I poteri dell avvocato telematico: autentiche ed asseverazioni.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I poteri dell avvocato telematico: autentiche ed asseverazioni."

Transcript

1 I poteri dell avvocato telematico: autentiche ed asseverazioni. Ordine degli Avvocati di Rovigo Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa ROVIGO

2 Le fonti normative art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (Codice delle Amministrazione Digitale); art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012; art. 52 del D.L. 90 del 2014; 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 (così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228) art. 9 comma 1 bis della L. 53/94; art. 4/5/6 del DPCM ; artt. 518, 543 e 557 c.p.c (introdotti con Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132)

3 In generale l avvocato: -Il potere di autentica è attribuito per specifiche attività -Il potere di autentica ha una specifica fonte in relazione al tipo di autentica/asseverazione che si compie - è pubblico ufficiale quando dichiara / assevera la conformità di un atto cartaceo ad un atto digitale e viceversa.

4 Art. 22 Copie informatiche di documenti analogici 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

5 Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice; ART. 16 bis, comma 9 bis D.L.179/2012

6 Art. 52. Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice. 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all art. 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, infine, il seguente: «9 -bis. (omissis)»; b) dopo l art. 16 -quinquies è inserito il seguente: «Art. 16-sexies (Domicilio digitale). 1. Salvo quanto previsto dall art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: «1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall art. 16 -bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; b) all art. 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall art. 16 -bis, comma 9 -bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; c) all art. 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.». ART. 52 del D.L. 90 del 2014

7 Notifiche a mezzo PEC L avvocato si trova a dover inserire attestazione di conformità in fase di notifica (nella relata di notifica) di: -Atti in formato digitale copia di atti cartacei -Atti digitali copia di atti digitali estratti da fascicolo telematico Oppure Nel caso di dover provare l avvenuta notifica a mezzo PEC: - Attestazione di conformità della copia cartacea della mail PEC / degli allegati / delle ricevute di notifica

8 Art. 3-bis 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) (SOPPRESSO); c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto; g) l attestazione di conformità di cui al comma Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. ART. 3 bis L.53/94

9 Art Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull originale del provvedimento dell avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell art. 645 del codice di procedura civile e dell art. 123 delle disposizioni per l attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. ART. 9 comma 1 bis della L. 53/94

10

11

12 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA DELL ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 9 comma 1 bis della L. 53/94, io sottoscritto Avv. Guido Previatello del Foro di Rovigo attesto che l antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata in data alle ore con messaggio di posta elettronica certificata dalla casella pec: guido.previatello@rovigoavvocati.it alla casella di posta elettronica: ed è composto da: - Copia dell atto (formato da n. 5 pagine) - Relata di notifica telematica (formata da n. 2 pagine) - Stampa del messaggio pec di invio - Stampa della ricevuta di accettazione - Stampa della ricevuta completa di avvenuta consegna Occhiobello (RO), avv.guido Previatello

13 Le nuove regole tecniche informatici in vigore dal D.P.C.M Alcune domande preliminari: - Trovano applicazione per il PCT e per l avvocato telematico? La dottrina di riferimento non è totalmente univoca. Alcuni interpreti ritengono che le norme in commento non dovrebbero trovare applicazione per il PCT; altri ritengono che pur trovando applicazione non muteranno le attuali modalità di lavoro in PCT; Tutti i principali commentatori concordano che, in assenza di chiarimenti dal parte del Ministero di Giustizia, appare prudente e cauto applicare le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in commento - Quali conseguenze pratiche? Introduzione della traccia hash riferimento temporale Detti dati trovano applicazione nel momento in cui è necessario autenticare/asseverare la conformità di un atto (es: notifiche PEC, estrazione copie,..)

