NOTA A CONSIGLIO DI STATO SEZIONE TERZA SENTENZA 14 FEBBRAIO 2014 N. 727 A cura di Laura Sicari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "www.ildirittoamministrativo.it NOTA A CONSIGLIO DI STATO SEZIONE TERZA SENTENZA 14 FEBBRAIO 2014 N. 727 A cura di Laura Sicari"

Transcript

1 NOTA A CONSIGLIO DI STATO SEZIONE TERZA SENTENZA 14 FEBBRAIO 2014 N. 727 A cura di Laura Sicari Il carattere straordinario della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 143 T.U.E.L. e l affievolimento delle garanzie partecipative Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi in merito alla delicata problematica delle infiltrazioni mafiose nell ambito della pubblica amministrazione e, in particolare, dell influenza che la criminalità organizzata può avere sugli organi elettivi, nonché degli strumenti che l ordinamento offre a tutela di tali situazioni. Prima di soffermarsi sulla sentenza in oggetto, appare opportuno ripercorrere le tappe più salienti che hanno interessato l excursus normativo e giurisprudenziale in materia, con specifico riguardo alla misura dello scioglimento dell organo elettivo. I. La normativa originaria in materia di scioglimento del Consiglio Comunale La legge del 19 marzo 1990, n. 55, rubricata Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, ha introdotto, all art. 15, l istituto della sospensione degli amministratori locali che hanno collegamenti con la criminalità organizzata, al fine di assicurare i principi costituzionali dell imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Ed infatti, la citata norma, prevede la sospensione degli amministratori sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall art. 416 bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso e degli amministratori nei cui confronti sia stata applicata, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all art. 1 della legge del 31 maggio 1965, n Successivamente, con le modifiche apportate alla citata normativa dalla legge del 22 luglio 1991, n. 221, è stato aggiunto l art. 15-bis, che prevede la possibilità di sciogliere i consigli comunali e 1

2 provinciali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, allorché emergano "elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica". L ordinamento, dunque, ha posto una duplice misura a garanzia delle infiltrazioni mafiose all interno degli organi elettivi: una di carattere ordinario, quale quella della sospensione degli amministratori locali collusi, l altra di carattere straordinario dello scioglimento dell organo consiliare. Quest ultima misura ha il pregio di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell esperienza, la possibilità di una eventuale soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni 1. II. La sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 1993 Il T.A.R. Lazio, dopo appena due anni dall entrata in vigore della legge n. 55 del 1990, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all art. 15-bis della citata normativa sollevando una serie di presunti contrasti con la Legge Fondamentale. In particolare, nell articolata ordinanza di rinvio, il Collegio amministrativo ha asserito, tra le altre, che la rilevanza attribuita dalla normativa ai collegamenti indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata permette l attuazione della misura straordinaria dello scioglimento anche in presenza di elementi insufficienti sia per la promozione dell azione penale sia, e soprattutto, per l adozione della misura preventiva 2. Ne deriverebbe il pericolo di adozione di provvedimenti basati su presunzioni aprioristiche, dalla dubbia aderenza ai principi di ragionevolezza e di imparzialità per le insufficienti garanzie di obbiettività e di coerenza rispetto al fine perseguito. La Corte, nel rigettare tutte le censure mosse dal T.A.R. Lazio, enuclea i principi e le peculiarità della disciplina in esame. 1 G. La Torre, Consiglio Comunale, scioglimento con la criminalità organizzata. Criteri di applicazione, in Amministrazione Italiana, 2004, n. 3 2 T.A.R. Lazio, ordinanza dell 8 luglio 1992, n

