Protègo ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE. Nota Informativa Normativa Contrattuale. Area Risparmio Previdenziale

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1 Area Risparmio Previdenziale Protègo ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE Nota Informativa Normativa Contrattuale Tariffa F80H - Edizione 1/2001 ( fumatori ) Tariffa N80H - Edizione 1/2001 ( non fumatori ) Mod Ed. 06/2004

2 Indice 1 Nota Informativa 3 Premessa 3 1. Informazioni relative alla Società 3 2. Informazioni relative al contratto di assicurazione sulla vita della Nuova Tirrena denominato Protègo Contraente - Assicurato - Beneficiario Oggetto dell assicurazione Decorrenza, durata e scadenza del contratto Premio annuo Costi (caricamenti) a carico del Contraente Sospensione del pagamento del premio Riscatto del contratto Riduzione del contratto Riattivazione del contratto Pagamento delle prestazioni assicurative da parte della Nuova Tirrena Diritto di recesso dal contratto per ripensamento e revocabilità della proposta Aspetti legali e fiscali relativi al contratto Lingua utilizzata Foro competente 7 3. Informazioni in corso di contratto 7 4. Informazioni relative al trattamento assicurativo dei dati personali e sensibili (Art. 13 del D.Lgs. 196/03) 8 5. Reclami 8 Normativa Contrattuale 9 Terminologia Contrattuale 9 Condizioni di Assicurazione 11 Art. 1 Oggetto dell assicurazione 11 Art. 2 Stato di non fumatore e di fumatore - Passaggio di stato 11 Art. 3 Conclusione, decorrenza e durata del contratto 12 Art. 4 Revocabilità della proposta di assicurazione 12 Art. 5 Recesso dal contratto per ripensamento 12 Art. 6 Premio - Modalità di pagamento delle rate 13 Art. 7 Risoluzione e riattivazione del contratto 13 Art. 8 Cessione o pegno del contratto - Vincolo del capitale assicurato 14 Art. 9 Designazione del Beneficiario - Revoca o modifica della designazione 14 Art. 10 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato 14 Art. 11 Pagamento delle prestazioni assicurative da parte della Nuova Tirrena 15 Art. 12 Pagamento ridotto della Nuova Tirrena per casi particolari di morte dell Assicurato 16

3 2 Indice Art. 13 Sospensione temporanea dell assicurazione per decorrenza del periodo inizialedi carenza contrattuale in caso di decesso dell Assicurato dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata 16 Art. 14 Forma delle comunicazioni 17 Art. 15 Rinuncia all azione di surrogazione 17 Art. 16 Foro competente 18 Art. 17 Termini di prescrizione dei diritti dell assicurazione 18 Art. 18 Oneri fiscali 18 Art. 19 Legislazione applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge 18 P R O T È G O

4 Nota Informativa 3 Premessa La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo, prima della sua sottoscrizione, le caratteristiche del contratto assicurativo della Nuova Tirrena qui di seguito descritto, che è denominato Protègo. La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell ordinamento giuridico italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n 174 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Informazioni relative alla Società La Nuova Tirrena S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni (*) è una Società per Azioni con sede legale in Italia. L indirizzo della Direzione Generale è: Via Massimi, ROMA - ITALIA. La Società è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 15/3/1931 (G. U. n. 120 del 20/3/1931). Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte della Società. (*) Nel seguito, denominata per brevità Nuova Tirrena. 2. Informazioni relative al contratto della Nuova Tirrena denominato Protègo Il contratto qui di seguito descritto, denominato Protègo, consiste in un assicurazione sulla vita temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti. L assicurazione prevede le seguenti forme assicurative: 1 - Tariffa F80H (Edizione 1/2001) per fumatori ; 2 - Tariffa N80H (Edizione 1/2001) per non fumatori. Ogni valore contrattuale di tali forme assicurative è espresso in Euro, fermo restando che qualsiasi pagamento riguardante il contratto dovrà essere eseguito a norma di legge. 2.1 Contraente Assicurato Beneficiario Le figure di Contraente, Assicurato e Beneficiario sono così definibili: a) Contraente Il Contraente è il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto a pagare il premio e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto (per esempio, può modificare in ogni momento il Beneficiario, salvo che la designazione sia irrevocabile).

