STIMA DEI LIVELLI DI CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA LINEE ELETTRICHE AD ALTA E ALTISSIMA TENSIONE SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI RELAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STIMA DEI LIVELLI DI CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA LINEE ELETTRICHE AD ALTA E ALTISSIMA TENSIONE SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI RELAZIONE"

Transcript

1 STIMA DEI LIVELLI DI CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA LINEE ELETTRICHE AD ALTA E ALTISSIMA TENSIONE SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI RELAZIONE Sezione di Rimini Rimini, Febbraio 2008

2 Composizione del team di progetto Anno 2008 per l ARPA Dr. S. R. de Donato Responsabile del Progetto Dr. P. Bevitori Coordinatore del Progetto Dr.ssa R. Monti Responsabile della Modellistica

3 Sommario 1. INTRODUZIONE NORMATIVA ALGORITMO DI CALCOLO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ELABORATI PRODOTTI CONCLUSIONI ALLEGATO 1 - Legge Regionale n 30 del 2001 Pagina 1 di 22

4 1. INTRODUZIONE Con convenzione del il Comune di Rimini ha affidato ad ARPA Sezione di Rimini la realizzazione di un progetto consistente nella determinazione teorica dei livelli di campo magnetico prodotto da elettrodotti ad alta ed altissima tensione presenti sull intero territorio comunale. In particolare il Comune ha richiesto una valutazione in prossimità di incroci e linee vicine in modo tale da massimizzare il campo magnetico stimato. Tale massimizzazione è stata calcolata quindi impostando di volta in volta il verso delle correnti circolanti sulle linee in modo da produrre in ogni punto di valutazione il massimo valore di campo magnetico. La fase del progetto relativa alla determinazione del contributo totale delle linee elettriche site nel Comune di Rimini è stata realizzata utilizzando un modello di calcolo del campo magnetico denominato EFC-400 (Magnetic and Electric Field Calculation) prodotto dalla Società Narda. In tale modello è stato possibile implementare le curve altimetriche del territorio: in tal modo si sono potute ottenere stime che tenessero conto anche dell orografia. I valori di campo magnetico calcolati sono stati importati nell applicativo ArcView GIS 3.2. Ciò ha permesso di rappresentare le curve di isolivello corrispondenti a diversi valori di campo magnetico all altezza di 1 metro dal suolo. Le mappe così realizzate sono state sovrapposte alle carte territoriali (CTR) tramite ArcView GIS 3.2 e stampate in scala 1: NORMATIVA Il 22 febbraio 2001 è stata emanata in Italia la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici i cui provvedimenti attuativi principali sono stati emanati nel luglio 2003, n. 2 DPCM 8/07/2003, e pubblicati sulla G. U. n. 199 del 28/08/2003. La legge allarga gli obiettivi di tutela, non limitandosi alla tutela della salute, ma tutelando anche l ambiente ed il paesaggio. La tutela della salute, in particolare, viene conseguita: a) attraverso la definizione dei tre differenti limiti, limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità, per gli impianti fissi sorgenti di inquinamento elettromagnetico ambientale; b) tramite l informazione agli utenti per gli impianti di uso domestico e anche per l ambito lavorativo; tale informazione è mirata a fornire tutte le notizie utili in merito alla distanza minima consigliata dall apparecchiatura, ai livelli di esposizione prodotti dalla stessa, alle prescrizioni di sicurezza da rispettare. Pagina 2 di 22

5 Con questa legge, pertanto, vengono definiti o individuati gli strumenti che possono consentire la riduzione dell inquinamento elettromagnetico negli ambienti di vita: strumenti normativi, pianificatori, economici, strumenti per lo sviluppo delle tecnologie ed anche per l educazione del cittadino. Per quanto concerne la definizione di valori limite, essa si basa su una protezione a più livelli. La protezione rispetto agli effetti sanitari accertati (effetti acuti) si realizza con la definizione dei limiti di esposizione, ossia di quei valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come valori di immissione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione (art. 3, comma 1, lettera b); La protezione rispetto agli effetti a lungo termine si realizza con la definizione di valori di attenzione, ossia di quel valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (art. 3, comma 1, lettera c); Ai fini di una progressiva minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici, sempre nell ottica di una protezione da effetti a lungo termine e nella logica della prudent avoidance, sono stati introdotti gli obiettivi di qualità, ossia valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come valori di emissione degli impianti e delle apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo (art. 3, comma 1, lettera d). Tali obiettivi di qualità sono rappresentati dai criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per ottenere nel tempo una riduzione delle esposizioni. La legge quadro attribuisce competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni (art. 4 e art. 8). Le Regioni a loro volta sono tenute a definire ulteriormente le competenze delle Province e dei Comuni attraverso l emanazione di apposite leggi regionali. In particolare, le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale spettano alle amministrazioni provinciali e comunali che le esercitano tramite le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell Ambiente (ARPA e APPA) (art. 14). I decreti applicativi della legge quadro n. 36/2001 ( Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz e Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per Pagina 3 di 22

6 la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ) dispongono di un notevole contenuto specialistico per la caratterizzazione dei campi elettromagnetici nell ambiente, con prescrizioni che in certi casi sono vere e proprie norme tecniche o vi rimandano direttamente. La volontà del legislatore appare oggi orientata decisamente in quest ultimo senso, demandando direttamente al sistema delle Agenzie la formulazione delle diverse procedure tecniche previste in attuazione dei decreti medesimi. Basta richiamare l art. 5 e l art.6 comma 2 del DPCM 8/07/2003 riguardante la frequenza di rete (50 Hz) in cui viene rispettivamente demandato ad APAT e al sistema agenziale ARPA/APPA il compito di formulare le procedure di misura e valutazione per la determinazione del valore di induzione magnetica ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell obiettivo di qualità e di formulare una metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. DPCM 08/07/03 Il DPCM 08/07/03, relativo ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti, modifica i valori limite previsti dal DPCM 23/04/92, integrato dal successivo DPCM 28/09/95, abrogandone in quanto incompatibili le disposizioni, e definisce i parametri per la determinazione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici che comportino una permanenza non inferiore a quattro ore (uso residenziale, scolastico, sanitario). All art. 3 il Decreto fissa il valore limite di esposizione per l intensità di induzione magnetica, pari a 100 μt e 5 kv/m per il campo elettrico. Prevede inoltre, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, il valore di attenzione di 10 μt, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio, da rispettarsi nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Infine, all art. 4 dello stesso Decreto, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μt per l'induzione magnetica (sempre inteso come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio), da perseguirsi sia nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore sia nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio. La L.36/01 prevede la presentazione alle Amministrazioni di competenza di Piani di risanamento da parte dei gestori, allo scopo di adeguare le strutture al rispetto dei limiti e dei criteri Pagina 4 di 22

