15) Trascrizione di atto formato all'estero che contenga lacune.
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- Ippolito Corradini
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1 TRASCRIZIONE 1) Richiesta di trascrizione di un atto formato all'estero. La richiesta di trascrizione di un atto dello stato civile formato all'estero può essere presentata direttamente dall'interessato, come espressamente previsto dall'art. 12, comma 11, ord.st.civ., oltre che provenire dall'autorità diplomatica o consolare italiana. In ogni caso l'atto dovrà essere tradotto, legalizzato e, una volta pervenuto in Italia, debitamente trascritto. 2) Trascrizioni necessarie ad accertare uno status. La trascrizione di un atto può essere chiesta solo da chi vi abbia interesse; se lo status di una persona (ad esempio quello relativo alla sua cittadinanza, acquisito iure sanguinis) risulti aliunde (da estratti o certificazioni), non vi sarà la necessità di trascrivere gli atti di nascita dei nonni o dei bisnonni o degli àvoli. Se, però, non vi sia altro modo di dimostrare lo status di una persona, l interessato potrà chiedere la trascrizione in Italia degli atti relativi. 3) Documenti provenienti da una Curia vescovile. Non pare che si possano legittimare per la trascrizione i documenti provenienti da una Curia vescovile o, in genere, dall autorità ecclesiastica (salvo, ovviamente, l atto di matrimonio, secondo il Concordato). Tali documenti possono solo essere presi in considerazione e discrezionalmente valutati (delibati) in caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, per la ricostituzione degli atti perduti (artt. 38 e 39 del vecchio regolamento). 4) Trascrizione dell'atto di nascita presso il Comune di residenza. La trascrizione dell atto di nascita anche presso il Comune di residenza dei genitori (o della madre, o del padre) del nato deve essere eseguita ai sensi dell art. 12, comma 8, ord.st.civ. Tale trascrizione si ispira al principio, applicato, più largamente che nel precedente, dal nuovo Ordinamento, che l evento (nascita, morte ecc.) deve essere registrato non soltanto presso il Comune nella cui circoscrizione esso é avvenuto, ma anche presso il Comune in cui l interessato risiede: ciò, soprattutto, per utilità di quest ultimo. L art. 12, comma 9, addirittura, dispone che in caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione". 5) Trascrizione ordinata dall'autorità giudiziaria. Quando la trascrizione é ordinata dall autorità giudiziaria con suo provvedimento, l ufficiale dello stato civile é tenuto ad eseguirla, non essendogli consentito, per difetto assoluto di competenza, di sindacare la legittimità dell atto. Per quanto concerne il cognome dell adottato, provvede l art. 299 cod.civ., richiamato dall art. 55 della legge 4 maggio 1983, n.184. Nel caso prospettato, conformemente a quanto detto, l ufficiale dello stato civile dovrà provvedere alla trascrizione del provvedimento dell autorità giudiziaria italiana relativo all adozione avvenuta all estero, non essendogli consentito di valutare se questa contrasti con il precedente riconoscimento di paternità naturale. Per quanto concerne il cognome dell adottato, non essendovi stata al riguardo una pronuncia del tribunale, si dovrà interessare la competente procura della Repubblica per l inizio di una eventuale procedura di rettificazione. Si richiama l art. 41, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n.218, per il quale restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. La competenza in materia di adozione di minori in casi particolari (artt. 44 sgg. della legge n.184 del 1983) spetta al tribunale per i minorenni. 