Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante?

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante?"

Transcript

1 > Normative a cura dell Avv. Giorgio Caramori - g.caramori@clex.it Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante? Nel settore della fabbricazione e commercializzazione di macchine, così come definite dalla Direttiva 2006/42/CE, nel corso degli ultimi due anni sono entrate in vigore, in Italia, una serie di disposizioni legislative che hanno in qualche modo modificato il quadro complessivo delle responsabilità dei fabbricanti, conseguenti a difetti o mancanza di conformità CE delle macchine Allo stato attuale, la semplice immissione sul mercato di una macchina non conforme può generare una serie di conseguenze pregiudizievoli per il fabbricante e dare luogo all apertura di più possibili e concorrenti procedimenti di verifica e indagine, al termine dei quali può darsi luogo a sanzioni di carattere penale, civile e amministrativo e possono verificarsi conseguenze negative sul piano commerciale, sia nell ambito dei rapporti privati, sia e soprattutto in relazione ai possibili interventi dell autorità sulle macchine non conformi, già in uso. Come sappiamo la Direttiva 2006/42/CE, Il soddisfacimento dei R.E.S. si consegue mediante l applicazione delle norme armonizzate adottate dagli organismi di normazione europei che ha rifuso le precedenti direttive comunitarie in materia di sicurezza delle macchine, prevede una serie di requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) il cui rispetto da parte del fabbricante attestato dalla dichiarazione di conformità e dalla marcatura CE dà luogo alla cosiddetta presunzione di conformità : la macchina, in quanto dichiarata conforme e marcata CE, si presume conforme, appunto, e quindi, in buona sostanza, sicura. Il soddisfacimento dei R.E.S. si consegue mediante l applicazione delle norme armonizzate cioè delle norme di carattere volontario adottate dagli organismi di normazione europei, i quali forniscono i criteri e le indicazioni di carattere tecnico al fine di consentire la progettazione e la fabbricazione di macchine sicure. Ma se ciò non avviene, o non si realizza in maniera effettiva e concreta, quali sono i rischi per il fabbricante? 54 PF gennaio-febbraio 2012

2 I rischi per il fabbricante Cerchiamo di analizzare questi rischi singolarmente, richiamando le norme giuridiche applicabili a questa particolare ipotesi, sul presupposto che il fabbricante abbia: 1) immesso sul mercato una macchina non conforme; 2) correttamente rispettato i R.E.S.; 3) fatto riferimento alle norme armonizzate; 4) male interpretate; 5) posto in essere una corretta valutazione dei rischi della macchina. O, infine, perché le istruzioni fornite non sono tali da consentire l uso della macchina in condizioni di sicurezza. La legge italiana vieta l immissione sul mercato di macchine non conformi e, in caso di riscontro da parte degli organi di vigilanza della violazione di tale divieto, le procedure che si possono innescare e le possibili conseguenze che ne possono derivare sul piano sanzionatorio sono diverse. Ipotizziamo che una macchina immessa sul mercato sia riscontrata non conforme, poiché presenti rischi per la sicurezza dei lavoratori: normalmente tale verifica è effettuata da funzionari delle ASL territoriali, quali organi di vigilanza, oltre che di polizia giudiziaria. A seguito di tale verifica, l ASL deve notiziare il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i quali, tramite l ISPESL, provvedono all accertamento circa la rispondenza della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza. L intervento dell ISPESL è determinante in relazione all accertamento della non conformità CE di una macchina rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dalla Direttiva 2006/42/CE (e trasposti nelle singole norme nazionali di recepimento): a sua volta l accertamento della non conformità CE, sotto il profilo tecnico costituisce il presupposto per lo sviluppo del procedimento penale e dell iter di carattere prettamente amministrativo, che può portare all applicazione di sanzioni interdittive e pecuniarie specifiche. La rilevanza penale della non conformità CE di una macchina è prevista dall Art. 23 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), il quale prevede che siano vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In relazione a tale ipotesi di illecito, l Art. 70 del D.Lgs. 81/2008, comma 4, prevede che: Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertino che un attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori, dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva La rilevanza penale della non conformità CE di una macchina è prevista dall Art. 23 del D.Lgs. 81/2008 di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: dall organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell esemplare di attrezzatura oggetto dell accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza a uno o più requisiti essenziali di sicurezza; dall organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell accertamento tecnico effettuato dall autorità nazionale per la sorveglianza del mercato. PF gennaio-febbraio

