ITALIA E SLOVENIA A CONFRONTO - MODELLI CONTRATTUALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

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1 ITALIA E SLOVENIA A CONFRONTO - MODELLI CONTRATTUALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

2 1. IL MODELLO CONTRATTUALE ITALIANO p Il sistema dei contratti collettivi in Italia p La riforma della contrattazione p L applicabilità dei contratti p.8 2. IL MODELLO CONTRATTUALE SLOVENO p Il sistema dei contratti collettivi nella RS p Le parti della negoziazione collettiva p Finalità e oggetto dei contratti collettivi p Validità e meccanismi per l estensione dei contratti collettivi p Parte tariffaria dei contratti collettivi p GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL p.24 REDDITO IN ITALIA 3.1. Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali p Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti p Indennità di mobilita p Integrazioni salariali ordinarie per l industria p Integrazioni salariali ordinarie per i lavoratori edili e affini p Contributi figurativi p Contratti di solidarietà p Lavoratori socialmente utili p Progetti e programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento p.39 lavorativo 4. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL p. 41 REDDITO IN SLOVENIA 4.1. Politica occupazionale attiva p ''Fondi del Lavoro p Assicurazione contro la disoccupazione p Lavori socialmente utili p Altre misure attuali p.50 2

3 1. IL MODELLO CONTRATTUALE ITALIANO 1.1. Il sistema dei contratti collettivi in Italia 1.2. Riforma della contrattazione 1.3. Applicabilità dei contratti 3

4 1.1. IL SISTEMA DEI CONTRATTI COLLETTIVI IN ITALIA L Accordo datato 23/07/93 tra Governo, imprenditori e OO.SS ha definito la linea dell attuale sistema contrattuale. L accordo stabilisce che esistono due livelli di contrattazione: quello nazionale e/o di categoria (I livello); quello aziendale (II livello). Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (I livello) ha durata di 4 anni per la materia normativa e di 2 anni per la parte retributiva. Prevede che gli aumenti economici (il cui obiettivo è garantire il potere d acquisto dei lavoratori) debbano tenere conto del tasso di inflazione programmata per il biennio e della differenza tra l inflazione originariamente prevista e gli aumenti salariali del biennio precedente. Ogni 2 anni è prevista che venga rinnovata la parte economica dei contratti Nazionali di settore sulla base di questo meccanismo. Negli anni, il tasso di inflazione non è stato concordato tra Governo e parti sociali, infatti, il Governo tende a prevedere una inflazione molto ridotta rispetto a quella realmente prevista. Ciò ha comportato in molte categorie e/o settori grandi discussioni e scontri per poter effettivamente salvaguardare il poter e di acquisto dei salari. Inoltre, le Associazioni datoriali hanno ritenuto di non tener conto dell andamento di settore, delegando al livello aziendale gli effetti sul salario derivati dell aumento della produttività. Nel Contratto Nazionale di settore e/o categoria, si definisce anche la parte normativa, relativa a orario di lavoro, modelli di rapporto di lavoro, inquadramento, ferie, malattia, festività, straordinarie, pari opportunità sicurezza, etc. Inoltre vengono definite le regole di confronto terza le parti rispetto all esame dell andamento economico ed occupazionale del settore, il diritto all informazione ed inoltre vengono indicate le materie delegate alla contrattazione aziendale (e/o territoriali per alcune categorie). L Accordo del Luglio 1993 prevede che le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL devono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattativa (tre mesi prima della scadenza dei contratti). Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di lotta. L Accordo definisce inoltre l indennità di vacanza contrattuale (nel caso frequente che il contratto non venga rinnovato alla scadenza): dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato viene corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero 4

5 dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alle retribuzioni. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo diverrà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata, in quanto rientra nell aumento contrattuale. L Accordo del Luglio 93 disciplina anche le rappresentanze sindacali aziendali (consigli aziendali) quali agenti contrattuali per i temi contrattuali aziendali e ne disciplina, in termini generali, le modalità di composizione. Questa normativa è stata in parte articolata dai contratti nazionali di settore o, in altri casi, non è stata applicata, rimanendo in vigore quanto previsto dalla Legge 300 (Statuto dei Lavoratori) sul ruolo dei rappresentanti aziendali designati dalle organizzazioni sindacali. Nel settore pubblico, invece, la normativa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie è stata ampliata e regolamenta e prevede l elezione periodica (ogni 2 o 3 anni) dei rappresentanti sindacali sempre da parte di tutti i lavoratori (iscritti e no alle organizzazioni sindacali). 1.1.A. - CONTRATTI NAZIONALI DI CATEGORIA (I LIVELLO) I contratti collettivi vengono stipulati nel settore privato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali, nel settore pubblico dalle associazioni sindacali e dall ARAN, un ente a nomina governativa. Quando la trattativa coinvolge più sindacati o più enti datoriali, ogni attore esprime la propria accettazione sottoscrivendo il contratto. Il contratto può essere sottoscritto anche a posteriori da sindacati o enti datoriali non presenti al tavolo della trattativa, ma che decidono di aderire in seguito. In Italia sono attualmente in vigore 407 Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, molti di questi sono rappresentativi di realtà veramente molto piccole e specifiche. Negli ultimi anni è in atto un processo che tenta di accorpare più contratti simili in un contratto unico che diventerebbe così significativi di realtà numericamente più grandi. 1.1.B.- CONTRATTAZIONE AZIENDALE (II LIVELLO) Il secondo livello di contrattazione previsto (quello a livello aziendale) di norma avviene dopo due anni dal rinnovo del Contratto nazionale e dura 4 anni. Le principali materie di contrattazione sono: il salario aziendale legato alla produttività e all andamento aziendale, la gestione degli orari, il controllo dell organizzazione del lavoro, gli incentivi, la mensa e/o indennità, i turni, la sicurezza, norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale per quanto riguarda premi aziendali, orario di lavoro, indennità, 5