7 fissati dal citato DPCM. E ancora in attesa di emanazione il Decreto che dovrà determinare i criteri di elaborazione dei Piani di risanamento (art. 4, comma 4, L 36/01). Si sottolinea comunque l attuale situazione di transitorietà e di incertezza normativa, che non permette di definire chiaramente i superamenti rispetto al DPCM 08/07/03, né di procedere efficacemente agli eventuali risanamenti programmati, vista la mancata emanazione, ad oggi, sia delle Linee Guida da elaborare a cura del sistema agenziale APAT-ARPA relative alle procedure di misura e valutazione per l individuazione dei superamenti del valore di attenzione e dell obiettivo di qualità, sia del Decreto attuativo della Legge Quadro 36/01, previsto all art. 4, comma 4 della stessa legge, che dovrebbe determinare i criteri di elaborazione dei piani di risanamento. Ad oggi, inoltre, non è ancora stata definita dal sistema agenziale APAT-ARPA la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, così come previsto all articolo 6 del presente Decreto. Legge Regionale dell Emilia - Romagna 31/10/2000 n. 30 In tema di basse frequenze (elettrodotti e impianti connessi), pur rimanendo alle Amministrazioni centrali l individuazione dei valori limite di esposizione nonché degli obiettivi di qualità, la L.R. 30/01 dell Emilia Romagna indica un obiettivo di qualità di 0.2 μtesla raggiungibile tramite una pianificazione urbanistica che preveda delle fasce di rispetto definite nei confronti degli elettrodotti e degli edifici di nuova costruzione. Per l esistente viene previsto un censimento di tutte le situazioni in cui si realizza un valore superiore a 0.5 μtesla. In Allegato, per completezza, si riporta interamente la Legge Regionale comprensiva quindi anche della parte riguardante gli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e telefonia mobile con tutte le modifiche apportate dalle successive Leggi regionali (L.R. 13 novembre 2001 n. 34, L.R. 13 novembre 2001 n. 38, L.R. 25 novembre 2002 n. 30) ed in particolare dalla recente L.R. 6 marzo 2007 n. 4. Direttiva Regionale per l applicazione della L.R. 30/00 (D.G.R. 197/2001) La direttiva individua le fasce laterali per valori di 0.2 e 0.5 μtesla in funzione delle varie tipologie di elettrodotti (art. 13.3, tabella n. 1 e 2 della lettera a). Nella tabella seguente vengono riportate le dimensioni in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell obiettivo di qualità di 0.2 μtesla al ricettore. Pagina 5 di 22

8 kv Terna singola Doppia terna ottimizzata Doppia terna non ottimizzata Nella tabella seguente vengono riportate le dimensioni in metri della fascia laterale di rispetto per l individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0.5 μtesla al ricettore. kv Terna singola Doppia terna Doppia terna non ottimizzata ottimizzata La stessa direttiva specifica che nel caso di linee di tipologia non standard con tensione pari o superiore a 15 kv (lettera c del punto 13.4) e nel caso di linee ed impianti elettrici ad alta e/o media tensione coesistenti (lettera e del punto 13.4) l ampiezza della fascia dovrà essere valutata specificatamente attraverso l utilizzo di modelli di calcolo. L articolo 13.3 della direttiva consente inoltre la definizione di ampiezze minori per qualunque tipologia di impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica qualora si dimostri il perseguimento dell obiettivo di qualità così come definito al punto 13.1 della medesima direttiva. La stessa DGR individua nel 50% della portata in corrente in servizio normale la corrente di riferimento per le valutazioni suddette. 3. ALGORITMO DI CALCOLO Per il calcolo del contributo dei conduttori delle linee al campo magnetico totale generato in un punto del territorio si è fatto riferimento ad un modello che, nell ipotesi semplificativa di conduttori rettilinei, paralleli fra loro e di lunghezza indefinita, fornisce gli stessi risultati di quello riportato dalla norma CEI 211-4/1996. In realtà tuttavia i conduttori di una linea assumono, fra due tralicci consecutivi, la forma di una catenaria; inoltre possono presentarsi in configurazioni di non parallelismo. Pagina 6 di 22

9 In particolare la catenaria può essere descritta dall equazione: ξ z ( ξ ) = k cosh + C1 + C k 2 dove: ξ è l asse orizzontale del piano verticale (z, ξ) su cui giace la catenaria; C 1 e C 2 sono costanti di integrazione che vanno determinate in base alle coordinate dei punti iniziale e finale della campata; k è il parametro di tesatura pari al rapporto H/w fra la componente orizzontale della forza di tensione lungo la linea (H [N], costante) e il peso per unità di lunghezza della fune w [N/m]. Nelle operazioni concrete di valutazione della catenaria si utilizza tuttavia un modello geometrico semplificato consistente nel sostituire la catenaria con una parabola equivalente. Nel generico sistema di riferimento l espressione della parabola equivalente alla catenaria si può scrivere come: ( + C ) z = ξ + 2k 2 1 ( ξ ) C2 Per poter considerare qualsiasi configurazione di conduttori comunque disposti nello spazio, in condizione quindi di massima generalità, si è proceduto suddividendo ogni conduttore (disposto secondo l opportuna catenaria descritta dalla specifica parabola equivalente) in un numero opportuno di segmenti in modo da poter considerare ognuno di questi ultimi rettilineo (vedi figura), mantenendo tuttavia la propria orientazione nello spazio. Suddivisione della catenaria in segmenti Si sono quindi opportunamente sommati i contributi dovuti ai singoli segmenti per ottenere il valore del campo magnetico totale in un punto, dovuto al contributo di tutte le linee presenti. Pagina 7 di 22

