-genere delle tipologie pubblicitarie, si sviluppano i diversi tipi di pubblicità, tra questi quelli di maggior rilievo sono: banner: letteralmente dall inglese insegna, si aprono ogni qual volta venga aperta una determinata pagina web. Essi sono i più noti, hanno diverse forme e dimensioni e riportano un annuncio promozionale. Ciccandoci sopra si viene rinviati, di norma, al sito dell azienda inserzionista. I banner possono essere statici (contenenti un immagine), dinamici (es. video) o interattivi (coinvolgono direttamente il probabile consumatore). I banner tradizionali possono essere collocati nella pagina web in diverse posizioni. Oltre a questi esistono altre due tipologie di banner: pop-up: il messaggio pubblicitario è contenuto in una finestra, che comparendo si sovrappone alla pagina; pop-under: la finestra contenente il messaggio pubblicitario, per non risultare troppo invasiva, viene posizionata dietro la pagina principale; link sponsorizzati: sono meno invasivi dei banner e collegano le sponsorizzazioni alle informazioni ricercate nel sito che ospita il link; finestre intermedie: dette anche interstitial, possono essere spot televisivi o formati realizzati appositamente per il web, che si inseriscono tra una pagina ed un altra durante la navigazione; pubblicità tramite comunicati stampa: il tradizionale comunicato stampa in internet diviene un untile strumento di marketing e nello specifico di link building e di seo; pubblicità via consiste nell invio di una contenente un messaggio pubblicitario indirizzato ad un target ristretto: opt-in advertising, legittimo e lo spam, illegale; e nella 2

4 sponsorizzazione di newsletter, tipico esempio di marketing pubblicitario, attraverso il quale vengono inviate ai consumatori che le hanno sottoscritte; pubblicità sui social network: questo tipo di pubblicità coinvolge la comunicazione aziendale ed i social network. Essa consiste in annunci ed inserzioni composte da immagini e testi, mirate ad un target definito di utenti, selezionato secondo particolari criteri; buzz marketing: si intende un insieme di tecniche di marketing non convenzionale (insieme di strategie promozionali che sfruttano metodi di comunicazione innovativi) usate con lo scopo di creare un passaparola di informazioni, così da aumentare la notorietà di un determinato prodotto e della marca corrispondente. Esso sfrutta gli spazi dedicati ai forum e le capacità persuasive di alcuni blogger. 3. La pubblicità in Italia e le prime forme di autoregolamentazione pubblicitaria Alla fine del XIX secolo l Italia era ancora un paese prevalentemente ad economia agricola, con una situazione di povertà molto diffusa e con enormi differenze socio-economiche tra il Nord ed il Sud del paese ed un alta percentuale di analfabetismo. Le prime comunicazioni pubblicitarie (al tempo chiamate reclame) iniziano a diffondersi con la nascita dei giornali tra la metà dell Ottocento e gli inizi del Novecento, inizialmente fatta principalmente con soli testi e disegni. A partire dagli anni 20 e 30 del Novecento, in seguito all eccesso di offerta, le aziende dovettero cercare di favorire la nascita di un ambiente che stimolasse la domanda dei beni: nasce il marketing, ad una pubblicità puramente artistica ne subentra una orientata ad esaltare le caratteristiche dei prodotti. Proprio a partire dagli anni 20 cominciò a diffondersi la radio e con essa i messaggi pubblicitari. Nel secondo dopoguerra, invece, si diede vita ad una forma di pubblicità televisiva paradossalmente molto creativa ed unica al mondo: Carosello, un programma consistente in una serie di filmati seguiti da messaggi pubblicitari. Dal punto di vista legislativo, il primo Codice di autodisciplina europeo risale al 1937 e fu varato dalla Camera di Commercio Internazionale con il nome di Codice delle pratiche leali in materia di pubblicità. In Italia, essendosi la moderna pubblicità sviluppata solo a partire dal secondo dopoguerra, le categorie professionali iniziarono a dibattere la questione del controllo intorno agli anni 50. È del 1951 infatti il primo Codice morale della pubblicità varato dall UPA, l associazione che ancora oggi riunisce le imprese utenti di pubblicità, mentre l anno successivo fu emanato quello della Federazione Italiana della Pubblicità. In ambedue i casi vi era però il limite che erano espressioni di singole componenti del mondo pubblicitario. La svolta avvenne nel 1963, in occasione del VII Congresso nazionale della pubblicità. In quell occasione le categorie pubblicitarie italiane si impegnarono a dar vita ad un Codice unitario, alla cui elaborazione contribuì l avvenuta costituzione, nella stessa circostanza, di un Comitato permanente di collegamento tra le principali organizzazioni pubblicitarie. Il primo Codice di autodisciplina pubblicitario fu promulgato dalle organizzazioni del settore il 12 maggio 1966, il quale tutt oggi riceve grande impulso dall Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP), nato sempre nel 1966 ed il cui scopo è quello di garantire che la pubblicità sia onesta, veritiera, corretta e realizzata nell interesse generale. I primi anni di pratica autodisciplinare risultarono piuttosto difficili a causa di più fattori, quali: lo scetticismo delle organizzazioni dei consumatori e dell opinione pubblica, influenzata anche dall ondata di contestazione che vedeva nella pubblicità un bersaglio; l incredulità del mondo del diritto davanti all ipotesi che un settore della società potesse seriamente determinarsi a restringere la propria libertà in limiti più angusti rispetto a quelli stabiliti dalla legge. 3