6 previdenza integrativa, assistenza, circoli ricreativi dei lavoratori, sicurezza, pari opportunità, lavoratori studenti, etc. Va detto che solo il 30% dei lavoratori italiani beneficia della contrattazione aziendale in quanto la contrattazione aziendale ha successo solo dove il sindacato ha una sua rappresentanza, a differenza che nelle piccole imprese LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE E aperto da tempo il confronto tra OO.SS e organizzazioni degli imprenditori per rinnovare il modello contrattuale. CGIL-CISL-UIL hanno definito una proposta unitaria che prevedeva, sostanzialmente il mantenimento del Contratto nazionale da rinnovare ogni 3 anni (invece dei 4 attuali); il potenziamento della contrattazione aziendale; l estensione della contrattazione territoriale e della filiera di settore a livello territoriale; normative certe per la rappresentanza e rappresentatività sindacale, con regole certe per l approvazione delle piattaforme contrattuali e delle ipotesi di accordi contrattuali da parte dei lavoratori. Il confronto con la Confindustria (la più importante organizzazione datoriale) ha visto una differenziazione tra CISL e Uil da una parte e la CGIL dall altra. I motivi delle diverse valutazioni possono essere molto schematicamente così riassunte: - l ipotesi di accordo prevede i contratti triennali :-tutti d accordo- - l aumento economico è riferito solo all inflazione escludendo quella importata (per esempio per colpa del prezzo del petrolio, etc.):- la CGIL non è d accordo con l esclusione- - nei contratti aziendali è previsto l aumento legato alla produttività (la CGIL chiede l estensione alla contrattazione territoriale per le aziende con meno dipendenti e, comunque, una quota di aumento garantita a livello nazionale per tutti i lavoratori godono della contrattazione aziendale - non sono previste norme sulla rappresentatività dei sindacati e sulle modalità di approvazione degli accordi da parte di tutti i lavoratori:- la CGIL rivendica questa normativa. La posizione delle altre Associazioni degli imprenditori è alquanto fluida, e altre ipotesi di accordi sono state definite con le Associazioni degli Artigiani, con i rappresentanti del Commercio, etc. 6

7 Quasi tutte queste ipotesi sono parzialmente migliorative dell accordo con la Confindustria. L intera materia è oggetto di confronto anche con il Governo. Su questi temi e sulle risposte da dare alla crisi economica la CGIL ha organizzato a dicembre uno sciopero generale. Ovviamente si evidenzia l estrema sintesi delle posizioni qui sopra riportate, mentre va sottolineato che le posizioni delle Organizzazioni sono molto più articolate e saranno oggetto di illustrazione e commento da parte di rappresentanti delle singole organizzazioni sindacali italiane durante il seminario L APPLICABILITA DEI CONTRATTI Il modello di contratto collettivo attualmente in vigore in Italia viene definito di diritto comune, in quanto espressione di potere di diritto privato, e regola i rapporti di lavoro individuali e le relazioni intersindacali. L efficacia del contratto riguarda l applicabilità dello stesso, che in origine doveva coincidere con la cerchia degli aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, come da articolo 39 della Costituzione, ovvero nei confronti di quei soggetti che abbiano conferito all associazione il potere di rappresentanza. Per evitare però l accettazione per singoli lavoratori di condizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle poste collettivamente, nel corso degli anni si sono delineati una serie di meccanismi di estensione dell ambito dell applicazione: nel caso in cui il datore di lavoro sia aderente all associazione firmataria di un contratto collettivo il contratto stesso deve essere applicato a tutti i lavoratori dipendenti, anche se non iscritti al sindacato. Basta comunque che anche una sola norma del contratto venga applicata ai lavoratori di una realtà per dimostrare la volontà di adesione del datore di lavoro a quel contratto e renderlo esigibile in toto. Nell ambito del contratto collettivo di diritto comune manca un esplicita previsione legislativa circa il principio di inderogabilità. Tuttavia nel nostro ordinamento il rapporto tra l autonomia collettiva e quella individuale è strettamente regolato dal meccanismo della inderogabilità in peius di natura reale: il contratto individuale non può contenere previsioni peggiorative per il lavoratore rispetto alla disciplina del contratto collettivo applicabile a quel rapporto di lavoro. E invece ammissibile la derogabilità in melius. Nel caso in cui non sia agevole stabilire se il trattamento previsto dal contratto individuale sia più favorevole per i lavoratori rispetto al trattamento previsto dal contratto collettivo si ricorre a due orientamenti di fondo: 7

8 - la tesi del conglobamento, cioè si fa una valutazione globale dei trattamenti per verificare quale sia più favorevole al lavoratore - la teoria del cumulo, cioè si pongono a confronto le singole clausole di ciascun trattamento, estraendo da ogni contratto quelle più favorevoli al lavoratore e cumulandole fra loro. Nella prassi consolidata anche della giurisprudenza, i contratti collettivi trovano applicazione anche nelle aziende non associate alle associazioni padronali firmatarie del contratto, in quanto vale il principio della Costituzione italiana che a parità di lavoro deve corrispondere parità di trattamento. Perciò non esiste in Italia il salario minimo, ma esiste il salario del Contratto Nazionale di settore. 8

9 2. IL MODELLO CONTRATTUALE SLOVENO 2.1. Il sistema dei contratti collettivi nella RS 2.2. Le parti della negoziazione collettiva 2.3. Finalità e oggetto dei contratti collettivi 2.4. Validità e meccanismi per l estensione dei contratti collettivi 2.5. Parte tariffaria dei contratti collettivi 9