6) Segni diacritici. Spiega il dizionario, a proposito del vocabolo "diacritico", che così si chiama "un segno grafico che modifica un altro segno". Nella lingua italiana, ad esempio, sono segni diacritici gli accenti e l'apostrofo; in quella francese la cediglia (ç), in quella spagnola l'accento circonflesso (~), ecc. L'art. 34, secondo comma, ord.st.civ., (che riproduce, in parte, l'art. 72, secondo comma, del previgente regolamento, inserito dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1966, n.935) considera specificatamente i nomi stranieri imposti (attribuiti) a cittadini italiani: tali nomi devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, fra esse comprese le lettere J, K, X, Y, W, "e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome". L'imposizione di nomi stranieri a cittadini italiani potrà aver luogo in occasione della nascita, o quando del nome si chiede il cambiamento o la sostituzione, o nel caso dell'adozione del cittadino italiano da parte di stranieri, o del matrimonio della cittadina italiana con straniero. In tutti questi casi non mi riesce di immaginare quando sussista una materiale impossibilità per l'ufficiale dello stato civile di apporre al nome da attribuire i segni diacritici propri dell'alfabeto di appartenenza: se l'apparecchiatura, meccanica od elettronica, con la quale l'atto viene formato, non contenga tali segni, l'ufficiale potrebbe e dovrebbe
2 vergarli a mano, sin tanto che non divengano operativi gli archivi informatici, ai sensi dell'art. 25 del regolamento del 1939, mantenuto temporaneamente in vigore dall'art. 109, secondo comma, del nuovo. Vi sono però dei segni diacritici, appartenenti soprattutto alle lingue slave e nordiche, per i quali sorgerebbero difficoltà pressoché insormontabili nella riproduzione su atti e documenti emessi da amministrazioni pubbliche diverse da quella demografica, in particolar modo da quella finanziaria. In tali ipotesi, al fine di raggiungere quell'allineamento, giustamente auspicato, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe ignorare i segni diacritici non propri dell'alfabeto italiano e non riprodurli negli atti da lui formati, approfittando di quell'inciso "dove possibile", inserito nel secondo comma dell'art. 34, diversamente da come era scritto l'art. 72 del previgente ordinamento. Per quell'allineamento di cui s'é detto, occorrerebbe, a questo punto, che venisse formata una elencazione dei segni riproducibili negli atti formati non soltanto dagli ufficiali dello stato civile ma anche da altre amministrazioni. Per esempio: la cediglia dell'alfabeto francese é accettata dall'amministrazione finanziaria nella scritturazione del nome François? Si potrebbe giungere ad una elencazione regolatrice, dopo necessarie riunioni, per via di un decreto presidenziale, previo l'assenso del Consiglio dei Ministri. Diverso problema sorge nell'ipotesi di un nome straniero da attribuire ad un cittadino straniero nato in Italia o che gli appartenga quando muoia in Italia o quando si tratti di trascrivere un atto formato all'estero relativo ad un cittadino straniero. In questi casi non vi é dubbio che il nome straniero debba essere riprodotto con i segni diacritici propri della lingua dello Stato di appartenenza (art. 24, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n.218). Qui, addirittura, sarebbero necessarie Convenzioni internazionali per una regolamentazione uniforme della materia, che derogasse alla disciplina linguistica di ciascuno Stato, relativamente ai segni diacritici. Il problema si ripropone nel caso di lingue straniere che abbiano un alfabeto diverso da quello italiano (ad esempio: cinese, arabo, cirillico, greco, ecc. ecc.). In queste ipotesi si dovrà provvedere alla traduzione dell'atto in lingua italiana (art. 22); per quanto riguarda i nomi, non essendo questi traducibili, si dovrà ricorrere al mezzo della translitterazione. 7) Trascrizione di atti ai sensi dell'art. 19 ord.st.civ. Come é stato più e più volte ribadito nel corso degli anni, l'art. 19 dell'attuale ord.st.civ. consente soltanto una riproduzione di atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia: tali riproduzioni (trascrizioni) non hanno alcuna rilevanza per l'ordinamento italiano e costituiscono soltanto una via di comodo per detti stranieri, ai quali é così offerto il modo di avere una copia integrale degli atti di cui sono intestatari senza dover ricorrere, alcune volte con grave incomodo, agli ufficiali del loro Paese di appartenenza. Da ciò deriva che l'ufficiale del Comune di residenza dello straniero non deve, né può, indagare se l'atto di cui é chiamato a fare la trascrizione, sia o no in contrasto con l'ordine pubblico italiano: a tale formalità