5 A dare l avvio a quello che sarebbe stato il rilancio del sistema contribuì il concorso di diversi fattori. Tra di essi una revisione del Codice che comportò, fra l altro, l obbligo di citare espressamente nelle pronunce il nome delle parti coinvolte. Poco dopo ebbe seguito una seconda revisione, caratterizzata da una più accentuata tutela del consumatore, assieme ad un incisiva serie di nuove norme sostanziali (trasparenza della pubblicità; rispetto delle convinzioni morali, civili e religiose; obbligo di segnalare i pericoli insiti in taluni prodotti; limiti della pubblicità per le bevande alcoliche, per i cosmetici ed i viaggi organizzati). Si era avviato così quel processo evolutivo che avrebbe costituito una delle caratteristiche peculiari dell autodisciplina, caratterizzata dalla revisione annuale del Codice. 4. Il Codice di autodisciplina pubblicitario 4.1. Regole di comportamento Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria detta una serie di regole di comportamento (artt. 1-16) cui attenersi durante la comunicazione commerciale. In primis, la comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla. La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento. Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi. Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili. Le garanzie obbligatorie non possono essere comunicate con modalità tali da fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso. Qualora vengano comunicate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la comunicazione commerciale deve precisare il contenuto e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto. Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate. La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla comunicazione commerciale, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la comunicazione commerciale inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti. La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura. La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti. 4

6 La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere. Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini, intesi come minori fino a 12 anni, e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà. In particolare questa comunicazione commerciale non deve indurre a: violare norme di comportamento sociale generalmente accettate; compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose; ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche; adottare l abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l esigenza di seguire uno stile di vita sano; sollecitare altre persone all acquisto del prodotto oggetto della comunicazione. L impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali. La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. La comunicazione commerciale relativa a prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la comunicazione commerciale non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli. Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l altrui comunicazione commerciale. Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto. È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati. È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui. Una comunicazione commerciale accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi e dei vari prodotti. 5

7 Nei casi di cui agli articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti messaggi che non contengano tutte le informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche. La conformità di una comunicazione commerciale alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, una comunicazione che sia difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti Sistemi di vendita e settori merceologici In riferimento ai sistemi di vendita (artt.17-21), la comunicazione commerciale relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente l entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni cui è subordinata la concessione del finanziamento, le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto. La comunicazione commerciale relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni di pagamento, i costi di consegna e ogni altro onere a carico del consumatore, le condizioni di fornitura e, ove previste, le condizioni di annullamento della vendita, nonché l esistenza e le modalità di esercizio del diritto di recesso. Essa deve inoltre indicare identità, sede e indirizzo geografico del venditore. È vietata ogni comunicazione commerciale relativa a forniture non richieste, che mirino a obbligare il ricevente al pagamento qualora questi non rifiuti i prodotti fornitigli o non li rinvii al fornitore. La comunicazione commerciale relativa alle vendite speciali di qualsiasi tipo, e in particolare quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d acquisto, nonché la scadenza dell offerta. Quest ultima indicazione non è richiesta sulla confezione. La comunicazione commerciale relativa alle manifestazioni a premio, realizzate attraverso concorsi od operazioni a premio, deve mettere il pubblico in grado di conoscere chiaramente e agevolmente le condizioni di partecipazione, i termini di scadenza e i premi, nonché nei concorsi il loro numero e valore complessivo, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati. Per i settori merceologici (artt ter), invece, la comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche non deve contrastare con l esigenza di favorire l affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell interesse primario delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all abuso di bevande alcoliche. In particolare la comunicazione commerciale non deve: incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche; rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall alcol o indurre a ritenere che il ricorso all alcol possa risolvere problemi personali; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi o soggetti che appaiano evidentemente tali intenti al consumo di alcol; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; associare la guida di veicoli con l uso di bevande alcoliche; indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca alla lucidità mentale e all efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale; 6