10 2.1. IL SISTEMA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA Il sistema dei contratti collettivi in Slovenia e disciplinato dalla Legge sui contratti collettivi (Uradni list/gazzetta ufficiale RS,no.43/2006 ZKolP) che definisce i soggetti stipulanti il contratto collettivo, i suoi contenuti e le procedure di stipula. Definisce inoltre la forma, la durata e la cessazione dei contratti collettivi, la loro evidenza e pubblicazione. La contrattazione collettiva si svolge a diversi livelli. In generale accanto al Contratto collettivo per attività non produttive nella RS, il Contratto collettivo sull indicizzazione straordinaria delle retribuzioni per il 2007 e le modalità di indicizzazione degli stipendi, del rimborso spese relative al lavoro ed altre retribuzioni per gli anni 2008 e 2009, nonché il Contratto collettivo per i dipendenti pubblici, vengono stipulati anche i Contratti collettivi di categoria ( 38 attualmente validi in Slovenia) e precisamente: 1. Contratto collettivo per l attività di commercio RS 2. Contratto collettivo per l agricoltura e l industria alimentare RS 3. Contratto collettivo per l edilizia 4. Contratto collettivo per l attività comunale RS (aziende municipalizzate n.d.t) 5. Contratto collettivo per il settore alberghiero e turismo RS 6. Contratto collettivo per il settore metalli e fonderie RS 7. Contratto collettivo per il settore cellulosi, carta e lavorazione della carta (revocata, in vigore sino al ) 8. Contratto collettivo per il settore grafico 9. Contratto collettivo per il settore elettroindustriale RS 10. Contratto collettivo per il settore giornalistico- informativo, librario, editoria 11. Contratto collettivo per l industria metalmeccanica RS 12. Contratto collettivo per il settore assicurativo RS 13. Contratto collettivo per il settore imprese stradali 14. Contratto collettivo per il settore produzione e lavorazione metalli non ferrosi RS 15. Contratto collettivo per il settore tessile, abbigliamento, pelle e lavorazione pelli 16. Contratto collettivo per il settore legno RS 17. Contratto collettivo per il trasporto di passeggeri su strada RS 18. Contratto collettivo per l industria chimica e della gomma RS 10

11 19. Contratto collettivo per la sanità e la previdenza sociale RS 20. Contratto collettivo per le attività non produttive della RS 21. Contratto collettivo per la gestione e il controllo del traffico aereo 22. Contratto collettivo per i lavoratori nell assistenza sanitaria 23. Contratto collettivo per il trasporto ferroviario 24. Contratto collettivo per l attività estrattiva RS 25. Contratto collettivo per il settore elettro-energetico RS 26. Contratto collettivo per il settore silvicultura RS 27. Contratto collettivo per i vigili del fuoco professionisti 28. Contratto collettivo per il settore ambiente e territorio 29. Contratto collettivo per il settore agricolo 30. Contratto collettivo per l attività forestale 31. Contratto collettivo per l artigianato e l impresa 32. Contratto collettivo per l attività postale e corrieri 33. Contratto collettivo per il settore banche e casse di risparmio in RS 34. Contratto collettivo per il settore educazione e istruzione in RS 35. Contratto collettivo per medici e dentisti in RS 36. Contratto collettivo per attività culturali in RS 37. Contratto collettivo per l attività di ricerca 38. Contratto collettivo per il settore della sicurezza sociale obbligatoria A livello datoriale vengono stipulati i contratti collettivi per imprenditori. Il datore di lavoro può adottare norme generiche con cui definisce l organizzazione del processo lavorativo o altri obblighi di cui il lavoratore deve essere a conoscenza per poter svolgere il proprio lavoro e adempiere a quanto previsto dal contratto. Il datore di lavoro deve anticipatamente ottenere in merito il parere dei fiduciari sindacali dell azienda. In caso di azienda con lavoratori non sindacalizzati, con i succitati atti generici si possono determinare solo i diritti che in conformità con la Legge sui rapporti di lavoro sono sanciti dai Contratti collettivi solo in senso più favorevole ai lavoratori rispetto alla legge o il Contratto collettivo vincolanti per il datore di lavoro. In tal caso il datore di lavoro deve informare direttamente i lavoratori sui contenuti dei previsti atti generici prima della loro applicazione. Nella stipulazione dei contratti collettivi vige in generale la regola che possono contenere solo norme più favorevoli ai lavoratori rispetto alle leggi e possono derogare solo nei casi esplicitamente citati dalle Legge sui rapporti di lavoro Uradni list/gazzetta ufficiale RS no.42/02,103/07, LRL) nel terzo capoverso dell articolo 7. Il contratto collettivo di categoria può derogare solo in senso migliorativo per i prestatori rispetto alla disciplina legale. Lo stesso vale per il rapporto tra il contratto collettivo di categoria e il contratto collettivo 11

