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1 egal Alliance Il Recupero Giudiziale del Credito 27/10/2009

2 I ritardi di pagamento In questi ultimi anni, i ritardi di pagamento hanno assunto un peso sempre più centrale nella gestione finanziaria dell azienda. Alcuni dati economici, su base europea, confermano questo scenario: ogni anno in conseguenza delle insolvenze, sono perduti crediti per 23,6 miliardi di euro; oltre un quarto dei default aziendali sono dovuti a ritardi nei pagamenti dei propri clienti; si stima che siano circa i posti di lavoro perduti ogni anno a causa di tali default. Questi dati sono alla base dello sviluppo che il settore del recupero crediti ha fatto registrare negli ultimi 5 anni.

3 Il titolo esecutivo Il titolo esecutivo e la sua formazione 'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474, 1 comma, c.p.c.) Il recupero giudiziale del credito presuppone il possesso di un titolo esecutivo, ossia il titolo rappresentativo del diritto del creditore alla riscossione, idoneo a legittimare l azione esecutiva necessaria per il recupero coattivo del credito. Il codice di procedura civile italiano distingue i titoli esecutivi in due classi: 1. Titoli esecutivi di formazione giudiziale (art. 474, 2 comma, n. 1); 2. Titoli esecutivi di formazione stragiudiziale (art. 474, 2 comma, nn. 2 e 3)

4 Il titolo esecutivo Il titolo esecutivo e la sua formazione giudiziale art. 474, 2 comma, n. 1, c.p.c., dichiara titoli esecutivi : 1. e sentenze, cioè i provvedimenti giudiziali emessi ad esito di un processo di cognizione ordinario; 2. I provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva Anche la direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce titolo esecutivo ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.

5 Il titolo esecutivo Il titolo esecutivo e la sua formazione giudiziale Tra i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva a norma dell art. 474, 2 comma, n. 1, c.p.c., sono da considerare in particolare i decreti ingiuntivi e le ordinanze di ingiunzione. Sono decreti ingiuntivi i provvedimenti emessi all esito di un processo di cognizione sommaria, con riserva di impugnazione. Sono ordinanze di ingiunzione i provvedimenti emessi in un ordinario giudizio di cognizione durante la fase istruttoria, o alla chiusura della fase istruttoria, laddove si verifichino i necessari presupposti del fondamento della pretesa creditoria, quali la non contestazione di somme, ovvero il raggiungimento della prova secondo la valutazione del giudice.

6 Il titolo esecutivo di formazione stragiudiziale I titoli esecutivi di formazione stragiudiziale consentono l avvio diretto dell azione esecutiva, con la immediata notificazione dell atto di precetto. Sono titoli esecutivi di formazione stragiudiziale: 1. l assegno; 2. la cambiale 3. gli atti ricevuti da notaio. a cambiale costituisce anche un utile forma di garanzia, se rilasciata dal debitore correttamente compilata con gli elementi dell importo e della scadenza, ovvero concessa in bianco con patto di riempimento. I titoli esecutivi stragiudiziali possono assumere anche valore funzionale al procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo fondato su uno di tali titoli può essere concesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell art. 642 c.p.c., (per il caso in cui il creditore intenda cautelare il proprio credito con l iscrizione di ipoteca giudiziale).

7 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio o strumento più veloce per il riconoscimento giudiziale del diritto del creditore e l avvio dell azione di recupero coattivo del credito è la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, cioè dell ingiunzione o del comando del Giudice rivolto al debitore intimato di pagare una certa somma entro un certo termine sotto pena di esecuzione forzata. o strumento processuale che consente la formazione del decreto ingiuntivo è il procedimento monitorio, un procedimento speciale caratterizzato dalla sommarietà del giudizio, in quanto l emissione del decreto ingiuntivo precede, non segue, l indagine di merito. indagine sul merito del credito, infatti, è solo eventuale, in quanto subordinata al giudizio di opposizione che il debitore ha l onere di proporre dopo la notificazione del titolo emesso. Il creditore ha comunque l onere di produrre al giudice gli elementi materiali che documentano il suo credito con sufficiente fondatezza.

8 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: condizioni di ammissibilità art. 633 c.p.c. determina le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo e così statuisce: su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna se del diritto fatto valere si dà prova scritta. 'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l avveramento della condizione.