8 rappresentare come valori negativi la sobrietà e l astensione dal consumo di alcolici; indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore; utilizzare come tema principale l elevato grado alcolico di una bevanda. La comunicazione commerciale relativa ai prodotti cosmetici e per l igiene personale non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato e correggere gli odori corporei. Tale comunicazione commerciale, quindi, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici, con i dispositivi medici e coi trattamenti curativi. La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l integrazione alimentare dei bambini. Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice. La comunicazione commerciale relativa ai trattamenti fisici ed estetici della persona non deve indurre a ritenere che tali trattamenti abbiano funzioni terapeutiche o restitutive, ovvero abbiano la capacità di produrre risultati radicali, e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. La comunicazione commerciale relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità nonché in conformità alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche del prodotto. Tale comunicazione commerciale deve richiamare l attenzione del consumatore sulla necessità di opportune cautele nell uso dei prodotti invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze della confezione e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti medesimi. In particolare, la comunicazione commerciale al consumatore relativa alle specialità medicinali da banco deve comprendere la denominazione del medicinale e quella comune del principio attivo; quest ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più princìpi attivi, o se la comunicazione ha il solo scopo di rammentare genericamente la denominazione del prodotto. Inoltre la comunicazione commerciale relativa alle specialità medicinali da banco o ai trattamenti curativi non deve: indurre a ritenere che l efficacia del medicinale sia priva di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale; attribuire al medicinale o al trattamento una efficacia pari o superiore a quella di altri; far apparire superflua la consultazione del medico o l intervento chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi; 7

9 rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ai bambini o indurre i minori a utilizzare il prodotto senza adeguata sorveglianza; avvalersi di raccomandazioni di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico, o del fatto che è stata autorizzata l immissione in commercio del medicinale, né far riferimento a certificati di guarigione in modo improprio o ingannevole; assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; indurre a ritenere che il medicinale o il trattamento curativo possano migliorare il normale stato di buona salute, così come la loro mancanza possa avere effetti pregiudizievoli; a meno che si tratti di una campagna di vaccinazione; avvalersi in modo improprio, ingannevole o impressionante di rappresentazioni delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o lesioni, o dell azione del medicinale. Per quanto attiene, in particolare, alla pubblicità dei medicinali veterinari valgono le norme contenute nell apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice. La comunicazione commerciale relativa a corsi di istruzione e metodi di studio o di insegnamento non deve contenere alcuna promessa di lavoro né esagerare le possibilità di impiego o di remunerazione che si offrono a coloro che seguono i corsi stessi o adottano i metodi proposti e neppure offrire titoli e qualifiche non riconosciuti o comunque non ottenibili con questi mezzi. La comunicazione commerciale diretta a sollecitare o promuovere operazioni finanziarie e in particolare operazioni di risparmio e di investimento in beni mobili o immobili deve fornire chiare ed esaurienti informazioni onde non indurre in errore circa il soggetto proponente, la natura della proposta, la quantità e le caratteristiche dei beni o servizi offerti, le condizioni dell operazione, nonché i rischi connessi, onde consentire ai destinatari del messaggio, anche se privi di specifica preparazione, di assumere consapevoli scelte di impiego delle loro risorse. Essa in particolare: deve evitare, nell indicare i tassi annui di interesse, di utilizzare termini quali rendita e resa nel senso di sommatoria fra reddito di capitali e incremento del valore patrimoniale; non deve incitare ad assumere impegni e a versare anticipi senza offrire idonee garanzie; non deve proiettare nel futuro i risultati del passato né comunicare i rendimenti ottenuti calcolandoli su periodi che non siano sufficientemente rappresentativi in relazione alla particolare natura dell investimento e alle oscillazioni dei risultati. La comunicazione commerciale per le operazioni immobiliari deve essere espressa in forme atte a evitare l ingannevolezza derivante dal far passare investimenti mobiliari per immobiliari o dal privilegiare l aspetto economico immobiliare senza fornire adeguate indicazioni sulla reale natura mobiliare dell investimento. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla comunicazione commerciale relativa all attività bancaria e a quella assicurativa, quest ultima quando sia necessario metterne in evidenza l aspetto di investimento. La comunicazione commerciale relativa ai viaggi organizzati, sotto qualsiasi forma, deve fornire informazioni complete ed accurate, con particolare riguardo al trattamento ed alle prestazioni incluse nel prezzo minimo di partecipazione. Essa deve mettere in evidenza un invito a considerare con attenzione le condizioni di partecipazione, di pagamento e di recesso, contenute nella documentazione informativa o nel modulo di adesione. La comunicazione commerciale relativa a giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini non deve indurre in errore: sulla natura e sulle prestazioni e dimensioni del prodotto oggetto della comunicazione commerciale; 8

