Informazioni per presentare una domanda d'adozione 3. Procedura d adozione secondo la convenzione dell aia 10

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2 Sommario Informazioni per presentare una domanda d'adozione 3 Procedura d adozione secondo la convenzione dell aia 10 Procedura d adozione per i paesi che non hanno firmato la convenzione dell'aia 12 Ricerca origini 16 Bibliografia 17 Alcuni indirizzi web 19 L opuscolo informativo sulle adozioni può essere richiesto anche tramite , al seguente indirizzo: dss-utu@ti.ch 2

3 Informazioni per presentare una domanda d'adozione L'adozione è l'atto giuridico che stabilisce un rapporto di paternità e maternità fra due adulti e un bambino non nato da loro. Adottare significa dare una famiglia a un bambino che non ce l'ha, fornirgli gli strumenti necessari alla crescita indipendentemente dal luogo di origine e dal colore della sua pelle. Un bambino che cresce senza genitori corre il rischio di perdere la fiducia in se stesso, nella società e nelle sue istituzioni. Sono questi i principi fondamentali, i primi pensieri che devono animare chi prende in considerazione l'idea di adottare un bambino, svizzero o straniero. Un'idea che comporta grande consapevolezza, un'immensa pazienza per quanto riguarda procedure, controlli, attesa. E una certa spesa iniziale soprattutto nei casi dell'adozione internazionale. I Requisiti indispensabili per l'inoltro di una richiesta d'avvio della procedura d'adozione. La domanda può essere inoltrata quando i coniugi sono sposati da 4 anni o quando il coniuge più giovane ha compiuto 34 anni d'età, in nessun caso l'adozione del minore potrà essere pronunciata prima del raggiungimento delle condizioni dell'art. 264a CCS Inoltre in caso di gravidanza, di cura della sterilità o di procreazione assistita in corso non è possibile iniziare una procedura per d'adozione in ragione delle implicazioni psico-sociali. Inoltro della richiesta La richiesta di accertamento dell'idoneità per ottenere l'affidamento di un minorenne in vista di adozione dev'essere inoltrata per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio del Tutore Ufficiale Autorità centrale canton Ticino LF-CAA Viale Officina Bellinzona Tel (91) Fax ++41(91) dss-utu@ti.ch Essa deve contenere le generalità esatte dei richiedenti (vedi l annesso modulo, in fondo a questo fascicolo). Nella fase iniziale è necessario compilare il modulo e procedere all autodichiarazione della propria situazione allegando: o una fotografia recente o copia libretto di famiglia o copia della notifica di tassazione o copia dell'ultimo certificato di salario o il consenso a poter chiedere informazioni 3

4 In seguito prima del rilascio dell autorizzazione provvisoria per accogliere un minore in affidamento preadottivo si dovrà produrre o la biografia personale o il certificato di domicilio o l'estratto dell'ufficio esecuzioni e fallimenti o l'estratto del casellario giudiziale o il questionario medico (certificato) o l'obbligo di mantenimento Per una buona collaborazione con il nostro ufficio è necessario che ogni cambiamento della vostra situazione personale, ambientale, economica e sociale ci venga tempestivamente comunicata La Convenzione dell Aia sull adozione (CAA) del 29 maggio Questa convenzione ha per oggetto: o garanzie in caso di adozioni internazionali (standard minimo) o sistema di cooperazione al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori o riconoscimento reciproco delle adozioni La Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione (LF-CAA) del 22 giugno 2001 Questa legge definisce i compiti dell autorità centrale cantonali (ACC): o accertamento dell idoneità dei futuri genitori adottivi o decisione matching o eventuale decisione relativa al ritorno nel suo Stato d origine del minore o rilascio del certificato di adozione conforme alla Convenzione e i compiti dell autorità centrale federale (ACF) o trasmissione di incartamenti internazionali o consulenza alle Autorità centrali cantonali nelle questioni giuridiche o rappresentanza della Svizzera verso Autorità centrali estere o istruzione generali sull attuazione della Convenzione o promozione dello scambio di esperienze tra le Autorità centrali cantonali, gli uffici di collocamento in vista d adozione e l Autorità centrale federale o coordinamento in materia d adozione Le modifiche riguardano inoltre il Codice civile svizzero (CCS), l Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo), l Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione di adozione (OAMin) e l Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni in materia d adozione. 4