9 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: la prova scritta In tema di prova scritta, l art. 634 c.p.c. individua quali prove scritte idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Inoltre, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

10 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: la prova scritta Attraverso il riferimento all art c.c., l art. 634 c.p.c. consente l utilizzabilità dei documenti di amministrazione e contabilità dell impresa, ossia gli estratti autentici delle seguenti scritture: 1. il libro giornale; 2. il libro degli inventari; 3. le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. I documenti di amministrazione e contabilità dell impresa sono utilizzabili in giudizio solo a condizione che siano regolarmente tenuti nelle forme di legge. Per beneficiarne come prova utile all ottenimento di un decreto ingiuntivo, l imprenditore dovrà dunque allegare la diligente e regolare tenuta delle scritture secondo le modalità previste dalla legge (v. artt. 2215, 2215-bis, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 c.c.), pena la loro inutilizzabilità in sede probatoria.

11 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: modalità di tenuta delle scritture 1. A norma dell art c.c., l imprenditore deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. 2. A norma dell art c.c. i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione. 3. A norma dell art bis c.c.i libri, i repertori, le scritture e la documentazione obbligatoria per l impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici; 4. A norma dell art. 2218, l imprenditore può far bollare nei modi indicati nell art gli altri libri da lui tenuti.

12 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: modalità di tenuta delle scritture a legge n. 383 del 18 ottobre 2001, "Misure per il rilancio dell'economia", all art. 8, ha disposto l abrogazione dell obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul testo dell art cod. civ. Il libro giornale e il libro degli inventari oggi devono essere numerati progressivamente e regolarmente tenuti, ma non sono soggetti necessariamente a bollatura, né a vidimazione. art. 634 c.p.c., tuttavia ancora dispone che sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute. Al pari degli altri libri contabili, il libro giornale e il libro degli inventari possono comunque essere oggetto di bollatura e vidimazione facoltative. Trova infatti applicazione l art c.c., che estende il proprio ambito applicativo proprio al libro giornale ed al libro degli inventari.

13 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: prova scritta, modalità di tenuta delle scritture art. 8 della legge 383/2001 modifica espressamente solo l art cod. civ., mutandone l ambito di applicazione, giacché quest ultimo articolo ora si riferisce alle modalità di tenuta di tutte le scritture contabili e non più solamente al libro giornale ed al libro degli inventari. art. 8 ha lasciato però inalterati gli artt c.c. e 634 c.p.c., ai cui effetti bollatura e vidimazione sono ancora richieste. Si ritiene che ove il legislatore avesse effettivamente voluto incidere anche sulla materia dell efficacia probatoria delle scritture contabili, sarebbe intervenuto anche sugli artt c.c. e 634 c.p.c. Occorre allora distinguere i due profili della regolare tenuta dei libri contabili e della loro efficacia probatoria: 1. ai fini della regolare tenuta, non è più necessaria la vidimazione e la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, secondo quanto dispone il nuovo testo dell art cod. civ., fermo restando, per gli altri libri, la necessità della bollatura e della vidimazione ove espressamente richiesta da leggi speciali; 2. per ciò che concerne, invece, il profilo dell efficacia probatoria, è sempre necessaria, secondo quanto disposto dagli artt c.c. e 634 c.p.c., tanto la bollatura quanto la vidimazione.

14 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: le fatture commerciali a Corte di Cassazione ha più volte affermato che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione deve essere accertata nel successivo eventuale giudizio di opposizione, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria. unanime giurisprudenza eleva le fatture commerciali a prova scritta idonea alla concessione dell ingiunzione, purché regolarmente tenute in applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. E dunque sempre consigliabile anche la produzione in giudizio dell estratto autentico delle scitture contabili nelle quali le fatture siano state annotate.

15 efficacia probatoria delle fatture commerciali a fattura commerciale è solo un documento unilaterale di natura fiscale, previsto dalla normativa tributaria con finalità di certificazione documentale delle attività produttive, in particolare la cessione dei beni e la prestazione di servizi. Non assicura la prova del credito che rappresenta, né del rapporto sottostante. Per la giurisprudenza, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento. Nel giudizio di opposizione all ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l inversione dell onere della prova in caso di contestazione sull an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall atto.

16 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio : la prova del credito Ai fini della piena prova del credito indicato in fattura e della piena corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, l imprenditore è sempre onerato del compito di formare e conservare con cura tutti i documenti contrattuali e contabili relativi agli elementi costitutivi del contratto e degli accordi sottostanti, all esecuzione e all inadempimento del debitore. Questo onere di formazione e conservazione della documentazione contrattuale e contabile è richiesto sia per la necessaria osservanza degli obblighi normativi (regolare tenuta delle scritture e rispetto delle condizioni dell art. 634 c.p.c.) sia per precostituire il corredo documentale da offrire al Giudice per la prova del credito, tanto nella fase monitoria per la richiesta del decreto ingiuntivo, quanto nella fase ordinaria del giudizio di opposizione che si instaura a seguito dell eventuale opposizione, per l accertamento del diritto.

