VITA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE COSTANTE E A PREMI ANNUALI COSTANTI

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1 Linea Lifestyle Protection di Genworth VITA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE COSTANTE E A PREMI ANNUALI COSTANTI Per fumatori/non Fumatori ll presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa b) Glossario c) Condizioni di Assicurazione d) Certificato di Polizza (facsimile) e) Informativa Privacy deve essere trasmesso al Contraente prima della conclusione del presente contratto di assicurazione offerto mediante tecniche di comunicazione a distanza. AVVERTENZA - Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima che lo stesso sia vincolato al Contratto proposto mediante tecniche di comunicazione a distanza. Fascicolo Informativo Mod. MR-5/8 Data ultimo aggiornamento 24/05/2013 GENWORTH è la denominazione commerciale di Financial Assurance Company Limited (FACL), con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, Milano ( italy.produzione@genworth.com tel fax sito internet - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano: R.E.A. n FACL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I FACL appartiene al gruppo Genworth Financial.

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di prestare consenso alla conclusione del Contratto offerto mediante tecnica di comunicazione a distanza e di essere vincolato. La presente Nota Informativa, in conformità all Art. 8 comma 1 del Regolamento IVASS n. 34/2010, contiene altresì tutte le informazioni di cui agli articoli 67-quater e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) sulla vendita a distanza di servizi assicurativi. SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza della Società GENWORTH, denominazione commerciale di FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (FACL), impresa di assicurazione di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito, appartenente al gruppo Genworth Financial. b) Sede legale e Rappresentanza Generale in Italia Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, con Rappresentanza Generale per l Italia, sede in Via San Gregorio, Milano. c) Recapiti e sito internet telefono: 02/ /fax: italy.produzione@genworth.com sito internet: d) Informazioni di vigilanza assicurativa FACL è una impresa di assicurazione autorizzata dalla Prudential Regulatory Authorithy del Regno Unito ( ed è vigilata dalla stessa Prudential Regulatory Authorithy e dalla Financial Conduct Authorithy del Regno Unito ( FACL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (G.U. n 86 del 14/4/97) nei rami vita I e IV, ed è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto di FACL è pari a 595 milioni di Euro (di cui 20% di capitale sociale e 80% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di FACL che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari al 396%. I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato (anno 2012). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia SEZIONE B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Avvertenza Il presente contratto di assicurazione viene stipulato con durata fissa pari a 5 anni. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il presente contratto di assicurazione prevede una prestazione in caso di premorienza del Contraente/Assicurato rispetto alla scadenza contrattuale, consistente nel pagamento in un unica soluzione del Capitale Assicurato. Sono assicurabili i seguenti importi fissi di capitale: , , ,00. Si rinvia all Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle prestazioni. Ai fini dell assunzione del rischio non è prevista visita medica nè la compilazione di un questionario medico, ma la Società richiede al Contraente, che è anche Assicurato, di dichiarare: a) il proprio status di fumatore o non fumatore; b) di essere in buono stato di salute rendendo una apposita dichiarazione di conferma di tutti i requisiti di salute in essa contenuti. Avvertenza Si richiama l attenzione sull importanza di tali dichiarazioni e sulla loro veridicità ed esattezza, in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alle Prestazioni. Si rinvia agli Artt. 4, 5 e 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività dell assicurazione, che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione. Si rinvia all Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per l elenco completo delle esclusioni. 4. Premi L assicurazione viene prestata dalla Società dietro versamento di Premi annuali anticipati. Il versamento di ciascun Premio annuale potrà essere effettuato attraverso i seguenti mezzi di pagamento: bonifico bancario su conto corrente intestato all Intermediario MARSH; oppure carta di credito VISA o MASTERCARD. Nota Informativa Pagina 1 di 4