non é dunque applicabile l'art. 18 del Regolamento (ecco, pertanto, la trascrivibilità di atti di matrimonio fra omosessuali, o fra bambini, o tra fratello e sorella). L'assoluta estraneità (alienità) dell'atto impedisce altresì all'ufficiale italiano di apportare modificazioni, correzioni od altro al testo originario, che, tuttavia, deve essere tradotto in lingua italiana nei modi prescritti, e legalizzato. All'ufficiale italiano é altresì vietato di apporre nell'atto medesimo annotazioni di altri atti, provvedimenti, dichiarazioni da lui stesso ricevuti o acquisiti, trattandosi, si ripete, di atto formato all'estero da altra autorità, che non ha rilevanza in Italia ed é soltanto qui riprodotto. Se, invece quell'annotazione fu apposta in calce o a margine dell'atto originario dall'autorità straniera e di essa si chieda, pure dagli interessati, la trascrizione, ai sensi del citato art.19, l'ufficiale italiano potrà farne riproduzione nel'atto trascritto esistente nei suoi registri, o, anche, potrà nuovamente trascrivere l'atto integrato dall'annotazione. Tale regime, a mio avviso, vale anche per quanto concerne le convenzioni matrimoniali. Esse, formate per atto pubblico -artt.162, 163 cod.civ.- (o, all'estero, per atto equivalente), per essere annotate sull'atto di matrimonio trascritto in Italia ai sensi dell'art. 19 ord.st.civ., dovranno previamente essere annotate in quello originale esistente nel Paese straniero in cui il matrimonio fu celebrato, e poi, a richiesta degli interessati, in quello trascritto in Italia. Resta fermo il punto che l'annotazione disposta dall'autorità giudiziaria deve essere eseguita, anche se in contrasto con quanto sin qui detto, a norma dell'art. 453 cod.civ. 8) Caso di intrascrivibilità dell'atto di matrimonio. Sanabilità. Sarebbe non trascrivibile, perché contrario a inderogabili norme di ordine pubblico, l'atto del matrimonio contratto in Brasile da Luigi Rossi, cittadino italiano per derivazione dall'avo paterno, maggiore di età, con la cittadina brasiliana Maria Bianchi, quattordicenne. Si richiama qui, a conferma, l'art. 8, n. 1, secondo comma, della legge 25 marzo 1985, n.121. Sono tuttavia da tener presenti le ipotesi di validazione del matrimonio contratto con violazione del limite dell'età, contemplate dall'art. 117, comma 2, cod.civ., a loro volta riprese dal citato art. 8, n.1, terzo comma, della legge n.121 del Nel caso di specie, come pare, dal matrimonio é nata prole, per cui una domanda di dichiarazione di nullità del vincolo dovrebbe ex lege essere respinta. Conseguentemente, a mio avviso, l'atto di matrimonio di cui trattasi può essere trascritto e, con esso, l'atto di nascita di Carla Neri, anch'essa cittadina italiana per derivazione paterna. 9) Trascrizione di atto di matrimonio. Come é dato di capire dalla nota del Comune di A, l'atto di matrimonio di Mario Bianchi, divenuto cittadino italiano, colà residente, trattenuto in originale dalla questura di..., fu dapprima inviato per copia conforme a detto
3 Comune, che lo trascrisse; quindi per copia integrale al Comune di B, ove il cittadino aveva trasferito la propria residenza, che pure lo trascrisse. Non si vede la ragione di procedere all'annullamento di una delle due trascrizioni, dato che entrambe sono state fatte, l'una dopo l'altra, nei comuni di successiva residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, ord.st.civ. 10) Trascrizione di atto di nascita dell'adottato. Non conosco gli accordi fra i Governi d'italia e del Vietnam in materia di adozione internazionale cui l'interrogante si richiama, né le ragioni che saranno portate per iscritto (art. 7 ord.st.civ.) dall'ufficiale dello stato civile per rifiutare la trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato. Solo se tali motivi fossero manifestamente infondati ed evidentemente pretestuosi si potrebbe forse azzardare un'ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio. La circostanza, nella specie, che il tribunale abbia ordinato la trascrizione del provvedimento di adozione non importa, ovviamente, che si debba trascrivere l'atto di nascita anche in presenza di vizi o difetti. Contro il rifiuto formale dell'ufficiale, l'art. 95, primo comma, ammette chi vi abbia interesse ad opporsi con ricorso al tribunale competente. 