12 datoriale ovvero degli atti generici del datore di lavoro. Il contratto collettivo a livello inferiore possono contenere solo norme migliorative per il lavoratore. La determinazione dei diritti e delle condizioni di lavoro diversi o peggiorativi per il lavoratore sono possibili a livello inferiore solo nel caso siano definiti dal Contratto collettivo gerarchicamente superiore. Importante risulta anche la regola generale secondo cui nel caso presso lo stesso datore di lavoro esistano contemporaneamente più contratti collettivi di stesso tipo e stesso livello gerarchico, si applica il contratto collettivo più favorevole. La definizione delle norme più favorevoli dipende da caso a caso ed e oggetto di analisi comparative tra i singoli contratti collettivi LE PARTI DELLA NEGOZIAZIONE COLLETTIVA Il Contratto collettivo viene stipulato dai sindacati ovvero dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro ovvero dalle associazioni datoriali. I contratti collettivi vengono conclusi dalle associazioni sindacali rappresentative, ovvero dai sindacati democratici cui l adesione e libera e operano su basi volontarie, il cui operato e autonomo e che garantiscono l attuazione dei diritti e degli obblighi; che operano ininterrottamente almeno gli ultimi sei mesi; che sono indipendenti rispetto agli organi dello Stato e ai datori di lavoro; che si finanziano con le quote di iscrizione e attraverso altri liberi e volontari contributi degli iscritti, hanno un numero minimo di iscritti come disciplinato dalla Legge sulla rappresentatività dei sindacati (Uradni list/gazzetta Ufficiale RS, no..13/93, LRSi). A livello nazionale sono rappresentative unioni o confederazioni sindacali, che adempiono alle condizioni succitate e associano sindacati di varie categorie, settori e professioni, ai quali e iscritto almeno il 10% dei lavoratori di singole categorie, settori o professioni. I contratti di lavoro a livello generale per le singole categorie vengono conclusi da associazioni o confederazioni rappresentative e sindacati rappresentativi in singoli settori o categorie professionali; in quest ultimo caso si tratta di sindacati che formano associazioni o confederazioni sindacali che sono rappresentative a livello territoriale nazionale, ovvero in 12

13 caso non lo siano, devono contare tra gli iscritti almeno il 15% dei lavoratori di un determinato settore, categoria o professione. I contratti collettivi a livello datoriale vengono stipulati dai sindacati rappresentativi nella singola azienda. I contratti collettivi per i lavoratori del settore pubblico: la pubblica amministrazione, le agenzie pubbliche, i fondi pubblici, gli enti pubblici e per altri soggetti di diritto pubblico finanziati indirettamente a carico del bilancio dello stato, vengono stipulati a nome dei datori di lavoro dal Governo della RS o dal Ministero competente. Quando tra le parti stipulanti appaiono più sindacati o datori di lavoro, ovvero la loro associazione, viene formato un gruppo negoziale e a firmare il contratto e singolarmente ciascuno dei soggetti. E possibile anche un adesione successiva al contratto collettivo già stipulato e la parte aderente risulta a tutti gli effetti firmataria del contratto collettivo FINALITÀ E OGGETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI I contratti collettivi si dividono nella parte normativa e nella parte obbligatoria. Nella parte obbligatoria sono regolati i diritti e i doveri delle parti contraenti e eventualmente anche le procedure per la soluzione pacifica dei contenziosi/controversie. Nella parte normativa sono disciplinati i diritti e i doveri dei soggetti prestatori e datori al momento della stipula del contratto di lavoro, della sua durata e della cessazione del rapporto di lavoro. Vengono disciplinati la retribuzione, i rimborsi delle spese relative al lavoro ed altri redditi individuali (indennità ferie, liquidazione, aiuti di solidarietà ), la sicurezza e la salute sul posto di lavoro ed altri diritti e doveri derivanti dal rapporto individuale tra prestatori e datori. Gran parte dei contratti collettivi contiene disposizioni relative all orario di lavoro, gli intervalli e il riposo, le ferie annuali, la formazione, la responsabilità in materia di disciplina e risarcimenti, la possibilità di effettuare un periodo di lavoro in prova. I contratti collettivi a livello di categoria possono disciplinare non solo i contratti previsti dalla Legge sui rapporti di lavoro, ma anche altri contratti relativi al lavoro a tempo determinato ed 13

14 altri casi da ritenersi eccezionali, urgenti e imprevisti che giustificano il lavoro straordinario; alcune eccezioni che riguardano i datori di lavoro di piccole aziende; lo svolgimento del tirocinio;i periodi più estesi per il calcolo dell orario di lavoro nel caso di distribuzione irregolare del lavoro e in relazione alle misure per il lavoro notturno e la definizione del periodo di riposo come sancito dalla Legge sui rapporti di lavoro. I contratti collettivi disciplinano anche le regole e le condizioni per l attività sindacale VALIDITÀ E MECCANISMI PER L ESTENSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI I contratti collettivi possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione, ma nel contratto collettivo le parti possono fissare tempi anche più brevi. Il contratto collettivo e vincolante per i soggetti stipulanti, ovvero per i loro iscritti. Quando tra i firmatari vi sono le associazioni va specificato a quali associati esso viene applicato. Per le parti ovvero per i loro iscritti il contratto rimane vincolante anche nel caso uno dei firmatari esca dall associazione, ma per un massimo di 12 mesi. Si tratta di casi in cui all atto della firma del contratto collettivo il sindacato o il datore di lavoro faccia parte di una determinata associazione dalla quale esce in un secondo tempo. Il contratto collettivo rimane in vigore ma non oltre i 12 mesi. In generale per quanto concerne la validità dei contratti collettivi la Legge sui contratti collettivi che il contratto e obbligatorio per tutti i soggetti prestatori in rapporto di lavoro presso i datori di lavoro se lo stesso e stato stipulato da uno o più sindacati rappresentativi. Se il singolo datore e vincolato a più contratti collettivi dello stesso livello e categoria, a valere sono le norme più favorevoli al lavoratore. Quando a stipulare il contratto collettivo sono uno o più sindacati rappresentativi e associazioni datoriali rappresentative, una delle parti può proporre l estensione dell ambito d applicabilità del contratto o parti di esso a tutti i datori di lavoro nella categoria o nelle categorie oggetto del contratto collettivo stipulato. 14

