5 PER MILLE 2013: DOMANDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 7 MAGGIO 2013 E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

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1 SERVIZIO FISCALE CIRCOLARE /04/ PER MILLE 2013: DOMANDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 7 MAGGIO 2013 E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 21/03/ D.P.C.M. 23/04/2010) L art. 23, comma 2 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 ha riproposto, anche per il 2013, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell Irpef a favore di determinate categorie di soggetti con finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione ed i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 dal D.P.C.M. del 23 aprile 2010, già confermate anche per il 2011 e il Inoltre, a decorrere dall anno finanziario 2012, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (novità introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011). Pertanto, per l esercizio finanziario 2013, rimangono invariati il giorno e il mese dei termini fissati dal citato D.P.C.M., mentre viene aggiornato l anno di riferimento. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 21/03/2013 ha illustrato le modalità ed i termini per la fruizione del 5 per mille 2013 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche. Si ricorda che, ai sensi dell art. 2, comma 2 del D.L. n. 16/2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti ritardatari, ossia quegli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti previsti per l ammissione al 5 per mille (mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini previsti, omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva o della copia del documento di identità del legale rappresentante), siano in possesso dei requisiti richiesti e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 Euro mediante il modello F24 codice tributo 8115 (v. Risoluzione n. 46 del 11/05/2012). E esclusa la possibilità di compensare l importo della sanzione. Tuttavia i requisiti sostanziali richiesti per l accesso al beneficio devono comunque essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (ossia al 7 maggio 2013 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche o al 30 aprile 2013 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria). La regolarizzazione interessa sia i contribuenti che non rispettino i termini ordinari per la presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva, sia i contribuenti che pur avendo presentato in tempo la dichiarazione sostitutiva, hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. Tale possibilità si applica a tutti gli enti destinatari del cinque per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza.

2 SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO Pertanto, per l anno finanziario 2013, i soggetti ammessi al beneficio sono i seguenti: 1) Enti del volontariato (v. Circ. Ag. Entrate n. 6/2013, par. 1): Enti del volontariato di cui alla Legge n. 266/1991; ONLUS di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, comprendendo in tale categoria anche le ONLUS di diritto (cooperative sociali, associazioni di volontariato, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative) e ONLUS parziali (enti ecclesiastici ed associazioni religiose); Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dal comma 1, lett. a) dell art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997: assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico o storico, tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, promozione della cultura e dell arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 56 del 10/12/2010); 2) Enti della ricerca scientifica e dell università; 3) Enti della ricerca sanitaria; 4) Comune di residenza del contribuente per le attività sociali svolte dallo stesso; 5) Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 6) Enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (introdotti a decorrere dall anno finanziario per quanto riguarda i termini e le modalità per gli adempimenti a carico di tali enti si rinvia al DPCM 30/05/2012). Nella Circolare n. 56 del 10/12/2010 l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef, ed in particolare alle associazioni e fondazioni riconosciute. Anche quest anno l Agenzia delle Entrate curerà la procedura di iscrizione per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche. Si ricorda che è prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto. Come per gli anni precedenti, gli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno curati direttamente dall Agenzia delle Entrate sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica (dopodiché gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio saranno demandati al CONI). 2

