Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

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1 SEMINARIO Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri Avv. Enrico Mormino Responsabile Area Legale Assaeroporti 1 dicembre

2 VETTORE - Articolo 776 cod. nav. sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo. Art 2 D.Lgs. N. 18/99 vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato AEROPORTO Essential Facility (profilo concorrenza/profilo infrastruttura) Articolo 941 cod. nav. Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. Convenzione di Montreal del 1999 e dai Regolamenti comunitari La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio. CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO Articolo 1678 c.c. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Regolato norme cod. civ. in quanto non derogato norme cod. nav. e leggi speciali. La conclusione del contratto precede l esecuzione dello stesso. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

3 Obbligazioni delle parti nel contratto di trasporto aereo Bisogna fare riferimento a Condizioni Generali di Trasporto (IATA Low Cost) Obbligazioni del Vettore: trasferire persone o cosa da un luogo di partenza ad uno di destinazione identificati; effettuare il trasferimento nel giorno indicato e nell ora stabilita; osservare gli adempimenti di carattere amministrativo e sanitario; osservare gli adempimenti di security; effettuare le operazioni di imbarco e sbarco; assicurare la propria responsabilità nei confronti dei passeggeri; informare tempestivamente i passeggeri. Obbligazioni del Passeggero: pagare il corrispettivo del trasporto; presentarsi tempestivamente all imbarco ed esibire il biglietto; rispettare il regolamento di bordo. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

4 TRASPORTO AEREO = FILIERA COMPLESSA L aeroporto è complesso sistema integrato dove operano una molteplicità di operatori privati e pubblici il cui lavoro è funzionale a quello degli altri e dove in alcuni settori vigono le leggi di mercato, quindi della concorrenza. Con il nuovo testo del codice, ha preso forma il Sistema aeroporto: centralità del passeggero e rispetto dei suoi diritti in tutti gli aspetti del trasporto aereo ed in particolare nell ambito dei servizi aeroportuali; centralità del gestore nella erogazione dei servizi aeroportuali, anche quelli non direttamente svolti, con tutta una serie di limitazioni. importanza dell assolvimento da parte del gestore del ruolo di coordinamento e controllo sui vari operatori privati presenti in aeroporto. ORIENTAMENTI COMUNITARI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO DEGLI AEROPORTI E GLI AIUTI PUBBLICI DI AVVIAMENTO CONCESSI ALLE COMPAGNIE AEREE OPERANTI SU AEROPORTI REGIONALI (2005/C 312/01) Leattività svolte da un aeroporto possono essere ricondotte alle seguenti categorie: i) costruzione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali propriamente detti (piste, terminali, aree di stazionamento, torre di controllo aereo) o di supporto diretto (impianti antincendio, attrezzature per la sicurezza della navigazione aerea e per la protezione contro atti ostili); ii) utilizzo delle infrastrutture, comprendente la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura aeroportuale; iii) la fornitura di servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo, come i servizi di assistenza a terra, l'utilizzazione delle infrastrutture connesse, i servizi antincendio, di pronto soccorso, sicurezza ecc.;e iv) lo svolgimento di attività commerciali non direttamente connesse alle attività di base dell'aeroporto e che comprendono, tra l'altro, la costruzione, il finanziamento, l'utilizzazione e la locazione di spazi e beni immobili, non soltanto per uso ufficio e magazzinaggio, ma anche per gli alberghi, le imprese industriali nell'area aeroportuale, i negozi, i ristoranti e i parcheggi. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