3 L importo del Premio annuale è determinato sulla base del Capitale Assicurato prescelto, nonchè dell età e dello status tabagico dell Assicurato. Il Premio è costante per tutti e 5 gli anni di durata del Contratto ed è stato calcolato in funzione: a) dell importo del Capitale Assicurato; b) dell età dell Assicurato alla data di perfezionamento del Contratto; c) dello stato di fumatore / non fumatore dell Assicurato; d) del buono stato di salute dell Assicurato alla data di perfezionamento del Contratto, accertato mediante auto-dichiarazione resa dal Contraente/Assicurato. L importo di Premio viene preventivato sul sito ed è indicato sul Certificato di Polizza. In ogni caso, l importo di Premio annuale in sede di attivazione del Contratto non può mai essere superiore ad (anche ai fini della normativa antiriciclaggio ex art. 25 comma 6 lett. a del D.Lgs. 231/2007). La Società ha conferito all Intermediario MARSH l incarico di incassare i Premi. MARSH accetta quale mezzo di pagamento del Premio: bonifico bancario su conto corrente intestato a Marsh; carta di credito VISA o MASTERCARD intestata al Contraente. Avvertenza L Intermediario Marsh è autorizzato ad applicare sconto di Premio se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/promozionale valido al momento della stipula. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il presente Contratto non prevede l esistenza di meccanismi di partecipazione agli utili. SEZIONE C - INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul Premio Al Premio sono applicati i seguenti Caricamenti (espressi in percentuale del Premio imponibile): Costi amministrativi della Società di emissione e gestione del Contratto 10% Provvigioni riconosciute in media all Intermediario 25,5% Costi per riscatto e per erogazione della rendita Non sono previsti, in quanto il presente Contratto non prevede diritti di riscatto né pagamenti di rendite. 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Non sono previsti, in quanto il presente Contratto non prevede partecipazioni agli utili. 7. Sconti Avvertenza L Intermediario Marsh è autorizzato ad applicare sconto di Premio se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/promozionale valido al momento della stipula. 8. Regime fiscale I premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Il premio corrisposto, per un importo massimo annuo di 1.291,14 euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%. Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell assicurazione sulla vita sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del Contratto Si rinvia all Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza dell assicurazione. 10. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei Premi Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei Premi. Avvertenza Il mancato pagamento dei Premi, trascorsi trenta giorni dalla data in cui sono dovuti, determina la risoluzione di diritto del Nota Informativa Pagina 2 di 4

4 Contratto. I premi pagati restano acquisiti alla Società. Si rinvia all Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 11. Riscatto e riduzione Il presente Contratto non prevede alcun diritto di riduzione di riscatto. 12. Revoca della proposta Il Contratto può essere stipulato accedendo al portale internet seguendo la apposita procedura di preventivazione ed acquisto/conclusione on-line del Contratto. Avvertenza - Il Contraente può revocare la propria volontà di acquisto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto. Si rinvia all Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione sulle modalità di esercizio di tale diritto. 13. Diritto di recesso Avvertenza - Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto. Si rinvia all Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione sulle modalità di esercizio di tale diritto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle Prestazioni e termini di prescrizione In caso di Sinistro, va dato tempestivo avviso scritto alla Società all indirizzo Financial Assurance Company Limited (Ufficio Sinistri) - Via San Gregorio n Milano, utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando il Servizio Clienti della Società al numero telefonico (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi). In allegato al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione del Capitale Assicurato, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione elencata all Art. 15 delle di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza - I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art comma 2 c.c.). In particolare, il diritto dei Beneficiari di incassare la somma assicurata si prescrive al decorso del termine di dieci anni, dalla data del verificarsi del decesso dell Assicurato, conformemente a quanto previsto dalla disciplina sulle polizza vita c.d. dormienti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e sue successive modificazioni e integrazioni. 15. Legge applicabile al Contratto Al Contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti ne concordino la redazione in un altra lingua. 17. Reclami e procedure extra-giudiziali di risoluzione delle controversie Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o , ai seguenti recapit1: Financial Assurance Company Limited (Ufficio Reclami) Via San Gregorio, Milano fax: reclamilp@genworth.com specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax o , e deve contenere copia del reclamo già inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Avvertenza - É' fatto comunque salvo ogni caso il diritto del Contraente e degli aventi diritto di adire l Autorità Giudiziaria competente. Prima di adire l Autorità Giudiziaria, è in ogni caso facoltà del Contraente e degli aventi diritto esperire tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, depositando apposita istanza presso gli Organismi di Conciliazione autorizzati ai sensi di legge. Il D.Lgs 28/2010 ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Sarà possibile far pervenire la eventuale richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Financial Assurance Company Limited, Via San Gregorio 34, 20124, Milano, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo italy.produzione@genworth.com ovvero a mezzo fax al n Nota Informativa Pagina 3 di 4