10 sul grado di abilità necessario per utilizzare il prodotto; sull entità della spesa, specie quando il funzionamento del prodotto comporti l acquisto di prodotti complementari. In ogni caso, questa comunicazione non deve minimizzare il prezzo del prodotto o far credere che il suo acquisto sia normalmente compatibile con qualsiasi bilancio familiare. La comunicazione commerciale relativa ai giochi con vincita in denaro, autorizzati sul territorio italiano, non deve contrastare con l esigenza di favorire l affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. La comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve: incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato; negare che il gioco possa comportare dei rischi; omettere di esplicitare le modalità e le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus; presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; indurre a ritenere che l esperienza, la competenza o l abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi o soggetti che appaiano evidentemente tali intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; rappresentare l astensione dal gioco come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni Gli organi e la competenza Il Codice di autodisciplina pubblicitario è vincolante per le aziende che investono in comunicazione, agenzie, consulenti, mezzi di diffusione, concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato tramite la propria associazione, o mediante la sottoscrizione di un contratto di inserzione pubblicitaria. Gli organismi aderenti, infatti, si impegnano a inserire nei propri contratti, o in quelli dei propri associati, una speciale clausola di accettazione del Codice e delle decisioni autodisciplinari. Gli organi del Codice sono costituiti (artt ) da: Comitato di Controllo; Giurì; Albo dei Consulenti. Il Giurì è composto da membri nominati dall Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria e scelti tra esperti di diritto, di problemi dei consumatori, di comunicazione. I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili. L Istituto nomina tra i membri del Giurì il Presidente e i Vicepresidenti che svolgono le funzioni del Presidente in assenza di questi. 9

11 I membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina della comunicazione commerciale. Il Giurì esamina la comunicazione commerciale che gli viene sottoposta e si pronuncia su di essa secondo il Codice. Il Comitato di Controllo, organo garante degli interessi generali dei consumatori, è composto da membri nominati dall Istituto e scelti tra esperti di problemi dei consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie giuridiche. I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni e sono riconfermabili. L Istituto nomina tra i membri del Comitato il Presidente e i Vicepresidenti. Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre membri ciascuna, presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente. Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della Sezione Pareri Preventivi valgono le norme contenute nell apposito Regolamento. I membri del Comitato non possono essere scelti tra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina della comunicazione commerciale. Il Comitato di Controllo: sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito a segnalazioni pervenute, la comunicazione commerciale a suo parere non conforme alle norme del Codice che tutelano l interesse del consumatore o la comunicazione commerciale; esprime pareri consultivi su richiesta del Presidente del Giurì; può invitare in via preventiva a modificare la comunicazione commerciale che appaia non conforme alle norme del Codice; può emettere ingiunzione di desistenza; su richiesta della parte interessata e secondo le norme stabilite nell apposito Regolamento, esprime in via preventiva il proprio parere circa la conformità della comunicazione commerciale sottopostagli in via definitiva ma non ancora diffusa alle norme del Codice che tutelano l interesse del consumatore o la comunicazione commerciale. Il parere viene espresso sotto riserva della validità e completezza dei dati e delle informazioni fornite dalla parte richiedente. A questa condizione l approvazione impegna il Comitato di Controllo a non agire d ufficio contro la comunicazione commerciale approvata. Le parti nei cui confronti è stato espresso il parere preventivo devono astenersi da ogni utilizzazione del parere medesimo per fini commerciali; può operare con un azione di moral suasion, invitando gli inserzionisti a modificare le comunicazione che presentano scorrettezze. In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo possono richiedere che chi si vale della comunicazione commerciale fornisca documentazioni idonee a consentire l accertamento della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze usate. Per la valutazione delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo possono avvalersi dell opera di esperti. Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il Comitato di Controllo esplicano le loro funzioni senza formalità. È istituito l albo dei consulenti tecnici del Giurì nominati dall Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria fra esperti di chiara fama delle singole materie. La Segreteria dell Istituto svolge anche l attività di segreteria per il Giurì e il Comitato di Controllo. La Segreteria attesta la pendenza di procedimenti avanti il Giurì e, su richiesta degli interessati, ne rilascia certificazione scritta. Il Giurì, il Comitato di Controllo e gli uffici di Segreteria hanno sede presso l Istituto. 10

