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1 STUDIO BURLONE - CRISA Dottori Commercialisti e Revisori contabili CIRCOLARE N 1 DEL LEGGE DI STABILITA La Legge di Stabilità (147/2013) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre ed è entrata in vigore dal 01 gennaio Di seguito le principali novità: ACE Potenziato, dall esercizio 2014, l incentivo alla capitalizzazione delle imprese (ACE). La Legge di Stabilità incrementa il coefficiente da utilizzare per calcolare la detassazione ACE (Dl 201/2011) da parte delle società che aumentano il patrimonio mediante conferimenti dei soci o utili accantonati a riserva. Tale coefficiente quantificato inizialmente al 3%, passerà nel 2014 al 4%, nel 2015 al 4,5% e nel 2016 al 4,75%. La base su cui si applica il coefficiente annuale è costituita dalla stratificazione degli aumenti di patrimonio realizzati a partire dal 1 gennaio 2011 (compreso l utile del 2010 non distribuito). Vanno portati in diminuzione di tale base ACE gli importi delle riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci in denaro o in natura a qualsiasi titolo. SCONTI IRAP PER NUOVE ASSUNZIONI Sconti Irap maggiorati per le imprese che incrementano la base occupazionale. La Legge di Stabilità introduce, a partire dall esercizio 2014, una deduzione dalla base imponibile regionale, per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto all anno precedente. Nel calcolo dell incremento occupazionale, vanno considerate anche eventuali riduzioni da parte di altre società del gruppo. La deduzione, che spetta per l anno dell assunzione e per i due successivi, è pari all intero costo del lavoro di ciascun dipendente neoassunto, con un tetto di euro e comunque entro il limite dell incremento complessivo del costo del lavoro risultante dal conto economico. LEASING PIU VANTAGGIOSO Introdotta un accelerazione dei tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria, ripristinando il regime esistente prima del Finora, in caso di leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili (come impianti, macchinari e attrezzature), la deducibilità dei canoni era consentita, in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale, mentre i canoni relativi a contratti di leasing immobiliare erano deducibili in un periodo ricompreso tra gli 11 ed i 18 anni, in relazione all attività esercitata dall impresa utilizzatrice. Gli autoveicoli, diversi da quelli utilizzati come strumentali all attività propria dell impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti, erano invece deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento. Ora, invece, per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014, viene stabilita la deduciblità dei canoni in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e non inferiore a 12 anni per gli immobili (anche per i professionisti). Resta invariato il periodo di deducibilità degli autoveicoli non strumentali (e non assegnati ai dipendenti). Ulteriore novità riguardante il leasing è l eliminazione dal 1 gennaio 2014 dell imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sul riscatto dei veicoli in leasing.

2 RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA Nuova opportunità per la rivalutazione dei beni di impresa. Come in passato la rivalutazione riguarderà i soggetti rientranti nel reddito di impresa, ovvero, sia le società di capitali, sia di persone, gli enti non commerciali e non, nonché le imprese individuali anche se in contabilità semplificata. Oggetto della rivalutazione sono i beni dell impresa ad esclusione degli immobili (quindi aree fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati) al cui scambio è diretta l attività di impresa. Ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali (marchi, brevetti, etc) nonché le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. Come in passato, la rivalutazione è obbligatoria per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Essa deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012; quindi per i soggetti con periodo di imposta coincidenti con l anno solare la rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio del Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini fiscali mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili, ovvero, del 12% per i beni non ammortizzabili. Tale maggior valore è riconosciuto ai fini dell ammortamento dal terzo esercizio successivo e quindi dal bilancio dell anno 2016, mentre ai fini della plusvalenza in caso di cessione, assegnazione ai soci o comunque per la destinazione a finalità estranee, la rivalutazione decorre dal 1 gennaio 2017 (ovvero quarto esercizio successivo). Il versamento dell imposta sostitutiva deve avvenire in tre rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi; la prima scade entro il termine del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in cui avviene la rivalutazione (16 giugno o 16 luglio 2014). RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate ai fini del calcolo