15 L estensione della validità viene proposta al Ministro del lavoro che verifica l estesa applicabilità del contratto collettivo nel suo insieme o parti di esso, se e stato stipulato da uno o più sindacati rappresentativi e da associazioni rappresentative di datori di lavoro che danno lavoro a oltre la metà dei prestatori nella categoria per la quale si propone l estensione dell ambito di validità del contratto. Il Ministro competente stabilisce l estensione della validità del contratto collettivo o parte di esso con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della RS. Con la scadenza del contratto collettivo scade anche l estensione della validità del contratto. E prevista anche la revoca dell estensione dell ambito di validità del contratto, nel caso una delle parti lo proponga al Ministro competente. Questo e possibile se si verificano modifiche o aggiunte al contratto collettivo la cui applicabilità e stata estesa. Per la revoca e necessario il nullaosta dell altro soggetto stipulante. Su proposta di una delle parti il Ministro competente può verificare la cessata estensione della validità nel caso vengano a cadere le condizioni per l estensione (vedi sopra) PARTE TARIFFARIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI Come precedentemente rilevato, i contratti collettivi sono composti da due parti. Gli aspetti tariffari dei contratti collettivi nella Repubblica di Slovenia sono parte integrante della parte normativa del contratto collettivo e comprende gli aspetti retributivi: paga, rimborsi spese relativi al lavoro ed altri redditi individuali (indennità per ferie, liquidazione, aiuti di solidarietà ) Ciascuna categoria ha una base di calcolo specifica per lo stipendio base e non e determinata in modo univoco; analogamente sono presenti differenze negli altri supplementi ed indennizzi spettanti ai lavoratori. Questo provoca notevole confusione nella definizione dello stipendio. I partner sociali hanno proceduto all aggiornamento di alcuni contratti collettivi per definire il prezzo minimo del lavoro per il singolo livello retributivo. Nelle restanti categorie si fa tuttora riferimento a modalità del passato, con il calcolo degli stipendi in base a degli coefficienti o criteri di proporzione ormai superati. Nelle singole aziende sono 15

16 presenti sistemi retributivi ancora più numerosi, in alcuni casi utilizzando il sistema a punti e altri metodi di valutazione che non permettono di misurare il lavoro di fatto svolto dal lavoratore. Pertanto in Slovenia distinguiamo varie forme e interpretazioni dell istituto della paga. Riscontriamo quindi termini quali: paga base, paga minima garantita, paga di partenza, paga minima corrisposta, paga corrisposta, paga minima e paga garantita. Oltre alla paga base illustriamo nel prosieguo le tre forme di retribuzione che fungono da base per il calcolo della paga. L importo di queste base di calcolo, ovvero l ammontare delle paghe base più basse, delle paghe di partenza e delle paghe più basse corrisposte sono oggetto di contrattazione per il contratto collettivo tra sindacati e datori di lavoro. Illustrerò anche la paga minima e la paga garantita, categorie tipiche per la RS. Nel contratto di occupazione si definisce per ciascun lavoratore la sua paga base che rappresenta la base di calcolo per determinare la sua retribuzione. La paga base e definita dalla legge sui rapporti di lavoro:la paga base si determina tenendo conto della complessità della mansione lavorativa prevista dal contratto d occupazione. E quindi definita dal contratto d occupazione e rappresenta la paga che il lavoratore percepisce per la durata normale del lavoro (o altro orario concordato). In conformità con la categoria e i singoli contratti di occupazione può definire in anticipo anche la natura e i previsti risultati del lavoro in base a delle norme predefinite e in normali condizioni di lavoro. La paga base non può essere inferiore della paga iniziale ovvero della paga base minima prevista per una determinata classe tariffaria (1) dal contratto collettivo di categoria. La paga base rappresenta anche la base di calcolo per ulteriori supplementi ed in alcuni casi anche per gli indennizzi. La retribuzione corrisposta non può essere inferiore alla paga base come definita dal contratto di occupazione. La paga base minima, la paga iniziale e la paga minima corrisposta determinano l importo minimo della paga base del lavoratore! La maggior parte dei contratti collettivi nella RS nell allegato tariffario definisce che la base di calcolo per la paga e rappresentato dalla paga base minima. La paga base minima e definita per l orario pieno e rappresenta il valore delle mansioni meno impegnative in una determinata classe tariffaria. A differenza della paga iniziale nella determinazione della paga base minima vengono di norma esclusi i risultati di lavoro definiti in anticipo e le condizioni di lavoro (a seconda della definizione della paga base minima come da contratto collettivo). La 16

17 paga base definita dal contratto d occupazione non può essere inferiore alla paga base minima. Le paghe base minime, che rappresentano l importo minimo sotto il quale non deve scendere la paga base, vengono contemplate nei propri contratti collettivi dalle seguenti categorie: 1. Contratto collettivo per l attività di commercio 2. Contratto collettivo per l agricoltura e l industria alimentare 3. Contratto collettivo per l edilizia 4. Contratto collettivo per il settore alberghiero e turismo 5. Contratto collettivo per il settore metalli e fonderie 6. Contratto collettivo per il settore elettroindustriale 7. Contratto collettivo per l industria metalmeccanica 8. Contratto collettivo per il settore imprese stradali 9. Contratto collettivo per il settore produzione e lavorazione metalli non ferrosi 10. Contratto collettivo per il settore tessile, abbigliamento, pelle e lavorazione pelli 11. Contratto collettivo per l attività estrattiva 12. Contratto collettivo per il settore elettro-energetico 13. Contratto collettivo per il settore silvicoltura 14. Contratto collettivo per l attività postale e corrieri 15. Contratto collettivo per l artigianato e l impresa 16. Contratto collettivo per il trasporto di passeggeri su strada 17. Contratto collettivo per il settore legno 18. Contratto collettivo per l industria chimica e della gomma La paga di partenza e la paga base minima per ciascuna delle classi tariffarie per l orario di lavoro pieno, i risultati di lavoro definiti in anticipo e per le normali condizioni di lavoro. Anche in questo caso la paga base del lavoratore deve essere uguale o superiore all ammontare della paga di partenza. Nella paga iniziale viene definita la paga per la prima classe tariffaria, l importo per le successive classi tariffarie vengono definiti in base a predeterminati rapporti proporzionali. E questa anche la differenza sostanziale rispetto alla paga base minima dove non esistono vincolanti rapporti proporzionali. La paga iniziale e tipica dei contratti collettivi delle seguenti categorie: 1. Contratto collettivo per l attività delle aziende comunali (aziende municipalizzate n.d.t) 2. Contratto collettivo per il settore metalli e fonderie 17