11) Trascrizione di moduli plurilingue La Convenzione fatta a Vienna l'8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile, fu ratificata dall'italia con legge 21 dicembre 1978, n.870, ed entrò qui in vigore il 30 luglio Gli estratti formati sulla base dei modelli allegati alla Convenzione sono evidentemente lacunosi, ma, in osservanza della Convenzione medesima, devono essere trascritti come sono dall'ufficiale che li riceve. Ad esempio, nell'estratto dell'atto di nascita sono indicati il nome e il cognome del nato, il luogo e la data di nascita, il nome e il cognome dei genitori, senza alcuna specificazione se si tratti di filiazione legittima o naturale (con o senza riconoscimento -in questo caso ovviamente senza indicazione dei genitori-). Se sopravverranno, per parte dell'interessato o dell'autorità diplomatica o consolare o su richiesta dell'ufficiale stesso, ulteriori elementi integrativi, se ne dovrà prender nota nell'atto originariamente trascritto mediante la procedura della rettificazione. Né si dica che l'ordinamento dato con D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, art.29, é successivo alla Convenzione di Vienna che, pertanto, dovrebbe ritenersi implicitamente denunciata dall'italia. Tale Convenzione ha natura di norma speciale e, pertanto, resta salva indipendentemente dal sopravvenire di una norma di carattere generale che espressamente non la abroghi. 12) Trascrizione di atti di nascita. Deve essere trascritto l'atto di nascita; su di esso si farà l'annotazione dell'avvenuto riconoscimento. Del relativo atto non si deve fare la trascrizione 13) Trascrizione di atti formati all'estero. Dovendosi trascrivere un atto dello stato civile formato all'estero da autorità straniera, esso deve essere previamente legalizzato dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente, indipendentemente dal fatto che il Ministero dell'interno non abbia ritenuto necessario tale adempimento ai fini della concessione della cittadinanza italiana (art.21, comma 3, ord.st.civ.). L'ufficiale dello stato civile dovrà intanto provvedere alla trascrizione del decreto ministeriale (art. 24, lett. "a"), poi dell'atto di nascita (art.28, comma 2, lett. "b"), quando gli perverrà, infine all'annotazione su questo del decreto (art.49, lett. "i"). La trascrizione é, infatti, un atto autonomo e indipendente da quelli relativi alla concessione della cittadinanza, e non si può ritenere, a mio avviso, che il buon esito della procedura volta alla concessione valga a superare la mancanza di un requisito richiesto per tutt'altro adempimento. 14) Trascrizione di sentenza di divorzio pronunciata all'estero. La sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardo a due cittadini italiani può essere trascritta nei registri del comune ove il matrimonio concordatario é stato a suo tempo trascritto, previo riconoscimento della efficacia di tale provvedimento in Italia da parte dell'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 64, legge 31 maggio 1995, n.218. L'art. 12, comma 11, ord.st.civ. ammette chiunque vi abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto: lo sposo é senza dubbio legittimato alla richiesta di trascrizione della sentenza di divorzio. Se la sentenza presentata per la trascrizione é scritta in lingua straniera, essa deve essere tradotta in lingua italiana: se a ciò, come pare nella specie, non abbia già provveduto l'autorità diplomatica o consolare, dovrà sovvenire, a sue spese, la parte interessata tramite un traduttore ufficiale od un interprete, come stabilito dall'art. 22 ord.st.civ. Se neppure l'interessato provveda, poiché la trascrizione, una volta richiesta, deve essere eseguita, trattandosi di un adempimento di interesse pubblico, sarà l'ufficiale dello stato civile a disporre per la traduzione, a mezzo di un traduttore ufficiale o di un interprete, sempre ai sensi dell'art.22 cit., e, in questo caso, a spese del comune. L'ufficiale, ancorché a conoscenza della lingua straniera, si ritiene che non sia abilitato alla traduzione. 15) Trascrizione di atto formato all'estero che contenga lacune.
