REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6773/08 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da, rappresentato e difeso dall Avv., presso il cui studio, sito in via Siracusa n. 38, ha eletto domicilio attore contro., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall Avv.. per procura speciale conferitagli dall Avv. del Foro di Milano, ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo, sito in via Catania n. 14 convenuta costituita e nei confronti di, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore terza chiamata in garanzia, contumace Oggetto : Azione di risarcimento danni. Conclusioni : come in atti. FATTO E DIRITTO Con atto introduttivo del 02/05/2008, l attore citava in giudizio la societa convenuta, n. q. di tour operator, organizzatrice di un pacchetto turistico tutto compreso, che prevedeva un viaggio e

2 relativo soggiorno in Giamaica dal 25/02/2007 al 04/03/2007, al fine di essere risarcito in conseguenza dell evento verificatosi al momento della ripartenza per l Italia. In tal senso, riferiva che in data 04/03/2007 il volo della compagnia aerea.. da Montego Bay a Milano Malpensa subiva, in successione, svariati ritardi, fino ad essere cancellato. Nelle ore d attesa, peraltro, l istante denunciava la mancata assistenza sia del tour operator che della compagnia aerea, essendo così costretto a ritornare in hotel senza aver cenato, e con ulteriore esborso di denaro per telefonate a familiari e datori di lavoro. Ripartito il giorno seguente, e giunto a Milano, l attore si vedeva poi costretto ad acquistare altro volo di ritorno per Palermo, avendo perso la precedente coincidenza. Il Sig..., pertanto, chiedeva d essere risarcito del danno patrimoniale di 108,00, per l acquisto del nuovo biglietto aereo ( Milano-Palermo, del 06/03/2007 ), nonché di $ 27,45 per spese sostenute in hotel ed aeroporto a seguito del predetto ritardo. Evidenziava, quindi, un danno non patrimoniale, quantificato in 900,00, per i disagi subiti dalla vicenda. Costituitasi in giudizio, la.. respingeva ogni responsabilita nella causazione del danno da cancellazione del volo aereo, avendo la stessa consentito a proprie spese il pernottamento dell attore presso l hotel di riferimento a causa del giorno di ritardo, soggiorno comprensivo della consumazione di colazione e pasto sempre a proprie spese, ed in tal senso chiedeva la chiamata in garanzia della..., quale vettore aereo responsabile dell accaduto, terzo chiamato che rimaneva contumace. Sul piano istruttorio, si assumevano le testimonianze dei Sig.ri teste di parte attrice, che confermava la vicenda denunciata dall attore e. teste di parte convenuta, che confermava la circostanza per la quale la cancellazione del volo aereo era da addebitarsi alla... Orbene, sul piano normativo opera il Regolamento C.E. 261/2004 ( applicabile in ciascuno degli Stati membri della Comunita Europea ), attuato in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69 recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

3 L art. 3 ne definisce l ambito di applicazione e prevede che il Regolamento si applichi ai passeggeri in partenza da un aereoporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato (lett. a) e ai passeggeri in partenza da un aereoporto situato in un paese terzo a destinazione di un aereoporto situato nel territorio di uno Stato membro (lett. b) : dunque, si ritiene applicabile al caso di specie. L art. 5, poi, individua gli obblighi del vettore aereo in caso di cancellazione del volo, intendendo per cancellazione del volo: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. In particolare, ai passeggeri coinvolti è offerta la scelta tra il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale ; il riavviamento verso la destinazione finale non appena possibili in condizioni di trasporto comparabili ; il riavviamento verso la destinazione finale ad una data successiva di gradimento del passeggero a seconda della disponibilità dei posti e sempre in condizioni di trasporto comparabili. Inoltre i passeggeri hanno diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande per tutta la durata dell attesa. Infine, se il volo alternativo parte almeno un giorno dopo la partenza prevista per il volo cancellato, i passeggeri hanno diritto a titolo gratuito alla sistemazione in albergo, al trasporto dall aeroporto al luogo di sistemazione, che può essere l albergo o altro a scelta del passeggero e, infine, a due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica. Queste forme di assistenza, previste dagli articoli 8 e 9 sono dovute sempre, indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo. In quest ambito, viene ad innescarsi come nel caso di specie - il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, con cui l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc, con la conseguenza che, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante ( ai sensi dell'art cod. civ. e dell'art. 17 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, applicabile "ratione temporis" ) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il

4 caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo ( cosi, una recentissima sentenza della Suprema Corte : Cass. Civ. 5189/2010 ). Alla luce delle suesposte considerazioni, e tenuto conto delle risultanze processuali - ove è emersa la prova, ex art c.c., della vicenda verificatasi in data 04/03/2007, denunciata dall attore e riscontrata probatoriamente sia mediante le dichiarazioni del teste.( riconosciuto attendibile ) che a mezzo di produzione documentale fornita si ritiene di dover attribuire esclusivamente a carico della compagnia aerea... la responsabilita contrattuale sia per i disagi intermedi, verificatisi nel corso della giornata del 04/03/2007 in capo all attore ( a causa dell attesa di quest ultimo per il ritardo e la successiva cancellazione del volo aereo ) che per il danno patrimoniale subito dall istante, e consistente nell esborso di ulteriore denaro per l acquisto di un volo di coincidenza Milano-Palermo. A tal proposito, si osserva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all'operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l'allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto - secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto D.Lgs. - nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ( cosi, per tutte, Cass. Civ /2004 ; conf. da Cass. Civ /2003 ; 460/99 ; 4635/97 ). Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si rileva come la convenuta sia stata in grado di adeguatamente provare ( a mezzo prova per testi e documentale ), la circostanza per la quale il ritardo e la successiva cancellazione del volo aereo del 04/03/2007 era da addebitarsi esclusivamente a carico del vettore aereo,. In ordine all onere probatorio in capo al terzo chiamato, peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte risulta orientata ad affermare che in tema di contratto di trasporto aereo internazionale di persone, in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a