10 In particolare, infatti, ogni conduttore attraversato da corrente è circondato da un campo magnetico che può essere illustrato da linee di forza in forma di cerchi concentrici attorno al conduttore. I H = I/2 πr Campo magnetico di un conduttore La densità del flusso magnetico di una configurazione di conduttori si calcola secondo la legge di Biot-Savart come sovrapposizione di campi parziali di segmenti di conduttori singoli. Ogni conduttore parziale infinitesimale contribuisce al campo totale secondo la: r r r μ0 dl db() t = I() t 3 4 π r Se si pone il segmento i-esimo di conduttore di lunghezza L nell'origine del sistema di coordinate parallelamente all'asse x, il suo contributo di campo nel punto P(x, y, z) è allora: z P(x,y,z) r Bz By Bx y L x r B i Conduttore parziale nell'origine di coordinate μ Li x p x p i + 4πr r 0 () t = I () t ( L x ) + r x + i p p con le componenti di vettore: Pagina 8 di 22

11 Bxi ()= t 0 B yi z p r () t = Bi () t 2 2 y + z p p B zi y p r () t = Bi () t 2 2 y + z p p Per il calcolo dell'intensità di campo, il punto della griglia di valutazione considerato è trasformato nel sistema di coordinate locale del segmento rispettivo. Questo avviene tramite uno spostamento ed una successiva rotazione. Una volta ricavato il contributo del segmento nel sistema locale di coordinate questo viene ritrasformato nel sistema di coordinate generali. La somma vettoriale dei contributi di campo fornisce il vettore di campo finale: B r B = B B x y z Il metodo impiegato scompone quindi ogni conduttore della linea in un predefinito numero di segmenti per ognuno dei quali si calcola il contributo secondo le relazioni precedenti; l insieme dei contributi di tutti i segmenti viene infine opportunamente sommato per fornire il valore totale del campo magnetico nel punto di stima. Il procedimento sopra descritto è implementato in un opportuno software in grado di calcolare il valore di campo magnetico in ogni punto di una ipotetica griglia di passo 5 metri sovrapposta all area del territorio comunale da analizzare e dovuto all insieme di tutti conduttori delle linee interessate. In tal modo è stato possibile, attraverso ulteriori software di elaborazione dati, esprimere i livelli di campo magnetico sotto forma di isolinee ognuna corrispondente ad un particolare valore del campo magnetico e rappresentare i risultati su cartografia georeferenziata. Inoltre, potendo considerare la quota sul livello del mare di ogni punto di valutazione, tali isolinee rappresentano il valore di campo magnetico a diverse altezze dal suolo. Pagina 9 di 22

12 4. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4.1 Fasi del progetto La realizzazione del progetto ha previsto le diverse fasi di seguito elencate: individuazione delle linee ad alta ed altissima tensione situate sul territorio del Comune di Rimini; individuazione delle caratteristiche strutturali dei tralicci e conduttori, in particolare: coordinate in pianta (Gauss-Boaga Est) e altezza, di origine e fine, di ogni conduttore per ogni campata; diametro, parametro di posa (tesatura), materiale di costruzione e fase per ogni conduttore; calcolo dell altezza a metà campata di ogni conduttore con riferimento all equazione della catenaria; portata in corrente in servizio normale per ogni elettrodotto; costruzione di un DTM (modello del terreno) a partire dalle curve altimetriche del territorio provinciale fornite dalla Provincia; identificazione di una griglia di calcolo su cui eseguire le stime per le diverse altezze dal suolo considerate; interpolazione dei dati di calcolo per la rappresentazione mediante curve di isolivello dei valori di campo magnetico; in particolare in prossimità di incroci o linee vicine si sono implementate tutte le configurazioni possibili per il verso delle correnti in modo tale da massimizzare in ogni punto di valutazione il valore del campo magnetico; rappresentazione delle curve in ambiente ArcView su cartografia georeferenziata. 4.2 Corrente utilizzata Come da DGR 197/2001 le valutazioni sono state condotte utilizzando per ogni linea il 50% della portata in corrente in servizio normale. I dati relativi alle caratteristiche strutturali delle linee sono stati forniti dai rispettivi gestori. Il campo magnetico è stato calcolato a 0.2 e 0.5 μtesla così come previsto dalla normativa regionale vigente. Le stime effettuate nel presente studio considerano la corrente relativa ad ogni tipologia di conduttore di ciascuna linea elettrica. Il valore di corrente corrispondente alle specifiche caratteristiche strutturali dei conduttori, oltre ad essere fornito dai gestori, è stato inoltre verificato da ARPA in funzione di quanto indicato nella norma CEI Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kv. Pagina 10 di 22

13 4.3 Curve altimetriche Nel calcolo del campo magnetico sono state considerate anche le curve altimetriche del terreno fornite dalla Provincia di Rimini, in particolare da queste curve è stato elaborato un DTM (Digital Terrrain Model) a passi di 5 metri di cui si riporta un esempio nella figura seguente. Nelle due figure successive è evidenziata in un caso pratico l importanza dell orografia del terreno sul calcolo del campo magnetico. Nella prima figura sono rappresentate le isolinee di campo magnetico ( μtesla) considerando un terreno piano mentre nella seconda immagine le isolinee sono state calcolate utilizzando il terreno reale. Risulta evidente la diversa sagomatura delle isolinee in funzione proprio dell andamento del terreno. Pagina 11 di 22

14 Rappresentazione delle isolinee di campo magnetico sovrapposte al CTR e calcolate con il terreno piano Rappresentazione delle isolinee di campo magnetico sovrapposte al CTR calcolate con il terreno reale Per avere continuità delle isolinee di campo magnetico anche in prossimità dei confini provinciali è stato necessario considerare la presenza di tralicci anche oltre confine. Per tali zone, non avendo a disposizione le curve altimetriche, è stata considerata in prima approssimazione un altezza del suolo sul livello del mare pari all altezza media del terreno posto sul perimetro interno del confine Pagina 12 di 22