5 18. Informativa in corso di contratto La Società informerà il Contraente, anche per il tramite dell Intermediario Marsh, delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, che possano avere rilevanza per il Contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno comunicate per iscritto. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società. 19. Comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società circa le modifiche allo stato tabagico Nel caso di modifica dello stato tabagico del Contraente/Assicurato, intervenuta nel corso della durata del Contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare tale circostanza alla Società tramite l Intermediario Marsh, al fine di permettere alla Società l adeguamento in aumento (in caso di perdita dello stato di non fumatore) o in dimunuzione (in caso di perdita dello stato di non fumatore) del successivo Premio annuale. Si rinvia all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 20. Conflitto di interessi Il presente Contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e la Società. Financial Assurance Company Limited è responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. La Rappresentante Generale della sede italiana di Financial Assurance Company Limited (Dr.ssa Valeria Picconi) Nota Informativa Pagina 4 di 4

6 GLOSSARIO Assicurato: la persona fisica, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, per la quale è prestata l assicurazione e in riferimento alla quale rileva il verificarsi degli eventi oggetto dell assicurazione. Nel presente Contratto coincide sempre con il Contraente. Beneficiario: la persona fisica o giuridica che ha diritto alle prestazioni previste dal Contratto. Capitale Assicurato: la somma che la Società si impegna a pagare al verificarsi degli eventi oggetto di assicurazione, scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Polizza. Caricamenti: costi gravanti sui premi per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze da parte della Società. Certificato di Polizza: il documento emesso dalla Società che prova l assicurazione. Conclusione (o perfezionamento) del Contratto: momento in cui avviene il pagamento del primo Premio annuale. Contraente: la persona fisica con la quale è stipulato il Contratto, e che è obbligata al pagamento dei Premi alla Società. Nel presente Contratto coincide sempre con l Assicurato. Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello del Contraente. Contratto: il presente contratto di assicurazione. Decesso: la premorienza dell Assicurato avvenuta prima della scadenza contrattuale. Detraibilità fiscale (del premio versato): ammontare del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Intermediario / Broker: il broker Marsh S.p.A. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ex IVASS), che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Per ulteriori informazioni Premio: la somma di denaro comprensiva di eventuali imposte dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per le garanzie assicurative prestate. Il presente Contratto prevede premi annuali. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Sinistro: verificarsi dell evento di rischio oggetto dell assicurazione (decesso), per il quale viene prestata l assicurazione e pagato il Capitale Assicurato. Società: l impresa di assicurazione Financial Assurance Company Limited. Glossario Pagina 1 di 1

7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CLAUSOLA BROKER La Società dichiara che in virtù di un accordo di libera collaborazione ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il Broker ) alcuni degli adempimenti connessi alla stipula, esecuzione e successiva gestione del presente Contratto, ed in particolare: a) in riferimento alla stipula del contratto di assicurazione, si precisa che il Contratto è intermediato a distanza (via internet) dal Broker dal sito il Broker è autorizzato a ricevere la conferma di copertura dalla Società; b) in riferimento all incasso dei Premi assicurativi, si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società; c) in riferimento alla gestione di alcune comunicazioni in corso di contratto (quali la revoca ed il recesso da parte del Contraente/Assicurato e la ricezione delle comunicazioni sulla variazione dello status tabagico del Contraente/Assicurato), si precisa che ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni fatta al Broker dal Contraente/Assicurato si intenderà come fatta alla Società; analogamente ogni comunicazione fatta dal Broker al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dalla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti (ovvero la Società ed il Contraente/Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevuta dall altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto. Il Broker non è legittimato alla ricezione delle denuncie dei Sinistri, né alla relativa gestione e liquidazione. Pertanto, ogni comunicazione al riguardo deve essere fatta dal Contraente/Assicurato direttamente alla Società. Art. 1 - Oggetto dell assicurazione 1.1 Con il presente Contratto di assicurazione la Società si obbliga, a fronte del buon fine dei pagamenti dei Premi da parte del Contraente (che è sempre anche il soggetto Assicurato ), a pagare ai Beneficiari il Capitale Assicurato in caso di morte del Contraente/Assicurato qualora il decesso avvenga nel corso della durata contrattuale. 1.2 Se alla scadenza contrattuale il Contraente/Assicurato è in vita, i Premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell'assicurazione prestata. 1.3 L assicurazione opera, senza limiti territoriali, per i Sinistri verificatisi quali conseguenza di uno degli eventi qualificati come esclusioni, elencati nel successivo Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Art. 2 Capitale Assicurato 2.1 L ammontare del Capitale Assicurato che la Società si impegna a liquidare ai Beneficiari in caso di Decesso è indicato nel Certificato di Polizza ed è scelto dal Contraente/Assicurato in sede di stipula del Contratto tra i seguenti importi: a) Euro ,00; b) Euro ,00; c) Euro , Il Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata contrattuale, e non può essere variato. Art. 3 Requisiti di assicurabilità L assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati soggetti persone fisiche residenti in Italia che: a) abbiano una età compresa tra i 18 ed i 60 anni non compiuti alla data di perfezionamento del Contratto; b) siano in possesso di tutti i requisiti di salute contenuti nella la dichiarazione di buono stato di salute di cui al successivo Art. 4.1 lett. b). Art. 4 Assunzione del rischio: status di fumatore / non fumatore e dichiarazione di buono stato di salute 4.1 Ai fini dell assunzione del rischio la Società richiede al Contraente/Assicurato, di dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1893 del codice civile: a) il proprio status di fumatore o non fumatore alla data di perfezionamento del Contratto; b) di essere in buono stato di salute alla data di perfezionamento del Contratto, dando atto e confermando di non avere, negli ultimi 24 mesi, consultato un medico, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure, ricoveri o trattamenti in merito ad una o più delle seguenti patologie: disturbi cardiaci o della circolazione, infarto, ictus / attacco ischemico transitorio, HIV/AIDS, leucemia, tumore/cancro, dialisi, diabete; né di essere comunque a conoscenza di essere affetto da qualsiasi delle predette patologie. 4.2 Il soggetto che non è in grado di rendere la dichiarazione di buono stato di salute non è assicurabile. Il soggetto che invece rende la dichiarazione di buono stato di salute è automaticamente assicurabile. Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 5