5 TRASPORTO AEREO = FILIERA COMPLESSA GESTORE AEROPORTUALE Art. 705 compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti. VETTORE - HANDLERS (GESTORE AEROPORTUALE, VETTORE IN AUTOPRODUZIONE, OPERATORI TERZI) - SOCIETÀ DI CATERING - SOCIETÀ PETROLIFERE; ENAC ente pubblico non economico, che rappresenta, ai sensi di quanto previsto dal codice della navigazione, «l'autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile» (articolo 687) (pg. 168) nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Art 718 cod. nav. - I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aeroporti sono soggetti alla vigilanza dell'enac, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'enac. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa. ENAV la società per azioni, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, sempre in base alle previsioni del codice della navigazione, fornisce i servizi della navigazione aerea (art. 691-bis) Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Arma dei Carabinieri - Vigili del Fuoco - Agenzia delle Dogane Aeronautica Militare - Ministero della Salute - Croce Rossa Italiana Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

6 Il GESTORE AEROPORTUALE: compiti e responsabilità L art. 705 del Codice della navigazione individua i Compiti del gestore aeroportuale. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'enac, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare tali attività è attestata dalla certificazione rilasciata dall'enac. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

7 Il GESTORE AEROPORTUALE: compiti e responsabilità Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale Il Gestore aeroportuale: a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma; b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; c) corrisponde il canone di concessione; d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione; e) sotto la vigilanza dell'enac e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori diservizi aeroportuali; Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

8 Il GESTORE AEROPORTUALE: compiti e responsabilità Il Gestore aeroportuale: f. propone all'enac l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; f. fornisce tempestivamente notizie all'enac, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione; g. redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'enac e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza; h. assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonchè la gestione degli oggetti smarriti Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

9 CARTA DEI SERVIZI Il documento di base che stabilisce i principi a cui attenersi per la redazione e gestione delle Carte dei Servizi è costituito dal D.P.C.M Principi sull erogazione dei servizi pubblici (anche nota sotto il nome di Direttiva Ciampi Cassese ). Sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute,.alla libertà, alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione alla mobilità soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto L atteso schema relativo al comparto aeroportuale e del trasporto aereo è uscito con il D.P.C.M , recante Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei Servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità). Circolare ENAC APT 12 e 31 Per "Carta dei Servizi" si intende un insieme di precisi impegni in tema di: Sicurezza del viaggio; Sicurezza personale e patrimoniale; Regolarità del servizio (e puntualità dei mezzi); Pulizia e condizioni igieniche; Comfort del cliente; Servizi aggiuntivi; Informazione alla clientela; Aspetti relazionali e comportamentali; Servizi di sportello / varco; Integrazione modale; Attenzione all'ambiente Indicazione di una serie di indicatori standard e unità di misure e metodologie di rilevazioni comuni Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

10 Negli ultimi anni, parallelamente alla crescita del trasporto aereo si è assistito all emanazione di tutta una serie di provvedimenti legislativi volti: alla liberalizzazione del settore (ad esempio per l'assegnazione delle bande orarie, l'assistenza a terra, i sistemi telematici di prenotazione) per consentire alla concorrenza di esplicarsi secondo regole del gioco eque fra tutti i soggetti operanti nel settore; alla tutela del passeggero. tali norme sono prevalentemente a carattere comunitario (per tutte il Regolamento CE n. 261/2004), ovvero internazionali (per tutte la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, recepita nel Regolamento n. 889/2002. Articolo 949 bis Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

11 Convenzione per l unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 Maggio 1999 (Convenzione di Montreal). Direttiva n. 90/314/CEE sui viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso, come recepita prima con D.Lgs. N.111/95 e poi con artt D.Lgs. N. 206/05 - Codice del Consumo Regolamento (CE) 889/2002, che ha recepito la Convenzione di Montreal, modificando il Regolamento (CE) 2027/97 sui diritti dei passeggeri in caso di mancata riconsegna/danneggiamento del bagaglio; Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell 11 Febbraio 2004, sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione, o ritardo prolungato del volo. Regolamento (CE) 1107/2006 sui diritti delle persone a mobilità ridotta (PRM). Decreto Legislativo 27 Gennaio 2006, n. 69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