3 Invece gli enti della ricerca scientifica e dell università dovranno seguire le istruzioni fornite dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca che predisporrà tale elenco e lo invierà all Agenzia delle Entrate. Per gli enti della ricerca sanitaria sarà il Ministero della Salute a predisporre l elenco e ad inviarlo in via telematica all Agenzia delle Entrate. Per i Comuni, invece, non verrà predisposto alcun elenco, in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza (tutti i Comuni sono possibili beneficiari del 5 per mille per le attività sociali svolte). Per gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici l elenco sarà tenuto e pubblicato dal Ministero per i beni e le attività culturali. E consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi di cui sopra, purché l ente risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi. Un ente presente in più elenchi, qualora venga escluso da uno di tali elenchi, perde il diritto a fruire delle preferenze ricevute nell elenco da cui è stato cancellato. Ciò detto, si osserva che il D.P.C.M. 23/04/2010 e la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 6/E del 21/03/2013 hanno stabilito quanto segue: AMMISSIONE AL 5 PER MILLE DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO (di cui al precedente punto 1): comprese, quindi, le cooperative sociali): Invio della domanda di ammissione: detti soggetti, ai fini dell iscrizione nell apposito elenco tenuto dall Agenzia delle Entrate per l ammissione al beneficio del 5 per mille, sono tenuti ad inviare, a partire dal 22 marzo 2013 ed entro il 7 maggio 2013, esclusivamente in via telematica (direttamente mediante Fisconline o Entratel o tramite intermediari abilitati), il modello di iscrizione disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate (v. allegato 1). L Agenzia ricorda che non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Si segnala altresì che devono inviare la domanda di iscrizione per il 2013, utilizzando la nuova procedura, anche gli enti del volontariato già presenti negli elenchi degli anni precedenti, se interessati. Pubblicazione elenco degli enti iscritti: l Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l elenco degli enti iscritti entro il 14 maggio 2013; Correzione di eventuali errori presenti nell elenco provvisorio: nel caso in cui emergano degli errori nell elenco provvisorio degli enti del volontariato, il legale rappresentante dell ente interessato (o un proprio delegato) può rivolgersi, entro il 20 maggio 2013, alla Direzione Regionale dell Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell ente. Pubblicazione della versione aggiornata dell elenco degli enti del volontariato: la versione aggiornata dell elenco, con le eventuali correzioni, sarà pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle Entrate entro il 27 maggio Conferma dei requisiti entro il 1/07/2013 e controlli formali: i legali rappresentanti dei soggetti iscritti (provvisoriamente) nel suddetto elenco tenuto dall Agenzia delle Entrate, sono obbligati, entro il 1/07/2013 (in quanto il 30/06 cade di domenica), a spedire, necessariamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, alla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate nel cui 3

4 ambito si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su apposito modello scaricabile dal sito internet dell Agenzia delle Entrate (v. allegato 2), attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto all iscrizione. A tale dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità di colui che sottoscrive la domanda. In proposito si rammenta che ai fini della valutazione della tempestività dell invio fa fede il timbro di spedizione postale. NOVITA - INVIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA TRAMITE PEC: In alternativa alla raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata tramite la propria casella di PEC alla casella PEC della Direzione Regionale competente, riportando nell oggetto Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013 e allegando la scansione della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. La presentazione della dichiarazione sostitutiva, con allegata copia del documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda, è condizione necessaria per l ammissione al riparto del cinque per mille. Occorre, inoltre, specificare il Registro/Albo (volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non governative o Registro delle Persone Giuridiche per le fondazioni e associazioni riconosciute) a cui sono ordinariamente iscritti i suddetti enti, il numero e la data di iscrizione a detto Registro/Albo ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso, ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l ente appartiene. Per quanto concerne le cooperative sociali, le stesse devono dichiarare di essere iscritte all Albo Nazionale delle società cooperative, Sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto Categoria cooperative sociali, indicando il numero e la data di iscrizione all Albo, e indicando altresì che lo stesso è tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Enti Cooperativi (v. Circ. Ag. Entrate n. 57/2007, par ). Come per gli anni precedenti, si segnala che, per agevolare la compilazione e l invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all atto dell iscrizione (codice fiscale, denominazione, sede, rappresentante legale, ecc.), da integrare soltanto con le informazioni che mancano. Spetterà necessariamente alle Direzioni Regionali espletare controlli formali diretti a verificare se i rappresentanti legali degli enti predetti abbiano prodotto, nei termini e nelle modalità indicate dalla norma, la dichiarazione sostitutiva corredata degli allegati, individuando i nominativi che non hanno correttamente adempiuto all obbligo di invio dell autocertificazione e che, conseguentemente, verranno esclusi dall elenco. Regolarizzazione adempimenti/documenti omessi: entro il 30 settembre 2013 gli enti che non hanno presentato la domanda di iscrizione o che non hanno inviato la dichiarazione sostitutiva o la copia del documento di identità possono regolarizzare la propria posizione presentando tale documentazione e versando la sanzione pari a 258 Euro mediante il modello F24 (codice tributo 8115). Si ricorda, tuttavia, che i requisiti sostanziali richiesti per l accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio Periodicamente saranno pubblicati gli elenchi degli enti che provvedono alla regolarizzazione, entro il 30/09/2013, delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive. Controlli sostanziali dell Agenzia delle Entrate: l Agenzia delle Entrate procederà, entro il 31 dicembre 2013, a controlli sostanziali, effettuabili anche a campione, 4