8 Art. 5 Periodo di carenza L assicurazione non opera nel caso in cui il Decesso del Contraente/Assicurato avvenga nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione. Art. 6 Esclusioni 6.1 È esclusa dall assicurazione il Decesso del Contraente/Assicurato causato da malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dello stesso, nonché le conseguenze dirette da essi derivanti, insorte prima della data di perfezionamento del Contratto. 6.2 È altresì esclusa dall assicurazione il Decesso del Contraente/Assicurato causato da: a) attività dolosa del Contraente/Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione del Contraente/Assicurato a delitti dolosi; c) suicidio del Contraente/Assicurato; d) partecipazione attiva del Contraente/Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; l assicurazione si intende esclusa anche se il Contraente/Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto il Contraente/Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; e) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); f) etilismo, stato di ebbrezza o ubriachezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci da parte del Contraente/Assicurato; non si considera abuso l utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza del Contraente/Assicurato; g) atti di autolesionismo del Contraente/Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato, ivi incluso il tentato suicidio; h) incidente di volo, se l assicurato viaggiava a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggiava in qualità di membro dell equipaggio; i) pratica da parte del Contraente/Assicurato di attività sportive professionistiche (per attività sportive professionistiche si intendono quelle attività svolte titolo oneroso con carattere di continuità, da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica); j) pratica da parte del Contraente/Assicurato delle seguenti attività sportive: sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme, paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante, speleologia. Art. 7 Premi per fumatori e per non fumatori Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di variazione dello status tabagico 7.1 Il Contratto prevede Premi diversi per soggetti fumatori e non-fumatori. 7.2 Definizione di non fumatore e di fumatore Ai fini del presente contratto: si definisce non-fumatore il soggetto che non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) neanche sporadicamente o che ha smesso di fumare da almeno 24 mesi; si definisce fumatore ogni altro soggetto non rientrante nella casistica che precede. 7.3 Perdita dello stato di non fumatore (aggravamento del rischio) Se il Contraente/Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso è tenuto, ai sensi dell Art del codice civile, a notificare tale circostanza all Intermediario MARSH al seguente indirizzo: Marsh S.p.a., Servizio Clienti, Via Lancetti 43, Milano, mediante apposita comunicazione scritta. A partire dall annualità successiva, il Premio annuale verrà adeguato (in aumento) al nuovo status di fumatore. 7.4 Perdita dello stato di fumatore (diminuzione del rischio) Se il Contraente/Assicurato, dichiaratosi fumatore, abbia smesso di fumare da almeno 24 mesi, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all Intermediario MARSH (inviata al medesimo indirizzo di cui al precedente Art. 7.3). A partire dall annualità successiva, il Premio annuale verrà adeguato (in diminuzione) al nuovo status di non-fumatore. 7.5 Verifica dello stato di non fumatore in caso di Sinistro Condizioni di Assicurazione Pagina 2 di 5