12 Convenzione di Montreal Per l esigenza di favorire l industria del trasporto, le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali hanno gradualmente previsto dei limiti massimi di risarcimento Ne trasporto aereo di persone tale limite è stato eliminato dalla Convenzione di Montreal in riferimento al danno alle persone, rimasto per ritardo e bagagli Articolo 19 Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (quindi responsabile dei danni da mancata esecuzione del trasporto). Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

13 Articolo 22 Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero (Euro circa). 2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero (Euro circa). Articolo 26: È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente convenzione. La nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione. Articolo 954 cod. nav. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951 Articolo 35 : il diritto al risarcimento si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione. Termine non suscettibile né di sospensione né di interruzione. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

14 Regolamento (CE) 889/2002, che ha recepito la Convenzione di Montreal, modificando il Regolamento (CE) 2027/97 sui diritti dei passeggeri in caso di mancata riconsegna/danneggiamento del bagaglio Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (sia il bagaglio registrato sia quello non registrato Risarcimento in caso di morte o lesioni Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a DSP (Euro circa) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. Anticipi di pagamento In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a DSP (Euro circa). Ritardi nel trasporto dei passeggeri In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4150 DSP (Euro circa). Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

15 Ritardi nel trasporto dei bagagli In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1000 DSP (Euro circa). Reclami relativi al bagaglio In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. Per il bagaglio registrato la responsabilità è oggettiva del vettore Per il bagaglio non registrato non c è inversione dell onere della prova e spetta al passeggero dimostrare che il danno deriva da colpa del vettore Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

16 Regolamento (CE) 1107/2006 sui diritti delle persone a mobilità ridotta (PRM). (Aspetti tariffari e applicativi) Articolo 2: persone con disabilità" o "persone a mobilità ridotta": qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona; Articolo 3: Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta: a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento; b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Articolo 4: deroghe a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione; b) se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

17 In ogni caso il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione Per esigenze sicurezza possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria. Articolo 6: Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata: a) ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito; Articolo 7: Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell'assistenza Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che: a) la persona si presenti alla registrazione: i) all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall'operatore turistico; o ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un'ora prima dell'ora di partenza pubblicata; o b) la persona arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale a norma dell'articolo 5: Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

18 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell 11 Febbraio 2004, sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione, o ritardo prolungato del volo. Stabilisce i diritti minimi dei passeggeri in caso di: a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti (c.d. overbooking); b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo. Tre tipologie di intervento a) Assistenza b) Riprotezione su volo alternativo c) Compensazione pecuniaria Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. 4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo. Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

19 Giurisprudenza Nazionale In Italia, anche prima della sentenza della Corte di giustizia c.d. Sturgeon i danni derivanti da ritardo del volo venivano risarciti in base alla Convenzione di Montreal: l unica esimente per il vettore aereo era costituita dai casi di forza maggiore e/o caso fortuito. Il Regolamento CE n. 261/04 non disciplina il collegamento con le norme contenute in altri regolamenti o convenzioni. Nell interpretazione accolta dai giudici italiani, con la compensazione pecuniaria prevista nel Regolamento è cumulabile, altresì, il risarcimento del danno, anche di quello c.d. morale, che il passeggero dimostri di aver subito a causa di overbooking, cancellazione del volo o ritardo. Le domande risarcitorie nei confronti del vettore ricadono solitamente nella competenza dei giudici di Pace GdP di Pozzuoli (Napoli) 17 novembre 2008 n riconosce richiesta di risarcimento del danno esistenziale a causa della cancellazione di un volo aereo, che però deve essere comprovato. GdP di Frosinone, sentenza n. 265/09, riconosce che l ingestione di un volatile nel motore destro dell aeromobile è un caso fortuito e di forza maggiore, escludendo la responsabilità del vettore GdP di Casoria (Napoli) 7 febbraio 2007, considerata circostanza eccezionale lo sciopero non programmato di alcuni dipendenti di una società di handling; Avv. Enrico Mormino Seminario Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri 1 dicembre

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