18 3. Contratto collettivo per il settore cellulosi, carta e lavorazione della carta 4. Contratto collettivo per il settore grafico 5. Contratto collettivo per il settore giornalistico- informativo, librario, editoria 6. Contratto collettivo per il settore assicurativo 7. Contratto collettivo per l industria chimica e della gomma 8. Contratto collettivo per il trasporto ferroviario 9. Contratto collettivo per il settore banche e casse di risparmio in RS 10. Contratto collettivo tra i lavoratori e le piccole imprese 11. Contratto collettivo per il settore immobiliare La paga minima corrisposta e tipico per il contratto collettivo dell edilizia. La paga minima corrisposta e prevista per l orario pieno e il conseguimento dei pianificati risultati di lavoro definiti in anticipo. La retribuzione non deve essere inferiore alla paga minima corrisposta per la corrispettiva classe tariffaria. LO STIPENDIO CORRISPOSTO Dopo aver illustrato la base di calcolo della paga del lavoratore, mi accingo a illustrare quali sono le voci che formano la paga effettivamente corrisposta. Secondo la legge sui rapporti di lavoro lo stipendio corrisposto al lavoratore e composta dalle seguenti voci: - paga base che viene definita tenendo conto della complessità delle mansioni lavorative previste dal contratto stipulato dal lavoratore. E quindi definita dal contratto di occupazione e rappresenta la retribuzione percepita dal lavoratore per l orario di lavoro pieno, per i risultati di lavoro definiti in anticipo ovvero secondo criteri stabiliti in anticipo e per normali condizioni di lavoro. La paga base non può essere inferiore dalla paga di partenza ovvero dalla paga base minima della corrispettiva classe tariffaria del contratto collettivo di categoria. La paga base rappresenta la base di calcolo per i supplementi e in alcuni casi anche per gli indennizzi. La paga corrisposta non deve essere inferiore alla paga base come definita dal contratto d occupazione. - paga per l efficienza lavorativa (premio di produzione) viene definita tenendo conto di economicità, qualità e quantità delle mansioni lavorative previste dal contratto di occupazione stipulato dal lavoratore. - supplementi che sono previsti per condizioni particolari di lavoro derivanti dalla distribuzione dell orario di lavoro (lavoro notturno, straordinario, domenicale, in giorni festivi e in giorni per legge liberi). I supplementi che sono previsti per condizioni di lavoro particolarmente difficili: sforzi particolari, influssi negativi dell ambiente lavorativo e rischio infortuni o malattie non contemplati nella definizione della complessità delle mansioni lavorative, possono essere determinati dal contratto collettivo (ad esempio- 18

19 orario in cui il lavoratore e armato, lavoro in ambienti con luce artificiale ecc ). I supplementi sono evidenziati separatamente nel caso in cui non previsti dalla paga base o spettano al lavoratore per condizioni particolari atipiche verificatesi nel periodo rendicontato. I supplementi sono corrisposti solo per il periodo di lavoro in condizioni particolarmente sfavorevoli. Oltre ai succitati supplementi spetta al lavoratore anche il supplemento per anzianità di servizio che ammonta allo 0,5% della paga base per ogni anno di servizio maturato ( per 5 anni quindi il 2,5% della paga base). - parte della retribuzione derivante dal premio aziendale (partecipazione dei lavoratori all utile d impresa) se prevista dal contratto collettivo o dal contratto d occupazione. tabella 1:Composizione dello stipendio corrisposto: Fonte: LRL paga base + supplementi + efficienza lavorativa + efficienza dell azienda =STIPENDIO CORRISPOSTO In conformità con la Legge sui rapporti di lavoro (LRL) spettano anche altre retribuzioni aggiuntive: - indennità per ferie annuali - premi anzianità di lavoro - trattamento di fine rapporto per pensionamento - aiuto di solidarietà - rimborso spese relative al lavoro (spese trasferimento al e dal lavoro, indennità di mensa ) - spese viaggio di lavoro (diaria, pernottamento,trasporto) - indennità per vita separata L ammontare delle altre retribuzioni individuali previste dai contratti collettivi cambia di contratto a contratto. In base alla legge sui rapporti di lavoro in caso di assenza spetta al lavoratore l indennità che e sostitutiva della retribuzione e viene pagata ai lavoratori in caso di assenza nei seguenti casi: - ferie annuali - assenza retribuita per ragioni personali - formazione 19