9 Fermo restando l obbligo di comunicare la perdita dello stato di non fumatore, in caso di Sinistro la Società verifica l effettivo persistere dello stato di non-fumatore del Contraente/Assicurato. Qualora venga accertato che, nel corso della durata contrattuale, si era verificata la perdita dello stato di non-fumatore del Contraente/Assicurato, senza che lo stesso avesse adempiuto all obbligo della relativa comunicazione, la Società si riserva: a) di contestare la validità del Contratto, ai sensi dell Art del codice civile, quando esiste dolo o colpa grave; b) di recedere dal Contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre il capitale dovuto in base al rapporto tra il premio previsto per il non fumatore e quello previsto per il fumatore, ai sensi dell Art del codice civile, quando non esiste dolo o colpa grave. Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato relative alle circostanze del rischio 8.1 Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. 8.2 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (quali quelle relativa allo status tabagico e al buono stato di salute) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 9 Modalità di perfezionamento del Contratto e decorrenza dell assicurazione 9.1 Il Contratto può essere stipulato dal Contraente/Assicurato accedendo al portale internet seguendo la apposita procedura di preventivazione ed acquisto/conclusione on-line del Contratto. 9.2 L assicurazione decorre dalle ore del giorno di decorrenza richiesta dal Contraente/Assicurato o, in caso di pagamento successivo, dalle ore del giorno di incasso del primo Premio. 9.3 Avvenuto il pagamento del Premio, la Società emetterà e trasmetterà al Contraente/Assicurato, per il tramite dell Intermediario MARSH, il Certificato di Polizza, ed il Contratto si intenderà definitivamente perfezionato. 9.4 Il Contraente/Assicurato è tenuto a firmare e restituire alla Società una copia del Certificato di Polizza (via o posta cartacea, secondo la modalità prescelta). Tale onere è ai soli fini di documentazione probatoria, in quanto il Contratto si intenderà comunque valido e perfezionato anche qualora il Contraente omettesse di eseguire tale adempimento. Art. 10 Durata del Contratto 10.1 Per durata del Contratto si intende l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza (come identificata ai sensi del precedente art. 9.2) e quella di scadenza del Contratto Per questo Contratto è prevista una durata fissa pari a 5 anni. Arr. 11 Beneficiari 11.1 Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento (al recapito di cui al successivo art. 17). dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo che si sia verificato l evento che fa sorgere l obbligo in capo alla Società di eseguire le prestazioni assicurate; dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del beneficio I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell Assicurazione (Art del codice civile). In particolare, le somme loro corrisposte a seguito del Decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell asse ereditario. Art Diritto di revoca/recesso 12.1 Il Contraente/Assicurato può revocare la propria volontà di acquisito e/o recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto stesso, inviando all Intermediario MARSH apposita comunicazione di recesso dal Contratto a mezzo di Raccomanda A.R. In tal caso, l assicurazione cessa alle ore 24 della ricezione della comunicazione da parte di MARSH (farà fede il timbro postale), e al Contraente/Assicurato verrà restituito per il tramite di MARSH ed entro i successivi 30 giorni l intero importo del Premio pagato (qualora già versato) La comunicazione di revoca/recesso dal Contratto va inviata all Intermediario MARSH al seguente indirizzo: Marsh S.p.a., Servizio Clienti, Via Lancetti 43, Milano, allegando il Certificato di Polizza La revoca ed il recesso hanno l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante al Contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Condizioni di Assicurazione Pagina 3 di 5