15 provinciale. Ciò ha consentito di posizionare i tralicci oltre il confine provinciale ad un adeguata altezza sul livello del suolo garantendo una stima sufficientemente accurata anche sulle zone prossime al confine provinciale (in particolare dall ultimo traliccio di ogni linea ancora all interno del confine provinciale ed il confine stesso). Nel caso delle cabine primarie il campo magnetico rappresentato è dato solo dal contributo delle linee elettriche entranti ed uscenti dalla cabina mentre non è stato considerato il campo prodotto dai vari apparati elettrici (trasformatori, cavi interrati, ecc.). L apporto di tali apparati si esaurisce tuttavia generalmente all interno del confine della cabina stessa. 4.4 Verso della corrente Per quanto riguarda il verso delle correnti i gestori hanno dichiarato la possibilità che il verso possa variare su una specifica linea in funzione delle esigenze di servizio. Peraltro il verso della corrente risulta ininfluente sul valore di campo stimato se la linea considerata è isolata ed a semplice terna; risulta al contrario influente nel caso di linee in doppia terna, di incroci di linee o di linee vicine. Poiché l obiettivo dello studio era la valutazione del massimo valore di campo magnetico per ogni punto della griglia, nell intorno delle linee elettriche vicine od in prossimità degli incroci si è ricercata la combinazione del verso delle correnti che producesse in ogni punto di calcolo il valore di campo magnetico più elevato. Pagina 13 di 22

16 4.5 Scheda tecnica e parametro di posa Un esempio di scheda fornita dai gestori dalla quale si sono desunte le informazioni relative alle caratteristiche strutturali delle linee elettriche è riportata nella figura seguente: Schema dal quale sono state ricavate le fasi dei conduttori Tratti di linea dai quali sono state ricavate la caratteristiche geometriche dei conduttori Pagina 14 di 22

17 I valori delle correnti transitanti nelle linee sono stati forniti dai gestori e da ARPA successivamente ricalcolati, utilizzando il procedimento esposto dalla Norma CEI già ricordata, impostando un parametro di posa k = Anche per il calcolo dell altezza a metà campata il parametro di posa utilizzato è stato fornito dai gestori (alla temperatura di 40 C zona B periodo freddo per Terna, Enel ed RFI di Bologna e alla temperatura di 55 C zona A periodo freddo per le sole linee RFI di Ancona). Nei casi in cui i parametri di posa risultavano diversi all interno della stessa linea senza possibilità di poter identificare i sostegni di delimitazione, si è considerato lo specifico valore medio rispetto all intervallo di valori fornito dallo stesso gestore: l approssimazione così introdotta è di circa 0.5 m sull altezza di metà campata e risulta praticamente ininfluente nella stima del campo magnetico. 4.6 Elenco linee elettriche Nella tabella è riportato l elenco delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione che insistono sul territorio del Comune di Rimini, unitamente al valore di corrente ed al parametro di posa. N linea Tensione Corrente in servizio nominale (kv) normale (A) Parametro k (m) (Rimini nord - palo 13) (palo 13 - Bellaria) (derivazione Cailungo) (doppia terna con la linea 742) Pagina 15 di 22

18 753 (linea in Cu) (tratto cabina Rimini sud) (linea in Cu) (tratto cabina Rimini sud) BO Cavi interrati di Via Condotti La linea n 232 a 132 kv non è stata inserita nel calcolo del campo magnetico in quanto, da comunicazioni del gestore, risulta fuori servizio. Le foto sottostanti rappresentano due esempi di linee elettriche presenti sul territorio del Comune di Rimini, una linea ad altissima tensione (380 kv) e due linee ad alta tensione (132 kv). Linea a 380 kv Pagina 16 di 22

19 Linee a 132 kv 4.7 Rappresentazione delle linee elettriche I gestori hanno fornito i tracciati georeferenziati delle linee elettriche. Tali tracciati risultano perfettamente sovrapponibili a quelli indicati nei Raster regionali del Peraltro fra i suddetti Raster regionali ed i più recenti DWG provinciali esiste una discrepanza dell ordine di 2-3 metri dovuta ai diversi metodi di proiezione cartografica utilizzati. Per avere una migliore rappresentazione del campo magnetico sul territorio è stato scelto di sovrapporre le isolinee di campo magnetico sia ai raster regionali del 1984 che ai DWG provinciali del Questo in quanto i primi forniscono una migliore georeferenziazione delle linee elettriche rispetto ai medesimi dati di georeferenziazione delle linee forniti dai gestori, mentre i secondi forniscono una più aggiornata rappresentazione del territorio per quanto concerne l attuale edificazione. Pagina 17 di 22

20 5. ELABORATI PRODOTTI Sono state elaborate delle mappe contenenti la rappresentazione delle curve di isolivello di campo magnetico prodotto da tutte le linee elettriche presenti nel territorio comunale all altezza di 1 metro dal suolo sovrapposte alle due diverse cartografie. Tali rappresentazioni digitali dei livelli di campo magnetico sono riportate in un CD-ROM allegato alla presente relazione. Nel CD-ROM è stato inserito anche un database, in formato Excel, contenente tutte le caratteristiche tecniche delle linee elettriche e la georeferenziazione dei conduttori. In particolare il database riporta i seguenti dati: Xiniziale Yiniziale Ziniziale Z metà campata Xfinale Yfinale Zfinale Corrente Fase , ,45 3,6 3, , ,96 3, ,5 3,69 3, , , Le mappe sovrapposte alla cartografia del 2002 sono state anche stampate in scala 1:5000. Come ricordato la stima del campo magnetico sul territorio viene condotta sulla base di una griglia virtuale di passo 5 metri. L insieme dei dati viene quindi interpolato in modo che l informazione contenuta sia evidenziata in termini di isolinee corrispondenti a specifici valori di campo magnetico. Ora, in alcuni limitati ambiti territoriali interessati da elettrodotti interrati, può verificarsi che il software utilizzato (EFC-400) rappresenti delle isolinee con ulteriori linee spurie non chiuse e che quindi non identificano definite porzioni di territorio. Un esempio di tale rappresentazione è riportato nella figura seguente in cui si possono notare dei gancetti di non immediata interpretazione. Pagina 18 di 22

21 Facendo riferimento ai dati calcolati è possibile tuttavia ottenerne una rappresentazione grafica che attribuisce il valore calcolato ad una cella di territorio di dimensioni pari al passo della griglia (nel presente caso 5x5 m). Sovrapponendo quest ultima rappresentazione alle isolinee precedenti si rende immediatamente evidente che i gancetti vanno a congiungere valori di campo omologhi che risultano all interno delle isolinee principali (v. figura seguente). Pagina 19 di 22

