(DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 12/2007)
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1 OSSERVAZIONI ANIA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO ISVAP IN MATERIA DI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, CONTRASSEGNO E MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 12/2007) Si formulano le seguenti osservazioni relative allo schema di regolamento in oggetto, emanato in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli Certificato di assicurazione e contrassegno - e 143 Denuncia di sinistro - del Codice delle assicurazioni private (d. lgs n. 209/2005). Articolo 2 - Definizioni Lettera h) Per quanto concerne i semirimorchi, questi ultimi sono definiti dall articolo 56, comma 3, del Codice della Strada (d. lgs n. 285/1992): occorrerebbe pertanto rettificare il riferimento contemplato dalla lettera h), che rinvia espressamente al comma 2 dell articolo 56 citato. Articolo 6 Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore Alla lettera b) si propone che venga inserita l opzione: domicilio/residenza del contraente, in quanto molto spesso nella realtà operativa il contraente fornisce i dati della sua residenza anagrafica. Alla lettera d) si segnala che l espressione dati di identificazione del telaio e del motore dovrebbe essere sostituita con l espressione dati di identificazione del telaio o del motore. Si ritiene infatti che i due dati siano alternativi e non complementari. 1
2 Comma 3 Questa disposizione dell articolo 6 in esame, per un refuso, è stata erroneamente numerata di nuovo come comma 1. Si evidenzia inoltre che accanto al termine rimorchio dovrebbe essere riportato anche il termine semirimorchio. Con riferimento ai rimorchi e ai semirimorchi, inoltre, si ritiene opportuno aggiungere un nuovo comma 4, per riprodurre la disposizione dell ultimo comma dell attuale articolo 14 del D.P.R. n. 973/1970, vale a dire: Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno. Articolo 9 Caratteristiche del contrassegno Alla lettera b), si segnala che dopo l espressione rimorchi dovrebbe essere aggiunta l espressione semirimorchi, peraltro correttamente compresi nella previsione del successivo comma 2. Ancora con riferimento alla lettera b), in analogia con quanto osservato sub articolo 6 per quanto concerne il contenuto del certificato di assicurazione, si osserva che l espressione dati di identificazione del telaio e del motore recata dallo schema di provvedimento dovrebbe essere sostituita con la dizione dati di identificazione del telaio o del motore. Si ritiene infatti che i due dati siano alternativi e non complementari. Alla lettera f), è stata introdotta una previsione analoga a quella della lettera h) del precedente articolo 6 che disciplina il certificato di assicurazione per i veicoli: per le imprese operanti in libertà di prestazione di servizi, infatti, è prevista l indicazione delle generalità e dell indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia. Lo schema di regolamento tuttavia non ha variato le ridotte dimensioni del modello di contrassegno attualmente in uso (allegato 1 al provvedimento in parola). Non è chiaro, pertanto, come le imprese operanti in LPS possano in concreto rispettare la nuova previsione, apparendo insufficiente lo spazio disponibile sul contrassegno. In analogia a quanto segnalato a proposito dell articolo 6, con riferimento ai rimorchi e ai semirimorchi andrebbe inoltre aggiunto un nuovo comma 3, per riprodurre la disposizione dell ultimo comma dell attuale articolo 14 del D.P.R. n. 973/1970, vale a dire: Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno. 2
3 Articolo 10 Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova collaudo o dimostrazione Rispetto alla disposizione oggi vigente, viene precisato che la specifica copertura assicurativa per tali veicoli, di natura facoltativa e della durata massima di 5 giorni non è rinnovabile. Al riguardo, si osserva che il termine non rinnovabile potrebbe indurre in equivoci interpretativi, potendo lasciare intendere che rispetto ad un dato veicolo non possa essere applicata una nuova copertura provvisoria per le finalità previste dalla norma. Si ritiene peraltro che la disposizione intenda impedire l applicazione di proroghe della copertura massima di 5 giorni, come già previsto dalla prassi operativa. Sarebbe quindi opportuno sostituire l espressione non rinnovabile con non prorogabile. Articolo 11 Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti La prima parte della presente disposizione stabilisce che, a norma dell articolo 127, comma 3, del Codice delle assicurazioni, il certificato e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio r.c. auto e comunque non oltre il termine di cinque giorni da tale data. L ultima parte del comma 1, poi, inserisce una previsione specifica per le imprese che operino con tecniche di vendita a distanza (via internet e telefono), stabilendo che in tal caso i documenti in parola siano fatti pervenire al domicilio del contraente entro il medesimo termine. Anche in questo caso, si propone di sostituire l espressione domicilio con quella domicilio/residenza del contraente, in quanto molto spesso nella realtà operativa il contraente fornisce i dati della sua residenza anagrafica. Comma 2 La disposizione in esame, per comprensibili e condivisibili motivi di speditezza delle operazioni di rilascio della documentazione in favore dei contraenti, tende ad ampliare la tipologia dei documenti provvisoriamente sostitutivi del certificato e del contrassegno non oltre il termine di cinque giorni. A tal fine, oltre al rilascio da parte dell impresa della quietanza di pagamento del premio, si stabilisce innanzi tutto che la quietanza stessa possa essere trasmessa anche via telefax o per via telematica, tenendo opportunamente conto delle modalità operative delle imprese di assicurazione operanti con tecniche di vendita a distanza. 3