5 4 b) Assicurato L Assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. c) Beneficiario Il Beneficiario è il soggetto (persona fisica o giuridica) al quale, per designazione del Contraente, spetta la prestazione economica garantita in caso di premorienza dell Assicurato. Il Contraente può designare una o più persone alle quali la Nuova Tirrena dovrà corrispondere la prestazione economica prevista dalle condizioni contrattuali al verificarsi dell evento dedotto nel contratto. In caso di designazione testamentaria del Beneficiario diversa da quella risultante nel contratto o in successive dichiarazioni scritte, è consigliabile che il Contraente ne dia comunicazione scritta alla Nuova Tirrena. Le figure di Contraente e Assicurato possono coincidere nella stessa persona fisica, come pure possono essere soggetti diversi. Il Beneficiario può coincidere con il Contraente, ma non con l Assicurato Oggetto dell assicurazione La garanzia assicurativa prestata dalla Nuova Tirrena consiste nel pagamento immediato al Beneficiario del capitale assicurato in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale pattuita. La stipulazione del contratto è preceduta da una proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato. Tale proposta è un documento preliminare sul quale si basa la Nuova Tirrena per valutare se e a quali condizioni accettare l assicurazione. L assunzione del rischio da parte della Nuova Tirrena comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato, da effettuarsi anche mediante visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Nuova Tirrena, salvo che non sia espressamente prevista nel contratto una clausola di carenza. 2.3 Decorrenza, durata e scadenza del contratto Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno del perfezionamento, cioè dal giorno in cui il Contraente riceve e sottoscrive il documento (polizza) con cui la Nuova Tirrena accetta la proposta di assicurazione, contro il pagamento della relativa prima rata del premio convenuto. La durata contrattuale, intendendo per tale l arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è uguale al numero degli anni che intercorrono tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto. Il contratto può avere una durata variabile, concordabile tra le parti. Rispetto alla scadenza convenuta, il contratto si estingue anticipatamente in caso di premorienza dell Assicurato. P R O T È G O Premio annuo La prestazione assicurativa di carattere economico prevista nel contratto è garantita dalla Nuova Tirrena previo versamento, da parte del Contraente, di un premio annuo costante anticipato, che può essere corrisposto in più rate frazionate nell arco dell annualità assicurativa, maggiorate di interessi di frazionamento. L entità del premio è determinata in relazione all ammontare del capitale assicurato, alla durata del contratto, al sesso e all età dell Assicurato al momento della stipulazione del contratto, nonché alle sue condizioni di salute, al suo stato di fumatore o non fumatore e alle attività professionali svolte.

6 Il premio che versa il Contraente è comprensivo dei costi di sottoscrizione e gestione gravanti sul contratto (vedi successivo punto 2.5 in questa pagina), nonché degli eventuali interessi di frazionamento. La prima rata di premio deve essere pagata all Agenzia cui è assegnato il contratto contestualmente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione ( propostacontratto ) oppure della polizza. Il pagamento del premio del primo anno, anche se frazionato in più rate nell arco dell annualità assicurativa, è dovuto per intero. In caso di premio annuo frazionato in più rate, vengono applicati i tassi di interesse del 2%, 2,50%, 3%, 3,50%, 5% sul premio netto di tariffa per rateazioni su basi rispettivamente semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili. Su ciascuna rata di premio viene applicato un diritto fisso di polizza, variabile in funzione del frazionamento del premio annuo. Tale diritto è pari a Euro 5,170, Euro 3,099, Euro 2,582, Euro 2,066, Euro 1,549, Euro 1,033 per frazionamento rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile Costi (caricamenti) a carico del Contraente Il premio di tariffa è composto dal premio puro, dai diritti fissi di polizza indicati al precedente punto 2.4 (vedi pag. 4) e dai costi per spese di acquisizione e di gestione del contratto (cosiddetti caricamenti) sostenuti dalla Nuova Tirrena. Il premio puro è calcolato sulla base della probabilità di decesso dell Assicurato desunta dalle tavole demografiche SIM 1992, adeguatamente e favorevolmente corrette per i non fumatori. Il premio puro include, altresì, il riconoscimento anticipato al Contraente di un rendimento del 4% sulle riserve matematiche accantonate dalla Nuova Tirrena. L ammontare dei caricamenti è pari ad una percentuale prestabilita dei premi versati per ogni anno di durata del contratto. I caricamenti utilizzati per il calcolo delle tariffe sono riportati nella seguente tabella e vengono indicati, a richiesta del Contraente, nella proposta di assicurazione. FUMATORI ESEMPI DI CARICAMENTI COMPLESSIVI (IN % DEL PREMIO DI TARIFFA) DURATA ,26 30,15 29,75 26,67 22,40 19,61 17,70 16, ,63 29,85 28,28 24,22 20,89 18,50 17,10 16, ,46 28,75 25,85 22,22 19,46 17,69 16,66 16, ,46 27,09 23,78 20,68 18,46 17,12 16, ,24 34,90 34,48 30,36 24,85 21,27 18,27 17,25 NON 10 35,58 34,61 32,38 27,27 22,94 19,85 17,92 16,78 FUMATORI 15 35,37 33,33 29,57 24,93 21,17 18,68 17,25 16, ,20 30,79 25,73 22,71 19,69 17,94 16, Sospensione del pagamento del premio La sospensione del pagamento del premio comporta la risoluzione anticipata del contratto, con la conseguenza che il Contraente perde quanto ha versato fino al momento della sospensione Riscatto del contratto Il contratto non prevede il riscatto. N O T A I N F O R M A T I V A