22 Tale rappresentazione è comunque convenzionale in quanto gli stessi dati di origine interpolati con altro programma (Surfer) portano alla rappresentazione della figura seguente che non presenta linee spurie, ma al contrario piccole isole di territorio. Nelle cartografie finali del lavoro è stata comunque lasciata la rappresentazione grafica prodotta da EFC-400, per uniformità con quanto prodotto sul restante territorio, da intendersi tuttavia alla luce delle considerazioni sopra riportate. 6. CONCLUSIONI Il progetto relativo alla determinazione teorica dei livelli di campo magnetico prodotto dalle linee elettriche ad alta ed altissima tensione sul territorio del Comune di Rimini è stato elaborato a partire da un software di calcolo sviluppato dalla Società Narda denominato EFC-400. I valori stimati dal complesso delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione presenti nel territorio comunale sono stati riprodotti graficamente attraverso isolinee corrispondenti a diversi valori di campo magnetico (0.2 e 0.5 μtesla) sovrapposte, come già ricordato, alle due diverse cartografie (1984 e 2002). La possibilità del software di considerare l altimetria del terreno ha consentito di elaborare la cartografia ad un metro dal suolo. Le caratteristiche strutturali delle linee sono state fornite dai rispettivi gestori, mentre per l altimetria del terreno si è fatto riferimento ad elaborazioni a partire da dati forniti dalla Provincia. Pagina 20 di 22

23 La stima del campo magnetico effettuata considerando la reale altezza delle linee dal suolo, la reale struttura di ogni sostegno e con i valori di corrente calcolati come sopra specificato, ha permesso di ottenere, per le linee ad alta tensione, ampiezze di campo magnetico minori di quelle previste dalla direttiva per il rispetto dei valori di 0.2 e 0.5 μtesla. Nel caso delle linee ad altissima tensione l ampiezza della fascia calcolata risulta maggiore di quella indicata nella direttiva regionale poiché si è considerato il valore di corrente derivato dall applicazione della specifica norma CEI. Per tutti i casi inoltre dove si hanno incroci o linee vicine è stato rappresentato il massimo valore di campo magnetico derivato dalle diverse configurazioni possibili per i versi delle correnti circolanti sulle linee. Si ricorda, infine, che per poter stimare il campo magnetico è stato necessario effettuare un censimento delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione presenti nel territorio del Comune e individuare le specifiche caratteristiche tecniche di ogni linea. I dati strutturali dei tralicci e dei conduttori, nonché il valore della corrente circolante sono stati raccolti in un foglio Excel che è riportato nel CD allegato alla presente relazione. Pagina 21 di 22

24 BIBLIOGRAFIA Legge 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in G.U. n. 55 del 7 marzo Legge Regionale dell Emilia Romagna 31 ottobre 2000, n, 30, Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico, in BUR n. 154 del 2 novembre Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197, Direttiva per l applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico, in BUR n. 40 del 16 marzo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, in G.U. n. 200 del 29 agosto Norma CEI , Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kv. Norma CEI (1996), Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche. Norma CEI (2006) Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo la disposizione del D.P.C.M. 8 luglio 2004 (art. 6) Parte I Linee elettriche aeree e in cavo. P. Bevitori, S.R. de Donato, La valutazione dell inquinamento elettromagnetico, Rimini, Maggioli, P. Bevitori (a cura di ) Inquinamento da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, Rimini, Maggioli, 2007 Pagina 22 di 22

25 ALLEGATO 1 Legge Regionale n 30 del 2001 Capo I Finalità Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica. 2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità. 3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici. Art. 2 Campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria. 2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

26 Art. 2 bis Nuove tecnologie (aggiunto da art. 15 L.R. 6 marzo 2007 n. 4) 1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1. Art. 2 ter Impianti a bassa potenza (aggiunto da art. 16 L.R. 6 marzo 2007 n. 4) 1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'arpa quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge. Capo II Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva Art. 3 Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva 1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP. 3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4.

27 Art. 4 Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva (aggiunto comma 2 bis da art. 17 L.R. 6 marzo 2007 n. 4) 1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici: a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale; b) vincolati ai sensi della normativa vigente; c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale; d) di pregio storico, culturale e testimoniale. 2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione). 3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1. Art. 5 Pianificazione comunale 1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. 2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990.

28 Art. 6 Funzione dei Comuni 1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati. 2. Il Comune, acquisito il parere dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la Pianificazione Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge. 3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi. Art. 6 bis. Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva (aggiunto da art. 18 L.R. 6 marzo 2007 n. 4) 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'arpa il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva. 2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'arpa gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.

29 Art. 7 Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva 1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione. 2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto. 3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 3, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento. 4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'arpa e dell'ausl con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento. 6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Capo III Impianti per telefonia mobile Art. 8 Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile (già modificato comma 1 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 34 e modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 34, poi sostituito

30 comma 7, modificato comma 9 e aggiunti commi 9 bis), 9 ter) da art. 2 L.R. 25 novembre 2002 n. 30; infine aggiunto comma 9 quater da art. 19 L.R. 6 marzo 2007 n. 4) 1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati. Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2-bis della legge 1 luglio 1997, n Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto. 4. Il Comune, acquisito il parere dell'arpa e dell'ausl con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio. 5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime.