3 > Normative Dunque, l ASL può procedere all effettiva contestazione della violazione della norma penale a carico del fabbricante dopo che l ISPESL abbia svolto la verifica tecnica sul mancato rispetto dei R.E.S., rilevato dall ASL stessa. Al termine di questa verifica l ASL, in applicazione di quanto previsto dall Art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/94, impartisce al fabbricante un apposita prescrizione, finalizzata a eliminare dalla macchina oggetto di verifica il difetto di non conformità CE rilevato, adeguandola ai R.E.S.; al contempo, l ASL deve segnalare al pubblico ministero la notizia di reato. Non si può non notare come questa procedura desti qualche perplessità posto che, stando al testo della norma richiamata, la macchina verificata durante l esame dell ISPESL sarà già stata modificata dall utilizzatore, se vuole continuare a usarla. Inoltre, non è ben chiaro quale situazione si potrebbe verificare nel caso in cui il giudizio dell ISPESL fosse discordante dalla contestazione fatta dall ASL, con la conseguenza a svantaggio dell utilizzatore che questi si troverebbe necessariamente ad aver modificato una macchina in ossequio alla prescrizione dell ASL e ad aver pagato una sanzione pecuniaria a fronte di un intervento dell organo di vigilanza che potrebbe rivelarsi infondato. Comunque, per quanto riguarda il fabbricante, una volta che egli avrà adempiuto la prescrizione, e dopo che la macchina sarà stata controllata nuovamente dall ASL per valutarne la conformità (conseguente all intervento tecnico del fabbricante), egli sarà ammesso a definire la vertenza in sede amministrativa, con il pagamento di una pena pecuniaria pari a un quarto del massimo della sanzione prevista per quel reato (quindi, alla fine, euro). Non ottemperando alla prescrizione, l azione penale sarebbe subito attivata da parte del pubblico ministero e il fabbricante si troverebbe sottoposto a procedimento penale, nel cui ambito, eventualmente, egli potrà cercare di contraddire la contestazione di non conformità, cosa che pare piuttosto difficile a fronte di un precedente giudizio negativo da parte dell ISPESL. L iter amministrativo Accanto al procedimento penale, sempre sulla base della segnalazione dell ASL, e sempre sulla linea dell accertamento tecnico dell ISPE- SL, in relazione alla macchina di cui viene contestata la conformità, prende le mosse anche un diverso iter, di carattere amministrativo, sulla base di quanto previsto dall Art. 6 del D.Lgs. 17/2010, il quale prevede specificatamente, al comma 3), che: Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ; al comma 4) si cita invece che qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili, rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all interessato, previa verifica dell esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi d impugnativa avverso il provvedimento stesso e il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario ; al comma 5), poi, si afferma che qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3), che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui 56 PF gennaio-febbraio 2012

4 al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all interessato, con l indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere ; al comma 7), infine, si cita che il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell ambito di attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Come si evince, il provvedimento del Ministero adottato sulla base sempre della valutazione dell ISPESL (ex Art. 6 2 Comma del medesimo D.Lgs. 17/2010) ha carattere interdittivo rispetto alla circolazione e all utilizzo della macchina (o della quasi-macchina ), in quanto il Ministero ne può ordinare il ritiro dal mercato o vietarne l immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Questa conseguenza, evidentemente gravosa per il fabbricante sul piano aziendale e commerciale, si va però a cumulare con un altra sanzione di carattere pecuniario, in quanto l Art. 15 del D.Lgs. 17/2010 prevede una serie di pene pecuniarie per talune violazioni connesse alla non conformità delle macchine. Riportiamo integralmente il testo dell articolo: 1.) Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti. 2.) Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 3.) Ferma restando l applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell autorità di sorveglianza di cui all articolo 6 omette di esibire la documentazione di cui all allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 4.) Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all allegato I, sono sprovviste della di- chiarazione di conformità di cui all allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 5.) Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni e iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 6.) Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 7.) Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10% del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo e il massimo della sanzione da applicare, ovvero è inferiore al minimo. Se il 10% di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso, la sanzione applicata non può superare l importo massimo di euro. PF gennaio-febbraio