delle plusvalenza rientranti nei redditi diversi. La rivalutazione si perfeziona con il versamento di un imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) ovvero del 4% (terreni e partecipazioni qualificate). Questa rivalutazione è rivolta esclusivamente ai soggetti che detengono i beni rivalutabili al di fuori dell attività di impresa. I beni oggetto di affrancamento devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2014, mentre l asseverazione della perizia di stima deve avvenire entro il 30 giugno 2014, termine per il pagamento della prima (o unica) rata dell imposta sostitutiva. IMU E FABBRICATI STRUMENTALI Deducibilità del 30% per l anno d imposta 2013, e del 20% dal 2014, dell Imu sui fabbricati strumentali dal reddito di impresa e dal reddito di lavoro autonomo con effetto retroattivo, a valere già dal Dal punto di vista soggettivo potranno fruire della deduzione sia le ditte individuali, sia le società di persone e di capitali. Non rientrano nell ambito della disposizione in esame i fabbricati destinati alla vendita (beni merce). A regime la deducibilità è limitata al 20% dell imposta e deve avvenire nel rispetto del principio di cassa. Ne consegue che si deduce solo l ammontare effettivamente pagato nell esercizio. COMPENSAZIONI CON VISTO Dopo la stretta sui crediti iva la Legge di Stabilità mette sotto vigilanza anche le compensazioni fatte con i crediti delle imposte sui redditi e dell Irap. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap, per importi superiori a euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità. La norma, a differenza delle compensazioni in materia di Iva, non prevede altre

3 limitazioni. Ai fini Iva la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell Iva, per importi superiori a euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Analoga disposizione non è invece prevista per le compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap che, per tale ragione, dovrebbero essere possibili dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di maturazione. 730 Per i crediti di importo superiore a euro risultanti dal modello 730, che saranno presentati nel 2014 e, quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi dell anno 2013, la restituzione di tali somme sarà fatta dall agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta, datore di lavoro o ente pensionistico. CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVA Stop all uso del contante per i canoni di locazione abitativa dal 1 gennaio A prescindere dall importo dei canoni, e dunque in deroga alla disciplina antiriciclaggio, gli affitti devono sempre essere versati per mezzo di strumenti tracciabili (assegni, carte di credito, bonifici bancari e altre modalità che consentano la tracciabilità). Nulla cambia invece per le locazioni commerciali. CARTELLE E AVVISI ESECUTIVI SENZA INTERESSI Tempo fino al 28 febbraio 2014 per aderire allo sconto degli interessi sulle cartelle e sugli avvisi esecutivi, pagando le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e aggio della riscossione in un unica soluzione. Alla luce della nuova disposizione, con riferimento ai carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il proprio debito, senza il pagamento di interessi, corrispondendo, entro il 28 febbraio 2014, una somma pari all ammontare originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo ancora dovuto, in caso di pagamento rateale già in corso, oltre all aggio della riscossione ad oggi dovuto nella misura dell 8%. DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO Prorogata fino alla fine del 2014 la maxi-detrazione del 50% sugli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo). Verrà poi ridotta al 40% per tutto il 2015 per poi ritornare al 36%, a regime, dal 1 gennaio La proroga ha riguardato anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimarrà di euro fino alla fine del 2015, per poi tornare ai consueti euro dal DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO Proroga al 31 dicembre 2014 per la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli interventi sul risparmio energetico degli edifici. Tale detrazione passerà poi fino alla fine del 2015 alla percentuale ridotta del 50%. Si tratta degli interventi per i pannelli solari termici (non per il fotovoltaico, detraibile al 36%-50%), per gli impianti di climatizzazione invernale, le pareti isolanti, le coperture, i pavimenti, le finestre e la riqualificazione energetica generale degli edifici. A meno che non vi siano ulteriori proroghe, dal 2016 gli interventi per il risparmio energetico degli edifici potranno beneficiare solo del bonus del 36%. Per gli interventi sul risparmio energetico relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% per i lavori sul risparmio energetico è stata prorogata non fino al 31 dicembre 2014, ma fino al 30 giugno Successivamente e fino al 30 giugno 2016, la detrazione sarà del 50%, sempre con le regole e le procedure previste per il bonus del 65%.