12 Il Giurì e il Comitato di Controllo e le sue sezioni si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione dei rispettivi Presidenti da comunicarsi almeno tre giorni prima della data da essi fissata. Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza. Le riunioni del Giurì e del Comitato di Controllo non sono pubbliche. Il Giurì è validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri; il Comitato di Controllo, in seduta plenaria, di almeno 5 membri. In assenza del Presidente e dei Vicepresidenti assume la presidenza il membro più anziano di carica. Il Giurì e il Comitato di Controllo, quest ultimo in sessione plenaria, deliberano con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all unanimità; in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in sessione plenaria. Le sezioni del Comitato di Controllo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri. Nelle loro riunioni il Giurì e il Comitato di Controllo sono assistiti da un funzionario di Segreteria tenuto al segreto di ufficio e che si allontana al momento della deliberazione del Giurì. Le modalità amministrative relative alle istanze al Giurì e ai servizi resi dall Istituto sono decise dal Consiglio Direttivo La procedura e le sanzioni Le principali caratteristiche del sistema autodisciplinare sono: rapidità: gli interventi nei casi più semplici richiedono pochi giorni, i casi più complessi avanti il Giurì vengono risolti in media in 8-12 giorni lavorativi; indipendenza degli organi di controllo: i membri del Giurì e del Comitato di Controllo non possono essere scelti tra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina della comunicazione commerciale e sono posti in condizione di giudicare con assoluta indipendenza ed imparzialità, nel rispetto dell apposito Regolamento a garanzia dell imparzialità del Giudizio autodisciplinare; efficacia della sanzione: la pronuncia del Giurì o l ingiunzione del Comitato di Controllo comportano l immediata cessazione della diffusione del messaggio scorretto; gratuità e facilità di accesso per i cittadini: chiunque può segnalare attraverso un modulo ondine i messaggi che ritiene non conformi alle norme del Codice; trasparenza delle decisioni: le ingiunzioni di desistenza per esteso e le pronunce del Giurì in sintesi sono tutte pubblicate sul sito dell Istituto; flessibilità: le norme del Codice sono costantemente aggiornate, tenuto conto delle rapide evoluzioni della comunicazione; prevenzione: l Istituto non si limita a bloccare la pubblicità scorretta, ma offre agli operatori due fondamentali servizi per prevenire l insorgere di contestazioni: i pareri preventivi su pubblicità non ancora diffuse e la protezione della creatività di future campagne (pre-emption). La procedura da seguire per instaurare il giudizio (artt ) prevede la presentazione che chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di comunicazione commerciale contrarie al Codice di Autodisciplina può richiedere l intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso in una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari e Generali, abbia compiuto le attività ritenute pregiudizievoli. La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando la comunicazione commerciale che intende sottoporre all esame del Giurì, esponendo le proprie ragioni, allegando la relativa documentazione e i previsti diritti d istanza. 11