5 > Normative 8.) Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri. 9.) Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro i limiti previsti dall articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, lo scenario delle possibili conseguenze negative per il fabbricante non si esaurisce con i due procedimenti sopra descritti. Infatti, l Art. 7 del D.Lgs. 17/2010 (Clausola di salvaguardia) prevede che: 1.) Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive adottate ai sensi dell articolo 6, comma 4, con le relative motivazioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta: a) al mancato rispet- to dei requisiti essenziali di cui all articolo 3, comma 3, lettera a); b) a un errata applicazione delle norme armonizzate di cui all articolo 4, comma 2; c) a una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all articolo 4, comma 2. 2.) A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea, i provvedimenti di cui all articolo 6, comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 3.) Quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto previsto dall articolo 6, comma 4. In applicazione di tale disposizione, l intervento della Commissione europea che confermi le misure adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico comporta un evidente pubblicità negativa e rappresenta un provvedimento di una risonanza che può estendersi quanto ad effetti anche oltre i confini nazionali. Infatti, l Art. 9 della Direttiva 2006/42/CE prevede che la Commissione, attivatasi a seguito dell applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, possa adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l immissione sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni. Ciò comporta, come ulteriore evenienza negativa per il fabbricante, la possibilità che anche macchine vendute in altri Stati membri possano essere raggiunte da tali provvedimenti interdittivi o limitativi e che, quindi, altre macchine (in particolare, dello stesso fabbricante), che presentino lo stesso rischio possano essere colpite da questo tipo di azioni. Lo scenario che si è sopra delineato pone alcuni dubbi sotto il profilo giuridico quanto a norme procedurali, possibilità di impugnazione, tempi e modalità degli accertamenti, ipotetica contraddittorietà di valutazioni che, in questa sede, non possono essere approfondite, ma è certo che queste situazioni giuridicamente molto rilevanti per i fabbricanti di macchine andranno tenute in considerazione, per le conseguenze complessivamente molto negative che esse comportano. Altre situazioni d illecito Sempre sul piano delle conseguenze negative, derivanti dalla immissione sul mercato di macchine non conformi, si devono evidenziare altre possibili situazioni d illecito. La vendita di una macchina non conforme, infatti, può essere valutata sotto un altro profilo d illecito penale ed essere considerata frode nell esercizio del commercio, punita dall art. 515 c.p., il quale sanziona la vendita di una cosa mobile che per le sue qualità e caratteristiche oggettive risulti diversa da quella dichiarata o pattuita : dichiarare una macchina conforme quando questa conformità effettivamente non esiste può integrare il reato di frode. Ora, ad aggravare ulteriormente lo scenario in esame, occorre rilevare che a seguito dell entrata in vigore della legge n. 99 del 23/7/2009 il reato di frode in commercio è entrato a far parte dei cosiddetti reati presupposto, il cui verificarsi espone l azienda costruttrice eventualmente colpevole di questo illecito al 58 PF gennaio-febbraio 2012