4 DETRAZIONI SU ACQUISTO MOBILI Modificata l agevolazione per l acquisto dei mobili e i grandi elettrodomestici. In base alle regole originarie la detrazione Irpef del 50% sull acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, spetta per i pagamenti effettuati con bonifico parlante, carta di debito o credito dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, solo se durante il periodo che va dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 sono state pagate con bonifico parlante spese, detraibili dall Irpef al 50%, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e solo se questi lavori sono iniziati prima del pagamento per i mobili e gli elettrodomestici. L incentivo in vigore dal 1 gennaio 2014, invece, consente di detrarre il 50% dei pagamenti effettuati nel 2014 per mobili ed elettrodomestici, solo se spetta la detrazione del 50% o del 40% per uno dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre Le spese di ristrutturazione possono essere sostenute, cioè pagate, in un periodo molto più ampio rispetto a quelle necessarie per l incentivo mobili applicabile dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre Per la detrazione in vigore dal 1 gennaio 2014 i lavori sul fabbricato devono essere iniziati (non necessariamente pagati) prima del pagamento per i mobili e gli elettrodomestici. Inoltre, la detrazione va sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa agevolabile è di euro. IMU-TASI-TARI Situazione ancora confusa per le imposte locali sulla casa. Ci limitiamo qui a fornire il quadro di base che sarà molto probabilmente modificato nei primi mesi del L Imu è stata parzialmente riscritta, escludendo l abitazione principale e assimilando a quest ultima alcune categorie di immobili, come quelli in uso alle forze di polizia. Viene anche spostato al 24 gennaio 2014 l appuntamento con la mini rata Imu, il saldo della differenza tra l aliquota del 4 per mille e quella deliberata dal Comune per l abitazione principale per il Per le case sfitte di proprietà di chi risiede nello stesso Comune, sulla rendita catastale si applicherà l Irpef maggiorata di 1/3 (ma calcolata al 50%). La Tasi, invece, sarà la grande novità del La base imponibile è la stessa dell Imu, ma non ci saranno sconti se non quelli (decisi dal Comune) per i non residenti e poche altre categorie di contribuenti. L aliquota per il 2014 sarà decisa dai municipi e andrà dall 1 al 2,5 per mille; in ogni caso la somma delle aliquote Tasi + Imu non potrà superare il 6 per mille per l abitazione principale e il 10,6 per mille per gli altri fabbricati. Quanto alla Tari sarà la riedizione della vecchia Tarsu (Tassa dei rifiuti solidi urbani) e dovrà coprire tutti i costi di gestione ed investimento del servizio. TASSO DI INTERESSE LEGALE Il DM ha ridotto il tasso di interesse legale all 1% in ragione d anno, rispetto al 2,5% stabilito da precedente DM. Il nuovo tasso di interesse legale dell 1% si applica dal 1 gennaio DICHIARAZIONE CARTACEA PER REGISTRATORI DI CASSA Per gli operatori che certificano i corrispettivi mediante l emissione di scontrino fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, non sarà più necessario comunicare la messa in servizio, la variazione e la disinstallazione dei registratori di

5 cassa. L Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n del ha, infatti, eliminato tale obbligo comunicativo, che avveniva mediante dichiarazione in forma cartacea, tramite lettera raccomandata inviata alla competente Direzione Provinciale dell Agenzia delle Entrate. Le informazioni previste nelle dichiarazioni, ora soppresse, sono riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verificazione periodica all atto dell installazione o disinstallazione. Rimaniamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.