5 finalizzati ad accertare la veridicità delle suddette dichiarazioni. I soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell iscrizione nell elenco, saranno esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall elenco stesso con provvedimento formale della competente Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate. Elenco definitivo: entro la data del 31 marzo 2014 saranno pubblicati sul sito dell Agenzia delle Entrate sia l elenco definitivo dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille, sia l elenco dei soggetti esclusi dal beneficio a causa della mancata osservanza delle modalità formali inerenti l invio dell autocertificazione, ovvero a causa del mancato possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla norma, ossia a seguito dell esito negativo dei controlli formali e sostanziali espletati dall Amministrazione Finanziaria. AMMISSIONE AL 5 PER MILLE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (di cui al precedente punto 5): Invio della domanda di ammissione: detti soggetti, ai fini dell iscrizione nell apposito elenco tenuto dall Agenzia delle Entrate per l ammissione al beneficio del 5 per mille, sono tenuti ad inviare, a partire dal 22 marzo 2013 ed entro il 7 maggio 2013, esclusivamente in via telematica (direttamente mediante Fisconline o Entratel o tramite intermediari abilitati), il modello di iscrizione disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate (v. allegato 1). L Agenzia ricorda che non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Si segnala inoltre che sono tenute a proporre domanda per il 2012 anche quelle associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012 o che erano presenti nell elenco trasmesso dal Coni per l anno Pubblicazione elenco delle associazioni iscritte: l Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l elenco delle associazioni iscritte entro il 14 maggio 2013; Correzione di eventuali errori presenti nell elenco provvisorio: nel caso in cui emergano degli errori nell elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell associazione interessata (o un proprio delegato) può rivolgersi, entro il 20 maggio 2013, alla Direzione Regionale dell Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell ente. Pubblicazione della versione aggiornata dell elenco delle associazioni sportive dilettantistiche: la versione aggiornata dell elenco, con le eventuali correzioni, sarà pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle Entrate entro il 27 maggio Conferma dei requisiti entro il 1/07/2013 e controlli formali: i legali rappresentanti dei soggetti iscritti (provvisoriamente) nel suddetto elenco tenuto dall Agenzia delle Entrate, sono obbligati, entro il 1/07/2013 (in quanto il 30/06 cade di domenica), a spedire, necessariamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC (come per gli enti del volontariato), all Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell associazione interessata (e non alla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate come per la domanda di ammissione), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su apposito modello scaricabile dal sito internet dell Agenzia delle Entrate (v. allegato 3), attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto all iscrizione. A tale dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità di colui che sottoscrive la domanda. In proposito si rammenta che ai fini della valutazione della tempestività dell invio fa fede il timbro di spedizione postale. 5

6 La presentazione della dichiarazione sostitutiva, con allegata copia del documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda, è condizione necessaria per l ammissione al riparto del cinque per mille. Anche per le associazioni sportive dilettantistiche, per agevolare la compilazione e l invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all atto dell iscrizione, da integrare soltanto con le informazioni che mancano. L Ufficio del CONI effettuerà controlli formali diretti a verificare se i rappresentanti legali delle associazioni abbiano prodotto, nei termini e nelle modalità indicate dalla norma, la dichiarazione sostitutiva corredata degli allegati, individuando i nominativi che non hanno correttamente adempiuto all obbligo di invio dell autocertificazione e che, conseguentemente, verranno esclusi dall elenco. Regolarizzazione adempimenti/documenti omessi: entro il 30 settembre 2013 gli enti che non hanno presentato la domanda di iscrizione o che non hanno inviato la dichiarazione sostitutiva o la copia del documento di identità possono regolarizzare la propria posizione presentando tale documentazione e versando la sanzione pari a 258 Euro mediante il modello F24 (codice tributo 8115). Si ricorda, tuttavia, che i requisiti sostanziali richiesti per l accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio Periodicamente saranno pubblicati gli elenchi degli enti che provvedono alla regolarizzazione, entro il 30/09/2013, delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive. Controlli sostanziali del CONI: l Ufficio del CONI procederà, entro il 31 dicembre 2013, a controlli sostanziali finalizzati ad accertare la veridicità delle suddette dichiarazioni. I soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell iscrizione nell elenco, saranno esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall elenco stesso con provvedimento formale del CONI. L elenco definitivo dovrà essere trasmesso dal CONI in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo Elenco definitivo: entro la data del 31 marzo 2014 saranno pubblicati sul sito dell Agenzia delle Entrate sia l elenco definitivo dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille, sia l elenco dei soggetti esclusi dal beneficio a causa della mancata osservanza delle modalità formali inerenti l invio dell autocertificazione, ovvero a causa del mancato possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla norma, ossia a seguito dell esito negativo dei controlli formali e sostanziali espletati dal Coni. L elenco definitivo dovrà essere trasmesso dal CONI in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo ELENCHI DEGLI ALTRI SOGGETTI AMMESSI AL 5 PER MILLE: Gli enti della ricerca scientifica e dell università e gli enti della ricerca sanitaria devono invece presentare la domanda di iscrizione agli elenchi del 5 per mille entro il 30 aprile 2013 ai Ministeri competenti. Invece gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici devono inviare la domanda entro il 31 maggio 2013 al Ministero per i beni e le attività culturali. Per le ulteriori scadenze si rinvia alla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 6/2013. RIPARTO DEL 5 PER MILLE: Diritto di spettanza del beneficio: a tutti i soggetti indicati ai precedenti punti, definitivamente individuati dopo l esecuzione dei controlli formali e sostanziali, e pertanto indicati negli elenchi pubblicati sul sito dell Agenzia delle Entrate, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma in uno dei sei appositi riquadri presenti nella dichiarazione del reddito 6

