Regolamento del Coordinamento CARE

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1 Regolamento del Coordinamento CARE (a completamento di quanto indicato nello Statuto) Il presente Regolamento attua, definisce e disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle Associazioni che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto del Coordinamento CARE. Allo stesso modo, il presente Regolamento, individua ruoli e compiti delle Associazioni e dei loro rappresentanti al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all interno dello Statuto Sociale. Questo regolamento non ha effetto retroattivo e si configura come fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni. 1. Principi ispiratori Il Coordinamento CARE mette al centro l interesse supremo del minore e opera affinché sia reso esigibile il diritto dello stesso a crescere in famiglia. Riconosce i principi base affermati dalla legislazione vigente in tema di diritto alla famiglia e in particolare dalla legge 184/83 e s.m., sanciti dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell infanzia (New York 1989 e ratificata dall Italia con la L. 176/91) e dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (L Aja 1993 e ratificata dall Italia con la L. 476/98). Il Coordinamento CARE si interessa dei temi riguardanti i minori in stato di disagio e abbandono, in particolare si concentra sul diritto di ogni minore a crescere in famiglia, prima fra tutte quella d origine, e sugli strumenti dell'adozione e dell'affido quali risolutori, definitivi o temporanei di un eventuale grave stato di necessità. Promuove e mette in campo azioni che favoriscano la cura e il benessere di tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, ponendo particolare attenzione a quei minori che possano trovarsi in stato di ulteriore debolezza per fattori esogeni o endogeni.

2 Il Coordinamento CARE promuove e sostiene le azioni culturali e formative che rafforzano l'attuazione dei principi sopra enunciati adoperandosi affinché i diritti affermati dalla legislazione vigente siano riconosciuti dalle istituzioni quali diritti realmente esigibili. Il Coordinamento CARE si propone come interfaccia tra le associazioni famigliari ad esso aderenti e le Istituzioni che si occupano di minori. Il Coordinamento CARE diffonde l'attività svolta dalle associazioni ad esso aderenti promuovendo un confronto continuo tra le stesse e mettendo in atto prassi che agevolino la condivisione delle attività e delle idee, la sperimentazione di nuovi interventi e il dialogo tra le associazioni famigliari tutte. 2. Iscrizioni al CARE Le Associazioni Familiari che aderiscono al Coordinamento CARE sono Organizzazione di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Associazioni di solidarietà familiare o libere Associazioni. Non sono in nessun caso Enti Autorizzati. La domanda di ammissione al CARE va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata. La domanda deve essere corredata di: copia dello statuto e dell'atto costitutivo; copia dell eventuale regolamento interno; codice fiscale; composizione degli organi sociali; numero di soci iscritti; descrizione delle attività svolte e programmate; informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento; iscrizione all albo regionale delle OdV o delle Onlus (se presente). Successivamente, per richiedere l iscrizione al Coordinamento occorre: leggere e accettare lo Statuto, il Documento dei Principi e il presente Regolamento con delibera scritta del Consiglio Direttivo;

3 compilare la Scheda informativa delle Associazioni aderenti; pagare la quota di ingresso; nominare il/i referente/i in CARE della AF attraverso delibera e obbligo di comunicazione per iscritto al CD del CARE di qualsiasi variazione rispetto ai nominativi comunicati, sempre attraverso Delibera del CD della AF; inviare il logo dell Associazione in formato.jpeg. L iscrizione al Coordinamento CARE è vagliata dal Consiglio Direttivo del CARE ed è subordinata alla produzione della documentazione richiesta. Il CD del CARE può chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti in caso di dubbi o perplessità che la AF richiedente dovrà fornire per iscritto. L Associazione aderente ha l obbligo di partecipare alla prima assemblea utile dopo il suo ingresso per conoscere il CARE e farsi conoscere dalle altre AF. Il processo di adesione al CARE è seguito via mail e comunque per iscritto da uno o due Consiglieri del CARE, nominati con apposita delibera del Consiglio del CARE. In caso di necessità il CARE può partecipare attraverso un suo referente a un Assemblea Soci e/o a una riunione di CD dell Associazione richiedente per semplificare le informazioni. 3. Doveri delle Associazioni socie Alle Associazioni socie è richiesto: la partecipazione del referente CARE dell AF socia ad almeno una delle due previste assemblee annuali del CARE solitamente convocate una a Bologna e l altra a Roma; la compilazione della scheda informativa entro il terzo mese di ogni anno; il versamento della quota annuale come stabilito dall apposita delibera del CD, entro due mesi dalla scadenza di ogni singola annualità. Entro un mese dalla comunicazione di versamento è possibile richiedere al CD la rateizzazione o la dilazione della quota annuale con motivazione scritta. Il dovere di comunicare tempestivamente al CD ogni variazione di ordine legale o organizzativa che dovesse intervenire. Quali ad esempio lo statuto, organi sociali, referente in CARE, struttura organizzativa, ecc.