3 Preliminarmente, la Corte affronta la questione della natura dell atto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e, nell escluderne la natura politica, conferma la sindacabilità di tali atti da parte del giudice amministrativo e ribadisce l esigenza di un adeguata motivazione nell adozione dei medesimi. Nel merito della questione, la Corte afferma che la disposizione impugnata è formulata «in modo da assicurare il rispetto dei principi che si assumono violati, e contiene in sé tutti gli elementi idonei a garantire obiettività e coerenza nell esercizio dello straordinario potere di scioglimento degli organi elettivi conferito all autorità amministrativa. Quel potere è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alternative, quali a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, b) le forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l una o l altra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento risultino "tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica". La norma esige, perciò, una stringente consequenzialità tra l'emersione, da un lato, di una delle due situazioni suddette, "collegamenti" o "forme di condizionamento", e, dall'altro, di una delle due evenienze, l'una in atto, quale la compromissione della libertà di determinazione e del buon andamento amministrativo nonché del regolare funzionamento dei servizi, l'altra conseguente ad una valutazione di pericolosità, espressa dalla disposizione impugnata con la formula (che ha come premessa i "collegamenti" o le "forme di condizionamento") "tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica» 3. Di particolare importanza, inoltre, risulta l etichetta di straordinarietà che la Corte attribuisce alla misura dello scioglimento degli organi elettivi. Ed infatti, la Corte, richiamando quanto stabilito dal Ministero degli Interni nella circolare n M/6 del 25 giugno , fuga ogni dubbio sul carattere straordinario della misura dichiarando «vi è dunque la piena consapevolezza, da parte dell autorità che deve applicare la norma, che questa renda possibile lo straordinario potere di scioglimento solo in presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata, sì da 3 Corte Costituzionale, sentenza del 19 marzo 1993, n La Corte si riferisce al passaggio in cui la circolare del Ministero dell Interno n M/6 del 25 giugno 1991 sancisce che dagli "elementi" oggetto di valutazione debba emergere "chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata". 3

4 III. rendere pregiudizievole per i legittimi interessi delle comunità locali il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali di esse» 5. Ad avviso dei giudicanti, dunque, è l emergenza straordinaria che giustifica l adozione della misura di cui sopra, giacché il potere di scioglimento potrà essere esercitato solo nei luoghi e fino a quando si manifesti il fenomeno straordinario. Uno dei corollari più significativi a cui la Corte riconduce la natura straordinaria della misura dello scioglimento è rappresentato dall affievolimento delle garanzie partecipative dei destinatari coinvolti nel procedimento amministrativo. La Corte, infatti, ha osservato che nelle ipotesi di scioglimento non può ravvisarsi una lesione del diritto di difesa dell organo collegiale per mancanza del contraddittorio, in quanto tale esclusione partecipativa è giustificata dalla peculiarità delle misure e dal rischio che potrebbe derivarne all ordine e alla sicurezza pubblica qualora si innescassero nella procedura di scioglimento meccanismi di inclusione dei soggetti interessati. L emergenza straordinaria, dunque, «esige interventi rapidi e decisi, il che esclude che possa ravvisarsi l asserito contrasto con l art. 97 della Costituzione, dato che la disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 23 del 1978; ord. n. 503 del 1987), non è compreso quello del "giusto procedimento" amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 della Costituzione». Con la sentenza in oggetto, la Corte non si è limitata a sancire la costituzionalità della normativa in materia, ma ha tracciato le coordinate interpretative alla stregua delle quali va applicata la misura dello scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. La normativa vigente: l art. 143 T.U.E.L. Il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali, ha trasposto la disciplina dello scioglimento degli organi elettivi di cui al citato art. 15-bis nel nuovo art La nuova normativa ripropone sostanzialmente la disciplina preesistente. 5 Corte Costituzionale, sentenza del 19 marzo 1993, n Il primo comma dell art. 143 T.U.E.L. stabilisce: Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 4