31 8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi previsto. 9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante nonché una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi. 9 bis. Qualora più gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili. 9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta. 9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'arpa. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione. Art. 9 Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile (sostituito da art. 20 L.R. 6 marzo 2007 n. 4) 1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000). 2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree. 3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

32 4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del Art. 10 Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile 1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. 3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'arpa e dell'ausl con le modalità di cui al comma 4 dell'art Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. Art. 11 Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile (sostituito da art. 21 L.R. 6 marzo 2007 n. 4) 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito presso l'arpa il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile. 2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater dell'articolo 8.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 SULL INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO. SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 SULL INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO. SOMMARIO 2 RUE ALLEGATO 6 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 SULL INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO. SOMMARIO Parte I - FINALITA... 4 Art. 1 - Obiettivi 4 Parte II MODALITA DI RILASCIO DELLE

Dettagli

"NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO" CAPO I FINALITA' Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero

Dettagli

NUOVO CENTRO SPORTIVO Bologna Football Club 1909 S.p.a Comune di Granarolo Località Quarto Inferiore Via Prati

NUOVO CENTRO SPORTIVO Bologna Football Club 1909 S.p.a Comune di Granarolo Località Quarto Inferiore Via Prati 31 GENNAIO 2013 NUOVO CENTRO SPORTIVO Bologna Football Club 1909 S.p.a Comune di Granarolo Località Quarto Inferiore Via Prati ARPA Sezione Provinciale di Bologna Direttore Sezione - Dott.ssa M.Adelaide

Dettagli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 1 1 LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30 #LR-ER-2000-30# NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO Testo coordinato con le modifiche apportate

Dettagli

Introduzione al catasto

Introduzione al catasto Introduzione al catasto Angela Alberici ARPA Lombardia CASTEL Catasto Informatizzato degli Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione Sala Riunioni 1 - XXVI piano Palazzo Pirelli Via Fabio Filzi,

Dettagli

Presentazione Regolamento Comunale per l installazione di impianti di telefonia cellulare e radioelettrici

Presentazione Regolamento Comunale per l installazione di impianti di telefonia cellulare e radioelettrici CITTA DI GIAVENO Presentazione Regolamento Comunale per l installazione di impianti di telefonia cellulare e radioelettrici Anno 2006 1 CAPPELLO La Città di Giaveno ha partecipato ad un protocollo d intesa

Dettagli

Maria Logorelli - ISPRA

Maria Logorelli - ISPRA Catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: sviluppi normativi in attuazione dell art.4, comma 1, lettera c della Legge Quadro n. 36/2001 Maria Logorelli

Dettagli

Piano di settore per la telefonia mobile Aggiornamento del Piano a seguito nuove richieste dei Gestori per l anno 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Piano di settore per la telefonia mobile Aggiornamento del Piano a seguito nuove richieste dei Gestori per l anno 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Piano di settore per la telefonia mobile Aggiornamento del Piano a seguito nuove richieste dei Gestori per l anno 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 30/05/2012 Pagina 1 di 11 INDICE RELAZIONE ILLUSTRATIVA Indice

Dettagli

MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DA STAZIONI RADIO BASE NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME

MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DA STAZIONI RADIO BASE NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DA STAZIONI RADIO BASE NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME Oggetto: SRB c/o stadio Richiedente: Comune di Monsummano Terme (PT) Scandicci, 30 novembre 2012 Il Tecnico

Dettagli

Analisi normativa nazionale vigente: problemi aperti e criticità

Analisi normativa nazionale vigente: problemi aperti e criticità Analisi normativa nazionale vigente: problemi aperti e criticità Salvatore Curcuruto ISPRA Romualdo Amodio ISPRA Problemi aperti Essenzialmente legati all attuazione di alcune disposizioni della legge

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA ANCI E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PROTOCOLLO D INTESA ANCI E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PROTOCOLLO D INTESA TRA ANCI E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base Vista la legge del 22 febbraio

Dettagli

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 13.10.2006 n.208/36843

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 13.10.2006 n.208/36843 COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 13.10.2006 n.208/36843 INDICE CAPO I -

Dettagli

Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35/91/190 del 29/03/2004

Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35/91/190 del 29/03/2004 Regolamento Comunale per l installazione e l esercizio degli impianti radiobase per telefonia mobile e per teleradiocomunicazioni per la diffusione di segnali radio e televisivi. Regolamento Approvato

Dettagli

1. OGGETTO E SCOPO DELLA RELAZIONE 2 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2 3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 2 3.1 LINEA MT 2

1. OGGETTO E SCOPO DELLA RELAZIONE 2 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2 3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 2 3.1 LINEA MT 2 Sommario 1. OGGETTO E SCOPO DELLA RELAZIONE 2 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2 3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 2 3.1 LINEA MT 2 4. MISURE ADOTTATE CONTRO L INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 2 4.1 PREMESSA 2 4.1.1

Dettagli

N. del APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI RADIOTELEVISIVE - ANNO 2013.

N. del APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI RADIOTELEVISIVE - ANNO 2013. N. del OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI RADIOTELEVISIVE - ANNO 2013. PROPOSTA DI DELIBERA Premesso: - che la Legge 28

Dettagli

Nuova edificazione in prossimità di un elettrodotto esistente

Nuova edificazione in prossimità di un elettrodotto esistente tel. 055.32061 - fax 055.5305615 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it p.iva 04686190481 Nuova edificazione in prossimità di un elettrodotto esistente Guida pratica per le informazioni sulle fasce

Dettagli

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Università degli Studi di Pavia

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Università degli Studi di Pavia DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Università degli Studi di Pavia Via A. Ferrata, 1 27100 PAVIA Tel. 0382.985.250 0382.985.251 Fax 0382.422.276 E-mail: segret@unipv.it Partita IVA Università 00462870189

Dettagli

P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consìglìere SEBASTIANI

P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consìglìere SEBASTIANI .REGIUNE DEL~ t&fwia Consiglio Regionale VII LEGISLATURA ATTO N. 520 P ROPOSTA DI LEGGE d ìnìzìativa del Consìglìere SEBASTIANI Norme per la prevenzione e la tutela sanìtarìa dall%@namento elettromagnetico

Dettagli

Legge.Regionale. Abruzzo13 dicembre 2004, n. 45. Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico.