7 Riduzione del contratto Il contratto non prevede la riduzione della somma assicurata Riattivazione del contratto Il contratto risolto per mancato pagamento del premio può essere riattivato dal Contraente non oltre due anni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta Pagamento delle prestazioni assicurative da parte della Nuova Tirrena Il pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dalla Nuova Tirrena viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Per ottenere il pagamento di quanto dovutogli a termini di polizza, il Beneficiario deve consegnare alla Nuova Tirrena i documenti contrattualmente previsti. Un elenco completo dei documenti necessari è riportato nella scheda Mod , che viene consegnata al Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione (tale scheda è, comunque, reperibile in ogni momento presso l Agenzia della Nuova Tirrena cui è assegnata la polizza). Tuttavia, in caso di necessità per particolari situazioni di fatto, la Nuova Tirrena si riserva la facoltà di richiedere al Beneficiario eventuale documentazione suppletiva. E bene sapere che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art del Codice Civile). P R O T È G O Diritto di recesso dal contratto per ripensamento e revocabilità della proposta Il Contraente, una volta concluso il contratto, ha il diritto di ripensamento, cioè gli è consentito di recedere dal medesimo. Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti: 1) il Contraente deve comunicare alla Nuova Tirrena- a mezzo telegramma - la volontà di esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto per ripensamento. A tal fine, si raccomanda al Contraente di indicare i dati identificativi del contratto (nome e cognome, tipo di contratto e numero di polizza) e di restituire contestualmente alla Nuova Tirrena gli originali della polizza e delle eventuali appendici di variazioni contrattuali); 2) la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso (a tal fine, è opportuno che il Contraente controlli con attenzione la scadenza di tale termine). Il contratto si intende concluso nel giorno stesso in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell accettazione della proposta da parte della Nuova Tirrena, contro il pagamento della relativa prima rata del premio. In assenza di tale comunicazione, il suddetto termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: la polizza è stata sottoscritta dal Contraente, dall Assicurato e dalla Nuova Tirrena ovvero il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Nuova Tirrena. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione

8 derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal telegramma. Entro 30 giorni dal momento in cui riceve la comunicazione di recesso, la Nuova Tirrena rimborserà al Contraente il premio corrisposto, detraendo da esso i diritti di emissione del contratto quantificati al precedente punto 2.4 (vedi pag. 4) e la parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Il Contraente ha anche la facoltà, nella fase che precede la conclusione del contratto, di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Nuova Tirrena mediante telegramma Aspetti legali e fiscali relativi al contratto Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. Impignorabilità ed insequestrabilità della somma assicurata Ai sensi dell Art del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell Art del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte dalla Nuova Tirrena agli aventi diritto a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario di quest ultimo. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dall assicurazione Si richiama l attenzione sull Art del Codice Civile, che stabilisce in un anno i termini di prescrizione derivanti dal contratto. Trattamento fiscale(*) Sui premi versati, fino ad un massimo di Euro 1.291,10, viene riconosciuta al Contraente una detrazione di imposta ai fini IRPEF nella misura del 19%. Per usufruire della detrazione, è necessario che il contratto sia stato stipulato nell interesse proprio del Contraente o di persona fiscalmente a suo carico. Il capitale corrisposto dalla Nuova Tirrena per il caso di morte dell Assicurato è esente dall imposta di successione e dall IRPEF. (*) Misure e modalità in vigore alla data di redazione della presente Nota Lingua utilizzata Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana Foro competente In caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un consumatore - quale definito dall Art bis, secondo comma, del Codice Civile - foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del consumatore medesimo. 3. Informazioni in corso di assicurazione La Nuova Tirrena si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente, nel corso della durata contrattuale, ogni eventuale variazione intervenuta, rispetto alle N O T A I N F O R M A T I V A

9 8 informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possa avere rilevanza ai fini del contratto sottoscritto. 4. Informazioni relative al trattamento assicurativo dei dati personali e sensibili (Art. 13 del D.Lgs. 196/03) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto all espletamento da parte della Nuova Tirrena delle finalità attinenti alla instaurazione e allo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché all esercizio in generale dell attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad esse connesse in conformità delle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento dei dati sarà effettuato, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, CODICE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI, con strumenti informativi o, quando necessario, con procedure manuali e, in ogni caso, con l adozione di precauzioni e cautele atte ad evitare l uso improprio o la diffusione di informazioni personali. Titolare del trattamento è la Nuova Tirrena S.p.A. Nell effettuare il trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, saranno salvaguardati, comunque, i diritti di cui all Art. 7 del D.Lgs. 196/ Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Nuova Tirrena S.p.A. Servizio Reclami, via Massimi 158, Roma, telefax , servizio.reclami@nuovatirrena.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all Isvap, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. P R O T È G O

10 Normativa Contrattuale Terminologia Contrattuale 9 Nel testo del contratto di assicurazione contenuto nel presente fascicolo si incontrano spesso le parole o i termini che seguono, cui la Nuova Tirrena e il Contraente attribuiscono espressamente il significato qui di seguito riportato, che assume valore ai fini dell interpretazione della normativa contrattuale. Assicurato E la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Assicurazione E il contratto mediante il quale la Nuova Tirrena, a fronte del premio pagato dal Contraente, si obbliga a garantire al Beneficiario la prestazione economica (capitale assicurato) prevista al verificarsi dell evento assicurato. Beneficiario E il soggetto (persona fisica o giuridica) che, per designazione del Contraente, riceverà dalla Nuova Tirrena la prestazione economica (capitale assicurato) prevista dal contratto al verificarsi dell'evento assicurato. Capitale assicurato E la somma (prestazione economica) garantita dalla Nuova Tirrena al Beneficiario, pagabile soltanto al verificarsi della morte dell Assicurato prima della scadenza del contratto. Carenza (contrattuale) E l intervallo di tempo che intercorre fra la data di conclusione del contratto e la piena efficacia delle garanzie prestate dalla Nuova Tirrena. Consumatore E la persona fisica - quale definita dall Art bis, secondo comma, del Codice Civile - la quale agisce, in relazione al contratto, per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Contraente E il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto, paga alla Nuova Tirrena il premio dell assicurazione ed esercita i diritti propri del contratto stesso. Durata E l intervallo di tempo generalmente compreso fra le date di decorrenza e di scadenza del contratto. Nuova Tirrena E la Società assicuratrice. Polizza E il documento che comprova l esistenza del contratto di assicurazione.

