Oggetto: LEGGE EUROPEA 2013-BIS- NOVITA
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1 Legnano, 3 Dicembre 2014 Alle imprese assistite Oggetto: LEGGE EUROPEA 2013-BIS- NOVITA Con la pubblicazione in GU n. 261 del 10/11/2014 della cd. Legge Europea 2013 bis (L.161/2014) sono state apportate alcune modifiche alla legislazione italiana al fine di risolvere le numerose procedure di infrazione intraprese dalla UE. NOVITÀ IVAFE 2014 In seguito alla contestazione di violazione del principio di libera circolazione dei capitali (a causa della diversa tassazione dell attività detenute all estero rispetto a quelle detenute in Italia), la Legge Europea 2013-bis modifica l ambito di applicazione dell IVAFE: equiparandola in toto all imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, sui C/C ed sui libretti di risparmio detenuti in Italia. In particolare, l art. 9 della Legge modifica i commi 18, 20 e 21 dell art. 19, DL n. 201/2011: sostituendo il riferimento alle attività finanziarie con l assoggettamento all imposta dei prodotti finanziari, dei c/c e dei libretti di risparmio. Pertanto, a partire dal periodo d imposta 2014, l IVAFE si applica solo sui prodotti finanziari, i c/c ed i libretti di risparmio detenuti all estero Viene in tal modo superata l elencazione delle fattispecie imponibili fornita nella CM 28/2012. ART. 19, DL N. 201/2011 MODIFICATO DALLA CD LEGGE EUROPEA 2013 BIS C. Ante Legge Europea 2013 bis Post Legge Europea 2013 bis A decorrere dal 2012 è istituita un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell 1 per mille annuo, per il 2012, dell 1,5 per mille, per il 2013 e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore delle attività finanziarie. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono A decorrere dal 2012 è istituita un imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell 1 per mille annuo, per il 2012, dell 1,5 per mille, per il 2013 e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2 21 detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso Dall imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. Per prodotti finanziari, si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; di conseguenza, sono ora soggetti all imposta in esame: i valori mobiliari (obbligazioni, ecc.) gli strumenti del mercato monetario le quote di OICR contratti a termine e derivati (es.: contratti di opzione, future, swap ecc.) contratti finanziari differenziali (polizze vita, ecc.) ogni altra forma di investimento di natura finanziaria ONI: risultano esclusi dall applicazione dell IVAFE le valute estere (in banconote o monete) e i metalli preziosi Inoltre, secondo la posizione dominante in dottrina, dovrebbero risultare esclusi anche: le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci. Nota: tali attività finanziarie, infatti, non sono soggette all imposta di bollo se situate in Italia e le persone fisiche residenti ne possiedono la proprietà diretta, senza l intervento di società fiduciarie. Esenzioni già applicabili: va rilevato che la Legge finanziaria 2013 aveva già modificato l art. 19 DL 201/2011 nel senso di prevedere: il mancato assoggettamento ad IVAFE di c/c e libretti di risparmio con valore medio di giacenza < Nota: in presenza di più c/c bancari o libretti di risparmio detenuti presso il medesimo intermediario per l individuazione del suddetto limite di va considerata:
3 la sommatoria del valore medio di giacenza di tutti i c/c bancari / libretti di risparmio solo la quota di possesso (e non anche il periodo di possesso) l applicazione dell imposta fissa ( 34,20) ai c/c bancari e libretti di risparmio, ovunque detenuti. Nota: detta modifica, come chiarito dalla CM 12/2013, ha determinato una sostanziale equiparazione dell IVAFE con l imposta di bollo applicata sulle medesime attività detenute in Italia. DECORRENZA Le modifiche in esame hanno effetto a decorrere dal periodo d imposta relativo all anno 2014 Pertanto, dal 2014, l IVAFE si applica solo su: c/c e libretti di risparmio con giacenza media > 5.000: l imposta è dovuta in misura fissa.34,20; prodotti finanziari: l imposta è dovuta in misura proporzionale con applicazione dell aliquota 2. ACCONTO IVAFE 2014 Come noto, il versamento dell IVAFE va effettuato in acconto e a saldo con le medesime regole previste ai fini IRPEF; a tal fine è possibile utilizzare determinando l acconto 2014: metodo storico metodo previsionale in base all importo esposto a rigo RW6, campo 1 di Unico PF 2014 in base a quanto si presume dovrà essere dichiarato per il 2014 in Unico PF 2015 Metodo previsionale: posto che le modifiche hanno effetto già dal periodo 2014, è opportuno valutare la convenienza nel rideterminare l acconto 2014 dovuto al prossimo 1/12/2014 con il metodo previsionale in modo tale: da tener conto della più ristretta base imponibile dell IVAFE dovendo, tuttavia, rideterminare l imposta con il coefficiente del 2 applicabile dal Una volta rideterminata l imposta, l eventuale 1 rata già versata sarà comunque scomputabile.