10 Art. 13 Importo e pagamento dei Premi 13.1 L assicurazione è prestata dalla Società a fronte del pagamento da parte del Contraente/Assicurato di Premi annuuali. L importo di Premio viene preventivato sul sito ed è indicato sul Certificato di Polizza. In ogni caso, l importo di Premio annuale in sede di attivazione del Contratto non può mai essere superiore ad (anche ai fini della normativa antiriciclaggio ex art. 25 comma 6 lett. a del D.Lgs. 231/2007) Il versamento di ciascun Premio annuale potrà essere effettuato attraverso i seguenti mezzi di pagamento: bonifico bancario su conto corrente intestato all Intermediario MARSH; oppure carta di credito VISA o MASTERCARD L importo del primo Premio annuale è determinato sulla base dei seguenti criteri: Capitale Assicurato / età / status tabagico. L importo dei successivi quattro premi annuali resta invariato (il Premio annuale è dunque costante per tutti e 5 anni gli anni di durata del Contratto). Resta fermo quanto previsto all Art. 7 che precede. Art. 14 Mancato pagamento dei Premi - Risoluzione 14.1 Il mancato pagamento dei Premi, trascorsi trenta giorni dalla data in cui sono dovuti, determina la risoluzione di diritto del Contratto. I premi pagati restano acquisiti alla Società A giustificazione del mancato pagamento del Premio il Contraente/Assicurato non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza. Art. 15 Denuncia del Sinistro Pagamento del Capitale Assicurato 15.1 In caso di Sinistro, va dato tempestivo avviso scritto alla Società al seguente recapito: Financial Assurance Company Limited (Ufficio Sinistri) Via San Gregorio n Milano utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile nella propria area personale del sito oppure, in alternativa, contattando il Servizio Clienti della Società al numero telefonico (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi) In allegato al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione delle Prestazioni, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione seguente: a) copia fronte/retro di un documento di identità e del codice fiscale del Contraente/Assicurato; b) copia fronte/retro della carta di identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario; c) copia del certificato di morte rilasciato dal Comune; d) copia fronte/retro della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (se come Beneficiari sono indicati gli eredi); e) copia dell autorizzazione del giudice tutelare (solo in caso di beneficiari minorenni) f) copia autentica del Testamento (solo se esistente); g) copia del referto medico attestante le cause patologiche del Decesso; h) copia del referto autoptico (se è stata eseguita autopsia); i) in caso di morte da malattia, copia completa della cartella clinica con evidenza della diagnosi INIZIALE della malattia che ha condotto al Decesso; j) in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, o altro), copia del verbale delle Forze dell Ordine o di altro documento rilasciato dalle autorità competenti, da cui si desumano le precise circostanze del Decesso; k) copia del rapporto del 118 o del pronto soccorso se intervenuti La Società potrà, in ogni momento e in ogni caso, richiedere di fornire ulteriori prove documentali, diverse da quelle elencate, in ordine all effettiva esistenza del diritto alla prestazione, in caso di particolari esigenze istruttorie sorte in sede di Sinistro In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'italia, il modulo di denuncia di Sinistro deve comunque essere redatto da un medico italiano, che certificherà la documentazione sanitaria allegata allo stesso La Società si impegna ad esaminare con tempestività tutti i documenti ricevuti necessari per la liquidazione del Sinistro e in ogni caso procederà alla liquidazione delle Prestazioni, attraverso bonifico bancario sulle coordinate che verranno comunicate, non oltre decorsi 30 giorni dal ricevimento dell ultimo dei documenti necessari per la liquidazione. Art. 16 Riscatto e riduzione La presente assicurazione non prevede un valore di riduzione o di riscatto. Art. 17 Oneri fiscali Le imposte e le tasse relative ai Premi del presente Contratto sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed eventi diritto. Condizioni di Assicurazione Pagina 4 di 5

11 Art Validità territoriale L assicurazione vale per i Sinistri avvenuti in ogni Paese del mondo, con l intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia. Art. 19 Comunicazioni e richiesta di informazioni Servizio Clienti - Tecnica di comunicazione a distanza 19.1 Tutte le comunicazioni previste dal Contratto e dalla legge devono essere fatte alla Società o direttamente all Intermediario MARSH, qualora egli sia abilitato a riceverle in base agli accordi esistenti con la Società ed in base a quanto previsto nel presente Contratto. Ogni comunicazione fatta all Intermediario si intenderà fatta anche nei confronti della Società La Società fornisce comunque riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta. Le richieste devono essere inoltrate per iscritto alla Società ai seguenti recapiti: Financial Assurance Company Limited Via San Gregorio, Milano fax: italy.produzione@genworth.com Art. 20 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, abbia emesso apposita appendice. Art. 21 Prescrizione Ai sensi dell Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 22 Legge e giurisdizione 22.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto di assicurazione ha giurisdizione esclusivamente l autorità giudiziaria italiana. Art. 23 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto di assicurazione, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell Contraente/Assicurato o del Beneficiario parte in causa. Condizioni di Assicurazione Pagina 5 di 5