20 - festività e giorni definiti non lavorativi - quando il lavoratore non presta servizio per motivi adducibili al datore di lavoro - malattia o infortunio non relativi al lavoro - malattia professionale o infortunio al lavoro - in altri casi previsti dalla legge, l atto generico dell azienda ovvero il contratto collettivo valido per la determinata azienda LA PAGA MINIMA In Slovenia e previsto anche l istituto della paga minima che rappresenta la retribuzione spettante al lavoratore, in conformità con la Legge sulla paga minima e il sistema di armonizzazione e le altre retribuzioni, per l orario di lavoro pieno e non dipende dai risultati del lavoro. Se la paga del lavoratore e inferiore alla paga minima la differenza e a carico del datore di lavoro. La retribuzione può essere inferiore solo se l orario di lavoro non e pieno. L ammontare della paga minima viene fissato dai partner sociali (sindacati, datori di lavoro e governo). In conformità con la legge la paga minima e stata aggiornata nell agosto 2008 e ammonta a 589,17 (Uradni list/gazzetta Ufficiale RS, no.76/08). LA PAGA GARANTITA Con l introduzione dell istituto della paga minima nel 1995 in Slovenia si e mantenuta la categoria della cosiddetta paga garantita che però non rappresenta la retribuzione per il lavoro svolto, ma viene utilizzata come base di calcolo per determinati transfer sociali ovvero per la definizione dei diritti in base a leggi particolari e dall agosto 2006 ammonta a 237,73. 20

21 3. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO IN ITALIA 3.1. Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali 3.2. Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti 3.3. Indennità di mobilita 3.4. Integrazioni salariali ordinarie per l industria 3.5. Integrazioni salariali ordinarie per i lavoratori edili e affini 3.6. Contributi figurativi 3.7. Contratti di solidarietà 3.8. Lavoratori socialmente utili 3.9. Progetti e programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo 21

22 3.1. INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI L indennità ordinaria di disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi involontariamente senza lavoro, quindi senza retribuzione per i seguenti casi: - licenziamento - sospensione per mancanza di lavoro - scadenza del contratto - dimissioni per giusta causa (indotte da una ragione tanto grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro come il mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing,molestie sessuali,modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro scc.) - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Il trattamento ordinario di disoccupazione è riservato solo ai veri e propri, disoccupati,ai lavoratori che hanno già lavorato per un certo periodo e hanno perso il posto,sono esclusi gli inoccupati,cioè i lavoratori in cerca di prima occupazione. Sono assoggettate all assicurazione contro la disoccupazione le persone di entrambi i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l età di ammissione al lavoro e che prestino lavoro retribuito nel settore privato e che non hanno garanzia di stabilità d impiego. L assicurazione contro la disoccupazione va coperta dai seguenti lavoratori: - operai,impiegati anche se assunti con contratto part-time o a tempo determinato. - dirigenti di qualsiasi settore privato - lavoratori a domicilio nel caso di licenziamento e non nel caso di sospensione tra - un commessa e l altra. - lavoratori impiegati in attività stagionali. - lavoratori saltuari. - lavoratori domestici. - portieri di stabili. - lavoratori assunti in Italia ed operanti all estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. - ai soci di cooperative. - Non possono ottenere l indennità i seguenti lavoratori: 22

23 - lavoratori che si dimettono volontariamente ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono entro il 1 anno di età del bambino. - lavoratori parasubordinati. - lavoratori autonomi. - lavoratori con contratto part-time verticale. - lavoratori a domicilio. - lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale. - apprendisti. - caratisti,gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate - lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili - ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo - soci dipendenti da società o enti cooperativi regolati dal D.P.R. 602/70 - soci delle cooperative della piccola pesca regolati dalla legge 250/58 - soci delle cooperative teatrali e cinematografiche. REQUISITI Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere specifici requisiti: - essere disoccupato. - aver rilasciato al Centro per l impiego la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione. - aver svolto un attività lavorativa, con il versamento del contributo per la disoccupazione almeno due anni prima del licenziamento. - aver almeno un anno di contribuzione ( 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro. - essere in possesso della capacità lavorativa in caso contrario l indennità sarà erogata al momento del recupero della capacità lavorativa. - I contributi settimanali validi (cioè necessari per ottenere l indennità di disoccupazione)sono quelli versati per l assicurazione contro la disoccupazione involontaria. LA DOMANDA Per ottenere l indennità di disoccupazione,si deve presentare la domanda alla sede INPS più vicino alla residenza o al domicilio. La domanda deve essere presentata tassativamente entro 23

24 e non oltre gli 8 giorni dalla data di sospensione o licenziamento, o 98 giorni in caso di licenziamento in tronco per giusta causa. L indennità viene pagata direttamente dall INPS. LA DURATA La disoccupazione in pagamento dal primo gennaio 2008 viene corrisposta per un massimo di otto mesi pari a 240 giorni per i lavoratori con età anagrafica inferiore ai 50 anni. Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni alla data di risoluzione del rapporto di lavoro,la prestazione e prolungata fino ad un massimo di 12 mesi pari a 360 giorni. QUANTO SPETTA La misura dell indennità ordinaria di disoccupazione e determinata sulla base della retribuzione lorda percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta in misura percentuale rispetto a tale retribuzione La percentuale spettante e pari al: - 60% per i primi 6 mesi - 50% per i successivi 2 mesi - 40% per il periodo restane MANCATA CORRESPONSIONE L indennità non viene corrisposta quando il disoccupato: - presenta la domanda oltre il termine dei 68 giorni; - si rioccupa durante il periodo di carenza; - non riacquista la capacità lavorativa; - non presenta al Centro dell impiego la dichiarazione di disponibilità allo - svolgimento di un attività lavorativa. TERMINE DEL PAGAMENTO Il pagamento termina quando il disoccupato: - ha percepito tutte le giornate di disoccupazione - ha cominciato un nuovo lavoro - inizia un attività di lavoro autonomo - viene cancellato dalle liste dei disoccupati. - diventa titolare di un trattamento pensionistico diretti (vecchiaia,anzianità, - pensione di inabilità o assegno di invalidità) - si trasferisce in un paese extracomunitario con convenzionato con l Italia. 24