14 Art. 4. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici 1. La copia per immagine su supporto informatico di assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell originale e della copia. 2. Fermo restando quanto previsto dall art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. 3. Laddove richiesta dalla natura dell attività, l attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. ART. 4 del DPCM ;

15 Art. 5. Duplicati informatici di documenti informatici 1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all art. 23 -bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. ART. 5 del DPCM

16 Art. 6. Copie e estratti informatici di documenti informatici 1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l utilizzo di uno dei formati idonei di cui all allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell originale e della copia. 2. La copia o l estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta. 3. Laddove richiesta dalla natura dell attività, l attestazione di conformità delle copie o dell estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L attestazione di conformità delle copie o dell estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. ART. 6 del DPCM

17 POTERI DI AUTENTICA previsti dal CPC La recente riforma di Codice di Procedura Civile ha ampliato di poteri di autentica dell Avvocato nei procedimenti di esecuzione. Art. 518 /534 / 557 cpc ATTENZIONE: dal è reso obbligatorio il deposito di cui agli art. 518/534/557 cpc in via ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

18 ART. 16 bis, comma 2, D.L.179/2012 Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.

19 Art. 518 (Forma del pignoramento) Pignoramento Mobiliare L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. ART. 518 c.p.c

20 Art. 543 (Forma del pignoramento) Pignoramento presso Terzi Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513 c. 1, 545, 619; c.c. 1830, 2917], si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma. ART. 543 c.p.c.

21 Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento) Pignoramento Immobiliare Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. ART. 557 c.p.c.

22 Attestazione di copia conforme/autentica ex art. 518/543/557 c.p.c. Nell interesse di con sede legale in, via, P. IVA:, nella persona del legale rappresentante, il sottoscritto Avv. Guido Previatello del Foro di Rovigo, con studio in Occhiobello (RO), via del Commercio, n. 30, (C.F.: PRVGDU78C06A539P pec: ), giusta mandato allegato in calce all atto di del Attesta ai soli fini di cui all art. 518/543/557 cpc la conformità della suestesa copia del atto di del e notificato il redatto dall'ufficiale Giudiziario, dott., Cron. n. composto di n. ( ) pagine, al corrispondente atto originale conservato dal sottoscritto. Rovigo lì Avv. Guido Previatello (da inserire in calce alla copia PDF dell atto da depositare attraverso l utilizzo di apposito programma es: adobe vers. XI e succ - e firmare digitalmente)

23 TRIBUNALE DI ROVIGO UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI / MOBILIARI NOTA DI DEPOSITO ai sensi dell'art. 518/543/557 c.p.c. Il sottoscritto avvocati Guido Previatello (cf: PRVGDU78C06A539P pec: guido.previatello@rovigoavvocati.it ), del Foro di Rovigo, con studio in Occhiobello (RO), via del Commercio, 30, procuratore e domiciliatario, giusta mandato allegato all atto di precetto del, di., con sede in P. Iva: - Cod. Abi, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto nello studio dello stesso in Occhiobello (RO) via del Commercio 30, espone quanto segue. Premesso che - è creditore procedente nel procedimento esecutivo immobiliare instaurando presso il Tribunale di ROVIGO, Ufficio Esecuzioni immobiliari / mobiuliari nei confronti di:, nato a (RO) il e domiciliato in (RO) via (cod. fisc. ), nella qualità di debitore principale e datore di ipoteca, in relazione ai crediti di cui al titolo esecutivo (mutuo fondiario del ) e al relativo precetto notificato il, che si allegano alla presente nota di deposito, per la complessiva somma di ; - oggetto del pignoramento ex art. 555 e ss c.p.c. sono stati i beni di proprietà esclusiva del predetto debitore esecutato descritti in atti qui allegati e depositati e nella nota di trascrizione dell atto di pignoramento depositanda, deposita, ai sensi dell'art. 518/543/557 c.p.c. i seguenti documenti: 01) atto di pignoramento / verbale di pignoramento del e notificato il, redatto dall'ufficiale Giudiziario, dott., Cron. n. composto di n. otto (8) pagine; 02) titolo esecutivo costituito da del e allegata nota di iscrizione di ipoteca all Agenzia del Territorio di del n. reg. gen. / reg. part., composto di n. ventuno (21) pagine; 03) precetto relativo ai crediti ( ) di cui al summenzionato titolo, notificato in data, eseguito dall Ufficiale Giudiziario, Dott, Cron. n. composto di n. nove (9) pagine; 04) nota di iscrizione a ruolo relativa al presente procedimento di esecuzione forzata; con riserva di produrre la nota di trascrizione dell atto di pignoramento notificato il al momento della restituzione della medesima dal Conservatore dei Registri Immobiliare competente. SEGUE.