7 Irpef, abbiano anche contestualmente indicato il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendono destinare la quota del 5 per mille dell Irpef. Qualora il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale o questo risulti errato, le relative quote del 5 per mille saranno proporzionalmente ripartite tra i soggetti aventi la medesima finalità sociale. Importo di riferimento del beneficio: occorre inoltre ricordare che, ai fini della determinazione del 5 per mille afferente i singoli contribuenti, l Agenzia delle Entrate dovrà fare riferimento all imposta personale netta di ciascuno. CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE: Effettiva corresponsione del beneficio: l Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo 2012, nonché sulla base degli effettivi incassi dell Irpef per il medesimo periodo, provvede a trasmettere in via telematica al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i dati che occorrono per stabilire gli importi delle somme del 5 per mille spettanti ai soggetti destinatari. L ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell erogazione delle somme allo stesso destinate, abbia cessato l attività o non svolga più l attività che dà diritto al beneficio (la Circolare n. 56/2010 ha chiarito che la fase di liquidazione è ricompresa nella cessazione dell attività; per quanto concerne invece la fusione per incorporazione, le somme possono essere attribuite all incorporante qualora anche la stessa incorporante risulti ammessa negli elenchi del cinque per mille). Si ricorda che non verranno erogate somme di importo complessivo inferiore a 12 euro. Comunicazione coordinate bancarie e postali per gli enti del volontariato: Gli enti del volontariato che vogliono l accredito del 5 per mille sul conto corrente bancario o postale possono comunicare le proprie coordinate del conto all Agenzia delle Entrate utilizzando l apposito modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli enti che non comunicano le coordinate del conto o che non dispongono di un conto corrente saranno pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si ricorda che chi ha già comunicato le proprio coordinate negli anni precedenti non è tenuto a comunicarle nuovamente, salvo eventuali variazioni. RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE: Obbligo di redazione del rendiconto e della relazione: anche per il 2013 è previsto, a carico di tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille (comprese, quindi, le cooperative sociali), un ulteriore adempimento in relazione alla fruizione del 5 per mille: tutte le categorie di soggetti beneficiari che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille hanno l obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme percepite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti. Per gli enti del volontariato (tra cui le cooperative sociali), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il fac-simile di modello di rendicontazione (v. allegato 4) che deve essere utilizzato da tali enti nonché le Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell Irpef. Le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare la rendicontazione secondo i criteri fissati dal D.M. del 02/04/2009, come modificato dal D.M. del 16/04/2009, dovendo illustrare dettagliatamente le attività di interesse sociale effettivamente svolte ai sensi dell art. 3 del D.M. del 02/04/