6 rischio di pesanti sanzioni economiche e interdittive della propria attività (questa volta in senso stretto: interdizione dell esercizio dell attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, eccetera). E ciò in base all applicazione della normativa di cui al D.Lgs 231/12001, che ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa dell ente. Ma l immissione sul mercato di una macchina non conforme può avere anche altre conseguenze pregiudizievoli per il fabbricante, questa volta sul piano civilistico, sotto il profilo dell inadempimento contrattuale e dal punto di vista dei rapporti concorrenziali tra imprenditori. Dal primo punto di vista è evidente che una macchina non conforme non è idonea a essere utilizzata (la legge ne vieta l impiego all utilizzatore), per cui è del tutto ragionevole ritenere che l acquirente di una macchina non conforme si trovi nella legittima posizione di poter contestare al fab- bricante l inadempimento del contratto di compravendita e di fornitura dell impianto, con le conseguenze negative facilmente prevedibili per il costruttore. L immissione sul mercato di una macchina non conforme può avere varie conseguenze pregiudizievoli per il fabbricante Dal secondo punto di vista, alcuni interpreti ritengono che la vendita di una macchina non conforme possa costituire un atto di concorrenza sleale, da intendersi come mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale, con la possibilità che un azienda concorrente intraprenda un azione legale nei confronti del fabbricante che immette - o intende immettere sul mercato - una macchina dichiarandola conforme e sicura quando, invece, la macchina non risponde effettivamente ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Risulta dunque evidente che i rischi per i fabbricanti di macchine sono molteplici e possono avere conseguenze molto negative: è necessario che i costruttori acquisiscano sempre maggiore sensibilità su queste problematiche e strutturino i loro sistemi di progettazione e realizzazione di macchine ispirandosi ai criteri dettati dalla normativa specifica e anche dotandosi di sistemi di controllo efficaci per garantire il mercato, ma anche se stessi, circa la sicurezza dei loro prodotti. Note della redazione: le immagini pubblicate in quest articolo hanno come unico scopo quello di illustrare cantieri in cui operano macchine per le costruzioni. Nessuna tipologia di macchina e/o marchio che si può intravedere in esse deve ritenersi coinvolta in argomentazioni di non conformità. PF gennaio-febbraio

Allo stato attuale, la semplice. Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante?

Allo stato attuale, la semplice. Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante? Normative a cura dell Avv. Giorgio Caramori g.caramori@clex.it Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante? Nel settore della fabbricazione e commercializzazione di macchine, così

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art.

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE

CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE Le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature mar. 10 Dott.

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 111) N. 146 8 ottobre 2014 Camera dei deputati XVII

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

ATTREZZATURE DI LAVORO

ATTREZZATURE DI LAVORO ATTREZZATURE DI LAVORO ASL della Provincia di Bergamo Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) Corso anno scolastico 2010-2011 OGGI PARLEREMO DI DEFINIZIONE DI: ATTREZZATURA DI

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? STUDIO TECNICO PROF. NERI s.r.l. Via Borghi Mamo N. 15-40137 Bologna - TEL. 051.441065 - FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Il D.Lgs 81/08 e la Nuova Direttiva Macchine. Il Ruolo dell Organo di Vigilanza: il percorso e le azioni dal controllo alla prevenzione dei rischi

Il D.Lgs 81/08 e la Nuova Direttiva Macchine. Il Ruolo dell Organo di Vigilanza: il percorso e le azioni dal controllo alla prevenzione dei rischi Seminario Sicurezza del prodotto: la Nuova Direttiva Macchine 26 Novembre 2010 Imola (BO) Il D.Lgs 81/08 e la Nuova Direttiva Macchine. Il Ruolo dell Organo di Vigilanza: il percorso e le azioni dal controllo

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

La nuova Direttiva Macchine Obbiettivo Sicurezza

La nuova Direttiva Macchine Obbiettivo Sicurezza La nuova Direttiva Macchine Obbiettivo Sicurezza Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recante "Attuazione

Dettagli

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo

Dettagli

di impianti e macchinari sicuri

di impianti e macchinari sicuri La nuova direttiva macchine 2006/42/CE Un nuovo approccio metodologico alla progettazione e costruzione di impianti e macchinari sicuri 1 Recepimento e D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17-6 Marzo 2010: entrata

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro Avv. Daniele Tanoni Confindustria Pesaro Urbino Pesaro, 30 settembre 2009 Il d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106

Dettagli

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI CAPITOLO I Campo di applicazione - Commercializzazione e libera circolazione Art. 1-1. La

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari. ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari. ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08 Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro ART. 69 - Definizioni - C. 1 Agli effetti delle disposizioni

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

Redazione a cura di: Luigi Leccardi, Cristian Librici - Tecnici della Prevenzione - Servizio Verifiche Impianti di Sollevamento