5 Il legislatore, in particolare, non ha modificato gli elementi costitutivi della fattispecie,talché i presupposti per lo scioglimento continuano ad essere ancorati alla sussistenza di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata ovvero di forme di condizionamento degli amministratori stessi. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa «la genericità del disposto normativo, che considera sufficiente la presenza di elementi non meglio specificati su collegamenti o forme di condizionamento, indica che la norma considera, per quanto concerne il rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l azione penale (delitti ex art. 416 bis Cod. pen., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o di quelle che legittimano l adozione delle misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o analoghe (legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni)» 7. Il legislatore, dunque, ha inteso riferirsi a situazioni estranee all area propria dell intervento penalistico o preventivo e ciò nell evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie forme di connessione o di contiguità fra organizzazioni criminali e sfera pubblica e della necessità di evitare con immediatezza che l amministrazione dell ente locale sia permeabile all influenza della criminalità organizzata 8. Anche in dottrina si è evidenziato come l utilizzo da parte del legislatore di concetti generici ed elastici quali elementi, collegamenti o forme di condizionamento è giustificato dalla eterogeneità dei connotati che il condizionamento criminale esterno (ex art. 143 t.u.e.l.) può assumere rispetto allo scioglimento viceversa disposto per cause interne alla organizzazione ed all azione degli organi di governo dell Ente (ex art. 141 t.u.e.l.) 9. Peraltro, come affermato omogeneamente in giurisprudenza 10, tali presupposti non possono essere desunti individualmente, ma devono emergere da un esame complessivo della situazione di fatto che, a prescindere dai singoli accadimenti, denota la presenza di un radicamento dell influenza delle consorterie malavitose nella gestione della res pubblica. 7 Cons. di Stato, sentenza del 4 febbraio 2003, n. 562; Cons. di Stato, sentenza del 14 maggio 2003, n. 2590; Cons. di Stato sentenza del 23 giugno 1999, n. 713; Cons. di Stato, sentenza del 22 marzo 1999, n. 319; Cons. di Stato, sentenza del 3 febbraio 2000, n. 585; Cons. di Stato, sentenza del 2 ottobre 2000, n. 5225; Cons. di Stato, sentenza del 6 aprile 2005 n. 1573; Cons. di Stato, sentenza del 18 marzo 2004 n Consiglio di Stato, sentenza del 20 ottobre 2005, n G. Bottino, I controlli statali sugli organi degli enti locali: natura giuridica e presupposti dello scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, in Foro Amministrativo Tar 2005, n Cons. di Stato, sentenza del 3 febbraio 2000, n. 585; Cons. di Stato, sentenza del 6 aprile 2005, n. 1573; Cons. di Stato, sentenza del 20 ottobre 2005, n. 5878; Cons. di Stato, sentenza del 12 febbraio 2007 n

6 La rilevazione dei detti presupposti, peraltro, rientra nell alveo di un attività amministrativa ampiamente discrezionale e, per ciò solo, sottoposta ad un sindacato giurisdizionale di natura estrinseca e formale. Ed infatti, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, «il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione delinquenziale, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. In tal prospettiva, non è, pertanto, consentito al giudice amministrativo estendere il sindacato al merito della decisione, sostituendo, in particolare, il proprio apprezzamento a quello dell amministrazione nella quantificazione della rilevanza delle prove e soprattutto degli indizi al fine di ritenere configurato il condizionamento mafioso, rimesso, invece, agli apparati operativi e di controllo dell amministrazione stessa i quali [ ] operando, tra l altro, sul territorio, avevano l immediata e diretta percezione del clima locale ed erano, pertanto, nella migliore condizione per adeguatamente misurare il peso delle prove e degli indizi posti a giustificazione dell adottata misura» 11. Tuttavia, è indiscusso che il giudice amministrativo, nel sindacare il decreto di scioglimento con riferimento ad ipotetici vizi di eccesso di potere, può compiere un accurata verifica dei fatti che hanno portato all adozione del provvedimento di scioglimento e della regolarità della procedura, con conseguente possibilità di reprimere qualsiasi forma di abuso da parte dell Autorità emanante. IV. Il carattere straordinario e le garanzie partecipative Uno degli aspetti più interessanti della disciplina in esame, che rappresenta una costante nell interpretazione giurisprudenziale 12 già a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n.103 del 1993, è quello della qualificazione dello scioglimento dell organo elettivo quale misura avente carattere straordinario. Una simile accezione, peraltro doverosa per la tutela degli interessi primari in gioco, impone una deroga agli ordinari meccanismi partecipativi garantiti dalla legge 7 agosto 1990, n Come è noto, l art. 7 della legge n. 241 del 1990, nell ottica di una gestione dell azione amministrativa trasparente ed in sinergia con i destinatari della medesima, prevede una serie di garanzie partecipative a tutela del privato coinvolto in un procedimento amministrativo, tra le quali spicca l obbligo di comunicazione dell avvio del procedimento in capo all amministrazione. 11 Consiglio di Stato, sentenza del 16 febbraio 2007, n Cfr. ex multis Cons. di Stato, sentenza del 20 ottobre 2005, n. 5878, Cons. di Stato, sentenza del 12 febbraio 2007 n. 665, Cons. di Stato, sentenza del 22 marzo 1999 n