5 Accertamento dell'idoneità Dando priorità al bene del bambino adottabile, l'idoneità dei richiedenti ad adottare deve essere accertata con adeguate indagini di natura sociale da parte dell'operatore sociale del Servizio, al quale i richiedenti dovranno dare con trasparenza assoluta tutte le informazioni necessarie nel corso di diversi colloqui, sia presso il domicilio che nei nostri uffici. L'indagine riguarderà in particolare l'attitudine a educare il minorenne, la situazione personale e economica, la salute, l'ambiente famigliare, i motivi per i quali hanno desiderio di adottare un minore. L'operatore sociale sentirà inoltre sulla richiesta d'adozione gli ascendenti, in particolare se conviventi, e se esistono i discendenti, (di regola a partire da 12 anni viene chiesto il consenso per scritto). Le motivazioni che hanno spinto i richiedenti ad orientarsi verso l'adozione e la loro idoneità generale, saranno elaborate anche con uno studio psicologico facendo capo a consulenti scelti dal Servizio. Le eventuali relative spese peritali saranno a carico dei richiedenti. Autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minorenne in vista d'adozione Ad indagine positivamente conclusa verrà rilasciata ai richiedenti l'autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minorenne in vista di adozione con una validità di 18 mesi. Nel caso l'attesa si prolungasse oltre questo tempo, i richiedenti dovranno chiedere una proroga con domanda motivata. Durante tutta la procedura sussiste l'obbligo d'informare tempestivamente l'ufficio del Tutore Ufficiale di ogni cambiamento delle condizioni personali, ambientali, economiche e sociali che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, pena la sua nullità. I tempi Anche per i genitori adottivi è necessario un'attesa senz'altro più lunga di quella di una gravidanza. Questi tempi possono essere lunghi, sempre troppo lunghi per l'ansia dei genitori di conoscere, vedere, abbracciare il figlio/la figlia e iniziare con lui il nuovo cammino. Durante questi mesi hanno luogo scambi di documenti, traduzioni, legalizzazioni, iter molto importanti per garantire la legalità della procedura d adozione in modo da mettere al centro per tutte le persone coinvolte il bene del minore. Il viaggio Fatta eccezione per pochissimi paesi che consentono agli enti autorizzati di accompagnare il bambino in Svizzera, i genitori devono partire per un soggiorno nel Paese d'origine del figlio che può variare dalle tre alle dieci settimane, secondo le normative estere. Anche in questo caso è fondamentale l'assistenza dei rappresentanti degli enti, come poi lo è una volta a casa, per superare le difficoltà e permettere che l'adozione abbia uno sviluppo positivo. L'adozione in un Paese della Convenzione dell'aia prevede condizioni particolari da tenere in considerazione. Vi rendiamo attenti sul fatto che il fanciullo non possiede ancora la nazionalità svizzera, bensì quella d origine, per cui dovete verificare se è necessario un visto d entrata per gli eventuali Paesi dove intendete attraversare la dogana. Per esempio se rientrate con il fanciullo dall America latina e avete quale destinazione l aeroporto internazionale di Milano Malpensa dovete presentare il suo visto d entrata per l Italia, necessario per raggiungere la Svizzera. Queste informazioni si possono ottenere al Consolato d Italia a Lugano. 5