4 La trascrizione di un atto formato dall'autorità straniera, relativo a cittadino italiano, va eseguita, per riassunto, riportando i dati in esso contenuti, ancorché lacunosi; l'atto sarà eventualmente rettificato in un momento successivo (artt. 95 sgg. ord.st.civ.) qualora sia stato possibile acquisire gli elementi mancanti. 16) Idem Gli atti formati all'estero inviati o presentati per la trascrizione in Italia possono essere lacunosi (vedi, ad esempio, i moduli plurilingue predisposti da Convenzioni internazionali). E' compito dell'ufficiale dello stato civile di eseguire la trascrizione (per riassunto) dell'atto nel suo assetto attuale. Ove in momento successivo pervengano ulteriori elementi integrativi, ad opera della parte interessata o dell'autorità diplomatica o consolare, o dell'omologo straniero dell'ufficiale dello stato civile, all'uopo richiesto, si dovrà provvedere con la procedura di rettificazione (artt. 95 sgg. ord.st.civ.). 17) Traduzione dell'atto da trascrivere. l'ufficiale di stato civile del comune di... osserva che l'autorità consolare in... con l'apposizione del timbro del suo Ufficio, sottoscritta dal Console o da un funzionario a ciò preposto, ha certificato semplicemente la conformità della traduzione inviata al Comune all'originale di essa, ma non anche la esattezza della traduzione, che deve essere attestata, con l'apposizione della sua firma in calce all'atto, dal traduttore. Senonché, l'art. 22 ord.st.civ. stabilisce, letteralmente, che l'autorità diplomatica o consolare deve certificare "conforme al testo straniero" la traduzione inviata in Italia assieme ai documenti scritti in tale lingua, presumendo, ovviamente, che tale autorità sia in grado di verificare la corrispondenza dei due testi. Non si richiede, dunque, che la traduzione sia stata sottoscritta dal traduttore, assumendosi l'autorità diplomatica o consolare la responsabilità dell'attestazione della conformità della traduzione al testo straniero e facendo propria, pertanto, la traduzione medesima. Diversamente viene regolato il caso in cui la traduzione sia stata eseguita da un traduttore ufficiale o da un interprete. 18) Trascrizione. Nomi stranieri di località contenuti nell'atto da trascrivere o in atti formati in Italia Se si deve trascrivere (sia pure per riassunto) un atto formato all'estero, le indicazioni in esso contenute devono essere riprodotte senza portare loro alcuna modificazione. E' fatta salva la possibilità di una correzione, ai sensi dell'art. 98, comma 2, ord.st.civ. Se, diversamente, i nomi di località straniere devono essere inseriti in un atto da formare in Italia, si ritiene che essi, dovendo essere estesi in lingua italiana, vadano scritti nella corrispondente forma italiana, ove esista ("Londra" per "London", "Parigi" per "Paris", "Colonia" per "Kôln", "Amburgo" per "Hamburg", e via dicendo). Qualora, invece, non esista la traduzione italiana di un nome di località straniera, dovrà essere iscritto nell'atto il detto nome nella sua forma originaria. 19) Trascrizione dell'atto di nascita. Annotazioni Si dovrà trascrivere (per riassunto) l'atto di nascita del neo cittadino con le indicazioni in esso contenute, senza alterarle (art. 28, comma 2, lett."b", ord.st.civ.); pure si dovrà trascrivere (per riassunto) il decreto di concessione della cittadinanza italiana con le indicazioni in esso contenute, senza alterarle (art. 24, lett."a"). Sull'atto di nascita si dovrà poi annotare tale decreto di concessione (art. 49, lett. "i"). L'atto di nascita, se del caso, sarà rettificato, con l'apposita procedura di cui agli artt. 95 sgg., indicando esattamente il luogo della nascita; il provvedimento di rettifica, a sua volta, sarà annotato in calce o a margine della trascrizione del decreto che ha conferito la cittadinanza. Le correzioni della registrazione anagrafica e del passaporto, di conseguenza, saranno adempimenti rimessi alle autorità competenti. 