12 FACSIMILE Copia da restituire firmata a Financial Assurance Company Limited Via San Gregorio n Milano o via e- mail a italy.premi@genworth.com CERTIFICATO DI POLIZZA VITA (Fascicolo Informativo Mod. MR-5/8 Data ultimo agg. 24/05/2013] NUMERO DI POLIZZA Nome e Cognome Data di nascita C.F. Indirizzo di residenza Numero di telefono DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO GARANZIE PRESTATE / CAPITALE ASSICURATO / STATUS TABAGICO Garanzie prestate Assicurazione temporanea caso morte Capitale Assicurato Fumatore (SI=fumatore / No=Non fumatore) DATA DI DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA (5 anni) / PERIODO DI CARENZA INIZIALE Decorrenza (ore 24 del) Scadenza (ore 24 del) Carenza iniziale 90 giorni PERIODICITA ED IMPORTO DEI PREMI A CARICO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO Periodicità del premio Annuale Importo di premio annuale Sui premi versati non gravano imposte - I premi annuali sono dovuti ad ogni anniversario della data di decorrenza L importo di premio annuale è costante per tutta la durata (salvo variazione dello status tabagico dichiarato) BENEFICIARI DESIGNATI Financial Assurance Company Limited (l impresa di assicurazione legale rappresentante) GENWORTH è la denominazione commerciale di Financial Assurance Company Limited (FACL), con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, Milano ( italy.produzione@genworth.com tel fax sito internet - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano: R.E.A. n FACL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I FACL appartiene al gruppo Genworth Financial. Certificato di Polizza (Facsimile) Pagina 1 di 2

13 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO Io sottoscritto Contraente/Assicurato, CONFERMO la mia identità e l esattezza delle informazioni indicate nel Certificato di Polizza e: 1) DICHIARO E CONFERMO a) Nella mia qualità di contraente, di avere stipulato a distanza il contratto di assicurazione sulla vita VITA accedendo al sito internet dell Intermediario Marsh (il Sito Internet ); b) di essere altresì il soggetto assicurato sulla cui vita viene prestata l assicurazione; c) di avere provveduto al pagamento a Marsh del primo premio annuo indicato nel Certificato di Polizza, utilizzando uno dei mezzi di pagamenti previsti dal contratto (carta di credito / bonifico bancario); d) di avere fornito a Marsh sul Sito Internet tutte le informazioni necessarie alla verifica sull adeguatezza del contratto rispetto alle mie esigenze; e) di essere stato informato dell esistenza del mio diritto alla revoca della volontà di acquisto della polizza e del mio diritto di recesso (da esercitarsi entro entro 30 giorni dalla data di acquisto/perfezionamento del contratto) Data Firma del Contraente/Assicurato 2) DICHIARO E CONFERMO, ai sensi degli artt e 1893 C.c., e nella piena consapevolezza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti da me rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla liquidazione delle prestazioni da parte della Società: a) di avere dichiarato, sul Sito Internet, il mio status tabagico come indicato nel Certificato di Polizza; b) di avere reso, sul Sito Internet, la seguente dichiarazione di buono stato di salute : non avere, negli ultimi 24 mesi, consultato un medico, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure, ricoveri o trattamenti in merito ad una o più delle seguenti patologie: disturbi cardiaci o della circolazione, infarto, ictus / attacco ischemico transitorio, HIV/AIDS, leucemia, tumore/cancro, dialisi, diabete; né di essere comunque a conoscenza di essere affetto da qualsiasi delle predette patologie Data Firma del Contraente/Assicurato 3) DICHIARO E CONFERMO di aver ricevuto e di aver preso visione, mediante visualizzazione, download dal Sito Internet e salvataggio su supporto durevole/stampa del relativo file.pdf in forma elettronico, prima di essere vincolato al contratto di assicurazione: a) del Fascicolo Informativo di VITA (Mod. MR-5/8 Ultimo agg. 24/05/2013), comprensivo di a) Glossario; b) Nota Informativa; C) Condizioni di Assicurazione; e) Informativa Privacy; f) Facsimile Certificato di Polizza dichiaro altresì di averlo ben letto, ben compreso e di averne accettato accettato integralmente il contenuto; b) dell Allegato 7A e dell Allegato 7B dell Intermediario Marsh. Data Firma del Contraente/Assicurato Consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili (Art.13 D.lgs. 30 Giugno 2003 n 196) Io sottoscritto Contraente/Assicurato dopo aver letto l Informativa Privacy di Financial Assurance Company Limited redatta ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e contenuta nel Fascicolo Informativo; preso atto dell identità dei Titolari e dei Responsabili al trattamento dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy, nonché di ogni altra informazione contenuta nell Informativa Privacy predetta (barrare una casella) PRESO IL MIO CONSENSO NEGO IL MIO CONSENSO al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili per le finalità ed entro i limiti descritti nell Informativa Privacy, nonchè in favore dei soggetti ivi indicati. Data Firma del Contraente/Assicurato Certificato di Polizza (Facsimile) Pagina 2 di 2