6 L'arrivo Non appena il bambino sarà entrato sul nostro territorio, la famiglia dovrà presentare all Ufficio regionale degli stranieri (URS) competente per il proprio luogo di domicilio la domanda di dimora-soggiorno che risulta sul retro della copia dell assicurazione o dell autorizzazione, unitamente all atto di nascita, fotocopie del passaporto e se necessario le fotografie. Nessun altro atto dovrà essere richiesto alla famiglia (per es. decreto di adozione estero ecc.) All istanza dovrà pure essere allegata fotocopia dell autorizzazione d entrata della Sezione dei permessi e dell immigrazione. Per le adozioni in Svizzera e nei paesi non firmatari dalla Convenzione dell Aia è necessario un periodo di affidamento preadottivo L'affidamento preadottivo è un periodo di prova per adulti e bambini, della durata di almeno un anno, che inizia con la vita in comunione domestica in Svizzera. Pur essendo l'adozione una filiazione di natura legale, si evolve felicemente se il rapporto tra adulti e bambini ha la possibilità di radicarsi a livelli profondi, che lo rendono simile all'attaccamento naturale. Occorre sottolineare la preziosità del lavoro di chiarificazione e di sostegno riguardo all'interazione genitori-figlio che gli operatori sociali possono svolgere nel periodo di affidamento preadottivo. I genitori adottanti dovranno offrire tutta la loro collaborazione e disponibilità, e non aver timore di rivolgersi al Servizio al sorgere di impreviste difficoltà, avuto riguardo sempre al prioritario interesse del minorenne. L'adozione potrà essere pronunciata solamente quando i futuri genitori adottivi abbiano prodigato al(la) bambino(a) cure e provveduto alla sua educazione durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi (art. 264 CCS). Per avere un giudizio sulla presenza di questi favorevoli presupposti nei confronti del minorenne, il decorso del collocamento sarà seguito da un operatore sociale del Autorità centrale cantonale LF-CAA o di altri servizi autorizzati. Pronuncia dell'adozione Al positivo concludersi dell'affidamento preadottivo, l'operatore sociale ed il tutore del minorenne redigeranno il proprio rapporto-parere all'intenzione della Sezione degli enti locali a Bellinzona (per il tramite dell'ufficio di Vigilanza sullo Stato Civile), alla quale i genitori presenteranno la domanda di adozione corredata dai documenti i documenti in originale (atto di nascita, sentenza d adozione) che serviranno a decretare l adozione, questi documenti non verranno più restituiti, ma saranno consultabili in ogni momento chi desiderasse conservare tra la propria documentazione privata è invitato a richiedere alle autorità estere il rilascio di ulteriori esemplari dell'atto di nascita, della sentenza d'adozione straniera. L adozione è pronunciata dall autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi. La Sezione degli enti locali da pure comunicazione alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 6

7 Adozione da Paesi firmatari della Convenzione dell'aia L'elenco dei Paesi che hanno ratificato la convenzione dell'aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali può essere consultata in Internet alla pagina la Convenzione è la n. 33. All 'autorità centrale cantonale LF-CAA può pure essere richiesto un elenco stampato dei Paesi aderenti alla CAA. Basi legali 210 Codice civile svizzero (CCS), del 10 dicembre 1907 Legge federale relativa alla Convenzione dell AIA sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA), del 22 giugno Ordinanza federale sugli emolumenti per le prestazioni in materia d'adozione internazionale, del 29 novembre 2002 Ordinanza federale sul collocamento in vista d'adozione (OCAdo), del 29 novembre 2002 Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), del 19 ottobre 1977 Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), del 18 dicembre 1987 Legge federale sugli stranieri (LStr)) concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), del del 16 dicembre 2005 Queste Leggi si possono consultare alla pagina internet Rimedi legali Contro le decisioni in genere dell'ufficio del Tutore Ufficiale (Autorità centrale cantonale LF- CAA), in particolare per quanto attiene il rilascio, il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione d'idoneità al collocamento in vista di adozione, è data agli interessati la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione (art.7 Regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista d'adozione dell' ). Informazioni di carattere generale Adozione interna (bambini nati o domiciliati in Svizzera) Il numero di bambini adottabili nati in Svizzera è estremamente ridotto, per cui i candidati ad una adozione di questo genere devono considerare un tempo di attesa che può variare dai 3 ai 5 o più anni. Adozione internazionale Circa la procedura per l'inoltro della richiesta, per l'accertamento dell'idoneità ad adottare e l'ottenimento dell'autorizzazione ad accogliere il minorenne, si richiama quanto detto sopra. Dovranno inoltre essere ossequiati i dispostivi dell'ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), che recita testualmente: 7