20) Trascrizione parziale di atto di nascita Aggiungerei, alle argomentazioni sui riconoscimenti, un paragrafo per suggerire all'ufficiale dello stato civile come si dovrebbe comportare quando gli giungesse per la trascrizione (per riassunto) dall'estero un atto di nascita comprendente una indicazione di paternità o di maternità o un riconoscimento non ammessi dal nostro ordinamento. Ritengo che di tale atto debba essere trascritta necessariamente la parte relativa alla nascita, essendo di vitale interesse pubblico che venga presa nota nei registri dello stato civile dell'evento della nascita all'estero di un cittadino italiano, e che debba essere invece rifiutata, con adeguata motivazione, la trascrizione della parte non ammissibile relativa all'indicazione od al riconoscimento dell'ascendenza. E' ovvio che la cittadinanza italiana, jure sanguinis, debba risultare dall'atto nella parte in cui la indicazione od il riconoscimento dell'ascendenza sia ammissibile. 21) Trascrizione di matrimoni islamici Nel caso di specie, conformemente al parere del Consiglio di Stato del 7 giugno 1988, si deve ritenere valido, anche per l'ordinamento italiano, il primo matrimonio contratto secondo il rito islamico in Roma dinanzi ad un'autorità
5 islamica a ciò legittimata, il , da AA, cittadino somalo, con altra cittadina somala; tanto che, una volta che costui abbia acquistato la cittadinanza italiana, di quel matrimonio potrà chiedere la trascrizione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, nel su richiamato parere, che il matrimonio islamico, poiché sortisce effetti pari a quelli prodotti da un matrimonio civile celebrato in Italia dinanzi all'autorità italiana, non urta contro i principi fondamentali del nostro ordinamento. Solo in casi particolari (quando, ad esempio, si tratti di un matrimonio poligamico o di un matrimonio che si celebra a seguito di un divorzio per ripudio) la trascrizione non potrà avvenire, ai sensi dell'art.18 ord.st.civ. e dell'art.16 della legge 31 maggio 1995, n.218. Il matrimonio contratto da AA nel 1994 fu sciolto, stando a quanto si dice nel decreto del Tribunale di..., secondo il rito del ripudio: questo é uno dei casi in cui il divorzio islamico non può essere riconosciuto dall'ordinamento italiano, anche secondo il parere del Consiglio di Stato, essendo in patente contrasto con i principi dell'ordine pubblico; ciò anche se al ripudio (unilaterale) del marito corrisponda il consenso della moglie. L'ufficiale dello stato civile, pertanto, deve rifiutare ogni adempimento richiesto al fine che tale divorzio risulti nei registri del suo ufficio. Del secondo matrimonio, che é certamente invalido perché contratto durante la vigenza del primo e, soprattutto, perché contratto secondo l'ordinamento islamico, che ammette il marito ad avere quattro mogli contemporaneamente, l'ufficiale dello stato civile neppure può prendere atto, rifiutando la richiesta di trascrizione, tanto più che questa é stata fatta da un cittadino italiano. Va osservato che il principio della validità interinale del matrimonio sin tanto che il giudice non ne abbia pronunciato con sentenza la nullità, nel caso in esame non può essere osservato stante la radicale incapacità del matrimonio di cui trattasi di produrre qualsiasi effetto, sia pure temporaneo o interinale, nel nostro ordinamento. Il figlio nato dal primo matrimonio, a mio avviso, é legittimo. Gli altri tre, nati da un matrimonio invalido, sono figli naturali, allo stato non riconosciuti. A questo punto che dire del decreto del tribunale di...? In ogni caso a tale decreto l'ufficiale dello stato civile non può dare esecuzione (impossibilità giuridica), perché con esso si dispone che il detto ufficiale esegua la cancellazione dai registri della popolazione residente nel Comune di...(registri anagrafici) dell'annotazione relativa al primo matrimonio contratto da AA. Ad evitare guai, anche sul piano penale (rifiuto di atti d'ufficio), sarà bene che l'ufficiale dello stato civile comunichi diffusamente per iscritto al pubblico ministero presso il tribunale di... le ragioni del proprio ulteriore rifiuto. 