CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI
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- Mirella Longhi
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1 ART.1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente documento sono le clausole amministrative relative al contratto di appalto per la fornitura di prodotti alimentari surgelati per le esigenze delle mense universitarie dell Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari. L importo presunto dell appalto è pari ad ,00 oltre IVA di legge, gli oneri relativi alla sicurezza sono pari ad 0,00 (zero) trattandosi di mera fornitura senza installazione (Determinazione n.3 del 2008 dell Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) ed avuto riguardo al fatto che lo scarico delle merci avviene nell area di scarico prospiciente. ART. 2 DURATA DELL APPALTO L appalto ha durata di anni uno (1) a partire dalla data di stipula del contratto. Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, salvo comunicazione da parte dell ERSU di prosecuzione per il tempo strettamente necessario alla definizione di nuova gara. ART. 3 QUANTITA PRESUNTE La quantità dei prodotti da fornire, descritta a puro titolo indicativo nel Capitolato tecnico, è meramente presunta e sarà commisurata al numero dei pasti effettivamente erogati. Fermo restando quanto previsto sopra, l ERSU si riserva inoltre la facoltà di estendere o diminuire la fornitura in oggetto fino alla concorrenza di 1/5 quinto dell importo contrattuale, restando ferme le altre condizioni previste dal contratto e, particolarmente, escluso ogni aumento dei prezzi unitari, ex art. 56 comma 5 della Legge Regionale n. 5 del ART. 4 PENALI L ERSU, se i prodotti non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, potrà rifiutarli in toto o in parte ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura. In tal caso la ditta affidataria sarà tenuta a provvedere nell immediato a nuova consegna, a proprio esclusivo onere. Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste o non dovesse consegnare le merci nei tempi stabiliti, l ERSU potrà provvedere all acquisto delle stesse presso terzi in danno all appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto ai sensi dell art. 125 c.6 lett. f. del D.Lgs. 163 del Ove il contraente non esegua in tutto o in parte le prestazioni di cui al contratto/ordinativo nel termine fissato, l Ente applicherà una penale pari all 1 per mille dell ammontare netto contrattuale (si intende l intero periodo triennale). Per eventuali ritardi nella fornitura dei prodotti rispetto alla giornata concordata con l ERSU sarà applicata parimenti una penale pari all 1 per mille dell ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui la quantità/qualità del prodotto non corrisponda a quanto richiesto, e/o in ogni caso non siano stati rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una penale pari all 1 per mille dell ammontare netto del valore della fornitura. Eventuali cause di forza maggiore che impediscano la regolare fornitura dovranno essere documentate e comprovate dalla Ditta appaltatrice, comprese quelle imposte da disposizioni delle autorità competenti. L eventuale applicazione di penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. E fatto salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa da parte dell ERSU per colpa del fornitore. L applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell inadempienza, a firma del Direttore del Servizio competente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 6 (sei) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell ERSU, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente 1
2 ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della cauzione definitiva prevista dall art. 113 del Codice degli Appalti Pubblici. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l ERSU si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo. ART. 5 PAGAMENTI E CLAUSOLA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro trenta (30) giorni dalla presentazione al protocollo dell E.R.S.U. di regolare fattura. Il pagamento della fornitura sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a. A questo proposito, l appaltatore comunicherà all ERSU, entro sette giorni dall accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L appaltatore si impegna in ogni caso a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo alla fornitura di che trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al riscontro positivo delle verifiche circa la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuata tramite la richiesta d ufficio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). L appaltatore si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi variazione riguardante la riscossione dei mandati di pagamento. In difetto di tale comunicazione, l Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti. ART. 6 RESPONSABILITA E ASSICURAZIONI E obbligo dell appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi(rcvt), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore al ,00(cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicata per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell Ersu, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore al ,00(cinquecentomila/00) Resta inteso che l esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e pertanto, qualora l appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito. ART. 7 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L ERSU si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell appaltatore. In tal caso l Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all esecuzione in danno dell appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno. 2
3 In ogni cado si conviene che l ERSU ha il diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell art del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi: a) mancato inizio dell esecuzione della fornitura nei termini previsti dal presente documento e dal capitolato tecnico; b) interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella fornitura oggetto del presente documento e del Capitolato tecnico, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta; c) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito alla diffida formale da parte dell Amministrazione; d) impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente preparato e/o mezzi non idonei a garantire la corretta esecuzione della fornitura; e) violazione delle norme di sicurezza e di igiene; f) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa; g) in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva, qualora l importo non reintegrato incida sostanzialmente sulla quantificazione della garanzia; h) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell appalto, ai sensi dell art del codice civile. In tali casi l ERSU sarà tenuto a corrispondere alla Ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. Ai sensi dell art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l ERSU si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento del completamento della fornitura. Si procede all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte all originario aggiudicatario in sede di offerta. Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all attivazione del medesimo da parte del nuovo gestore. L ERSU si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi in cui, per cause di forza maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della fornitura così come originariamente previste. La cauzione definitiva in tal caso verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. ART. 8 SUBAPPALTO La fornitura può essere subappaltata entro il limite del 30% dell importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intenda subappaltare ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall Ente con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8 del D.Lgs circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando gi gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto al valore complessivo dell appalto. ART.9 OSSERVANZA CONDIZIONI CONTRIBUTIVE RETRIBUTIVE E SICUREZZA 3
4 La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti nazionali e regionali con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta si impegna inoltre alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e di contratto di lavoro del personale assegnato alla fornitura con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni. Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all impiego e alla gestione del personale assegnato alla fornitura sono a carico della Ditta, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell ERSU. La Ditta appaltatrice inoltre deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti comunque denominati, degli utenti della fornitura e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore. In tal senso la Ditta appaltatrice assume ai fini del presente capitolato d appalto, in via diretta ed esclusiva, nei confronti dell Amministrazione e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore della fornitura nel suo complesso. La Ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsiasi voglia titolo assegnato alla fornitura, idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81 del Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta appaltatrice garantire che tutto il personale addetto alla fornitura sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse. La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutto il periodo di validità del presente appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. ART.10 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese contrattuali relative al contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico della Ditta ai sensi e per gli effetti dell art. 1 della Legge 27/12/1975 n Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 11 CONTROVERSIE Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Sassari. ART. 12 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL APPALTO L assunzione dell appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della Ditta Appaltatrice la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolamentano, ma altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono all appalto e di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell appaltatore circa la convenienza di assumere la fornitura. Per quanto non disposto, si farà riferimento a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di commercio e vendita dei prodotti descritti nel presente documento. Il corrispettivo della fornitura resterà invariato per tutta la durata dell appalto. ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Con riferimento al D.Lgs. 196 dd , si precisa quanto segue: 1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati personali richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l ERSU di Sassari. 4
5 2. La finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara. L Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati: - personale interno dello Ente coinvolto nel procedimento; - imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara; - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n.241 dd ; 3. I diritti spettanti all interessato sono quelli di cui al succitato D.Lgs. 196 dd alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo. Il Direttore del Servizio Amministrativo f.f. Dott.ssa Ambra Giordano 5
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