8 Come trovare un(a) bambino(a) adottabile? I richiedenti potranno, una volta in possesso dell'autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minorenne in vista d'adozione, ottenere informazioni e sostegno concreto dagli enti intermediari in possesso dell'autorizzazione federale, e nel limite delle conoscenze dal Autorità centrale cantonale. Da parte nostra raccomandiamo di far capo agli intermediari riconosciuti poiché in questo modo si può essere sicuri di non partecipare, anche inconsapevolmente, al vergognoso traffico di minori. Invitiamo i richiedenti a paragonare i vari enti, i loro scopi, il modo di operare ed i costi. In Svizzera non sussiste ancora l'obbligo di far capo ad un intermediario. In Ticino una minoranza dei richiedenti si dà da fare autonomamente, con l'aiuto di parenti o amici sul posto, nel rispetto delle leggi vigenti in tutti i paesi coinvolti. Per ulteriori informazioni rinviamo all elenco degli intermediari riconosciuti annesso. Una versione aggiornata può essere consultata nel sito web alla pagina Rappresentanza legale del bambino Tanto al bambino domiciliato in Svizzera, quanto a quello proveniente dall'estero non adottato nel Paese d origine secondo la LF-CAA, l'autorità tutoria competente dovrà obbligatoriamente nominare un tutore che rappresenti il minorenne fino alla pronuncia dell'adozione, in quanto trattasi di minorenne non sottoposto all'autorità parentale di alcun genitore, essendo lo stesso o gli stessi stati privati di tale autorità per aver dato il consenso all'adozione del figlio (cfr. art. 312 cifra 2 e 368 CCS). Per ragioni di opportunità e di collisione d'interesse con i futuri genitori adottivi, viene nominato il Tutore Ufficiale. Obbligo di mantenimento I genitori adottanti hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore in affidamento preadottivo giusta l'art. 276 e seguenti del CCS. Il dovere di mantenimento continua anche nel caso in cui l'affidamento preadottivo venisse revocato per decisone dell'autorità o per rinuncia dei genitori. Si osserva inoltre che in caso di handicap del minore l'assicurazione Invalidità (AI) verserà le sue prestazioni solamente se sono soddisfatte le condizioni sotto citate: secondo gli art. 6 e 9 della Legge federale sull'assicurazione invalidità i minorenni stranieri hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione; se prima dell'invalidità hanno avuto il loro domicilio civile nella Svizzera ininterrottamente per 15 anni; oppure sono nati invalidi in Svizzera; oppure, quando l'invalidità si è manifestata, vi risiedevano ininterrottamente da un anno o dalla nascita. Inoltre il padre, o la madre, prima dell'invalidità', dev'essere assicurato e aver pagato i contributi almeno per dieci anni interi o aver avuto domicilio civile nella Svizzera ininterrottamente per quindici anni. 8

9 Adozione singola (o del figlio del coniuge) Fermo restando il presupposto di cui all'art. 264 CCS (cure ed educazione per almeno due anni), un coniuge può adottare il figlio dell'altro se è sposato da almeno cinque anni (art. 264a cpv. 3 CCS). Sono sempre d'obbligo il consenso del o dei genitori di sangue e l'inchiesta sociale per accertare la presenza dei requisiti essenziali che possano far presumere che l'adozione servirà al bene del figlio. In casi particolari l'autorità potrà fare astrazione dal consenso del o dei genitori (art. 265c CCS). Questa richiesta d'adozione va presentata per iscritto al Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio di Vigilanza sullo stato Civile, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona. Adozione da parte di una persona singola e adozione di persone maggiorenni La legge mette l'accento sull'adozione di minori da parte di richiedenti coniugati. L'adozione da parte di una persona singola (art. 264b) e l'adozione di una persona maggiorenne (art 266) rappresentano casi eccezionali e di conseguenza il legislatore ha previsto condizioni particolari. Richiedenti di cittadinanza straniera Giusta l'art. 75 cpv. 1 della Legge Federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le autorità svizzere sono competenti a pronunciare l'adozione di minorenni da parte di coniugi stranieri domiciliati in Svizzera. Per quanto concerne il diritto applicabile, l'art. 77 LDIP stabilisce che i presupposti dell'adozione in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero. Ove risulti tuttavia che un'adozione non sarebbe riconosciuta nello Stato d'origine dei coniugi adottanti stranieri, con conseguente grave pregiudizio per il figlio, l'autorità tiene conto anche dei presupposti giusta il diritto di detto Stato; se anche in tal caso il riconoscimento non sembra assicurato, l'adozione non può essere pronunciata. 9