17 a prova del credito: i documenti contrattuali, proposta e accettazione Per giungere alla stipulazione del contratto, è in genere necessario un periodo di trattative, allo scopo di negoziare il contenuto degli accordi in formazione e di svolgere eventuali accertamenti legali e tecnici volti a valutare la convenienza dell affare. Secondo l art 1326 c.c., il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell accettazione della propria proposta. E opportuno che tutta la corrispondenza relativa alle trattative e allo scambio della proposta e dell accettazione sia correttamente documentata e accuratamente conservata. Nella prassi commerciale, dovrebbe essere prestata particolare cura alla conservazione relativa agli ordini (proposta) ed alle conferme degli ordini (accettazione).

18 a prova del credito: i documenti contrattuali, proposta e accettazione, esecuzione del contratto Nella gestione della corrispondenza commerciale, è necessario o quantomeno opportuno che l imprenditore definisca nel modo più dettagliato possibile: 1. le linee dell accordo commerciale con la controparte, 2. i termini dell effettiva proposta e dell effettiva accettazione, 3. le caratteristiche delle obbligazioni assunte (tipologia della merce e modalità di consegna, prestazione dei servizi, valore del corrispettivo, condizioni di pagamento). E necessario o quantomeno opportuno che l imprenditore descriva se possibile anche ogni altro elemento utile a rappresentare i termini e le condizioni della conclusione del contratto.

19 a prova del credito: i documenti contrattuali, il documento informatico Con l uso crescente della posta elettronica, di particolare interesse è il valore giuridico probatorio assegnato alle . Secondo i principi generali del diritto, l non può essere considerata una scrittura privata in quanto è priva della sottoscrizione, ma come il telefax, il telex o il telegramma, è un documento (informatico) scritto. Il documento informatico è dunque la rappresentazione informatica, equiparabile ala documentazione scritta, di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. entrata in vigore del Codice dell Amministrazione Digitale D.gs. n. 82 del 7 marzo 2005, ha riconosciuto nel documento informatico il valore della prova legale a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa.

20 a prova del credito: i documenti contrattuali, il documento informatico Art. 20. Documento informatico. 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice; 1-bis. idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2; 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71, che garantiscano l identificabilità dell autore, l integrità e l immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

21 a prova del credito: i documenti contrattuali, il documento informatico Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto. 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. 'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria. A norma dell art c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta

22 a prova del credito: i documenti contrattuali, il documento informatico Art. 23. Copie di atti e documenti informatici. 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23 a prova del credito: i documenti contrattuali, il documento informatico entrata in vigore del Codice dell Amministrazione Digitale D.gs. n. 82 del 7 marzo 2005, ha dunque risolto il precedente contrasto dottrinario che aveva diviso gli interpreti sul valore da assegnare alle prive di firma digitale. Alcuni Tribunali (Bari, ucca, Cuneo) avevano emesso decreti ingiuntivi sulla base della sola prova scritta costituita da ordinarie, prive della firma elettronica digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata. Oggi, una generata senza una sottoscrizione riferibile alla firma elettronica digitale o ad altro tipo di firma elettronica qualificata potrà sempre essere liberamente valutata dal Giudice sotto il profilo probatorio, in quanto prova scritta, ma non potrà essere assunta da sola come elemento di prova legale sufficiente alla concessione del decreto ingiuntivo.

24 a prova del credito: i documenti contrattuali, il documento informatico Solo una sottoscritta con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702, cioè gode del riconoscimento del suo valore di prova legale come quello di una scrittura privata e, come tale, certamente potrà essere elemento di prova sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo. 'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria.

25 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: l accoglimento della domanda e l emissione del D.I. Art. 641 c.p.c. Accoglimento della domanda Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge al debitore di pagare la somma (o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste) nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

26 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: la concessione obbligatoria della provvisoria esecuzione Art. 642 c.p.c. Esecuzione provvisoria Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il Giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. a concessione della provvisoria esecuzione consente al creditore di utilizzare il immediatamente il decreto ingiuntivo quale titolo provvisoriamente esecutivo, dunque titolo idoneo all esercizio dell azione esecutiva e soprattutto all iscrizione dell ipoteca giudiziale sui beni del debitore intimato a garanzia del soddisfacimento del credito (art. 655 c.p.c.).

27 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: la concessione discrezionale della provvisoria esecuzione Art. 642, 2 comma, c.p.c. 'esecuzione provvisoria può essere concessa se vi e`pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; il Giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il Giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. E onere del creditore, parte istante, provare il pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo: per es. lo stato di dissesto finanziario del debitore intimato, il rischio di occultamento di beni, la deperibilità delle merce nel caso di crediti relativi a somministrazioni di merci. Costituisce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere in giudizio per es. la fattura controfirmata al momento della consegna della merce.

