RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL MEDICO: UNA VISIONE D INSIEME

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1 avv. Francesco Chiarappa - via Carnia n Bari tel/fax 080/ c.so Cristoforo Colombo n Gallarate (Varese) tel 0331/ fax 0331/ RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL MEDICO: UNA VISIONE D INSIEME SCOPO DEL DOCUMENTO Fornire al lettore una panoramica, agile ma completa, sul tema della responsabilità civile della struttura sanitaria e del medico alla luce della riforma Balduzzi (D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012) nonché sulla Legge n. 210/1992 in tema di indennizzo per lesione a seguito di vaccinazione obbligatoria oppure contagio a seguito di trasfusione. RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA E una responsabilità di natura contrattuale, autonoma da quella del medico e degli ausiliari, che si configura: - indipendentemente dalla natura, privata o pubblica, della struttura sanitaria; - in presenza di un contratto cd. di spedalità, vale a dire quando la struttura si è impegnata ad erogare servizi sanitari (accettazione del paziente in ospedale, ricovero in reparto ovvero in ambulatorio); - in presenza di un inadempimento della prestazione sanitaria in danno del paziente; - quando tale danno è causato dal medico dipendente della struttura, dal personale ausiliario (ad esempio infermieri) oppure da carenze della struttura stessa (ad esempio sala non sterilizzata, strumenti non funzionanti). RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E una responsabilità di natura contrattuale, autonoma da quella della struttura sanitaria, che si configura in presenza di un specifico contratto d opera con il medico (se non è dipendente della struttura sanitaria) oppure del cd. contatto sociale con il dipendente della struttura sanitaria (ad esempio il medico chiamato ad intervenire per proteggere la salute del paziente). a) La legge Balduzzi L art. 3 della legge n. 189/2012 ( Legge Balduzzi ) prevede che L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Ai sensi dell art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi è inoltre stabilito che Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. b) Natura della responsabilità del medico dopo la legge Balduzzi Nonostante quanto affermato da alcuni Tribunali di merito (ad esempio la prima sezione del Tribunale di Milano con la sentenza n. 9693/2014 ed il Tribunale di Torino con sentenza del 26/02/2013) dopo la approvazione della Legge Balduzzi, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema (Cass. Civ. n. 4043/2013 e Cass. Civ. n. 8940/2014) confermando la natura contrattuale e non extracontrattuale della responsabilità del medico. 1

2 c) Se la responsabilità è contrattuale, cosa deve provare il paziente per ottenere il risarcimento nel processo civile? Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 5590/2015), il paziente deve provare: - l esistenza del contratto con la struttura e con il medico oppure del contatto sociale : - la insorgenza di nuove patologie oppure l aggravamento della malattia per effetto dell errato intervento; - che l azione oppure l omissione dei sanitari o della struttura è astrattamente la causa dell insorgenza oppure dell aggravamento della malattia. L azione giudiziaria deve essere promossa dal paziente entro e non oltre 10 anni dal momento in cui la lesione si verifica oppure si manifestano i primi sintomi. d) Cosa deve provare la struttura e il medico per evitare l addebito di responsabilità nel processo civile? In modo più complicato che per il paziente, devono provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento ad essi non imputabile, imprevisto e imprevedibile, rimanendo irrilevante, in termini di prova, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà. LUOGO OVE INCARDINARE IL PROCESSO Nel caso di paziente recatosi presso una struttura sanitaria pubblica ovvero convenzionata con il servizio sanitario, è competente il giudice del luogo ove ha sede la struttura. Tuttavia, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n /2014), ove tra il paziente e una struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all'utente dei costi della prestazione di questi e di altri medici della struttura, è competente il giudice del luogo ove risiede il paziente. Nel caso di paziente recatosi presso una struttura sanitaria privata ovvero presso uno studio professionale privato, è competente il giudice del luogo in cui risiede il paziente. CONSENSO INFORMATO E la espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico, il quale è obbligato a fornire, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità e l'indicazione delle probabilità di successo e di alterazione, dei possibili rischi ad esso connessi e delle eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che qualora realizzatisi verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo. LE TIPOLOGIE DI DANNO RISARCIBILI ED I SOGGETTI LEGITTIMATI 1) Danni subiti dal soggetto leso Danno patrimoniale a) Danno emergente I costi e le spese che il soggetto ha sostenuto e dovrà sostenere per le cure e l assistenza in considerazione della lesione subita. 2

3 b) Lucro cessante - riduzione della capacità lavorativa La riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto (che tendenzialmente viene ricompresa nel danno biologico) oppure della capacità lavorativa specifica in caso di riduzione definita della capacità di guadagno. Danni non patrimoniali a) Danno biologico E la lesione all integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale ed indipendente dalla capacità di produrre reddito. b) Danno morale Le sofferenze psichiche, le ansie ed il patema d'animo conseguenti alle lesioni subite. 2) Danni subiti dal soggetto leso trasmissibili agli eredi a) Danno biologico terminale E la lesione fisica che si configura quando tra la morte e le lesioni che la hanno causata, trascorre un sostanziale lasso di tempo che la Corte di Cassazione, seppur con pronunce altalenanti, ha indicato tra le 24 e le 72 ore. La quantificazione del danno avviene secondo il calcolo della inabilità temporanea e quindi il risarcimento è commisurato al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte (Cass. Civ. n /2009). Il risarcimento di questo tipo di danno si trasmette agli eredi che possono domandarlo in giudizio (Cass. Civ. n /2013). b) Danno catastrofico E la sofferenza morale consistente nella consapevolezza di assistere alla perdita della propria vita (Cass. Civ. nn. 8360/2010 e 19133/2011) nel periodo che inizia da quando si è subito le lesioni a quando si perde la vita. La quantificazione viene operata in via equitativa. Il risarcimento di questo tipo di danno si trasmette agli eredi che possono domandarlo in giudizio solo se la vittima, per un limitato periodo di tempo tra il momento in cui ha subito le lesioni e quello del decesso, è stata vigile e cosciente (Cass. Civ. n. 6754/2011). c) Danno tanatologico E il danno che incide direttamente sul bene vita e si verifica nei casi di morte immediata o a breve distanza dal momento della lesione. Una recentissima ed importante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. n /2015), componendo il contrasto tra una isolata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 1361/2014) ed il precedente costante orientamento, ha ritenuto che questo danno non possa trovare giustificazione giuridica e non si trasmetta agli eredi. 3) Danni subiti direttamente dai prossimi del soggetto leso a) Danno patrimoniale I congiunti hanno diritto ad ottenere il ristoro del danno emergente direttamente subito, segnatamente le spese che hanno sostenuto per le cure e l assistenza in considerazione della lesione oppure le spese funerarie. 3