10 Procedura d adozione secondo la Convenzione dell Aia Invio della domanda d'adozione per l'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria, necessaria per accogliere un bambino straniero in vista d'adozione all'ufficio del tutore ufficiale (Autorità centrale del Cantone Ticino) 6501 Bellinzona Rapporto di valutazione sociale: uno specialista (assistente sociale) è incaricato dall'ufficio del tutore ufficiale di svolgere l'inchiesta psico-sociale con il coinvolgimento di uno psicologo del Servizio medico psicologico L Ufficio del tutore ufficiale valuta l'idoneità e se ci sono i requisiti necessari formalizza l'autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minore straniero in vista d'adozione L'identità del minore è conosciuta si fa l'autorizzazione provvisoria già con il nome del fanciullo Autorizzazione provvisoria "generica" se i dati del minore sono sconosciuti Rifiuto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria. L'Ufficio del tutore ufficiale, con la collaborazione della famiglia e dell'ente intermediario, prepara un dossier sui futuri genitori adottivi comprendente l'autorizzazione provvisoria o definitiva, il rapporto di valutazione sociale e altri documenti necessari a dipendenza del Paese, tradotti e con le autenticazioni/le legalizzazioni / le postille necessarie Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall intimazione. Il dossier sui genitori adottivi é trasmesso all'autorità centrale federale a Berna, che lo esamina prima di spedirlo all'autorità centrale del Paese d'origine del minore. Decisione di "matching": dal momento in cui l identità del fanciullo è conosciuta e i consensi richiesti sono stati ottenuti, e i genitori adottivi hanno accettato di accogliere il fanciullo, l Ufficio del tutore ufficiale decide se la procedura può proseguire. 10

11 Decisione di "matching" positiva Decisione di "matching" negativa Autorizzazione all'adozione da parte dell''ufficio del tutore ufficiale se l'adozione è pronunciata nel Paese d'origine del minore Genitori adottivi svizzeri: documento d'entrata rilasciato dall'autorità centrale federale. Genitori adottivi stranieri: la Sezione dei Permessi dell'immigrazione, 6501 Bellinzona rilascia un visto d'entrata e garantisce il rilascio di un permesso di dimora-soggiorno. Comunicazione all autorità centrale federale al servizio dei permessi e dell immigrazione e all Ufficio del tutore ufficiale/commissione tutoria regionale Istituzione di una misura di curatela in caso d'adozione per almeno un anno conformemente all art. 17 LF-CAA Il Paese d'origine del fanciullo non pronuncia l'adozione La Sezione dei permessi dell'immigrazione, 6501 Bellinzona rilascia un visto d'entrata e garantisce il rilascio di un permesso di dimora - soggiorno. Dopo l entrata in Svizzera: l Ufficio del tutore ufficiale rilascia l autorizzazione definitiva per l'affidamento di un minorenne straniero in vista di adozione, e informa la Sezione dei permessi e dell immigrazione e alla Commissione tutoria regionale. Istituzione di una misura di tutela fino all adozione e per almeno un anno giusta l art. 368 CCS. Designazione del tutore ufficiale di zona quale rappresentante legale del minore. Collocamento famigliare preadottivo del minore fino alla adozione. Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall intimazione. 11

12 Procedura d adozione per i Paesi che non hanno firmato la Convenzione dell'aia Invio della domanda d'adozione per l'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria, necessaria per accogliere un bambino straniero in vista d'adozione all'ufficio del tutore ufficiale (Autorità centrale del Cantone Ticino) 6501 Bellinzona Rapporto di valutazione sociale: uno specialista (assistente sociale) è incaricato dall'ufficio del tutore ufficiale di svolgere l'inchiesta psico-sociale con il coinvolgimento di uno psicologo del Servizio medico psicologico L Ufficio del tutore ufficiale valuta l'idoneità e se ci sono i requisiti necessari formalizza l'autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minore straniero in vista d'adozione L'identità del minore è conosciuta si fa l'autorizzazione provvisoria già con le generalità del minore Autorizzazione provvisoria "generica" se i dati del minore sono sconosciuti Rifiuto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria. La famiglia con la collaborazione dell'ente internazionale prepara la documentazione da trasmettere all'autorità del Paese d'origine che a dipendenza dello Stato dovrà essere tradotta e completata con le necessarie autenticazioni/legalizzazioni/postille. Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall intimazione. L'autorità del Paese d'origine del minore con l'intermediario o con l'istituto dove vive il minore contatteranno la famiglia indicandogli l'identità del fanciullo che potranno accogliere. 12