22) Intrascrivibilità di atti contrari alla legge italiana. Il cittadino straniero non acquista la cittadinanza italiana se non ricorrono tutte le condizioni stabilite dalla legge italiana. Se alcune di queste non sussistono o perché mancano del tutto o perché sono invalide essendo regolate da una legge straniera in contrasto insanabile con quella italiana, non si produce in Italia l'effetto dell'acquisto. L'acquisizione della cittadinanza italiana é un esempio: ma il ragionamento é lo stesso riguardo al prodursi o al non prodursi di un qualsiasi effetto nell'ordinamento giuridico italiano a seguito di un evento relativo ad un cittadino straniero. Così, il riconoscimento di un figlio incestuoso (art. 251 cod.civ.) o fatto in contrasto con lo stato di figlio legittimo (art.253) non può produrre alcun effetto in Italia, ancorché secondo l'ordinamento dello Stato d'origine di quel cittadino tale effetto sia ammesso e consentito. Più in generale, si deve aver riguardo alla sostanza degli status, anche sulla base della documentazione ad essi relativa: l'ufficiale dello stato civile, se si avvede che un atto del suo ufficio, a lui richiesto, é illegittimo, non può compierlo e deve opporre un rifiuto, motivato per iscritto. La trascrizione di un atto é vietata se questo é contrario all'ordine pubblico italiano (art.18 ord.st.civ.): caso emblematico é quello della trascrizione di un atto di matrimonio fra persone omosessuali. Anche se la trascrizione fosse operata (non avendo essa funzione costitutiva, ma solo pubblicitaria), lo status di una persona sarebbe, secondo la legge italiana, invalido, e resterebbe tale, anche se esso fosse stato posseduto da sempre, validamente secondo una legge straniera. Certo, se l'adempimento fosse imposto all'ufficiale dello stato civile da un'autorità che per legge ne avesse il potere (un provvedimento del giudice, un decreto del Ministro o del Capo dello Stato, un accertamento o un'attestazione della cittadinanza da parte del sindaco) egli non potrebbe rifiutarlo; resterebbe comunque salva l'ipotesi in cui esso fosse poi dichiarato nullo, per invalidità dell'atto che lo ha determinato, e cancellato dai registri a seguito di rettifica. Va anche tenuto presente il principio della validità interinale di un atto nullo sino a che questo sia dichiarato tale. In tutti questi casi, gli effetti che l'atto possa avere avuto nell'ordinamento, vengono ablati in radice sin dall'origine (ex tunc), fatti salvi, però, i provvedimenti che la legge abbia previsto a salvaguardia di soggetti ignari o incolpevoli (v., ad es., gli artt.128 sgg., 279 cod.civ.). 23) Funzione pubblicistica della trascrizione, dell'annotazione, dell'iscrizione. Poiché la trascrizione, come l'annotazione e la iscrizione (v. gli artt.450 e 451 c.c.), ha una mera funzione di pubblicità (e solo in rari casi, come quello del matrimonio concordatario, una funzione costitutiva), con una molto relativa forza probatoria, presuppone l'esser venuta in essere una situazione giuridicamente rilevante, produttrice di diritti o della cessazione o modificazione di diritti. E' ad essa che occorre aver riguardo essenzialmente, ed alla sua titolarità; e poi alla sua pubblicità ed agli effetti che ne scaturiscono. E' così che un atto dello stato civile presuppone la sussistenza di una situazione di diritto
6 sostanziale (nascita, morte, matrimonio, ecc.) che viene iscritta o trascritta negli appositi registri od archivi, dando ad essa la dovuta pubblicità. Pertanto, l'interesse alla trascrizione (ma, direi più ampiamente, alla iscrizione o all'annotazione) fa capo a colui che dalla situazione venuta in essere (e da documentare presso l'ufficio dello stato civile) trae titolo per la sussistenza di diritti giuridicamente tutelati o per la modificazione o la cessazione di questi. A questo punto, non può permanere un diritto che contrasti con la situazione sostanziale riconosciuta come valida ed efficace dal sistema, così come necessariamente vien meno l'interesse negativo a che di tale sopravvenienza non sia data documentazione. Gli adempimenti richiesti dalla legge all'ufficiale dello stato civile sono di natura pubblicistica e debbono essere eseguiti: l'omissione é sanzionata e può costituire reato. Va ricordato, infine, che la trascrizione, oltre che da chiunque vi abbia interesse, può essere richiesta anche dalla pubblica autorità. Ove sorga contrasto circa la sussistenza di opposti diritti, l'autorità giudiziaria dovrà dirimere la controversia e decidere quale fra essi prevalga o se uno di essi é venuto meno.
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