24 continua Inoltre il sottoscritto Avv. Guido Previatello del Foro di Rovigo nelle vesti ut supra attesta, ai sensi dell'art. 518/543/557 c.p.c., che 01) atto di pignoramento / verbale di pignoramento del e notificato il, redatto dall'ufficiale Giudiziario, dott., Cron. n. composto di n. otto (8) pagine; 02) titolo esecutivo costituito da del e allegata nota di iscrizione di ipoteca all Agenzia del Territorio di del n. reg. gen. / reg. part., composto di n. ventuno (21) pagine; 03) precetto relativo ai crediti ( ) di cui al summenzionato titolo, notificato in data, eseguito dall Ufficiale Giudiziario, Dott, Cron. n. composto di n. nove (9) pagine; che si depositano, unitamente alla presente nota di deposito, in via telematica, sono copie digitali in formato PDF conformità agli originali ai sensi e per gli effetti di cui all art. 518/543/557 cpc, in possesso del sottoscritto difensore e dallo stesso conservati presso il proprio studio. *** Inoltre, ai sensi e per gli effetti del DPCM attesta e dichiara che: - il predetto documento 1: atto di pignoramento, il file allegato e denominato: pignoramento_xxxxxx.pdf (oppure verbale di pignoramento) ha il seguente Riferimento Temporale UTC: T08:44:23 e la seguente impronta hash: 573fd8855cb5a0edeee1d01e0c2402f1ae33cb7d8e d689093ee2410ce calcolata tramite algoritmo sha-256; - il predetto documento 2: titolo, il file allegato e denominato: titolo_xxxxx.pdf ha il seguente Riferimento Temporale UTC: T08:44:23 e la seguente impronta hash: 41f39cdc0869d7ddfff3b478a7abf0393a9b90a024144e6293e694155bdd7640 calcolata tramite algoritmo sha-256; - il predetto documento 3: precetto, il file allegato e denominato: precetto_xxxxx.pdf ha il seguente Riferimento Temporale UTC: T08:44:23 e la seguente impronta hash: b3bdfd551e7fc32a9035f698d de2766f0210dacf0d96b8676e6db calcolata tramite algoritmo sha-256; Con Osservanza Rovigo, Avv. Guido Previatello

25 Vi ringrazio per la Vostra attenzione Avv. Guido Previatello

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE Avv. Mirco Minardi Foro di Ancona Aggiornato al 18/09/2015 In rete è possibile trovare molti schemi riepilogativi

Dettagli

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO Avv. Daniela Muradore LA PEC D.l. n. 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni art. 16 comma 7 art. 16 comma 7-bis I professionisti

Dettagli

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE 4.5.2015

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE 4.5.2015 VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE Prima edizione elaborata dalla Commissione Informatica del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Padova con la collaborazione

Dettagli

PCT E PROCESSO ESECUTIVO

PCT E PROCESSO ESECUTIVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: evoluzione e novità legislative Reggio Emilia 25 settembre 2015 PCT E PROCESSO ESECUTIVO Avv. Erika Cavezzale Ordine Avvocati di Rimini Commissione PCT Art. 16-bis, comma 2,

Dettagli

Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) Lentini, 24 ottobre 2014 Avv. Maurizio Reale Evoluzione normativa della L. 53/94 1) Legge 148/2011 2) Legge 17.12.2012 n. 221 3) DM 48/2013 Introduce

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come

Dettagli

PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE

PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE Mantova, 20 marzo 2015 Avv. Alessandro Piccinini Il PCT e le procedure esecutive post D.L. 132/2014 Art. 18 D.L. 132/2014,

Dettagli

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014 dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014 AVV. MAURIZIO REALE (aggiornate al 22 marzo 2015) GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE Evoluzione normativa

Dettagli

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2 Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2 Le novità contenute nella legge 132/15 che ha convertito il dl 83/15 in tema di modalità di esercizio

Dettagli

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO La legge n 53 del 1994 Firenze, 10 giugno 2011 Avv. Fabrizio Ariani REQUISITI Titolarità di procura alle liti Preventiva autorizzazione del consiglio dell Ordine Possesso

Dettagli

Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia?

Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Università degli studi dell'insubria L'amministrazione digitale italiana a 10 anni dal CAD (2015-2015): e poi? Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Gea Arcella Notaio

Dettagli

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig., nato a il, (c.f.: ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell Avv. (c.f.: pec: - fax ) che lo rappresenta e difende

Dettagli

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014 LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014 Le principali novità Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 518 co.6)

Dettagli

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca La fase introduttiva del processo Contenuto e forma dell atto di pignoramento Art. 492 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n.

Dettagli

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1-2) (1) Il termine "procuratore legale" contenuto nella presente

Dettagli

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Le novità contenute nella legge 132/15 che ha convertito il dl 83/15 in tema di modalità di esercizio del potere

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC. Avv. Carolina Brunazzetto

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC. Avv. Carolina Brunazzetto ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC Avv. Carolina Brunazzetto Riferimenti Normativi L. 21.1.1994 n. 53 - notifica in proprio per avvocati DM 44/2011 (convertito

Dettagli

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina

Dettagli

Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015. Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015

Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015. Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015 Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015 Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015 Evoluzione della disciplina Art. 3-bis, legge 53/1994, introdotto dal d.l. 179/2012 (prima della

Dettagli

FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall atto analogico a quello telematico. Lunedì 29 febbraio 2016 15.30-18.30 LIVORNO

FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall atto analogico a quello telematico. Lunedì 29 febbraio 2016 15.30-18.30 LIVORNO FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall atto analogico a quello telematico Lunedì 29 febbraio 2016 15.30-18.30 LIVORNO DALLA GENESI DELL ATTO AL DEPOSITO Avv. Carla SECCHIERI Consigliere CNF Membro Comitato Direttivo

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ),

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ), TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine del presente

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

Avv. Andrea Ricuperati. (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015)

Avv. Andrea Ricuperati. (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015) Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015) 1 Tramite il servizio postale A mani Mediante posta elettronica certificata 2 24 maggio 2013 (= quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione

Dettagli

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010

Dettagli

IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli

IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli COPIE INFORMATICHE DUPLICATI INFORMATICI Da qualche tempo è possibile scaricare dal Polisweb (pst.giustizia.it)

Dettagli

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Vigente al: 14-5-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della

Dettagli

www.ufficialegiudiziario.eu 1

www.ufficialegiudiziario.eu 1 PROVVEDIMENTI CIRCA I MOBILI ESTRANEI ALL ESECUZIONE PER RILASCIO D IMMOBILE Art. 609 CPC (Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione) [I] Quando nell immobile si trovano beni mobili che non

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

COME PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE TELEMATICA DI UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DAL

COME PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE TELEMATICA DI UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DAL COME PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE TELEMATICA DI UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DAL 31.03.2015 (entrata in vigore della modifica delle norme sulle esecuzioni contenute nel D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito dalla

Dettagli

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI... Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO

Dettagli

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo Trieste, addì 6 novembre 2015... Non si conosce, perché non ancora ancora pubblicate, il contenuto delle regole tecniche e delle specifiche

Dettagli

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT OTTOBRE 2014 GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE PREMESSA Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it ScreenCast

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ), TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

Agenda Legale Elettronica Linee guida Iscrizione a Ruolo Procedure Esecutive

Agenda Legale Elettronica Linee guida Iscrizione a Ruolo Procedure Esecutive Linee guida Iscrizione a Ruolo Procedure Esecutive Edizioni Il Momento Legislativo s.r.l. Indice 2 INDICE Avvertenze generali: Attestazione di conformità - Dimensioni busta telematica...pag. 3 Espropriazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza Vademecum pratico operativo per l'attuazione del Protocollo sul Processo Civile Telematico sottoscritto dal Presidente del

Dettagli

Posta Elettronica Certificata

Posta Elettronica Certificata Posta Elettronica Certificata Avv. Angelo Cugini www.iuslaw.it . La PEC è uno strumento che, al pari della posta elettronica ordinaria consente la trasmissione un documento informatico composto dal testo

Dettagli

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1 FIRMA DIGITALE Aspetti normativi Novembre 2004 Paoli Luigi 1 Documento informatico D.P.R. 445/2000 art.8 c.1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la

Dettagli

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot.