13 Affidamento preadottivo o decisione di adozione estera Il Paese d'origine del fanciullo pronuncia l'adozione. L'adozione non può essere riconosciuta immediatamente in Svizzera. Il Paese d'origine del fanciullo non pronuncia l'adozione La Sezione dei permessi dell'immigrazione, 6501 Bellinzona rilascia un visto d'entrata e garantisce il rilascio di un permesso di dimora - soggiorno. Dopo l entrata in Svizzera: l Ufficio del tutore ufficiale rilascia l autorizzazione definitiva per l'affidamento di un minorenne straniero in vista di adozione, e informa la Sezione dei permessi e dell immigrazione e alla Commissione tutoria regionale. Istituzione di una misura di tutela fino all adozione e per almeno un anno giusta l art. 368 CCS. Designazione del tutore ufficiale di zona quale rappresentante legale del minore. Collocamento famigliare preadottivo del minore fino alla adozione. Ufficio del tutore ufficiale vigila l'affidamento preadottivo Preavviso sulla pronuncia dell'adozione della Commissione tutoria regionale e del tutore affinché la Sezione degli enti locali (art N.1 del CCS) Decisione d'adozione della Sezione degli enti locali (istituita dall'ufficio di vigilanza sullo stato civile) 13

14 Informazioni statistiche Questi grafici danno una visione generale sulle origini e sull'età dei bambini. Vi invitiamo inoltre a tenere presente che gli schemi indicano solo delle cifre e non gli aspetti umani. Quando si riflette sulla scelta dell età e del paese d'origine del/la bambino/a, bisogna essere prudenti e non ci si può basare solo su dei numeri. Bambini accolti, dal 2005 al 2009, in affidamento preadottivo in Ticino, secondo il Paese di provenienza, USA Ucraina Togo Tailandia Svizzera Russia Ruanda Rep. Serbia Polonia Panama Pakistan Marocco Madagascar India Haiti Etiopia Croazia Colombia Bulgaria Brasile Bolivia Argentina

15 Bambini accolti in affidamento preadottivo in Ticino, nel 2009, secondo l età all arrivo 1 anno 2 anni 3 anni 4-5 anni 6-7 anni anni Bambini accolti, secondo l età, in affidamento preadottivo in Ticino dal 2000 al 2009, anno 2 anni 3 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni anni > 12 anni 15

16 Ricerca origini Spesso le persone adottate desiderano conoscere i propri genitori biologici. Il legislatore ha introdotto il 1. gennaio 2003 il nuovo art. 268c nel Codice civile svizzero che riconosce il diritto alla persona adottata di ricevere informazioni circa l'identità dei genitori del sangue Queste ricerche potranno essere intraprese in ogni tempo da chi è stato adottato a partire dal compimento del 18esimo anno d età (raggiungimento della maggior età). Si potrà farlo prima di aver raggiunto tale età se sussiste un interesse degno di protezione). La richiesta dovrà essere inoltrata all'autorità cantonale competente (per il Ticino l'ufficio di vigilanza sullo stato civile, Piazza Governo, 6501 Bellinzona) che dovrà, nella misura del possibile, informare i genitori di sangue della ricerca in corso. Generalmente se i genitori biologici vivono all'estero i tempi della ricerca saranno abbastanza lunghi e potrà anche capitare che non sia possibile rintracciarli. Se i genitori del sangue rifiutano di stabilire un contatto personale, l'adottato ne sarà informato e sarà reso attento sui loro diritti. Se nonostante il loro rifiuto cercherà comunque di contattarli ciò potrà costituire una lesione illecita dei diritti della personalità dei genitori naturali. Le spese di ricerca verranno fatturate all'interessato. L'Ufficio del Tutore Ufficiale è stato invece designato quale ufficio incaricato di consigliare le persone adottate in queste ricerche. 16