8 Si ricorda che l obbligo del rendiconto decorre a partire dall anno finanziario 2008 (ossia dal 5 per mille 2008 erogato a partire dai mesi di settembre/ottobre 2010), ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche per le quali l obbligo decorre dall anno finanziario Esempio: se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell ente nel mese di novembre del 2012, il rendiconto dovrà essere redatto entro il 30 novembre 2013 ed inviato, se la somma risulta superiore al limite (v. paragrafo successivo), entro il 31 dicembre Come risulta dalle sopra citate linee guida, in alternativa alla predisposizione del rendiconto, per gli enti che redigono il bilancio di esercizio secondo le Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit dell Agenzia per le Onlus è sufficiente lo stesso bilancio di esercizio corredato dalla delibera di approvazione dell organo amministrativo. Nel bilancio di esercizio deve comunque risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del 5 per mille dell Irpef percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti. Obbligo di invio del rendiconto e della relazione per importi pari o superiori a euro: ai sensi dell art. 12 del D.P.C.M. 23/04/2010, i rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dal termine previsto per la compilazione (ossia entro un anno e 30 giorni dalla ricezione delle somme), al Ministero competente per l erogazione delle somme (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per gli enti del volontariato indicati nel precedente punto 1) e Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche di cui al precedente punto 5)), al fine di consentirne il controllo. A tal fine, il medesimo Ministero potrà richiedere l acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Tuttavia, relativamente all obbligo dell invio del rendiconto e della relazione, l art. 12, co. 4 del medesimo Decreto effettua una distinzione tra soggetti beneficiari, disponendo che solamente gli enti che hanno percepito somme a titolo di 5 per mille di importo pari o superiore a euro sono tenuti al predetto invio, mentre gli enti che hanno percepito somme di importo inferiore non sono tenuti all invio, ancorché siano obbligati alla redazione del rendiconto e della relazione entro un anno dalla ricezione delle somme, alla conservazione di tali documenti per dieci anni, nonché al loro invio ai Ministeri competenti dietro richiesta dei medesimi per finalità di controllo. I Ministeri competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari. Solo per il 5 per mille 2008 il limite per l invio della rendicontazione era pari a euro. Si ricorda che, a partire dall anno finanziario 2010, le somme erogate quali contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille dell Irpef, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale. Conservazione del rendiconto: il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno 10 anni presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo. I giustificativi di spesa devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille dell Irpef percepita per l anno di riferimento. 8

9 Si rileva inoltre che la mancata ottemperanza all invio del rendiconto e della relativa relazione, per obbligo ex lege, ovvero dietro richiesta del Ministero competente, comporta il recupero del contributo del 5 per mille in capo ai soggetti beneficiari, come di seguito evidenziato. RECUPERO DEL 5 PER MILLE: Ipotesi di recupero del beneficio: l art. 13 del Decreto 23/04/2010 stabilisce che i contributi ricevuti a titolo di 5 per mille sono soggetti a recupero nei seguenti casi: a) qualora il soggetto beneficiario abbia ottenuto il beneficio sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali; b) qualora il soggetto beneficiario non abbia proceduto alla rendicontazione delle somme erogate; c) qualora il soggetto beneficiario, che abbia percepito somme a titolo di 5 per mille di importo pari o superiore a euro, non abbia proceduto all invio del rendiconto e della relazione; d) qualora, a seguito dei controlli, il soggetto beneficiario non sia risultato in possesso dei requisiti richiesti per l ammissione al beneficio; e) qualora l ente, dopo l erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l attività o non svolgere più l attività che dà diritto al beneficio, prima dell erogazione delle somme medesime; f) qualora il soggetto beneficiario, che abbia percepito somme a titolo di 5 per mille di importo inferiore a euro, non abbia ottemperato alla richiesta del Ministero competente di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relativa relazione e l eventuale ulteriore documentazione. Procedura di recupero del beneficio: nei casi sopra detti, il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvederà al recupero del beneficio del 5 per mille. Inoltre, nell ipotesi a), provvederà altresì a trasmettere gli atti all Autorità giudiziaria per l applicazione delle sanzioni penali. Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, il soggetto beneficiario sarà tenuto a riversare all Erario l intero ammontare percepito come beneficio 5 per mille, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, potendo peraltro essere sottoposto a recupero coattivo in caso di sua inottemperanza al versamento di quanto dovuto. RICORSO PER ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI: Si ricorda che, come già precisato nella Circolare n. 57 del 25/10/2007 dell Agenzia delle Entrate, il primo mezzo di opposizione all esclusione dagli elenchi del 5 per mille è il ricorso al giudice ordinario. - ALLEGATO 1: Modello iscrizione enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche. - ALLEGATO 2: Dichiarazione sostitutiva enti del volontariato. - ALLEGATO 3: Dichiarazione sostitutiva associazioni sportive dilettantistiche. - ALLEGATO 4: Modello rendiconto enti del volontariato. 9

10 ALLEGATO 1 10

11 11

12 ALLEGATO 2 12

13 ALLEGATO 3 13

14 ALLEGATO 4 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per il Volontariato, l Associazionismo e le Formazioni Sociali MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU DEL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF DAGLI AVENTI DIRITTO ANAGRAFICA Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso) C.F. del soggetto beneficiario Indirizzo Città N. Telefono N. Fax Indirizzo Nome del rappresentante legale C.F. del rappresentante legale RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI Anno finanziario IMPORTO PERCEPITO 1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc ) 3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all ente; affitto locali per eventi; ecc ) 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale TOTALE SPESE 14

15 Data, Firma del rappresentante legale Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Firma del rappresentante legale Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 15

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