14 NOTA INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento del Garante Privacy del 26 aprile 2007 (informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa) L impresa di assicurazione Titolare del trattamento dei dati Financial Assurance Company Limited (il Titolare ), al fine di fornire la copertura assicurativa e di adempiere alle obbligazioni previste dal contratto di assicurazione, necessita di raccogliere, sia in sede di stipula del Contratto anche avvalendosi di soggetti terzi, quale il broker Intermediario Marsh (autonomo titolare del trattamento) - che in sede di sinistro, e di successivamente trattare, dati personali, anche sensibili, dell Assicurato (i Dati ) e, a tal fine, è tenuta a fornire al Contraente/Assicurato stesso, in qualità di Interessato, precise informazioni sul trattamento dei suoi dati e sui suoi diritti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (il Codice Privacy ) e del Provvedimento del Garante Privacy del 26 aprile 2007 (informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa). a) Finalità del trattamento. I Dati sono o possono essere trattati per le seguenti finalità: 1) intermediazione, conclusione ed esecuzione del Contratto, ivi compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; 2) adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative comunitarie, di disposizioni eventualmente impartite da organismi di vigilanza e controllo e/o da altre autorità competenti. Il mancato conferimento dei Dati necessari per conseguire le finalità indicate di cui al punto 1 preclude l instaurazione e l esecuzione del rapporto assicurativo, nonché la gestione e liquidazione dei sinistri. In merito alle finalità di cui ai punti 1 e 2, il trattamento dei Dati non necessita del consenso dell Interessato in quanto necessario per l esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo. b) Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti manuali o informatici, in forma cartacea e/o elettronica, con logiche strettamente legate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. c) Categorie di Dati trattati. I Dati dei quali si chiede la comunicazione da parte dell Interessato, e che quindi formano oggetto di trattamento, sono dati comuni essenzialmente necessari per l identificazione personale dell Interessato (quali, ad esempio, nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale, data di nascita, ecc.) e per la gestione del rapporto assicurativo. il Titolare, nel corso dell esecuzione del contratto (ad esempio, in sede di denuncia sinistro) può avere la necessità di richiedere all Interessato la comunicazione di dati anche sensibili strettamente inerenti al rapporto assicurativo (ai sensi del Codice Privacy sono sensibili quei dati cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale di un individuo). d) Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati e ai quali i Dati possono essere comunicati. Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, possono venire a conoscenza dei Dati soggetti all interno dell organizzazione del Titolare, quali dipendenti o collaboratori, i quali agiscono in qualità di incaricati e/o responsabili del loro trattamento. Per le medesime finalità, i Dati possono essere altresì comunicati dal Titolare a soggetti terzi per essere sottoposti a trattamento, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dal Titolare quali responsabili o incaricati del trattamento di competenza. Tali soggetti terzi sono: a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione (broker), produttori diretti, addetti all attività di intermediazione, società di call center; legali, medici, periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, oppure società di servizi a cui sia affidata l attività di back-office relativa alle operazioni di pagamento dei premi; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; b) società del gruppo Genworth Financial (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); c) tutti quei soggetti ai quali il trasferimento di tali dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell attività relativa al rapporto assicurativo. I Dati possono essere trasferiti a soggetti ubicati nei paesi dell Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all Unione Europea, in conformità con quanto previsto agli 42 e 43 del Codice Privacy. I Dati trattati non sono oggetto di diffusione. e) Diritti dell interessato. L Art. 7 del Codice Privacy conferisce all Interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell Art. 5 comma 2 del Codice Privacy, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L Interessato ha inoltre diritto di ottenere a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L Interessato può esercitare tutti i diritti sopra menzionati contattando il Titolare (Financial Assurance Company Limited, Via San Gregorio n. 34, Milano - privacyitalia@genworth.com telefono ), il quale è tenuto a fornire idoneo e tempestivo riscontro. Responsabile interno del trattamento dei Dati nella sede italiana del Titolare è il Capo Ufficio Sinistri pro-tempore, Via San Gregorio n Milano - italy.produzione@genworth.com. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Financial Assurance Company Limited è disponibile presso la sede del Titolare. Informativa Privacy Pagina 1 di 1

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