Legge.Regionale. Abruzzo13 dicembre 2004, n. 45. Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico. LR(13) 45_04 Pag: 1 Legge.Regionale. Abruzzo13 dicembre 2004, n. 45. Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico. in B.U.R.A. n. 39-bis del 17-12-2004

Dettagli

DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE CABINE ELETTRICHE A SERVIZIO DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA

DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE CABINE ELETTRICHE A SERVIZIO DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA RELAZIONE TECNICA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE CABINE ELETTRICHE A SERVIZIO DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 933.60kW DA REALIZZARSI PRESSO L AEROPORTO

Dettagli

PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE (L.R. 28 del 6 dicembre 2004) ELABORATO

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento

Dettagli

1 PREMESSA... 3 3 RIEPILOGO DEI RISULTATI... 8 4 CONCLUSIONI... 10

1 PREMESSA... 3 3 RIEPILOGO DEI RISULTATI... 8 4 CONCLUSIONI... 10 Firmato digitalmente da Hermann Kohlloffel O = non presente C = IT 1 PREMESSA... 3 2 EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) SUGLI ESSERI UMANI... 4 2.1 Riferimenti legislativi... 4 2.2 Metodologia di

Dettagli

Il Catasto Regionale degli impianti radioelettrici

Il Catasto Regionale degli impianti radioelettrici Il Catasto Regionale degli impianti radioelettrici A cura della Sezione di Fisica Ambientale dell ARPA del Friuli Venezia Giulia La legge quadro n 36 del 2001 istituisce il catasto nazionale che integra

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D INCENTIVAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, DEL PIANO DELLA SICUREZZA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COLLAUDO. Emanato con D.R. n. 6197 del 13/02/2004 Ultime

Dettagli

Relazione tecnica n. 07_187_RF del 20/11/2007

Relazione tecnica n. 07_187_RF del 20/11/2007 CENTRO REGIONALE PER LE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI Struttura Semplice 21.03 Radiazioni Non Ionizzanti Misura di campi elettrici e magnetici ELF Cabina elettrica di trasformazione MT/BT Via

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI PREDAZZO PIANO REGOLATORE GENERALE D E L C O M U N E D I PREDAZZO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI Arch. Luca Eccheli Via Cavour,

Dettagli

Relazione tecnica n. 07_190_ELF del 21.11.2007

Relazione tecnica n. 07_190_ELF del 21.11.2007 CENTRO REGIONALE PER LE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI Struttura Semplice 21.03 Radiazioni Non Ionizzanti Misure di campo elettrico e magnetico a frequenze estremamente basse (ELF) Cabina ENEL

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

proposta di legge n. 105

proposta di legge n. 105 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 105 a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni presentata in data 31 gennaio 2002 TUTELA DELLA SALUTE E SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE DALL INQUINAMENTO

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO REGIONALE. VII Legislatura

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO REGIONALE. VII Legislatura REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO REGIONALE VII Legislatura Deliberazione legislativa n. 113/2003 NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO Approvata dal Consiglio

Dettagli

Impianti telefonici interni (Scheda) IMPIANTI TELEFONICI INTERNI. Ultimo aggiornamento: 1 apr. 2008

Impianti telefonici interni (Scheda) IMPIANTI TELEFONICI INTERNI. Ultimo aggiornamento: 1 apr. 2008 IMPIANTI TELEFONICI INTERNI Sistema di alimentazione: Le società telefoniche, con le quali occorre prendere accordi, forniscono un armadietto unificato (420x140x70 mm) con sportello a serratura, per la

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

EDILIZIA, descrizione del servizio "Verifica obiettivo di qualità di campo magnetico"

EDILIZIA, descrizione del servizio Verifica obiettivo di qualità di campo magnetico EDILIZIA, descrizione del servizio "Verifica obiettivo di qualità di campo magnetico" Il servizio "Verifica obiettivo di qualità di campo magnetico" (detto anche analisi di impatto magnetico o elettromagnetico)

Dettagli

Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile in Emilia Romagna ai sensi della L.R. 30/2000

Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile in Emilia Romagna ai sensi della L.R. 30/2000 Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile in Emilia Romagna ai sensi della L.R. 30/2000 Bozzoni, F., Chiovaro, S., Piro, L., Violanti, S. Arpa Emilia Romagna Sezione di Piacenza,

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Dettagli

CITTA DI GIAVENO. Guida iter autorizzativo impianti radioelettrici

CITTA DI GIAVENO. Guida iter autorizzativo impianti radioelettrici CITTA DI GIAVENO Guida iter autorizzativo impianti radioelettrici Anno 2006 Guida iter autorizzativo impianti radioelettrici Elaborazione Per l Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata della Città di Giaveno

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 36/ 7 DEL 5.9.2006

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 36/ 7 DEL 5.9.2006 DELIBERAZIONE N. 36/ 7 Oggetto: L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo. Il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore della

Dettagli

Regione Emilia Romagna Provincia di Bologna Comune di Bologna

Regione Emilia Romagna Provincia di Bologna Comune di Bologna Regione Emilia Romagna Provincia di Bologna Comune di Bologna Calcolo dei valori previsionali del campo elettrico del campo elettromagnetico e valutazione delle DPA delle cabine elettriche e dei cavidotti

Dettagli

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it

Dettagli

La prevenzione incendi

La prevenzione incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

OGGETTO: misure di campo elettromagnetico effettuate presso la palazzina di via Bettolino Secondo,1 Caleppio di Settala (Milano).

OGGETTO: misure di campo elettromagnetico effettuate presso la palazzina di via Bettolino Secondo,1 Caleppio di Settala (Milano). Dipartimento Provinciale di Milano Sede di Milano Via Filippo Juvara, 22 20129 MILANO Tel. 0274872260/61 Fax 0270124857 U.O. Agenti Fisici Milano Prot. N. Da citare nella risposta Class. 3.3.5 Pratica

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE N. 345/9^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI A. DATTOLO, G. MORRONE, M.

PROPOSTA DI LEGGE N. 345/9^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI A. DATTOLO, G. MORRONE, M. CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IV COMMISSIONE ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL AMBIENTE PROPOSTA DI LEGGE N. 345/9^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI A. DATTOLO, G. MORRONE,

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

Norme Tecniche di Attuazione

Norme Tecniche di Attuazione COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA SERVIZIO AMBIENTE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 22/10/2013 Numero 87 Supplemento

Dettagli

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE data: MAGGIO 2015 1 SOMMARIO Art. 1 Normativa di riferimento

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO Programma Regionale I.N.F.E.A. Informazione Formazione ed Educazione Ambientale PROGETTO GEO Sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO Dott. A.Zari - Dipartimento A.R.P.A.T.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 10 del 9 aprile 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

Dettagli

35272&2//2',0,685$'(,&$03,(/(775,&2(0$*1(7,&2$+]$,),1,

35272&2//2',0,685$'(,&$03,(/(775,&2(0$*1(7,&2$+]$,),1, 35272&2//2',0,685$'(,&$03,(/(775,&2(0$*1(7,&2$+]$,),1, '(// $33/,&$=,21('(//$'*51 3RVL]LRQLGLPLVXUD - Il sensore deve essere posizionato ad un altezza di 1,5 m dal suolo - La misura deve essere eseguita