28 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: la notifica del decreto ingiuntivo Art. 643 c.p.c. Notificazione del decreto 'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. a notificazione determina la pendenza della lite. Art. 644 c.p.c. Mancata notificazione del decreto Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

29 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: la notifica del decreto ingiuntivo Il debitore cui sia stato notificato un decreto ingiuntivo ha la possibilità di pagare nel termine dei quaranta giorni concessi dalla legge. Nello stesso termine di quaranta giorni, il debitore può invece proporre opposizione al decreto ingiuntivo e provocare quella piena indagine sul merito del fondamento del credito che fino al momento dell opposizione è stata solamente sommaria, essendosi proceduto da parte del Giudice alla valutazione del fondamento della pretesa creditoria unicamente sulla base della documentazione scritta allegata dal creditore. In mancanza di spontaneo pagamento e di opposizione, il decreto ingiuntivo emesso diventa definitivo, costituisce cosa giudicata ed è titolo esecutivo definitivo.

30 Il decreto ingiuntivo e il procedimento monitorio: la proposizione dell opposizione Art. 645 c.p.c. Opposizione 'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà. a notifica al creditore dell atto di citazione in opposizione deve essere effettuata entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo al debitore. atto di citazione in opposizione introduce un procedimento di cognizione ordinaria, finalizzato all accertamento dell ane del quantumdel diritto credito, che si sostituisce al procedimento monitorio, caratterizzato dalla sommarietà della valutazione delle prove allegate. Nella fase di opposizione, le prove prodotte e sufficienti ad ottenere il decreto ingiuntivo nella fase sommaria possono non essere più sufficienti e spetta sempre al creditore l onere di provare nel merito tutte le proprie affermazioni.

31 a concessione della provvisoria esecuzione per mancata opposizione Art. 647 c.p.c. Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo emesso. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

32 a concessione discrezionale della provvisoria esecuzione in pendenza dell opposizione Art. 648 c.p.c. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. (i) (i) a Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1984, n. 137 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precedente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 648.

33 a concessione discrezionale della provvisoria esecuzione in pendenza dell opposizione a provvisoria esecutorietà può essere concessa : 1. in caso di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (ex art. 642); 2. in caso di produzione di documenti sottoscritti dal debitore (ex art. 642); 3. nel caso in cui l opposizione del debitore non sia fondata su prova scritta (ex art. 648), ossia una prova documentale allegata dal debitore che dimostri l inesistenza attuale del credito preteso; 4. nel caso in cui l opposizione del debitore non sia fondata su prova di pronta soluzione (ex art. 648), ossia di prova che possa essere assunta nel corso della medesima udienza (fatti notori, fatti pacifici tra le parti, fatti riconosciuti da controparte); 5. nel caso di offerta, da parte del creditore istante, di cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (ex art. 648).

34 a concessione discrezionale della provvisoria esecuzione in pendenza dell opposizione a discussione per la concessione della provvisoria esecutorietà di regola precede ogni altra domanda del creditore ed è affrontata nella prima udienza fissata nell atto di citazione in opposizione. In sostanza, la valutazione discrezionale del Giudice si esercita nella verifica dei seguenti elementi: 1. legittimità del decreto ingiuntivo; 2. fumus boni juris in merito alle ragioni del creditore; 3. che la lite non sia di facile e pronta soluzione; 4. che non siano contestate con querela di falso le sottoscrizioni dei documenti posti a fondamento del decreto ingiuntivo; 5. che non vi sia disconoscimento di scritture private poste a fondamento del decreto ingiuntivo. offerta di una cauzione adeguata (per es. con polizza fideiussoria) rafforza la richiesta del creditore.

35 a provvisoria esecuzione parziale e la sospensione della provvisoria esecuzione in pendenza dell opposizione A norma dell art. 648, limitatamente alle somme non contestate e fatta salva l ipotesi che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali, il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto. In passato bastava anche la contestazione di somme minime su importi elevati per vanificare la richiesta di provvisoria esecutorietà, che si riteneva concedibile solo con riferimento alla totalità della somma portata nel decreto ingiuntivo. Sospensione della provvisoria esecuzione A norma dell art. 649, il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

36 opposizione tardiva Art. 650 c.p.c. Opposizione tardiva 'intimato può fare opposizione, anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (i). In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo 649. 'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. (i) a Corte costituzionale con sentenza 20 maggio 1976, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

37 egal Alliance Il recupero giudiziale del credito: il Decreto Ingiuntivo Piazza Velasca 5, Milano Tel Fax e.mail segreteria@leg-alliance.com Piazza delle Erbe 6, Vicenza Tel Fax e.mail segreteria@leg-alliance.com

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