17 Bibliografia Auhagen-Stephanos U., "La maternità negata. La paura inconscia di un figlio desiderato, Bollati Boringhieri, 1993 Bragance A., "Anibal", Laffont, (Hors Collection) 1991 Cavallo M., "Adozioni dietro le quinte. Esperienze di vita a confronto dalla voce dei figli, dei genitori, degli operatori, Franco Angeli Milano, 1996 Chicoine J.F., Lemieux J, Genitori adottivi e figli del mondo, Erikson, 2004 Chistolini M, Raymondi M., Scenari e sfide dell adozione internazionale, Franco Angeli, 2009 De Rienzo E., Saccoccio C., Tonitto F., Varengo G., Storie di figli adottivi. (l adozione vista da protagonisti), UTET, 2006 Dell'Antonio A.M., "Le problematiche psicologiche dell'adozione nazionale e internazionale in appendice la legge sull'adozione", Giuffrè, 1986 Dell'Antonio A.M., "Bambini di colore in affido e in adozione", Raffello Cortina, 1994 Dilani G., L orsacchiotto non più solo: l adozione raccontata ai bambini, Ancora, 2006 Farri Monaco M., Peiba Castellani P., "Il figlio del desiderio: quale genitore per l'adozione, Bollati Boringhieri, 1994 Fay Greene M., Mamma Africa, Mondatori, 2008 Forni E., Gandolfi Negrini E., "A loro la parola.i figli adottati dal Terzo mondo raccontano la loro esperienza, Piemme Giorgi S., Cavalcando l arcobaleno, Magi, 2003 Genni Miliotti A., Una famiglia un po diversa, Presitive Press, 1999 Genni Miliotti A,. Mamma di pancia, mamma di cuore, Scienza, 2003 Genni Miliotti A, E Nicokolaj va a scuola: adozione e successo scolastico, Franco Angeli Genni Miliotti A., Quelli che non so di me, Fabbri, 2007 Genni Miliotti A., Abbiamo adottato un bambino: consigli e indicazioni per genitori adottivi e non solo, Franco Angeli, 2007 Homes A.M., La figlia dell altra, Feltrinelli, 2007 Ianigro E.R., Scarpati M., Nei paesi dell adozione: le adozioni internazionali tra ragioni e racconti del cuore, Mammeonline, 2007 Jelloun Tahar B., "Il razzismo spiegato a mia figlia", Bompiani, 1998 Mirò A., Figlia del Gange, Sperling & Kupfer, 2006 Monestier B, Sono venuti a prendermi la vita. Storia di un adozione, Piume, 2005 Newton Verrier N., Renouer avec soi, De Boeck, 2008 Oliviero Ferraris A., Il cammino dell adozione, Rizzoli, 2002 Pas Bagdadi M., Chi è la mia vera mamma?, Franco Angeli, 2002 Polli L., Maestra sai sono nato adottato, Mammaonline, 2004 Quémada N., Cure materne e adozione, UTET, 2000 Ricciardi Ruoco M., Corchia F., Come adottare un bambino e farlo felice, Giorgio Bernardini,

18 Saffian S., Itaca. Ricordi una figlia adottiva, Colbacco, 2001 Santanera F., Tonizzo F., Aliberti E., "Ti racconto l'adozione. Inserto per i genitori adottivi di bambini italiani e stranieri, UTET, 1997 Schlesinger C. A., Adozione e oltre, Borla, 2006 Schulz B., Tochter Indira, Ullstein, 2003 Tonizzo F., Micucci D., Adozione: Perchè e come, UTET, 1994 Toselli M., Adottare un figlio: guida per i genitori, Giunti Demetra,

19 Alcuni indirizzi WEB Association espace adoption Association pour Adoptés et Adoptants Associazione di famiglie adottive di bambini tailandesi Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie Centro italiano aiuti all infanzia Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia Hague conference on private international law conférence de la haye de droit international privé (Convenzione n. 33) Schweizerische fachstelle für adoption Ufficio del tutore ufficiale Autorità centrale cantonale Associazione di mamme haft/internationale_adoption/herkunftslaender.html

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