4 b) Danni non patrimoniali I congiunti hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e danno morale) subiti in conseguenza della lesione subita dal soggetto. 4) Casistica meramente esemplificativa dei danni A semplice titolo esemplificativo, in questi anni la giurisprudenza di merito (vale a dire i Tribunali e le Corti di Appello) e di legittimità (la Corte di Cassazione) si è pronunciata su casi di: - limitazione dell attività sessuale per errore medico; - danno al cavo orale e alla masticazione a seguito di interventi protesici di un dottore odontoiatra non effettuati adeguatamente; - lesione del plesso branchiale e disturbi motori subiti dal neonato in occasione del parto; - limitazione della deambulazione a causa di errore diagnostico e di cura; - danni a favore della madre e del padre in conseguenza del decesso del neonato al quale non erano state diagnosticate malformazioni per tempo; - omessa diagnosi di tubercolosi; - lesioni cerebrali riportate dal neonato in occasione del parto; - filo metallico oppure garza lasciate nell'addome dopo un'operazione chirurgica. DANNO DA COMPLICAZIONI CAUSATE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI a) Legge n. 210/1992 e l indennizzo Secondo la Legge n. 210/1992 chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell integrità psico-fisica; coloro i quali siano stati contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati; gli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguente a contagio con soggetti affetti da HIV; coloro i quali presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali; coloro i quali, non vaccinati, abbiano riportato danni per contatto con persone vaccinate; coloro i quali per ragioni di ufficio o per accedere ad uno stato estero si sono sottoposti a vaccinazione che, pur non essendo obbligatorie, risultano necessarie, hanno diritto ad un indennizzo. b) Calcolo dell indennizzo L indennizzo è costituito da un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L importo è determinato sulla base di una apposita tabella allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 come modificata. Se a seguito della vaccinazione o delle patologie previste dalla presente legge è derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile e un assegno una tantum di lire 150 milioni. c) Aventi diritto Nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Questo beneficio spetta anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto un 4

5 indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello sopra previsto. d) Procedura E necessario presentare alla Asl le relative domande per la richiesta di indennizzo, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o dieci anni nei casi di infezioni da HIV. e) Decorso dei termini I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni mediche per le vaccinazioni (che devono indicare data della vaccinazione, dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto) e di quella per contagio da HIV (data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta infezione da HIV), l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La Asl provvede all istruttoria entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso da una commissione medicoospedaliera. La commissione redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. f) Impugnazione del parere della Commissione Contro il giudizio della commissione, entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. Il ricorrente può proporre azione davanti al tribunale ordinario entro un anno dalla comunicazione sulla decisione del ricorso. L ottenimento dell indennizzo non preclude l azione per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad opera del soggetto leso e degli eredi. NOTA METODOLOGICA * * * La materia in oggetto è tecnicamente complessa ed in costante aggiornamento. E quindi necessario comprendere che, la decisione di intraprendere un contenzioso civile contro la struttura sanitaria e/o il medico, deve necessariamente passare attraverso: a) la esistenza di un prova, basata su rigorose fondamenta medicoscientifiche, dell esistenza di un danno. L insorgenza o il peggioramento di una lesione/malattia (a riguardo la giurisprudenza si attesta, ad esempio, nel non ritenere una lesione risarcibile le cicatrici prodotte a seguito di un intervento di chirurgia plastica al seno) imputabile alla struttura e/o al medico deve essere confortata da documentazione medica di supporto; b) il corretto inquadramento tecnico-giuridico dei danni richiesti (patrimoniali e non patrimoniali), l ammontare ed i relativi oneri probatori da assolvere, alla luce della normativa applicabile e dell orientamento della 5

6 giurisprudenza di merito (i Tribunali delle varie città) e di legittimità (la Corte di Cassazione). In definitiva, quindi, decidere di intraprendere un contenzioso civile senza tenere a mente i due punti fondamentali che precedono, potrebbe comportare il rigetto della domanda proposta e la condanna a corrispondere alle controparti (struttura sanitaria e/o medico) gli onorari legali che possono essere anche molto elevati liquidati in sentenza dal giudice. NOTA LEGALE Il presente documento è stato redatto alla data del 27/10/2015 per scopi esclusivamente divulgativi e non costituisce alcun tipo parere legale. Nessuna frase ivi riportata, di qualsiasi tipo, ivi incluso il riferimento al pronunce giurisprudenziali, potrà costituire fonte di obbligazione per il professionista. Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento lo studio è a vostra completa disposizione. 6

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