4 Inoltre, si stabilisce che in assenza di quietanza l obbligo di assicurazione possa essere provato con una dichiarazione rilasciata dall impresa, anche trasmessa via telefax o per via telematica, nonché con il bollettino di conto corrente o con l ordine di bonifico bancario: in ogni caso da detti documenti devono essere desumibili la denominazione dell impresa e il numero di polizza. A tale riguardo, pur comprendendo le motivazioni poste a fondamento di tale estensione, la possibilità di avvalersi del bollettino di conto corrente o della ricevuta del bonifico bancario suscita estrema perplessità per i potenziali usi impropri che ne potrebbero derivare, in relazione alla maggior facilità di contraffazione e/o di alterazione di documenti non provenienti dall impresa di assicurazione. Senza contare che, in tal modo, non si agevolerebbe certo l attività di controllo delle Autorità preposte alla verifica dell adempimento dell obbligo assicurativo. Si precisa, inoltre, che il limite più grave di tale estensione è costituto dalla circostanza che si consentirebbe di provare l assolvimento dell obbligo assicurativo mediante un atto prodotto unilateralmente dal soggetto destinatario dell obbligo. Né sembrerebbe sanare le potenzialità negative di tale meccanismo la previsione che nei documenti in parola vengano riportati unilateralmente il nominativo dell impresa di assicurazione e il numero di polizza r.c. auto cui si riferisce il versamento. In considerazione di quanto innanzi osservato si propone pertanto di eliminare il bollettino di conto corrente e la ricevuta di bonifico bancario dal novero dei documenti temporaneamente sostitutivi del certificato e del contrassegno a fini probatori dell assolvimento dell obbligo di assicurazione r.c. auto. Articolo 12 Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno La disposizione in esame riprende quasi integralmente la previsione dell articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 973/1970, stabilendo che l impresa con cui è stato stipulato il contratto è tenuta, su richiesta e a spese dell assicurato, a rilasciare un duplicato del certificato o del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, o smarriti o non siano più nella disponibilità del contraente per qualsiasi altra causa. A tale proposito, si propone di aggiungere, dopo l espressione altra causa, il termine giustificata, così come previsto nel vigente testo dell articolo 18 citato. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione operanti con tecniche di vendita a distanza, si segnala che il loro peculiare modus operandi richiederebbe l inserimento della seguente specifica previsione: Le imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, in caso di mancato recapito del certificato, del contrassegno e degli altri documenti assicurativi da parte del servizio postale, a richiesta del contraente, ne rilasciano un duplicato senza oneri a suo carico. 4
5 Comma 3 Il testo del nuovo provvedimento riproduce, inoltre, la vigente disposizione che stabilisce, come condizione preventiva per il rilascio del duplicato del contrassegno o del certificato di assicurazione che risultino smarriti o sottratti o non più nella disponibilità del contraente per altra causa, la preventiva denuncia alle Autorità competenti. Si comprende e si condivide pienamente lo scopo della norma, volta a dare contezza della reale necessità della richiesta di duplicato. Si rileva, peraltro, che nella prassi operativa si riscontrano sempre più spesso resistenze da parte delle Autorità a raccogliere le denuncie in questione. Il problema è noto anche all Istituto di vigilanza, che ci risulta abbia avuto in passato contatti con alcune Amministrazioni di pubblica sicurezza per chiarire i termini della questione. Si chiede pertanto di valutare l attualità della disposizione in parola anche alla luce degli eventuali, successivi approfondimenti condotti con le predette Amministrazioni. Al contempo, se la questione risultasse ancora problematica, si chiede all Istituto di valutare la possibilità di sostituire la denuncia con autocertificazioni a cura dell interessato, in cui si formalizzi l assunzione della piena responsabilità di quanto dichiarato. Comma 4 La disposizione riproduce la norma del comma 2 dell articolo 18, D.P.R. n. 973/1970, confermando l obbligo di annotare sull esemplare della polizza in possesso dell impresa l avvenuta emissione di un duplicato dei documenti assicurativi nonché l obbligo di indicare in caratteri rossi la dicitura duplicato" su certificato e contrassegno. Per tener conto di modalità operative più correnti, si propone di sostituire il testo del comma 4 con il seguente: Il rilascio del duplicato viene registrato dall impresa di assicurazione. Sul certificato e sul contrassegno è apposta con caratteri di particolare evidenza l indicazione «duplicato» Articolo 19 Entrata in vigore Poiché i documenti assicurativi r.c. auto oggetto del presente regolamento necessitano in ogni caso di alcuni aggiornamenti (ad esempio, per quanto concerne i riferimenti normativi prestampati su tali documenti), si sottopone all Istituto di vigilanza la richiesta che le imprese possano utilizzare almeno fino al 31 marzo 2008 anche i moduli cartacei già prestampati e ancora in giacenza, consentendo l esaurimento delle scorte ed il connesso risparmio di costi, analogamente a quanto accordato dall Istituto in altre occasioni. 5
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