11 10 Premio E l importo, comprensivo dei costi di sottoscrizione e di gestione del contratto (cosiddetti caricamenti), dovuto periodicamente dal Contraente alla Nuova Tirrena quale corrispettivo delle prestazioni economiche previste dal contratto Prestazione assicurata E la somma pagabile sotto forma di capitale che la Nuova Tirrena garantisce al Beneficiario al verificarsi dell evento assicurato. Proposta di assicurazione E il documento preliminare su cui si basa la Nuova Tirrena per valutare se e a quali condizioni accettare l assicurazione. Riattivazione E la facoltà concessa al Contraente di riprendere il versamento dei premi dopo una sospensione. Rischio E la possibilità che si verifichi il sinistro. Riserva matematica E la somma degli importi accantonati anno dopo anno dalla Nuova Tirrena per far fronte in ogni momento agli obblighi contrattuali assunti. Sinistro E il verificarsi dell evento assicurato. Tariffa E il codice che identifica la forma assicurativa. Protègo E la denominazione del presente contratto assicurativo. P R O T È G O

12 Condizioni di Assicurazione 11 Articolo 1 - Oggetto dell assicurazione La Nuova Tirrena garantisce il pagamento immediato del capitale assicurato al Beneficiario nel caso in cui si verifichi il decesso dell Assicurato prima della scadenza del contratto. In caso di vita dell Assicurato alla scadenza, invece, il contratto si estingue e i premi pagati dal Contraente restano acquisiti alla Nuova Tirrena in corrispettivo del rischio corso. L importo del capitale assicurato, prestabilito tra le Parti al momento della conclusione del contratto e costante per tutta la sua durata, è indicato nella polizza. Ai fini della garanzia prestata, in caso di morte dell Assicurato non hanno rilevanza: a) il cambiamento della professione dell Assicurato che si verifichi almeno dopo 6 mesi dalla conclusione del contratto; b) il luogo dove avviene la morte; c) la causa della morte, salvo quanto è previsto dall Art. 11 (vedi pag. 15) e dall Art. 12 (vedi pag. 16). Articolo 2 - Stato di non fumatore e di fumatore - Passaggio di stato La garanzia è prestata dalla Nuova Tirrena anche in base alla dichiarazione resa dall Assicurato nella proposta di assicurazione sul suo stato di non fumatore o di fumatore nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Ai fini contrattuali, è definito non fumatore l Assicurato che dichiara di non aver mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; è definito fumatore, invece, l Assicurato che non rilascia la predetta dichiarazione. Nel caso di modifica dello stato di non fumatore o di fumatore dell Assicurato intervenuta nel corso del contratto, il Contraente e l Assicurato sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Nuova Tirrena, la quale provvederà a trasformare il contratto in essere. L operazione di trasformazione del contratto consisterà nell impiego della riserva matematica accantonata in quel momento in un premio unico di inventario mediante il quale verrà garantito, per la durata residua, un capitale desunto in base: al premio unico di inventario; alla durata residua del contratto; al sesso, all età e al nuovo stato di fumatore o non fumatore dell Assicurato. Contestualmente, verrà emesso un nuovo contratto Protègo che garantirà, per la durata residua del contratto originario, un ulteriore capitale pattuito tra le Parti in base alla tariffa e alle condizioni praticate dalla Nuova Tirrena alla data della comunicazione del passaggio di stato dell Assicurato. Pertanto, in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Nuova Tirrena corrisponderà al Beneficiario la somma dei due capitali assicurati. Qualora non sia stato comunicato il cambiamento di stato dell Assicurato rispetto alla sua abitudine al fumo, in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza

13 12 contrattuale la Nuova Tirrena corrisponderà al Beneficiario, in luogo della somma originariamente assicurata, un importo pari al capitale che avrebbe inizialmente garantito se fosse stata a conoscenza, al momento della stipulazione del contratto, dell effettivo stato di fumatore o non fumatore dell Assicurato. Articolo 3 - Conclusione, decorrenza e durata del contratto Il contratto si intende concluso e inizia a produrre ogni conseguente effetto, sempre che sia stato versato il premio o la prima rata di premio, a partire dalle ore 24 del giorno in cui: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, se persona diversa dal Contraente, nonché dalla Nuova Tirrena oppure la Nuova Tirrena abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato la comunicazione scritta del proprio consenso. Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella della sua conclusione, l assicurazione produce i suoi effetti a partire dalle ore 24 di tale data. La durata del contratto è pari al numero degli anni che intercorrono tra le date della decorrenza e della scadenza pattuite. Il contratto cessa, comunque, anticipatamente in caso di premorienza dell Assicurato, evento che deve essere immediatamente comunicato alla Nuova Tirrena mediante telegramma. Articolo 4 - Revocabilità della proposta di assicurazione Il Contraente ha la facoltà, nella fase che precede la conclusione del contratto, di revocare la proposta di assicurazione mediante telegramma indirizzato alla Nuova Tirrena. In caso di revoca della proposta, il premio eventualmente pagato dal Contraente contestualmente alla firma della proposta ( proposta-polizza ) sarà restituito dalla Nuova Tirrena, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della revoca. Articolo 5 - Recesso dal contratto per ripensamento P R O T È G O Il Contraente può recedere dal contratto per ripensamento entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso, dandone comunicazione a mezzo telegramma alla Nuova Tirrena e restituendo contestualmente alla stessa gli originali della polizza e delle eventuali appendici di variazioni contrattuali. Il recesso ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno dell invio della comunicazione predetta e da quel momento il Contraente e la Nuova Tirrena sono liberati ciascuno dagli obblighi derivanti dal contratto. La Nuova Tirrena, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa

14 al rischio corso per il periodo in cui l assicurazione è stata in vigore e al netto dei diritti di polizza. 13 Articolo 6 - Premio - Modalità di pagamento delle rate La prestazione assicurata è garantita dalla Nuova Tirrena previa corresponsione da parte del Contraente di un premio annuo costante, il cui importo è indicato nella polizza. Tale premio viene determinato dalla Nuova Tirrena in base: a) alle garanzie prestate; b) al capitale assicurato; c) alla durata del contratto; d) alle attività professionali dell Assicurato; e) all età, sesso, stato di salute e abitudine o meno al fumo dell Assicurato al momento della stipulazione del contratto. Il premio è dovuto dal Contraente in annualità anticipate per tutta la durata contrattuale, sempre che sia in vita l Assicurato, e può essere versato in più rate infrannuali maggiorate di interessi. Il premio annuo include nel suo ammontare le spese della Nuova Tirrena per l'acquisizione e la gestione del contratto. La prima rata di premio va pagata all Agenzia cui è assegnato il contratto contestualmente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione ( propostacontratto ) oppure alla consegna della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dalla Nuova Tirrena, all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla sede della Nuova Tirrena stessa. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Nuova Tirrena non gli abbia inviato avvisi di scadenza, né che non abbia provveduto all'incasso al suo domicilio. Articolo 7 - Risoluzione e riattivazione del contratto Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e l acquisizione da parte della Nuova Tirrena di tutti i premi già pagati dal Contraente. L'assicurazione risolta per mancato pagamento del premio può essere riattivata dal Contraente, sempre che l Assicurato sia in vita, entro e non oltre 2 anni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione del contratto può avvenire soltanto mediante richiesta scritta del Contraente - accompagnata da una dichiarazione dell Assicurato attestante il suo buono stato di salute - e previa accettazione scritta della Nuova Tirrena, la quale può richiedere accertamenti sanitari in capo all Assicurato e decidere circa la riattivazione o meno del contratto tenendo conto del loro esito. In caso di riattivazione del contratto, l assicurazione entra in vigore a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati, fermo restando quanto è previsto dalla lett. f) dell Art. 11 (vedi pag. 15) per il caso di suicidio dell Assicurato. C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E