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot. Quadro normativo di riferimento Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com BLOG: http://scialdone.blogspot.com La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è

Dettagli

TRIBUNALE DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI BOLOGNA TRIBUNALE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO EX. ART. 521 BIS C.P.C. Il Sig. (creditore) nato a. il.. e residente in...., via.. n.. C.F.. elettivamente domiciliato in Bologna via.. n, presso

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile dott. Pietro Lupi Giudice del Tribunale di Napoli Avv. Roberto Arcella Componente Commissione

Dettagli

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 21, comma 1 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio

Dettagli

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo Processo civile telematico Nozioni di base e decreto ingiuntivo 1. Cosa si vuole raggiungere con il Processo civile telematico? Migliorare l efficienza della parte burocratica dei procedimenti. Questo

Dettagli

Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive. 30 Giugno 2014 LE NOVITA

Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive. 30 Giugno 2014 LE NOVITA Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive 30 Giugno 2014 LE NOVITA INDICE ARGOMENTI: 1. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 228/2012, 2. COSA CAMBIA PER IL CURATORE/COMMISSARIO/PROFESSIONISTA

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT) Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 26.3.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

Dettagli

Si fa presente che la cancelleria non stamperà in nessun caso copia cartacea degli atti e dei documenti depositati

Si fa presente che la cancelleria non stamperà in nessun caso copia cartacea degli atti e dei documenti depositati TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DI PARTE DEL CONTENZIOSO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL PROCESSO TELEMATICO Il Tribunale

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 491 Prefazione... p. 9 Capitolo I IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 1. Premessa...» 11 2. Il titolo esecutivo, definizione e funzione (art. 474 c.p.c.)...» 11 2.1 Contenuto del titolo esecutivo...» 12

Dettagli

Guida per il deposito telematico dell Atto di pignoramento IMMOBILIARE. (NUOVO RITO vers. 31/03/2015)

Guida per il deposito telematico dell Atto di pignoramento IMMOBILIARE. (NUOVO RITO vers. 31/03/2015) Guida per il deposito telematico dell Atto di pignoramento IMMOBILIARE (NUOVO RITO vers. 31/03/2015) Aprire la consolle dell avvocato e, dopo aver inserito il vostro PIN, cliccare sulla sinistra della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa L atto notarile informatico e l atto amministrativo informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Trieste 18 ottobre 2013 1

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L avv. Achille M.G. Cod. Fisc. BRN CLL 47C31 C971E, elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 61 rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.

Dettagli

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Anagrafe Economica registro.imprese@an.camcom.it SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona Per informazioni registro.imprese@an.camcom.it Versione 1 - ottobre

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio. Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio. Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU Art 16-bis D.L. 179/2012 come convertito in Legge "Salvo quanto previsto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvazione deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2012 del Consiglio comunale n. del Art.

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO TREVISO Via Verdi 18 TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618 SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it Prot. n.

Dettagli

Avv. Giorgio Cesare Amerio Avv. Giuseppe Vitrani PROCESSO TELEMATICO LE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSUALI

Avv. Giorgio Cesare Amerio Avv. Giuseppe Vitrani PROCESSO TELEMATICO LE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSUALI Avv. Giorgio Cesare Amerio Avv. Giuseppe Vitrani PROCESSO TELEMATICO LE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSUALI PROGRAMMA Aspetti comuni alle procedure concorsuali nel processo telematico Le procedure esecutive

Dettagli

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Circolare N.27 del 23 febbraio 2012 Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Certificazioni di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI ATTUAZIONE DEL DL 83/2015 PCT ISTRUZIONI PER L'USO

III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI ATTUAZIONE DEL DL 83/2015 PCT ISTRUZIONI PER L'USO III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI ATTUAZIONE DEL DL 83/2015 PCT ISTRUZIONI PER L'USO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA in collaborazione con la Commissione informatica ART. 16 BIS DL 179/12

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

Protocollo d'intesa ed istruzioni pratiche per il perfezionamento dell'iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive mobiliari

Protocollo d'intesa ed istruzioni pratiche per il perfezionamento dell'iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive mobiliari Protocollo d'intesa ed istruzioni pratiche per il perfezionamento dell'iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive mobiliari Il Presidente della sezione quarta esecuzioni mobiliari