25 L indennità di disoccupazione è interamente cumulabile con le seguenti prestazioni: - le pensioni indirette e di guerra, - l assegno sociale, - le rendite da infortuni, - le pensioni a carico di stati esteri non convenzionati, - le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare. L indennità di disoccupazione non è compatibile con le seguenti prestazioni: - trattamenti pensionistici diretti, - trattamenti antitubercolari, - l indennità di malattia, - l indennità di maternità è paternità, - altre prestazioni previdenziali ( CIG,Mobilità ecc.) I lavoratori che percepiscono l indennità di disoccupazione possono richiedere gli assegni al nucleo famigliare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti previsti sono gli stessi dei lavoratori dipendenti. I TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L EDILIZIA Il trattamento speciale spetta a tutti i lavoratori soggetti all assicurazione contro la disoccupazione, licenziati da imprese edili rientranti nell ambito della Cassa integrazione guadagni della gestione edile. La legge 427/75 dispone che hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori licenziati per cessazione dell attività aziendale, ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o riduzione di personale,e per fallimento da aziende edili ed affini,anche artigiane. Dunque,per poter fruire dell indennità di disoccupazione speciale per edilizia è necessario che i lavoratori siano stati licenziati per le seguenti cause connesse all attività dell azienda: - cessazione dell attività aziendale, - ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, - riduzione del personale, - eventi meteorologici, - rifiuto di trasferirsi in altro cantiere, - fallimento di aziende edili e affini, 25

26 - stato di grave crisi occupazionale derivante da completamento di impianti industriali e di opere pubbliche di grandi dimensioni, - mancata ripresa al termine di un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale. Sono esclusi dalla prestazione : - i dirigenti, - gli apprendisti, - i lavoratori parasubordinati, - i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale, - i lavoratori licenziati per motivi non riguardanti l azienda, - i lavoratori che si dimettono volontariamente, - i lavoratori titolari di pensione diretta, - i lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato, - le altre categorie già escluse per la disoccupazione ordinaria. Il trattamento speciale compete per il periodo di 90 giornate e viene corrisposto per un massimo di 30 giorni al mese qualora ricorrono i requisiti terminato il godimento del trattamento speciale di disoccupazione edile si avrà diritto al pagamento dell indennità ordinaria di disoccupazione per ulteriori sette mesi se il lavoratore supera i 50 anni e quattro mesi, qualora non li superi. Per quanto riguarda l entità dell indennità di disoccupazione speciale edile valgono le stesse condizioni previste per il trattamento di mobilità legato alla retribuzione lorda Mensile che per il 2008 ammonta: 1 massimale Retribuzione mensile lorda fino a 1857,48 euro Indennità mensile lorda 858,58 euro Indennità mensile al netto del 5,84% 808,44 euro 2 massimale Retribuzione mensile lorda superiore a 1857,48 euro Indennità mensile lorda 1031,93 euro Indennità mensile al netto del 5,84% 971,67 euro DECADENZA Il trattamento di disoccupazione edile cessa quando: - l interessato ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale, - inizia un nuovo lavoro, 26

27 - diventi titolare di un trattamento pensionistico - vengono meno le condizioni di disponibilità resi ai centri per l impiego 3.2. L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e anno lavorato per almeno 78 giornate nell anno precedente,hanno diritto all indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti. L indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente,ma soltanto in caso d licenziamento o dimissioni per giusta causa. I REQUISITI L indennità spetta quando il lavoratore può far valere: - un anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni. - almeno 78 giornate di lavoro nell anno precedente. L IMPORTO Per i primi 120 giorni,l indennità non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera,nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 euro elevato a 1031,93 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1857,48 euro. LA DOMANDA La domanda va presentata all INPS entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione L INDENNITA DI MOBILITA L indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione,è una prestazione che ha una durata più lunga delle altre prestazioni di disoccupazione e che,prevedendo alcuni benefici 27

28 particolari in favore delle aziende che intendano assumere delle liste di mobilità i lavoratori iscritti,facilita la mobilità dei lavoratori da azienda ad un'altra. La legge 223/91 ha introdotto una nuova prestazione di disoccupazione,chiamata indennità di mobilità,prestazione che spetta soltanto ai lavoratori licenziati da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell intervento straordinario di Integrazione salariale e appartenenti a particolari settori dell attività produttiva. L azienda che non è in grado di garantire l occupazione di tutti i lavoratori può iniziare la procedura di mobilità,stabilita dall art.4 della legge n.223/91 individuando il numero delle eccedenze e dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali,nonché alle rispettive associazioni di categoria e agli uffici della Direzione Regionale del Lavoro,per un esame della situazione. Esaurita la procedura,l azienda può procedere al licenziamento collettivo dei lavoratori in possesso dei requisiti,ritenuti in esubero e gli Uffici della Direzione Regionale del Lavoro procedono all iscrizione dei lavoratori alle liste di mobilità. AZIENDE DESTINTARIE DALLA MOBILITA - industria con più di 15 dipendenti, - commercio con più di 200 dipendenti art.12 legge 223/91 - commercio con più di 50 dipendenti e fino 200 dipendenti art 7 legge 236/93 - agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti - attività logistica con più di 200 dipendenti o che occupino più di 50 dipendenti fino - a aziende artigiane dell indotto - cooperative di lavoro SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell indennità di mobilità i seguenti lavoratori: - operai,impiegati e quadri, - lavoratori dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi, - soci lavoratori delle cooperative di lavoro, - lavoratori a domicilio, - lavoratori dipendenti delle imprese de settore del trasporto aereo, Sono esclusi: - apprendisti, - dirigenti, 28

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