13 I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono gratuitamente segnalare al Comitato di Controllo la comunicazione commerciale ritenuta non conforme alle norme del Codice di Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del pubblico. Ricevuta l istanza il presidente del Giurì nomina fra i membri del Giurì un relatore e, qualora il caso lo richieda, il consulente tecnico ex art. 32 bis, esperto nella materia del contendere. Dispone la comunicazione degli atti alle parti convenute assegnando loro un termine, non inferiore agli otto e non superiore ai dodici giorni liberi lavorativi, per il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti, e convoca le parti entro il termine più breve possibile per la discussione orale. Nei casi in cui la comunicazione commerciale oggetto dell istanza consista in una comparazione diretta, oppure riguardi una offerta promozionale di durata pari o inferiore a trenta giorni, su richiesta dell istante il termine assegnato alla parte resistente per il deposito di deduzioni e documenti è di otto giorni liberi lavorativi, e l udienza di discussione avanti il Giurì ha luogo, salvo casi eccezionali, non oltre i dieci giorni liberi lavorativi dalla presentazione dell istanza. Alla discussione partecipano un rappresentante del Comitato di Controllo e il consulente tecnico, se designato. Il consulente tecnico può eventualmente interloquire con le parti, anche su iniziativa di queste ultime, allo scopo di definire gli aspetti tecnici della controversia. La discussione non può essere rinviata se non per casi eccezionali o per accordo delle parti. Nei procedimenti ad istanza di parte, il Presidente del Giurì può richiedere al Comitato parere consultivo scritto, stabilendo il termine per il deposito. Esaurita la discussione, il Giurì: qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione; qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più presto e senza formalità alla assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti al Giurì per l ulteriore corso del procedimento; qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell istanza in esame, le accerta, le contesta, e dichiara d ufficio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria. In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può chiedere, senza formalità, al Comitato di Controllo pareri su qualsiasi questione. Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare da legali e consulenti. Il Giurì, al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio ed eccezionalmente, al fine di chiarire residuali dubbi, può invitare il consulente tecnico, se designato, a partecipare senza diritto di voto. Qualora il Giurì ritenga di non aver acquisito elementi tecnici sufficienti per la pronuncia di merito, ammette una consulenza tecnica d ufficio, nomina il C.T.U., formula il quesito e fissa il termine di deposito della relazione. Durante la fase di consulenza tecnica d ufficio deve essere rispettato il principio del contraddittorio e garantito il diritto di difesa. Il Giurì emette la sua decisione, comunicando immediatamente il dispositivo alle parti. Quando la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale esaminata non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini indicati dall apposito Regolamento autodisciplinare. Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni sugli elementi riprovati. Nel più breve termine il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti e agli enti interessati. Le decisioni del Giurì sono definitive. 12

14 Se la comunicazione commerciale presa in esame appare manifestamente contraria a una o più norme del Codice di Autodisciplina, il Presidente del Comitato di Controllo, con proprio provvedimento, può ingiungere alle parti di desistere dalla medesima. Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso dalla Segreteria alle parti, con la segnalazione che ciascuna di esse può proporre motivata opposizione al Comitato di Controllo nel termine non prorogabile di dieci giorni. La mancata presentazione dell opposizione, o l inosservanza del termine prescritto, o l assenza di motivazione, vengono constatate dal Presidente del Comitato di Controllo. In questi casi l ingiunzione acquista efficacia di decisione e, con la relativa attestazione della Segreteria, viene nuovamente comunicata alle parti affinché vi si conformino, nei termini indicati dall apposito Regolamento autodisciplinare. Se l opposizione è proposta nel termine stabilito ed è motivata, l ingiunzione si intende sospesa. Il Presidente del Comitato di Controllo, prese in considerazione le circostanze e le ragioni opposte dalle parti, può decidere, sentito il Comitato, di revocare l ingiunzione e di archiviare il caso, dandone atto alle parti stesse. Qualora invece il Comitato di Controllo ritenga non convincenti le ragioni dell opposizione, gli atti vengono trasmessi al Presidente del Giurì con la relativa motivazione. Se pure questi giudica non convincenti le ragioni dell opposizione, restituisce gli atti al Presidente del Comitato di Controllo che provvede ai sensi del precedente terzo comma. Se invece ritiene opportuna una decisione del Giurì, convoca le parti per la discussione della vertenza entro il termine più breve possibile e comunque non oltre i termini previsti per la procedura ordinaria; con ciò l ingiunzione si considera revocata. Tutte le decisioni sono pubblicate, a cura della Segreteria, nel sito Internet e nella banca dati dell Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria con i nomi delle parti cui si riferiscono. Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia data notizia al pubblico, per estratto, a cura dell Istituto, anche con i nomi delle parti nei modi e sugli organi di informazione ritenuti opportuni. Il testo dell estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto dal Presidente. Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata devono astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima per fini commerciali. I mezzi attraverso i quali viene divulgata la comunicazione commerciale che direttamente o tramite le proprie Associazioni hanno accettato il Codice di Autodisciplina, ancorché non siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono tenuti ad osservarne le decisioni. Qualora chi è tenuto ad uniformarsi alle decisioni del Giurì o del Comitato di Controllo non vi si attenga nei tempi previsti dall apposito regolamento, il Giurì o il suo Presidente reiterano l ordine di cessazione della comunicazione commerciale interessata e dispongono che si dia notizia al pubblico dell inottemperanza, attraverso gli organi di informazione indicati, a cura dell Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria. A tal fine chiunque vi abbia interesse può presentare istanza al Presidente del Giurì. Il Presidente, se l inottemperanza non è manifesta, dispone che il procedimento segua la procedura ordinaria. Diversamente, con decisione succintamente motivata, accerta l inottemperanza e provvede ai sensi del primo comma, segnalando alle parti la facoltà di presentare motivata opposizione nel termine perentorio di 5 giorni liberi lavorativi, in pendenza dei quali il provvedimento rimane sospeso. In mancanza di rituale presentazione dell opposizione, ovvero nel caso di sua manifesta infondatezza, la decisione diviene esecutiva e viene comunicata alle parti interessate. Diversamente, il Presidente revoca la propria decisione e convoca le parti dinanzi al Giurì per la discussione della vertenza entro il termine più breve possibile e comunque non oltre i termini previsti per la procedura ordinaria. Il Giurì, qualora accerti l inottemperanza, reiterano l ordine di 13