Dettagli

L ESPROPRIAZIONE FORZATA

L ESPROPRIAZIONE FORZATA Capitolo XXIV L ESPROPRIAZIONE FORZATA Sommario: 1. Il pignoramento. 2. Le singole modalità di pignoramento. 3. Gli effetti del pignoramento. 4. Le vicende oggettive e soggettive del pignoramento. 5. L

Dettagli

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO PROVINCIA DI LODI PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Allegato 1) al Manuale di gestione APPROVATO CON ATTO DI G.C. N. 96 DEL 28.12.2015 PIANO PER LA SICUREZZA

Dettagli

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

PROCESSO CIVILE TELEMATICO GUIDA RAPIDA AGLI ADEMPIMENTI

PROCESSO CIVILE TELEMATICO GUIDA RAPIDA AGLI ADEMPIMENTI PROCESSO CIVILE TELEMATICO GUIDA RAPIDA AGLI ADEMPIMENTI Il Processo Civile Telematico o PCT è la rete informatica gestita dal Ministero della Giustizia per l automazione dei flussi informativi e documentali

Dettagli

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. 2008/31934 Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato

Dettagli

SERVIZIO DEPOSITO ATTI TELEMATICI

SERVIZIO DEPOSITO ATTI TELEMATICI SERVIZIO DEPOSITO ATTI TELEMATICI NUOVA DISCIPLINA PROCESSUALE DI ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE (EX. ART. 18, D.L. 132/2014) L art. 18, D.L. 132/2014 ha introdotto una nuova

Dettagli

La notifica telematica e l attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT

La notifica telematica e l attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT La notifica telematica e l attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT Istruzioni per l uso Novotel Via Castellana - Mestre 20 Febbraio 2015 Introduzione Con la legge 53/1994 è stata attribuita

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi. di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig.

TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi. di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig. TRIBUNALE DI.. Atto di pignoramento presso terzi di XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig...., con sede a... in Via..., n..., p.i.:., rappresentata e difesa, come da

Dettagli

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Le notifiche degli avvocati tramite PEC Le notifiche degli avvocati tramite PEC La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/5 OGGETTO CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (DOCUMENTI INFORMATICI) CLASSIFICAZIONE DT IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA 20.020.021 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1 CO. 209-214 L. 24.12.2007 N. 244 (LEGGE

Dettagli

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche

Dettagli

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Obblighi & Opportunità 8 Gennaio 2010 Conservazione di documenti dal 2000 al 2006 2 MEMORIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE 3 COSA SERVE 4 DOCUMENTO INFORMATICO

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

PCT, NOTIFICHE VIA PEC, E CONTROLLO DI GESTIONE:

PCT, NOTIFICHE VIA PEC, E CONTROLLO DI GESTIONE: Dipartimento Giustizia Telematica PCT, NOTIFICHE VIA PEC, E CONTROLLO DI GESTIONE: LO STUDIO LEGALE DIGITALE 2.0 PADOVA, 23 OTTOBRE 2015 Sezione di Padova Dipartimento Giustizia Telematica DUPLICATI, COPIE

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C.

Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C. Famiglia Cultura Informazione Studio Legale Paternostro EDU Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata Modulo 3 Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C. Prerequisiti operativi

Dettagli

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni,

Dettagli

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE PCT TRIBUNALE DI FIRENZE

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE PCT TRIBUNALE DI FIRENZE INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE PCT TRIBUNALE DI FIRENZE 13 GENNAIO 2015 La presente nota operativa dello StaffPCT del Tribunale di Firenze è un estratto di alcune indicazioni contenute nella circolare

Dettagli

Data aggiornamento: 16 gennaio 2014

Data aggiornamento: 16 gennaio 2014 Adempimenti al Registro Imprese previsti dalla Legge Fallimentare e normative ad essa collegate in capo al Curatore Fallimentare ai Commissari e Liquidatori Giudiziali Data aggiornamento: 16 gennaio 2014

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

L avvocato può trovare la strada giusta (?)

L avvocato può trovare la strada giusta (?) Il processo civile telematico a un anno dalla sua obbligatorietà Salone Valente - 16 giugno 2015 L avvocato può trovare la strada giusta (?) NORMATIVA Codice dell Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005

Dettagli