Redazione a cura di: Luigi Leccardi, Cristian Librici - Tecnici della Prevenzione - Servizio Verifiche Impianti di Sollevamento Redazione a cura di: Luigi Leccardi, Cristian Librici - Tecnici della Prevenzione - Servizio Verifiche Impianti di Sollevamento PREMESSA Nei cantieri EXPO sono utilizzate attrezzature di lavoro per sollevamento

Dettagli

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il patrocinio di AICQ Sicilia Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Palermo, 8-11-2013 c/o Ordine Ingegneri Palermo IL PROCESSO DI RIDUZIONE DEI

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione

Dettagli

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge a cura del Servizio Prevenzione e Rischio Tecnologico

Dettagli

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Sviluppo della legislazione di prodotto

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Relatori. Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine

Relatori. Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine 1 2 Relatori Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine Avv. Prof. Antonio Oddo Docente Università degli Studi di Pavia, Studio Legale Oddo (MI) 3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 direttiva macchine

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 direttiva macchine DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (Gazzetta Ufficiale serie generale

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Associazione Ambiente e Lavoro http://www.amblav.it - Anticipazione Direttiva Macchine DIRETTIVA MACCHINE

Associazione Ambiente e Lavoro http://www.amblav.it - Anticipazione Direttiva Macchine DIRETTIVA MACCHINE DIRETTIVA MACCHINE Recepimento della Direttiva 2006/42/CE Precisazione a lettura obbligatoria Pubblichiamo il testo informale dello schema di decreto legislativo trasmesso alla Presidenza del Consiglio

Dettagli

proposta di legge n. 15

proposta di legge n. 15 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti SANZIONI Il panorama giurisprudenziale è rappresentato principalmente da: Codice penale D. L.gs n. 109/92

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del

Dettagli

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

Dettagli

ICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca

ICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca SOMMARIO Misure minime: il livello minimo di sicurezza Misure idonee: il livello opportuno di sicurezza Le responsabilità A tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 196/2003 in materia

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16). IL PRESIDENTE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione ) 1 1. FINALITÀ Il Comune di Giffoni Valle Piana, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato

Dettagli

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREMESSA Il panorama delle disposizioni all interno delle quali si pone la manutenzione è cambiato e si avverte la necessità di individuare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

-Attrezzature di lavoro; Modulo D. Aggiornato 2013 1

-Attrezzature di lavoro; Modulo D. Aggiornato 2013 1 -Attrezzature di lavoro; -Direttiva Macchine. Modulo D Aggiornato 2013 1 D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I Uso delle Attrezzature di lavoro Aggiornato 2013 2 DEFINIZIONI (art. 69 D. lgs.81/08) Agli effetti

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite.

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. STATO DEL DOCUMENTO REV. PAR. PAG. DESCRIZIONE Data REV. 01 Emissione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell interno delle politiche agricole alimentari e forestali dell ambiente e della tutela del territorio e del mare delle infrastrutture

Dettagli

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri TEST VERIFICA INTERMEDIO 1. Il Datore di Lavoro è: a. La persona che in azienda paga gli stipendi b. La persona che dispone di pieni poteri decisionali e di spesa c. Il capoufficio, il capofficinao colui

Dettagli

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 04.06.2015

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

LA MARCATURA CE Cos è marcatura CE

LA MARCATURA CE Cos è marcatura CE Cos è La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali

Dettagli

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Linee guida per il controllo igienico sanitario della qualità delle acque Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Cuneo 01 luglio 2013 Avv. Neva Monari Avvocati

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 30 gennaio 1997, n. 24) IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

Artt. 22, 23, 24 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81

Artt. 22, 23, 24 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 I DEBITORI ESTERNI DI SICUREZZA Artt. 22, 23, 24 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 EVOLUZIONE STORICA 1. ART. 7, D.P.R. 27.4.1955, N. 547; 2. ART. 6, D. LGS. 19.9.1994, N. 626 EVOLUZIONE STORICA ART. 7, D.P.R.

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:

Dettagli