4 SOGGETTI NON RESIDENTI - REDDITI PRODOTTI PER ALMENO IL 75% IN ITALIA Al fine di rimediare alla procedura di infrazione intrapresa dalla Commissione UE per contrasto al principio di libera circolazione delle persone e dei lavoratori, l'art. 7 Legge europea 2013-bis, con l'aggiunta del comma 3- bis all'art. 24 del TUIR, modifica a decorrere dal 2014 il regime di tassazione applicabile alle persone fisiche che: pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato UE (o SEE) producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo (cd. "non residenti Schumacker"). Viene disposto che tali soggetti: potranno determinare l'irpef dovuta sui redditi prodotti in Italia applicando le medesime regole previste per i contribuenti residenti in Italia a condizione che non usufruiscano nel proprio Stato di residenza di analoghe agevolazioni (a tal fine è presumibile sia richiesto una certificazione di mancata fruizione del beneficio all estero). Ciò significa che potranno portare in detrazione dall'irpef e/o dedurre dalla base imponibile i medesimi oneri detraibili e deducibili "riservati" ai soggetti fiscalmente residenti in Italia (che si ritiene debbano essere sostenuti in Italia, e non all estero). Regime dei minimi: viene inoltre estesa l applicazione del regime dei minimi anche a tali soggetti (con modifica dell art. 1 c. 99 L. 244/07) Decorrenza: l intervento avrà efficacia quando il MEF emanerà il relativo DM attuativo. SUCCESSIONI - ESENZIONE PER I TITOLI DI STATO ESTERI Ponendo rimedio a due procedure di infrazione intraprese contro l Italia dall UE per violazione al principio di libera circolazione dei capitali, l art. 8 Legge europea 2013-bis modifica agli art. 3 e 8 del Dlgs. 346/90 in relazione all imposta di successione e donazione a decorrere dall 11/11/2014 (data di entrata in vigore della legge). ESENZIONI DALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Intervenendo sull art. 12 lett. h) e i) DLgs.346/90 viene disposta: l'esclusione dal computo dell'attivo ereditario (e cioè dalla base imponibile dell imposta sulle successioni) dei titoli del debito pubblico e dei titoli di Stato emessi da Stati appartenenti all UE (o aderenti al SEE) equiparandoli così ai titoli di Stato italiani.
5 Trasferimenti gratuiti a fondazioni ed enti pubblici: il nuovo art. 3 DLgs. 346/90 introduce poi l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni: per i trasferimenti a favore degli enti pubblici, delle fondazioni e delle associazioni istituite nei Paesi aderenti all'ue e negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Pertanto, dall 11/11/2014 non vi è più alcuna differenza di trattamento tra le donazioni verso fondazioni Italiane rispetto alle quelle istituite nella UE/SEE; tuttavia, per le donazioni a fondazioni istituite in Stati non UE né SEE, l esenzione opererà solo a condizioni di reciprocità, come previsto ad oggi. TRANSAZIONI COMMERCIALI - RITARDI NEI PAGAMENTI Sempre in seguito ai rilievi mossi dalla UE, viene meglio chiarito l ambito di applicazione del DLgs.192/2012 con il quale l'italia ha recepito la Direttiva 2011/7/CE relativa alla lotta contro i tardivi di pagamenti nelle transazioni commerciali. Sul punto, viene sancito che: la definizione di "transazione commerciale" include i contratti tra imprese e PA che comportano la consegna di merci/prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo le disposizioni sui termini di pagamento e sul tasso di interesse per il ritardato pagamento, che siano difformi dalle norme attuative della citata Direttiva, si applicano solo se favorevoli ai creditori. le prassi relative al termine di pagamento, al saggio di interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. IVAFE SINTESI DELLA IMPONIBILITA ATTIVITA FINANZIARIE C/C E DEPOSITI costituiti all'estero (indipendentemente dalle modalità di alimentazione: accredito stipendi/pensione o compensi, ecc.) PARTECIPAZIONI al capitale o al patrimonio (azioni o quote) di soggetti residenti o non residenti VALORE IMPONIBILE In paesi UE. 34,20 esente se consist. media < In paesi extraue OBBLIGAZIONI italiane o estere e titoli similari titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di FONDI COMUNI) Emittente: - quotato: quotazione - non quotato: Val. nominale (in assenza: val. di
6 titoli pubblici (italiani o equiparati, emessi in Italia o all'estero) metalli preziosi allo stato grezzo o monetato valute estere POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA o "di capitalizzazione" con imprese estere non operanti in Italia in regime di "libera prestazione" finanziamenti ad imprese estere contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui: - riporti - pronti contro termine - prestito titoli valore di mercato ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte estera diritti d'opzione (all'acquisto/sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati) stock option (se cedibili) rimborso/acquisto) quotazione si ritiene il montante versato valore di mercato La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è : tel. 0331/ circolari@sbcweb.it E gradita l occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting Srl 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti;
7 3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell ambito di applicazione; 4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi; 5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.
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