5 carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art cod. civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto ( cosi, Cass. Civ /2004 ). La... terza chiamata in causa, e contumace al processo si rivelava inadempiente in tal senso. Passando quindi alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dall attore ( documentalmente provati, e comunque non oggetto di contestazione specifica nella loro determinazione ), si riconosce allo stesso l importo di $ 27,45 per spese sostenute in hotel ed aeroporto a seguito del ritardo e successiva cancellazione del volo aereo, nonché l importo di 108,00 per l acquisto del nuovo biglietto aereo ( Milano-Palermo, del 06/03/2007 ), a titolo di danno patrimoniale, e da porre a carico esclusivamente del terzo chiamato contumace., per quanto suesposto. Viceversa, non si ritiene di poter accogliere la richiesta attorea di 900,00 a titolo di danno esistenziale. Infatti, il nuovo orientamento dei giudici di legittimita, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella storica sentenza della III sezione civile del 15/07/2005 n ( che ha ripreso una teorica sostenuta da precedenti pronunce della Cassazione, tra cui Cass. Civ /04 ; Cass. Civ /03 ; Cass. Civ /02 ; etc ), risulta essere quello per cui l atipicita dell illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un astratta categoria di danno esistenziale risarcibile, poiché la risarcibilita è limitata ex art c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione si specifici valori della persona umana garantiti dalla Costituzione. In buona sostanza afferma la Cassazione il danno non patrimoniale è una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva chiamato danno morale, e cioè della mera sofferenza, ma anche di qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.

6 Il danno non patrimoniale, al contrario di quello patrimoniale, è per definizione tipico : infatti non tutti i pregiudizi o disagi non pecuniari sono risarcibili, ma solo quelli espressamente dichiarati tali dalla legge, ovvero derivanti dalla lesione di valori inviolabili della persona. Ora, poiché il danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, non è concepibile nel nostro ordinamento alcuna generica categoria di danno non patrimoniale definibile come danno esistenziale, nella cui genericita e indefinitezza confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e percio irrisarcibili alla stregua dell articolo 2059 c.c.. In pratica, afferma la Suprema Corte che ai fini dell art c.c. non puo farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale ( dagli incerti e non definiti confini ), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell atipicita, sia pure attraverso l individuazione dell apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilita di tale tipo di danno, mentre siffatta situazione non risulta voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall interpretazione costituzionale dell art c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale. Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all art. 185 c.p. e delle altre minori legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti ( la salute, la famiglia, la reputazione, etc. ), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale esistenziale, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale. In conclusione, secondo la giurisprudenza dei giudici di legittimita il danno non patrimoniale, in quanto danno tipicamente risarcibile, lo è solo nei casi previsti dalla legge. Da questo assunto, discende l insostenibilita teorica della nozione di danno esistenziale, mettendosi cosi a nudo una delle sue tante fragilita : la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce dalla seguente alternativa. Se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile ex art c.c. ; se, viceversa, col termine danno esistenziale si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché

7 costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale, gia oggi risarcibile ex art c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma. Siffatto orientamento giurisprudenziale veniva quindi condiviso da Codesto Giudicante in numerose pronunce ( per tutte, Gdp Palermo 3474/2009 ). In ordine alle spese legali ed ai fini di una loro corretta regolamentazione, infine, deve rilevarsi che la stessa secondo la Suprema Corte non puo che essere operata in funzione dell esito finale della causa, atteso che la pronuncia sulle spese dipende da quella del merito : in vero, l elaborazione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimita, ha posto in rilievo che qualora parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura piu o meno significativamente inferiore rispetto all entita del bene che, attraverso il processo, si proponeva di conseguire deve ravvisarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell art. 92 c.p.c. ( per tutte, Cass. Civ. 21/03/1984 n ; Cass. Civ. 06/06/1996 n ; Cass. Civ. 28/ n ; Trib. Cagliari 30/09/1985, in Riv. Giur. Sarda 1987, pag. 431 ; Trib. Novara 26/09/1988, in Giust. Civ., Rep. 1989, voce Circolazione Stradale n. 260 ). Sulla scorta di quanto rilevato, le spese processuali si determinano nell importo di 480,00, oltre Iva e Cpa, da porre esclusivamente a carico del terzo chiamato.., e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice,... P. Q. M. Visti gli articoli di legge citati ; In parziale accoglimento delle domande attoree, spiegate dal Sig... in data 02/05/2008, dichiara la responsabilita del terzo chiamato in causa.., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la vicenda verificatasi dal 04/03/2007 al 06/03/2007. Condanna pertanto la., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall attore, in conseguenza del ritardo e della successiva cancellazione del volo aereo del 04/03/2007, e quantificati nello specifico nell importo di $ 27,45 per spese sostenute in hotel ed aeroporto, nonché nell importo di 108,00 per l acquisto del nuovo biglietto aereo ( Milano-Palermo, del 06/03/2007 ).

8 Condanna infine la.. al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad 480,00, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, Avv... Cosi deciso in Palermo addi 27/07/2010. Il Giudice di Pace (Dott. Vincenzo Vitale)

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