15 14 Articolo 8 - Cessione o pegno del contratto - Vincolo del capitale assicurato Il Contraente può cedere a terzi il contratto o darlo in pegno, come può vincolare a favore di terzi il capitale assicurato. Tali atti diventano efficaci a partire dalle ore 24 del giorno in cui la Nuova Tirrena riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente. Con effetto da tale data, la Nuova Tirrena deve effettuare idonea annotazione nel contratto o in apposita appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, salvo che non vi sia il consenso scritto del creditore pignoratizio o del creditore vincolatario, il Contraente non può recedere dal contratto ai sensi dell Art. 5 (vedi pag. 12). Articolo 9 - Designazione del Beneficiario - Revoca o modifica della designazione Il Contraente può designare il Beneficiario e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione. La designazione del Beneficiario, però, non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Nuova Tirrena, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca o di modifica e l'accettazione del beneficio; dagli eredi, dopo il decesso del Contraente, né dopo che, verificatosi tale evento, il Beneficiario abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio. Nel caso in cui non può essere più revocata o modificata la designazione del Beneficiario, il Contraente, salvo che non vi sia il consenso scritto del Beneficiario, non può: recedere dal contratto ai sensi dell Art. 5 (vedi pag. 12); dare in pegno il contratto o vincolare il capitale assicurato ai sensi dell Art. 8 (vedi questa pagina). La designazione del Beneficiario e la sua revoca o modifica devono essere fatte nel contratto o con successiva comunicazione scritta alla Nuova Tirrena oppure per testamento. In caso di designazione testamentaria del Beneficiario diversa da quella risultante nel contratto o in successive dichiarazioni scritte, è in facoltà del Contraente darne o meno comunicazione scritta alla Nuova Tirrena. Articolo 10 - Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato P R O T È G O Il Contraente e l'assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Nuova Tirrena ogni circostanza a loro nota che sia rilevante ai fini della valutazione e della determinazione del rischio da parte della Nuova Tirrena stessa. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze rilevanti ai fini della valutazione e determinazione del rischio tali che la Nuova Tirrena non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato

16 alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Nuova Tirrena stessa ha il diritto: a) quando sussiste dolo o colpa grave: di rifiutare, in caso di sinistro, qualsiasi pagamento; di eccepire la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; b) quando non sussiste dolo o colpa grave: di ridurre, in caso di sinistro, il capitale assicurato in relazione al maggior rischio corso; di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. La Nuova Tirrena, salvo il caso di dolo, rinuncia a tali diritti decorsi 6 mesi dalla conclusione del contratto o dalla sua riattivazione. L'inesatta indicazione del sesso o dell'età dell'assicurato comporta, in ogni caso, la rettifica della somma dovuta dalla Nuova Tirrena proporzionalmente al reale stato degli elementi predetti. La dichiarazione non veritiera dello stato di non fumatore resa dall Assicurato al momento della conclusione del contratto consente alla Nuova Tirrena di risolvere in ogni tempo il contratto stesso e negare il pagamento del capitale assicurato. 15 Articolo 11 -Pagamento delle prestazioni assicurative da parte della Nuova Tirrena Per il pagamento di ogni prestazione assicurativa richiesto alla Nuova Tirrena devono essere esibiti alla stessa i documenti necessari a: verificare l esistenza dell obbligo del pagamento; individuare con esattezza il Beneficiario del pagamento. In caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza del contratto, devono essere consegnati alla Nuova Tirrena anche i seguenti documenti: a) gli originali della polizza e delle eventuali appendici di variazioni contrattuali; b) il certificato di morte dell Assicurato; c) una relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Nuova Tirrena (reperibile presso l Agenzia cui è assegnato il contratto); d) l ulteriore documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato relativamente alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio fatta dalla Nuova Tirrena. Un elenco completo dei documenti necessari per ottenere il pagamento dalla Nuova Tirrena di quanto dovuto a termini di polizza nei diversi casi contrattualmente previsti è riportato nella scheda Mod , che è stata consegnata al Contraente al momento della sottoscrizione della proposta (tale scheda è, comunque, reperibile in ogni momento presso l Agenzia della Nuova Tirrena cui è assegnato il contratto). Tuttavia, in caso di necessità per particolari situazioni di fatto, la Nuova Tirrena si riserva la facoltà di richiedere al Beneficiario eventuale documentazione suppletiva. La Nuova Tirrena esegue il pagamento al Beneficiario di quanto è contrattualmente C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E