Dettagli

CITTÀ DI SIRACUSA SETTORE PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA Servizio Decoro Urbano

CITTÀ DI SIRACUSA SETTORE PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA Servizio Decoro Urbano S. P. CITTÀ DI SIRACUSA SETTORE PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA Servizio Decoro Urbano Q. S. AGGIORNAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SRB PER LA TELEFONIA MOBILE E DEGLI IMPIANTI

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

PROGETTO DI LINEA ELETTRICA MT-BT IN CAVO SOTTERRANEO E N 1 CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT IN LOCALITA GOLGO IN AGRO DEL COMUNE DI BAUNEI (OG)

PROGETTO DI LINEA ELETTRICA MT-BT IN CAVO SOTTERRANEO E N 1 CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT IN LOCALITA GOLGO IN AGRO DEL COMUNE DI BAUNEI (OG) PROGETTO DI LINEA ELETTRICA MT-BT IN CAVO SOTTERRANEO E N 1 CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT IN LOCALITA GOLGO IN AGRO DEL COMUNE DI BAUNEI (OG) RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA PROVINCIA DI ANCONA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PIANO DI LOCALIZZAZIONE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 05/10/2012 Il Segretario Comunale Il

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti

Dettagli

Il ruolo delle Agenzie in Italia

Il ruolo delle Agenzie in Italia Il ruolo delle Agenzie in Italia Salvatore Curcuruto ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Riferimenti normativi LQ n.36/2001 ( Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.) REGIONE MARCHE Giunta Regionale PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.) DIRETTIVA PER LE CAVE DI PRESTITO (articolo 6, comma 2, lettera e) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71) Art. 1 Definizioni e

Dettagli

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Modifica del 2009 Progetto del 28.11.2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 23 dicembre 1999 1 sulla protezione

Dettagli

Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4

Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4 Relazione di calcolo illuminotecnico Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4 PREMESSA Oggetto del seguente lavoro è il calcolo illuminotecnico da effettuarsi nel

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 5512 25/06/2014 Identificativo Atto n. 497 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Patrimonio Ambiente e Verde Urbano Attività Produttive e Commerciali

Patrimonio Ambiente e Verde Urbano Attività Produttive e Commerciali Patrimonio Ambiente e Verde Urbano Attività Produttive e Commerciali P.G. N.: 4978/2008 Prog. n.: 1/2008 Data Seduta Giunta : 15/01/2008 Data Pubblicazione : 19/01/2008 Data Esecutivit à: 29/01/2008 Esecutivo

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Metodologia dell attività di vigilanza e controllo dell Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 1. INTRODUZIONE La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito Decreto,

Dettagli

PERCORSO PARTECIPATO PER L APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI LUCCA. Lucca, Giugno 2015

PERCORSO PARTECIPATO PER L APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI LUCCA. Lucca, Giugno 2015 PERCORSO PARTECIPATO PER L APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI LUCCA Lucca, Giugno 2015 TEMI DELLA RELAZIONE Legge Regionale 49/2011: principali contenuti ed implicazioni in

Dettagli

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto

Dettagli

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento:

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento: DIREZIONE Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO Decreto N. 163 del 07-09-2015 Responsabile del procedimento: Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA Ordinario [X ] Immediatamente

Dettagli

INDICE 1 SCOPO 2 RIFERIMENTI 3 CALCOLO DELL INDUZIONE MAGNETICA 4 CONCLUSIONI

INDICE 1 SCOPO 2 RIFERIMENTI 3 CALCOLO DELL INDUZIONE MAGNETICA 4 CONCLUSIONI INDICE 1 SCOPO 2 RIFERIMENTI 3 CALCOLO DELL INDUZIONE MAGNETICA 4 CONCLUSIONI 1 SCOPO Nell ambito della progettazione preliminare del nuovo elettrodotto a doppia terna in cavo 132kV per l alimentazione

Dettagli

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-07-1999 (punto N. 20. ) Delibera N.788 del 13-07-1999

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-07-1999 (punto N. 20. ) Delibera N.788 del 13-07-1999 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-07-1999 (punto N. 20. ) Delibera N.788 del 13-07-1999 Proponente CLAUDIO DEL LUNGO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E

Dettagli

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art.

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art. Consiglio Regionale Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici Art. 1 (Oggetto) 1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione

Dettagli

CRITERI di LOCALIZZAZIONE degli IMPIANTI

CRITERI di LOCALIZZAZIONE degli IMPIANTI COMUNE DI VIAREGGIO Area Assetto e Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica - Ambiente Programma Comunale degli impianti (art. 9 della L.R. 49/11) CRITERI di LOCALIZZAZIONE degli IMPIANTI Viareggio,

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22 articolo 99, comma 1, lettera e bis) INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI (testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

Dettagli

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale O GG E TTO : Art. 57 LR 36/97 e art. 8 LR 18/99 : Schema di Accordo di Pianificazione per variante PTC della Provincia di Genova in recepimento del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Bacino

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO (articolo 70 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 articolo 64 della

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli

Settore Tecnico (Servizio Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia) REGOLAMENTO COMUNALE

Settore Tecnico (Servizio Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia) REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE A TECNOLOGIA CELLULARE QUALI STAZIONI RADIO-BASE PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, DIGITALI MOBILI E SIMILARI Approvato

Dettagli

COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO Ufficio Tecnico c.a.p. 31010 Piazza Municipio, 13 tel. 0438/498834 c.f.: 82006050262 fax 0438/492190

COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO Ufficio Tecnico c.a.p. 31010 Piazza Municipio, 13 tel. 0438/498834 c.f.: 82006050262 fax 0438/492190 Allegato sub A alla delibera di C.C. n 64 del 23/12/2008 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO Ufficio Tecnico c.a.p. 31010 Piazza Municipio, 13 tel. 0438/498834 c.f.: 82006050262 fax 0438/492190

Dettagli

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni: IMPORTANTI NOVITA PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE Legge regionale n. 10 del 21.07.2006 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA SANITARIE. La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto

Dettagli