15 cessazione della comunicazione commerciale interessata e dispongono che si dia notizia al pubblico dell inottemperanza, attraverso gli organi di informazione indicati, a cura dell Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato In alternativa alla disciplina prevista dal Codice di autodisciplina pubblicitario, si può invocare l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale è un autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. L Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente ed i componenti dell Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica circa 7 anni, non rinnovabili. Tra i principali ambiti di intervento dell Autorità vi è il contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie (Decreto Legislativo n. 206 del 2005; Decreto Legislativo n. 145 del 2007). Per la precisione, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e la riscrittura delle regole relative alla pubblicità ingannevole e comparativa è contenuta rispettivamente nei Decreti Legislativi nn. 146 e 145 del 2 agosto 2007, entrambi entrati in vigore il 21 settembre 2007, attuativi della Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che modifica le Direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. Il Decreto Legislativo n. 146/07 ha completamente sostituito l'intero titolo III della parte II del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto Codice del Consumo), prima intitolato alla pubblicità ed altre comunicazioni commerciali, introducendo il nuovo concetto di pratiche commerciali unitamente ad una disciplina del tutto nuova. La vecchia disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa non è stata tuttavia abrogata ma leggermente modificata e stralciata dal Decreto Legislativo 145/07; essa si applica ora limitatamente ai rapporti tra professionisti concorrenti, nei quali il consumatore non e', almeno direttamente, coinvolto Le pratiche commerciali scorrette nel Decreto Legislativo n. 206 del 2005 Il Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) definisce scorretta una pratica commerciale se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori (art. 20). Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 14

16 In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: ingannevoli; aggressive Le pratiche commerciali ingannevoli Il Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (artt ) disciplina le pratiche commerciali ingannevoli. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua prestazione complessiva, induce o è idonea ad indurre il errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti peso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del Codice del Consumo È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. 15

17 È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; 16

18 d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; 17

19 u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto Le pratiche commerciali aggressive Per pratiche commerciali aggressive (artt del Decreto Legislativo n. 206 del 2005) sono da considerarsi quelle pratiche commerciali che, nella fattispecie concretano, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limitano o sono è idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo inducono o sono idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali; 18

20 e) salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinchè acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo consenso dello stesso consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio nè vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore La pubblicità ingannevole e comparativa nel Decreto Legislativo n. 145 del 2007 Il Decreto Legislativo n. 145 del 2007, riformatore del Titolo III della Parte II del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, definisce (artt. 2-4) pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione é idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente. Per pubblicità comparativa (artt. 2-4), invece, viene intesa, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente. Per determinare se la pubblicità é ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo é calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti. Per quanto riguarda la pubblicità comparativa, essa é lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non é ingannevole ai sensi del Decreto Legislativo n. 145 del 2007 o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo"; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; 19

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