4 Il dovere di comunicare al CD iniziative/petizioni/progetti di rilevanza nazionale o sovranazionale in cui è possibile e/o opportuno prevedere la partecipazione collettiva del CARE quale organismo nazionale e sovra associativo. Il dovere di comunicare al CD la presenza e partecipazione ai Tavoli regionali o agli organismi nazionali di cui si è membri, che abbiano attinenza coi temi del CARE, e comunicare alle istituzioni e organismi presenti al Tavolo cui si partecipa la propria adesione al Coordinamento CARE e/o la presenza in rappresentanza del CARE stesso 4. Recesso Le dimissioni dei soci del CARE vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata. Nel caso in cui un socio non ottemperi agli obblighi previsti nello Statuto e alle indicazioni del Regolamento del CARE, secondo i tempi ivi indicati o nelle specifiche delibere degli organi sociali, il Presidente ovvero il consigliere all uopo delegato, entro 30 giorni successivi alle scadenze temporali previste, invia una mail di sollecito con richiesta al socio di rispetto degli obblighi suddetti. Nel caso in cui tale richiesta non venga adempiuta o venga adempiuta con modalità ritenute dal Presidente non adeguate a quanto previsto, decorsi 60 giorni dalla spedizione della mail, il Presidente sottopone la questione al primo CD affinché esso, nelle forme, tempi e modalità ritenute adeguate, deliberi di proporre all'assemblea l'esclusione del socio. Il Presidente pone la proposta di delibera all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile. Con le stesse modalità può essere proposta l'esclusione del socio per inosservanza delle deliberazioni degli organi del CARE o per gravi motivi. La perdita della qualità di Socio per morosità avviene con delibera del consiglio direttivo trascorsi ulteriori 12 mesi dal mancato versamento della quota sociale.

5 5. Libro Soci Le Associazioni aderenti vengono iscritte nel Libro Soci con denominazione, sede legale, atto costitutivo, iscrizione al Registro regionale del Volontariato (se esistente), Codice Fiscale e numero dei soci all atto dell iscrizione. Il CARE non ha obblighi di assicurazione per i soggetti associati perché è un Associazione di secondo livello, per cui le Associazioni di cui è composta già assicurano i loro soci. 6. Il Consiglio Direttivo Ogni anno il CD deve formulare il programma annuale delle attività in materia di adozione e affido. La Presidenza si rende disponibile, su richiesta delle Associazioni, a partecipare alle riunioni annuali delle Associazioni aderenti per discutere delle questioni territoriali. 7. Incarichi di CD Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento che deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell Assemblea. L eventuale candidatura per l elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. Al momento della registrazione dell Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l elezione alle cariche sociali. Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell Assemblea.

6 8. Comitato tecnico- scientifico Viene nominato dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. È composto da persone scelte tra i soci delle singole associazioni che dimostrino esperienza e competenza nelle seguenti aree: legale e normativa, psicologica, pedagogica, sociologica e medica. Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina del Comitato tecnico- scientifico ne stabilisce la durata dell'incarico, comunque non oltre la durata del proprio mandato. L'incarico di membro del Comitato scientifico è gratuita, non dà diritto ad alcuna compenso salvo i rimborsi spese come disciplinato dall apposito regolamento. Inoltre l incarico può essere revocato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, in caso di compromissione del rapporto fiduciario. Il Comitato è presieduto dal Presidente del CARE che lo convoca almeno due volte l'anno e comunque quando sia richiesto dal Consiglio Direttivo. Il Comitato dà pareri agli organi del CARE al fine di migliorare il livello scientifico e culturale del lavoro svolto e di adeguare metodologie e programmi di intervento ai progressi della ricerca scientifica e sociale, esprime parere di carattere consultivo anche sul programma annuale delle attività di CARE. 9. Organizzazione interna Oltre agli organi previsti all art. 8 dello Statuto Sociale e al fine di consolidare la struttura organizzativa e favorire la maggior partecipazione delle associazioni socie all attività del Coordinamento, è facoltà del Consiglio direttivo creare uffici o funzioni necessarie per il funzionamento di CARE. Tali uffici possono essere, per esempio, Ufficio Stampa Referente dell Affido Referente dell Adozione Referente di Progetto Coordinatore del Comitato Scientifico