7 Orbene, la straordinarietà della misura dello scioglimento esige l immediatezza dell intervento amministrativo anche a discapito del contraddittorio con i soggetti coinvolti nella procedura. Come affermato più volte dai giudicanti amministrativi, «l affievolimento delle garanzie partecipative e del contraddittorio nel procedimento che ci occupa è pienamente giustificato dal fatto che si tratta di misura che esige interventi rapidi e decisi». Alla stregua di tali motivazioni, il Supremo Consesso Amministrativo è costante nel ritenere che, qualora per esigenze di celerità e concretezza, l Autorità emanante avvii la procedura di scioglimento senza rispettare l obbligo di comunicazione ai destinatari, quest ultimi non potranno per ciò solo invocare la declaratoria di annullamento del provvedimento di scioglimento in quanto la ratio urgente ed immediata di tale misura giustifica eventuali attenuazioni delle garanzie partecipative. V. La decisione Il Supremo Consesso Amministrativo, con la sentenza in epigrafe, è chiamato a pronunciarsi in merito alla questione concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto ai sensi dell art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, dunque, in merito alla presunta sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie malavitose nei confronti dell Amministrazione Comunale. Il Consiglio di Stato, in particolare, affronta la tematica della peculiare natura cautelare della misura prevista dall art. 143 T.U.E.L. e del coordinamento tra la normativa ora richiamata e la disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del Il Consiglio di Stato ritiene inoperante, per la fattispecie in oggetto, l obbligo di comunicazione dell avvio del procedimento in virtù della ratio straordinaria della procedura di scioglimento, nonché per la prevalenza dell interesse alla salvaguardia di beni primari, quali quelli dell ordine e della sicurezza pubblica tutelati dall art. 143 T.U.E.L., rispetto alle esigenze partecipative dei consiglieri comunali a tale procedura. Il Consiglio di Stato, richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, definisce lo scioglimento dell organo elettivo alla stregua di una misura di carattere straordinario e tesa a fronteggiare una emergenza straordinaria. Ad avviso dei giudicanti, la stessa natura straordinaria dell atto di scioglimento «dà, quindi, ragione dell esistenza, oltre che della gravità, dell urgenza del provvedere, alla quale non può correlarsi l affievolimento dell esigenza di salvaguardare in capo ai destinatari, nell avvio dell iter del procedimento di scioglimento, le garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla comunicazione di avvio del procedimento». 7

8 Secondo il Consiglio, dunque, di fronte ad una concreta minaccia ai beni primari della collettività, quale può ritenersi l infiltrazione della criminalità organizzata nell amministrazione comunale, l ordinamento non può che procedere mediante un intervento rapido e deciso, ancorché quest ultimo possa ledere i diritti partecipativi dei destinatari. Il Supremo Consesso Amministrativo, inoltre, entra nel vivo della vicenda sindacando l impugnato provvedimento relativamente al profilo della sussistenza di quei concreti, univoci e rilevanti elementi che, ai sensi dell art. 143 T.U.E.L., giustificherebbero la misura dello scioglimento dell organo elettivo. L analisi svolta dal Supremo Consiglio non si esime da una scrupolosa ricostruzione delle indagini e dell istruttoria compiuta dalla Prefettura e, sulla base delle risultanze pervenute (vengono richiamate all uopo gli anomali ed allarmanti episodi che testimoniano i condizionamenti e le pressioni della criminalità organizzata sull organo elettivo), conduce i giudicanti a ritenere che «un complessivo quadro del genere [ ]mostra tutta la gravità della situazione nella quale versa l amministrazione comunale, caratterizzata da entrambe le situazioni tipiche descritte dall art. 143 del T.U.E.L. e, cioè, sia da notevoli collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata sia da forme di condizionamento degli stessi amministratori, tali da determinare un alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l imparzialità dell amministrazione comunale stessa». Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione già resa dal T.A.R. Lazio Roma e, conseguentemente, dichiara la legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto. 8