17 16 dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di pagamento ritardato per cause imputabili alla Nuova Tirrena, saranno riconosciuti al Beneficiario gli interessi moratori a partire dal predetto termine. Ogni pagamento viene effettuato presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso la Sede della Nuova Tirrena. Articolo 12 - Pagamento ridotto della Nuova Tirrena per casi particolari di morte dell Assicurato La Nuova Tirrena corrisponde al Beneficiario, in luogo del capitale assicurato, soltanto l importo della riserva matematica maturato al momento dell evento qualora il decesso dell Assicurato sia causato da: a) dolo del Contraente o del Beneficiario; b) azioni dolose compiute o tentate dall Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; c) partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso la Repubblica Italiana; d) incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di un mezzo di trasporto aereo: non considerato aeromobile ai sensi di legge (come, ad esempio: alianti, deltaplani, ultraleggeri, girocotteri, parapendii, paramotori, altri mezzi simili) oppure in qualità di membro dell'equipaggio; e) partecipazione, con qualsiasi mezzo a motore, a corse o gare di velocità e relativi allenamenti; f) suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto oppure, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dalla eventuale riattivazione dell'assicurazione rimasta sospesa. Articolo 13 - Sospensione temporanea dell assicurazione per decorrenza del periodo iniziale di carenza contrattuale in caso di decesso dell Assicurato dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata P R O T È G O L immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia sottoposto, a sue spese, a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Nuova Tirrena. Qualora però l Assicurato, previo assenso della Nuova Tirrena, abbia scelto di stipulare il contratto senza sottoporsi preventivamente a visita medica, la garanzia è sospesa per un iniziale periodo contrattuale - della durata di seguito precisata a seconda dei casi - denominato periodo di carenza qualora il decesso sia conseguenza della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Premesso che la Nuova Tirrena normalmente non richiede la preventiva visita medica dell Assicurato qualora il capitale garantito con il contratto non superi Euro ,22 la durata del periodo di carenza è pari a: 5 anni dalla conclusione del contratto non preceduto da visita medica;

18 7 anni dalla conclusione del contratto preceduto da visita medica, ma in occasione della quale l Assicurato abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti dalla Nuova Tirrena e necessari ad accertare l eventuale stato di affezione da HIV o di sieropositività. Qualora il contratto sia stato stipulato in sostituzione, senza soluzione di continuità di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nel testo del contratto stesso, nell applicazione delle suddette limitazioni la Nuova Tirrena terrà conto dell entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni prestate mediante i detti contratti sostituiti. 17 Articolo 14 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni in merito al contratto da farsi alla Nuova Tirrena devono essere formulate con telegramma o lettera raccomandata indirizzati a: NUOVA TIRRENA S.p.A. - Direzione Vita - Via Massimi n ROMA E necessario utilizzare: a) il telegramma, per le comunicazioni riguardanti: il decesso dell Assicurato prima della scadenza del contratto (vedi Art. 3 a pag. 12); la revoca della proposta di assicurazione (vedi Art. 4 a pag. 12); il recesso dal contratto per ripensamento (vedi Art. 5 a pag. 12). b) la lettera raccomandata, per le comunicazioni riguardanti: il cambiamento dell abitudine al fumo dell Assicurato (vedi Art. 2 a pag. 11); la riattivazione del contratto (vedi Art. 7 a pag. 13); la cessione del contratto (vedi Art. 8 a pag. 14); la costituzione in pegno del contratto (vedi Art. 8 a pag. 14); il vincolo della somma assicurata (vedi Art. 8 a pag. 14); la designazione, la revoca o la modifica del Beneficiario (vedi Art. 9 a pag. 14); ogni altra comunicazione riguardante il contratto. Articolo 15 - Rinuncia all azione di surrogazione La Nuova Tirrena rinuncia, in favore del Beneficiario, ad esercitare il diritto di surrogazione previsto dall Art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell evento assicurato. C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E

19 18 Articolo 16 - Foro competente In caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un consumatore - quale definito dall Art bis, secondo comma, del Codice Civile- foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del consumatore medesimo. Articolo 17 - Termini di prescrizione dei diritti dell assicurazione A norma dell Art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno, salva l interruzione della prescrizione da parte dei titolari dei diritti stessi. Articolo 18 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente e del Beneficiario, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali derivanti dal contratto. Articolo 19 - Legislazione applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto, valgono le norme di legge in vigore. P R O T È G O

20 NUOVA TIRRENA S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni Sede legale e Direzione Generale: Roma - Via Massimi, 158 tel. 06/ fax 06/ Cap. Soc. Euro interamente versato - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31 (G.U. n. 120 del 20/5/31) - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA Società diretta e coordinata da Toro Assicurazioni S.p.A., sede legale: Via Mazzini, 53 - Torino Effesei s.r.l.

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