7 Coordinatore territoriale Nel caso di loro istituzione, vengono nominati da consiglio direttivo e scelti tra i membri medesimi del direttivo o tra i soci delle associazioni appartenenti al Care. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. La loro nomina è efficace a far data dalla delibera del CD medesimo ma è comunque sottoposta a ratifica nella prima assemblea dei soci convocata dopo la loro nomina. L incarico in una delle funzioni previste è a titolo gratuito, è previsto il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilità da apposito regolamento. 10. Regole per la Gestione amministrativa del CARE Il Tesoriere è l organo amministrativo del CARE, i poteri attributi alla funzione sono previsti dallo Statuto sociale o con apposita delibera del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica dell assemblea dei soci nella prima convocazione utile. Le regole di gestione sono stabilite da apposito regolamento approvato dall assemblea dei soci e costituisce parte integrante del presente regolamento generale. 11. Referenti delegati a specifici compiti Il CD può delegare specifici settori di interesse ad uno o più membri dello stesso direttivo o terzi di comprovata esperienza purché soci delle Associazioni aderenti al CARE. Tutti gli incarichi sono deliberati dal CD e sono coordinati dal Presidente. I Referenti operano nei limiti previsti dalla delega ricevuta, non ricevono compenso alcuno e, limitatamente agli argomenti a loro delegati, possono partecipare su esplicito invito del CD stesso e senza diritto di voto, alle riunioni del CD.

8 12. Collaborazioni È facoltà del CD avvalersi di consulenze di esterni che risultano esperti in specifiche aree tematiche (operatori, dottorandi, ecc.), istituzioni (Università, ASL, ecc.), pubblici e privati, ritenuti utili alle attività del CARE (studi, ricerche, documenti, ecc.). L incarico individuato, la sua durata e il relativo costo deve essere reso pubblico a tutti le associazioni socie anche mediante pubblicazione su apposita pagina del sito web. 13. Coordinamenti territoriali specifici L organizzazione del CARE può articolarsi anche con specifici coordinamenti territoriali (di ordine geografico). La loro costituzione può avvenire su iniziativa del consiglio direttivo in presenza di necessità oggettiva o su richiesta esplicita di tutte le associazioni socie presenti nel territorio medesimo. In ogni caso deve essere assunta apposita delibera del consiglio direttivo e portata in ratifica all assemblea dei soci alla prima occasione utile. Il funzionamento del coordinamento territoriale è regolato da specifico regolamento e approvato, su proposta del CD, dall Assemblea. Il Coordinamento territoriale specifico ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, stimolando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle Associazioni e la fattiva collaborazione con gli Enti locali. Il regolamento deve garantire l elezione democratica del rappresentante, la partecipazione delle associazioni ai momenti di discussione sui programmi di attività riguardanti il territorio del Coordinamento e alla verifica della sua attuazione. I Coordinamenti territoriali specifici rispondono alla Presidenza.

9 14. Gruppi tematici È altresì facoltà del consiglio direttivo promuovere per argomenti, temi o eventi di particolare complessità e rilevanza, gruppi di lavoro tra le associazioni socie. La partecipazione a tali gruppi è libera, senza particolare vincoli e formalismi. I gruppi di lavoro rispondono alla Presidenza. 15. Logo e sito WEB Il logo dell associazione è costituito da 4 pezzi di puzzle uniti fra loro su sfondo bianco. Tre pezzi sono verdi e un quarto (a destra) è arancione e riporta la denominazione CARE. L uso del logo associativo è consentito al CARE e alle associazioni socie in affiancamento a quello proprio. Il dominio internet e il sito è di proprietà del CARE e può incaricare un socio a gestirlo. Il presente regolamento viene approvato all unanimità dall assemblea generale dei soci del

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