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

Centrali Uniche di Committenza

Centrali Uniche di Committenza Centrali Uniche di Committenza Si segnalano i primi rilevanti orientamenti adottati dall Autorità Nazionale Anticorruzione 1. Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 Oggetto: rapporto tra stazione unica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG

Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG LA CORTE DEI CONTI In Sezione delle Autonomie nell adunanza del 31 marzo 2010 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alla contestuale iscrizione di un associazione di promozione sociale nel Registro di cui all art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A : Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CASTENASO (Bologna) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Adottato con delibera consiliare n. 92 del 20/12/01 INDICE : art. 1 Finalità art.2 Obiettivi comunali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI.

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI. FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/54343 C.F. 93004690421 fax 071/2083436 info@federazioneingegnerimarche.it federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI e-mail

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI e-mail Roma, 12 marzo 2013 Prot. n. 1130/ARA OR/ml Oggetto: competenze professionali in valutazioni di incidenza ambientale. Direttiva n. 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Circolare pubblica. Ai Presidenti dei Collegi

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

Nota Circolare UPPA n. 41/08. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale

Nota Circolare UPPA n. 41/08. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE DFP-0027366-12/06/2008-1.2.3.3 Roma, 12 giugno 2008 Nota Circolare UPPA n. 41/08 Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

L ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI. Si premette che gli obiettivi di SNA, in generale, ed in particolare rispetto

L ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI. Si premette che gli obiettivi di SNA, in generale, ed in particolare rispetto SINTESI DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 8/2013 RELATIVO AI PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI Si premette che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013 RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013

Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 Attuazione del decreto-legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO Allegato alla deliberazione n. 696 del 23.05.2012 REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO 1 INDICE PREMESSA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni Regione Friuli-Venezia Giulia Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 recante

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Fondazione Provinciale Bresciana per L Assistenza Minorile onlus PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Triennio 2014 2016 Indice Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3. Articolo 4. Articolo 5. Articolo

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 68 24/02/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 1251 DEL 03/02/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Ufficio VI - Valutazione Circolare n. Roma, Prot. N. M/ ALL UFFICIO I GABINETTO DEL CAPO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Prot. 8943 PALERMO 21 gennaio 2008. Oggetto: Scaffale Giuridico Comunicazione atti di rilevanza e di interesse generale.

REPUBBLICA ITALIANA. Prot. 8943 PALERMO 21 gennaio 2008. Oggetto: Scaffale Giuridico Comunicazione atti di rilevanza e di interesse generale. REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE AREA INTERDIPARTIMENTALE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Dettagli

Deliberazione n.98/2015/par. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e

Deliberazione n.98/2015/par. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e Deliberazione n.98/2015/par Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

LA LEGGE N. 190/2012 E IL RAPPORTO CON I DECRETI ATTUATIVI. Roma, 15 ottobre 2014

LA LEGGE N. 190/2012 E IL RAPPORTO CON I DECRETI ATTUATIVI. Roma, 15 ottobre 2014 LA LEGGE N. 190/2012 E IL RAPPORTO CON I DECRETI ATTUATIVI Roma, 15 ottobre 2014 La legge n. 190/2012 La n. 190/2012 è normativa che si può definire self executing per quanto riguarda la disciplina della

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

LA TUTELA DELLA SALUTE

LA TUTELA DELLA SALUTE CAPITOLO I LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 1. Salute e Costituzione L articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo

Dettagli

Ufficio Legislativo. Prot. n.741 Roma,16/01/2009

Ufficio Legislativo. Prot. n.741 Roma,16/01/2009 Ufficio Legislativo Prot. n.741 Roma,16/01/2009 Alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l architettura e l arte contemporanee e per conoscenza al Segretariato Generale Oggetto:

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: Figli orfani, studenti ed inabili, titolari di pensione di reversibilità che percepiscono un piccolo reddito per attività lavorativa

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli